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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2017) 6474 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT

2 RELAZIONE 1. CONTESTO DELL ATTO DELEGATO Il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (nel prosieguo, il regolamento sugli indici di riferimento ) introduce un quadro comune per assicurare l accuratezza e l integrità degli indici di riferimento associati a strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento nell Unione europea. Tale regolamento è inteso a contribuire al funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori. Il presente regolamento delegato si basa su una delega facoltativa prevista dal regolamento sugli indici di riferimento. La questione della sussidiarietà è stata esaminata nella valutazione d impatto per il regolamento sugli indici di riferimento. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L ADOZIONE DELL ATTO La Commissione ha incaricato l Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di fornire un parere tecnico sui possibili atti delegati riguardanti il regolamento sugli indici di riferimento. L ESMA ha fornito tale parere alla Commissione il 10 novembre Nel preparare la consulenza tecnica l ESMA ha organizzato due consultazioni pubbliche, una nel febbraio-marzo 2016 (51 risposte pubblicate 1 ) e l altra nel giugno 2016 (33 risposte pubblicate 2 ). Inoltre ha organizzato un audizione pubblica il 29 febbraio La Commissione ha partecipato alle riunioni della task force dell ESMA che ha redatto la consulenza e all audizione pubblica e ha preso in considerazione le risposte alla consultazione nell elaborazione del regolamento delegato. Molti dei partecipanti alla consultazione sul progetto di consulenza tecnica hanno espresso preoccupazioni per il riferimento specifico al momento in cui una cifra è messa a disposizione del pubblico. La maggior parte dei commenti si è concentrata sui destinatari della cifra. Vi era la preoccupazione che la formulazione proposta, un gran numero o un numero potenzialmente indeterminato di destinatari, fosse troppo vaga per essere interpretata in maniera uniforme. Per alcuni si trattava di una definizione molto ampia, mentre altri ritenevano che potesse creare grandi lacune. In considerazione di tali incertezze, un certo numero di partecipanti auspicava zone di sicurezza (safe harbours), mentre altri erano a favore di una definizione ampia per garantire la tutela di tutti gli investitori. In risposta alle osservazioni ricevute, l ESMA ha soppresso il riferimento a un gran numero di destinatari. Inoltre, l ESMA ha osservato che la messa a disposizione di un indice potrebbe derivare anche dal suo utilizzo poiché questo consentirebbe ad altre parti o investitori di avere accesso diretto alle cifre reali dell indice e non solo al nome dell indice utilizzato nel relativo strumento finanziario, contratto finanziario o fondo di investimento. La maggior parte dei partecipanti concordava con la definizione di gestione del regime per la determinazione dell indice di riferimento, ma sembrava che vi fosse una notevole confusione tra la definizione e il significato di fornitura di un indice di riferimento, di cui fa parte la gestione, e la definizione e il significato dell essere un amministratore, che non riguarda tanto la fornitura di un indice di riferimento in quanto tale, quanto il controllo della fornitura IT 2 IT

3 L ESMA ha inoltre chiesto un parere su una terza definizione, relativa al termine emissione di uno strumento finanziario, che fa parte della definizione di uso di un indice di riferimento. I partecipanti hanno espresso un accordo generale sulla definizione proposta. Tuttavia, poiché la definizione proposta e la consulenza tecnica dell ESMA si limitavano a riprendere definizioni provenienti da altre normative dell UE, e poiché i partecipanti non hanno chiesto ulteriori chiarimenti nel corso delle consultazioni, si è deciso che non sarebbe stato opportuno, proporzionale o utile includere questa definizione nel presente regolamento. Da parte sua, la Commissione ha tenuto riunioni bilaterali con i vari portatori di interessi per discutere degli atti delegati nel 2016 e nel primo trimestre del Ha inoltre tenuto due riunioni del gruppo di esperti pertinente, durante le quali le misure delegate sono state discusse dagli esperti dei ministeri delle finanze e delle autorità di vigilanza degli Stati membri e da osservatori del Parlamento europeo e dell ESMA. Il pubblico è stato invitato a fornire un feedback sul progetto di regolamento delegato della Commissione dopo la consultazione inter-servizi interna della Commissione dal 22 giugno 2017 al 20 luglio Tre degli otto contributi ricevuti hanno accolto con favore il testo senza ulteriori commenti. Uno ha suggerito di escludere tutte le parti aventi un contratto con il fornitore dell indice dalla definizione di messa a disposizione del pubblico. Data la parziale sovrapposizione con l attuale progetto, si è considerato che ciò creasse più confusione che altro. La proposta di escludere dalla definizione solo la messa a disposizione di dati ai clienti al dettaglio per l uso su piattaforme proprietarie sarebbe in contrasto con il significato originario di pubblico. Inoltre, sarebbe impossibile controllare l eventuale uso successivo dei dati da parte dei clienti al dettaglio o di altri clienti. La proposta di escludere la pubblicazione a causa di obblighi normativi dalla definizione di messa a disposizione del pubblico non è stata considerata pertinente, in quanto la pubblicazione già soddisferebbe la condizione pertinente del regolamento sugli indici di riferimento. Altre osservazioni in materia di controparti centrali e prezzi di riferimento o di regolamento non sono state accolte in quanto tali questioni sono più appropriate per chiarimenti sotto forma di domande e risposte o orientamenti dell ESMA. È stato invece recepito il suggerimento di una piccola precisazione al considerando ELEMENTI GIURIDICI DELL ATTO DELEGATO Gli articoli 1 e 2 precisano ulteriormente il significato di due elementi tecnici delle definizioni contenute nel regolamento sugli indici di riferimento: la messa a disposizione del pubblico e la gestione del regime per la determinazione dell indice di riferimento. IT 3 IT

4 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 1, in particolare l articolo 3, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (UE) 2016/1011 una cifra, al fine di essere considerata un indice, deve essere pubblicata o messa a disposizione del pubblico. La definizione di indice costituisce, a sua volta, la base per la definizione di indice di riferimento, di cui al regolamento (UE) 2016/1011. (2) È pertanto necessario precisare in quali situazioni una cifra si considera messa a disposizione del pubblico al fine di evitare l arbitraggio regolamentare tra le giurisdizioni dell Unione. (3) L entità del fornitore della cifra non dovrebbe essere considerata come costitutiva del pubblico ai fini del regolamento (UE) 2016/1011, altrimenti non vi sarebbe alcuna differenza tra messa a disposizione e messa a disposizione del pubblico. Per le stesse ragioni, un numero ristretto di destinatari non dovrebbe essere considerato come il pubblico. (4) Una cifra dovrebbe essere considerata messa a disposizione del pubblico quando è accessibile da parte di un gruppo più ampio di persone, direttamente o indirettamente. L utilizzo di un indice di riferimento che consente all utente di accedere alla cifra associata dovrebbe costituire accesso indiretto. (5) La messa a disposizione di una cifra può avvenire in varie forme, contemporaneamente o successivamente, mediante il fornitore della cifra o attraverso il trasferimento della cifra da parte dei destinatari principali. (6) Al fine di garantire che la definizione di fornitura di un indice di riferimento sia applicata in modo uniforme, è opportuno precisare che la gestione del regime per la determinazione dell indice di riferimento, di cui all articolo 3, paragrafo 1, punto 5, lettera a), riguarda la gestione ordinaria della fornitura dell indice di riferimento e la definizione, l adattamento e la costante manutenzione della metodologia, 1 GU L 171 del , pag. 1. IT 4 IT

5 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Messa a disposizione del pubblico 1. Una cifra è considerata messa a disposizione del pubblico ai fini del regolamento (UE) 2016/1011 laddove la cifra è resa accessibile a un numero potenzialmente indefinito di persone fisiche e giuridiche diverse dal fornitore dell indice o diverse da un numero definito di destinatari collegati o in relazione con il fornitore dell indice. 2. Una cifra è messa a disposizione del pubblico se tali persone possono accedervi direttamente o indirettamente in conseguenza, tra l altro, del suo utilizzo da parte di uno o più soggetti vigilati come riferimento per uno strumento finanziario da essi emesso o per determinare l importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, o per misurare la performance di un fondo di investimento, o per fornire un tasso debitore calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a tale cifra. 3. L accesso può avvenire attraverso un ampia gamma di mezzi di comunicazione e di modalità, definiti dal fornitore o concordati tra il fornitore e i destinatari, a titolo gratuito o a pagamento, tra cui il telefono, il protocollo FTP, Internet, l accesso aperto, notizie, media, attraverso strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento collegati alla cifra o mediante richiesta agli utenti. Articolo 2 Gestione del regime per la determinazione dell indice di riferimento Ai fini del regolamento (UE) 2016/1011, la gestione del regime per la determinazione dell indice di riferimento comprende entrambi i seguenti elementi: (a) (b) la gestione ordinaria delle strutture del fornitore e del suo personale che partecipano al processo di determinazione dell indice di riferimento; la definizione, l adattamento e la costante manutenzione di una metodologia specifica per la determinazione dell indice di riferimento. Articolo 3 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 5 IT

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