Recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime
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1 Recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Schema di decreto legislativo 51) N febbraio 2014
2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (Schema di decreto legislativo 51) N febbraio 2014
3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it - 2 -
4 Estremi del provvedimento Atto n.: 51 Natura dell atto: Titolo breve: Schema di decreto legislativo Recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime Riferimento normativo: articoli 1 e 5 della legge n. 96 del 2013 Relatore per la II Commissione: Gruppo: Ermini PD Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla VIII Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 13 gennaio 2014) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 24 dicembre 2013) - 3 -
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6 INDICE ARTICOLO 1 E ARTICOLI DA 4 A PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI E PROTEZIONE DELLE VITTIME... 4
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8 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Il provvedimento è adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013). In particolare, la direttiva 2011/36/UE è stata inclusa nell allegato B della legge, che elenca le direttive i cui provvedimenti di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per acquisire il parere dei competenti organi parlamentari. Inoltre l articolo 5 della legge 96/2013 ha specificato ulteriori criteri di delega per il recepimento della direttiva, fra i quali si segnalano: a) l introduzione di una clausola di salvaguardia in base alla quale nessuna disposizione dovrà pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani; b) il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo; c) la definizione di meccanismi che consentano ai minori non accompagnati vittime di tratta di essere prontamente identificati e adeguatamente informati sui loro diritti (incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale); d) l inclusione, nella definizione di persona vulnerabile, di aspetti relativi all'età, al genere, alle condizioni di salute, alle disabilità, anche mentali, alla condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale e di violenza di genere; e) la previsione di percorsi di formazione, per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta, che includano le problematiche inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale. Il secondo comma del citato articolo 5 prevede che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica 1. Si ricorda che la disciplina relativa all attuazione delle direttive europee prevede, per il complesso delle direttive oggetto di recepimento (e quindi anche per quella a cui viene data attuazione con il presente schema di decreto), un meccanismo generale di copertura degli oneri 2. 1 Inoltre le amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2 In base alla disciplina generale sulla materia (legge 234/2012) e alla legge di delegazione europea 2013, le amministrazioni direttamente competenti devono provvedere all'attuazione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive con le ordinarie strutture amministrative. Eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente possono essere previsti nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione. Alla relativa copertura si provvede: - con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni; - in caso di insufficienza di tali fondi, a carico del Fondo di rotazione per l attuazione delle politiche comunitarie
9 Il testo in esame si compone di undici articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica. Risultano invece privi di effetti finanziari: l articolo 2, che modifica il codice penale. Le disposizioni si limitano a fornire una più puntuale definizione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e di tratta di persone; l articolo 3, che modifica il codice di procedura penale. La norma prevede che il giudice possa applicare le disposizioni riguardanti l incidente probatorio, riferito a determinati reati che vedano coinvolti minori, anche nel caso di coinvolgimento di maggiorenni se questi sono in condizione di particolare vulnerabilità. Le disposizioni hanno dunque carattere meramente procedurale. L assenza di effetti finanziari degli articoli 1 e 2 è affermata anche dalla relazione tecnica, che definisce tali norme come di carattere ordinamentale. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLO 1 e ARTICOLI da 4 a 11 Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime Le norme, in via preliminare, stabiliscono che, nell'attuazione delle disposizioni in esame, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili (articolo 1). La norma fa riferimento ai minori, ai minori non accompagnati, agli anziani, ai disabili, alle donne, in particolare se in stato di gravidanza, ai genitori singoli con figli minori, alle persone con disturbi psichici, alle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere. Si stabilisce che i minori non accompagnati vittime di tratta siano adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. Con apposito decreto interministeriale, inoltre, dovranno essere definiti i meccanismi attraverso i quali, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, Sempre in base alla legge 234/2012 (art. 30 cc. 4-5), gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le entrate derivanti da tali tariffe sono attribuite, mediante riassegnazione, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli
10 condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate e, se strettamente necessario, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche (articolo 4). E stabilito, inoltre, che all'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti nell'ambito della propria autonomia organizzativa siano previsti specifici moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati (articolo 5). Sono dettate modifiche alla legge 228/2003 (Misure contro la tratta di persone), con l introduzione - all articolo 12 (Fondo per le misure anti-tratta) del diritto di indennizzo per le vittime della tratta. In base alla legislazione vigente, il Fondo è destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero (D. Lgs. 286/1998). Al Fondo sono assegnate le somme stanziate dall'articolo 18 del Testo unico (che reca una specifica previsione di spesa), nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per determinati reati. Le modifiche prevedono che il Fondo per le misure anti-tratta sia anche destinato all'indennizzo delle vittime di alcuni reati. L'indennizzo è corrisposto nella misura di euro per ogni vittima, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici. La domanda di accesso al Fondo ai fini dell'indennizzo è presentata alla Presidenza del Consiglio, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ovvero dalla pronuncia di sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale, emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La vittima deve dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive. Quando è ignoto l'autore del reato, la domanda di accesso al Fondo è presentata entro un anno dal deposito del provvedimento di archiviazione, emesso successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Il diritto all'indennizzo non può essere esercitato da coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, ovvero, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale 3. Il Fondo è surrogato, fino all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di indennizzo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno (articolo 6). 3 Ossia rapina, omicidio, estorsione o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione
11 E stabilito che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, nell'ambito delle competenze ad esso devolute, è l'organismo deputato a: svolgere compiti di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonché esercitare funzioni di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno [articolo 7, comma 1, lettera a)]; valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto in essere anche attraverso la raccolta di dati statistici effettuata in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni della società civile attive nel settore [articolo 7, comma 1, lettera b)]. Viene integrato l articolo 18 del Testo unico sull immigrazione e sulla condizione dello straniero, prevedendo che agli stranieri vittime dei reati in esame 4 o che siano oggetto di violenza o grave sfruttamento si applichi 5 un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 228/2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale già prevista dal medesimo articolo 18 del Testo unico. L articolo 13 della legge 228/2003 prevede che, per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone, sia istituito - nei limiti delle risorse stanziate dal medesimo articolo - uno speciale programma di assistenza che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega alle pari opportunità 6, è definito il programma di emersione, assistenza, e di protezione sociale richiamato dalle norme, con le relative modalità di attuazione (articolo 8). Ulteriori modifiche alla legge 228/2003 sono apportate all articolo 13 (programma di assistenza per le vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone). In particolare, un comma aggiuntivo stabilisce che, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con apposita delibera del Consiglio dei Ministri sia adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (articolo 9). 4 Reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone. 5 Sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n Da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
12 In sede di prima applicazione, il Piano di cui al presente comma è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono dettate, infine, alcune norme di coordinamento. In particolare è stabilito che: le amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela (articolo 10, comma 1); nelle ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale 7, allo straniero sono fornite adeguate informazioni in merito in una lingua a lui comprensibile nonché, ove ne ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilità di ottenere la protezione internazionale (articolo 10, comma 2). Lo schema di decreto in esame reca una clausola di invarianza finanziaria la quale stabilisce che dall'attuazione delle norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 11). La relazione tecnica conferma quanto stabilito dall articolo 11, ossia che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le pubbliche amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all articolo 1, la relazione tecnica evidenzia che le disposizioni prevedono che sia effettuata una valutazione individuale delle vittime di tratta di esseri umani, tenendo conto della specifica situazione delle persone vulnerabili. Al riguardo, la relazione tecnica precisa che la valutazione individuale è effettuata dalle Amministrazioni competenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che tale valutazione rientra nelle loro attività ordinarie. Con riferimento all articolo 4, la relazione tecnica afferma che sia l'informativa da rendere ai minori non accompagnati circa i loro diritti, sia la determinazione dell'età dei predetti minori (e la loro eventuale identificazione, cui si procede se è strettamente necessario), vengono effettuate dalle Amministrazioni competenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e rientrano nelle loro attività ordinarie. 7 Come previsto nel già citato articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 286/
13 Per quanto concerne i percorsi di formazione cui fa riferimento l'articolo 5 la relazione tecnica fa presente che tali corsi sono realizzati dalle Amministrazioni competenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tali percorsi di formazione rientrano nelle attività ordinarie delle medesime Amministrazioni. La relazione tecnica ribadisce che l articolo 6 estende le finalità cui è attualmente destinato il Fondo per le misure anti-tratta previsto dalla legge n. 228/2003 ponendo a carico delle sue risorse anche l indennizzo spettante alle vittime della tratta. L'entità dell'indennizzo è stata quantificata nella misura fissa di euro, riconosciuti, al ricorrere dei presupposti individuati dall'articolo, nei limiti delle disponibilità attuali del fondo, con conseguente mancanza di ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. La relazione illustrativa precisa che la previsione di un ristoro liquidato in misura fissa, nonostante si sia in presenza di un diritto soggettivo, si giustifica in quanto, a differenza dei reati che arrecano un danno alla integrità della persona modulabile in ragione della natura e gravità delle lesioni subite, nel caso della tratta, non essendo applicabili i criteri in materia di invalidità, viene riconosciuto un ristoro rispetto al quale sussiste difficoltà di rinvenire un parametro a cui commisurare l'entità dèll'indennizzo. Inoltre l'eventuale previsione di un limite minimo e massimo di indennizzo introdurrebbe una discrezionalità non ancorata ad alcun criterio predeterminato, nonché un appesantimento della relativa procedura di liquidazione con inevitabili oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Le attività giudiziarie e processuali, propedeutiche alla domanda di accesso al fondo, rientrano tra i compiti istituzionali del Ministero della giustizia e saranno espletate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, le attività necessarie all'istruttoria delle domande di concessione dell'indennizzo saranno svolte dalla Presidenza del Consiglio con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla disciplina delle competenze spettanti al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, recata dall articolo 7, la relazione tecnica precisa che tutti i compiti sopra elencati sono svolti dal Dipartimento stesso e dalle altre amministrazioni interessate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I medesimi compiti rientrano nelle attività ordinarie di tutte le Amministrazioni in questione. La relazione tecnica evidenzia che l articolo 8 stabilisce che alle vittime di determinati reati sia applicato un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, il quale garantisce: la cosiddetta assistenza primaria, ossia quella che mira a garantire la sopravvivenza della vittima; la cosiddetta assistenza secondaria, ossia l'integrazione sociale della vittima
14 Le norme dell articolo 8 non determinerebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che esse coordinano i programmi di assistenza primaria e secondaria già previsti da disposizioni vigenti 8. La relazione tecnica prosegue sottolineando che oggi, di sovente, i predetti programmi 9 pur essendo destinati agli stessi soggetti, si sovrappongano tra loro, creando duplicazioni e sprechi di risorse. La norme perseguono la razionalizzazione del sistema, prevedendo un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che non ha contenuto innovativo delle disposizioni vigenti. La relazione tecnica chiarisce che sono esclusi dal programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale i cittadini italiani che siano vittime di tratta, in quanto ai medesimi si applica solo il programma di assistenza di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 228/2003. Da quanto sopra esposto consegue che dalla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto lo stesso verrà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente. Per gli stessi motivi, è evidente che i compiti che derivano dall'attuazione del programma unico sono riconducibili alle attività ordinarie delle competenti amministrazioni e non richiedono l'istituzione di nuovi organi amministrativi. La relazione tecnica afferma, altresì, che l articolo 9 (Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani) ha natura programmatica e mira a coordinare tra loro e a rendere più efficaci gli interventi delle varie amministrazioni interessate, a prevenire e a contrastare il fenomeno della tratta e del grave sfruttamento di esseri umani, nonché a proteggere ed assistere le vittime. Pertanto dalla norma non deriverebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All articolo 10 sono dettate alcune disposizioni di rinvio tra due diversi sistemi di tutela (tutela per le vittime di tratta e tutela per i beneficiari di protezione internazionale). Nello specifico, in base al comma 1, le amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela. Viene anche stabilito che allo straniero oggetto di accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento o vittima di determinati gravi reati debbano essere fornite adeguate informazioni in ordine alle disposizioni vigenti volte alla sua tutela, tali informazioni vanno rese in una lingua da esso compresa. Anche con riferimento a tali disposizioni di rinvio, la relazione tecnica precisa che le amministrazioni competenti svolgono tutti i 8 Dai già citati articoli. 13, comma 1, della legge n. 228/2003 e 18, comma 1, del d.lgs. n. 286/ Gestiti dai servizi sociali degli enti locali e da associazioni che possiedono determinati requisiti
15 compiti elencati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente dal momento che tali compiti rientrano nelle attività ordinarie delle medesime Amministrazioni. Al riguardo si osserva che, in base all articolo 17 della direttiva 2011/36/UE, gli Stati membri devono provvedere affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti. Premessa la necessità di una conferma circa la rispondenza a tali criteri della disciplina dettata dal provvedimento in esame, si rileva che la normativa europea sembra configurare l indennizzo, in presenza delle prescritte condizioni, come una pretesa non comprimibile. La stessa relazione illustrativa definisce il ristoro dovuto alle vittime come un diritto soggettivo. Appare quindi necessario acquisire l avviso del Governo circa la compatibilità, rispetto a tale configurazione, della disciplina dettata dal provvedimento in esame, che subordina la corresponsione dell indennizzo alla capienza delle risorse del Fondo per le misure antitratta. Quanto alle restanti previsioni del testo, sopra illustrate, la relazione tecnica non ascrive alle stesse effetti onerosi, nel presupposto che ai conseguenti adempimenti possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Sul punto si osserva che - ai sensi dell articolo 17, comma 7, della legge 196/2009 andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l effettività della previsione di invarianza finanziaria. Ciò con particolare riguardo alle attività che presentano caratteri tali da non consentire una modulazione delle modalità e dei tempi di realizzazione (v. fra l altro l articolo 8, ai sensi del quale il programma unico di emersione garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio e di assistenza e, successivamente, la prosecuzione dell assistenza e dell integrazione sociale). Andrebbe infine chiarito se le previsioni dell articolo 10 - che dispongono in merito a rinvii alla normativa sull asilo - debbano intendersi limitate alla disciplina del coinvolgimento e delle funzioni delle amministrazioni competenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, che definisce l entità dell indennizzo corrisposto nei confronti delle vittime della tratta, appare necessario precisare se, in caso di esaurimento delle risorse nel
16 corso di un esercizio finanziario, le richieste di indennizzo rimarranno inevase o se, viceversa, saranno poste a carico dell esercizio successivo, assicurando ad esse precedenza rispetto alle domande presentate nel medesimo esercizio. Si segnala che il Fondo per le misure anti-tratta è iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 520) e, per gli anni 2014, 2015 e 2016, reca, rispettivamente, uno stanziamento pari a 2,3 milioni, 2,623 milioni e 2,626 milioni di euro. Si segnala, infine, che, dall ultimo consuntivo disponibile, relativo all esercizio finanziario 2012, sul predetto Fondo risultano economie di spesa pari a euro
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