L Iva agevolata per le manutenzioni delle abitazioni

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1 L Iva agevolata per le manutenzioni delle abitazioni a cura di FRANCO RICCA 1. L ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI INTER VENTI DI RECUPERO EDILIZIO L esecuzione dei lavori rivolti al recupero del patrimonio edilizio è incentivata, ai fini Iva, con la riduzione dell aliquota al 10%. La portata oggettiva dell agevolazione dipende però dal tipo di intervento: per le semplici manutenzioni, trattate in questa sede, il raggio del beneficio fiscale è più ristretto rispetto agli interventi di grado superiore (si veda lo schema appresso riportato). Il punto di riferimento normativo per individuare la portata dell agevolazione è l articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che elenca le seguenti tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, fornendo le definizioni riportate più avanti: lettera a): manutenzioni ordinarie; lettera b): manutenzioni straordinarie; lettera c): restauro e risanamento conservativo; lettera d): ristrutturazione edilizia; lettera e): ristrutturazione urbanistica. Si deve inoltre tenere conto della ridefinizione degli interventi stessi ad opera dell art. 3 del dpr n. 380/2001, che sostanzialmente ha integrato la nozione di ristrutturazione edilizia, nonché delle successive modifiche apportate dal dl 133/ MANUTENZIONI ORDINARIE E STRA ORDINARIE DI EDIFICI ABITATIVI Per gli interventi edilizi di livello inferiore, ossia le manutenzioni ordinarie e straordinarie, l agevolazione, introdotta con carattere temporaneo dalla legge n. 488/99, indi stabilizzata dalla legge n. 191/2009, segue una disciplina particolare, sensibilmente diversa (e più restrittiva) rispetto a quella prevista per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione. Agevolazione Iva del 10% Intervento Edifici agevolati Operazioni agevolate Manutenzione ordinaria Edifici a prevalente destinazione abitativa Prestazioni di servizi d impresa, con limitazioni privata per l impiego di beni significativi Manutenzione straordinaria Edifici a prevalente destinazione abitativa Prestazioni di servizi d impresa, con limitazioni privata per l impiego di beni significativi Edifici di edilizia residenziale pubblica Prestazioni di servizi d impresa Risanamento conservativo, restauro Tutti gli edifici, nonché le opere di urbanizzazione (circolare n. 1/E del 2/3/94) Ristrutturazione edilizia Tutti gli edifici, nonché le opere di urbanizzazione (circolare n. 1/E del 2/3/94) Prestazioni di servizi d impresa e cessioni (compresa la demolizione e successiva fedele ricostruzione) di beni finiti Ristrutturazione urbanistica Tutti gli edifici, nonché le opere di urbanizzazione (circolare n. 1/E del 2/3/94) 13 Agosto 2018

2 Le definizioni dell art. 31, legge n. 457/78 (ora art. 3, dpr 380/2001) a) Interventi di manutenzione ordinaria: sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti b) Interventi di manutenzione straordinaria (*): le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l originaria destinazione d uso; (*) come modificata dal dl n. 133/2014 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Alcune indicazioni esemplificative (circ. 24/2/98, n. 75) Sostituzione integrale o parziale di pavimenti e relative opere di finitura e conservazione. Riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere). Rivestimento e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori. Rifacimento intonaci interni e tinteggiatura. Rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali. Sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni. Riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni. Riparazione recinzioni. Sostituzione di elementi di impianti tecnologici. Sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. Sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso. Realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie. Realizzazione e integrazione di servizi igienicosanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; Realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell edificio. Consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione. Rifacimento vespai e scannafossi. Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d imposta. Rifacimento di scale e rampe. Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;. Sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti. Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell unità immobiliare. Realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali. Interventi finalizzati al risparmio energetico. 2.1 La norma speciale e le definizioni L art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, stabilisce che l Iva si applica con l aliquota ridotta del 10% alle prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge n. 457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. La formulazione testuale della norma richiede tuttavia una precisazione. Poiché gli interventi delle suddette lettere c) e d) sono soggetti all aliquota del 10% ai sensi delle (più ampie) disposizioni del n. 127quaterdecies della tabella A, parte terza, allegata al dpr n. 633/72, l agevolazione della legge 488/99 riguarda fondamentalmente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria indicati alle lettere a) e b), le cui definizioni sono riportate nella tabella seguente. Peraltro, la stessa legge n. 488/99 fa espressamente salve le previsioni di maggior favore contenute nel dpr n. 633/72. Le modifiche del dl n. 133/2014 alla normativa edilizia L art. 17 del dl n. 133/2014, al fine di semplificare il procedimento edilizio, ha modificato e integrato la lett. b) dell art. 3 del dpr 380/2001, riconducendo tra gli interventi di manutenzione anche quelli: comportanti modifiche alle superfici delle singole unità immobiliari, fermo il rispetto della volumetria complessiva dell edificio; consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, ancorché comportanti variazioni delle superfici. Gli interventi consistenti nell accorpamento o nel frazionamento, dunque, sono classificati tra le manutenzioni straordinarie, con tutto ciò che ne deriva in termini di trattamento ai fini dell Iva. Al riguardo, per esempio, il Consiglio nazionale del notariato, nello studio tributario n , ha osservato che, essendo ora il frazionamento o l accorpamento di unità immobiliari con ese 2

3 cuzione di opere una semplice manutenzione straordinaria, l effettuazione di tali interventi non realizza il presupposto del «ripristino» del fabbricato, richiesto per l imponibilità Iva obbligatoria della successiva cessione infraquinquennale secondo le disposizioni dell art. 10, punto 8bis, del dpr 633/72. A seguito del dl n. 133/2014, pertanto, l intervento comportante il frazionamento di unità immobiliari può ora qualificarsi come manutenzione straordinaria ex lett. b), oppure risultare da un intervento di ristrutturazione edilizia ex lett. d) quando non sia autonomo, ma sia compreso in un insieme sistematico di opere portante ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Nella prima ipotesi, la cessione dell edificio che ne abbia formato oggetto non sarà obbligatoriamente imponibile ai fini Iva, benché effettuata nel quinquennio, mentre nella seconda ipotesi l intervento si qualifica come ristrutturazione, per cui la successiva vendita infraquinquennale sarà obbligatoriamente imponibile. Per quanto d interesse in questa sede, va evidenziato che nella prima ipotesi si applicherà l Iva agevolata come previsto dalla più restrittiva disciplina delle manutenzioni, qui esaminata, mentre nella seconda si applicherà la disciplina prevista per gli interventi edilizi di grado superiore. Lo stesso art. 17 del dl n. 133/2014, inoltre, ha aggiunto nel dpr n. 380/2001 l articolo 23ter, il quale introduce il concetto del mutamento della destinazione d uso urbanisticamente rilevante. In particolare, al comma 1, tale articolo stabilisce che, salva diversa previsione delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d uso ogni forma di utilizzo dell immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l assegnazione dell immobile o dell unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: a) residenziale; abis) turisticoricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. In merito alla distinzione del mutamento d uso fra «urbanisticamente rilevante» e «non rilevante», nel richiamato studio del notariato si osserva che, di norma, la modifica di destinazione d uso non costituisce manutenzione straordinaria, come si desume dall art. 17, lett. a), n. 2 del dl 133/2014, che condiziona la collocazione degli interventi di frazionamento e accorpamento nell ambito della manutenzione straordinaria al «mantenimento della originaria destinazione del bene». Ciò premesso, l inquadramento fiscale della cessione a seguito di modifica di destinazione d uso senza opere, urbanisticamente rilevante o meno, non ha subito modifiche: in ogni caso il soggetto passivo cedente non potrà mai qualificarsi come impresa di ripristino. Più problematica la questione delle modifiche di destinazione d uso «strutturale», ossia con esecuzione di opere edilizie, anche minime. L art. 17 consente di individuare, a parità di intervento edilizio di mutamento strutturale, fattispecie qualificabili o meno come manutenzione straordinaria, a seconda che comportino solo una variazione all interno della medesima categoria funzionale, oppure il passaggio da una a un altra categoria funzionale: il mutamento d uso rilevante non potrà mai essere qualificato come manutenzione straordinaria. Per esempio, la trasformazione da laboratorio artigianale a ufficio non è modifica di destinazione rilevante e quindi, se effettuata con opere edilizie minime, sarà una manutenzione straordinaria. Viceversa, la modifica da albergo a supermercato, comportando una variazione d uso rilevante, benché compiuta con un intervento edilizio di minore portata, non potrà costituire attività di manutenzione straordinaria. Come si ricava anche dalle predette osservazioni, insomma, l impressione è che i numerosi provvedimenti di semplificazione dei procedimenti urbanistici abbiano avuto come conseguenza quella di rendere piuttosto complessa l identificazione della tipologia di intervento edilizio, a scapito della certezza del diritto, anche tributario. 2.2 Edifici agevolabili Diversamente dall agevolazione prevista dalla tabella A/III allegata al dpr n. 633/72 per gli interventi di livello superiore, applicabile ai lavori eseguiti su fabbricati di qualsiasi tipologia, quella prevista per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dalla legge n. 488/99 si applica soltanto ai lavori eseguiti su fabbricati a «prevalente destinazione abitativa privata», espressione che, secondo l amministrazione finanziaria, comprende: le singole unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10 (si veda la tabella appresso), indipendentemente dall utilizzo di fatto; vale pertanto la classificazione in catasto; gli edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati; gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi; le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato; le pertinenze immobiliari (autorimesse, soffitte, cantine ecc.) delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi. le pertinenze immobiliari non abitative (negozi, uffici, ecc.), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa. 3

4 4 TABELLA FABBRICATI DI CATEGORIA «A» A1 Abitazioni di tipo signorile A2 Abitazioni di tipo civile A3 Abitazioni di tipo economico A4 Abitazioni di tipo popolare A5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A6 Abitazioni di tipo rurale A7 Abitazioni in villini A8 Abitazioni in ville A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A10 Uffici e studi privati (questa categoria è esclusa dall agevolazione delle manutenzioni) A11 Abitazioni o alloggi tipici dei luoghi (trulli, rifugi di montagna, baite ecc.) 2.3 Operazioni agevolate La legge 488/99 accorda l aliquota agevolata alle «prestazioni» di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui non è possibile ottenere l aliquota del 10% in fase di acquisto dei beni occorrenti per l esecuzione delle manutenzioni, sia che vengano acquistati dal prestatore del servizio, sia direttamente dal committente. Fornitura con posa in opera Stando alla norma, l agevolazione non sarebbe applicabile neppure all intervento che, in base ai criteri sulla classificazione delle operazioni ai fini Iva, si qualifica come cessione di beni e non come prestazione di servizi, per esempio la cessione con posa in opera di una nuova caldaia. Tuttavia, l amministrazione finanziaria ha adottato un interpretazione estensiva, favorevole ai contribuenti. Secondo la circolare n. 71/2000, infatti, «in considerazione della ratio dell agevolazione deve ritenersi che l aliquota Iva ridotta competa anche nell ipotesi in cui l intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene, poiché l apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell operazione. L oggetto della norma agevolativa è infatti costituito dalla realizzazione dell intervento di recupero, a prescindere dalle modalità utilizzate per raggiungere tale risultato. L applicazione dell aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Ciò si evince dal fatto che lo stesso legislatore, disciplinando l applicazione dell agevolazione in relazione ad alcuni beni cosiddetti di valore significativo, ha contemplato l ipotesi in cui il valore dei beni forniti nell ambito dell intervento sia prevalente rispetto a quello della prestazione. La circostanza, inoltre, che soltanto in relazione ad alcuni di tali beni la legge ponga dei limiti per l applicazione dell agevolazione, comporta che l aliquota del 10% si applica agli altri beni forniti dal prestatore (dovendosi ritenere tale, ai fini della agevolazione in esame, anche colui che effettua la semplice posa in opera), a prescindere dal loro valore. Per esempio, la sostituzione degli infissi interni ed esterni consiste in un lavoro edile che, a seconda che venga o meno mutato il materiale rispetto a quello degli infissi preesistenti, configura una prestazione di manutenzione straordinaria o ordinaria e quindi un intervento di recupero agevolato. Conseguentemente, gli infissi che vengano forniti dal soggetto che esegue la relativa prestazione di sostituzione rientrano nell ambito della previsione agevolativa entro i limiti previsti per i beni di valore cosiddetto significativo L aliquota del 10%, invece, non si rende applicabile se i beni, anche se finalizzati a essere impiegati in un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione, o vengano acquistati direttamente dal committente dei lavori». Questa posizione sembrava essere stata ridimensionata dalla circolare dell Agenzia delle entrate n. 36 del 31 maggio 2007, che al paragrafo 9 ricorda che l aliquota agevolata della legge 488/99 si applica soltanto alle prestazioni di servizi, mentre le cessioni di beni sono sottoposte all aliquota ridotta «solo se la relativa fornitura è posta in essere nell ambito del contratto d appalto». Successivamente, però, la nota dell Agenzia delle entrate del 22 maggio 2014, n /2014, ha confermato la favorevole interpretazione della circolare n. 71/2000. Dopo avere osservato che l agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende anche ai beni impiegati e forniti nell ambito dell intervento, con i limiti previsti per i beni significativi, l Agenzia ha infatti dichiarato che alle «cessioni con posa in opera» di stufe a pellet, effettuate nell ambito di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili abitativi, si applica l aliquota del 10%: con le limitazioni per i beni significativi, se la stufa è qualificabile come caldaia in quanto genera calore da utilizzare per riscaldare l acqua che alimenta il sistema di riscaldamento, oltre che per produrre acqua sanitaria; senza le suddette limitazioni, qualora invece la stufa non sia qualificabile come caldaia in quanto non alimenta il sistema di riscaldamento, ma riscalda soltanto l ambiente «per irraggiamento». Sulla stessa linea la successiva risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, riguardante il trattamento applicabile alle operazioni poste in essere da imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli. Nella risoluzione, l Agenzia delle entrate ribadisce che la ratio dell art. 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999 è di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero, a prescindere dalla circostanza che l intervento stesso si realizzi mediante un contratto di appalto oppure mediante una cessione con posa in opera. Incidentalmente, va osservato che, per quanto

5 riguarda la qualificazione dell operazione in esame come prestazione di servizi oppure come cessione di beni, la risoluzione afferma correttamente che, nel caso di specie, le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane sembrano riconducibili al contratto di cessione con posa in opera, dove l obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi). Lo scopo dell impresa artigiana è, infatti, quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazione alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria. In tal senso, ricorda l Agenzia, si è già espressa l amministrazione con risoluzione n del 5 luglio 1976, ove è stato precisato che, in assenza di clausole contrattuali che obblighino l assuntore a realizzare un «quid novi» rispetto all ordinaria serie produttiva, è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d aria, infissi ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti. In merito a tale ultima specificazione, si deve però rilevare che la qualificazione dell operazione, secondo l insegnamento della Corte di giustizia Ue, si deve basare esclusivamente su circostanze oggettive, sicché non è rilevante, ai detti fini, il tipo di attività esercitata dal fornitore. Pertanto, per esempio, la cessione con posa in opera di una caldaia non può essere qualificata diversamente a seconda che il cedente sia un idraulico oppure un commerciante di prodotti termosanitari. Subappalti Nella circolare 71/2000 è stata presa in considerazione la questione dell applicabilità dell aliquota agevolata alle prestazioni di servizi di manutenzione rese in dipendenza di rapporti di subappalto. Dopo avere ricordato che l amministrazione ha riconosciuto applicabile ai subappalti lo stesso trattamento tributario previsto per gli appalti, in quanto concorrono alla realizzazione dell opera finale (circolare n. 20/1973), è stato osservato che questo orientamento non può essere seguito in relazione all agevolazione prevista dalla legge n. 448/1999, poiché la norma «considera la prestazione avente a oggetto l intervento di recupero nella sua unitarietà. Ciò si evince in particolare dall espresso riferimento, contenuto nell ultima parte della disposizione, al valore complessivo della prestazione, valore con il quale deve essere raffrontato quello dei beni significativi forniti per l esecuzione dell intervento, al fine di determinare il limite entro cui a tali beni può essere applicata l aliquota del 10%. Nel rapporto tra l impresa appaltatrice e il subappaltatore, non è evidentemente possibile realizzare il raffronto tra il valore dei beni forniti nell ambito del complessivo intervento di recupero e il valore di quest'ultimo». Pertanto, conclude la circolare, «in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dalla norma» (su cui appresso) l agevolazione deve ritenersi «diretta ai soggetti beneficiari dell intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione. Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell appaltatore o del prestatore d opera, l Iva resta applicabile con l aliquota per esse prevista.» In sostanza, per risolvere le difficoltà di applicazione del meccanismo previsto per i «beni significativi», l amministrazione ha ritenuto di dover derogare al principio secondo cui l aliquota prevista per i contratti d appalto si estende ai subappalti. Manutenzioni commissionate da imprese La questione dell applicabilità dell aliquota agevolata alle prestazioni di servizi di manutenzione di abitazioni che prevedono l impiego di «beni significativi» è stata riproposta in relazione all assoggettamento al regime dell inversione contabile delle prestazioni menzionate alla lettera ater) dell art. 17, sesto comma, del dpr 633/72. Il problema attiene all individuazione, da parte del committente debitore dell imposta, dell aliquota applicabile, avuto riguardo alla disciplina agevolativa prevista per gli interventi di manutenzione delle abitazioni. Più specificamente, il problema riguarda la determinazione della base imponibile da assoggettare all aliquota ordinaria in quanto riferibile al valore dei «beni significativi» eccedente il limite agevolabile: questo compito non può che spettare al prestatore, che conosce gli elementi necessari e dovrebbe fornirli al committente per metterlo in grado di quantificare l imposta dovuta. In questo contesto, rispondendo a un quesito, la circolare n. 37/2015, richiamati i chiarimenti forniti dalla precedente circolare n. 71/2000, ossia che l agevolazione dell art. 7 è «diretta ai soggetti beneficiari dell intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione», ritiene che «la disposizione agevolativa in materia di aliquota prevista per i beni significativi, riguardando esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non possa trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lett. ater), sesto comma, dell articolo 17 del dpr n. 633/1972, che, come noto, riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d imposta». La precisazione, che sembra finalizzata a risolvere in qualche modo il problema specifico sopra rappresentato, è forse troppo sintetica e si presta a fraintendimenti. Posto che l aliquota agevolata non riguarda, in realtà, i beni significativi, bensì le prestazioni di servizi di manutenzione, non sembra corretta un interpretazione diretta a limitare l agevolazione di cui all art. 7, legge n. 488/1999 alle sole prestazioni rese nei confronti di consumatori finali (i quali sono «ordinariamente», ma non esclusivamente, i destinatari dell agevolazione), in quanto una simile 5

6 6 lettura non trova alcun riscontro nella norma. È da aggiungere, oltretutto, che trattandosi di prestazioni di servizi su fabbricati a destinazione abitativa, l applicazione dell aliquota ordinaria anziché di quella agevolata rappresenterebbe sovente, anche nei rapporti «b2b», un maggior costo per il committente (per esempio, la società immobiliare), per effetto delle limitazioni del diritto alla detrazione previste alla lettera i) dell articolo 19bis1 del dpr n. 633/72. Piccole riparazioni Con la menzionata circolare n. 71/2000 è stato precisato, a titolo esemplificativo, che tra gli interventi di manutenzione ordinaria sono comprese anche le «piccole riparazioni eseguite sul fabbricato o sui relativi impianti tecnologici», nonché le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per ascensori e impianti di riscaldamento, consistenti in visite periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione di parti di ricambio. Revisione periodica dell impianto di riscaldamento Coerentemente con le indicazioni della circolare 71/2000, con risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013 l Agenzia delle entrate ha chiarito che la revisione periodica dell impianto di riscaldamento, sia condominiale che individuale, destinato al servizio di edifici a prevalente destinazione abitativa, sconta l Iva agevolata del 10% in quanto intervento di manutenzione ordinaria, in base all art. 7 della legge n. 488/1999. L Agenzia ha inoltre precisato che le imprese che abbiano applicato erroneamente l aliquota ordinaria possono chiedere il rimborso della differenza d imposta con apposita istanza all Agenzia delle entrate, dimostrando di avere effettivamente restituito l eccedenza ai destinatari, mentre non possono utilizzare il meccanismo della nota di variazione. La risoluzione risponde al quesito di un impresa che aveva chiesto se le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, prescritte dal dlgs n. 192/2005 e dal dlgs n. 311/2006, potessero fruire dell aliquota Iva del 10% prevista dal citato art. 7 anche quando eseguite su impianti privati e non condominiali. Preliminarmente, l Agenzia osserva che rientrano nell agevolazione anche gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all art. 31, primo comma, lett. a) della legge n. 457/78, ossia quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Rammenta, poi, che con la circolare n. 71/2000 è stato chiarito che l agevolazione si applica anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui. Pertanto, la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, come pure il controllo delle emissioni, sono prestazioni soggette all aliquota del 10%, salvo che, come già chiarito nella citata circolare, il contratto abbia ad oggetto anche altre prestazioni di diversa natura, per esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile. La risoluzione, sempre su sollecitazione dell istante, si occupa poi dell eventualità in cui l impresa abbia addebitato all utente l imposta con l aliquota ordinaria. Secondo l Agenzia, in tal caso l impresa potrà presentare istanza di rimborso nel termine biennale di cui all art. 21 del dlgs n. 546/92, decorrente dalla data del versamento dell imposta, dimostrando di avere restituito l eccedenza all utente. È da segnalare, a quest ultimo riguardo, che l indicata decorrenza potrebbe rappresentare una criticità, in quanto potrebbe anche non esservi un versamento, sicché parrebbe più corretto collegare il termine alla presentazione della dichiarazione annuale; si veda inoltre, sul punto, il nuovo articolo 30ter del dpr n. 633/72. Infine, al fine di escludere indebiti arricchimenti, l Agenzia precisa che, per il recupero dell eccedenza d imposta, l impresa non potrà utilizzare il meccanismo della nota di variazione di cui all art. 26, dpr 633/72. Prestazioni escluse dall agevolazione Nonostante la legge agevoli genericamente le prestazioni di servizi, l amministrazione finanziaria, seguendo una prassi consolidata (che si fonda sull originaria formulazione del soppresso art. 79 del dpr 633/72 e dovrebbe probabilmente essere riconsiderata), ha escluso la possibilità di applicare l Iva ridotta alle prestazioni di natura professionale. Sulle parcelle di ingegneri, geometri, architetti ecc., quindi, l Iva graverà comunque nella misura ordinaria attualmente del 22%. È da ritenere che siano inoltre escluse dall agevolazione quelle prestazioni di servizi che non possono inquadrarsi tra gli interventi edilizi come definiti dalla legge, come la pulizia delle scale e delle altre parti comuni degli edifici condominiali e gli interventi di manutenzione di giardini. 2.4 La limitazione per i «beni significativi» In sede comunitaria, l agevolazione in esame è stata concepita come misura per sostenere l occupazione attraverso l attenuazione del carico d imposta sulle prestazioni ad alta intensità di lavoro. Di conseguenza, il beneficio fiscale riguarda fondamentalmente la manodopera, mentre ne sono esclusi, secondo gli atti comunitari, i beni che costituiscono «una parte significativa della fornitura» (così la disposizione trasfusa ora nell allegato III alla direttiva 2006/112/Ce). Il legislatore italiano ha tuttavia recepito la

7 norma in maniera più ampia, prevedendo, in luogo dell esclusione dall agevolazione dei beni che costituiscono una parte significativa della fornitura, una limitazione dell agevolazione per determinati beni, individuati con decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, cosiddetti «beni significativi». Questa l elencazione tassativa dei beni significativi: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Secondo la norma nazionale, se nell intervento di recupero vengono impiegati i suddetti beni, il valore di essi può essere fatturato al 10% soltanto fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all intervento di recupero, al netto del valore dei beni significativi. Il valore del bene significativo è dunque agevolabile entro un limite che è costituito dal residuo corrispettivo pattuito per l intervento, riferibile alla manodopera e alla fornitura di materiali diversi dai beni significativi. I dubbi sull aderenza del suddetto meccanismo alla direttiva paiono confermati dalla sentenza della Corte di giustizia Ue del 4 giugno 2015, C161/14, che ha accolto il ricorso della Commissione europea e condannato il Regno Unito per inadempimento degli obblighi in materia di Iva, in relazione al contrasto fra la norma che prevede l aliquota ridotta alle forniture di materiali efficienti sotto il profilo energetico, e le pertinenti disposizioni della direttiva 2006/112/Ce, ossia l art. 98 in combinato con l allegato III. La Corte ha osservato che le disposizioni del punto 10bis dell allegato III alla direttiva Iva consentono agli stati membri di applicare l aliquota ridotta alle riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi però i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio fornito. Pertanto, la normativa del Regno Unito, accordando l aliquota agevolata alle forniture di materiali a risparmio energetico senza escludere i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio fornito, secondo la sentenza non è conforme alla direttiva. È molto probabile che la Corte si pronuncerebbe allo stesso modo qualora fosse chiamata a valutare le disposizioni dell art. 7 della legge n. 488/1999, che accordano l aliquota del 10% alle manutenzioni degli edifici abitativi privati, senza escludere dall agevolazione i beni di valore significativo, ma prevedendo il suddetto meccanismo limitativo in relazione ai soli «beni significativi» di cui al dm 29 dicembre 1999; meccanismo che sembra infatti in aperto contrasto con la direttiva, non solo perché consente comunque di assoggettare, quanto meno in parte, il valore di tali beni all aliquota agevolata, ma anche perché esclude qualsiasi limitazione per i beni non menzionati nel citato dm, come ad esempio, per restare alla nota prot. n /2014 dell Agenzia delle entrate, richiamata prima, una stufa non avente le caratteristiche di una caldaia (senza dire delle cessioni con posa in opera, nonché delle forniture di «parti staccate» di beni significativi, su cui appresso). Esemplificazioni In pratica, il meccanismo previsto dall art. 7 della legge n. 488/99 comporta che se il valore del bene significativo non supera il 50% del valore complessivo dell intervento, l intero corrispettivo è agevolato. Vediamo due esempi. 1) Rifacimento del bagno, con impiego di sanitari e rubinetterie (beni significativi) per euro Costo complessivo dell intervento: euro Valore dei beni significativi: euro c) Manodopera ed altri materiali: euro Il valore dei beni significativi sconta l Iva del 10% nei limiti dell importo sub c), e dunque fino a concorrenza di euro; essendo il valore dei beni significativi inferiore a tale limite, l intero corrispettivo dell intervento, di euro, è soggetto a Iva 10% 2) Stesso intervento di recupero come sopra, con i seguenti valori: Costo complessivo dell intervento: euro Valore dei sanitari e della rubinetteria: euro c) Manodopera ed altri materiali: euro I beni significativi possono essere fatturati al 10% nei limiti dell importo sub c), e dunque per lire euro, mentre il valore eccedente tale limite, di euro, sconta l aliquota ordinaria. Pertanto il corrispettivo complessivo di euro sarà assoggettato: per euro all aliquota del 10% per euro all aliquota ordinaria Fatturazione in presenza di «beni significativi» Il meccanismo sopra descritto complica la fatturazione dell operazione. L amministrazione finanziaria ha precisato sin dall inizio che, in caso di impiego di «beni significativi», si rende necessario specificare sia il corrispettivo complessivo dell operazione sia il valore dei suddetti beni, al fine di evidenziare distintamente la base imponibile di ciascuna aliquota. Ciò anche nel caso in cui, essendo il valore dei beni significativi contenuto entro il 50% del valore dell intervento, l intero corrispettivo sconti l aliquota ridotta. Se vengono corrisposti anticipi, poi, la faccenda diventa ancora più complessa; anche nella fatturazione degli anticipi, infatti, si dovrà tenere 7

8 8 conto dei beni significativi, per cui occorrerà fatturare l acconto in parte al 10% e in parte al 22%, ripartendo l imponibile in proporzione al rapporto desumibile dal totale complessivo dell operazione, salvo conguaglio a saldo. La posizione dell amministrazione è stata recentemente elevata al rango di norma giuridica con la disposizione di interpretazione autentica contenuta nell art. 1, comma 19, della legge n. 205/2017, secondo cui «la fattura emessa ai sensi dell articolo 21 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell ambito dell intervento stesso.» La legge fa dunque obbligo al «prestatore» (ma potrebbe anche trattarsi di un «cedente», avendo l amministrazione, come si è detto, ritenuto applicabile l agevolazione anche quando l intervento si realizza mediante un operazione tecnicamente qualificabile come cessione di beni) di indicare nella fattura, oltre al servizio che costituisce l oggetto della prestazione, «anche i beni di valore significativo», o più esattamente il valore dei beni stessi. Al riguardo, nella circolare n. 15 del 12 luglio 2018 l Agenzia delle entrate ha osservato che la distinta indicazione in fattura si rende necessaria in quanto la prestazione di servizi e i beni significativi forniti sono, in linea di principio, assoggettati a Iva con aliquote differenti, in forza del meccanismo particolare prima descritto, esemplificato poc anzi. La circolare aggiunge che «per verificare la corretta determinazione della base imponibile cui applicare l aliquota agevolata, i dati richiesti dalla norma di interpretazione autentica devono essere puntualmente indicati nella fattura anche qualora dal calcolo suddetto risulti che l intero valore del bene significativo possa essere assoggettato ad Iva con applicazione dell aliquota nella misura del 10%». Qualora, poi, l intervento di manutenzione abbia a oggetto una pluralità di opere/servizi, in cui sono compresi «beni significativi», a fronte di un corrispettivo unitariamente riferito all opera nel suo complesso, il prestatore dovrà in ogni caso evidenziare separatamente in fattura il corrispettivo relativo all intervento di recupero ed il valore imputabile ai beni significativi forniti, distintamente per ciascuno di essi oppure cumulativamente per il loro valore complessivo. Come già chiarito con la circolare n. 98/2000, infatti, l intervento di recupero complesso deve essere considerato unitariamente anche per individuare il limite di valore entro il quale i beni significativi possono essere agevolati; per esempio, nel caso dell intervento di manutenzione avente ad oggetto la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e l installazione di una caldaia, supponendo che il valore complessivo di tutti i beni significativi (sanitari, infissi e caldaia) superi il 50% del valore dell intervento, ai fini dell individuazione della quota della base imponibile soggetta ad aliquota ordinaria e della quota soggetta ad aliquota del 10% si dovrà tenere conto del corrispettivo pattuito per la realizzazione dell intervento di manutenzione straordinaria nel suo complesso e del valore totale dei suddetti beni significativi. LA FATTURA IN PRESENZA DI BENI SIGNIFICATIVI Impresa... Fattura n...del... Sig Vi diamo fattura per lavori di rifacimento del bagno del Vs alloggio in come da contratto del... a) Corrispettivo complessivo pattuito euro b) Beni costituenti parte significativa della fornitura (dm 29/12/99): sanitari rubinetteria totale euro di cui ( ) ad aliquota 10% ad aliquota 22% IMPONIBILE AL 10% , Iva (*) IMPONIBILE AL 22% , Iva 880 Totale imponibile euro totale imposta euro totale fattura euro (*) Lavori di manutenzione abitazione privata, soggetti a Iva 10% ai sensi dell art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/ Come stabilire il valore dei beni significativi Nella circolare n. 71/2000 è stato precisato che per stabilire il valore dei beni significativi, in mancanza di specifiche disposizioni, si deve fare riferimento all art. 13 del dpr n. 633/72, secondo cui la base imponibile è costituita dai corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali. In via di principio, quindi, le parti possono stabilire liberamente il valore, nell ambito della loro autonomia privata. È tuttavia evidente che non potrebbe giustificarsi un comportamento diretto ad aggirare il meccanismo limitativo incrementando artificiosamente la base imponibile agevolabile, mediante una valorizzazione incongruente (per difetto) del bene significativo, sicché si è ritenuto ragionevole suggerire un criterio di valorizzazione minima pari al costo o prezzo d acquisto del bene da parte del prestatore. Il tema è stato affrontato dall Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, richiamata prima. La questione era stata sollevata da un associazione che aveva chiesto di sapere come si dovesse determinare il valore dei beni significativi nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli. Più specificamente,

9 l associazione prospettava le tre seguenti soluzioni: a) considerare solo la materia prima utilizzata dal produttore; b) considerare anche gli altri oneri di produzione, come il costo del lavoro degli addetti alla produzione; c) assoggettare ad aliquota ridotta l intero valore della prestazione, considerando irrilevante il valore del bene significativo. L Agenzia ha osservato che il valore dei suddetti «beni significativi» va determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l Iva, non contenendo la norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell imponibile. In particolare, come precisato nella circolare n. 71/2000, «assume rilievo l art. 13 del dpr n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall accordo contrattuale stipulato dalle parti nell esercizio della loro autonomia privata». Tuttavia, l Agenzia ha espresso il ragionevole avviso che il suddetto valore, pur nel rispetto dell autonomia contrattuale della parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi. Dopo quasi vent anni di applicazione delle disposizioni in esame, sulla questione è ora intervenuto il legislatore con la disposizione di interpretazione autentica del già citato art. 1, comma 19, della legge n. 205/2017. Tale disposizione stabilisce che «come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi». Al riguardo, nella citata circolare 15/2018, richiamando la relazione illustrativa della legge, l Agenzia delle entrate ribadisce anzitutto che se il bene significativo è prodotto dal prestatore stesso, il valore del bene «è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene (il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata).» In ordine al costo di produzione, poi, richiamando il principio contabile Oic n. 13, la circolare puntualizza che assumono rilevanza, oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, anche i costi indiretti, ossia i cosiddetti costi generali di produzione, sostenuti nel corso della produzione dei beni, come l ammortamento di beni materiali e immateriali che vi contribuiscono, le manutenzioni e le riparazioni, ecc., eccettuati i costi generali e amministrativi e quelli di distribuzione dei prodotti. Inoltre, qualora il fornitoreproduttore dei beni significativi sia un impresa individuale, nel determinare il valore della manodopera impiegata occorre tenere conto anche della remunerazione del titolare dell impresa (invero non agevolmente quantificabile), mentre se il bene significativo è stato acquistato, il relativo valore non può essere stabilito in misura inferiore al prezzo di acquisto. La circolare, evidenziando infine un profilo favorevole ai contribuenti, segnala che la disposizione interpretativa è diretta «a escludere dal valore del bene significativo, determinato nei termini anzidetti, il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene significativo per determinare il prezzo finale di cessione dello stesso al cliente/committente», sicché assume rilevanza soltanto il costo «originario», sia esso di produzione ovvero di acquisizione presso terzi Componenti e parti staccate Con il citato comma 19 dell art. 1 della legge n. 205/2017, il legislatore ha inoltre chiarito un altra questione molto comune, quella del trattamento applicabile ai beni che non figurano nell elenco del dm del 1999, ma che tuttavia costituiscono componenti o parti staccate di «beni significativi». In proposito, nella circolare n. 12 dell 8 aprile 2016, rispondendo ad un quesito concernente la fornitura, insieme agli infissi (bene significativo), delle tapparelle, l Agenzia delle entrate aveva dichiarato che si dovesse verificare se dette componenti e parti staccate abbiano o meno autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, poiché solo in presenza di tale autonomia il valore delle componenti e parti staccate non deve essere considerato nel valore del bene significativo; qualora invece le componenti o parti staccate concorrano alla normale funzionalità del bene significativo, il valore delle stesse deve confluire nel valore dei beni significativi. Confermando anche in questo caso l interpretazione dell amministrazione, la disposizione sopra richiamata stabilisce ora che «l individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture e delle parti staccate si effettua in base all autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale». Nel commentare la disposizione con la circolare 15/2018, l Agenzia chiarisce anzitutto che, in linea generale, non concorre al valore del «bene significativo» il valore delle parti staccate che siano connotate da autonomia funzionale rispetto al bene significativo; se invece la parte staccata concorre alla normale funzionalità del bene significativo ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, il relativo valore confluisce con il valore del bene significativo. Da questo criterio discende che «qualora l intervento di manutenzione agevolato abbia a oggetto l installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell applicazione dell aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l intervento non ha ad oggetto l installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata. Conseguentemente, ai fini dell applicazione dell aliquota nella misura del 10%, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi». 9

10 In applicazione delle indicazioni generali sopra riportate, la circolare chiarisce poi che le tapparelle, ovvero analoghi sistemi oscuranti quali scuri o veneziane, e le zanzariere sono dispositivi che hanno una funzione autonoma rispetto agli infissi, per cui il loro valore non confluisce in quello dei beni significativi, ma è compreso nel valore della prestazione di servizio soggetta a Iva del 10%, a meno che siano strutturalmente integrati negli infissi, nel qual caso concorreranno al valore dei beni significativi. Quanto alle grate di sicurezza, queste si considerano in ogni caso funzionalmente autonome e sono quindi agevolabili senza il meccanismo dei «beni significativi». Un ultima, importante esemplificazione della circolare dissipa i dubbi in ordine al trattamento applicabile all intervento avente a oggetto la sostituzione di componenti di rilevante valore dei beni significativi, ad esempio il bruciatore della caldaia: al riguardo, l Agenzia chiarisce che sebbene il bruciatore, astrattamente considerato, non presenti un autonomia funzionale rispetto alla caldaia, nell ambito dell intervento di ripristino della funzionalità di una caldaia installata precedentemente, il valore del bruciatore confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi in quanto, nell ambito dell intervento predetto, non viene fornito il bene significativo, ossia la caldaia, ma esclusivamente una componente dello stesso. Retroattività «limitata» delle norme interpretative Nella citata circolare n. 15/2018, l Agenzia evidenzia che le norme introdotte dal comma 19 dell art. 1 della legge n. 205/2017, avendo natura dichiaratamente interpretativa, hanno efficacia retroattiva, con la conseguenza che eventuali contestazioni aventi ad oggetto un comportamento rivelatosi poi conforme alle norme in esame dovranno essere abbandonate, salvo che si tratti di rapporti esauriti (accertamenti definiti o non più impugnabili; sentenze definitive). La stessa legge, tuttavia, fa salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data della sua entrata in vigore e prevede che non si fa luogo al rimborso dell Iva applicata sulle operazioni effettuate», ponendo così un limite all efficacia retroattiva, al duplice scopo di: salvaguardare eventuali comportamenti difformi rispetto alle nuove disposizioni, tenuti fino al 31 dicembre 2017; tali comportamenti, pertanto non dovranno essere contestati, mentre eventuali contestazioni pendenti dovranno essere abbandonate (a meno che il rapporto non sia oramai esaurito nel senso precisato sopra); precludere il rimborso dell Iva che fosse stata applicata in misura maggiore sulle operazioni effettuate entro la predetta data. 2.5 Adempimenti Per l applicazione dell aliquota Iva del 10% non sono previsti adempimenti particolari, né per il committente né per l esecutore del servizio. Quest ultimo dovrà semplicemente richiamare nella fattura emessa la norma che dà diritto all applicazione dell aliquota ridotta; inoltre, nel caso in cui l intervento di recupero 10 includa la fornitura di beni significativi, occorrerà dettagliare l importo fatturato, come detto in precedenza. Peraltro, la possibilità di applicare l agevolazione non è subordinata all emissione della fattura, sicché non viene meno in relazione ad interventi non soggetti all obbligo di fatturazione, come le prestazioni di servizi rese da artigiani nell abitazione dei clienti (art. 22, n. 4, dpr 633/72); naturalmente, in tal caso, il valore degli eventuali beni significativi dovrà essere dettagliato nella ricevuta fiscale. Considerato che l agevolazione tributaria spetta, secondo l amministrazione finanziaria, alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitative e relative pertinenze, a prescindere dall uso di fatto, il prestatore del servizio potrebbe cautelativamente e legittimamente esigere dal committente il rilascio di una dichiarazione attestante che l immobile è censito in catasto come abitativo; una dichiarazione del genere sarebbe opportuna soprattutto quando oggetto dell intervento sia non l unità abitativa, ma un immobile di pertinenza (autorimesse, cantine ecc.), essendo in tal caso rilevante anche l esistenza del vincolo pertinenziale. 2.6 Schemi di sintesi INTERVENTI DI MANUTENZIONE OR DINARIA E STRAORDINARIA (art. 7, lett. b, legge 488/99) AGEVOLAZIONE INTRODOTTA IN VIA TRANSITORIA, POI STABILIZZATA DALLA LEGGE 191/2009 ALIQUOTA 10% SU: prestazioni di servizi di cui alle lettere a), b), c) e d), della legge n. 457/78, eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata INTERVENTI DI MANUTENZIONE OR DINARIA E STRAORDINARIA (art. 7, lett. b, legge 488/99) IMMOBILI AGEVOLABILI (circ. n. 71 del 7/4/2000): Singole unità immobiliari classificate nelle categorie da A1 ad A11, esclusa la A10 Edifici di edilizia residenziale pubblica, adibiti a dimora di soggetti privati Edifici destinati a residenza stabile di collettività, quali orfanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi Parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione privata, intendendo tali gli edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra è destinata per oltre il 50% ad uso abitativo privato Pertinenze immobiliari delle unità abitative, anche se ubicate in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi Sono escluse dall agevolazione le unità immobiliari non abitative (negozi, uffici, ecc.), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa

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