TESTO UNICO DEL 21 LUGLIO 1995 INTEGRATO CON L ACCORDO ECONOMICO DEL 3 DICEMBRE 1997 E CON L ACCORDO DI RINNOVO DEL 1 FEBBRAIO 2000
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1 TESTO UNICO DEL 21 LUGLIO 1995 INTEGRATO CON L ACCORDO ECONOMICO DEL 3 DICEMBRE 1997 E CON L ACCORDO DI RINNOVO DEL 1 FEBBRAIO 2000 Indice PARTE PRIMA Art. 1 - Qualifica e suo riconoscimento Applicabilità del contratto - Controversie Art. 2 - Istituzione del rapporto Art. 3 - Etica del servizio Art. 4 - Prestazione lavorativa del dirigente PARTE SECONDA Art. 5 - Trattamento economico Art. 6 - Aumenti periodici di anzianità Art. 7 - Elemento di maggiorazione Art. 8 - Retribuzione variabile, mobilità e formazione professionale PARTE TERZA Art. 9 - Ferie Art Aspettativa Art Aggiornamento e formazione professionale Art Trasferte e missioni Art Trattamento di infortunio e malattia non da causa di servizio Trattamento di maternità Art Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio Art Trasferimento di proprietà dell azienda Art Trasferimento del dirigente Art Responsabilità civili e/o penali connesse alle prestazioni Art Mutamento di posizione PARTE QUARTA Art Previdenza integrativa Art. 19bis - Previdenza supplementare Art Assistenza malattia Art Norma di rinvio per i contributi ai fondi PARTE QUINTA Art Collegio di conciliazione e arbitrato PARTE SESTA Art Rappresentanze sindacali aziendali Art Controversie Art Risoluzione del rapporto di lavoro Art Outplacement Art Preavviso o indennità sostitutiva Art Trattamento di fine rapporto Art Indennità in caso di morte Art Anzianità convenzionale per servizio militare PARTE SETTIMA Art Disposizioni generali Art Decorrenza e durata Allegato A - Trattamento economico
2 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DEI MAGAZZINI GENERALI, MAGAZZINI FRIGORIFERI, MAGAZZINI DEPOSITARI CONTO TERZI E CENTRI INTERMODALI Milano, 1 febbraio 2000 tra l Assologistica (Associazione italiana imprese di logistica, magazzini generali, terminal operator portuali, interportuali e aeroportuali) e la Fendac (Federazione nazionale dirigenti di aziende commerciali, dei trasporti, del turismo, dei servizi, ausiliarie, del terziario avanzato), visto il ccnl 21 luglio 1995 e successive modifiche si è stipulato il presente testo unico per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, terminal operator portuali, interportuali e aeroportuali. 3
3 PARTE PRIMA Art. 1 Qualifica e suo riconoscimento Applicabilità del contratto - Controversie 1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all art del codice civile e che abbiano nell azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplichino le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell impresa. 2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori e i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell azienda. 3. L esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l attribuzione della qualifica e quindi l applicabilità del presente contratto. 4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui al successivo art. 24 e il riconoscimento che ne consegue comporta l applicazione del contratto, con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia. Dichiarazione a verbale Le organizzazioni stipulanti e le aziende del settore, nell ambito delle azioni positive raccomandate dal governo dirette al conseguimento dell effettiva parità, dichiarano il proprio intendimento a porre in atto tutte le misure dirette a eliminare eventuali discriminazioni nei piani di carriera e nella promozione, direttamente o indirettamente collegati all appartenenza all uno o all altro sesso, al fine di creare le condizioni necessarie a che unico metro di valutazione e di scelta per la promozione a superiori posizioni sia la professionalità, il merito e la capacità di gestione. Art. 2 Istituzione del rapporto 1. L assunzione o la nomina a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto. 2. L eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore ai sei mesi, potrà essere concordata fra le parti e dovrà risultare da atto scritto. 3. La nomina a dirigente di un dipendente già in servizio non interrompe il rapporto di lavoro a tutti gli effetti. Art. 3 Etica del servizio 1. Le parti sottolineano la particolare importanza che i principi ispiratori del codice quadro 4
4 sull'etica del servizio rivestono per i dirigenti e le imprese, soprattutto nella prospettiva dell'integrazione del mercato unico europeo, dove la centralità dell'utenza e le indicazioni sulla trasparenza dei comportamenti aziendali costituiscono linee guida di riferimento. 2. A tal fine le parti concordano, secondo i termini e le indicazioni derivanti dalle rispettive organizzazioni, sull'opportunità di apportare il loro significativo contributo all'interno del comitato permanente "Etica del servizio", in vista dell'elaborazione del codice etico d'impresa e del codice etico del dirigente. 3. In quest'ottica le parti si impegnano a promuovere all'interno delle imprese l'adozione di comportamenti e di atteggiamenti dei fornitori di servizio nei confronti degli utenti coerenti con i valori etici di comune ispirazione, anche tramite la valorizzazione dell impegno deontologico del dirigente, con riferimento alle funzioni attribuitegli e alle responsabilità e autonomie delegategli, avuto riguardo alle nuove realtà produttive e alle sempre maggiori esigenze di efficienza e di competitività cui le aziende devono fare riferimento. Art. 4 Prestazione lavorativa del dirigente 1. La prestazione lavorativa del dirigente non è quantificabile, ma si effettua, di massima, in correlazione temporale con l orario normale stabilito per l unità produttiva cui lo stesso è preposto, ma con ampia discrezionalità. 5
5 PARTE SECONDA Art. 5 Trattamento economico 1. Il trattamento economico per 14 mensilità sarà stabilito con separato accordo da stipularsi tra le organizzazioni firmatarie del presente contratto La retribuzione globale del dirigente dovrà comunque essere superiore a quella dell impiegato o quadro meglio retribuito appartenente alla stessa azienda. 3. Le parti si impegnano a incontrarsi alla scadenza di ogni biennio dal 1 aprile 1986 per la revisione del trattamento economico. Art. 6 Aumenti periodici di anzianità 1. A decorrere dal 1 luglio 1992, per ogni biennio di anzianità di servizio maturata con tale qualifica presso la stessa azienda o gruppo aziendale, i dirigenti hanno diritto a una maggiorazione dello stipendio nella misura di L per 11 bienni. 2. Gli importi e il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati al 30 giugno 1992, anche se non corrisposti a questa data, saranno definitivamente congelati. 3. I dirigenti assunti prima del 1 luglio 1992 conserveranno ad personam il diritto a completare i 14 bienni di anzianità previsti dalla precedente normativa contrattuale. 4. L applicazione di tale norma non potrà comportare in alcun modo la riduzione dell anzianità di servizio riconosciuta, spettante al 31 dicembre 1975, agli effetti degli scatti biennali. 5. Gli aumenti periodici di anzianità non sono assorbibili, salvo siano stati concessi in anticipo allo stesso titolo. 6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il biennio in corso di maturazione, ove sia superato l anno, sarà calcolato per intero ai fini del computo del tfr. (Art. 4 accordo 1/2/2000) 1. L istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1 febbraio Ai dirigenti in servizio alla data di stipula del presente accordo, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, a partire dal 1 febbraio 2000 e per tutto il biennio 1 febbraio gennaio 2002, di un importo di L mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi dal momento di quella che sarebbe stata la maturazione dell abrogato scatto di anzianità. Tale importo viene ridotto a L per i dirigenti che nel prossimo biennio avrebbero maturato l ultimo scatto di anzianità. Art. 7 Elemento di maggiorazione 1 Vedi allegato A. 6
6 1. Con decorrenza dal 1 aprile 1995, l elemento di maggiorazione istituito con accordo 14 luglio 1981 viene corrisposto come segue 1 : a) ai dirigenti con anzianità di servizio fino al 10 anno, 12% della retribuzione globale, considerata utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto; b) ai dirigenti con anzianità oltre 10 anni, 18% della retribuzione globale, considerata utile ai fini del trattamento di fine rapporto. 2. L importo derivante dalla maggiorazione di cui al primo comma rimane congelato in cifra fissa, a far data dal 31 dicembre Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, il congelamento avverrà con le cadenze relative alla corresponsione dei predetti elementi retributivi, afferenti al periodo 1 gennaio-31 dicembre L importo complessivo derivante dal precedente comma sarà corrisposto, su base annua, suddiviso per il numero di mensilità previste dal presente contratto. 5. I dirigenti assunti o nominati successivamente alla data del 1 settembre 1995 non percepiranno l elemento di maggiorazione. Art. 8 Retribuzione variabile, mobilità e formazione professionale 1. Le parti convengono di istituire un apposita commissione paritetica nazionale con l incarico di esaminare il tema delle erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all andamento economico dell impresa. La Commissione ha anche il compito di analizzare, in base all evoluzione del mercato e in particolare di questo settore, le forme di mobilità interna ed esterna proprie del ruolo e della funzione dirigenziale. Detta commissione ha inoltre il compito di promuovere le iniziative più idonee a consentire la partecipazione dei dirigenti a corsi, seminari o altre iniziative formative e in particolare: a) può progettare, anche sulla base di sondaggi effettuati tra i dirigenti e le aziende del settore, programmi di seminari e corsi annuali sulle materie più significative e di maggiore interesse per il settore; b) esprime iniziative di formazione avvalendosi di istituti o studi di consulenza o realizzandole in proprio. 2. La Commissione presenterà alle parti una relazione definitiva relativamente alle materie sopraindicate entro il 31 dicembre Con decorrenza dal 1 luglio 1981 e fino al 31 dicembre 1984 l elemento di maggiorazione è stato rispettivamente dell 8% fino al 10 anno di anzianità di servizio e del 14% oltre i 10 anni di servizio; con decorrenza dal 1 gennaio 1985 e fino al 31 marzo 1995 l elemento di maggiorazione è stato rispettivamente del 10% fino al 10 anno di anzianità di servizio e del 16% oltre i 10 anni di servizio. 7
7 PARTE TERZA Art. 9 Ferie 1. Il dirigente ha diritto a un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi esclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali. Si intendono comprese nei trenta giorni le festività soppresse dalla legge 54 del Fermo restando il principio dell irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente queste ultime non risultino fruite, per necessità aziendali in tutto o in parte entro il primo semestre dell anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno. 3. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell azienda. 4. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia comunicata all azienda. 5. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 6. In caso di risoluzione nel corso dell anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. 7. L assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell indennità sostitutiva. Art. 10 Aspettativa 1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi, sarà concesso un periodo di aspettativa non superiore a mesi sei, con facoltà da parte dell azienda di trattenere in tutto o in parte la retribuzione. 2. Durante tale periodo decorre comunque l anzianità agli effetti del preavviso e del tfr. 3. Per i dirigenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche, elettive a qualsiasi livello o funzioni sindacali nazionali, regionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di legge vigenti. 4. In caso di aspettativa per grave malattia di familiari (coniuge, figli, genitori), sarà corrisposta almeno la retribuzione necessaria per assicurare le coperture previdenziali e assistenziali. Art. 11 Aggiornamento e formazione professionale (L art. 6 dell accordo 3/12/97 sostituisce completamente il precedente articolo denominato Aggiornamento culturale e professionale ) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, a favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti concordano di aderire alle attività del Centro di formazione 8
8 management del terziario, allo scopo di offrire alle aziende e ai dirigenti opportunità di formazione e aggiornamento particolarmente mirate alle problematiche peculiari del settore e alla loro evoluzione in riferimento alla nuova realtà dell Europa unita. 2. In particolare: - corsi di prima formazione al ruolo manageriale per neo dirigenti; - corsi avanzati con contenuti individuati sia nelle aree specialistiche che in quelle della formazione manageriale indifferenziata. 3. I programmi di formazione così individuati saranno fruibili dai dirigenti a titolo gratuito. 4. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo di singoli dirigenti saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. 5. Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno - sia per l'eventuale costo di trasferta, sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore. 6. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto fissato dal presente articolo viene finanziata, a decorrere dal 1 gennaio 1998, mediante contributi pari a L annue a carico dell'azienda e a L annue a carico del dirigente, trattenute dall'azienda sulla retribuzione. 7. In via transitoria, tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza "Mario Negri" con i criteri, le modalità e i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso. Art. 12 Trasferte e missioni 1. Per le trasferte e le missioni il trattamento da riservare al dirigente è il seguente: a) rimborso delle spese di viaggio; b) rimborso di ogni spesa sostenuta in esecuzione del mandato e nell interesse dell azienda; c) rimborso delle spese di vitto e alloggio a pie di lista, o l equivalente da convenire, e delle piccole spese non documentabili; d) per le trasferte non inferiori a dodici ore è dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari al 2% (due per cento) del minimo mensile contrattuale base, diminuito dell importo per ex adeguamento automatico delle retribuzioni (indennità di contingenza) pari a L mensili, confluito dal gennaio 1992 nel predetto minimo contrattuale mensile base. 2. Per trasferte si intendono le missioni disposte al di fuori delle normali sedi di lavoro. 3. Per le missioni superiori ai dodici giorni saranno presi accordi tra azienda e dirigente, anche per gli eventuali aspetti particolari derivanti dalla durata e dalla natura della missione. 4. A far data dal 1 agosto 1995, nel caso di uso autorizzato di autovettura di proprietà del dirigente, il rimborso chilometrico sarà determinato in base alle tabelle stabilite dall azienda. In assenza delle stesse si farà riferimento alle tabelle Aci. Norma transitoria Le parti si danno atto che fino alla data del 31 luglio 1995 l importo aggiuntivo per il rimborso spese non documentabili rimane calcolato sul minimo contrattuale pari a L Art. 13 9
9 Trattamento di infortunio e malattia non da causa di servizio - Trattamento di maternità 1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o a infortunio non dipendente da causa di servizio, l azienda conserverà al dirigente non in prova il posto per un periodo di dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l intera retribuzione. 2. Superati i sopra indicati limiti di conservazione del posto, al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino a un massimo di sei mesi, come previsto dall art Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l indennità sostitutiva del preavviso. 4. Se, scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la risoluzione del rapporto e l azienda non procede al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell anzianità agli effetti del preavviso e del tfr. 5. Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità, l azienda, conservando all interessata il suo posto di lavoro, le corrisponderà l intera retribuzione mensile. 6. Per il permesso facoltativo post-maternità, fino a sei mesi, sarà corrisposto il 30% della retribuzione. 7. Tali trattamenti sono sostitutivi di quelli previsti dalle leggi vigenti in materia. Art. 14 Trattamenti di infortunio e malattia da causa di servizio 1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio verificatosi in occasione di lavoro, l azienda conserverà il posto al dirigente e gli corrisponderà l intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata un invalidità permanente totale o parziale. 2. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. 3. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare trenta mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l infortunio. 4. Nel caso di infortunio verificatosi in occasione di lavoro, sono a carico dell azienda le spese di spedalità nonché quelle mediche e farmaceutiche che il dirigente incontrerà in conseguenza dell infortunio stesso. (art. 7 accordo 1/2/2000) 5. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri: a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto; b) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a, sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al TU approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124; 10
10 c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto. 6. Agli effetti dei commi precedenti: - infortunio: l evento che, come tale, è previsto dalla legge sull assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; - malattia professionale: la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa alla legge anzidetta; - retribuzione: coacervo dei compensi di cui all art. 28 del presente contratto. Art. 15 Trasferimento di proprietà della azienda 1. Fermo restando quanto disposto dall art del codice civile, in caso di trasferimento di proprietà dell azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti a qualsiasi titolo acquisiti dal dirigente. Le conclusioni di detti cambiamenti debbono essere comunicate per iscritto a tutti i dirigenti in servizio. 2. Il dirigente che non sia disposto a prestare servizio nella mutata situazione aziendale può, entro sei mesi dalla formale comunicazione del mutamento, chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto all indennità sostitutiva del preavviso. Art. 16 Trasferimento del dirigente 1. Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive dell azienda. 2. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto al dirigente, con un preavviso di almeno tre mesi ovvero quattro mesi per coloro che abbiano familiari a carico. 3. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente viene considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini, con il proprio nucleo familiare. 4. Il dirigente licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al trattamento di fine rapporto e all indennità sostitutiva del preavviso. 5. Il dirigente, che procede alla risoluzione del rapporto entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, motivando il proprio recesso con la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, a un trattamento pari all indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e a un indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari a 1/3 del corrispettivo del preavviso individuale maturato. 6. Qualora il dirigente abbia compiuto il 50 anno di età, il trasferimento può avvenire solo previo consenso dell interessato. 7. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per il licenziamento non determinato da giusta causa, il dirigente trasferito avrà diritto al rimborso delle spese relative al rientro nel luogo di provenienza per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. 8. In caso di decesso del dirigente, analoga procedura verrà seguita per i suoi familiari. 11
11 9. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata della carica. 10. L azienda corrisponderà inoltre, per una durata da convenirsi tra le parti, e comunque non inferiore a un anno, l eventuale differenza di canone, esistente all atto dell insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenuto conto delle condizioni medie di mercato. 11. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta un indennità una tantum non inferiore a una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a tre mensilità se con i familiari a carico. 12. In caso di trasferimento in località di disagiata residenza, spetta al dirigente, in aggiunta allo stipendio, una speciale indennità da concordare tra azienda e dirigente. 13. Il presente articolo è applicabile nel caso di trasferimento disposto dall azienda. Art. 17 Responsabilità civili e/o penali connesse alle prestazioni 1. Ogni responsabilità civile verso terzi conseguente all esercizio delle funzioni del dirigente è a carico dell azienda. 2. Ove si apra procedimento penale o amministrativo nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell azienda. 3. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia con onere a carico dell azienda. 4. Il rinvio a giudizio del dirigente, per fatti attinenti all esercizio delle funzioni attribuitegli, non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento: in caso di privazione della libertà personale, il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto e della retribuzione. 5. Le garanzie e le tutele di cui sopra, a eccezione della retribuzione, si applicano al dirigente anche successivamente all estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. 6. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato. Art. 18 Mutamento di posizione 1. Il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro quarantacinque giorni, il rapporto di lavoro avrà diritto, oltre al tfr, anche a un trattamento pari all indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. 12
12 PARTE QUARTA Art. 19 Previdenza integrativa (Articolo modificato dall art. 4 dell accordo 13/12/97, il comma 2 è stato poi ulteriormente modificato dall art. 5 dell accordo 1/2/2000) 1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previdenza integrativa dell assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell Inps e/o di fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo Mario Negri. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, detto trattamento viene finanziato mediante un contributo riferito a una retribuzione convenzionale annua di L , elevata a L a decorrere dal 1 gennaio 2000, nella misura dell 11,60% a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di cui all accordo specifico a titolo di contributo sindacale, e dell 1% a carico del dirigente. 3. Tale contributo viene versato con cadenza trimestrale per 12 mensilità ed è comprensivo dei ratei delle mensilità supplementari. 4. Il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto Mario Negri è disciplinato da un apposito regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo. Art. 19bis Previdenza supplementare (Articolo introdotto dall art. 5 dell accordo 13/12/97; il comma 3 è stato poi modificato dall art. 6 dell accordo 1/2/2000) A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto viene istituito un trattamento di previdenza individuale. L Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione, nonché all organizzazione della raccolta dei contributi da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte. A decorrere dal 1 ottobre 1997 verrà versato un contributo del 10% a carico del datore di lavoro, riferito a una retribuzione convenzionale annua di L elevata a L a decorrere dal 1 luglio 2000, e un contributo del 10% a carico del dirigente, riferito a una retribuzione convenzionale annua di L Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per 12 mensilità ed è comprensivo dei ratei delle mensilità supplementari. Art. 20 Assistenza malattia 1. I dirigenti assunti o nominati successivamente al 31 dicembre 1974 sono obbligatoriamente iscritti dalle aziende agli enti assistenziali nazionali competenti in base al corrispondente inquadramento delle aziende stesse. 13
13 2. Per i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1974, quale norma preesistente, a copertura dei rischi di malattia, rimane costituito il Fondo individuale aziendale alimentato da un contributo pari al 5,5% delle retribuzioni globali a carico dell azienda e dello 0,5% delle retribuzioni globali a carico del dirigente. 3. Il citato Fondo provvederà a liquidare e versare i contributi di competenza dei fondi di malattia o di altre forme assicurative cui i dirigenti risultino iscritti, rimborsando allo stesso dirigente, a semplice richiesta e fino al limite delle disponibilità del fondo individuale, le eventuali spese accessorie sostenute per la sua salute e quella dei familiari. 4. Quanto sopra esclude che le somme comunque erogate in base alle sopraddette norme siano considerate retribuzione. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1992 il contributo al Fondo "Mario Besusso" è fissato nel 5,7% a carico dell'azienda e nell 1,95% a carico del dirigente, riferito a una retribuzione convenzionale annua elevata a L a decorrere dal 1 gennaio 1995 e a L a decorrere dal 1 gennaio 1996, comprensivo della quota di cui all accordo specifico a titolo di contributo associativo. Art. 21 Norma di rinvio per i contributi ai fondi 1. Le parti convengono che, in applicazione del primo comma degli artt. 19 e 20, il contributo ai fondi previdenziali e assistenziali integrativi si adeguerà automaticamente al contributo stabilito nei rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi e/o dell industria, a seconda dell inquadramento. 14
14 PARTE QUINTA Art. 22 Collegio di conciliazione e arbitrato 1. È istituito, a cura delle associazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio nazionale di conciliazione e arbitrato, cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi dell art Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle organizzazioni stipulanti, e uno, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata, o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal presidente del competente tribunale. 3. Alla designazione del supplente del presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest ultimo. 4. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. 5. Il presidente effettivo e il presidente supplente del Collegio nazionale sono designati per un periodo di un anno, tacitamente rinnovabile, e seguono tutti i ricorsi. 6. Previo accordo tra le parti, il Collegio avrà sede presso una delle organizzazioni stipulanti il presente contratto. 7. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle organizzazioni. 8. Il Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo raccomandata a/r, dell organizzazione territoriale competente della Fendac, che trasmetterà al Collegio il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro trenta giorni succcessivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi del quarto comma dell art Copia dell istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a/r, essere trasmessi contemporaneamente, a cura dell organizzazione di cui al precedente comma, alle organizzazioni stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, all azienda interessata. 10. La competenza territoriale, fatto salvo eventuale diverso accordo, è stabilita con riferimento all ultima sede di lavoro del dirigente. 11. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall avvenuto ricevimento dell istanza di cui sopra da parte dell organizzazione imprenditoriale. 12. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione. 13. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data di riunione di cui all undicesimo comma, salva facoltà del presidente di disporre una proroga fino a un massimo 15
15 di ulteriori trenta giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura. 14. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, eccezion fatta per quello di cui al quarto comma dell art Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato e accolga quindi il ricorso del dirigente ai termini dell art. 25, disporrà contestualmente, a carico dell azienda, un indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, graduabile in relazione alle valutazioni del Collegio circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, con particolare riferimento all anzianità di servizio e all età del dirigente fra: - un minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente ai sensi dell art. 27; - un massimo pari al doppio delle mensilità di preavviso spettanti al dirigente ai sensi dell art Nel caso il dirigente ricorra all autorità giudiziaria ordinaria, a seguito dell opposizione del datore di lavoro alla procedura arbitrale, e il licenziamento venga riconosciuto ingiustificato, in luogo dell indennità prevista al comma quindicesimo spetterà, a favore del dirigente e a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, un indennità supplementare pari al corrispettivo di ventiquattro mesi di preavviso. Resta confermata in tali casi l applicazione del disposto di cui al precedente comma quindicesimo. 17. (comma soppresso dal comma 1 dell art. 9 dell accordo 1/2/2000) 18. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti il Collegio. Norme di attuazione 1. Il Collegio deve essere costituito entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del presente contratto. 2. Tuttavia, i ricorsi che alla data di stipulazione del presente contratto fossero pendenti avanti Collegi già costituiti, verranno definiti dai medesimi, indipendentemente dall intervenuta eventuale costituzione del nuovo Collegio nazionale di cui al precedente comma. 3. Il termine di cui all undicesimo comma del presente articolo si intenderà prorogato fino al decimo giorno successivo a quello dell avvenuta costituzione del Collegio, ove essa sia successiva alla scadenza del termine richiamato al predetto punto uno. Dichiarazione congiunta (comma 2, art. 9 accordo 1 febbraio 2000) Alla luce di quanto stabilito dal D.Lgs. 80/98 e successive modificazioni e integrazioni, le parti si impegnano ad adeguare l istituto del Collegio arbitrale previsto dall art. 22 del ccnl 21 luglio
16 PARTE SESTA Art. 23 Rappresentanze sindacali aziendali 1. I sindacati dei dirigenti, competenti per territorio e aderenti alla Fendac, possono istituire rappresentanze sindacali nelle aziende. 2. In tal caso gli stessi sindacati provvederanno a comunicare i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza, oltreché alla Fendac, alle aziende interessate e all organizzazione imprenditoriale. 3. In particolare, le rappresentanze aziendali potranno esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l applicazione delle norme contrattuali, ivi comprese quelle relative al riconoscimento della qualifica di dirigente ai sensi dell art. 1 del presente contratto. Art. 24 Controversie 1. Le eventuali controversie riguardanti l interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso. 2. Le questioni, che dovessero sorgere circa l applicazione delle norme contrattuali in singoli casi e che non abbiano trovato diretta definizione tra l azienda e il dirigente, saranno demandate, ai fini della loro soluzione, all esame delle organizzazioni stipulanti il presente contratto. 3. Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione inoltrata dall organizzazione competente. 4. Le relative conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle organizzazioni interessate. 5. Laddove siano state istituite dai dirigenti, ai sensi dell art. 23, rappresentanze aziendali sindacali, le questioni di cui al secondo comma potranno essere esaminate in prima istanza con dette rappresentanze. Art. 25 Risoluzione del rapporto di lavoro 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all altra parte. 2. Nel caso di risoluzione per iniziativa dell azienda, quest ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione, per i dirigenti che non abbiano raggiunto l anzianità massima contributiva. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all art
17 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all organizzazione territorialmente competente della Fendac a mezzo raccomandata a/r, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento. 5. Il ricorso al Collegio non sospende il diritto del dirigente a percepire le indennità di cui agli artt. 27 e Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al primo comma, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che abbia raggiunto l anzianità massima contributiva. Art. 26 Outplacement 1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l azienda definirà l attivazione di una procedura di outplacement. 2. Resta inteso che il relativo importo di spesa sarà versato dall azienda alla società di outplacement, deducendolo dalle relative competenze di fine rapporto del dirigente. Art. 27 Preavviso o indennità sostitutiva (articolo modificato dall art. 8 dell accordo 1/2/2000) 1. Salvo il caso di licenziamento in tronco, in ogni altro caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte dell azienda, superato il periodo di prova - se previsto - è dovuto al dirigente un preavviso in relazione all anzianità di servizio globalmente prestato nell azienda, in qualsiasi qualifica, pari a: - 6 mesi fino a 4 anni di servizio; - 8 mesi da 4 a 8 anni di servizio; - 10 mesi da 8 a 12 anni di servizio; - 12 mesi oltre 12 anni di servizio; valido agli effetti dell anzianità e delle indennità relative. 2. In caso di inosservanza in tutto o in parte dei termini indicati al comma precedente, è dovuta al dirigente, per il periodo di mancato preavviso, un indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. 3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso, in relazione all anzianità di servizio globalmente prestato nell azienda, pari a: - mesi 3 fino a 4 anni di servizio; - mesi 4 oltre i 4 anni di servizio. 4. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. 5. L eventuale insorgere di malattia o il verificarsi di infortunio durante il periodo di preavviso effettuato in servizio sospendono per la loro durata i termini dello stesso e subentrano le norme di cui agli artt. 13 e Per il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalla legge e contratti in vigore e loro eventuali variazioni. 18
18 7. L indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a tutti i contributi previdenziali e assistenziali; i contributi predetti saranno versati agli enti e/o fondi previdenziali e assistenziali di categoria, con l indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati. 8. Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze di chi lo dovrà sostituire. Art. 28 Trattamento di fine rapporto 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il dirigente avrà diritto al trattamento di fine rapporto calcolato come segue: a) fino al 31 maggio 1982, il dirigente avrà diritto a un indennità riferita all anzianità maturata in servizio, comprese le anzianità convenzionali di cui all art. 30, nella misura di trenta trentesimi per ogni anno di servizio prestato, riferita alla retribuzione mensile di fatto percepita al 31 maggio Le frazioni di anno saranno computate per dodicesimi, calcolando per mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni. Si considerano come retribuzione, oltre allo stipendio, ogni compenso di carattere continuativo, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, complementi di stipendio, le gratificazioni e ogni altro compenso comunque denominato e a qualunque epoca e con qualunque periodicità corrisposto, di misura variabile o fissa, anche se non stipulato contrattualmente, con esclusione soltanto di quanto sia corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere eccezionale. Fa parte della retribuzione anche l equivalente del vitto e dell alloggio eventualmente goduti dal dirigente. Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, complementi di stipendio, gratificazioni, etc., questi emolumenti variabili sono determinati sulla media dell ultimo triennio di servizio o, se il triennio non è stato compiuto, sull effettivo periodo di servizio prestato. Il dirigente avrà diritto a che l indennità di licenziamento venga integrata da quelle maggiorazioni che risultassero comunque a suo favore in seguito a nuovi accordi sul trattamento normativo ed economico stipulati e aventi applicazione o decorrenza anche durante il periodo di preavviso, come previsto dall art. 27. Nel caso di trasferimento ad altra impresa consociata o collegata, il dirigente conserva il diritto all anzianità maturata a tutti gli effetti, salvo sua diversa richiesta. Le indennità di preavviso e di licenziamento e le retribuzioni spettanti al dirigente non sono soggette a moratoria. b) Dal 1 giugno 1982, in base alla legge 29 maggio 1982, n Norma transitoria Per i dirigenti in servizio al 30 giugno 1981 per l anzianità maturata fino a detta data, si procederà a quantificare la maggiore indennità spettante in base all art. 23 del ccnl 8 giugno 1976 limitatamente alla prima mezza mensilità eccedente i 30/30, traducendola in corrispondenti mensilità o frazioni che saranno erogate all atto della risoluzione del rapporto di lavoro e con il valore dell ultima retribuzione al quale fanno riferimento i criteri di computo dell indennità di anzianità. Per l ulteriore mezza mensilità spettante ai dirigenti con anzianità di servizio oltre il decimo anno (punto 2, art. 23 del ccnl 8 giugno 1976) si procederà alla liquidazione della stessa alla data del 30 giugno 1981 con i criteri dell art. 23 stesso, entro il 31 ottobre Vedi allegato B. 19
19 Art. 29 Indennità in caso di morte 1. In caso di morte del dirigente, l azienda corrisponderà agli aventi diritto l indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso e ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondi di previdenza e assistenza, per assicurazione infortuni e per ogni altra causa. Art. 30 Anzianità convenzionale per servizio militare 1. Ai soli effetti dell applicazione degli artt. 27 e 28 del presente contratto, verranno riconosciute ad personam le anzianità convenzionali per benemerenze combattentistiche nelle seguenti misure: a) anni uno per ognuno dei seguenti titoli: mutilati di guerra, ex combattenti insigniti di croce al merito di guerra; b) mesi sei per ognuno dei seguenti titoli: decorati al valore, insigniti di ordini militari, promossi per merito di guerra. 2. Tali anzianità sono cumulabili fino al limite di trentasei mesi. 3. L anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta. 4. Il dirigente di nuova assunzione o in servizio dovrà comunicare al datore di lavoro i propri titoli validi a ottenere il diritto alle predette anzianità convenzionali, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro sei mesi. 5. Il datore di lavoro, ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del dirigente il periodo di anzianità convenzionale cui egli ha diritto. 20
20 PARTE SETTIMA Art. 31 Disposizioni generali 1. I dirigenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto manterranno ad personam le migliori condizioni stabilite da singole clausole di precedenti contratti collettivi o da accordi individuali. 2. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono, in quanto compatibili con la figura del dirigente, le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall azienda cui il dirigente appartiene. Art. 32 Decorrenza e durata 1. Il presente contratto decorre dal 1 aprile 1999, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata da una delle parti contraenti, con esclusione della parte relativa al trattamento retributivo, che scadrà il 31 dicembre
21 ALLEGATO A TRATTAMENTO ECONOMICO (Accordi 13 dicembre 1997 e 1 febbraio 2000) Art. 1 Minimo contrattuale mensile 1. Il minimo contrattuale mensile è confermato in L lorde, per i dirigenti assunti o nominati dal 1 dicembre 1997, e in L lorde per i dirigenti assunti o nominati precedentemente a tale data. 2. Tali misure sono comprensive dell importo di L mensili lorde maturate, alla data del luglio 1991, a titolo di adeguamento automatico delle retribuzioni (indennità di contingenza) soppresso ai sensi dell art. 4 dell accordo 7 luglio Art. 2 Aumento retributivo (Accordo 13 dicembre 1997) 1. Ai dirigenti in forza alla data del 30 novembre 1997 compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a L mensili lorde dal 1 dicembre 1997 e a L mensili lorde dal 1 aprile Gli aumenti di cui al comma precedente potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 marzo 1996 a titolo di acconto o anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l assorbimento all atto della concessione. 3. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1 dicembre marzo 1998 compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a L mensili lorde dal 1 aprile Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il dirigente ha facoltà di richiedere che, in luogo degli aumenti retributivi stabiliti ai commi 1 e 3 del presente articolo, sia aumentato di pari importo l ammontare del contributo a favore della previdenza integrativa individuale. 5. Il dirigente è tenuto a darne formale comunicazione all azienda. Tale opzione deve intendersi valida sino al 31 dicembre 1998 e non revocabile fino allo scadere di detto periodo. (Accordo 1 febbraio 2000) 6. Fermi restando i minimi contrattuali di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento pari a L mensili lorde dal 1 gennaio 2000 e a ulteriori L mensili lorde dal 1 luglio L aumento di L mensili corrisposto dal 1 gennaio 2000 ai sensi del comma precedente potrà essere assorbito, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende dal 1 aprile 1999 esclusivamente a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali. L aumento di L mensili corrisposto dal 1 luglio 2000 non è assorbibile in nessun caso, né può assorbire alcuna voce retributiva. 22
22 Art. 3 Soppressione meccanismo di variazione automatica (Accordo 7 luglio 1992) 1. Dal 1 gennaio 1992 è soppresso il meccanismo di variazione automatica della retribuzione adottato con il cnl 8 giugno 1976 e da ultimo disciplinato con l art. 6 del ccnl 30 luglio 1986, articolo che viene contestualmente abrogato. 2. Il relativo importo, nell ammontare complessivo in atto alla data del 1 luglio 1991 (L mensili), non suscettibile quindi di ulteriori variazioni, confluisce, con decorrenza dal 1 gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile di cui all art. 1 del presente accordo, come espressamente stabilito da detta disposizione 1. Art. 4 Indennità di funzione 1. A decorrere dal 1 gennaio 1992, l indennità di funzione, prevista per il dirigente cui è affidata l intera responsabilità della gestione dell azienda, è elevata a L A decorrere dal 1 gennaio 1993 la stessa indennità è elevata a L I due aumenti di L ciascuno possono essere assorbiti da eventuali superminimi in essere alle rispettive date di decorrenza. Art. 5 Una tantum (Accordo 3 dicembre 1997) 1. In relazione al periodo di carenza contrattuale (1 aprile-30 novembre 1997) ai dirigenti in forza alla data del 30 novembre 1997 verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di dicembre 1997, un importo una tantum di L L importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente. 3. Ai dirigenti assunti o nominati entro il 31 marzo 1998, in relazione al periodo 1 febbraio gennaio 1999, sarà corrisposto, con la retribuzione del mese di gennaio 1999, un importo una tantum di L L importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente. 5. Gli importi una tantum di cui al presente articolo potranno essere assorbiti, sino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 marzo 1996, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l assorbimento all atto della concessione. 6. Gli importi una tantum di cui al presente articolo non sono utili agli effetti del computo del 1 Ai fini del coordinamento delle disposizioni di cui sopra con la situazione vigente fino alla sottoscrizione dell accordo del 7 luglio 1992, gli importi già corrisposti a titolo di meccanismo di variazione automatica a decorrere dal 1 gennaio 1992 (pari a L mensili) sono portati in diminuzione del minimo contrattuale mensile fissato, con decorrenza dal 1 gennaio 1992 medesimo, dall accordo stesso. 23
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