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1 Una dipendente è stata assunta con un contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo 15 luglio - 31 dicembre 2011A seguito di rilascio della certificazione medica attestante la gravidanza a rischio (parto presunto aprile 2012 ), la dipendente fruisce dell astensione anticipata dal lavoro con decorrenza 4 ottobre 2011 e fino all inizio del congedo di maternità Quale trattamento economico deve essere riconosciuto alla lavoratrice fino alla scadenza del contratto a tempo determinato? Come deve essere retribuito il periodo successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato e fino all inizio del congedo di maternità (15 febbraio 2012)? Spetta e in che misura il trattamento economico per la durata del congedo di maternità (15 febbraio-14 luglio 2012)? Alla luce delle indicazioni fornite, occorre considerare che quando è iniziata l'astensione ex art17 DLgsn151/2001, il rapporto di lavoro era ancora in atto A tal fine acquista rilievo la circostanza che l art24, comma 1, del citato DLgsn151/2001, al fine del prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico richiama espressamente i periodi contemplati sia dall art16 sia dall art17 del medesimo decreto Poiché la lavoratrice, senza soluzione di continuità, inizia il periodo di interdizione obbligatoria a febbraio (visto che la data presunta del parto è aprile), la fattispecie dovrebbe rientrare comunque nel caso disciplinato dall'art24, comma 2, del DLgs151/2001, nel senso che tutto il periodo di assenza dovrebbe essere considerato come congedo di maternità (anche sotto il profilo delle modalità di retribuzione del periodo che va dalla risoluzione del rapporto di lavoro all inizio del periodo di interdizione) 1 / 5

2 Sulla misura del trattamento economico spettante, si evidenzia quanto segue: a) se la dipendente interessata al momento dell inizio del periodo del congedo di maternità è titolare di posizione organizzativa, la stessa ha sicuramente diritto a percepire, per la durata del suddetto periodo di congedo di maternità e fino alla sua conclusione, la retribuzione di posizione in godimento della stessa Infatti, l art 17 del CCNL del stabilisce che nel periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto all intera retribuzione fissa mensile, alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché al salario di produttività; mentre l art 23, comma 1 del DLgsn151/2001, nel prevedere che, agli effetti dell art 22 dello stesso decreto legislativo, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità Poiché, sulla base di tale disciplina, alla lavoratrice deve, comunque, essere corrisposto il trattamento economico che percepiva nel corso del mese o del periodo quadri settimanale precedente all inizio del congedo di maternità, alla stessa dovrà essere riconosciuta anche la retribuzione di posizione che a quella data percepiva; b) relativamente, invece, alla retribuzione di risultato si deve ricordare che questa particolare voce retributiva dei titolari di posizione organizzativa, di cui all art10 del CCNL del , non è direttamente collegata alla presenza in servizio Si tratta, infatti, di un emolumento da corrispondere a seguito di valutazione annuale (art10, comma 3 CCNL del ) dopo aver verificato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati Pertanto, non si può affermare che la dipendente in congedo di maternità o parentale non ha diritto, in assoluto, per tale periodo di assenza, a percepire la retribuzione di risultato L Ente deve, comunque, procedere alla valutazione annuale dei risultati conseguiti ed è ragionevole presumere che i periodi di assenza incidano negativamente su tale aspetto, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere, fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti, proprio a causa della lunga durata della assenza, non siano apprezzabili; c) inoltre, ed a maggior ragione, tale particolare compenso non potrà essere corrisposto nel caso in cui alla dipendente, proprio in ragione dell assenza, non siano stati assegnati, per l anno di riferimento, specifici obiettivi e risultati da conseguire in relazione all incarico di posizione organizzativa di cui si tratta; infatti, come evidenziato anche dalla Corte dei Conti, l assegnazione in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l erogazione della retribuzione di risultato; 2 / 5

3 d) quanto sopra vale anche con riferimento alle posizioni organizzative di alta professionalità disciplinate dall art10 del CCNL del Nel caso in cui la dipendente non sia titolare di posizione organizzativa (i compensi incentivanti la produttività non possono essere riconosciuti ai titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell art10 del CCNL del ), si richiamano le seguenti indicazioni: 1 sulla base delle precise indicazioni dell art 37 del CCNL del , i compensi per produttività, previsti dal contratto integrativo dell ente, possono essere erogati solo in presenza di incrementi effettivi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi (intesi come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa) e che tale erogazione è possibile solo a conclusione del processo di valutazione periodica (di esclusiva pertinenza del dirigente, nel rispetto del sistema di valutazione permanente) dei risultati e delle prestazioni del personale, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi come definiti negli strumenti di programmazione degli enti e certificati dai servizi di controllo interno; 2 un sistema incentivante esclusivamente basato sulla presenza in servizio del personale o sulla sola presenza in servizio, si porrebbe in evidente contrasto con le previsioni dell art37 del CCNL del , traducendosi inevitabilmente in un meccanismo automatico di erogazione dei compensi di cui si tratta; indicazioni in tal senso sono contenute anche nella Relazione illustrativa alla Corte dei Conti per la certificazione degli oneri del CCNL del , CCNL ), ove, relativamente al commento dell art37, si afferma che: i compensi per produttività non possono essere erogati in forma generalizzata (comma 4) sulla base di automatismi comunque denominati; questa prescrizione contrattuale esclude, in coerenza anche con numerose e recenti pronunce della magistratura contabile, la legittimità del pagamento della produttività, ad esempio, sulla base della sola presenza (o assenza) in servizio, ovvero sulla base della articolazione dell orario (rientri pomeridiani) o ancora sulla base del parametro retributivo; elementi di automatismo non devono essere presi in considerazione neanche come elementi integrativi del giudizio valutativo espresso dal dirigente, che resta, pertanto, l'unico momento decisionale utile per la legittimazione dei compensi ; 3 pertanto, poiché i compensi di cui si tratta si inseriscono in un sistema di incentivazioni fondato sulla realizzazione degli obiettivi e sulla valutazione dell'apporto partecipativo individuale e collettivo del personale in relazione agli stessi, si ritiene che non può, comunque, escludersi in generale la partecipazione del dipendente che si sia assentato a vario titolo (ferie, maternità, malattia, ecc) alla corresponsione di tali emolumenti, qualora egli abbia comunque contribuito a tali programmi o progetti, in relazione ovviamente alla qualità e alla quantità di tale sua partecipazione, come valutata dal dirigente, nel rispetto delle regole a tal fine adottate preventivamente dall Ente (eventualmente di importo proporzionale al periodo in cui è stata assicurata la presenza e, quindi, la partecipazione al progetto); 4 in coerenza con quanto detto, in particolare, con riferimento al congedo di maternità (ed anche al congedo parentale), la scrivente Agenzia nei suoi orientamenti applicativi già 3 / 5

4 predisposti in materia, escludendosi la legittimità e correttezza di ogni forma di equiparazione tra presenze ed assenze, ha sempre espressamente sostenuto che le previsioni dell'art37 del CCNL del , che consente l'erogazione dei compensi incentivanti la produttività solo in base ai risultati effettivamente conseguiti ed accertati, vietando ogni automatismo, siano vincolanti anche nel caso delle lavoratrici in congedo di maternità e che, pertanto, dette lavoratrici hanno diritto ad essere valutate per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno diritto a percepire i compensi di produttività (secondo la previsione dell'art17, comma 4 del CCNL del ) s olo in misura corrispondente a tali attività e risultati, e non quindi in modo pieno ed automatico In caso di risultati non apprezzabili (a causa della lunga assenza), anche la lavoratrice in congedo di maternità (o in congedo parentale) non avrà diritto a percepire alcun compenso a titolo di produttività Le sopradette indicazioni sembrano aver trovato riscontro diretto già nel punto 2) della circolare n7/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, dove si legge: i lavoratori e le lavoratrici hanno titolo hanno ad essere valutati per l attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività, secondo le previsioni dei contratti integrativi vigenti presso le amministrazioni, solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli stessi Successivamente, nello stesso senso, è intervenuta anche la espressa disciplina dell art 5 del CCNL del Sotto il profilo contenutistico, come ampiamente evidenziato nella relazione illustrativa del CCNL del predisposta per la certificazione dei costi, l art5 del suddetto CCNL del , nel ribadire la vigente disciplina in materia di compensi per produttività, contenuta nell art37 del CCNL del personale non dirigente del Comparto del , specifica le regole che presiedono alla decurtazione degli stessi in caso di assenza del dipendente, qualunque sia il titolo delle assenze, ivi comprese, quindi, quelle per malattia e per maternità In particolare, si afferma che l assenza del dipendente, qualunque sia la sua motivazione, non produce di per sé una diretta, immediata e corrispondente decurtazione dei compensi per produttività, ma, a tal fine, occorre, invece, valutare, in un quadro più ampio ed in coerenza con la natura e le caratteristiche di tale componente del trattamento accessorio, la reale incidenza della stessa e cioè le conseguenze che ne sono derivate sotto il profilo della effettiva 4 / 5

5 partecipazione, quantitativa e qualitativa, del dipendente stesso ai progetti e programmi di produttività, e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati che giustificano l erogazione del compenso In tal modo, le parti negoziali hanno riaffermato quelle indicazioni in materia di compensi per produttività ricavabili dalle previsioni dell art 37 del CCNL del , secondo le quali i suddetti compensi, previsti dal contratto integrativo dell ente, possono essere erogati solo in presenza di incrementi effettivi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi che tale erogazione è possibile solo a conclusione del processo di valutazione periodica dei risultati e delle prestazioni del personale, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, come certificati dai servizi di controllo interno Come sopra evidenziato, le prescrizioni dell art5 del CCNL del hanno una portata generale e trovano applicazione, ai fini della determinazione e delle erogazione dei compensi per produttività, in relazione a tutte le diverse ipotesi di assenza del personale, e non solo limitatamente a quelle per malattia A tal fine, infatti, la clausola contrattuale dispone in modo generico: In caso di assenza, riconducendo nel suo ambito, accanto a quelle per malattia, comunque tutte le diverse tipologie di assenze: congedi di maternità e parentali, permessi giornalieri, aspettative, ecc Pertanto, in presenza comunque di assenze del personale, qualunque sia il titolo delle stesse, gli enti, in sede locale, in applicazione delle discipline in materia di produttività, ai sensi dell art37 del CCNL del , non possono prescindere dall applicazione del criterio della valutazione dell effettivo apporto partecipativo al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati che giustificano l erogazione del compenso 5 / 5

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