La Commissione Disciplinare Nazionale, con Comunicato Ufficiale n. 62/CDN del 30 gennaio 2013, proscioglieva il Signor Ciccarone, mentre accertava la
|
|
- Muzio Grasso
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI ARBITRO PROF. AVV. MASSIMO ZACCHEO ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri ( Codice ), nel procedimento prot. n del 15 maggio 2013 promosso da: A.S.D. Matera Calcio, con sede in Matera, Via Sicilia n. 1, C.F , in persona del Presidente Signor Vincenzo Di Tria, ed ivi residente in Viale Ippocrate n. 3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, Centro Direzionale Isola A/7 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F , P.IVA , in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 19 novembre 2012, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, l A.S.D. Matera Calcio, nata dalla fusione tra l U.S.D. Irsinese Calcio e l A.P.D. Atlas Matera, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S. per i fatti imputabili ai propri tesserati Signor Savino Daleno e Antonio Ciccarone, con riguardo all incontro Viribus Unitis-Irsinese Calcio del 25 aprile
2 La Commissione Disciplinare Nazionale, con Comunicato Ufficiale n. 62/CDN del 30 gennaio 2013, proscioglieva il Signor Ciccarone, mentre accertava la responsabilità del Signor Daleno, comminando conseguentemente al sodalizio sportivo la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica e dell ammenda di 5.000,00 (cinquemila/00). Successivamente, l odierna istante ricorreva alla Corte di Giustizia Federale per la riforma della decisione della CDN. Con Comunicato Ufficiale n. 242/CGF del 16 aprile 2013, la Corte di Giustizia Federale confermava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Parte istante proponeva, pertanto, istanza di arbitrato (prot del 15 maggio 2013), rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente, contrariis reiectis, provvedere come segue: A) accertare e dichiarare l illegittimità e l infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 21 Febbraio 2013 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 242/CGF del 16 Aprile 2013, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla A.S.D. MATERA CALCIO avverso la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, inflitta alla predetta Società dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul C.U. n. 62/CDN del 30 Gennaio 2013, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 19 Novembre 2012 (Prot. n. 2949/1058pf11-12/AM/SP/Seg.), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell art. 4 comma 2 del C.G.S., in ordine alle violazioni (art. 1 comma 1 ed art. 7 commi 1 e 2 del C.G.S.) attribuite al calciatore sig. Savino DALENO, in relazione alla gara VIRIBUS UNITIS IRSINESE CALCIO del 25 Aprile 2012; B) per l effetto, accertare e dichiarare la completa assenza di responsabilità in capo all odierna istante, con integrale proscioglimento della stessa dell addebito contestato e con totale annullamento della penalizzazione comminata al Sodalizio medesimo in sede endofederale; C) in via subordinata, accertare e dichiarare, a carico del club ricorrente, la sola responsabilità per violazione dell art. 1 comma 1 del C.G.S. (inottemperanza ai principi di lealtà, correttezza e probità), in luogo della ascritta incolpazione per illecito sportivo, con conseguente irrogazione alla suindicata Società 2
3 della sanzione minima prevista dall art. 18 comma 1 del C.G.S., da contenersi, comunque, entro i limiti di una lieve ammenda; D) con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese stesse tra le parti costituite». Veniva nominato quale arbitro di parte l Avv. Guido Cecinelli. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 16 maggio 2013, rassegnando le seguenti conclusioni: «La FIGC conclude per il rigetto dell istanza avversaria e per la condanna della parte istante alla rifusione delle spese di lite, ivi inclusi i diritti amministrativi versati dalla Federazione a norma del Codice TNAS». Veniva nominato, quale arbitro di parte, il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l accettazione di cui all art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro), Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro). Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 3 luglio 2013 presso la sede dell Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. In quella sede, poi, veniva fissata per il 12 luglio 2013 l udienza di discussione e venivano assegnati i termini alle parti, rispettivamente dell 8 luglio e dell 11 luglio 2013, per il deposito di memorie e repliche. Le parti, all udienza del 12 luglio 2013, procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All esito della discussione, il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. 3
4 Il sodalizio lucano ricorre affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale è stata comminata, a carico della stessa, la penalizzazione di punti 2 (due). In particolare, parte istante censura fermamente l intero piano accusatorio che la Procura Federale ha costruito e che tanto la CDN quanto la CGF pongono a fondamento della pesante sanzione inflitta al calciatore Savino Daleno e, conseguentemente, anche alla società sportiva. La difesa dell A.S.D. Matera Calcio, infatti, osserva come, «dai vari atti di indagine, non emerga alcun riscontro probatoriamente rilevante a carico del suindicato calciatore»; l impianto accusatorio, infatti, si fonderebbe tutto sui contatti intercorsi tra il Signor Daleno, tesserato A.S.D. Matera Calcio, e i sig.ri Sergi e Simonetti, atleti della squadra avversaria che avrebbe dovuto scontrarsi con la parte istante. Ebbene, «appare lampante ed inoppugnabile l assenza, nelle parole rivolte dal DALENO ai menzionati calciatori, di qualsiasi finalità corruttiva». Se da una parte, osserva la difesa di parte istante, non possono considerarsi attendibili tanto l esposto del Presidente del Viribus Unitis quanto le affermazioni rese in Procura da altri atleti della compagine campana, dall altra le uniche prove dirette su cui si fonderebbe l impianto accusatorio della Procura sarebbero le dichiarazioni rese dagli «stessi destinatari delle presunte avances alterative da parte del DALENO, vale a dire il SERGI ed il SIMONETTI». Ma, continua nel proprio ragionamento l A.S.D. Matera Calcio, dalla semplice lettura delle dichiarazioni, rilasciate dagli atleti Sergi e Simonetti innanzi agli Investigatori federali, si evince in maniera lampante come il Signor Daleno «parlò con gli stessi di svariati argomenti, legati per lo più alle rispettive esperienze professionali, immediate e future, ma non rivolse loro la benché minima proposta corruttiva». Ad esempio, continua nel proprio ragionamento la difesa della società, «il SERGI riferisce, appunto, del tono scherzoso utilizzato dal DALENO nei suoi confronti [ ] e del reciproco innocente scambio di notizie circa lo stato di forma delle proprie squadre e le relative ambizioni di classifica». 4
5 Inoltre, per confermare l irrilevanza dei colloqui tra il proprio tesserato ed il calciatore della squadra avversaria, parte istante sottolinea «l invito rivolto al SERGI dal suo allenatore di provare ad ottenere informazioni più concrete : segno evidente della irrintracciabilità di tangibili elementi disciplinarmente rilevanti in capo al DALENO». Anche i colloqui incorsi tra il Signor Daleno e il Signor Simonetti, osserva la difesa del primo, non contengono alcun elemento che possa lontanamente dare adito anche ad un minimo di sospetto nell intento criminoso del Signor Daleno. Il Simonetti, infatti, conferma che «abbiamo parlato di molte cose ed anche della situazione in classifica delle nostre squadre»; inoltre, osserva la difesa del Signor Daleno, nel corso della conversazione quest ultimo «gli avrebbe accennato della sua intenzione di intraprendere la carriera di Direttore Sportivo, nel qual caso gli avrebbe fatto piacere averlo con lui in squadra: esternazioni distanti anni luce da ipotetiche condotte antisportive o, peggio ancora, integranti la violazione dell art. 7 comma 1 del C.G.S.». Inoltre, altre due considerazioni vengono svolte dalla difesa di parte istante. La prima. La versione fornita dal Signor Daleno agli organi della Procura federale «si poneva (e si pone) in millimetrica sintonia» con quanto riferito ai medesimi organi dagli atleti Sergi e Simonetti. Nella deposizione, infatti, si legge come la parte istante si informasse con il collega/avversario Simonetti del clima che avrebbe trovato a Somma Vesuviana e dell intenzione del primo di intraprendere la carriera di Direttore Sportivo e «nel caso di realizzazione del mio sogno lo avrei voluto con me attesa la vecchia amicizia tra di noi». La seconda. La registrazione della telefonata intercorsa tra il Signor Daleno e il Signor Simonetti è inutilizzabile sul piano istruttorio, «risultando priva di ogni garanzia di autenticità ed affidabilità, in ordine sia alla sua reale provenienza e datazione sia al suo effettivo contenuto». A tal riguardo, la difesa del sodalizio lucano si riporta alla perizia di parte depositata in atti, dalla quale si evince, contrariamente alla tesi esposta dalla Procura Federale e recepita dalla CDN e dalla CGF, che «sulla predetta telefonata regna, come visto, la 5
6 massima incertezza di tempo e di luogo sia perché la stessa proviene addirittura da quel SIMONETTI che ha sempre asserito di averla ricevuta dal DALENO sia, ancora, perché, se quest ultimo fa riferimento alla Domenica successiva quale giorno di possibile futuro incontro con il collega, egli non poteva sicuramente alludere alla partita VIRIBUS UNITIS IRSINESE CALCIO, che era programmata per il 25 Aprile 2012 e, quindi, per il Mercoledì precedente (!!!)». Inoltre, rispetto ad alcune trascrizioni riportate dalla Procura Federale ed assunte dalla stessa come prova dell intento criminoso del Signor Daleno, la difesa dell A.S.D. Matera Calcio osserva come il contenuto delle stesse, nello specifico il riferimento all inciso dicevo (al presidente) dammi 2 euro, 3 euro, 5 euro, me li dai a me e me la gestisco io, debba «riconnettersi al confessato progetto del ricorrente di una futura sua attività di Direttore Sportivo e non già a fantasiose (e mai avanzate) proposte di alterazione della gare in questione». Infine, la Società sportiva censura il trattamento sanzionatorio che le è stato riservato comparando il procedimento che ha visto coinvolto il proprio tesserato con altri procedimenti relativi al filone del c.d. calcio-scommesse. A tal riguardo, la difesa del sodalizio sportivo compara il materiale probatorio presente nel proprio procedimento con quello che ha visto coinvolto l attuale allenatore della Juventus, Signor Antonio Conte, quando sedeva sulla panchina del Siena. L A.S.D. Matera Calcio, infatti, lamenta quel mancato raggiungimento non solo di quella prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma anche di un quadro probatorio tale da poter contenere al proprio interno indizi gravi, precisi e concordanti, tali da poter ottenere una ragionevole certezza sulla commissione dell illecito sportivo. E dopo aver riportato ampi passaggi tanto del deferimento del Signor Conte, quanto delle decisione della CDN e della CGF, la difesa della parte istante osserva che «se, per il più titolato e famoso tecnico ora juventino si è ritenuto di dover applicare principi cardine del diritto sportivo in materia di illecito quali quello della certezza della prova e quello, complementare ma non meno importante, dell in dubio pro reo, al fine di escludere, nei confronti del deferito, la configurabilità dell ipotesi ex art. 7 comma 1 del C.G.S., è inevitabile che, per una situazione enormemente meno gravosa e complicata 6
7 sotto il profilo disciplinare come quella del DALENO, la diagnosi (e l eventuale prognosi ) formulabili per quest ultimo non possano e non debbano essere addirittura più penalizzanti ed afflittive (illecito sportivo) rispetto a quelle individuate per il CONTE (omessa denuncia con squalifica per dieci mesi, poi ridotti a quattro dal T.N.A.S. con lodo del 5 Ottobre 2012)!!!». 2. Con atto del 16 maggio 2013, parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale. La difesa della Federazione, dopo aver brevemente ripercorso i fatti che hanno portato al deferimento di Savino Daleno e della società di appartenenza, riportandosi al contenuto della decisione della Corte di Giustizia Federale, pone l attenzione su determinate circostanze di fatto, provate documentalmente con l acquisizione delle registrazioni. Nello specifico, la Federazione osserva che 1) pochi giorni prima dell incontro incriminato il Signor Daleno e il Signor Ciccarone hanno contattato telefonicamente alcuni tesserati della squadra avversaria; 2) la parte istante ha proposto al Signor Simonetti di incontrarsi personalmente e che, dopo il rifiuto del secondo, il primo si sia sincerato con il secondo di non parlare con terzi della conversazione intercorsa e di essere ricontattato se avesse voluto incontrarlo; 3) nelle conversazioni si è fatto riferimento ai vantaggi (ingaggi prestigiosi) che avrebbero ottenuto i giocatori della Viribus Unitis nelle successive stagioni agonistiche; 4) dette proposte siano state recepite come illecite dagli atleti della Viribus Unitis. Sulla scorta di quanto sopra esposto, la difesa della Federazione contesta la lettura offerta da controparte circa il contenuto delle conversazioni che giammai hanno rivestito un «presunto tono scherzoso». Inoltre, parte intimata, facendo proprie le argomentazioni della Corte di Giustizia Federale, osserva come «l acquisizione delle stesse [registrazioni] rappresenta un mero dato di fatto, in relazione alla quale gli organi della giustizia sportiva devono solo valutarne l attitudine probatoria, previa condivisione del loro contenuto con la parte deferita al fine del rispetto del principio del contraddittorio». 7
8 Infine, non si può far riferimento ai diversi procedimenti sottoposti al vaglio del T.N.A.S. poiché «ogni fattispecie di illecito, fondandosi su specifici fatti oggetto di accertamento, non può che trovare una valutazione sua propria». 3. Come ricordato da entrambe le parti nei rispettivi scritti difensivi, la Corte di Giustizia Federale ha rigettato il ricorso proposto dall A.S.D. Matera Calcio avverso la sanzione inflittale dalla Commissione Disciplinare Nazionale a mezzo del Comunicato Ufficiale n. 62/CDN del 30 gennaio La decisione della Corte di Giustizia Federale oggetto del presente giudizio ha richiamato sia l intera attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale che la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ricordando i passaggi più significativi delle indagini svolte e degli elementi che hanno caratterizzato il deferimento del sodalizio lucano. Nonostante la parte istante abbia fortemente censurato l impianto accusatorio su cui è stata comminata la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, la ricostruzione dei fatti e le motivazioni addotte dalla Corte di Giustizia Federale appaio condivisibili e, conseguentemente, l istanza di arbitrato dovrà essere rigettata. Da un punto di vista prettamente probatorio, infatti, la Corte ha ritenuto che «sussistano sufficienti elementi probatori per affermare la disciplinare responsabilità del sig. Savino Daleno per i fatti di cui al relativo capo di incolpazione e, per l effetto, quella oggettiva della A.S.D. Matera Calcio», atteso che, ai fini dell integrazione della fattispecie ex art. 7 C.G.S., non è necessario l inverarsi del risultato illecito a cui si è mirato, ma è sufficiente anche «il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». Sulla scorta di tale considerazione, il Collegio condivide l argomentazione della Corte di Giustizia Federale secondo cui «gli elementi di valutazione acquisiti agli atti del presente procedimento consentano di ritenere provato che la condotta posta in essere dal tesserato oggi reclamante fosse effettivamente finalizzata, in modo idoneo, all alterazione del risultato della gara». 8
9 Il contenuto delle telefonate intercorse tra il Signor Daleno e i calciatori della squadra avversaria non lascia dubbi circa il solo «semplice tentativo» del primo di alterare un normale svolgimento di un incontro di calcio. La trascrizione delle stesse, le riprese audio e le deposizioni dei giocatori con cui il Signor Daleno intratteneva conversazioni telefoniche confermano inequivocabilmente il disegno criminoso, seppur non raggiunto, cui mirava il calciatore della parte istante. Nonostante la difesa della Società lucana abbia evidenziato come gli stessi interlocutori del proprio atleta abbiano riferito anche del tono scherzoso delle telefonate fatte dal Daleno stesso, il Collegio, condividendo l argomentazione della Corte di Giustizia Federale, ritiene che l atteggiamento del Signor Daleno «non è certo incompatibile (anzi) con una condotta posta in essere nella prospettiva di cui all art. 7, comma 1, C.G.S.». Conseguentemente, l impianto della motivazione della decisione oggi impugnata dalla parte istante appare corretto perché coerente con il materiale probatorio presente in atti e con le relative argomentazioni logico-giuridiche svolte dalla Corte di Giustizia Federale. Il Collegio, infatti, non può discostarsi dalla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui «non occorre né la certezza assoluta della commissione dell illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell illecito stesso» (lodo Guberti c. FIGC del 3 giugno 2013). Conseguentemente, una società sportiva sarà sempre e comunque chiamata a rispondere delle condotte alterative dello svolgimento delle gare e dell esito delle stesse, poste in essere da calciatori, anche nei casi in cui l intento criminoso del proprio tesserato non giunga a buon fine. Le norme del C.G.S., art. 4 comma 2, e art. 7 comma 4, non lasciano spazio a diverse interpretazioni; esiste un legame indissolubile tra il tesserato e la società di appartenenza la quale, per il solo fatto del tesseramento che lega il primo con la 9
10 seconda, è tenuta/costretta a rispondere in via oggettiva dell operato del proprio tesserato. 4. Atteso il rigetto dell istanza, il Collegio ritiene equo di porre a carico dell A.S.D. Matera Calcio le spese del procedimento e per l assistenza difensiva che liquida in 1.200,00; e di porre a carico dell A.S.D. Matera Calcio, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio, che liquida complessivamente in 3.500,00, e il rimborso delle spese documentate dal Collegio, oltre Iva e Cpa come per legge. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: a) rigetta la domanda di arbitrato presentata dalla A.S.D. Matera Calcio; b) condanna la parte istante al pagamento delle spese di lite, liquidate come in parte motiva; c) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, come liquidati in parte motiva; d) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato a maggioranza in data 12 luglio 2013 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate. F.to Maurizio Benincasa F.to Guido Cecinelli F.to Massimo Zaccheo 10
IL COLLEGIO ARBITRALE. Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Avv. Prof. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro)
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Avv. Prof. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro) Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro) riunito in conferenza
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42
Riunione del 29 luglio 2015 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42 34.14/15 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - SURACE REBECCA Atleta - BONACCORSO ANTONINO MARIA n.q. Presidente p.t - ASD PALLAVOLO
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.
Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO
IL COLLEGIO ARBITRALE. composto da:
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto da: Prof. Avv. Massimo Zaccheo Prof. Guido Calvi Prof. Avv. Maurizio Benincasa Presidente Arbitro Arbitro riunito in conferenza
Comunicato Ufficiale N 31 del 27 Ottobre 2011
Stagione Sportiva 2011/2012 Comunicato Ufficiale N 31 del 27 Ottobre 2011 IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE È INTEGRALMENTE CONSULTABILE PRESSO IL SITO INTERNET DELLA DIVISIONE ALL
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. Avv. Massimo Zaccheo Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Cons. Silvestro Maria Russo Presidente del Collegio Arbitrale
Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX
Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE AVV. GUIDO CECINELLI ARBITRO AVV. AURELIO VESSICHELLI ARBITRO nominato ai sensi
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ATTO DI CITAZIONE PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A
REGOLAMENTO DELL ELENCO DEGLI AGENTI SPORTIVI DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A Art. 1) ISTITUZIONE E istituito presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile l Elenco degli Agenti Sportivi Art.2) DEFINIZIONI E
presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
GARA ANCONA - GROSSETO del 30.04.2010 - s.s. 2009 2010
La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività
DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)
DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la
Indagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
Nota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
Art. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.
Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
MEDIAZIONE TRIBUTARIA
MEDIAZIONE TRIBUTARIA Novità Fiscali 2012: dal federalismo fiscale all abuso del diritto (IV Convegno Lerici) 1 MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo. dalla società Polisportiva Robur 1908
Atleta Giovanni Rinaldi Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Polisportiva Robur 1908 Scandicci ASD La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Luciano Mennella Avv. Sara de
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
Tribunale Nazionale di Arbitrato o per lo Sport
Tribunale Nazionale di Arbitrato o per lo Sport L ARBITRO UNICO Avv. Aurelio Vessichelli nominato ai sensi dell art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Il procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione 1 Informativa al cliente e procura alle liti (art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013) INFORMATIVA EX ART.
GUIDA REGOLAMENTO DELL ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI FIGC. Di Francesco Casarola
GUIDA REGOLAMENTO DELL ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI FIGC Di Francesco Casarola Copyright Aprile 2015 SOMMARIO 1. Introduzione 2. Soggetti a. Direttori sportivi b. Collaboratore della gestione
RISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
RISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
per l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
IL COLLEGIO ARBITRALE. Composto da. Prof. Avv. Massimo Zaccheo Avv. Marcello de Luca Tamajo Prof. Avv. Maurizio Benincasa
IL COLLEGIO ARBITRALE Composto da Prof. Avv. Massimo Zaccheo Avv. Marcello de Luca Tamajo Prof. Avv. Maurizio Benincasa Presidente Arbitro Arbitro riunito in conferenza personale in data 8 novembre 2013
Delibera n. 71 /2015
Delibera n. 71 /2015 Avvio del procedimento per l adozione di provvedimenti sanzionatori di cui al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
RISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
RISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
DELIBERA N. 61/2014 TITOLO 2014.1.10.4.1 2014.1.10.21.589 LEGISLATURA IX Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
COMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE
COMUNE DI CUNEO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE N. Proposta 875 del 13/06/2014 OGGETTO: RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PROMOSSO DALLA INVESTIRE IMMOBILIARE
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669
(Cat.. Cl. Fasc..) CITTA DI ASTI SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI UFFICIO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 in data 19/04/2016 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE
Agenzia Spaziale Italiana
Agenzia Spaziale Italiana Regolamento del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all Art. 47 del D. Lgs. 33/2013 1. Nel presente regolamento: Art. 1 Definizioni
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. ********** Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all esito
Atleta BARBONI ARIANNA Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. PALLAVOLO FONDI La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini Avv. Luciano Mennella Avv. Cristina
ha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò Roma, 8 aprile 2010 Cap. Sergio Tirrò La verbalizzazione Legge di depenalizzazione 24/11/1981 nr. 689 Modifiche al sistema
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE La Repubblica d Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L avv. Achille M.G. Cod. Fisc. BRN CLL 47C31 C971E, elettivamente domiciliato in al Corso Umberto I, 61 rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Settore Giovanile e Scolastico \ Lega Nazionale Dilettanti Emilia Romagna 2011-12
Allegato F FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Settore Giovanile e Scolastico \ Lega Nazionale Dilettanti Emilia Romagna 2011-12 Regolamenti per Tornei a carattere Regionale e Provinciale Attività di Base
COMUNE DI CALCIO Provincia di Bergamo
COMUNE DI CALCIO Provincia di Bergamo AREA AFFARI GENERALI COPIA DETERMINAZIONE N.30/ 3 DEL 25/01/2013 OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO DAL 31.01.2013 AL 31.01.2014
DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
Parte I LE NORME DI COMPORTAMENTO. Capitolo II LE DICHIARAZIONI LESIVE (ART. 5)
INDICE Prefazione, digiuseppe QUATTROCCHI... XIII Introduzione, diantonio D AVIRRO... XVII pag. Parte I LE NORME DI COMPORTAMENTO Capitolo I DOVERI ED OBBLIGHI GENERALI (ART. 1) a cura di MICHELE DUCCI
Ricorso ex art. 414 c.p.c.
Studio legale Messina - Avv.ti Vincenzo e Luigi Messina Avv.to Vincenzo Messina, patrocinante in Cassazione, P.IVA 00160400818 Avv.to Luigi Messina P.IVA 01945630810 PEC luigigiacomo.messina@avvocatitrapani.legalmail.it
DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni
DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131 Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E TELECOM ITALIA Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A
S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 4369 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore PASSIGLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 o DICEMBRE 1999 Norme in materia
ha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ
CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO
CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITÀ SU BREVETTO 1 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra XY,
IL GIUDICE SPORTIVO. della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. Avvocato Alessandro Gioia
IL GIUDICE SPORTIVO della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Avvocato Alessandro Gioia ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di: Mangiarano Mario tecnico;
Comune di Falconara Marittima (Provincia di Ancona)
CONSIGLIO COMUNALE Seduta del Comune di OGGETTO N 0: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI:
RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
RISOLUZIONE N. 129/E
RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo
Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 23/E Roma, 19 febbraio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Scambio punti nell ambito di operazioni a premio rilevanza ai fini dell imposta sostitutiva di cui all articolo 19, comma
Il Collegio Arbitrale composto da: L O D O
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Il Collegio Arbitrale composto da: Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, ai sensi del Regolamento della Camera
Studio Legale Associato
Modena lì 17.02.2005 e p.c. e p.c. e p.c. Egr. Sig. Dott Giovanni Petrucci Presidente CONI Via fax al n. 0636857638 Egr. Sig. Dott. Carlo Magri Presidente FIPAV Spett.le Lega Pallavolo Serie AM Lega Pallavolo
GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII
GESTIIONE RECLAMII,, RIICORSII E CONTENZIIOSII Pagina 1 di 5 CAPITOLO 7 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI 7.1 PREMESSA Si premettono le seguenti definizioni: Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia
PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente
Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del
L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio
RISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
Contratto internazionale di Agenzia
Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti