CLASSIFICAZIONE DOGANALE E ORIGINE DELLA MERCE

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1 CLASSIFICAZIONE DOGANALE E ORIGINE DELLA MERCE

2 CLASSIFICAZIONE DOGANALE E ORIGINE DELLA MERCE Malpensafiere, 16 maggio 2018 Essenziale classificare correttamente il prodotto per individuare la regola di origine applicabile. MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

3 GLI ELEMENTI DELL ACCERTAMENTO Quantità Origine packing list, fattura, documenti di trasporto Qualità descrizione analitica, certificati Valore fattura, contratto, polizze assicurative, documenti di trasporto etc... certificato di origine, FORM- A, EUR1, ATR, dichiarazione su fattura Pier Paolo Ghetti CALCAGNILE ENRICO

4 2- QUALITÀ = (CLASSIFICAZIONE) La classificazione doganale viene assegnata in base alle caratteristiche fisiche del prodotto La classificazione doganale individua l aliquota daziaria applicabile Per conoscere il dazio applicabile è essenziale procedere alla classificazione sulla base della TDC consultabile al sito Pier Paolo Ghetti

5 La classificazione individua 1. Il dazio applicato per l importazione (sia nell UE che nel paese terzo) 2. Iva e accise applicate dal singolo stato 3. Regole di origine (preferenziale e non) per le merci 4. Misure adottate dagli stati: A. Dual Use (export) B. Dazi antidumping e compensativi (import) (es dalla cina) C. Divieti e contingenti (import)

6 SISTEMA ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE Capitolo Voce doganale Sottovoce doganale Nomenclatura combinata TARIC CODE DIGIT Esempio SISTEMA ARMONIZZATO (HS) uguali in tutto il mondo Codice di Nomenclatura (Intrastat e Bolla doganale) CALCAGNILE ENRICO

7 STRUMENTI Gazzetta Ufficiale Comunità Europea (ottobre per l anno successivo) Convenzione 1987 Sistema Armonizzazione Internazionale (S.A./H.S.) Note Introduttive Note esplicative voce doganale: strumento non ufficiale ma molto utile per le aziende Informazione Tariffaria Vincolante Parere vincolante con validità 3 anni preventiva alla presentazione della merce in dogana Regole generali per l interpretazione della nomenclatura combinata

8 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1754 DELLA COMMISSIONE Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata Bene incompleto (caratteristiche essenziali del prodotto completo) STESSA VOCE DEL PRODOTTO FINITO Bene smontato CALCAGNILE ENRICO

9 BENE CLASSIFICABILE IN DUE O PIÙ VOCI (ASSORTIMENTO, BENE COMPOSTO O MISTO) In ordine di priorità: 1) Voce specifica prevale sulle voci di portata generale. Altrimenti 2) Si classifica secondo il la materia o l oggetto che conferisce all insieme il carattere essenziale (volume, quantità, peso o valore). Altrimenti 3) Si sceglie la voce posta per ultima fra le voci che possono essere prese in considerazione. Altrimenti 4) Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia. N.B. gli imballaggi, i contenitori e le custodie si classificano alla voce del prodotto contenuto se sono del tipo normalmente utilizzato e non conferiscono il carattere essenziale. CALCAGNILE ENRICO

10 REGOLE SPECIALI

11 MACCHINE COMPOSITE SEZ. XVI DELLA TARIFFA DOGANALE 1. le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. 2. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

12 PARTI DI MACCHINE le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate; le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine CALCAGNILE ENRICO

13 Parti forniture ad impiego generale Non classificabili come «parti di» Molle Viti Dadi Bulloni Raccordi per tubi Pier Paolo Ghetti

14 NOTE DI SEZIONE E NOTE DI CAPITOLO CALCAGNILE ENRICO

15 NOTE DI SEZIONE E NOTE DI CAPITOLO CALCAGNILE ENRICO

16 NOTE ESPLICATIVE DEL SISTEMA ARMONIZZATO CALCAGNILE ENRICO

17 NOTE ESPLICATIVE COMUNITARIE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA CALCAGNILE ENRICO

18 Schermo (dazio al 14%) o Elaboratore (dazio 0%)?

19 Titolo Sottotitolo Umanoide (dazio 4,7%) oppure Animale (dazio 0%)?

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21 NOTE ESPLICATIVE COMUNITARIE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

22 Accessori per autoveicoli (8708) o tappeti di materie tessili (5703)?

23 I.T.V. Informazione Tariffaria Vincolante In caso di prodotti nuovi o di dubbi in merito alla classificazione si può richiedere una ITV Attesta la classificazione doganale di una merce ed è vincolante per le autorità doganali comunitarie Vale per 3 anni dalla sua emissione. È gratuita (potranno essere comunque addebitate le spese di analisi) Viene rilasciata entro 120 giorni dalla richiesta Può essere utilizzata solo dal titolare

24 ORIGINE nazionalità economica di un bene, dal punto di vista doganale può essere di due tipi Non preferenziale origine intesa come paese in cui le merci sono state prodotte o hanno subito l ultima sostanziale trasformazione (Made In). Non dà diritto a preferenze tariffarie. Preferenziale merci originarie di alcuni paesi terzi associati godono di un trattamento tariffario preferenziale CALCAGNILE ENRICO

25 ORIGINE - NAZIONALITÀ ECONOMICA DI UN BENE Origine non preferenziale Non dà diritto a preferenze tariffarie Tutti i prodotti hanno un origine non preferenziale (c.d. country of origin) All origine non preferenziale è collegata la marcatura «Made In» e il country of origin del certificato di origine Origine preferenziale Dà diritto a preferenze tariffarie Solo i prodotti scambiati fra Paesi accordisti e che soddisfano determinate regole sono di origine preferenziale All origine preferenziale è collegata la possibilità di rilasciare una prova dell origine preferenziale sotto forma di certificato EUR1 o dichiarazione su fattura CALCAGNILE ENRICO

26 ORIGINE E PROVENIENZA E POSIZIONE L origine è la nazionalità economica del bene (luogo di fabbricazione) La provenienza è il luogo da cui il bene viene spedito Posizione comunitaria è quando la merce è in libera circolazione nella UE CALCAGNILE ENRICO

27 NORMATIVA Comunitaria Codice Doganale Unione Reg. UE 952/13 (CDU) Regolamento Delegato Reg. UE 2446/15 (RD) Regolamento Esecuzione Reg. UE 2447/15 (RE) Accordo di Madrid Normative estere valide localmente in ciascun Paese Nazionale legge n 350 del 2003 (finanziaria 2004) art. 4 comma 49, 49 bis Decreto legge 135 del 2009 Art. 517 c.p. Circolari dell Agenzia delle Dogane

28 ORIGINE NON PREFERENZIALE Sulla base dell origine non preferenziale si applicano le misure all importazione dei prodotti quali divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, rilevazione dei dati statistici del commercio Internazionale, Made in.

29 CRITERI PER INDIVIDUARE IL «MADE IN» Previgente Normativa CDC Codice Doganale Comunitario Paese dove le merci sono state interamente ottenute (art. 23 CDC) Paese dove le merci hanno subito l ultima sostanziale trasformazione (art. 24 CDC) Nuovo CODICE DOGANLE DELL UNIONE Art. 60 CDU

30 PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI (art. 31 del RD 2446/2015) a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio; g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera; h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

31 ULTIMA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE (art. 60, comma 2, CDU) è originaria del paese in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Il concetto di ultima trasformazione sostanziale viene specificato nel Reg e nell allegato 22-01, per i prodotti ivi indicati, e nella posizione adottata dalla Commissione europea nei negoziati con l OMC (circolare dell Agenzia delle Dogane n. 20/D del 13/05/2005) MATTIA CARBOGNANI [email protected]

32 ALLEGATO (RD 2446/15) L allegato specifica i criteri per l attribuzione dell origine mediante l indicazione delle regole specifiche stabilite in base al capitolo ed alla voce doganale del prodotto finito. Riporta le note introduttive e l elenco delle operazioni di lavorazione o trasformazione utili a conferire l origine non preferenziale. Esso unifica al suo interno il contenuto degli allegati 9, 10 ed 11 delle precedenti DAC (Reg.2454/93) che riportavano le note introduttive (all. 9), le regole per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI (all.10) ed, infine, le regole per i prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti (all.11). MATTIA CARBOGNANI [email protected]

33 Novità rispetto agli Allegati 10 e 11 DAC: L allegato NON è una mera trasposizione del contenuto (VD e regole) degli allegati 10 e 11 delle DAC, ANCHE SE moltissime VD previste dagli allegati 10 e 11 si ritrovano nell allegato 22-01, con la medesima regola di conferimento dell origine. Alcune VD presenti negli allegati 10 e 11 delle DAC non sono più contemplate (es. 0206, ex 8520, ex , ex , ex 9009). Nell allegato sono state inserite nuove VD in precedenza non previste negli allegati 10 e 11 delle DAC. Per tali nuove VD, nella maggioranza dei casi la regola primaria prevista corrisponde alla regola di cui alla Posizione comune dell UE (rendendola dunque giuridicamente vincolante, per quelle voci, nel CDU). In un numero ridotto di casi, tuttavia, la regola primaria dell allegato differisce dalla Posizione comune. In alcuni casi, la regola primaria associata ad una VD che era già presente nelle DAC risulta variata. MATTIA CARBOGNANI [email protected]

34 La fabbricazione di un prodotto nuovo (o la fase importante del processo di lavorazione) In generale, tale presupposto si traduce nelle seguenti regole di trasformazione (regole primarie): cambiamento della voce della nomenclatura SA (cd. salto di codice); effettuazione di determinate operazioni di produzione o di trasformazione ritenute idonee a conferire alla merce l origine del paese in cui sono state effettuate; regola del valore aggiunto, laddove l incremento di valore dovuto all effettuazione di operazioni di assemblaggio e di incorporazione di materiali originari raggiunga una determinata percentuale del livello del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Può essere prevista anche una combinazione di due di tali regole. MATTIA CARBOGNANI [email protected]

35 Tipologie di regole Sono tre i principali criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente: a)cambio di voce doganale: le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce doganale SA diversa da quella del prodotto finito; b) valore aggiunto minimo 45%: è considerata sostanziale quella trasformazione che determini un incremento del valore pari al 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito(da collegare sempre alle trasformazioni minime); c) regole specifiche: i casi che prevedono lavorazioni specifiche. MATTIA CARBOGNANI [email protected]

36 ALLEGATO & LE REGOLE DI LISTA CASO 1) Allegato contempla il capitolo ma non la voce specifica La mancanza di una regola primaria per le voci di capitolo non comprese nell allegato può essere considerata un «vuoto normativo» colmabile attraverso il ricorso alle regole di lista (che hanno carattere non giuridico e non vincolante) NB: La gran parte delle merci contemplate nella tariffa doganale non è coperta da una norma comunitaria specifica. La Commissione Europea si è limitata, per queste merci, a fissare le cosiddette regole di lista Le regole di lista rappresentano la posizione assunta dalla UE nei negoziati nell ambito del cd. Harmonisation Work Programme MATTIA CARBOGNANI [email protected]

37 REGOLE DI LISTA Dette regole sono contenute nella c.d. tabella delle regole di lista, organizzata per sezioni e capitoli della tariffa doganale e consultabile sul sito della Commissione UE: Da precisare, tuttavia, che tali norme armonizzate per acquisire efficacia giuridica vincolante, dovranno essere recepite in un quadro giuridico unionale. MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

38 ALLEGATO & LE REGOLE DI LISTA CASO 2) Allegato non contempla neppure il capitolo Occorre seguire l ordinaria procedura di determinazione dell origine non preferenziale previa esatta classificazione della merce, dettagliata analisi del processo produttivo: a)partendo dalla definizione dell art CDU b)avvalendosi delle regole di lista c)ricorrendo (solo se l ultima lavorazione non è considerata economicamente giustificata) al disposto dell art. 33 RD. In caso di ulteriore dubbio: I.V.O. MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

39 REGOLE DI LISTA Si distinguono: REGOLE PRIMARIE Le regole di lista primarie di colore verde sono quelle per i prodotti dei quali esiste già una specifica previsione normativa (nel citato All RD). MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

40 Quando la normale applicazione di una di una regola primaria di lista non consente di determinare il paese di origine, trovano applicazione le cosiddette «regole residue» REGOLE RESIDUALI CALCAGNILE ENRICO

41 REGOLE DI LISTA Tornando al carattere soft delle regole di lista, si deve ricordare che la Corte di giustizia ha dichiarato che, se è pur vero che le regole elaborate dalla Commissione contribuiscono a determinare l origine non preferenziale delle merci, tali regole non sono giuridicamente vincolanti. MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

42 CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE fasds MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

43 MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

44 LAVORAZIONI INSUFFICIENTI Le operazioni seguenti non sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell origine a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto; b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi; c) i cambiamenti d imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

45 LAVORAZIONI INSUFFICIENTI 2 d) la presentazione delle merci in serie o insiemi o la loro messa in vendita; e) l apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi; f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo; g) lo smontaggio o il cambiamento di uso; MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

46 Accessori e pezzi di ricambio Consegnati insieme ad un materiale, macchina o apparecchio e facenti parte della sua normale attrezzatura Essenziali, destinati ad un materiale apparecchio o una macchina precedentemente immessa in libera pratica o esportata che figura nelle sezioni XVI, XVII e XVIII (ovvero nei capp. da 84 a 92 della Tariffa) Stessa origine del materiale, macchina o apparecchio NOVITA DAL 1 MAGGIO 2016: NB: Tutti i pezzi di ricambio esportati successivamente al macchinario non possono più essere dichiarati della medesima origine dello stesso, ma conservano l origine propria del produttore MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

47 Modalità pratiche per l attribuzione del «Made in» Individuazione della voce doganale e della relativa regola di origine CALCAGNILE ENRICO

48 CALCAGNILE ENRICO

49 uties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm CALCAGNILE ENRICO

50 CALCAGNILE ENRICO CALCAGNILE ENRICO

51 Distinta Base materiali Valorizzata con classificazione doganale CALCAGNILE ENRICO

52 I.V.O. (informazione vincolante di origine) Può riguardare qualsiasi merce per la quale l operatore non sia in grado (a causa dei particolari processi produttivi) di stabilire l esatta origine del prodotto. Viene rilasciata entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta ed è vincolante per 3 anni a decorrere dalla data della sua comunicazione. CALCAGNILE ENRICO

53 IL CERTIFICATO DI ORIGINE Il certificato che attesta l origine non preferenziale di un prodotto è il Certificato di origine rilasciato dalla competente CCIAA Per richiedere il certificato di origine: 1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 2. I documenti giustificativi vanno presentati se la merce non è di origine comunitaria CALCAGNILE ENRICO

54 CALCAGNILE ENRICO CALCAGNILE ENRICO

55 CALCAGNILE ENRICO CALCAGNILE ENRICO

56 CALCAGNILE ENRICO CALCAGNILE ENRICO

57 LE INDICAZIONI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE (made-in) MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

58 OBBLIGO DI INDICARE IL MADE IN? Ad oggi NON è previsto alcun obbligo di indicare l esatto Made In sul prodotto o sulla confezione del prodotto messo in commercio. L introduzione di tale obbligo per talune categorie merceologiche è stata oggetto di una proposta di regolamento presentata nel CALCAGNILE ENRICO

59 Strumenti a difesa del Made In ACCORDO DI MADRID Sequestro delle merci per le quali si abbia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di origine Restituzione entro 60 gg qualora gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare la merce CALCAGNILE ENRICO

60 Reato di falsa o fallace indicazione di origine Con l articolo 4 comma 49 della legge n 350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine CALCAGNILE ENRICO

61 FALSA INDICAZIONE stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine FALLACE INDICAZIONE Anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana LE SITUAZIONI DI CUI SOPRA SONO PUNITE, AI SENSI DELL ART. 517 C.P., CON LA RECLUSIONE SINO A 2 ANNI E CON LA MULTA SINO AD EURO CALCAGNILE ENRICO

62 ART.517 CODICE PENALE LE SITUAZIONI DI CUI SOPRA SONO PUNITE CON LA RECLUSIONE SINO A 2 ANNI E CON LA MULTA SINO AD EURO CALCAGNILE ENRICO

63 DECRETO LEGGE 135 DEL (ora convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) 1) Introduzione della nuova fattispecie di fallace uso del marchio oggetto di sanzione amministrativa 2) Introduzione del reato di utilizzo di indicazioni di vendita quali 100% Made in Italy senza che ne siano soddisfatte le condizioni. CALCAGNILE ENRICO

64 FALLACE USO DEL MARCHIO N.B. Obbligo di indicazione dell origine estera scatta solo qualora il marchio possa trarre in inganno il consumatore CALCAGNILE ENRICO

65 CALCAGNILE ENRICO CALCAGNILE ENRICO

66 CALCAGNILE ENRICO CALCAGNILE ENRICO

67 PRODOTTI INTERAMENTE ITALIANI CALCAGNILE ENRICO

68 ORIGINE PREFERENZIALE Accordi di commercio preferenziale Criteri di determinazione dell origine Benefici tariffari applicabili MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

69 DEFINIZIONE L Origine preferenziale dà diritto a benefici tariffari (ingresso a dazio zero o a dazio ridotto) negli scambi tra paesi che hanno stipulato accordi di commercio preferenziale perché la merce possa essere considerata di origine preferenziale devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche indicate nei protocolli di origine degli accordi di commercio preferenziale MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

70 Natura degli accordi Bilaterali Unilaterali Benefici tariffari concessi in via reciproca Benefici tariffari concessi solo al momento dell importazione nella UE CALCAGNILE ENRICO

71 PROBLEMATICHE Import Cautelarsi in caso di annullamento export Corretta attribuzione MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

72 Accordi Bilaterali CE Efta Maghreb Mashrek Balcani EPA (ex ACP) America Latina Corea del Sud MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

73 Accordi di UNIONE DOGANALE CE Andorra San Marino Turchia (ad eccezione dei prodotti agricoli e dei prodotti CECA) MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

74 Condizioni per ottenere l origine preferenziale No drawback: i componenti di origine estera devono essere stati importati in via definitiva Prodotto interamente ottenuto o sufficientemente trasformato Territorialità e trasporto diretto MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

75 Prodotti interamente ottenuti Si tratta di prodotti che non contengono alcuna componente importata; N.B. le merci prodotte in un Paese totalmente da prodotti interamente ottenuti in quel Paese sono esse stesse prodotti interamente ottenuti Ad esempio: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità, dalle loro navi; MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

76 Prodotti sufficientemente trasformati I prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio sono da considerare di origine preferenziale a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti Le trasformazioni sufficienti sono elencate negli allegati dei protocolli di origine degli accordi MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

77 Prodotti sufficientemente trasformati I prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio sono da considerare di origine preferenziale a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti Le trasformazioni sufficienti sono elencate negli allegati dei protocolli di origine degli accordi MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

78 Prodotti sufficientemente trasformati I prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio sono da considerare di origine preferenziale a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti Le trasformazioni sufficienti sono elencate negli allegati dei protocolli di origine degli accordi MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

79 Prodotti sufficientemente trasformati I prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio sono da considerare di origine preferenziale a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti Le trasformazioni sufficienti sono elencate negli allegati dei protocolli di origine degli accordi MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

80 Regole di origine preferenziale Le basi legali sono contenute negli allegati dei protocolli di origine degli specifici accordi (vedi GUUE sezione L) Variano in funzione della voce SA del prodotto (voce doganale a 4 cifre) MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

81 Tipologie di regole Sono tre i principali criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente: a) valore percentuale: il valore dei materiali non originari non deve superare una certa percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito (da collegare sempre alle trasformazioni minime); b) cambio di voce doganale: le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce doganale SA diversa da quella del prodotto finito; c) regole specifiche: i casi che prevedono lavorazioni specifiche. MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

82 LAVORAZIONI INSUFFICIENTI sono le lavorazioni sempre insufficienti a conferire l origine anche se la regola di lista è soddisfatta (es. soglia di tolleranza) (a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; (b) la scomposizione e composizione di confezioni; (c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; (e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; (f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; (g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; (h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; (i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

83 Lavorazioni insufficienti 2 (j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); (k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio; (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi; (m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; (n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; (o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n); (p) la macellazione degli animali. MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

84 General tolerance rule La concessione consente di utilizzare materiali non originari fino ad un valore massimo del 10% del prezzo franco fabbrica Es: se la regola prevede il cambio di voce doganale SA sarà comunque consentito l utilizzo di materiali non originari classificati alla stessa voce SA del prodotto finito a condizione che il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

85 Accessori, pezzi di ricambio Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo,che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l attrezzatura, la macchina, l apparecchio o il veicolo in questione. MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

86 Assortimenti Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originai è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell assortimento. MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

87 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: (a) energia e combustibile: (b) impianti e attrezzature: (c) macchine e utensili: (d) merci che non entrano, né sono destinati ad entrare, nella composizione finale dello stesso. CALCAGNILE ENRICO

88 Dichiarazione del fornitore La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura Evidenza documentale Archiviazione delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori quale prova del carattere originario dei prodotti/componenti/materiali acquistati in ambito comunitario. MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

89 Dichiarazione del fornitore La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all esportatore o all operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. Attenzione il fornitore che compila una dichiarazione conserva tutte e prove documentali che attestano l esattezza della dichiarazioni per almeno tre anni (cinque anni nell accordo UE-Corea). MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

90 TIPOLOGIE DI DICHIARAZIONI Per singola fornitura art /15 Per ciascuna spedizione di merci è redatta una dichiarazione del fornitore distinta,. La dichiarazione può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

91 Tipologie di dichiarazioni Per singola fornitura art /15 MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

92 Tipologie di dichiarazioni Per singola fornitura art /15 MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

93 Tipologie di dichiarazioni Di lungo periodo art /15 Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore). La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione. La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

94 Tipologie di dichiarazioni Per singola fornitura art /15 MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

95 Tipologie di dichiarazioni Per singola fornitura art /15 MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

96 Tipologie di dichiarazioni Di origine non preferenziale art /15 Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all allegato (singola fornitura) Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all allegato MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

97 Tipologie di dichiarazioni Di origine non preferenziale art /15 MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

98 Tipologie di dichiarazioni Di origine non preferenziale art. 63 del RE 2447/15 MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

99 Tipologie di dichiarazioni Del terzista Occorre ottenere una dichiarazione dal proprio terzista? Problematica relativa al terzista che effettua conto lavoro e vendita MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

100 Tipologie di dichiarazioni Del terzista MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO

101 Dichiarazione del fornitore: criticità x Diversi fornitori di un medesimo articolo in assenza di tracciabilità x Fornitura di articoli non coperti dalla dichiarazione x Trasposizione dei codici presenti nella dichiarazione all interno della distinta base x Entrata in vigore di un nuovo accordo durante il periodo di validità della dichiarazione MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

102 Rilascio certificati EUR 1 e ATR..l esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR 1....allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.. CALCAGNILE ENRICO

103 Reato di falso ideologico Art. 483 c.p.: Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni Del reato di cui all art. 483 c.p. è responsabile il legale rappresentante e l eventuale delegato alla firma. MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

104 Linee guida procedurali Creazione di un documento interno contenente le voci doganali dei prodotti associate al codice articolo Verifica delle regole di origine all interno dei protocolli Distinta Base valorizzata con indicazione distinta delle componenti originarie e non originarie (in funzione delle dichiarazioni dei fornitori raccolte, verificate e archiviate) Calcolo automatizzato del rispetto della regola di origine (attenzione alla determinazione del prezzo franco fabbrica ove necessario) Stesura di una fattura all interno della quale sia chiaro ed evidente il contenuto in termini di merce di origine preferenziale e di merce non originaria MATTIA CALCAGNILE CARBOGNANI ENRICO [email protected]

105 Modalità pratiche per l attribuzione dell origine preferenziale INDIVIDUAZIONE DELLA VOCE DOGANALE E DELLA RELATIVA REGOLA DI ORIGINE MATTIA CARBOGNANI [email protected]

106 CALCAGNILE ENRICO

107 uties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm CALCAGNILE ENRICO

108 uties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm CALCAGNILE ENRICO

109 Accordo UE-Canada Riduzioni tariffarie Regole di origine Prove dell origine Principio base Ciascuna delle parti si è impegnata a sopprimere i dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra parte, (reciprocità) CALCAGNILE ENRICO

110 Grazie per l attenzione

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