LA DISCIPLINA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

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1 LA DISCIPLINA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO 1

2 IL REATO DI RICICLAGGIO Il reato di riciclaggio si sostanzia ogni qualvolta attraverso una serie di operazioni poste in essere si miri a nascondere, occultare o comunque ostacolare l accertamento circa l origine illecita di denaro, beni od utilità. Questo reato si compone di due momenti: 1. la ricezione del bene di origine illecita; 2. l effettuazione di comportamenti che ostacolano l identificazione della provenienza illecita. 2

3 IL REATO DI RICICLAGGIO NEL CODICE PENALE L ipotesi criminosa del delitto di Riciclaggio è stata introdotta nel Codice Penale con l art. 648 bis, già nel 1978: Fuori dei casi di concorso nel reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da lit a lit ( ). 3

4 IL REATO DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da lit a lit ( ). Art. 648 ter Cod. Pen. 4

5 ESEMPI DI REATO PRESUPPOSTO Traffico e spaccio di stupefacenti. Rapina. Usura. Estorsione. Frode fiscale. 5

6 LE NORME SUCCESSIVE La legge 197/91 ( Provvedimenti urgenti per limitare l uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ) recepiva i principi contenuti nella prima direttiva europea sulla materia dell'antiriciclaggio, relativa alla prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. (segue ) 6

7 LE NORME SUCCESSIVE La legge 197/01 è costituita da 14 articoli e contiene una serie di precetti, divieti, obblighi e sanzioni costituisce la base normativa per la lotta al riciclaggio di denaro sporco da parte del circuito finanziario e creditizio. La ratio di questa Legge, è quella di garantire, anche a posteriori e per 10 anni, la possibilità di controllare e tracciare il percorso dei flussi finanziari. (segue ) 7

8 LE NORME SUCCESSIVE La legge 197/01 si prefigge di combattere il riciclaggio attraverso l introduzione dei seguenti obblighi: limitazione dell uso del contante; identificazione della clientela; registrazione e conservazione dei dati; segnalazione. 8

9 LA LIMITAZIONE DELL USO DEL CONTANTE L articolo 1 della legge 197/91 vietava il trasferimento di denaro contante quando il valore da trasferire era superiore a lit ( ,14). Il decreto 17/10/2002 ha elevato tale limite a La legge 176/2010, di conversione del decreto legge 78/2010, ha ridotto da a ; il Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 prima, e successivamente l ultima normativa introdotta, il Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 cosiddetto Salva Italia, hanno ridotto a il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra soggetti privati. 9

10 LA LIMITAZIONE DELL USO EI TITOLI AL PORTATORE Anche i libretti di risparmio, bancari e postali, devono essere nominativi, e non al portatore, se l importo del deposito supera i Il legislatore ha voluto limitare, anche al fine di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l uso dei titoli al portatore a

11 GLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando l effettuazione di operazioni di trasferimento di ammontare rilevante con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi automatici. (segue ) 11

12 GLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE Tale obiettivo viene perseguito con ancora maggiore forza proprio dal D. Lgs. 231/07, il quale espressamente si propone di riconoscere quelle situazioni che comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo: fermo restando che è indispensabile stabilire l identità ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d identificazione e di verifica dell identità dei clienti particolarmente rigorose. (segue ) 12

13 GLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE Sono obblighi fondamentali: l identificazione della clientela (adeguata verifica della clientela); la registrazione dei dati relativi alla clientela e all operazione all interno del c.d. Archivio Unico Informatico; la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio; la formazione del personale dell intermediario, sì da sensibilizzarlo rispetto all individuazione di elementi di riciclaggio. 13

14 I SOGGETTI OBBLIGATI La legge 197/91 prevedeva che gli intermediari abilitati fossero tenuti agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette. Il D. Lgs. 374/99 la esteso tali obblighi anche ai soggetti che svolgono le seguenti attività: recupero crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro, titoli o valori; agenzie di affari in mediazioni immobiliari; commercio di cose antiche, di oro e oggetti preziosi; (segue ) 14

15 I SOGGETTI OBBLIGATI esercizio di case d asta e gestione di case da gioco; mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria. Il D. Lgs. 56/2004 prevede che i seguenti soggetti sono tenuti agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette: gli intermediari abilitati; i soggetti individuati dal D. Lgs. 374/99; (segue ) 15

16 I SOGGETTI OBBLIGATI gli intermediari finanziari; le Società di revisione; le succursali italiane delle Società estere; ragionieri, periti commerciali, revisori contabili, dottori commercialisti, consulenti del lavoro; notai e avvocati, quando compiono determinate operazioni. 16

17 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/07 Il D. Lgs. 231/07 ha apportato innovazioni e cambiamenti al sistema di obblighi previsti e una revisione dell elenco dei soggetti obbligati al rispetto degli adempimenti in materia di antiriciclaggio: oltre ai soggetti identificati dalle precedenti disposizioni sono stati aggiunti: i promotori finanziari iscritti nell'albo; gli intermediari assicurativi; i mediatori creditizi; gli agenti in attività finanziaria. 17

18 GLI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE 18

19 L OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE Sono obblighi fondamentali: l identificazione della clientela (adeguata verifica della clientela); la registrazione dei dati relativi alla clientela e all operazione all interno dell Archivio Unico Informatico; la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio; la formazione del personale dell intermediario, sì da sensibilizzarlo rispetto all individuazione di elementi di riciclaggio. (segue ) 19

20 L OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE L identificazione consiste nella raccolta da parte dell intermediario dei dati identificativi della clientela e delle informazioni attinenti all operazione. Ha il fine di acquisire certezza circa l identità ed i dati personali del cliente e della persona fisica o giuridica per conto della quale egli operi. (segue ) 20

21 L OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE Il D. Lgs. 231/07 parla, più tecnicamente, di adeguata verifica della clientela. Essa è un attività più ampia rispetto alla mera raccolta di dati anagrafici e tecnici, in quanto all intermediario viene richiesto di compiere un attività ulteriore. (segue ) 21

22 L OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE Il Legislatore chiede ai destinatari della normativa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo; (segue ) 22

23 L OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a , indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un operazione frazionata; (segue ) 23

24 L OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. (segue ) 24

25 L OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE Gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo consistono nelle seguenti attività: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 25

26 IDENTIFICAZIONE: I PRINCIPI GENERALI L identificazione deve essere effettuata all atto dell operazione o dell apertura del rapporto. Deve essere identificato chi effettua l operazione in proprio o per conto di terzi. Devono inoltre essere acquisiti i dati identificativi del soggetto per conto del quale si opera. Tali dati sono forniti per iscritto dal soggetto che effettua l operazione. (segue ) 26

27 IDENTIFICAZIONE: I PRINCIPI GENERALI Non deve essere identificato il mero latore di un ordine scritto del cliente già identificato. Gli intermediari devono definire procedure interne per l identificazione della clientela. 27

28 LE MODALITA DI IDENTIFICAZIONE L identificazione può essere effettuata secondo le seguenti modalità: diretta, ovvero effettuata alla presenza del cliente mediante un documento valido per l identificazione, non scaduto; indiretta, ovvero effettuata in base ad informazioni già acquisite o acquisibili; a distanza, ovvero effettuata senza la presenza simultanea del cliente e dell intermediario, attraverso il rilascio di idonea attestazione. 28

29 L IDENTIFICAZIONE DIRETTA L identificazione diretta del cliente è effettuata da parte di personale incaricato. Per personale incaricato si intende: il personale dipendente; i promotori finanziari; gli agenti finanziari; gli agenti e i broker assicurativi. 29

30 L IDENTIFICAZIONE INDIRETTA L identificazione indiretta del cliente può essere effettuata: per i clienti già identificati dall intermediario in relazione al rapporto in essere; in relazione a operazioni effettuate; per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici o da documenti con firma digitale; per i clienti i cui dati risultano da dichiarazioni consolari; per i clienti il cui contatto è avvenuto tramite un mediatore creditizio o assicurativo. 30

31 L IDENTIFICAZIONE A DISTANZA L identificazione a distanza si realizza: mediante attestazione ottenuta da un altro intermediario; mediante bonifico eseguito a valere su un conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato dall intermediario che deve procedere all identificazione; attraverso il flusso elettronico di accettazione della procedura RID. 31

32 LA PROCEDURA PER LA CONOSCENZA E L IDENTIFICAZIONE Gli intermediari devono disporre di procedure per l identificazione dei clienti e per una adeguata conoscenza degli stessi. Essi devono valutare, con continuità e aggiornamento, il profilo di rischio del cliente, ossia la probabilità di esposizione a fenomeni di riciclaggio, tenendo conto in particolare: degli aspetti oggettivi relativi alle caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni compiute e degli strumenti utilizzati; (segue ) 32

33 LA PROCEDURA PER LA CONOSCENZA E L IDENTIFICAZIONE degli aspetti soggettivi concernenti le caratteristiche dei clienti. Nel caso di Società o Enti, l intermediario deve ottenere evidenze sull identità del soggetto e sul rapporto di rappresentanza. Devono inoltre acquisire dal cliente informazioni sulla struttura societaria al fine di determinare gli amministratori e i proprietari effettivi delle Società o Enti. 33

34 LE INFORMAZIONI DA ACQUISIRE E REGISTRARE Devono essere acquisiti e registrati, per le operazioni: data e causale; importo (evidenziando la parte in contanti); i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed estremi del documento di identificazione) di chi effettua l operazione in proprio o per conto altrui e del soggetto per conto del quale l operazione viene eseguita. (segue ) 34

35 LE INFORMAZIONI DA ACQUISIRE E REGISTRARE Per i rapporti continuativi: data; i dati identificativi del titolare e dei delegati ad operare; il codice del rapporto. Deve essere inoltre indicato il codice dell attività economica del cliente. (segue ) 35

36 L OBBLIGO DI REGISTRAZIONE I dati raccolti per l identificazione devono essere registrati prontamente e non oltre 30 giorni in un Archivio Unico Informatico (A.U.I.) istituito e gestito dallo stesso intermediario che effettua l operazione. I dati devono essere archiviati in modo che siano facilmente reperibili e devono essere conservati nell AUI per 10 anni. I dati registrati relativi agli incassi e pagamenti devono inoltre essere comunicati mensilmente all U.I.F (Unità di Informazione Finanziaria). 36

37 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE 37

38 SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE Gli intermediari chiamati alla collaborazione attiva con le autorità di vigilanza antiriciclaggio sono tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette e alla comunicazione delle infrazioni al divieto di circolazione del contante e dei titoli al portatore. Si tratta di adempimenti che non devono essere confusi, neppure dal punto di vista lessicale. 38

39 SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE La segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio implica la valutazione delle caratteristiche oggettive e soggettive della transazione. In altri termini, ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura porti a ritenere, in base agli elementi di conoscenza disponibili, che il denaro oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter del Codice Penale. (segue ) 39

40 SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Si tratta dunque di operazioni non giustificate rispetto all attività normalmente svolta dal soggetto che la pone in essere, che si collocano al di fuori della sua attività caratteristica e che, in qualche modo, possono essere ricondotte nell ambito delle condotte delittuose punite dagli artt. 648 bis e 648 ter. (segue ) 40

41 SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Lo stesso discorso vale anche qualora l operazione in questione sia posta in essere da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare del soggetto titolare dell attività, o dipendenti, o collaboratori a qualunque titolo. 41

42 COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI La comunicazione delle violazioni alla normativa sulla limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore concerne, invece, la rilevazione delle infrazioni ala norma che vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti privati, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a

43 SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE Distinte sono le Autorità destinatarie dei due diversi obblighi: per la segnalazione di operazione sospetta deve essere attivata l Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.). La comunicazione delle infrazioni, deve essere, invece, inoltrata dagli intermediari, entro 30 giorni, al Ministero dell Economia. 43

44 I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE Il D. Lgs. 56/2004 prevede che sono tenuti a segnalare le operazioni sospette tutti i soggetti tenuti ad effettuare l identificazione e la registrazione delle operazioni e dei rapporti continuativi, nonché le Società di gestione finanziaria e gli uffici della Pubblica Amministrazione. 44

45 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELL OPERAZIONE SOSPETTA Il Responsabile dell ufficio o di altro punto operativo ha l obbligo di segnalare senza ritardo al Titolare dell azienda o dell Ente ogni operazione che per caratteristica, entità, natura induca a ritenere che il denaro oggetto delle operazioni possa provenire da attività illecita. I parametri da adottare simultaneamente per individuare le operazioni sospette sono: (segue ) 45

46 L OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELL OPERAZIONE SOSPETTA OGGETTIVI (caratteristiche, entità, natura dell operazione o altra circostanza conosciuta dall operatore). SOGGETTIVI (capacità economica e attività svolta dal cliente). 46

47 LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE Il titolare esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate, le trasmette senza ritardo all U.I.F. Tutte le fasi di questa procedura devono essere documentate. Ogni azienda deve formulare un apposito regolamento per disciplinare la procedura di segnalazione, il cui contenuto deve essere portato a conoscenza di tutto il personale coinvolto. 47

48 LA RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE Tutta la procedura deve essere effettuata nella MASSIMA RISERVATEZZA. L art. 45 del D.Lgs. 231/07 prevede che i soggetti obbligati alla segnalazione debbano adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. A tal riguardo, gli intermediari devono adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell identità delle persone che effettuano le segnalazioni. 48

49 LA RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei soggetti segnalati sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell attività o del soggetto delegato. A maggiore garanzia, il decreto prevede espressamente che l'identità delle persone fisiche possa essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. (segue ) 49

50 GLI INDICI DI ANOMALIA Con l entrata in vigore del D.Lgs. 231/07, il Legislatore ha richiesto che le competenti autorità di vigilanza provvedano con periodicità ad aggiornare l elenco degli indici di anomalia sì da rendere più semplice, per i destinatari, l individuazione di operazioni sospette di riciclaggio. Il D. Lgs. n. 151/2009 ha infine stabilito che il contenuto delle segnalazioni è definito dalla U.I.F. con proprie istruzioni. 50

51 GLI INDICI DI ANOMALIA GENERALI 1. Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori. 2. Ricorso a tecniche di frazionamento dell operazione, soprattutto se volte ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione. 3. Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie. (segue ) 51

52 GLI INDICI DI ANOMALIA GENERALI 4. Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario. 5. Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati. 6. Operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili giustificazioni. (segue ) 52

53 GLI INDICI DI ANOMALIA GENERALI 7. Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall operazione. 8. Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri offshore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall attività economica del cliente o da altre circostanze. 53

54 GLI INDICI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN CONTANTE 1. Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze. 2. Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l attività economica del cliente. 3. Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente. (segue ) 54

55 GLI INDICI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE OPERAZIONI IN CONTANTE 4. Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente. 5. Operazioni aventi ad oggetto l utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l attività svolta dal distributore o dal merchant ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela. 55

56 L APPARATO SANZIONATORIO 56

57 LE SANZIONI Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio importa l applicazione di sanzioni di varia natura giuridica, in alcuni casi molto severe. La disciplina sanzionatoria è regolata sostanzialmente dal decreto legge n. 143 del 1991 (convertito dalla legge n. 197 del 1991) e dal decreto legislativo n. 56 del (segue ) 57

58 LE SANZIONI Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie e, per i casi più gravi, di sanzioni penali che giungono fino ad un anno di reclusione. La competenza per la contestazione delle infrazioni è affidata al Ministero dell'economia e alle autorità di vigilanza di settore, alle amministrazioni interessate, all'u.i.c. e alla Guardia di finanza per le violazioni accertate nell'esercizio dei compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni. 58

59 LE SANZIONI PENALI Le sanzioni penali sono disciplinate dall art. 55 del D.Lgs. 231/07 e si possono così schematizzare inosservanza delle disposizioni in materia di identificazione della clientela: multa da a , salvo che il fatto non costituisca più grave reato; (segue ) 59

60 LE SANZIONI PENALI inosservanza da parte dell esecutore dell operazione dell obbligo di identificare e raccogliere i dati del titolare effettivo dell operazione, o falsa indicazione degli stessi: reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato; omessa, tardiva o incompleta registrazione: multa da a ; (segue ) 60

61 LE SANZIONI PENALI omessa effettuazione delle comunicazioni obbligatorie ex art. 52 D.Lgs. 231/07 da parte degli organi di Vigilanza (collegio sindacale, organismo di vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/01, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/07): reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a

62 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Violazioni in tema di limitazione all uso del contante: sanzione pecuniaria dall 1% fino al 40% del valore dell operazione. Violazione dell obbligo di informare il Ministero dell Economia sulle infrazioni alla limitazione dell uso del contante: sanzione pecuniaria dal 3% fino al 30% del valore dell operazione. Omessa segnalazione di operazione sospetta: sanzione pecuniaria dal 5% fino al 50% del valore dell operazione. (segue ) 62

63 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Violazioni dell obbligo di comunicazione all U.I.F: sanzione pecuniaria da 500 a Mancata sospensione disposta dall U.I.F: sanzione pecuniaria da a Violazione di decreti ministeriali applicativi della normativa antiriciclaggio: sanzione pecuniaria fino a ,69. 63

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