PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

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1 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA Il sottoscritto arch. Liliana Montin, nato a Padova il 17/10/1969, residente in via Padova, 9 nel Comune di Albignasego prov. Padova, CAP tel. 049/710551, fax 049/710585, a.mt@libero.it, pec: liliana.montin@archiworldpec.it, in qualità di PROGETTISTA della "VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MONTAGNANA (PD)" DICHIARA che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n 2299 del al punto terzo capoverso («i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000») Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: RELAZIONE ALLA VARIANTE N.3 AL P.I. DI MONTAGNANA (PD). lì giugno.2018 IL DICHIARANTE, Arch. Liliana Montin Informativa sull autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d identità del dichiarante, all ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. lì giugno.2018 IL DICHIARANTE, Arch. Liliana Montin Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 I dati da Lei forniti saranno trattati -con modalità cartacee e informatizzate -per l archiviazione delle istanze presentate nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è:., con sede in (.), Via.., n..., CAP... Il Responsabile del trattamento è:.., con sede in (..), Via.., n.., CAP.. Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. lì giugno.2018 IL DICHIARANTE, Arch. Liliana Montin

2 Relazione V.INC.A Allegato alla Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 2299/2014 PREMESSA... 2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO... 2 LA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA... 3 VERIFICA DELLA NON NECESSITÀ DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA... 4 IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI... 5 GLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE DEL P.I.... Errore. Il segnalibro non è definito. 1

3 PREMESSA La presente relazione serve per verificare la non necessità di procedere alla valutazione di incidenza in quanto riconducibile all ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n 2299 del al punto terzo capoverso («i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Con la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" il Consiglio dei Ministri europeo ha istituito un sistema coerente di aree denominato Rete Natura 2000, allo scopo prioritario di garantire la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente. La rete ecologica si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che al termine dell'iter istitutivo divengono Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in funzione della presenza e della rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali. La Direttiva Comunitaria Habitat 92/43/CEE ha come obiettivo la valorizzazione degli habitat e dei sistemi naturali considerando non solo la qualità attuale del sito ma anche le potenzialità del sito stesso in riferimento al raggiungimento di un maggior livello di naturalità e biodiversità. La Direttiva considera infatti anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano conservato l efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più evolute mediante l eliminazione delle ragioni di degrado. Due sono gli allegati (Allegato I e Allegato II) della Direttiva: Allegato I Riporta gli elenchi dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione; Allegato II Riporta l elenco delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per la cui conservazione si richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Questa lista è da considerarsi complementare a quella riportata nella Direttiva Uccelli di cui sotto. La Direttiva Comunitaria Direttiva 2009/147/CE, conosciuta come "Direttiva Uccelli" (ex Dir.79/409/CEE), riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti nel territorio europeo. Essa si propone la protezione e la gestione dell avifauna, disciplinandone lo sfruttamento. Tale obiettivo è perseguito attraverso l introduzione di regole concernenti la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e del loro sfruttamento. A tal fine la Direttiva 79/409/CEE oltre a disciplinare la caccia, la cattura, l uccisione e la commercializzazione di tali specie (art. 5), prevede (art. 4) l adozione di misure speciali di conservazione, preservazione e ripristino degli l habitat idonei per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie presenti negli allegati della Direttiva (a tal fine la Direttiva Uccelli tiene conto: delle specie minacciate di sparizione; delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat; delle specie considerate rare; di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat). Detta normativa è stata recepita a livello nazionale da una serie di norme fra le quali le principali sono il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ed il successivo D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, che sono stati recepiti a livello regionale con diverse delibere o provvedimenti fra i quali si cita la D.G.R. n del 10 ottobre 2006 (che approva la Guida metodologica per la valutazione di incidenza), la D.G.R. n del 27 luglio 2006 (misure di conservazione delle ZPS) e la D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007 che ridefinisce la ZPS Delta del Po. Ad esse si aggiunge la comunicazione , prot. n /57.10 a firma del Segretario Regionale all'ambiente e Territorio, competente nel Veneto per l'attuazione della Rete Natura Sempre a livello regionale con D.G.R.V. n.2299 del 9 Dicembre 2014 sono state introdotte le Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e s.m.i. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative. 2

4 Si propone di seguito la sintesi della normativa di riferimento:. Direttiva 79/409/CEE, Consiglio dei Ministri europeo: Conservazione degli uccelli selvatici. Direttiva 92/43/CEE, Consiglio dei Ministri europeo: Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. D.P.R. n. 357/1997: Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. D.M. 03/04/2000: Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE. D.G.R. n del 10/10/2006: Guida metodologica per la valutazione di incidenza ambientale. D.G.R.V. n del 27/07/2006: Misure di conservazione per le ZPS. Comunicazione del 17/04/2007, prot. N /57.10: V.Inc.A. di siti ricadenti interamente o parzialmente in aree naturali protette nazionali o regionali. D.G.R.V. n dell 11/12/2007 Rete ecologica europea Natura Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati. D.G.R.V. n del 30/12/2008. Rete ecologica europea Natura Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 1627/2008). D.G.R.V. n del 22/09/2009 Rete ecologica europea Natura Approvazione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti della rete Natura 2000 del Veneto (D.G.R. 2702/2006; D.G.R. 2992/2008). D.G.R. n. 2299/2014 Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative, BUR n. 120 del LA PROCEDURA DA ADOTTARE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA Di seguito viene proposto uno schema che riassume la procedura da adottarsi per la valutazione di incidenza: 3

5 VERIFICA DELLA NON NECESSITÀ DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA. La Valutazione non è necessaria per i progetti/piani/programmi che hanno le caratteristiche elencate al Paragrafo 2.2 dell Allegato A alla DGR 2299/2014, di seguito riportate. 4

6 1. Piani, progetti e interventi da realizzarsi in attuazione del piano di gestione approvato del sito Natura 2000; 2. Progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell autorità regionale per la valutazione di incidenza; 3. Modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura d valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione; 4. Rinnovo di autorizzazioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto di prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione e in assenza di modifiche sostanziali; 5. Progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su fabbricati, che non comportino aumento di superficie occupata al suolo e non comportino modifica della destinazione d'uso, ad eccezione della modifica verso destinazione d uso residenziale; 6. Piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell autorità regionale per la valutazione di incidenza; 7. Progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell autorità regionale per la valutazione di incidenza; 8. Programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l uso di mezzi o veicoli motorizzati all interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6, della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura Per modifiche non sostanziali, di cui al punto 3 dell elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), l incremento o la determinazione di nuovi fattori di cui all allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni contenute nell atto di autorizzazione. Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura si applica a piani, progetti e interventi che non sono ricompresi nella precedente casistica e che da tali programmi derivino. IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI 5

7 I Siti Natura 2000 più prossimi al territorio di Montagnana oltre ad essere esterni ai limiti spaziali di analisi si trovano anche esternamente al territorio comunale. IT Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine ad una distanza di m; IT Colli Berici ad una distanza di m; IT Colli Euganei ad una distanza di m; IT Le Vallette ad una distanza di m. Per quanto riguarda le specie di interesse comunitario e non, potenzialmente presenti anche all esterno dei suddetti Siti Natura 2000, si è stabilito di condurre un analisi più specifica nell area esterna al perimetro del SIC verificando la potenziale presenza di habitat di specie e specie all interno dell'area di valutazione individuata. Rappresentazione grafica "La Rete Natura 2000 in Veneto - Regione del Veneto", con l'individuazione dei siti più prossimi al territorio di Montagnana. 6

8 Rappresentazione grafica "La Rete Natura 2000 in Veneto - Regione del Veneto", con l'individuazione dei siti più prossimi al territorio di Montagnana. INTERVENTI PREVISTI DALLA VARIANTE N. 3 AL P.I. La presente variante n.3 è stata predisposta sia per risolvere alcune problematiche di carattere gestionale del Piano che per dare risposta alle esigenze manifestate dalla cittadinanza. Sinteticamente la variante n. 3 ha comportato: precisazione e riordino degli elaborati normativi (N.T.O. e Prontuario della qualità architettonica e mitigazione ambientale); accoglimento di nuove manifestazioni di interesse per nuove aree residenziali con accordi pubblico privati in progetto (art. 6 L.R. 11/04) da deliberarsi prima dell approvazione del P.I.; localizzazione di alcuni volumi predeterminati nelle zone residenziali in ambito agricolo (urbanizzazione diffusa del PAT); declassamento aree per varianti verdi ai sensi dell art. 7 della L.R. 4/2015; riperimetrazioni delle aree di urbanizzazione consolidata e diffusa conformemente a quanto previsto dal PAT; adeguamento di alcune schede ex. art. 10 L.R. 24/85 (fabbricati tutelati in zona agricola); verifica perimetrazione dei centri storici e riclassificazione dei gradi di protezione di edifici siti nel centro storico del capoluogo e dei centri storici minori (Borgo Frassine, Borgo San Marco, Borgo San Zeno e Monastero); 7

9 riordino della normativa relativa ai centri storici; verifica degli standard conseguenti alle varianti, rispetto a quanto previsto dalla L.R. n. 11/04; modeste varianti/modifiche alla zonizzazione richieste da privati cittadini. Nella tabella in allegato è riportato l elenco delle manifestazioni di interesse accolte con l indicazione delle varianti apportate VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO Si premette che la presente variante n. 3 al Piano degli Interventi prevede un consumo di cubatura del tutto trascurabile - circa a mc. 800 pari a sei abitanti insediabili - rispetto ad una cubatura a disposizione prevista dalla variante n. 2 al PI di ; di conseguenza restano a disposizione per residenza ed attività ad essa compatibili circa mc Per quanto concerne il calcolo del dimensionamento delle aree a standard residenziali, la Legge Regionale 11/2004 stabilisce un parametro di mq. 30/abitante, di conseguenza i sei abitanti insediabili determinano una richiesta di aree a sevizi di circa mq. 180 (n. 6 abitanti x 30 mq/ab); il comune di Montagnana vanta una dotazione complessiva di aree a servizi di circa mq , pari a 131,12 mq/ab (vedi varianti n. 1 et 2) nettamente superiore al parametro previsto dalla L.R. 11/04, in grado di assorbire anche il fabbisogno derivante dagli abitanti insediabili della presente variante. Per ciò che concerne il consumo di suolo, la presente variante prevede una superficie di circa mq interessata da nuove previsioni ed una superficie di circa mq trasformata da residenziale in zona agricola, da cui ne deriva un saldo di consumo di suolo pari a mq. mq (mq mq ). Considerato che le disposizioni di cui alla Legge regionale 14/2017 e più in particolare la tabella allegata alla D.G.R.V. n. 668/2017, stabiliscono per il territorio Comunale di Montagnana una quantità massima di consumo di suolo ammesso di mq. per i prossimi 20 anni, quanto utilizzato con la presente variante incide per una percentuale del 14% circa. QUADRO ECONOMICO La legge regionale 11/04 introduce l obbligo di rapportarsi con il bilancio pluriennale e con il programma triennale delle opere pubbliche e conseguentemente con la quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal P.I. con relativa definizione dei criteri e delle modalità per provvedere alla copertura dei relativi oneri finanziari. La variante in oggetto non prevede nuove aree da destinare a opere pubbliche, pertanto non vi sono interventi da rapportare al bilancio pluriennale ed al programma triennale delle opere pubbliche. IL PROGETTO DELLA VARIANTE N. 3 AL P.I. Gli elaborati del P.I. (ART. 18 L.R. 11/04) 8

10 La variante n. 3 al P.I. è formata dai seguenti elaborati: ELABORATI GRAFICI Tavola C1: sc Stralcio intero territorio comunale Tavola C2: sc Stralcio intero territorio comunale Tavola C3: sc Stralcio intero territorio comunale Tavola C4: sc Stralcio intero territorio comunale Tavola C5: sc Stralcio intero territorio comunale Tavola C6: sc Polo Produttivo Ovest - Polo Produttivo Est Tavola 12 a-b fg. 7 Centro Storico Capoluogo Progetto Piani Attuativi e Destinazioni d uso Tavola 13 a-b fg. 8 Centro Storico Capoluogo Progetto classificazione degli edifici Allegato S-0 Centri Storici Minori aggiornamento scheda n.82 Allegato S-1 Edifici e corti di interesse culturale ed ambientale - Aggiornamento schede n Relazione Programmatica Norme Tecniche Operative Norme Tecniche Operative Centro Storico Capoluogo Norme Tecniche Operative Centri Storici minori Registro dei Crediti Edilizi Dichiarazione di non necessita della Valutazione di incidenza Ambientale. 9

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