UNICO 2015: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI
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1 UNICO 2015: TERMINI, MODALITÀ E CASI PARTICOLARI a cura di Sandro Cerato
2 SCADENZA UNICO 2015 Soggetti IRES Entro l ultimo giorno del NONO mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta 1)Periodo di imposta termina settembre ) Periodo di imposta termina in altra data Scadenza dipendente dalla chiusura dell esercizio
3 SCADENZA UNICO 2015 Soggetti IRPEF Entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta 1)Periodo di imposta termina settembre ) Periodo di imposta termina in altra data (op. straordinarie) Entro l ultimo giorno del NONOmese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta D.Lgs. 175/14 op. straordinarie soc. di persone:versamento entro 16 mese successivo scadenza presentazione DR (op. con effetto dal )
4 CASI PARTICOLARI SOC. DI PERSONE SCIGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE C.M. 101/E/00 PERDITA PLURALITÀ DEI SOCI C.M. 54/E/02 R.M. 329/E/08 UTILIZZO I NORMALI DEL TERMINE FISSO DI PRESENTAZIONE, IN QUANTO NON SCATTA LA PREVISIONE DEL TERMINE MOBILE PREVISTO PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE RAPPRESENTA UNA IPOTESI DI CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ, CON PRESENTAZIONE IN TERMINE FISSO
5 SCELTA DEL MODELLO soggetti IRES e IRPEF (D.Lgs. 175/14) 1) Periodo d imposta che comprende il 31 dicembre 2014 Il modello è UNICO ) Periodo d imposta che NON comprende il 31 dicembre 2014 Il modello è UNICO 2014 problema: modello non aggiornato
6 UNIFICAZIONE soggetti IRES / IRPEF 1) Periodo di imposta coincidente con l anno solare** La dichiarazione va UNIFICATA 2) Periodo di imposta non coincidente con l anno solare** La dichiarazione NON va UNIFICATA ** termina e non supera 365 gg.
7 IRAP NO unificazione TERMINI Entro il medesimo termineprevisto per la dichiarazione dei redditi. IVA possibilità di separazione TERMINI 30 settembre 2015 C.M. 1/E/10 scorporo possibile solo per Dr.IVA a credito C.M. 1/E/11 scorporo possibile anche per Dr.IVA a debito
8 VERSAMENTO IMPOSTE Approvazione entro 120 giorni Approvazione entro 180 giorni Entro il giorno 16del sesto mese successivola chiusura del periodo d imposta Entro il giorno 16del mese successivoquello di approvazione del bilancio entro il 31 maggio Versamento entro 16 giugno Approvazione oltre il termine stabilito entro il 30 giugno Versamento entro 16 luglio Versamento entro il giorno 16 del mese successivo quello stabilito per l approvazione (16 luglio)
9 APPROVAZIONI ALTERNATIVE EFFETTI SUI VERSAMENTI Approvazione in seconda convocazione C.M. 54/E/02 Per il versamento rileva la data della prima convocazione Approvazione con consultazione scritta Comunque versamento imposte entro il 16 giugno L approvazione oltre i 120 giorni avviene senza azionare la disposizione dei 180 giorni non si applica la proroga dell art.17 d.p.r. n.435/01
10 LIQUIDAZIONE VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO Società di capitali Vale la data di iscrizione al Registro Imprese Società di persone Vale la data delle deliberazione
11 D.L. n.16/12 DR LIQUIDAZIONE Norma precedente la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Norma vigente la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'art.35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.
12 R.M. 66/E La dichiarazione finale assorbela dichiarazione per l ultima frazione di liquidazione (non si considera periodo intermedio) iscrizione della delibera di liquidazione Cancellazione modello modello (provvisorio) 3 modello (provvisorio) 4 modello RIEPILOGATIVA Attenzione NO conguaglio finale per l IRAP (R.M. 66/E/10 C.M. 263/E/98)
13 Attenzione ai termini Dichiarazione ante liquidazione Dichiarazioni intermedie Dichiarazione finale entro la fine del nono mese successivo entro la fine del nono mese successivo entro nove mesi ES: Deposito bilancio finale di liquidazione: Dichiarazione riepilogativa entro (NON )
14 INTEGRATIVA a FAVOREdel FISCO Sanzione dal 100% al 200% dell imposta dovuta Art. 13 lett b) D.Lgs. 472/97 Ravvedimento 10%(1/10 1/8 del minimo) Violazioni FORMALI Che incidono sull attività di controllo Che NON incidono sull attività di controllo Da 258 a (1/10 1/8 del minimo) NO sanzione
15 PRESENTAZIONE della dichiarazione TARDIVA (entro 90gg) Sanzione 258 (ravvedibilecon 25) Ravvedimento delle imposte eventualmente non versate (3,75%) Se ne deve ricavare PRESENTAZIONE della dichiarazione INFEDELE (entro 90gg) Sanzione 258 (ravvedibilecon 25) Ravvedimento delle imposte eventualmente non versate (3,75%) PRESENTAZIONE della dichiarazione INFEDELE (OLTRE 90gg) Sanzione 100% -200% del tributo non versato (ravv. 12,5%)
16 VISTO DI CONFORMITÀ E MODELLI DICHIARATIVI
17 Visto NON di conformità SCRIVERE QUI SOPRA REQUISITI ABILITAZIONE VISTO ISCRIZIONE ABILITAZIONE ENTRATEL POLIZZA ASSICURATIVA PREVENTIVA COMUNICAZIONE A D.R.E. ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI/CONSULENTI LAVORO RUOLO PERITI CCIAA NO SU 730 CONTENUTO: DATI ANAGRAFICI, REQUISITI, C.F., P.IVA DOMICILIO E LUOGHI ATTIVITÀ DATI EVENTUALE SOCIETÀ DI SERVIZI AUTODICHIARAZIONI: ASSENZA PROVVEDIMENTI SOSPENSIONE SUSSISTENZA REQUISTI ART. 8 D.M. 164/99 CONSEGNA A MANO/RACCOMANDATA AR/PEC ABILITAZIONE IMMEDIATA DA COMUNICAZIONE
18 Visto di conformità REQUISITI POLIZZA MASSIMALE ESTENSIONE GARANZIA COPERTURA ADEGUATO A N CLIENTI/VISTI RILASCIATI TRE MILIONI EURO ADEGUAMENTO PRIMA DI APPOSIZIONE VISTO PER VISTO INFEDELE SU 730 IMPOSTE CHE SAREBBERO RICHIESTI INTERESSI A CONTRIBUENTE SANZIONI NUOVO RISCHIO VISTO INFEDELE DANNI SUBITI DA CONTRIBUENTE STATO/ALTRO ENTE IMPOSITORE 4 PERMANENZA NEL TEMPO INVIO RINNOVO/QUIETANZA A D.R.E.
19 Visto di conformità ECCEZIONI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ALMENO METÀ ASSOCIATI IN ALBO P. IVA E ABILITAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA IN CAPO A ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SERVIZI POSSESSO MAGGIORANZA ASSOLUTA CAPITALE TITOLARITÀ P. IVA PROFESSIONISTA ABILITAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA IN CAPO A SOCIETÀ ABILITAZIONE RILASCIO VISTO PER SINGOLO PROFESSIONISTA POLIZZA STIPULATA DA ASSOCIAZIONE ESPLICITA COPERTURA PER ATTIVITÀ SINGOLO PROFESSIONISTA POLIZZA STIPULATA DA SOCIETÀ CONTRATTO A FAVORE DI TERZO NO ASSISTENZA FISCALE 730 SOCIETÀ DI SERVIZI
20 Visto NON di conformità SCRIVERE QUI SOPRA SANZIONI VIOLAZIONE VIOLAZIONI RIPETUTE/GRAVI VIOLAZIONI RIPETUTE DOPO SOSPENSIONE VIOLAZIONI RIPETUTE/GRAVI FALSITÀ/INCOMPLETEZZA DATI FORNITI VIOLAZIONI PARTICOLARE GRAVITÀ ASSENZA REQUISTI OGGETTIVI/SOGGETTIVI E MANCATA REGOLARIZZAZIONE ENTRO TERMINE CONCESSO IRREGOLARITÀ MOLTO GRAVI CIRCOLARE 7/E/15 SANZIONE SOSPENSIONE 1-3 ANNI ABILITAZIONE RILASCIO VISTO INIBIZIONE RILASCIO VISTO SOSPENSIONE 3-12 MESI ASSISTENZA FISCALE CAF REVOCA ASSISTENZA FISCALE CAF REVOCA ABILITAZIONE TELEMATICA COMUNICAZIONE A ORDINE SOSPENSIONE CAUTELARE ATTIVITÀ ASSISTENZA
21 Il nuovo ravvedimento IL RAVVEDIMENTO DAL 2015 COSA NON CAMBIA RIDUZIONE AD 1/10 DELLA SANZIONE PER RAVVEDIMENTI ENTRO 30 GG RIDUZIONE DELLA SANZIONE AD 1/8 PER RAVVEDIMENTI ENTRO 30/9 SUCCESSIVO RAVVEDIMENTO SPRINT NEI PRIMI 14 GIORNI (SANZIONE 2% AL GIORNO) NECESSARIO VERSAMENTO DI IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI (ANCHE NON CONTESTUALE CIRC. 180/98)
22 Il nuovo ravvedimento IL RAVVEDIMENTO DAL 2015 COSA CAMBIA RIDUZIONE AD 1/9 DELLA SANZIONE PER RAVVEDIMENTI ENTRO 90 GG RIDUZIONE DELLA SANZIONE AD 1/7 PER RAVVEDIMENTI ENTRO 30/9 DI DUE ANNI DOPO RIDUZIONE AD 1/6 PER RAVVEDIMENTI ENTRO TERMINE ACCERTAMENTO RIDUZIONE AD 1/5 PER RAVVEDIMENTI DOPO PVC (escluse patologie su certificazione) NON PREVISTE PIU LE RIDUZIONI AD 1/6 PER DEFINIZIONE PVC, INVITI E ACQUIESCENZE ACCERTAMENTI (sia pure a decorre dal 2016)
23 Il nuovo ravvedimento IMPEDIMENTI AL RAVVEDIMENTO CAUSE -AVVISI DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE -AVVISI BONARI RIFERITI AI CONTROLLI 36-BIS E 36-TER DEL DPR 600/73 E 54-BIS DEL DPR 633/72 - PVC SOLO PER PATOLOGIE SU CERTIFICAZIONE NON SONO INVECE OSTATIVI - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE E ALTRE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DI ACCERTAMENTO - DOPO IL RAVVEDIMENTO, COMUNQUE, L AGENZIA PUÒ PROSEGUIRE O INIZIARE CONTROLLI E VERIFICHE
24 IL RAVVEDIMENTO BREVE Art.23, co.31, del D.L. n.98/11 La riduzione, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni, di 1/15 per ciascun giorno di ritardo, della sanzione amministrativa del 30% per il ritardato od omesso versamento dei tributi è generalizzata Entro 15 giorni da 15 a 30 giorni Oltre 30 giorni Sanzione 2% per giorno 30% 30% ravvedimento 0,2% per giorno 3% 3,75%
25 MAGGIORAZIONE 0,40% Tesi fisco Tesi giurisprudenza di merito Se avviene solo il versamento dell imposta, senza la maggiorazione, si applica la sanzione per il ritardo all imposta dovuta. Esempio: Imposta ; Non versato: 400; Sanzione: In una simile evenienza la sanzione deve essere irrogata solo in relazione all importo non versato, ossia la maggiorazione dello 0,40%. Nell esempio, la sanzione deve essere di 120 euro, riferita all importo omesso di 400 euro La soluzione (C.M. n.27/e/13) «Ne consegue che, se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata nel termine lungo, detto versamento non è da considerarsi tardivo tout court ma semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura ordinaria - pari al trenta per cento dell importo non versato, ai sensi dell art.13 del D.Lgs. n.471/97 - deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto (imposta più maggiorazione)»
26 UNICO 2015: PERSONE FISICHE a cura di Sandro Cerato
27 Novità Unico CEDOLARE ALIQUOTA 10% 10% canone concordato per Comuni ad alta densità abitativa immobili in Comuni con eventi calamitosi
28 Novità Unico DEDUZIONE IMMOBILI DA LOCARE Misura deduzione 20% Ammontare massimo spesa Ripartizione Tipo investimento Requisito Importo su cui computare deduz. 8 anni Acquisto, ristrutturazione, costruzione abitazioni non di lusso, classe energ. A o B Locazione agevolata entro 6 mesi acquisto Spesa sostenuta + interessi
29 Novità Unico LIMITE DETRAZIONE ASSICURAZIONE 530 Assicurazioni morte o invalidità permanente min. 5% (RP8 - RP14 cod. 36) ,14 Assicurazioni non autosufficienza (al netto morte e invalidità) (RP8 - RP14 cod. 37) 37
30 CAPITAL GAINS E QUADRO RT
31 Quadro RT AMBITO OPERATIVO REDDITI DIVERSI FINANZIARI CAPITAL GAINS ART.67 CO.1 TUIR LETTERE C) PARTECIPAZIONI QUALIFICATE C-BIS) PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE C-TER) TITOLI, VALUTE ESTERE, METALLI PREZIOSI C-QUATER) CONTRATTI DERIVATI C-QUINQUIES) RAPPORTI PRODUTTIVI DI REDDITI DI CAPITALI PRINCIPIO DI CASSA
32 Quadro RT STRUTTURA II PLUSVALENZE IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% II PLUSVALENZE IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26% NOVITÀ III IV V VI VII VIII PLUSVALENZE QUALIFICATE PLUSVALENZE BLACK LIST E DA OICR NON CONFORMI MINUSVALENZE NON COMPENSATE IMPORTI A CREDITO PARTECIPAZIONI RIVALUTATE OPZIONE PER AFFRANCAMENTO NOVITÀ NOVITÀ
33 Quadro RT SEZIONE I RT1-RT10 REDDITI DIVERSI FINANZIARI: REALIZZATI DAL AL % IL 62,5%DI QUELLI REALIZZATI FINO AL ,5% SEZIONI I E II EFFETTI D.L. 66/14 SEZIONE II RT21-RT29 REDDITI DIVERSI FINANZIARI: REALIZZATI DAL % OPZIONE D.L. 282/02 E D.L. 66/14 RIDETERMINAZIONE RT2 COL.1 AFFRANCAMENTO RT2 COL.2
34 Quadro RT SEZIONI I E II STRATIFICAZIONE MINUSVALENZE MINUS DA A MINUS DA A % SCOMPUTO SEZIONE I RT4 PLUS DA A SEZIONE II RT24 PLUS DA ,50% 48,08% 100% 76,92% MINUS DA % 100% LIMITE RIPORTABILITÀ ART.68 CO.5 TUIR
35 Quadro RT SEZIONE VIII AFFRANCAMENTO D.L. 66/12 - SALDO POSITIVO RT121 PAGAMENTO IMPOSTA ENTRO = BASE IMPONIBILE*20% BASE IMPONIBILE = 1. + PLUS DA OPZIONE TITOLI, QUOTE, DIRITTI, VALUTE, AL ,50% MINUS/PERDITE ANTE MINUS/PERDITE DA A MINUS DA OPZIONE AFFRANCAMENTO D.L. 66/12 - SALDO NEGATIVO RT122 76,92% MINUS DA OPZIONE SCOMPUTABILE DA PLUS POST INDICAZIONE IN RT PERFEZIONA AFFRANCAMENTO
36 IL QUADRO RW E PATRIMONIALI
37 RW e patrimoniali NOVITÀ IVAFE SOLO SU PRODOTTI FINANZIARI E NON SU ATTIVITÀ FINANZIARIE 2 NUOVE COLONNE 20 E 24 3 INDICAZIONE SINTETICA 4 FINE ULTERIORI DETRAZIONI IVIE 5 INNALZAMENTO SOGLIA A 15 MILA EURO
38 RW e patrimoniali STRUTTURA RW 1 Contribuente è delegato a prelievo o a movimentazione del conto corrente 2 Contribuente titolare effettivo Tabelle 1 Proprietà 2 Usufrutto 3 Nuda proprietà 4 Altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc. 1 Valore mercato 2 Valore nominale 3 Valore rimborso 4 Costo acquisto 5 Valore catastale 6 Valore successione o altri atti
39 RW e patrimoniali STRUTTURA RW Giacenza media per conti correnti Picco conti paradisiaci NO reddito Titolare effettivo NO IVIE/IVAFE
40 RW e patrimoniali STRUTTURA RW SEZIONE IVIE/IVAFE ASSENTE IN RW ENTI NON COMMERCIALI E SOCIETÀ DI PERSONE SCOMPUTO CREDITO DI IMPOSTA (CONVENZIONE)
41 RW e patrimoniali STRUTTURA RW SE NON BASTANO DUE CASELLE SE TITOLARE EFFETTIVO ALTRI SOGGETTI TENUTI A COMPILAZIONE
42 RW e patrimoniali PARTECIPAZIONI Socio al 50% di società romena Ulteriore 10% posseduto tramite società italiana interamente partecipata dal soggetto Altri 3 soci oltre a società italiana Capitale sociale euro Finanziamenti erogati euro
43 RW e patrimoniali PARTECIPAZIONI x 60 x Codice fiscale società CF socio 1 CF socio 2 x
44 RW e patrimoniali PARTECIPAZIONI x x
45 RW e patrimoniali CONTO CORRENTE Giacenza media Conto detenuto in Svizzera Picco euro Comproprietaria moglie e figlio delegato a prelievo
46 RW e patrimoniali CONTO CORRENTE PAPÀ E MAMMA x CF CONIUGE CF FIGLIO
47 RW e patrimoniali CONTO CORRENTE FIGLIO x x CF MAMMA CF PAPÀ
48 RW e patrimoniali IMMOBILI Tizio è usufruttuario di immobile sito estero Caio è nudo proprietario Si utilizza il costo di acquisto
49 RW e patrimoniali IMMOBILI USUFRUTTUARIO 2 15 PAESE x CF NUDO PROPRIETARIO
50 RW e patrimoniali IMMOBILI NUDO PROPRIETARIO 3 15 PAESE x x CF USUFRUTTUARIO
51 UNICO 2015: REDDITO D IMPRESA a cura di Sandro Cerato
52 Variazioni LEASING E LEASE BACK CASSAZIONE n del : Leasing immobiliare non è operazione che configura abuso del dirioo vantaggio fiscale non unico scopo operazione PLUS E MINUS DA LEASE BACK: Circ. 38/10 plus rateizzate in max 5 esercizi- minus deducibili in base a imputazione a conto economico Secondo dottrina(assonime) minus: imputate a CE se differenza tra costo e corrispettivo dipende da normali condizioni di mercato da spalmare su durata contratto se corrispettivo di vendita è frutto di scelta negoziale
53 Variazioni CANONI LEASING FOTOVOLTAICO AGENZIA ENTRATE INTERPELLO 954/35/14 Deducibilità contratti leasing su impianti fotovoltaici riclassificati in immobili va commisurata a durata minima di 200 mesi (2/3 con quota ammortamento del 4%) Per contratti stipulati da 2014 lasso temporale minimo 12 anni 4
54 Variazioni INTERESSI RACCORDO CON RF15 Colonna 1: non indicati interessi passivi capitalizzati nuovo OIC 16 capitalizzabili anche quelli da finanziamenti generici non indicati interessi passivi per immobili concessi in locazione Circ. 37/09 norma limitata a immobiliari di gestione CPT BS n. 637/15/14 del norma è applicabile da tutti i soggetti che detengono immobili test inerenza non va eseguito per società di capitali Cass. N del Azzerati in trasformazione regressiva(circ. 29/11)
55 Variazioni IMPOSTE DEDUCIBILI E NON Indicare imposte imputate in Conto economico indeducibili (Imu compresa) TASI: Principio derivazione e assenza di divieto a deduzione > deduzione per cassa Tasi relativa a immobili patrimonio > indeducibilità ex art. 90 Tuir Deduzione Irap forfettaria per interessi passivi Deduzione Irap analitica costo del lavoro Deduzione Imu per immobili Strumentali (cod. 38) DEDUZIONI IRAP: sommatoria non eccedente Irap dovuta(codici 12 e 33) DEDUZIONE IMU: per cassa, solo immobili strumentali (20% dal 2014), no immobili promiscui e patrimonio, indeducibile Irap
56 Variazioni FOCUS IMU 1) 20% su imposta «pagata» nel 2014 (compresi eventuali versamenti tardivi eseguiti nel 2014 ma relativi al 2013) 2) Deduzione ammessa per immobili strumentali IMPRESE: Strumentalità per destinazione Strumentalità per natura, quindi compresi anche immobili strumentali locati a terzi PROFESSIONISTI: Strumentalità per destinazione, quindi non deducibile IMU relativa a immobili promiscui Esclusi immobili merce locati a terzi anche in via temporanea (Telefisco2014) e quelli patrimonio
57 Variazioni SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI Svalutazioni dirette e accantonamenti Ammontare dedotto fino a Componenti deducibili esercizio 2014, sia derivanti da perdite sia derivanti da svalutazioni: per eccedenza fondo esistente al 2013 Perdite derivanti da atti realizzativi o estintivi E svalutazioni mini crediti e debitori falliti??? Quindi prima si utilizza fondo dedotto 2013 e poi si stanzia accantonamento 2014 su fondo ridotto per utilizzo
58 Variazioni DISALLINEAMENTO CIVILE FISCALE Esempio: Nel 2013 crediti pari a svalutati interamente con rilevanza solo civilistica. Deduzione fiscaleperlo0,5%cioè Nel2014costoperfallimentodeldebitoreper va utilizzato fondo che diventa zero, mentre perdita è deducibile per (variazione diminutiva RF). importo crediti al è zero valore civilistico e valore fiscale
59 Variazioni GESTIONE FONDO E «MINICREDITI» FONDO MINICREDITI (CM 14/E/14) 1) Utilizzo avviene prima accantonamento 2) Utilizzo e accantonamento avvengono per masse 3) Controllo parametro (0,5% e 5%) viene su dato iniziale del credito, quindi prima di svalutazione (ma al netto svalutazione interamente deducibile) 2013: svalutazione di cui 500 dedotti ex art. 106, non dedotti Nel 2014 emergono di minicrediti scaduti che vengono dedotti «utilizzando» passaggio a conto economico svalutazione 2013, quindi variazione diminutiva fondo dedotto ex art. 106 diventa zero CM 14/E/14 E UNICO sottraggo crediti da monte crediti che a computato per accantonamento ex art. 106 Tuir Nel periodo d'imposta in cui si realizzano i due requisiti che consentono deduzione automatica perdite su crediti di modesto importo (imputazione componente negativo di rettifica e maturazione scadenza sei mesi), intero ammontare dei predetti crediti con capienza nel valore svalutazioni non dedotte deve essere attribuito, sul piano fiscale, a perdita su crediti ex comma 5 articolo 101 TUIR
60 Variazioni NON SCRIVERE QUI SOPRA «MINICREDITI» PROSPETTO VARIAZIONE (-) IN QUADRO RF FOCUS CONCORDATO PREVENTIVO 1) Problema ammontare perdita deducibile: integrale e parziale 2) Momento deduzione: decreto ammissione 3) Emissione nota accredito Iva
61 Crediti di imposta DEBUTTO TREMONTI QUATER Codice A9 Ammontare credito spettante per 2014 Investimenti da a Dato obbligatorio
62 Leasing Beni mobili LEASING: TRATTAMENTO FISCALE Contratti a partire dal Per l impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è legata al periodo di ammortamento risultante dai coefficienti di ammortamento e comunque non inferiore a ½ del periodo di ammortamento. Beni Immobili Beni di cui all art. 164 Tuir, co. 1, lett b) la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni. la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito. 62
63 Leasing LEASING: TRATTAMENTO FISCALE Contratti a partire dal Lavoro autonomo Per quanto attiene il lavoro autonomo, per effetto della modifica apportata all art. 54, co. 2, terzo periodo del Tuir, ad opera della Finanziaria per il 2014, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è analoga a quanto previsto per le imprese: Beni mobili: lasso temporale legato al periodo di ammortamento (DM ) e comunque non inferiore a 1/2 dello stesso Beni immobili: lasso temporale non inferiore non inferiore a 12 anni Veicoli di cui all art. 164 Tuir: intero periodo di ammortamento Pertanto per i professionisti nulla è cambiato per i leasing dei beni mobili, mentre è ora consentito il leasing immobiliari. Come per le imprese, anche per i professionisti i leasing sono deducibili per competenza 63
64 Opzioni QUADRO OP L art. 16 del d.lgs. 175/2014 ha «semplificato» le modalità di accesso ad alcuni regimi opzionali, quali: - Tassazione per trasparenza - Consolidato nazionale - Tonnage tax L opzione si esercita in Unico 2015 (quadro OP) per le opzioni decorrenti dal periodo d imposta 2015 (anche per rinnovo opzione)
65 Opzioni QUADRO OP
66 Opzioni MODELLO IRAP Nella dichiarazione Irap trova spazio l opzione da parte dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria per la determinazione del valore della produzione in base al principio di «derivazione» dei soggetti Ires
67 ACE Per trasformare l ACE in credito d imposta IRAP, in una società di capitali occorre applicare la percentuale del 27,5% all ammontare dell ACE che si è deciso di trasformare. Credito d imposta IRAP = x 27,5% = 330 Tale credito d imposta potrà essere utilizzato in 5 quote annuali di pari importo in compensazione dell IRAP relativa all anno 2014 (Mod. IRAP 2015) e di quella relativa ai 4 periodi d imposta successivi
68 ACE Nel caso in cui dovesse accadere che il credito ACE da utilizzare in compensazione per il periodo d imposta 2014 fosse superiore all Irap a debito per il 2014, si dovrà compilare anche la colonna 2 rigo IS86 nel seguente modo. Es: Debito Irap 2014: 50 Credito ACE da compensare 330/5= 66 Credito ACE da riportare: =
69 ACE Nel caso in cui dovesse accadere che il credito ACE da utilizzare in compensazione per il periodo d imposta 2014 fosse superiore all Irap a debito per il 2014, si dovrà compilare anche la colonna 2 rigo IS86 nel seguente modo
70 LA GESTIONE DELLE SOCIETÀ DI COMODO
71 Le società di comodo START UP INNOVATIVE NON APPLICANO LE COMODO STRUTTURA 1 ANALISI 2 ANALISI REDDITO MINIMO IMPEGNO CANCELLAZIONE DA R.I. ENTRO TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE SUCCESSIVA CLASSIFICAZIONE BASE TEST OPERATIVITÀ
72 Le società di comodo ESONERO COMPILAZIONE ESCLUSIONE/DISAPPLICAZIONE CASI PARTICOLARI FA VENIRE MENO OBBLIGO DI COMPILAZIONE PROSPETTO VERIFICA OPERATIVITÀ (SALVO ALCUNE ECCEZIONI) CODICE 1: ASSENZA BENI NEL TRIENNIO PER TEST OPERATIVITÀ (NO COMPILAZIONE PROSPETTO) CODICE 2: ASSENZA BENI NEL 2014 (NO COMPILAZIONE PROSPETTO - PARTE RELATIVA A REDDITO MINIMO)
73 Le società di comodo ESCLUSIONI TIPICHE NON OPERATIVE E PERDITA SISTEMICA DA VERIFICARE NEL 2014 ART.30 L. 724/94 RS116 COL.1 CODICE 2: PRIMO PERIODO D IMPOSTA CODICE 7: NUMERO DIPENDENTI 2 ESERCIZI PRECEDENTI 10 CODICE 9: VALORE PRODUZIONE > TOTALE ATTIVO CODICE 11: CONGRUITÀ E COERENZA STUDI DI SETTORE
74 Le società di comodo DISAPPLICAZIONI TIPICHE NON OPERATIVE DA VERIFICARE NEL PROVV RS116 COL.2 CODICE 5: PARTECIPAZIONI IN: 1. SOCIETÀ NON DI COMODO 2. SOCIETÀ ESCLUSE 3. SOCIETÀ ESTERE COLLEGATE CUI SI APPLICA REGIME 168 TUIR CODICE 6: ACCOGLIMENTO DISAPPLICAZIONE PER PRECEDENTE PERIODO CODICE 8: SOCIETÀ AGRICOLE CODICE 99: IMPEGNO A SCIOGLIMENTO
75 Le società di comodo DISAPPLICAZIONI TIPICHE PERDITE SISTEMICHE QUINQUENNIO PROVV RS116 COL.3 CODICE 4: PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE RICONDUCIBILI A: 1. SOCIETÀ NON IN PERDITA SISTEMATICA 2. SOCIETÀ ESCLUSE PER INTERPELLO 3. SOCIETÀ ESTERE COLLEGATE CUI SI APPLICA REGIME 168 TUIR CODICE 5: ACCOGLIMENTO DISAPPLICAZIONE PER PRECEDENTE PERIODO CODICE 7: MOL > 0 CODICE 9: PERDITA+PROVENTI ESENTI,ESCLUSI,SOGGETTI A RITENUTA > 0
76 Le società di comodo INTERPELLI TERMINE GG. PRIMA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE STRUTTURA AUTONOMI: NON OPERATIVE/PERDITE SISTEMICHE: CODICE 1: POSITIVO PER SOCIETÀ NON OPERATIVE CODICE 2: POSITIVO PER SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA CODICE 3: POSITIVO PER ENTRAMBE FATTISPECIE FACOLTÀ DINIEGO POSSIBILITÀ DI SCELTA DEL CONTRIBUENTE (CIRC.32/E/10) IMPUGNAZIONE FACOLTÀ CONTRIBUENTE MANCANZA NON PRECLUDE IMPUGNAZIONE AVVISO DI ACC.TO
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VIA... 20121 MILANO (codice dell ufficio: T9T) Numero dell atto: T9T000000001 prot. n. Alla società ALFA S.p.a. Con sede in Casalpusterlengo, Via Lombardia n. 1 rappresentata dal Signor Mario Rossi Nato