4. La successione testamentaria: il testamento ed il suo contenuto

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1 30 ANTONIO MASI 3. Le successioni legittime anomale Con l espressione successioni legittime anomale si indicano le ipotesi nelle quali la successione a causa di morte in determinati rapporti o diritti è regolata con criteri diversi dai principi in materia successoria. Una ipotesi, già prevista dal codice, è quella che viene in considerazione con riferimento alle indennità di preavviso e di fine rapporto che, a norma dell art. 2122, in caso di morte del prestatore di lavoro, devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, e, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, ripartirsi fra questi secondo il bisogno di ciascuno. Si tratta di un caso di successione separata, in relazione al quale risulta impropria la qualificazione di legato legittimo, in quanto tale indennità è attribuita come bene separato dall eredità e non a carico di questa, il che fa ritenere non applicabili le norme sui legati. Altre ipotesi sono quelle del legato legittimo traslativo di contratto previsto dalle leggi sulle locazioni urbane e sugli affitti agrari, con riferimento alle quali è stato posto in risalto che le stesse non potrebbero essere ricalcate dall autonomia privata. 4. La successione testamentaria: il testamento ed il suo contenuto L art. 587, comma 1 definisce il testamento come «atto» ponendone in tal modo in risalto la natura negoziale. Nonostante le prese di posizione in senso negativo o i dubbi espressi in proposito in questi ultimi anni, la natura negoziale del testamento e la sua appartenenza al quadro degli atti di autonomia trova conferma nell incidenza che il testamento ha sulla realtà giuridica attraverso l effetto cui lo stesso tende e che da esso deriva. In quanto inteso a regolare una situazione per il tempo in cui l ereditando avrà cessato di vivere, il testamento si configura come atto a causa di morte ovvero come atto di ultima volontà, espressione quest ultima con la quale si vuole sottolineare che il testamento è destinato a rilevare soltanto dopo la morte del suo autore, come manifestazione di volontà di un soggetto che non è più tra i vivi. Secondo la definizione che ne dà l art. 587 «il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse». Al fine di pervenire ad un quadro completo dei caratteri dell istituto è, tuttavia, necessario fare riferimento anche ad altre norme di seguito richiamate. Un primo carattere del testamento, peraltro implicito già nella formulazione dell art. 587, è la unilateralità dell atto, la quale trova conferma nel divieto, posto dall art. 458, comma 1, dei patti successori cosiddetti istitutivi. Oltre ad essere atto essenzialmente unilaterale e a non avere carattere recettizio, poiché la sua efficacia non dipende dalla comunicazione di esso ai terzi destinatari dei suoi effetti diretti, il testamento è anche unipersonale, ovvero esclusivo, come risulta espressamente dall art. 589, secondo cui «non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca».

2 REGIME DELLE SUCCESSIONI 31 Un ulteriore carattere deducibile da altre norme (in particolare dagli artt. 631 e 632) è quello della personalità del testamento: infatti esso non ammette che sia lasciata ad altri la formazione della volontà e la manifestazione di essa ed ha perciò carattere personalissimo. Un ulteriore carattere del testamento, espressamente indicato dall art. 587, comma 1, è la sua essenziale revocabilità che si ricollega alla inefficacia esterna dell atto prima del verificarsi della morte dell ereditando. A salvaguardia di tale libertà del testatore l art. 679 prescrive che «non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto». Il comma 2 dell art. 587 esplicita il riferimento del comma 1 alle sostanze del disponente, indicando nella patrimonialità uno dei caratteri distintivi del testamento. Il che trova conferma nel fatto che in mancanza di disposizioni patrimoniali si può parlare di «atto che ha la forma del testamento», ma non di testamento. Su questa base si è sostenuta l opportunità, al fine di evitare equivoci, di sostituire alla distinzione tra contenuto tipico (perché costituito dalle disposizioni di carattere patrimoniale) e contenuto atipico (costituito, invece, dalle disposizioni non patrimoniali) quella tra contenuto patrimoniale e contenuto non patrimoniale del testamento e riconoscere soltanto ad un contenuto patrimoniale del testamento il valore di elemento capace di qualificare il negozio testamentario. Come risulta già dal riferimento dell art. 587, comma 2 e si potrà riscontrare attraverso il concreto riferimento alle forme delle quali ci si può valere, il testamento è altresì atto eminentemente formale. 5. Testamenti ordinari e testamenti speciali Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio, il quale ultimo è pubblico o segreto (art. 601). Il testamento olografo, come dice la sua stessa denominazione, è il testamento «scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore» (art. 602, comma 1). Si tratta della più semplice tra le forme di testamento, in quanto tutta la solennità è rappresentata dall essere il testo scritto per intero di mano del testatore e quindi senza sussidio di mezzi meccanici e senza intervento di terzi. Fermi restando tali requisiti il testamento olografo potrà essere redatto non solo su qualsiasi carta, ma anche su qualsiasi materia (ad esempio, lino, tavole di legno, muro) che si presti a ricevere uno scritto. Può essere anche redatto in lingua straniera ovvero in forma stenografica, se il testatore si avvale abitualmente o frequentemente di tale lingua o scrittura. La data, anch essa scritta di mano del testatore, deve contenere l indicazione del giorno, mese e anno in cui l olografo è stato scritto: ma è ammessa una indicazione equipollente, dalla quale risultino tutti e tre gli elementi anzidetti (ad esempio: il giorno di Natale di un determinato anno). Il requisito della data è richiesto al fine di determinare il momento in cui il testamento è stato redatto e, quindi, giudicare dalla capacità del testatore e della priorità di data tra più testamenti. D altra parte la prova della non verità della data è ammessa

3 32 ANTONIO MASI soltanto quando si tratti di giudicare di queste o di altre questioni da decidersi in base al tempo del testamento (art. 602, comma 3). La sottoscrizione che è l ultimo dei requisiti anzidetti deve essere posta alla fine delle disposizioni e designare con certezza la persona del testatore ed è, quindi, valida quando assolve a tale funzione anche se non è fatta indicando nome e cognome del testatore (ma, ad esempio, uno pseudonimo, un nomignolo, un vezzeggiativo, un titolo). Il testamento pubblico è il testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara oralmente la sua volontà al notaio, che la riduce in iscritto, dandone poi lettura al testatore in presenza dei testimoni e facendo espressa menzione dell osservanza di tali formalità. L atto viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Non sapendo o non potendo sottoscriverlo, il testatore deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio far menzione di questa dichiarazione (art. 603). Il testamento segreto si colloca fra le due forme precedenti e ne cumula gli aspetti positivi, in quanto evita l inconveniente della pubblicità delle disposizioni che caratterizza il testamento pubblico e risolve il problema della sicurezza del testamento in quanto resta affidato in custodia al notaio. Il carattere di autenticità del testamento segreto è dato dalla consegna effettuata personalmente dal testatore al notaio in presenza di due testimoni della carta su cui sono stese le disposizioni sigillata con un impronta o racchiusa in un involucro sigillato (art. 605). L art. 607 prevede e disciplina la conversione (cosiddetta formale) del testamento segreto, che manchi di qualche requisito suo proprio, in testamento olografo qualora di quest ultimo il testamento segreto abbia i requisiti. La convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, ratificata dall Italia con la l. 29 novembre 1990 n. 387, entrata in vigore il 16 novembre 1991, prevede e regola il testamento cosiddetto internazionale. Si tratta di una «forma supplementare» di testamento intesa ad ovviare alle difficoltà che possono sorgere in relazione all individuazione della legge nazionale in concreto applicabile. Ai sensi dell art. 601 il testamento internazionale rientra tra i testamenti «per atto di notaio», in quanto sul nostro territorio il testatore, in presenza di due testimoni, consegna al notaio il documento su cui risultano scritte, anche da altro soggetto o con un mezzo meccanico, le proprie disposizioni e dichiara che è il suo testamento e che è a conoscenza del suo contenuto. Ai testamenti speciali il testatore ricorre in condizioni di tempo e di luogo nelle quali non può valersi delle forme ordinarie. Nei luoghi nei quali domini una malattia reputata contagiosa o se sussistano cause di pubblica calamità o di infortunio, il testatore può dichiarare la propria volontà ad un notaio o al giudice di pace o al sindaco o al ministro del culto che la riduce in iscritto in presenza di due testimoni, anche soltanto maggiori di 16 anni, e sottoscrive l atto col testatore e coi testimoni, se questi possono e sanno sottoscrivere (art. 609). Un testamento ricevuto nel modo indicato perde la propria efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie (art. 610). Il testamento di chi si trovi in viaggio di mare può esser ricevuto dal comandante della nave e il testamento di questo da colui che lo segue immediatamente in ordine

4 REGIME DELLE SUCCESSIONI 33 di servizio. Tale testamento è redatto alla presenza di due testimoni in duplice originale, sottoscritto dal testatore, dai testimoni e da chi lo ha ricevuto, conservato tra le carte di bordo e consegnato alle autorità consolari e marittime secondo le norme degli artt. 612 e 613. Anche questo testamento si caduca tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento secondo le norme ordinarie (art. 615). Norme analoghe si osservano per il testamento in aeromobile (art. 616). Infine, il testamento di coloro che, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovino in zona di operazioni belliche o siano prigionieri o acquartierati o di presidio fuori del territorio dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni (art. 618) può essere ricevuto e redatto in iscritto da un ufficiale o cappellano militare, da altri ufficiali assimilati in presenza di due testimoni, sottoscritto dal testatore e dai testimoni. Anche questo testamento si caduca tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo in cui possa far testamento nelle forme ordinarie (art. 618, comma 2). 6. La revoca del testamento Il testamento è per definizione «atto revocabile» sino all ultimo istante di vita (art. 587). Pertanto non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocarlo ed ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (art. 679). La revoca espressa è un atto personale, unilaterale non recettizio e formale, in quanto può farsi soltanto con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore (art. 680). Le disposizioni revocate rivivono, senza che il testatore debba rinnovarle, qualora, sempre con le forme anzidette, egli revochi la revocazione totale o parziale da lui fatta (art. 681). Una revoca implicita, che può essere anch essa totale o parziale, si ha per quanto concerne il testamento olografo, nell ipotesi della sua distruzione, lacerazione o cancellazione, a meno che si provi che il testamento fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore ovvero si provi che il testatore non ebbe l intenzione di revocarlo (art. 684). Il ritiro, ad opera del testatore, del testamento segreto dalle mani del notaio o dell archivista presso cui si trova depositato non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo (art. 685). 7. L istituzione di erede ed il legato Si è già richiamata (retro, cap. XXVI 2) la nozione di disposizione a titolo universale in contrapposizione a quella di legato e si è fatta presente la ragione per cui solo con riferimento alle attribuzioni patrimoniali a causa di morte che non abbiano carattere universale è possibile individuare una nozione di legato suscettibile di ricomprendere le diverse ipotesi che vi rientrano.

5 34 ANTONIO MASI Come si è visto (retro, cap. XXVI 2), dal principio generale enunciato dall art. 588, comma 1 si evince che il lascito di un bene determinato configura normalmente un legato, ma, alla stregua del comma 2 del medesimo art. 588, si deve tener presente che «l indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio». Si ha in tal caso una istituzione di erede ex re certa, in quanto la disposizione, pur consistendo nel lascito di un bene determinato, viene effettuata in funzione della determinazione di una quota ereditaria (ad esempio, la disposizione con cui si attribuisce a Tizio a titolo di eredità la proprietà di un determinato immobile appartenente al testatore, anche se, in generale, va tenuto presente che la volontà del testatore va ricercata sulla base del contenuto obiettivo dell atto piuttosto che dell uso delle parole erede o legatario). Alla nozione di legato cui si è fatto riferimento sono da ricollegare sia il regime dell acquisto dello stesso, ispirato, come si è visto (retro, cap. XXVI 19), a criteri diversi da quelli che hanno trovato applicazione in relazione a quello dell acquisto dell eredità, sia la fondamentale differenza che sussiste fra erede e legatario sotto il profilo della responsabilità per i debiti ereditari, in quanto, diversamente da quanto avviene per l erede (retro, cap. XXVI 12), il legatario non risponde di questi ultimi o, comunque, può essere tenuto a risponderne soltanto nei limiti del valore del legato, quando il testatore gliene abbia imposto il pagamento (art. 671). Venendo a considerare, in particolare, il regime del legato si deve inoltre far presente che, a norma dell art. 662, comma 1, il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari e che, in mancanza di disposizioni del testatore al riguardo, alla prestazione sono tenuti gli eredi. La tassatività del riferimento dell art. 662 agli eredi ed ai legatari quali possibili onerati di un legato trova d altra parte conferma anche nell art Il comma 2 dell art. 649 prevede l efficacia diretta del legato avente ad oggetto «la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore», senza ammettere alcuna deroga a tale principio. Pertanto nel caso del legato di proprietà all apertura della successione il legatario acquisterà direttamente la proprietà della cosa oggetto della disposizione, salvo l obbligo di chiedere all onerato il possesso della stessa. Analogo è il regime del legato concernente un diritto reale diverso della proprietà, sotto il profilo della sua costituzione, del suo trasferimento, della sua estinzione e quello del legato avente ad oggetto un diritto di credito spettante al testatore verso un terzo o verso l onerato ovvero la liberazione del legatario da un debito verso il testatore. In tutte le altre ipotesi il legato è suscettibile di efficacia obbligatoria: esso non è direttamente traslativo di un diritto facente parte dell eredità e attribuisce, invece, al legatario il diritto ad una prestazione nei confronti dell onerato. In tal modo può essere disposta a favore del legatario qualsiasi prestazione suscettibile di essere assunta ad oggetto di una obbligazione. Ad ogni modo, il legato avente ad oggetto un bene o un diritto non appartenente al testatore al tempo del testamento è valido e suscettibile di efficacia diretta, se «la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte» (art. 651, comma 2).

6 REGIME DELLE SUCCESSIONI 35 Tuttavia, il legato di cosa altrui è, comunque, valido, anche se suscettibile soltanto di efficacia obbligatoria, se dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all onerato o ad un terzo (art. 651, comma 1). L onerato, se la cosa legata gli appartenga al momento dell apertura della successione, è tenuto a trasmetterne la proprietà al legatario e non ha la facoltà di pagargliene il giusto prezzo vale a dire il valore venale prevista dall art. 651 unicamente per il caso del legato di cosa di un terzo. Il legato di cosa genericamente determinata ha per oggetto cose anche immobili indicate con riferimento alla loro appartenenza ad un genere. Esso è valido anche se nel patrimonio del testatore non vi era alcuna cosa del genere indicato e non se ne trovi alcuna al momento della morte (art. 653), ma è, comunque, suscettibile soltanto di efficacia obbligatoria, non avendo ad oggetto una cosa determinata. Difficoltà sorgono in ordine al prelegato. La rubrica dell art. 661 attribuisce tale qualifica al «legato a favore di uno dei coeredi ed a carico di tutta l eredità». Conseguentemente il prelegato non è un qualsiasi legato a favore di un erede, ma il legato caratterizzato dalla sua incidenza anche sulla quota ereditaria del prelegatario. Il già richiamato art. 661 stabilisce espressamente che il prelegato si debba considerare «come legato per l intero ammontare». Sennonché l incidenza della disposizione anche sulla quota ereditaria del prelegatario determina al riguardo una difficoltà particolarmente evidente nell ipotesi in cui il legato può avere soltanto efficacia obbligatoria, in quanto vengono a cumularsi in un medesimo soggetto la qualità di debitore (erede) e creditore (legatario). Il che dovrebbe comportare la contestuale estinzione del rapporto per confusione (art. 1253). 8. Disposizioni condizionali, a termine e modali Come è espressamente previsto dall art. 633, le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva. L art. 637 prescrive, invece, che «si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l effetto di essa deve cominciare o cessare». La norma, che si ricollega ad un principio esplicitato soltanto dalla tradizione romanistica, ma corrispondente alle concezioni romane, è stata considerata anacronistica, ma si spiega coll intento di impedire sostituzioni fedecommissarie. Non sorgono, invece, problemi del genere in ordine alla possibilità di apporre condizioni sospensive o risolutive a disposizioni a titolo universale. Infatti, nell ipotesi di una istituzione di erede sotto condizione sospensiva, la disposizione si deve considerare come non fatta se la condizione non si avveri; in quella in cui la condizione si avveri, a parte l effetto retroattivo dell adempimento della condizione (art. 646), si deve considerare che, a norma dell art. 459, l effetto dell accettazione risale, comunque, al momento nel quale si è aperta la successione. Poiché anche l avverarsi della condizione risolutiva ha effetto retroattivo (art. 646) l acquisto dell eredità si risolve retroattivamente in conseguenza del verificarsi della condizione anche se sono da restituire eventuali frutti soltanto da tale giorno. Il regime delle disposizioni a causa di morte sotto condizione sospensiva si è nel

7 36 ANTONIO MASI codice del 1942 avvicinato a quello dei negozi tra vivi su un punto qualificante in ordine alla rilevanza del negozio in pendenza della condizione. È stata, infatti, eliminata la intrasmissibilità delle disposizioni testamentarie sotto condizione sospensiva nell ipotesi della morte dell erede o del legatario prima dell avverarsi della condizione, che era ancora prevista dall art. 858 c.c. del 1865, pur costituendo soltanto una discussa reminiscenza romanistica. Su altro aspetto del regime della condizione la tradizione romanistica non è stata, invece, abbandonata, nonostante le perplessità e le discussioni cui la stessa aveva dato luogo. Infatti, a norma dell art. 634, nelle disposizioni testamentarie le condizioni impossibili si considerano non apposte, secondo un principio risalente alla scuola sabiniana e ripreso nella compilazione giustinianea. In sede di lavori preparatori si era fatto presente che una impossibilità assoluta denoterebbe mancanza di serietà e dovrebbe far ritenere la disposizione nulla. Ma la formulazione della norma richiamata da ultimo non ha tenuto conto di una prospettiva del genere che, d altra parte, avrebbe finito col vanificare la regola sabiniana, non essendo né giustificate né ammissibili graduatorie di impossibilità. Alla stregua dell art. 634 sono altresì da considerare non apposte le condizioni illecite, vale a dire le condizioni contrarie a norme imperative, all ordine pubblico o al buon costume. Ma per esse il richiamo a quanto è stabilito dall art. 626, concernente il motivo illecito, consente di ritenere nulla la disposizione, quando il motivo illecito, che nella specie risulta dalla condizione, sia «il solo che ha determinato il testatore a disporre». È contraria a norme imperative la condizione di commettere un reato; è contraria all ordine pubblico quella di abbracciare una confessione religiosa o quella di contrarre matrimonio, perché sono lesive di libertà della persona che sono da ritenere non rinunciabili. Una condizione illecita espressamente prevista dall art. 635 è la condizione di reciprocità, la quale incide sulla libertà testamentaria del beneficiario, in quanto si tratta della condizione fatta dal testatore di essere a sua volta contemplato nel testamento dell erede o del legatario. Altra condizione illecita, espressamente prevista come tale dall art. 636, comma 1, è quella che vieta al beneficiario della disposizione le prime o le ulteriori nozze. Ricollegandosi ad una soluzione già presente alla giurisprudenza romana del periodo repubblicano e che, per essere stata elaborata dal giurista Quinto Mucio Scevola, va sotto il nome di cautio Muciana, l art. 638 risolve il problema della disposizione sotto la condizione che l erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, nel senso che la condizione, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore, si considera fatta sotto condizione risolutiva. In tal modo l erede ovvero il legatario che rispettino la volontà del testatore possono beneficiare della disposizione senza attendere l ultimo istante della loro vita ovvero il momento della loro morte, nel quale soltanto si potrebbe determinare se la condizione si sia o meno avverata. A differenza della condizione l onere non incide sull efficacia del negozio cui accede, ma crea, a carico del beneficiario del negozio, un obbligo che ne limita gli effetti in senso economico. Appunto perciò il testatore non può imporre pesi (o condizio-

8 REGIME DELLE SUCCESSIONI 37 ni) sulla quota spettante ai legittimari (art. 549) e, in considerazione della fondamentale differenza che sussiste fra erede e legatario sotto il profilo della responsabilità per oneri e debiti ereditari, «il legatario è tenuto all adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata» (art. 671). Per quanto concerne poi la distinzione fra legato ed onere si deve tener presente che, indipendentemente dalle espressioni in concreto usate dal testatore, una attribuzione patrimoniale a favore di un soggetto (o di soggetti) determinati costituisce un legato. Cosicché l onere è, in linea di massima, inteso a soddisfare un aspirazione del testatore, la quale può anche corrispondere alla realizzazione di un interesse diffuso o risolversi in un peso il cui contenuto può essere scelto anche al di fuori della sfera della patrimonialità, ma che deve essere sempre valutabile patrimonialmente (si va dall esempio classico dell erezione di un monumento all impiego dei mezzi necessari a contribuire all istruzione ovvero all assistenza in una determinata zona). Fermo restando che l onere o modo non può essere espresso in forma di suggerimento, raccomandazione, preghiera, si deve tener presente che il testatore lo avrebbe anche potuto esprimere in forma di condizione sospensiva. In tal caso, come è evidente, gli effetti del negozio (istituzione di erede o legato) si sarebbero prodotti soltanto a seguito dell adempimento della condizione e, quindi, dell attuazione della volontà del disponente. Dalla scelta della soluzione dell onere discende che, al contrario, gli effetti del negozio cui questo accede si realizzino indipendentemente dall adempimento dell onere, facendo sorgere il problema della coercibilità dell adempimento dell onere, peraltro assicurata già nella tradizione romanistica ed oggi efficacemente tutelata. Innanzitutto, a norma dell art. 647, comma 2, se il testatore non ha disposto diversamente, l autorità giudiziaria può imporre una cauzione all erede o al legatario gravato dall onere, qualora ne ravvisi l opportunità. Inoltre, per l adempimento dell onere può agire qualsiasi interessato (art. 648, comma 1). D altra parte, nel caso di inadempimento dell onere, l autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria cui accede l onere, se la risoluzione è stata prevista dal testatore o se l adempimento dell onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione stessa. 9. La revocazione delle disposizioni testamentarie Non solo il testamento, ma anche le singole disposizioni a titolo universale o particolare sono suscettibili di revoca. Anche la revoca delle disposizioni può essere espressa o implicita. La prima può farsi soltanto con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, vale a dire con le stesse modalità e forme previste dall art. 680 per la revocazione espressa del testamento. Sempre con le stesse forme la revocazione può essere revocata, con conseguente reviviscenza delle disposizioni revocate. Si ha revoca implicita delle disposizioni di un testamento precedente che siano incompatibili con quelle di un testamento posteriore, anche se questo non abbia revocato in modo espresso i precedenti (art. 682). La revocazione fatta con un testamento poste-

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