CIRCOLARE N. 3/2012 del 25 gennaio 2012
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- Silvestro Marini
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1 CIRCOLARE N. 3/2012 del 25 gennaio 2012 OGGETTO: NOVITÀ FISCALI ENTRATE IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2012 La presente Circolare si propone di riepilogare le novità di principale interesse entrate in vigore il 1 gennaio ) DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE Il D.L. n. 138/2011, c.d. Manovra di Ferragosto, ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2012 due importanti novità per le cd. società di comodo : la maggiorazione del 10,5% dell aliquota IRES per le società di capitali non operative; la previsione della non operatività per le società (di capitali o di persone) che presentino dichiarazioni in perdita per 3 esercizi consecutivi ovvero dichiarino perdite per 2 periodi d imposta e nel terzo presentino un reddito inferiore a quello minimo presunto. Le nuove disposizioni fanno riferimento alle perdite fiscali e non alle perdite derivanti dal Conto Economico, indipendentemente dalle ragioni che le hanno generate. 2) TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L aliquota dell imposta sostitutiva sui dividendi percepiti e plusvalenze realizzate è aumentata, con decorrenza 1 gennaio 2012, dal 12,50% al 20,00%. 3) CONCESSIONE IN GODIMENTO DEI BENI DELL IMPRESA A SOCI E FAMILIARI DELL IMPRENDITORE A partire dal 1 gennaio 2012, è stato introdotto all art. 67, comma 1) del D.P.R. n. 197/1986 la lett. h-ter), per effetto del quale costituisce reddito diverso imponibile ai fini Irpef in capo al beneficiario, la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni aziendali a soci o familiari dell imprenditore. Contestualmente, opera un regime di indeducibilità, per l impresa concedente, dei costi relativi ai cespiti assegnati ai predetti soggetti, salvo che l attribuzione sia avvenuta ad un valore almeno pari a quello di mercato del diritto di godimento. È altresì previsto che i contribuenti esercenti attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva, debbano comunicare all Amministrazione Finanziaria i dati anagrafici dei soci, comprese le persone fisiche che, anche indirettamente, detengono partecipazioni nell impresa concedente, e dei familiari dell imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell impresa (a prescindere M I L A N O Via Principe Amedeo, Milano Italia Tel: Fax: Il professor Francesco Carnelutti è scomparso nel La lista degli attuali Soci dell Associazione Professionale è disponibile su richiesta. Codice fiscale e p.iva info@carnelutti.com R O M A Carabba & Partners Via Condotti, Roma Italia Tel: Fax:
2 dall ammontare del corrispettivo annuo pattuito), ovvero effettuato qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. L adempimento deve essere assolto entro i seguenti termini, differenziati in base al momento di concessione del bene: entro il 31 marzo 2012, relativamente al periodo d imposta in corso al 17 settembre 2011, e precedenti; non oltre il 31 marzo dell anno seguente a quello di chiusura del periodo d imposta di concessione dei beni, anche nel caso di cessazione del diritto di godimento, negli esercizi successivi a quello di cui al punto precedente. 4) DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI FABBRICATI A partire dal 1 gennaio 2012, è entrata in vigore una nuova disposizione del Tuir, l art. 16-bis, che rende sistematica la normativa riguardante il riconoscimento della detrazione d imposta del 36% relativa alle spese documentate, sino ad un massimo di euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Riguardo il bonus del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sono state introdotte le seguenti novità: proroga per il 2012 della detrazione (applicabile alle spese sostenute fino al 31/12/2012); assorbimento della detrazione del 55% nella nuova detrazione Irpef del 36% a decorrere dal Inoltre, è stata confermata l abolizione dell obbligo di inviare, prima dell inizio dei lavori, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell Agenzia delle Entrate e dell indicazione in fattura del costo della manodopera. 5) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Presupposto dell imposta è il possesso di fabbricati, ivi inclusa l abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. Base imponibile: Fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è determinata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: - 2 -
3 MOLTIPLICATORI CATEGORIA CATASTALE NUOVI (IMU) VECCHI (ICI) A (ESCLUSO A10) C/2, C/6 E C/ B 140 C/3, C/4 E C/ A/ D C/ Terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato del 25% per moltiplicatore 120 (in precedenza 75). Aliquota: è prevista un aliquota base ed una aliquota ridotta che potranno essere oggetto di aumento o diminuzione da parte dei regolamenti comunali entro determinati limiti. In particolare: aliquota ordinaria: 7,6 per mille che i comuni potranno variare +/- del 3 ; aliquota ridotta: 4 per mille variabile +/- del 2. Per i proprietari di abitazioni principali e relative pertinenze è prevista una detrazione massima di 200,00 fino a concorrenza dell imposta, incrementata di 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimori abitualmente (e risulti anagraficamente residente) nell unità adibita ad abitazione principale nel limite massimo di 400,00. I termini per il versamento dell imposta sono i seguenti: 1 rata pari al 50% entro il 16/06/ rata pari al 50% entro il 16/12/2012 Il versamento dell imposta avverrà esclusivamente tramite modello F24. È altresì dovuta, entro il termine di versamento a saldo dell Irpef (secondo le modalità che saranno definite da un successivo provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate), l imposta sul valore degli immobili situati all estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Il tributo deve essere pagato dal proprietario dell immobile, ovvero dal titolare di altro diritto reale sullo stesso, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell anno nei quali il medesimo si è protratto il possesso, intendendosi per mese un periodo di almeno quindici giorni. L aliquota d imposta è fissata nello 0,76% da applicarsi al valore d immobile, rappresentato dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. È comunque riconosciuto al contribuente di dedurre dal tributo dovuto, sino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile
4 6) TASSAZIONE AUTO DI LUSSO, AEROMOBILI PRIVATI E STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI A partire dall anno 2012, è prevista l applicazione di un addizionale erariale della tassa automobilistica pari ad euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 kw. È, inoltre, previsto il versamento dell imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all art. 744 del codice della navigazione, in misura fissa e differenziata in base alla natura del mezzo, anche nei confronti di quelli non immatricolati nel registro aeronautico nazionale, la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre le 48 ore. Viene introdotta, a partire dal 1 maggio 2012 anche una tassa sulla permanenza nei porti per le unità da diporto con lunghezza superiore ai 10 metri. Destinatari dell imposta in questione sono i proprietari, usufruttari, usufruttari, acquirenti con patto di riservato dominio e utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. La tassa è prevista nel caso di stazionamento nei porti marittimi nazionali, o per l ancoramento in acque pubbliche, anche se in concessione a privati e va commisurata all anno o calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in misure specifiche in base alla lunghezza delle unità da diporto. Sono previste riduzioni delle suddette imposte proporzionali agli anni decorsi dalla data della prima immatricolazione o dalla data di costruzione del mezzo. 7) IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI A decorrere dal 1 gennaio 2012 l imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari/postali inviati dalle banche ai clienti e sui rendiconti di libretti di risparmio, anche postali, sarà dovuta con periodicità annuale nella seguente misura: - 34,20 se il cliente è una persona fisica (l imposta non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annua non è superiore a 5.000,00); - 100,00 se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica. Per quanto riguarda le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare: 0,10% sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso (0,15% dal 1 gennaio 2013). Sono esenti dal nuovo bollo proporzionale i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000,
5 8) CERTIFICAZIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A partire dal 1 gennaio 2012, il titolare di un credito nei confronti di regioni ed enti locali per effetto di contratti di appalto, fornitura o somministrazione può richiedere agli stessi di certificare, entro 60 giorni dalla ricezione dell istanza, che il credito è certo, liquido ed esigibile, in modo tale di poter, poi, cedere il proprio diritto, alla clausola pro soluto, a beneficio di banche ed intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Qualora il predetto termine decorra inutilmente, provvede direttamente la Ragioneria dello Stato competente per territorio, a seguito di una nuova domanda del creditore. Le modalità attuative della novità normativa saranno disciplinate da un apposito Decreto Ministeriale, da emanarsi entro il 30 marzo ) STUDI DI SETTORE 2012 Per i contribuenti che in relazione allo studio di settore risultano congrui (anche per effetto dell adeguamento) e coerenti (a tutti gli indicatori di coerenza), sono confermati i seguenti benefici: preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; prescrizione: la riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l attività di accertamento; redditometro: l accertamento sintetico del reddito è utilizzabile solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato. Sono state invece introdotte le seguenti novità: inasprimento delle sanzioni in merito alle inadempienze e irregolare compilazione degli Studi di Settore; può scattare l accertamento induttivo in caso di omessa presentazione del modello degli studi oppure di sua irregolare compilazione che comporti uno spostamento tra reddito dichiarato e reddito congruo superiore al 10%. 10) DEDUZIONI DAL REDDITO D IMPRESA E DALLA BASE IMPONIBILE IRAP A partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012, è stabilita la deducibilità dal reddito d impresa, per cassa, di un importo pari all Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni spettanti. Conseguentemente, a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012, il soggetto passivo che ha sostenuto costi per personale dipendente ed assimilato, nonché oneri finanziari, ha diritto alla deduzione integrale dell Irap relativa alle spese per il lavoro ed a quella forfetaria del 10% di cui all art. 6 del D.L. n. 185/2008, riguardante il tributo pagato, senza considerare gli oneri per i lavoratori subordinati, in quanto già dedotti
6 A partire dal medesimo periodo d imposta 2012, trovano altresì applicazione le modifiche apportate al regime delle deduzioni dalla base imponibile Irap di cui all art. 11, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aumentate, su base annua, ai seguenti importi: euro (in luogo di quello ordinario di euro 4.600), per ogni lavoratore di sesso femminile oppure avente età inferiore ai 35 anni, impiegato nel periodo d imposta, a tempo indeterminato; euro (anziché euro 9.200), per ogni lavoratore di sesso femminile oppure avente età inferiore ai 35 anni, impiegato nel periodo d imposta, a tempo indeterminato,in determinate regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 11) INTERESSE LEGALE DAL 01 GENNAIO 2012 Il saggio dell interesse legale viene aumentato dall 1,5% al 2,5%. * * * * * Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. CARNELUTTI Studio Legale Associato NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi
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