TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURE ARTIGIANATO Gennaio 2018

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1 TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURE ARTIGIANATO Gennaio 2018 ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza Accordo di rinnovo 14 dicembre dicembre dicembre 2018 Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil Accordo integrativo 4 febbraio Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil Accordo di rinnovo 25 luglio gennaio giugno 2016 Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil CCNL 3 dicembre dicembre dicembre 2012 Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilta-Uil Campo di applicazione Il c.c.n.l. si applica alle imprese artigiane appartenenti all area Tessile-Moda, che accorpa le regolamentazioni dei settori Tessile- Abbigliamento-Calzaturiero, Pulitintolavanderia e Occhialeria. Il settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero comprende il tessile tradizionale (lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari ecc.) e le seguenti attività/lavorazioni: - Alta moda (sono fatte salve le contrattazioni a livello provinciale più favorevoli) - Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto - Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo - Lavorazione e confezione di ombrelli e ombrelloni - Lavorazione e confezione di pellicceria - Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo - Bottoni - Lavorazione e confezione di guanti - Lavorazione e confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc. - Modisterie - Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio - Ricamo - Rammendo - Merletti - Bomboniere in tessuto - Borse con lavorazione all'uncinetto - Retine per capelli - Fiori artificiali (sono escluse le lavorazioni già regolamentate da altri CCNL artigiani) - Lavorazione e confezione arredi sacri - Scialli in genere, ventagli - Modelli in carta - Oggetti di cucito in genere - Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard (sono mantenute le condizioni normative ed economiche di miglior favore già acquisite, derivanti da accordi migliorativi comunque stipulati) - Spazzole, pennelli, produzione di fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche - Produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che come corredo ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato. Accordi e protocolli aggiuntivi Accordo 20 dicembre 2017 tabelle retributive Minimi contrattuali DATI RETRIBUTIVI Settore Abbigliamento Liv. Retribuzione tabellare Ind.funzione S 1.759, , ,68 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 Settore Tessile Calzaturiero Liv. Retribuzione tabellare Ind.funzione S 1.757, , ,09 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91

2 DATI RETRIBUTIVI Settore Lavorazioni a mano e su misura Liv. Retribuzione tabellare Ind.funzione S 1.756, , ,81 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Importo una tantum. Viene erogato ai lavoratori in forza al 14 dicembre 2017 nella misura di 120 euro, suddivisibile per quote mensili (o frazioni) in relazione alla durata del rapporto nel periodo luglio dicembre L importo viene erogato in due rate di pari importo: la prima con la retribuzione di marzo 2018, la seconda con la retribuzione di settembre L importo è ridotto al 70% per gli apprendisti ed è riproporzionato per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L una tantum comprende i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuali, ed è esclusa dalla base di calcolo del tfr. Scatti di anzianità Liv. Importo Liv. Importo 6S 15,49 3 8, ,91 2 7, ,85 1 7,23 4 9,30 Apprendisti 5,16 Mensilità aggiuntive Elemento retributivo variabile Lavoro straordinario, notturno, festivo Maturazione: fino a 4 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l importo maturato ed ha diritto ad ulteriori aumenti fino a concorrenza con l importo massimo raggiungibile nel nuovo livello. Apprendisti: con il passaggio in qualifica i valori degli aumenti periodici già maturati sono rivalutati in base al livello conseguito. Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese non inferiore a 2 settimane è considerata mese intero. Periodi utili per la maturazione della tredicesima: le sospensioni della prestazione dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, malattia e infortunio (nell ambito della conservazione del posto), nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione di specifiche disposizioni di legge. Base di computo: retribuzione di fatto comprendente le maggiorazioni per gli addetti al lavoro a squadre ed al lavoro notturno. La maggiorazione è rapportata per dodicesimi ai mesi di effettiva corresponsione (la frazione di mese non inferiore a due settimane è considerata mese intero). La contrattazione collettiva regionale può prevedere l erogazione di un elemento retributivo variabile collegato alla produttività del settore. Il lavoro straordinario è ammesso fino a 220 ore annuali, di cui un terzo recuperabile mediante riposi compensativi non retribuiti, fruibili in ragione dell effettuazione di almeno 24 ore di straordinario. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione di fatto. Per il lavoro notturno e festivo la base di computo comprende la maggiorazione per lavoro a squadre (1,05%). Tipo di prestazione Maggiorazione Straordinario diurno: prime 4 ore 30% Straordinario diurno: ore successive 35% Straordinario notturno (dalle 22 alle 6) 50% Straordinario festivo 50% Straordinario notturno e festivo 50% Notturno 33% Festivo 35% Festivo notturno 50% Le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo non sono cumulabili tra di loro, né con le maggiorazioni per lavoro straordinario. Altre voci Parametri retributivi Indennità di cassa o maneggio denaro: 6% della retribuzione tabellare. Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota oraria 173 (per il lavoro a squadre con orario settimanale di 36 ore, il divisore è 156). Numero di mensilità: 13. Assorbimenti: l indennità di funzione può assorbire, fino a concorrenza del 50% del suo importo, il superminimo individuale. Nomenclatura retributiva: - la retribuzione di fatto comprende i seguenti compensi: retribuzione tabellare, superminimo individuale o collettivo, incentivo, aumenti periodici di anzianità, percentuale di maggiorazione per lavoro a squadre, premio di produzione (se calcolato e corrisposto in misura oraria o mensile), altri elementi retributivi a carattere continuativo corrisposti mensilmente o a periodi più brevi; - la retribuzione globale di fatto comprende, oltre ai compensi di cui sopra, gli altri elementi retributivi a carattere continuativo corrisposti a scadenze superiori al mese (tredicesima mensilità, ecc.). 2

3 Categorie e qualifiche Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 7 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (artt. 22, 23, 23 bis). Passaggi di livello. Dal 1 al 2 livello: operai di prima assunzione nel settore, dopo 9 mesi di permanenza nel livello inferiore (esclusi addetti a mansioni di manovalanza e/o pulizia). Passaggio di qualifica. Ai fini degli istituti riferiti all anzianità di servizio, in caso di passaggio da operaio a intermedio o impiegato viene conservata l intera anzianità aziendale. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo due mesi e mezzo, anche frazionati, di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio, permessi, ecc.). Il passaggio alla qualifica di quadro si acquisisce dopo un periodo di 6 mesi. Pluralità di mansioni. Il lavoratore adibito a mansioni di livelli diversi viene retribuito con la paga del livello superiore e viene inquadrato in tale livello dopo un periodo di un mese e mezzo di calendario, conseguibile anche per sommatoria di più frazioni. Contratto di reinserimento. Per le figure professionali indicate dall accordo l inquadramento iniziale è così determinato: - primo anno, due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale; - secondo anno, un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale. Liv. Impiegati/Quadri Operai 6S mesi mesi mesi 7 settimane 3 1 mese e mezzo 6 settimane 2 1 mese 5 settimane 1-4 settimane Apprendisti: la durata del periodo di prova è di 4 mesi. Sospensione: la malattia e l infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova lo sospendono per tutta la durata dell evento nei limiti del periodo di conservazione del posto. L integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente in caso di infortunio. Apprendisti: in caso di malattia spetta la conservazione del posto per il periodo massimo di 1 mese. Esclusioni: non sono soggetti al periodo di prova i lavoratori già occupati nei 12 mesi precedenti presso la stessa azienda con identica qualifica e mansione. ORARIO DI LAVORO Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni. L orario può essere articolato su cicli plurisettimanali multiperiodali che ne prevedano la realizzazione come media nell arco di 12 mesi. La durata media settimanale della prestazione lavorativa va calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Flessibilità: l orario contrattuale può essere superato fino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 100 ore annue. Le ore prestate oltre l orario contrattuale sono compensate con corrispondenti riposi e danno luogo al pagamento della maggiorazione del 10%. Lavoro a squadre. L orario giornaliero di 8 ore comprende un riposo di 30 minuti. Nel caso di distribuzione dell orario settimanale su 6 giorni, l orario settimanale è di 36 ore a parità di retribuzione. Per i turni fino a 6 ore non è previsto l intervallo di riposo. Per le ore di lavoro a squadre viene corrisposta una maggiorazione pari al 1,05% della retribuzione di fatto. Banca ore Le ore di lavoro straordinario effettuate (compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti) possono essere recuperate attraverso riposi compensativi, a seguito di accordo scritto tra lavoratore ed azienda. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero ha diritto al riconoscimento di un ulteriore quantità di permessi retribuiti pari al 4% delle ore accantonate. Trascorsi 12 mesi, l importo delle ore non ancora recuperate viene liquidato con la retribuzione in vigore a quel momento. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: operai 8 ore di retribuzione di fatto in regime di prestazione su 5 giorni; 6,34 ore per prestazione su 6 giorni; impiegati 1/26 della retribuzione di fatto; festività coincidenti con domenica o sabato per gli operai 8 ore della retribuzione di fatto compresa la percentuale per lavoro a squadre (1,05%), per gli impiegati 1/26 della retribuzione. Ferie Maturazione: 4 settimane per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese non inferiore a due settimane è considerata mese intero). Sono utili per la maturazione delle ferie le sospensioni della prestazione non dipendenti dalla volontà del lavoratore (ad esclusione delle sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti) e quelle dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Retribuzione: retribuzione di fatto comprendente, per gli addetti al lavoro a squadre e al lavoro notturno, la relativa maggiorazione rapportata a dodicesimi (la frazione di mese non inferiore a due settimane è considerata mese intero). Permessi annui - Ex festività Permessi annui: 16 ore che maturano per ogni anno di servizio con gli stessi criteri delle ferie. Permessi ex festività: 4 giornate di permesso retribuito che maturano per ogni anno di servizio. Le singole giornate sono ragguagliate a 8 ore in regime di prestazione su 5 giorni ed a 6,34 ore in regime di prestazione su 6 giorni a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore. Liquidazione dei permessi non fruiti: i permessi annui e per ex festività non fruiti, per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti, vengono monetizzati entro la fine dell anno solare successivo a quello di maturazione. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. 3

4 Malattia Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto Qualifica/Anzianità Periodo di assenza Integrazione fino al 12 mesi Operai dal 1 al 7 giorno * 80% (per il raggiungimento del dall 8 al 180 giorno ** 100% limite si cumulano le Impiegati e intermedi: fino dal 1 al 3 mese 100% assenze nell arco di 21 al 10 anno dal 4 al 6 mese 50% mesi) Impiegati e intermedi: oltre dal 1 al 4 mese 100% il 10 anno dal 5 al 10 mese 50% * Per le malattie di durata fino a 7 giorni l integrazione decorre dal 4 giorno ** Per le malattie di durata superiore a 21 giorni l integrazione al 100% decorre dal 1 giorno Congedo di maternità: integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione di fatto per un periodo di 5 mesi. Congedo parentale: può essere fruito anche su base oraria in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente a quello di riferimento. L utilizzo su base oraria è frazionabile in gruppi minimi di 4 ore. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: operai integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto; impiegati con anzianità fino a 10 anni integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per 6 mesi; impiegati con anzianità superiore a 10 anni integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per 10 mesi. In caso di matrimonio compete al lavoratore un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto (80 ore per gli operai) comprensiva della quota a carico Inps. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno sei giorni. Il lavoratore extracomunitario che debba assolvere l obbligo di leva nel Paese di origine ha diritto alla conservazione del posto fino a 7 giorni dopo la cessazione del servizio militare. Diritto allo studio. I lavoratori non in prova che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare corsi di studio compresi nell ordinamento scolastico (inclusi i corsi di lingua italiana) e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Limiti numerici: possono usufruire dell istituto, nel triennio: - imprese da 8 a 35 dipendenti, 1 lavoratore; - imprese da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame. I predetti lavoratori possono inoltre usufruire, nei limiti di un lavoratore per anno solare e per un massimo di 30 giorni di calendario, delle aspettative ai fini formativi di cui alla L. n. 53/2000. Aggiornamento professionale. Viene istituito un monte ore retribuito, pari a 28 ore annue, da utilizzare all interno dell orario di lavoro, per la frequenza a corsi di formazione di durata almeno doppia, concordati con il datore di lavoro. Il lavoratore può chiedere l utilizzo delle ore una volta ogni tre anni. Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell arco dell intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 60 giorni. Assenze contemporanee per la fruizione del congedo: non superiori a 1 lavoratore nelle imprese fino a 3 dipendenti a tempo indeterminato (esclusi apprendisti); negli altri casi in misura pari a 1 lavoratore ogni 3 dipendenti a tempo indeterminato o frazione. Il congedo è fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. Durante il congedo non decorre retribuzione né anzianità di servizio per alcun istituto. Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni all anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. Donatori di midollo osseo. Il c.c.n.l. rinvia al disposto della L. n. 52/2001. Volontariato civile. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 194/2001, in presenza di eventi eccezionali le aziende possono concedere, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, permessi non retribuiti ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registi di cui alla L. n. 226/1991 e che prestino nell ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita. Le aziende valuteranno inoltre le richieste di aspettativa non retribuita (fino a un massimo di 6 mesi) per la partecipazione a periodi prolungati di volontariato nazionale e internazionale. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, l azienda concede un periodo di aspettativa non retribuita fino a 3 mesi, da usufruire anche in modo frazionato comunque per periodi non inferiori a una settimana. L aspettativa è concessa una sola volta per ogni familiare coinvolto. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto. Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria giornaliera da convenirsi tra le parti o, in difetto, dalle organizzazioni sindacali territoriali. 4

5 Apprendistato professionalizzante Altri tipi di apprendistato Durata e retribuzione Apprendisti assunti dal Livello (1) Periodo (2) (mesi) DISCIPLINE SPECIALI Progressione retr. (3) Livello (1) Apprendisti assunti in precedenza Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) S % 6S % % % % % % liv % liv % % % % % % % % % liv % liv % % % % % % % % (1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Percentuale della retribuzione relativa al livello finale Liv. = livello di riferimento per la retribuzione liv liv % % % % liv liv % % % liv liv % % % liv % Apprendisti impiegati amministrativi: la durata dell apprendistato è ridotta a 36 mesi, a tutti gli effetti contrattuali e retributivi. Apprendisti 3 liv. con mansioni specifiche: gli apprendisti con mansioni riferite al 3 livello per le quali i previgenti c.c.n.l. prevedevano una durata di 5 anni, sono inquadrati nel 1 gruppo (liv ) conservando tale durata. Riduzione per titolo di studio: per i contratti stipulati dal 3 dicembre 2010 con apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o laurea riconducibile alla qualifica da conseguire, la durata è ridotta di 6 mesi. Conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005: qualora le parti trasformino il contratto in apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccede quella prevista per l apprendistato professionalizzante. Qualora la durata dell apprendistato qualificante sia pari alla durata dell apprendistato professionalizzante, il lavoratore è comunque tenuto ad effettuare, dopo la trasformazione, un ulteriore periodo di apprendistato della durata massima di un anno (il periodo di apprendistato qualificante è utile ai fini della progressione retributiva). Prolungamento del contratto: in caso di assenza pari o superiore a 60 giorni per eventi che comportano la conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, richiamo alle armi, ecc.) o per crisi aziendali, il contratto è prolungato per un periodo corrispondente alla durata dell assenza (ai fini del computo si cumulano i periodi di sospensione con durata non inferiore a 10 giorni). I periodi di sospensione sono utili ai fini della progressione retributiva. Formazione: non inferiore a 80 ore/anno, ivi compresa la formazione sulla sicurezza prevista dall accordo Stato-Regioni del 21 dicembre Malattia: si applica la disciplina generale. Preavviso: in caso di dimissioni prima della scadenza del periodo di apprendistato si applica la disciplina generale del preavviso. Apprendistato a tempo parziale: le ore di formazione non devono essere riproporzionate in base all orario ridotto. Particolarità: periodo di prova (vedi). 5

6 DISCIPLINE SPECIALI Lavoro a tempo determinato Limiti. Secondo il c.c.n.l.: - nelle imprese che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato (compresi apprendisti) è consentita l assunzione di 3 lavoratori a termine; - nelle imprese con più di 5 dipendenti (come sopra calcolati) è consentita l assunzione di 1 lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza. Il dato di riferimento è costituito dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione. Esclusioni: - i lavoratori assunti a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - i contratti a termine conclusi nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività d impresa o nuova linea di produzione ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo temporale se l assunzione riguarda la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DPL e con l assistenza di un rappresentante sindacale. Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione di personale assente è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito fino a 90 giorni di calendario, sia prima che inizi l assenza sia dopo il rientro di quest ultimo. Il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata (superiore a 2 mesi). Il contratto del lavoratore assunto a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale la cui assenza sia stata programmata per più congedi può essere prorogato fino alla scadenza del diritto di fruire dei permessi previsti per l'allattamento. Lavoro a tempo parziale Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione dell 8%. Lavoro supplementare. Consentito in considerazione delle particolari caratteristiche del settore e per una quantità non eccedente il 25% del normale orario di lavoro annuo. Compensato con la maggiorazione del 10%. Trasformazione del rapporto. I lavoratori affetti da gravi patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l interessato ne fa successivamente richiesta). Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Il c.c.n.l. rinvia all accordo interconfederale Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di livello. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. Maggiorazioni % Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, delle ferie e delle festività 22,00 Indennità sostitutiva del tfr 7,40 Rimborso spese per l uso di macchine, locali, energia e accessori 3,00 Attività sindacale Permessi retribuiti DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. Le assemblee vengono convocate all inizio o alla fine dell orario di lavoro e si svolgono di norma fuori dai locali dell impresa. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 48 ore, riducibili a 24 in caso di urgenza. Dirigenti OSL: per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, è istituito un monte ore pari a: - nelle aziende fino a 8 dipendenti, 4 ore/anno per dipendente con un minimo di 16 ore; - nelle aziende con più di 8 dipendenti: 5 ore/mese, cumulabili nel trimestre nella misura massima di 8 ore nello stesso mese. Tali permessi possono essere utilizzati da un solo dipendente della stessa impresa nella stessa giornata. Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al fondo Fon.te: - a carico azienda: 1% della retribuzione tabellare - a carico lavoratore: contributo percentuale nella stessa misura, oltre al versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (16% del tfr maturato se l attività è iniziata in precedenza). Contribuzione al fondo San.arti a carico azienda: 10,42 euro/mese, per 12 mensilità. L obbligo contributivo è riferito ai dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) e, dal 1 agosto 2014, ai lavoratori con contratto a tempo determinato di durata iniziale almeno pari a 12 mesi. I datori di lavoro che non aderiscono al fondo sanitario e non versano il relativo contributo erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Quadri. Hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l esercizio delle funzioni svolte. L azienda è tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. 6

7 Contributi contrattuali WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione alla Bilateralità a carico azienda: 125 euro/anno per ciascun dipendente (anche a tempo determinato). Il contributo è frazionato in 12 quote mensili di euro 10,42. La quota è ridotta alla metà per i lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali. I datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano il relativo contributo erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Tale importo non è assorbibile e incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il tfr. L importo indicato è rapportato: - per i lavoratori assunti a tempo parziale, all orario di lavoro effettuato; - per gli apprendisti, alla percentuale utile per il calcolo della retribuzione. Preavviso Trattamento di fine rapporto ESTINZIONE DEL RAPPORTO Livello Operai Impiegati/Quadri 6S mesi 5 - impiegati: 2 mesi intermedi: 1 mese e mezzo 4 5 settimane 1 mese e mezzo 3 3 settimane 1 mese 2 2 settimane mezzo mese 1 1 settimana - Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge. 7

CIRCOLARE DEL 25 OTTOBRE 2011 Ai gentili Clienti. Oggetto: APPRENDISTATO - IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO

CIRCOLARE DEL 25 OTTOBRE 2011 Ai gentili Clienti. Oggetto: APPRENDISTATO - IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO CIRCOLARE DEL 25 OTTOBRE 2011 Ai gentili Clienti Oggetto: APPRENDISTATO - IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO In data 14 settembre 2011 è stato emanato il D.Lgs. n.167 rubricato Testo Unico dell Apprendistato,

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