IL QUADRO ISTITUZIONALE
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- Gianpiero Mariotti
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1 IL QUADRO ISTITUZIONALE Con la riforma introdotta con il Trattato di Lisbona viene a cadere la distinzione tra Comunità europea e Unione europea: si fa riferimento quindi ad un unico ente: L UNIONE EUROPEA. (art. 1 TUE) la stessa sostituisce e succede alla Comunità europea e le viene attribuita personalità giuridica UNICA. Rimangono però i due Trattati, integrati e modificati, che hanno lo stesso valore giuridico. Però, il TUE diventa il TRATTATO BASE (LEGGE FONDAMENTALE), contenente le norme essenziali e stabilisce i valori e i principi fondamentali, le competenze, l assetto istituzionale dell Unione,. Il TFUE diventa invece un Trattato applicativo, fissa le regole di funzionamento delle Istituzioni, dei suoi Organi, disciplina il mercato interno e le politiche, definendone il quadro di riferimento. Ciò che rileva dal TRATTATO DI LISBONA, è, in primis, il RICHIAMO AI VALORI, con cui il Trattato apre il titolo I sulle disposizioni comuni. VALORI FONDAMENTALI E COMUNI che figurano all art. e del TUE, per la prima volta anteposti agli obiettivi dell Unione europea:
2 il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti alle miniranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. E su tali valori l Unione, servendo i propri interessi, quelli dei suoi cittadini e dei suoi Stati membri, persegue i seguenti OBIETTIVI: o promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli; o offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone; o instaurare un mercato interno, adoperandosi per lo sviluppo sostenibile dell Europa; o combattere l esclusione sociale ed ogni forma di discriminazione; o promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà fra gli Stati membri; o rispettare la ricchezza delle sue diversità culturali, linguistiche e promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale europeo; o istituire un unione economica e monetaria la cui moneta sia l euro; o nelle relazioni internazionali, contribuire alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà ed al rispetto reciproco fra i popoli, al commercio libero ed equo, all eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani
3 LE NORME FONDAMENTALI CHE REGOLANO L ASSETTO ISTITUZIONALE Ai sensi dell art. 13 TUE le Istituzioni di cui l Unione dispone per il perseguimento degli obiettivi, la promozione dei valori, la coerenza e l efficacia delle politiche e delle azioni sono: IL PARLAMENTO EUROPEO, che esercita congiuntamente al Consiglio la funzione legislativa e di bilancio IL CONSIGLIO EUROPEO, divenuto istituzione a pieno titolo che dà all Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali IL CONSIGLIO, anch esso esercita, congiuntamente al Parlamento, la funzione legislativa e di bilancio LA COMMISSIONE EUROPEA, cui compete la funzione esecutiva LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA, con funzioni giurisdizionali LA BANCA CENTRALE EUROPEA, che con le banche centrali nazionali conduce la politica monetaria dell Unione LA CORTE DEI CONTI, con funzioni di controllo sulla gestione finanziaria.
4 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato Economico e Sociale e da un Comitato delle Regioni che svolgono funzioni consultive. Le Istituzioni attuano tra loro una LEALE COLLABORAZIONE e AGISCONO NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE DAI TRATTATI, SECONDO LE PROCEDURE, LE FINALITA DA ESSI PREVISTE. LA DELIMITAZIONE DELLE COMPETENZE DELL UNIONE EUROPEA Il problema ha costituito per decenni croce e delizia della dottrina e della giurisprudenza europea. Come vedremo meglio nella prossima lezione. LA DELIMITAZIONE DELLE COMPETENZE DELL UNIONE SI FONDA SUL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE. L UNIONE AGISCE ESCLUSIVAMENTE NEI LIMITI DELLE COMPETENZE CHE LE SONO ATTRIBUITE DAGLI STATI MEMBRI NEI TRATTATI, PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI DA QUESTI STABILITI (art. 5 par. 2 TUE). NON E MAI STATO COSI DI FATTO NEL PASSATO!!! QUALSIASI COMPETENZA NON ATTRIBUITA ALL UNIONE NEI TRATTATI APPARTIENE AGLI STATI MEMBRI: L Unione europea a differenza dei singoli Stati può operare solo in quei settori esplicitamente previsti dai Trattati e solo per il raggiungimento delle finalita previste da tali atti.
5 L UNIONE NON E SOGGETTO ORIGINARIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE, come lo sono i singoli Stati, MA E SOGGETTO DERIVATO OVVERO DISPONE DI QUEI POTERI CHE GLI STATI MEMBRI HANNO DECISO DI CONFERIRLE, RINUNZIANDOVI ESPRESSAMENTE. NATURALMENTE CIO CHE RISULTA APPLICABILE ALLA AZIONE DELL UNIONE NEL SUO COMPLESSO, VALE ANCHE PER LE SUE ISTITUZIONI, che agiscono nei limiti delle attribuzioni che sono loro conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi reviste art. 13, par. 2 TUE). QUESTO COSTITUISCE FRENO AL PROCESSO DI ALLARGAMENTO PROGRESSIVO DELLE COMPETENZE DELL UNIONE??? LASCIAMO I PUNTI DI DOMANDA. PRINCIPI BASE DELL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL UNIONE: PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA (l Unione interviene nei settori che non sono di sua competenza esclusiva soltanto se e in quanto gli obiettivi dell azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e/o locale); PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA (il contenuto e la forma dell azione dell Unione europea si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati).
6 LA DELIMITAZIONE DELLE COMPETENZE DELL UNIONE EUROPEA, CON LA RIFORMA DEL TRATTATO DI LISBONA, DIVENTA PIU CHIARA E PRECISA, RAPPRESENTANDO IL RAGGIUNGIMENTO DI UN COMPROMESSO TRA INTERESSI EUROPEI ED INTERESSI NAZIONALI. PRIMA DI LISBONA QUANTO DI SEGUITO RAPPRESENTATO NON AVEVA ALCUN SIGNIFICATO IN TERMINI PRESCRITTIVI. COMPETENZE ESCLUSIVE: solo l Unione ha competenza per legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall Unione oppure per dare attuazione agli atti dell Unione. Art. 3 TFUE: L Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: a) unione doganale; b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l euro; d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; e) politica commerciale comune.
7 L Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell Unione o è necessaria per consentire di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata. COMPETENZE CONCORRENTI. L Unione e gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella mirura in cui l Unione non ha esercitato la propria. Art. 4 TFUE: L Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli art. 3 (comp. esclusiva) e 6 (competenza per svolgere azioni). L Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori: a) mercato interno; b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; c) coesione economica, sociale e territoriale; d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; e) ambiente; f) protezione dei consumatori; g) trasporti; h) reti transeuropee;
8 i) energia; j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia; k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l attuazione di programmi, senza che l esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. La medesima competenza appresso richiamata può essere esercitata dall Unione nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell aiuto umanitario. COMPETENZA PER SVOLGERE AZIONI INTESE A SOSTENERE, COORDINARE O COMPLETARE Art. 6 TFUE: L Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
9 f) protezione civile; g) cooperazione amministrativa; COMPETENZE IN TERMINI DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE Art. 5 TFUE: Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell ambito dell Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. Agli Stati membri la cui moneta è l euro si applicano disposizioni specifiche. L Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche. L Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.
10 IL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI RUOLO RAFFORZATO AL NEL SISTEMA EUROPEO DOPO IL TRATTATO DI LISBONA. ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI PARLAMENTI ALL ATTIVITA DELL UNIONE. Art. 12 del TUE: I Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell Unione. MODI DELLA PARTECIPAZIONE: i Parlamenti nazionali sono informati dalle istituzioni e ricevono i progetti di atti legislativi. Deve intercorrere un periodo di 8 settimane tra la data di trasmissione dei progetti legislativi e la data d iscrizione all ordine del giorno provvisorio del Consiglio entro cui non può essere constatato alcun accordo relativo al progetto legislativo; I Parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di SUSSIDIARIETA. Entro 8 settimane dalla data di trasmissione del progetto legislativo, ciascun Parlamento nazionale può inviare un parere motivato nel quale sono esposte le ragioni per il cui il progetto medesimo non è conforme al rispetto del principio di sussidiarietà. Se i pareri motivati rappresentano 1/3 dell insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, il progetto deve
11 essere RIESAMINATO può essere mantenuto, ritirato o modificato: la decisione deve essere motivata. Se i pareri motivati rappresentano la maggioranza e viene deciso di mantenere il progetto, la Commissione spiega, con un parere motivato, perché il progetto è rispettoso del principio di sussidiarietà. Tale parere, con quelli dei Parlamenti nazionali, vengono sottoposti al legislatore dell Unione che li valuta. E sempre ammesso il ricorso degli Stati presso la Corte di Giustizia. I Parlamenti nazionali partecipano alle procedure di revisone dei trattati prima, attraverso la notifica dei progetti di revisione eseguita presso gli stessi e, in seguito, qualora il Consiglio europeo decida per l esame delle modifiche proposte, con la convocazione della conferenza intergovernativa (convenzione); I Parlamenti nazionali sono informati delle domande di adesione all Unione europea; I Parlamenti nazionali partecipano alla cooperazione interparlamentare.
12 SINTESI DELLE PRINCIPALI ISTITUZIONI
13 IL PARLAMENTO EUROPEO Il nuovo TUE all art. 14 stabilisce che il Parlamento europeo sia composto da rappresentanti di cittadini di Stati membri. Il numero di parlamentari non può essere superiore a 750 più il Presidente. La sua composizione non è peraltro definita dal Trattato ma da un atto adottato dal Consiglio Europeo all unanimità, su iniziativa del Parlamento e con l approvazione di questo. Attualmente il numero dei parlamentari è 754 (a seguito dell atto di adesione di Bulgaria e Romania) come di seguito indicato:
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15 A partire da giugno 1979, sulla base della Decisione del Consiglio 76/787 del 20 settembre 1976, i membri del Parlamento Europeo sono eletti in ogni Stato membro tramite SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, per un periodo di 5 anni; non possono essere vincolati da Istituzioni né sottostare a MANDATO IMPERATIVO. Con la Decisione del Consiglio del 25 giugno e del 23 settembre 2002, sono state introdotte alcune puntuali precisazioni, relativamente alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo: l obbligo di adozione del sistema elettorale proporzionale (dal 2004); l incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo con quella di parlamentare nazionale (dal 1 aprile 2004) FUNZIONAMENTO Con Regolamento interno (modifiche allo stesso con procedura stabilita dal Regolamento medesimo). I lavori del Parlamento devono essere resi pubblici, vanno quindi pubblicati: i processi verbali delle sedute (approvato dal Parlamento nella seduta successiva e pubblicato in GUUE) i resoconti integrali delle sedute (allegato alla GU dell Unione europea)
16 LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO Congiuntamene al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita poi funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai Trattati. Elegge il Presidente della Commissione.
17 La funzione consultiva: nei casi in cui si attiva la procedura legislativa speciale. (consultazione). Inoltre: art. 225 TFUE, il Parlamento, a maggioranza dei suoi membri, chiedere alla Commissione di esercitare il suo potere di PROPOSTA.
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20 IL CONSIGLIO EUROPEO
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