Quadro IQ PERSONE FISICHE

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1 Quadro IQ PERSONE FISICHE ADEMPIMENTO NOVITÀ 2016 SOGGETTI OBBLIGATI SOGGETTI ESCLUSI SCADENZA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI RIFERIMENTI NORMATIVI Il Quadro IQ va utilizzato dalle persone fisiche per la determinazione del valore della produzione relativa all anno Nel Modello 2016: - nei righi IQ33 e IQ37 sono stati inseriti più campi per dettagliare le variazioni in aumento e in diminuzione; - è stato inserito il rigo IQ64 per l indicazione della deduzione del costo del lavoro residuo; - è stato inserito il rigo IQ66 per l indicazione della deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori. Il Quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: - esercenti attività commerciali; - esercenti arti e professioni; - produttori agricoli. Il presente Quadro non deve essere compilato: - dai contribuenti esercenti attività d impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; - dai contribuenti esercenti attività d impresa, arti o professioni che abbiano aderito al forfetario agevolato di cui ai commi da 54 a 89 dell art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; - gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d imposta; - i professionisti privi di una autonoma organizzazione. Presentazione telematica Entro il 30 settembre Ciascun soggetto tenuto alla compilazione del presente Quadro deve compilare la Sezione di riferimento al fine di determinare la base imponibile IRAP applicando i diversi criteri previsti dalle disposizioni del D.Lgs. n. 446/1997. Il presente Quadro è suddiviso in sei Sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all anno 2015 mentre la sesta sezione attiene alla determinazione del valore della produzione netta. Sez. I - Imprese art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997; Sez. II - Imprese art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997; Sez. III - Imprese in regime forfetario; Sez. IV - Produttori agricoli; Sez. V - Esercenti arti e professioni; Sez. VI - Valore della produzione netta. - Cessione di terreni edificabili. - Determinazione della base imponibile delle imprese agricole. Artt. 5 e 5-bis D.Lgs. n. 446/1997; artt. 32, 53 e 55 del TUIR. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 87

2 ADEMPIMENTO Il Quadro IQ va utilizzato dalle persone fisiche per la determinazione del valore della produzione relativa all anno In particolare, il presente Quadro deve essere utilizzato dai seguenti soggetti: esercenti attività commerciali (titolari di redditi d impresa ai sensi dell art. 55 del TUIR); esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell art. 53, comma 1, del TUIR); produttori agricoli (titolari di reddito agrario ai sensi dell art. 32 del TUIR). Soggetti non residenti Nei confronti delle persone fisiche non residenti il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche, professionali o agricole per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa. SOGGETTI ESCLUSI Il presente Quadro non deve essere compilato: dai contribuenti esercenti attività d impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); dai contribuenti esercenti attività d impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime forfetario agevolato di cui ai commi da 54 a 89 dell art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d imposta; i professionisti privi di una autonoma organizzazione. Esercenti arti e professioni Per quanto riguarda gli esercenti arti o professioni che posseggono i requisiti per rientrare nel regime per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, la Circolare n. 45 del 2008 ha precisato che per tali soggetti non sussiste il presupposto dell autonoma organizzazione e, quindi, non sono assoggettati ad IRAP, a prescindere dalla circostanza che gli stessi si siano avvalsi o meno del relativo regime fiscale. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Il presente Quadro è suddiviso in sei Sezioni: le prime cinque attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione relativo all anno 2015: - Sez. I - Imprese art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997; - Sez. II - Imprese art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997; - Sez. III - Imprese in regime forfetario; - Sez. IV - Produttori agricoli; - Sez. V - Esercenti arti e professioni; 88 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

3 la VI Sezione, attiene alla determinazione del valore della produzione netta. Esercizio di più attività Il contribuente che esercita più attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, soggetto che eserciti sia un attività imprenditoriale sia un attività professionale), dovrà procedere alla determinazione separata del valore della produzione compilando le Sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata. Si rammenta che e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. Nel caso in cui il soggetto eserciti più imprese rientranti nella stessa tipologia, deve determinare il valore della produzione con i medesimi criteri compilando, quindi, un unica Sezione. Valore della produzione della stabile organizzazione Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all art. 116 del D.Lgs. n. 58/1998. A tali fini, si applicano le disposizioni dell articolo 152, comma 2, del TUIR (comma 2-bis dell art. 12, D.Lgs. n. 446/1997). IMPRESE INDIVIDUALI Agli imprenditori individuali sono dedicate le seguenti Sezioni: Sez. I - Imprese art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997; Sez. II - Imprese art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997. IMPRESE DI CUI ALL ART. 5-BIS D.LGS. N. 446/1997 (SEZ. I) La Sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell art. 55 del TUIR, a prescindere dal regime di contabilità adottato, che non abbiano optato, ai sensi dell art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Ai sensi dell art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile è così determinata: Ricavi (art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), del TUIR) +/- Variazioni delle rimanenze finali (artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR) Costi: - delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; - dei servizi; - dell ammortamento; - dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato comprese quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale e quelle per l impiego di personale distaccato; i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR); i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto - residente o non residente - nell ambito della propria attività artistica o professionale; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR); DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 89

4 gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l IMU (imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); l IMI (Imposta Municipale Immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano); l IMIS (Imposta Immobiliare Semplice della Provincia autonoma di Trento). Non sono tassabili: i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili; gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d impresa ai fini dell imposta personale. I componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. La normativa sul reddito d impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo l ammontare risultante dall applicazione delle disposizioni generali del reddito d impresa, si assumono nell imponibile IRAP applicando i corretti principi contabili. I costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal D.M. 17 gennaio 1992 (cfr. Circolare n. 60 del 28 ottobre 2008). Il costo sostenuto per l impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi. ESERCENTI ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (ART. 56-BIS DEL TUIR) La presente Sezione deve essere utilizzata anche dai soggetti che esercitano le altre attività agricole indicate nell art. 56-bis del TUIR. Tali soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP possono optare per l applicazione delle regole previste dall art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 secondo cui il valore della produzione netta è così determinata. Reddito calcolato in base al regime forfetario (art. 56-bis del TUIR) + retribuzioni sostenute per il personale dipendente; compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; interessi passivi La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi. In caso di esercizio dell opzione in argomento, il contribuente deve compilare la Sezione III in luogo della Sezione I. IMPRESE DI CUI ALL ART. 5 D.LGS. N. 446/1997 (SEZ. II) La Sezione II deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell art. 55 del TUIR, in regime di contabilità ordinaria, che hanno optato, ai sensi dell art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. 90 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

5 ESERCIZIO DELL OPZIONE L opzione per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali è irrevocabile per tre periodi d imposta. Al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l impresa non eserciti la revoca dell opzione precedentemente comunicata. In tale ultimo caso, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell art. 5-bis per almeno un triennio. Al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall art. 5. Per comunicare l opzione per il periodo d imposta 2016 (e quindi per il triennio ), occorre barrare la casella opzione del Rigo IS35: la revoca deve essere comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende revocare l opzione. Per comunicare la revoca per il periodo d imposta 2016, occorre barrare la casella revoca del Rigo IS35. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, la base imponibile è così determinata: Valore della produzione (totale delle voci A del conto economico) Costi della produzione: B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; B.7 - Per servizi; B.8 - per godimento di beni di terzi; B.10.a) - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; B.10.b) - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali; B.11 - Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. B.14 - Oneri diversi di gestione Non concorrono alla determinazione del valore della produzione i costi classificati nelle seguenti voci del conto economico: B.9 - Costi del personale; B.10.c) - Svalutazioni delle immobilizzazioni; B.10.d) - Svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide; B.12 - Accantonamento per rischi; B.13 - Altri accantonamenti; C - Proventi e oneri finanziari; D - Rettifiche di valore di attività finanziarie; E - Proventi e oneri straordinari; E.22 -Imposte sul reddito dell esercizio. Non sono deducibili: gli accantonamenti per rischi e oneri, qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, siano stati imputati ad altre voci dello schema di conto economico; le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla voce B.9 dello schema di conto economico comprese quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale e quelle per l impiego di personale distaccato; i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 91

6 i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR); i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto - residente o non residente - nell ambito della propria attività artistica o professionale; i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR); gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR); la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti qualora siano state imputate a voci dello schema di conto economico che partecipano alla determinazione del valore della produzione; l IMU (imposta municipale propria di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); l IMI (Imposta Municipale Immobiliare della Provincia autonoma di Bolzano); l IMIS (Imposta Immobiliare Semplice della Provincia autonoma di Trento). Non sono tassabili: i contributi erogati in base a norma di legge correlati a costi indeducibili; i contributi erogati che sono esclusi dalla base imponibile IRAP dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale; gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi. Rientrano in ogni caso nella determinazione del valore della produzione: a) le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. Circolare n. 27 del 26 maggio 2009, par. 2.4); b) le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico; c) i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle che concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti che hanno concorso alla determinazione della base imponibile di periodi d imposta precedenti o successivi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20; dei risarcimenti assicurativi conseguenti a eventi estranei rispetto alla gestione ordinaria (ad es. incendio) che hanno determinato una perdita delle giacenze di magazzino, classificati nella voce E20 del conto economico; d) il costo sostenuto per l impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale è deducibile solo per l importo che eccede gli oneri retributivi e contributivi. In linea generale, indipendentemente dall effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall impresa. IMPRESE IN REGIME FORFETARIO La Sezione III è alternativa alla Sezione I ed è riservata ai soggetti esercenti altre attività agricole che applicano, ai fini dell IRPEF, i regimi forfetari di determinazione del reddito d impresa di cui all art. 56-bis del TUIR e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/ DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

7 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE La determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP è così determinata: Reddito calcolato in base al regime forfetario (art. 56-bis del TUIR) + - retribuzioni sostenute per il personale dipendente - compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi - costi per lavoro interinale per la parte relativa al costo del lavoro e ai contributi - compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente - interessi passivi La scelta può essere esercitata a prescindere dalle modalità di determinazione dell imposta adottate in sede di versamenti in acconto riferiti al periodo oggetto di dichiarazione e non è vincolante per i successivi periodi. PRODUTTORI AGRICOLI La Sezione IV va compilata da: i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all art. 32 del TUIR; gli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32 secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5, del TUIR; gli esercenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all art. 5 della Legge 30 dicembre 1991, n OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE SECONDO CRITERI ORDINARI I soggetti tenuti alla compilazione della Sezione IV, possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. L opzione ha effetto per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997). ESERCIZIO CONGIUNTO DI ATTIVITÀ AGRICOLA E DI AGRITURISMO I soggetti che esercitano congiuntamente l attività agricola e quella di agriturismo per la quale si avvalgono del regime forfetario, possono cumulare i dati delle due attività, ma solo se entrambe le attività determinano valori positivi del valore della produzione. In questo caso si dovrà compilare una sola Sezione IV. Se, invece, le differenti attività generano valori della produzione positivi e negativi è necessario compilare due distinti Quadri utilizzando due moduli e riportare nel Rigo IQ57, Colonna 1, il dato presente nel primo modulo e nel Rigo IQ58, Colonna 1, il dato presente nel secondo modulo. Trattandosi, infatti, di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e negativi. PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI Non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli con volume d affari annuo non superiore a euro esonerati dagli adempimenti IVA nell anno 2015, ai sensi dell art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 3, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446/1997). Tale esonero opera a condizione che i soggetti interessati: non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo; non abbiano rinunciato al regime di esonero; non abbiano un volume d affari composto per più di un terzo da operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell allegata tabella A del D.P.R. n. 633/1972 a DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 93

8 meno che il superamento di tale limite sia dovuto alla cessione di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d affari. ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI La Sezione V va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all art. 53, comma 1, del TUIR. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE La determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP è così determinata: Compensi percepiti nel periodo d imposta - Costi inerenti all attività sostenuti nello stesso periodo d imposta - Ammortamenti. Non sono deducibili: gli interessi passivi; le spese per il personale dipendente e assimilato comprese quelle sostenute in base a un contratto di lavoro interinale per la parte riferibile al costo del lavoro e ai contributi. COME SI COMPILA RIGHI COMUNI ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE Ai fini della determinazione del valore della produzione netta, rilevano anche i maggiori ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all adeguamento agli studi di settore anche se relativi al primo periodo d imposta in cui trovano applicazione gli studi o le revisioni dei medesimi (art. 2, comma 1, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195). Adeguamento con maggiorazione L adeguamento agli studi di settore, per i periodi d imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili (art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Adeguamento ai parametri I maggiori ricavi o i maggiori compensi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri non assumono rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195/1999). 94 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

9 ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI VERIFICA DEL LIMITE ALLE DEDUZIONI La somma delle deduzioni riportate nel presente Quadro, nei Righi IQ61, IQ62, IQ63 e IQ64, non può comunque essere superiore all importo indicato nel Rigo IS10 del Quadro IS (comma 4-septies dell art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997). IQ61 + IQ62 + IQ63 + IQ64 < o = IS10 Per verificare il rispetto della predetta condizione è necessario compilare la Sezione I del Quadro IS, ove indicare distintamente le deduzioni potenzialmente spettanti e l importo complessivo delle predette deduzioni effettivamente fruibili. RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI In caso di rivalutazione dei beni immobili (comma 16 e ss. dell art. 15 del D.L. n. 185/2008) i maggiori valori iscritti in bilancio non sono riconosciuti fiscalmente ai fini IRAP. Tuttavia, il contribuente ha la possibilità di riconoscere fiscalmente il maggior valore mediante il ricorso all affrancamento versando un imposta sostitutiva nella misura (comma 20 dell art. 15 del D.L. n. 185/2008): del 3% per gli immobili ammortizzabili; e dell 1,5% relativamente agli immobili non ammortizzabili. In tal caso, i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione sono riconosciuti a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Pertanto, nell ipotesi di mancata opzione, i soggetti che compilano la Sezione II del presente Quadro devono neutralizzare le componenti rilevate nel conto economico non riconosciute fiscalmente, evidenziandole tra le altre variazioni. La neutralizzazione dei maggiori valori deve essere attuata anche dai soggetti che hanno optato per l affrancamento ma solo fino all esercizio di riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni rivalutati. RILEVANZA DEL TRANSFER PRICING AI FINI IRAP A seguito delle modifiche alla norme dettate in tema di determinazione della base imponibile dell IRAP (introdotte dalla Legge n. 244/2007) si è alimentato un ampio dibattito sull applicabilità delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, del TUIR) in ambito IRAP. In particolare si è affermata la tesi secondo cui dalla derivazione dal bilancio della base imponibile IRAP (le variazioni IRES, infatti, non sono più rilevanti ai fini IRAP) consegue la irrilevanza delle rettifiche derivanti dall applicazione delle norme sui prezzi di trasferimento. Con i commi da 281 a 284 dell art. 1 della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) è stata introdotta una norma di interpretazione autentica (come tale volta a produrre effetti anche per il passato) che riguarda l applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento praticati nell ambito delle operazioni infragruppo anche alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell Irap. Ciò vale per i periodi d imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre È stata comunque prevista la disapplicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione dal 100% al 200% (dal 90% al 180% a decorrere dal 1 gennaio 2016) della maggior imposta o della differenza del credito (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) alle rettifiche del valore della produzione netta derivanti dall applicazione della suddetta norma di interpretazione autentica limitatamente ai periodi successivi a quello in corso al 31/12/2007 per i quali alla data dell entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (1 gennaio 2014) siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione purché la sanzione non sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo. L art. 26 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto un regime premiale che consente di evitare l applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione qualora l impresa dimostri di aver documentato i criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento praticati con le altre imprese del gruppo non residenti. Per cui la docu- DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 95

10 mentazione sui prezzi di trasferimento dovrebbe consentire di evitare anche le sanzioni Irap irrogabili in conseguenza della norma di interpretazione autentica disposta con la Legge di Stabilità SEZIONE I: IMPRESE DI CUI ALL ART. 5-BIS DEL D.LGS. N. 446/1997 La Sezione I deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, a prescindere dal regime di contabilità adottato, che non abbiano optato per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. IQ1 - RICAVI DI CUI ALL ART. 85, COMMA 1, LETT. A), B), F) E G), DEL TUIR In questo Rigo devono essere indicati: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; d) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. Nel presente Rigo dovranno essere inclusi anche i maggiori ricavi conseguenti all adeguamento agli studi di settore indicati nella Colonna 1 dell apposito Rigo posto all inizio del Quadro. IQ2 - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE FINALI DI CUI AGLI ARTT. 92, 92-BIS E 93 DEL TUIR In questo Rigo deve essere indicato il valore delle variazioni intervenute nelle rimanenze finali di: beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa; materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. IQ3 - CONTRIBUTI EROGATI IN BASE A NORMA DI LEGGE In questo Rigo devono essere indicati i contributi erogati in base a norma di legge. Si ricorda che devono essere esclusi i contributi rientranti nella categoria in oggetto che risultino correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Non devono inoltre essere indicati i contributi esclusi dalla base imponibile IRAP anche dalle stesse leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale (come nel caso, ad esempio, dei crediti d imposta concessi per l incremento della base occupazionale). 96 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

11 Sopravvenienze attive I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo in conformità a disposizioni di legge, sono assimilati alle sopravvenienze attive e, pertanto, possono essere imputati nell esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre il quarto (comma 3, art. 88, lett. b), del TUIR). Di conseguenza, nel presente Rigo va indicato: l intero ammontare dei contributi conseguiti nell anno; e/o la quota costante relativa a quelli che si intendono rateizzare. Inoltre, vanno indicate anche le quote costanti dei contributi conseguiti in precedenti periodi d imposta, oggetto di rateazione (cfr. circ. n. 60 del 28 ottobre 2008). IQ4 - TOTALE COMPONENTI POSITIVI Tale Rigo presenta due Colonne. Nella Colonna 1, i contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime forfetario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) devono ricomprendere l ammontare dei componenti positivi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. Nella Colonna 2 deve essere indicato l importo risultante dalla seguente somma: IQ1 + IQ2 + IQ3 + IQ4 Colonna 1 IQ5 - COSTI DELLE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI Si tratta delle voci di costo riconducibili alla voce B.6 dello schema di conto economico (art c.c.). I costi in argomento vanno imputati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Sconti Gli sconti che riducono i costi in argomento sono solo gli sconti di natura commerciale, e non quelli di natura finanziaria che, in quanto proventi di natura finanziaria non sono rilevanti ai fini della base imponibile dell IRAP. Il valore dei costi da indicare nel presente Rigo sono comprensivi: dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci; delle imposte non recuperabili come, ad esempio, le imposte di fabbricazione. Nella voce in esame sono inclusi anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (cfr. Circolare n. 60 del 28 ottobre 2008). IQ6 - COSTI DEI SERVIZI Nel Rigo IQ6 devono essere indicati i costi per servizi per la cui individuazione si può far riferimento a quanto stabilito, ai fini delle imposte dirette, dal D.M. 17 gennaio In particolare, in questo Rigo devono essere indicati i seguenti costi (commi 1, 2, 3 e comma 4, lett. a), b), c), e) f) e h) dell art. 3 del D.P.R. n. 633/1972): le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte; le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d autore, quelle relative ad invenzioni industriali, Modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 97

12 i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni; le somministrazioni di alimenti e bevande; le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto; le prestazioni di servizi effettuate per l uso personale o familiare dell imprenditore se di valore superiore a 50,00 euro; le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative ai disegni e alle opere dell architettura e dell arte cinematografica (nn. 5) e 6) dell art. 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633), nonché alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; i prestiti obbligazionari; le cessioni dei contratti di cui alle lett. a), b) e c), del comma 3 dell art. 2 del D.P.R. n. 633/1972; le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d autore, tranne quelli concernenti le cessioni di opere effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione e quelle dei mandatari di cui al comma 3 dell art. 3 del D.P.R. n. 633/1972. Per l individuazione dei costi per servizi non ammessi in deduzione, si rimanda a quanto prima descritto in tema di determinazione del valore della produzione. Le quote di costi per servizi sostenuti in precedenti periodi d imposta la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della disciplina vigente devono essere indicate nel presente Rigo. È il caso, ad esempio, delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione. AUTOTRASPORTO DI MERCI Le imprese autorizzate all autotrasporto di merci possono dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell art. 51, comma 5, del TUIR (art. 11, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446/1997). L erogazione delle indennità di trasferta è regolata dall art. 51, comma 5, del TUIR che ne accorda l esenzione a specifiche condizioni. INDENNITÀ DI TRASFERTA AI FINI IRAP Sistema rimborso Forfetario Analitico Misto: rimborso alternativo vitto o alloggio Misto: rimborso di vitto e alloggio Luogo trasferta (rispetto al Comune sede di lavoro del dipendente) Nel Comune Fuori Comune Estero Nel Comune Fuori Comune Estero Nel Comune Fuori Comune Estero Nel Comune Fuori Comune Estero Indennità trasferta ai fini IRAP Non deducibile Deducibile fino 46,48 euro Deducibile fino 77,47 euro Non deducibile Non deducibile Non deducibile Non deducibile Deducibile fino a 30,99 euro Deducibile fino a 51,65 euro Non deducibile Deducibile fino a 15,49 euro Deducibile fino a 25,82 euro 98 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

13 IQ7 - AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI MATERIALI Nel presente Rigo deve essere indicato l ammontare degli ammortamenti dei beni strumentali materiali. IQ8 - AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI IMMATERIALI Il Rigo IQ8 accoglie l ammontare degli ammortamenti dei beni strumentali immateriali. L importo è comprensivo della quota di ammortamento dell avviamento. IQ9 - CANONI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DEI BENI STRUMENTALI MATERIALI E IMMATERIALI Il Rigo IQ9 è destinato all indicazione dell ammontare dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Tale valore, che rappresenta il costo deducibile, deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. ESEMPIO DI CALCOLO DELLA QUOTA INTERESSI Il calcolo di tale importo è agevole per l utilizzatore: infatti, occorre sottrarre al canone l importo forfetariamente riferibile al rimborso della parte di capitale. Quest ultima è convenzionalmente pari al costo sostenuto dalla società di locazione finanziaria per l acquisto del bene (al netto del valore dell opzione di riacquisto finale), diviso per il numero di giorni del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo di riferimento. Il costo e i canoni di locazione finanziaria vanno comunque considerati al netto dell IVA, ancorché indetraibile (D.M. 24 aprile 1998 e la C.M. 12 novembre 1998, n. 263/E). Canone leasing (costo acquisto - prezzo di riscatto) x n. gg. periodo imposta n. gg. durata contratto IQ10 - TOTALE COMPONENTI NEGATIVI Tale Rigo presenta due Colonne. Nella Colonna 1, i contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime fiscale di vantaggio previsto per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) devono ricomprendere l ammontare risultante dalla somma algebrica di tutti i componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR (cfr. Risoluzione n. 132 del 27 maggio 2009). Nella Colonna 2 deve essere indicato l importo risultante dalla seguente somma: IQ5 + IQ6 + IQ7 +IQ8 + IQ9 + IQ10 Colonna 1 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 99

14 IQ11 - VALORE DELLA PRODUZIONE Il valore della produzione è il risultato della seguente operazione: Valore della produzione = IQ4, col. 2 Totale componenti positivi IQ10, col. 2 Totale componenti negativi SEZIONE II: IMPRESE DI CUI ALL ART. 5 DEL D.LGS. N. 446/1997 La Sezione II deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell art. 55 del TUIR, in regime di contabilità ordinaria, che hanno optato, ai sensi dell art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per la determinazione del valore della produzione secondo le regole dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali. IQ13 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI Nel Rigo IQ13, devono essere indicati i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell attività esercitata. 100 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

15 IQ14 - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI Nel Rigo IQ14, deve essere indicato l importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti dato dalla seguente operazione: Rimanenze finali - Rimanenze iniziali Nel caso di rimanenze finali inferiori a quelle iniziali si determinerà un valore negativo. Pertanto, l importo da indicare nel presente Rigo dovrà essere preceduto dal segno meno. IQ15 - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE Nel Rigo IQ15, deve essere indicato l importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione. Anche in questo caso, in presenza di un valore negativo (rimanenze finali inferiori a quelle iniziali), l importo deve essere preceduto dal segno meno. IQ16 - INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI Nel Rigo IQ16 devono essere indicati gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. IQ17 - ALTRI RICAVI E PROVENTI Nel Rigo IQ17 devono essere indicati gli altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio. IQ18 - TOTALE COMPONENTI POSITIVI Nel Rigo IQ18 deve essere riportato il totale dei componenti positivi dato dalla somma degli importi indicati nei Righi da IQ13 a IQ17. IQ19 - COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI Nel Rigo IQ19 devono essere indicati i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. IQ20 - COSTI PER SERVIZI Nel Rigo IQ20 devono essere indicati i costi per servizi. Per l individuazione dei costi da indicare nel presente Rigo si rimanda a quanto specificato per la compilazione dell analogo Rigo della Sezione I. IQ21 - COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI DI TERZI Nel Rigo IQ21 devono essere indicati i costi per il godimento di beni di terzi quali i canoni di affitto, noleggio e locazione anche finanziaria. IQ22 - AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Nel Rigo IQ22 devono essere riportati gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali. IQ23 - AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Nel Rigo IQ23 devono essere indicati gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 101

16 IQ24 - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI Nel Rigo IQ24 deve essere indicato l importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci dato dalla seguente operazione: Rimanenze finali - Rimanenze iniziali In caso di valore positivo (rimanenze finali superiori a quelle iniziali), l importo deve essere preceduto dal segno meno. IQ25 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE Nel Rigo IQ25 devono essere esposti gli oneri diversi di gestione. IQ26 - TOTALE COMPONENTI NEGATIVI Nel Rigo IQ26 deve essere riportato il totale dei componenti negativi dato dalla somma degli importi indicati nei Righi da IQ19 a IQ25. Prendendo come riferimento lo schema di conto economico previsto dall art c.c., la compilazione della prima parte della Sezione II può essere così riassunta: Rigo Descrizione Voce del conto economico IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni A.1 IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione A.3 IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A.4 IQ17 Altri ricavi e proventi A.5 IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci B.6 IQ20 Costi per servizi B.7 IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi B.8 IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali B.10.a IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali B.10.b IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B.11 IQ25 Oneri diversi di gestione B.14 VARIAZIONI IN AUMENTO Questa parte della Sezione II è dedicata ad accogliere i costi non deducibili ai fini IRAP compresi nei componenti negativi indicati nei Righi precedenti ovvero a considerare imponibili componenti positivi non inclusi in quelli indicati nei Righi da IQ13 a IQ17 ma rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione. IQ27 - COSTI, COMPENSI E UTILI DI CUI ALL ART. 11, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 446/1997 Nel Rigo IQ27 devono essere riepilogati i componenti negativi indeducibili qualora contabilizzati in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP. In particolare, nel presente Rigo devono essere esposti: i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR; i costi per attività commerciali occasionali (art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR); i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50 del TUIR); A DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

17 i costi per collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto - residente o non residente - nell ambito della propria attività artistica o professionale; gli utili spettanti agli associati in partecipazione (art. 53, comma 2, lett. c), del TUIR). IQ28 - QUOTA DEGLI INTERESSI NEI CANONI DI LEASING Nel Rigo IQ28 deve essere indicata la quota degli interessi compresa nei canoni di locazione finanziaria indicati nel Rigo IQ21. Per lo scorporo della quota interessi si rimanda alla formula prima descritta. IQ29 - PERDITE SU CREDITI Nel Rigo IQ29 devono essere indicate le perdite su crediti ordinarie che sono state classificate nella voce B.14 del conto economico e come tali comprese nell importo indicato nel Rigo IQ25. IQ30 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Nel Rigo IQ30 deve essere indicato l importo dell imposta municipale propria (IMU), di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, contabilizzata nella voce B.14 del conto economico e quindi compresa nell importo indicato nel Rigo IQ25. In questo rigo devono essere indicate anche l Imposta Municipale Immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano e l Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento IQ31 - PLUSVALENZE DA CESSIONI DI IMMOBILI NON STRUMENTALI Come precisato in precedenza, rientrano in ogni caso nella determinazione del valore della produzione le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Il valore da assumere ai fini della determinazione delle plusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. Circolare n. 27 del 26 maggio 2009 par. 2.4). Nel Rigo IQ31 vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti immobili che sono state classificate nei proventi straordinari e come tali non indicati nei Righi da IQ13 a IQ17. IQ32 - AMMORTAMENTO INDEDUCIBILE DEL COSTO DEI MARCHI E DELL AVVIAMENTO Le quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e dell avviamento rientrano nella determinazione del valore della produzione ma in misura non superiore a un diciottesimo del costo, indipendentemente dall imputazione al conto economico. Nel Rigo IQ32, pertanto, devono essere indicate le quote indeducibili dell ammortamento dei marchi e dell avviamento poiché superiori a un diciottesimo del costo. IQ33 - ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO Nel Rigo IQ33 devono essere indicate, utilizzando appositi codici, le altre variazioni in aumento per le quali non è espressamente previsto un apposito Rigo. In particolare, ciascuna variazione deve essere individuata mediante i seguenti codici da esporre nel campo immediatamente precedente a quello in cui è indicato l importo della variazione stessa: spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l impresa o il cui costo sia stato sostenuto in forza di un contratto di lavoro interinale, qualora classificato in voci diverse da quella di cui alla lett. B), n. 9), del conto economico; plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputato nella voce A5 del conto economico; maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all adeguamento agli studi di settore indicati nella Colonna 1 dell apposito Rigo posto all inizio del presente Quadro; contributi erogati in base a norma di legge qualora non contabilizzati in una delle voci del conto economico rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile; DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 103

18 quote di ammortamento del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, indeducibili ai sensi dell art. 36, comma 7, del D.L. n. 223/2006, (cfr. Circolare n. 36 del 16 luglio 2009, par. 1.3); costi e spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell art. 424 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall art. 157 c.p.; oneri finanziari e le spese per il personale sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni, qualora capitalizzati senza transitare nella voce A4 del conto economico (cfr. Circolare n. 26 del 20 giugno 2012); componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo a periodi d imposta successivi (circolare n. 31 del 24 settembre 2013). Con la circolare dell Agenzia delle entrate n. 31/E del 24 settembre 2013, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile dai soggetti che, nel rispetto dei principi contabili (nazionali e internazionali), hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi o positivi di reddito nell esercizio di competenza; 99. altre variazioni in aumento non espressamente elencate La somma degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 deve essere riportata nella colonna 19 dello stesso rigo IQ33. IQ34 - TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO Il Rigo IQ34 riporta il totale delle variazioni in aumento indicate nei Righi da IQ27 a IQ33 colonna 19. VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Questa parte della Sezione II è dedicata ad accogliere i ricavi non tassabili ai fini IRAP compresi nei componenti positivi indicati nei Righi precedenti ovvero a considerare i componenti negativi non inclusi in quelli indicati nei Righi da IQ19 a IQ25 ma rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione. IQ35 - UTILIZZO FONDI RISCHI E ONERI DEDUCIBILI Nel Rigo IQ35 vanno indicati gli utilizzi dei fondi per rischi e oneri i cui accantonamenti non sono stati dedotti negli esercizi in cui sono stati scritti a conto economico. La deduzione è possibile sempreché detti fondi si riferiscano a costi che rientrano tra quelli rilevanti per la determinazione della base imponibile IRAP (cfr. Circolare n. 12 del 19 febbraio 2008, par. 9.2). Ovviamente, detti oneri non potranno essere nuovamente dedotti qualora lo siano stati già nei precedenti esercizi, in sede di iscrizione dei relativi fondi. IQ36 - MINUSVALENZE DA CESSIONI DI IMMOBILI NON STRUMENTALI Come precisato in precedenza, rientrano in ogni caso nella determinazione del valore della produzione le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Il valore da assumere ai fini della determinazione delle minusvalenze è rappresentato dal valore fiscale del bene (cfr. Circolare n. 27 del 26 maggio 2009 par. 2.4). IQ37 - ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Nel Rigo IQ37 devono essere indicate, utilizzando appositi codici, le altre variazioni in diminuzione per le quali non è espressamente previsto un apposito rigo. In particolare, ciascuna variazione deve essere individuata mediante i seguenti codici da esporre nel campo immediatamente precedente a quello in cui è indicato l importo della variazione stessa: 104 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

19 codice 1: importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, ove non imputato nella voce B14 del conto economico; codice 2: premio riconosciuto per l arresto temporaneo dell attività di pesca, qualora contabilizzato tra i componenti positivi (art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154); codice 3: importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi) nonché la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi; in caso di distacco di personale dipendente per il quale si fruisce della deduzione di cui all articolo 11, comma 4-octies, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 22/E del 9 giugno 2015; codice 4: insussistenze e le sopravvenienze attive relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non dedotti rivelatisi esuberanti); codice 5: indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all autotrasporto di merci per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell art. 51, comma 5, del TUIR, qualora contabilizzate nella voce B9 del conto economico; codice 6: quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi. Tali quote sono deducibili a partire dall esercizio successivo a quello in cui si conclude l ammortamento contabile, nei limiti dell importo derivante dall applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 (cfr. circolari n. 27 del 26 maggio 2009 par. 2.1 e n. 36 del 16 luglio 2009 par. 2.1); codice 7: maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate in bilancio (cfr. circolare n. 26 del 20 giugno 2012); codice 8: costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell esercizio di competenza ad appositi fondi rischi classificati nelle voci B12) o B13) del conto economico (cfr. circolare n. 26 del 20 giugno 2012, par. 4); codice 9: costi accantonati dall affittuario o usufruttuario d azienda nell esercizio di competenza ad apposito fondo che consenta il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere restituiti, classificati nella voce B13) del conto economico (cfr. circolare n. 26 del 20 giugno 2012, par. 5); codice 10: quota dei redditi derivanti dalla locazione degli alloggi sociali che non concorre alla formazione del valore della produzione netta nella misura del 40% ai sensi dell art. 6 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47; codice 11: ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d imposta oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo a periodi d imposta successivi (circolare n. 31 del 24 settembre 2013); codice 99: altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate. Il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 va riportato nella colonna 25 dello stesso rigo IQ37. IQ38 - TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE Il Rigo IQ38 riporta il totale delle variazioni in diminuzione indicate nei Righi da IQ35 a IQ37, Colonna 25. IQ39 - VALORE DELLA PRODUZIONE Il valore della produzione è il risultato della seguente operazione: Valore della produzione = IQ18 Totale componenti positivi IQ26 Totale componenti negativi + IQ34 Totale variazioni in aumento IQ38 Totale variazioni in diminuzione DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 105

20 SEZIONE III: IMPRESE IN REGIME FORFETARIO La Sezione III è alternativa alla Sezione I ed è riservata ai soggetti esercenti altre attività agricole che applicano, ai fini IRPEF, i regimi forfetari di determinazione del reddito d impresa di cui all art. 56-bis del TUIR e che si avvalgono della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. IQ41 - REDDITO D IMPRESA DETERMINATO FORFETARIAMENTE Nel Rigo IQ41 deve essere riportato il reddito d impresa determinato forfetariamente per l anno IQ42 - RETRIBUZIONI, COMPENSI E ALTRE SOMME Nel Rigo IQ42 devono essere indicati gli importi relativi a: retribuzioni sostenute per il personale dipendente compreso quello assunto in forza di contatti di lavoro interinale; compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi a meno che la prestazione sia resa da un soggetto - residente o non residente - nell ambito della propria attività artistica o professionale; compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale; compensi corrisposti a fronte dell assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR). IQ43 - INTERESSI PASSIVI Nel presente Rigo indicare l ammontare degli interessi passivi di competenza del 2015, compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria. IQ44 - VALORE DELLA PRODUZIONE Il valore della produzione è il risultato della seguente operazione: Valore della produzione = IQ41 Reddito di impresa + IQ42 Totale retribuzioni + IQ43 Totale interessi passivi SEZIONE IV: PRODUTTORI AGRICOLI La Sezione IV va compilata da: i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all art. 32 del TUIR; gli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 32 secondo le disposizioni del successivo art. 56, comma 5, del TUIR; gli esercenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

21 IQ46 - CORRISPETTIVI Nel Rigo IQ46 deve essere indicato l ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell IVA. Nel predetto dato sono compresi anche i corrispettivi: a) per le cessioni di beni strumentali; b) per le cessioni di quote latte effettuate nell ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell art. 32 del TUIR. Cessione di un terreno avente natura edificatoria I corrispettivi percepiti da parte di un imprenditore agricolo per la cessione di un terreno utilizzato nell ambito della propria attività ed avente natura edificatoria rientrano per il loro intero ammontare nella base imponibile IRAP (Ris. n. 445 del 18 novembre 2008). IQ47 - ACQUISTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE Nel Rigo IQ47 devono essere indicati i costi sostenuti per gli acquisti inerenti l attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. IQ48 - VALORE DELLA PRODUZIONE Il valore della produzione è il risultato della seguente operazione: Valore della produzione = IQ46 Totale Corrispettivi IQ47 Totale Acquisti SEZIONE V: ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI La Sezione V va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all art. 53, comma 1, del TUIR. IQ50 - COMPENSI DERIVANTI DALL ATTIVITÀ PROFESSIONALE E ARTISTICA Nel Rigo IQ50 devono essere riepilogati i compensi derivanti dall attività professionale o artistica. Per la compilazione del Rigo in argomento occorre riportare la somma degli importi indicati nei Righi RE2, Colonne 1 e 2, RE3, RE4 e RE5, Colonna 3 della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO PF/2016 (con esclusione dei compensi di cui alla Colonna 1 del Rigo RE5, dichiarati per adeguamento ai parametri, ai sensi dell art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 195/1999). Nel presente Rigo sono ricompresi i maggiori compensi non annotati nelle scritture contabili conseguenti all adeguamento agli studi di settore, indicati nella Colonna 2 dell apposito Rigo posto all inizio del presente Quadro. In pratica l importo da indicare nel Rigo IQ50 è dato dalla seguente operazione: RE2 Colonna 1 + RE2 Colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 Colonna 3 - RE5 Colonna 1 relativo a parametri + Adeguamento a studi di settore Colonna 2 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 107

22 IQ51 - COSTI INERENTI ALL ATTIVITÀ ESERCITATA Nel presente Rigo deve essere indicato l importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione: quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore ad euro 516,46 (Rigo RE7 colonna 2 al netto dell importo di colonna 1 della dichiarazione dei redditi); canoni di locazione finanziaria, relativi a beni mobili (Rigo RE8 colonna 2 al netto dell importo di colonna 1 della dichiarazione dei redditi) al netto degli interessi passivi; canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (Rigo RE9 della dichiarazione dei redditi); spese relative a immobili (Rigo RE10 della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero dal 1 gennaio 2007 ma entro il 31 dicembre 2009 o dal 1 gennaio 2014, l importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari; compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all attività professionale o artistica (Rigo RE12 della dichiarazione dei redditi); spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (Rigo RE14 della dichiarazione dei redditi); spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Rigo RE15 della dichiarazione dei redditi); spese di rappresentanza (Colonna 3 del Rigo RE16 della dichiarazione dei redditi); spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Colonna 3 del Rigo RE17 della dichiarazione dei redditi); minusvalenze patrimoniali (Rigo RE18 della dichiarazione dei redditi); altre spese documentate (Colonna 4 del Rigo RE19, al netto degli importi di Colonna 1, 2 e 3 della dichiarazione dei redditi). Per un raccordo con il Quadro RE del Modello UNICO PF/2015 si veda l apposito Quadro: 108 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

23 Passaggio al regime forfettario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) I contribuenti che nel periodo d imposta successivo intendono avvalersi del regime forfettario agevolato devono ricomprendere nella presente Colonna, l ammontare risultante dalla somma di tutti i componenti negativi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR (cfr. Risoluzione n. 132 del 27 maggio 2009) come, ad esempio le spese relative all ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di immobili utilizzati nell esercizio di arti e professioni, sostenute in esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell articolo 54 del TUIR. DICHIARAZIONI FISCALI IRAP 109

24 IQ52 - VALORE DELLA PRODUZIONE Il valore della produzione è il risultato della seguente operazione: Valore della produzione = IQ50 Totale Compensi IQ51 Totale Costi inerenti SEZIONE VI: VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA Nella Sezione VI viene determinato il valore della produzione netta: Nella Colonna 1 dei Righi da IQ 54 a IQ59 deve essere riportato il valore della produzione così come determinato nelle precedenti Sezioni. Più in particolare: nella Colonna 1 del Rigo IQ54 riportare IQ11; nella Colonna 1 del Rigo IQ55 riportare IQ39; nella Colonna 1 del Rigo IQ56 riportare IQ44; nella Colonna 1 del Rigo IQ57 riportare IQ48; nella Colonna 1 del Rigo IQ58 riportare IQ48 del secondo modulo (cfr. par. Esercizio congiunto di attività agricola e di agriturismo); nella Colonna 1 del Rigo IQ59 riportare IQ52. Recupero deduzioni extracontabili Qualora il contribuente abbia compilato la Sezione XV del quadro IS (si rimanda ai commenti per la compilazione del quadro IS), l importo da indicare nella Colonna 1 dei predetti Righi deve comprendere anche l importo risultante dalla differenza tra l importo di colonna 2 e l importo di colonna1 del Rigo IS87. Patent Box Qualora il contribuente per la determinazione del valore della produzione netta benefici delle esclusioni previste dalla disciplina Patent Box (si rimanda ai commenti per la compilazione del quadro IS), l importo da indicare nella Colonna 1 del rigo IQ54 o IQ55 deve essere diminuito della somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del Rigo IS88 La Colonna 2 deve essere compilata da parte di soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che hanno svolto attività all estero, mediante stabile organizzazione, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi. La quota del valore della produzione riferibile a tali attività non è assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale. 110 DICHIARAZIONI FISCALI IRAP

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