ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 1/41

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1 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 1/41 ATTO DI PROROGA DEL CONTRATTO PER I SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA LA REGIONE VENETO e TRENITALIA S.P.A. RELATIVAMENTE AL PERIODO: 1 GENNAIO DICEMBRE 2023

2 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 2/41 L anno 2015, il giorno del mese di.. in con la presente scrittura privata tra la Regione Veneto, in qualità di titolare delle funzioni amministrative relative al servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901, codice fiscale n partita IVA n , nella persona., nella sua qualità di (di seguito Regione ) e Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA , capitale sociale Euro ,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n , iscritta al R.E.A. al n , la quale interviene nel presente atto in persona del.. (di seguito Trenitalia ) di seguito congiuntamente indicate come Parti PREMESSO CHE: in data è stato sottoscritto fra la Regione e Trenitalia il Contratto per i Servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo (di seguito Contratto di Servizio ); il Contratto di Servizio, all art. 3 comma 1, prevede una durata di sei anni rinnovabile di ulteriori sei anni a partire dal 1 gennaio 2015; in data è stato sottoscritto l Atto modificativo integrativo del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo ; la Regione è intenzionata a bandire una gara europea per l aggiudicazione del servizio di trasporto ferroviario all interno del proprio territorio; nelle more della procedura di gara nonché dell avvio dei servizi da parte dell aggiudicatario, la Regione al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici con il presente atto intende regolare il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2020 del Contratto di Servizio sottoscritto in data 23/09/2010, più ulteriori tre anni di prolungamento fino al 31/12/2023 in ragione degli investimenti previsti dal Contratto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) N.1370/2007;

3 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 3/41 obiettivo primario della Regione, condiviso da Trenitalia, è quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale, al fine di incrementare in modo consistente il numero di viaggiatori che ogni giorno usano il treno; anche alla luce di quanto esposto al punto precedente, si ravvisa la necessità di garantire un ulteriore miglioramento della qualità del servizio ed una più adeguata tutela del cittadino utente; le Parti, per l anno 2015, intendono continuare a regolamentare i reciproci rapporti sulla base dello schema a Catalogo di cui al Contratto di Servizio (così come modificato dal predetto Addendum del 27 maggio 2013), mentre a partire dal 1 gennaio 2016 intendono adottare un nuovo sistema di calcolo del corrispettivo contrattuale. In particolare, al fine di aderire pienamente ai principi di cui al Regolamento CE 1370/07 in materia di corrispettivi contrattuali nonché di consentire una effettiva condivisione di tutti gli elementi connessi all espletamento del servizio ivi inclusi i costi, i ricavi, gli investimenti, le tasse (IRAP come da Delibera 49/2015 dell Autorità di Regolazione dei Trasporti ART), il programma di esercizio, i volumi di produzione, gli aumenti tariffari, etc. le Parti hanno elaborato congiuntamente il Piano Economico Finanziario (per brevità nel prosieguo PEF ) di cui all allegato 4 al presente Contratto, in cui è stato stimato anno per anno a partire dal 1 gennaio 2016 con riferimento all intero periodo di piano l ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali; nell elaborazione del PEF le Parti hanno utilizzato, come base, i dati di costo e ricavo risultanti dal pre - consuntivo 2015 del Conto Economico Regionale (per brevità nel prosieguo CER ), che rappresenta il documento dalle stesse congiuntamente individuato quale miglior strumento per certificare di anno in anno attingendo ai valori di consuntivo di ciascun esercizio i costi effettivamente sostenuti per l espletamento del servizio ed i ricavi registrati oggetto di rendicontazione dei dati di consuntivo in accordo con i principi contabili e di controllo della Società. Il CER, rilasciato di norma entro il mese di aprile di ciascun anno, riporta l ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi saldi totali secondo lo stesso schema utilizzato nel PEF e sarà quindi confrontato con quest ultimo, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, per registrare eventuali scostamenti tra quanto stimato per quello specifico anno (nel PEF) e quanto consuntivato (nel CER); pertanto le Parti, con il presente contratto (di seguito anche Atto o Contratto ), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni della proroga del Contratto di Servizio per il periodo ; con DGR del n, la Regione ha approvato la sottoscrizione del presente Atto; tutto ciò premesso,

4 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 4/41 SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 Premesse e Allegati 1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Atto. Art. 2 Oggetto 1. Con il presente Atto le Parti - nelle more dell espletamento di una procedura di gara per l affidamento del servizio di trasporto regionale - concordano di prorogare il Contratto di Servizio, così come successivamente modificato e/o integrato dagli atti citati in Premesse, agli stessi patti e condizioni salvo quanto specificato in prosieguo nel presente Atto. Art. 3 Durata 1. La proroga contrattuale di cui al presente Atto decorre dal fino al La durata della presente proroga si estenderà automaticamente su comunicazione della Regione da presentarsi almeno dodici mesi prima della scadenza contrattuale - per un ulteriore anno, sino al , agli stessi patti e condizioni qualora alla data del non risulti ancora concluso il percorso di affidamento attraverso la procedura di gara ad evidenza pubblica e non sia possibile l effettivo avvio dei servizi da parte dell aggiudicatario; trascorsi i dodici mesi, le Parti concorderanno le condizioni tecniche, economiche e finanziarie dell eventuale successivo periodo di continuità del servizio. 3. Inoltre è facoltà della Regione, laddove la conclusione della suddetta procedura di gara ad evidenza pubblica e l effettivo avvio dei servizi da parte dell aggiudicatario risultassero praticabili in tempi anteriori, recedere dal presente Atto decorsi otto anni dalla sua validità (quindi al ), dandone preavviso a Trenitalia almeno sei mesi prima, quindi entro il 30 giugno Qualora l aggiudicatario risultasse la stessa Trenitalia, o un raggruppamento ricomprendente Trenitalia, il termine di otto anni sopra richiamato potrà essere ridotto, previa verifica della sostenibilità economica del PEF di cui all allegato n. 4, nella misura in cui l avvio dei nuovi servizi sia effettivamente possibile da parte di Trenitalia, con applicazione del nuovo contratto di gara, anche eventualmente riducendo il periodo di attrezzaggio indicato nel contratto di gara. SEZIONE I PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI ANNO 2015 Art. 4

5 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 5/41 Corrispettivo 1. Per quanto riguarda il corrispettivo per i servizi che vengono svolti da Trenitalia nel corso dell anno 2015, si conferma quanto previsto dal Contratto di Servizio così come modificato dall Atto modificativo integrativo del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo , nonché quanto disposto dai verbali del 24 maggio 2013 e del 27 settembre In particolare, le Parti condividono il programma di esercizio 2015 (Allegato 1 al presente Atto) per il quale la Regione corrisponderà a Trenitalia il corrispettivo correlato. SEZIONE II PREVISIONI APPLICABILI AI SERVIZI ANNO 2016 E SUCCESSIVI Art. 5 Relazioni Rovigo - Chioggia e Rovigo -Verona 1. Il servizio ferroviario effettuato da Trenitalia sulle relazioni Rovigo Chioggia e Rovigo Verona, sub affidato alla Sistemi Territoriali S.p.A. società interamente controllata dalla Regione Veneto, non sarà ricompreso, a far data dal 1 gennaio 2016, nell ambito dei servizi oggetto della proroga di cui al presente Atto; Trenitalia assicurerà in continuità la vendita dei titoli al massimo fino al cambio orario di giugno 2016, applicando le vigenti tariffe ferroviarie Trenitalia regionali, previo accordo commerciale con la società subentrante. 2. Conseguentemente il corrispettivo del periodo di proroga, a partire dalla predetta data del 1 gennaio 2016, sarà valorizzato al netto delle suddette relazioni. Art. 6 Corrispettivo 1. In coerenza con il Regolamento CE 1370/2007 il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia per il servizio espletato a partire dal 1 gennaio 2016 è determinato in modo da perseguire nell arco contrattuale l equilibrio economico del presente Atto. In particolare Trenitalia ha elaborato il Piano Economico Finanziario del contratto (per brevità nel prosieguo PEF ), in cui è stato stimato anno per anno dal 2016, per l intero periodo contrattuale, l ammontare dei principali processi aziendali che concorrono al conto economico complessivo della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali. Nell elaborazione del PEF sono stati utilizzati, come base, i dati di costo e ricavo risultanti dal preconsuntivo 2015 considerando: un trend di incremento dei ricavi determinato anche dalla lotta all evasione attuata da Trenitalia determinato, a parità di volumi di offerta, sia dagli incrementi delle tariffe deliberate dalla

6 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 6/41 Regione, che un recupero pari allo 0,5% dei ricavi tariffari di ciascun anno, un efficientamento dei costi industriali, tali da determinare un rilevante piano investimenti per l acquisizione di nuovo materiale rotabile. Nell elaborazione del PEF sono stati considerati: A. da un lato tutti i costi di Trenitalia, riportati anno per anno nel PEF, segnatamente: 1. quelli relativi all organizzazione, espletamento e fruizione dei corrispondenti servizi di trasporto; 2. quelli relativi ai sistemi di vendita, informazione e assistenza (biglietterie sia di sportello che self-service); 3. gli importi che Trenitalia, in relazione al servizio espletato, versa a vario titolo al gestore dell infrastruttura ferroviaria nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 Luglio 2003 n.188; 4. le tasse (IRAP come da Delibera 49/2015 dell Autorità di Regolazione dei Trasporti ART) 5. gli importi relativi all ammortamento e alla remunerazione del capitale investito netto (WACC); B. dall altro lato tutti i ricavi di Trenitalia, anch essi riportati anno per anno nel PEF, segnatamente: 1. quelli derivanti dai titoli di viaggio acquistati dalla clientela, ivi inclusa ogni ulteriore somma connessa alla vendita ed alla regolarizzazione dei medesimi; 2. eventuali altri ricavi derivanti da attività d impresa di Trenitalia ancorché complementari all espletamento del servizio (a titolo esemplificativo e non tassativo: servizi per altre imprese, sanzioni da irregolarità di viaggio, pubblicità, penali verso fornitori, ecc ); 3. il corrispettivo del presente Contratto, che la Regione riconosce a Trenitalia come compensazione del servizio pubblico da questa espletato, il cui ammontare è calcolato sull intero periodo di piano in modo da coprire unitamente ai ricavi di cui alle precedenti voci (B1 e B2) tutte le voci di costo di cui al suddetto gruppo A. In particolare, applicando i criteri sopra riportati, il corrispettivo del presente Contratto è risultato pari, per l anno 2016 e gli anni successivi, agli importi indicati nel PEF allegato. Il corrispettivo verrà diviso annualmente in quattro rate di pari importo che la Regione verserà come di consueto su base trimestrale a Trenitalia entro 60 giorni dalla presentazione della fattura. Eventuali premialità e penalità non concorrono alla formazione del corrispettivo previsto nel PEF e vengono applicate annualmente sulla base della effettiva performance registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto ai successivi artt. 10 e 11. Il calcolo delle penalità ed eventuali premialità sarà effettuato entro il primo trimestre dell anno successivo a quello di riferimento. Il saldo eventualmente risultante dalle premialità e dalle penalità sarà oggetto di conguaglio nell ambito della prima rata dell anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11.

7 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 7/41 2. Al fine di garantire che tutte le voci del gruppo A di cui sopra (A1, A2, A3, A4 e A5) siano compensate dalle voci del gruppo B (B1, B2 e, B3) e che i totali di entrambi i gruppi producano alla fine un saldo nullo sull intero periodo di piano, le Parti procederanno di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisito il consuntivo dell anno precedente, a confrontare il risultato previsionale (del PEF) con quello del consuntivo (del CER) dell esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti in più o in meno rispetto alle stime riportate nel PEF. Al fine di verificare nel corso dell anno l allineamento fra i dati economici previsionali di PEF e preconsuntivi di periodo relativi sia alla componente ricavi che dei costi, Trenitalia fornirà alla Regione del Veneto entro il 31 luglio di ogni anno, relativamente all anno solare in corso, i dati di preconsuntivo relativi al periodo in esame. A seconda dei risultati di tale confronto e dell ampiezza dell eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi: a) laddove il consuntivo dell esercizio in questione facesse registrare un risultato netto compreso in una fascia di +/- 2,5 % del fatturato (cioè la somma di tutte le voci del gruppo B sopra indicato) rispetto al risultato netto riportato per quello stesso anno nel PEF, l importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell altra relativamente all esercizio in questione; b) laddove il consuntivo dell esercizio in questione facesse registrare un risultato netto eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a), l importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di contratto con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi; c) laddove invece il consuntivo dell esercizio in questione facesse registrare un risultato netto eccedente una più ampia fascia di +/- 5% del fatturato (cioè la somma di tutte le voci del gruppo B sopra indicato) rispetto al risultato netto riportato per quello stesso anno nel PEF, le Parti provvederanno ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente comma 1 e modifichi il PEF sostituendo quindi l allegato 4 al presente Contratto. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvederanno in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente comma 1 e modifichi il PEF sostituendo quindi l allegato 4 al presente Contratto, nelle seguenti due ulteriori ipotesi:

8 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 8/41 1. nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadessero nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma e facessero registrare risultati entrambi positivi od entrambi negativi; 2. nel caso in cui il volume di produzione dei servizi variasse di oltre il 1,00% (uno percento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF. Nel considerare gli scostamenti tra PEF e CER, la variazione dei costi relativi alla spesa di personale, riportata nel CER e derivante da eventuali rinnovi contrattuali e/o integrativi di secondo livello, verrà riconosciuta dalla Regione nel limite massimo dell indice di inflazione programmata. Infine, derivandola dai valori del primo anno del PEF vigente, le Parti elaboreranno entro dodici mesi dalla sottoscrizione una tabella di Listino Prezzi (incrementata annualmente del tasso di inflazione programmata) da utilizzarsi come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione; al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad effettuare su richiesta della Regione avvalendosi del predetto Listino Prezzi ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione in merito ad eventuali variazioni dell offerta. 3. Di norma entro il mese di maggio dell anno successivo all ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell anno precedente, le Parti procederanno quindi al consuntivo dell esercizio in questione registrando come da prassi il relativo risultato netto e l eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato stimato nel PEF nonché alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un risultato complessivo compreso in una fascia predeterminata pari al +/-2,5% del fatturato dell intero periodo contrattuale (cioè la somma di tutte le voci del gruppo B sopra indicato per gli anni di contratto) l importo corrispondente a detto risultato complessivo si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell altra a tale titolo. Laddove invece al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un risultato totale eccedente la fascia predeterminata di cui al comma precedente, l importo corrispondente alla variazione in più o in meno rispetto alla fascia verrà definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell altra Parte, generando conseguentemente l obbligo di versamento del medesimo a cura della Parte debitrice entro i successivi sessanta giorni. Le Parti concordano che nel caso in cui fosse Trenitalia a risultare obbligata al suddetto versamento, l importo dovuto potrà essere utilizzato dalla Regione per l acquisto di materiale rotabile ferroviario o comunque per iniziative di miglioramento del servizio ferroviario. Le risultanze del CER dovranno essere trasmesse certificate da revisore contabile, che attesti l entità dei ricavi dei costi e degli oneri sopportati dalla società per la prestazione degli obblighi di servizio di cui al presente contratto, entro 120 gg dall approvazione del bilancio d esercizio.

9 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 9/41 4. La Regione si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi di cui al presente Atto (sia Sezione I che Sezione II) indipendentemente dal livello di effettive risorse finanziarie a tal fine trasferite dallo Stato, intervenendo in caso di carenza e/o ritardo nei trasferimenti statali con proprie autonome fonti finanziarie fermi restando gli obblighi informativi, in capo a Trenitalia ed alla Regione, ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2013, attuativo dell art. 16-bis della L. 135/2012, che definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Qualora la carenza di risorse nei trasferimenti statali assumesse carattere strutturale ovvero non potesse trovare completa copertura con risorse proprie regionali si provvederà ad una rimodulazione del piano dell offerta e ad una riformulazione del PEF. 5.La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto anche degli oneri per il comodato del materiale rotabile richiamato nell allegato 2 dell Atto modificativo del Contratto di Servizio (n. 4 convogli di tipo a 3 kv con capacità non inferiore a 750 posti complessivi e n. 16 convogli di tipo a 3 kv con capacità non inferiore a 450 posti complessivi contratto del 25/10/2013) di cui al verbale del 27 settembre L importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e agevolazioni tariffarie vigenti all atto di sottoscrizione del presente Contratto; detto importo tiene, altresì, conto del progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi. Restano ferme, ove compatibili con le clausole del presente Atto, le previsioni di cui all art. 4 (Prestazioni, corrispettivo e pagamenti) del Contratto di Servizio ed in particolare le regolamentazioni in materia di modalità di erogazione del corrispettivo (comma 8), interessi per ritardati pagamenti (comma 9), ipotesi dell insufficienza dei fondi (commi 10 e 11). 6. Ove le Parti, negoziando ai sensi dell art CC con l obiettivo di ricondurre il rapporto contrattuale all equilibrio economico finanziario, non dovessero trovare un accordo sulla revisione delle voci del PEF entro 30 giorni dall apertura delle trattative, avranno diritto di recedere dal presente Atto. Qualora l insufficienza dei fondi non consenta alla Regione di corrispondere a Trenitalia l importo di corrispettivo annuale previsto nel PEF Allegato 4 al presente Atto, le Parti condividono, oltre a quanto previsto nel precedente punto 4., la necessità di rivedere il piano degli investimenti di cui al successivo art. 15. Art. 7 Flessibilità dell offerta commerciale

10 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 10/41 L offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell infrastruttura ferroviaria possono essere richieste sia dalla Regione che da Trenitalia, previa verifica tecnica ed economica in virtù di una stima effettuata sulla base del Listino Prezzi di cui al precedente articolo 6. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto al precedente articolo 6. Non rientrano nella fattispecie di cui al presente articolo, le variazioni connesse alle periodicità di circolazione derivanti dal calendario annuale (giorni festivi, prefestivi e feriali). In dipendenza di lavori programmati sull infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali dell infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Trenitalia può apportare modifiche all offerta commerciale, previa adeguata informazione, alla Regione e alla clientela, almeno 4 giorni prima della variazione dell offerta. Anche in tali casi si applica quanto previsto dall art. 6 del presente Atto. Trenitalia dovrà garantire una adeguata informazione alla clientela almeno 30 giorni prima dell entrata in vigore della nuova offerta commerciale annuale ovvero entro 4 gg. lavorativi dal rilascio dell orario definitivo da parte del Gestore dell Infrastruttura e comunque prima dell entrata in vigore dello stesso. Al verificarsi di variazioni degli orari e/o dei percorsi dei servizi nel corso della programmazione annuale, Trenitalia si impegna a garantire un informazione alla clientela anteriormente all entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio. Qualora Trenitalia non dovesse garantire l adeguata informazione come sopra precisato si procede all applicazione della sanzioni di cui all art. 13, punto 2,C b) del Contratto di Servizio. Art. 8 Interruzione del servizio e servizi non resi 1. Premesso che il PEF tiene conto del programma di esercizio condiviso dalle Parti, le eventuali variazioni non programmate del predetto programma determinate da cause di forza maggiore, quali, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, da scioperi, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell Infrastruttura risulteranno automaticamente riportate come minori costi sostenuti in sede di CER e quindi in sede di consuntivazione annuale fra quest ultimo e il PEF come previsto al precedente art Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse saranno valutate ai fini dell applicazione delle penalità di cui all Allegato 2 al presente Atto. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale oltre la forza maggiore, le Parti terranno conto anche ai fini dell applicazione delle penalità di cui al citato Allegato - del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

11 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 11/41 3. In caso di sciopero Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela. 4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela che la Regione. Art. 9 Individuazione dei dati gestionali e della qualità del servizio Trenitalia si obbliga a fornire alla Regione i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico (Word, Excel), modificabile per le eventuali valutazioni da parte della Regione, di cui al seguente elenco: 1. Conto Economico Regionale (CER), di norma entro maggio dell anno successivo a quello di riferimento, 2. Certificazione del CER come indicato all art. 6 entro luglio dell anno successivo a quello di riferimento; 3. Pre-consuntivo dei ricavi da tariffa con cadenza trimestrale (entro i due mesi successivi rispetto al trimestre di riferimento); 4. Entro il 31 luglio dati economici di preconsuntivo relativamente all anno solare in corso come indicato all art. 6; 5. due volte l anno (estate/inverno) i dati di frequentazione di tutti i treni oggetto del presente Atto. Nel dettaglio, passeggeri saliti/discesi e viaggiatori*chilometro entrambi sia a livello complessivo, sia per singolo treno, sia accorpandoli per relazione; 6. percorrenze chilometriche e orarie trimestrali e annue di servizio programmato ed esercito come da Allegato 8 del Contratto di Servizio; 7. entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, i dati mensili relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità e degli obiettivi di eccellenza in relazione alla puntualità, utilizzando le tabelle di cui all Allegato 6 (revisione dell Allegato 9 del contratto );

12 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 12/41 8. entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, utilizzando il modello di cui all Allegato 7 (revisione dell Allegato 3 del Contratto di Sevizio ), l'elenco mensile dei treni soppressi suddivisi per: giorno, tipologia di soppressione, relazioni interessate, quantitativo di treni*km non effettuati, ore di servizio non effettuate. Detto elenco deve ricomprendere altresì le informazioni relative agli eventuali servizi sostitutivi su gomma; 9. i dati dei treni, in fase di programmazione oraria, con prevedibile criticità relative al sovraffollamento per tratte consecutive superiori a 20 minuti. 10. con cadenza trimestrale i dati della rete di vendita diretta ed indiretta della DR Veneto relativamente al numero di titoli di viaggio venduti e degli importi tariffe 39 e 40 (abbonamenti e corsa semplice); 11. entro il primo trimestre dell anno successivo, i risultati delle indagini relative all applicazione del sistema di rilevazione della qualità percepita dalla clientela. 12. Trenitalia si impegna a rilevare e calcolare i dati di cui al precedente punto 1, distintamente per i treni regionali e per i treni ex interregionali, ove tale suddivisione sia applicabile. Trenitalia si impegna altresì a fornire alla Regione i dati definiti dal successivo art. 21. SEZIONE III PREVISIONI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI (ANNO 2015 E SUCCESSIVI) Art. 10 Qualità dei servizi Trenitalia si impegna a migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti ricercando la massima soddisfazione delle esigenze espresse dai clienti con attenzione, altresì, ai bisogni e alle necessità connesse all abbattimento delle barriere architettoniche sia a terra che a bordo e al trasporto di portatori di handicap, curando, nel contempo, la standardizzazione della composizione dei treni per quanto attiene l ubicazione delle vetture idonee al trasporto dei disabili e delle persone a limitata mobilità. Le Parti, nell ottica di promuovere sempre di più l innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi, hanno individuato per ogni indicatore di qualità un valore target il cui mancato raggiungimento comporterà l applicazione di una penalità e di converso il raggiungimento di obiettivi di eccellenza, prevederà il riconoscimento di premialità per Trenitalia. Il sistema delle penalità e delle premialità è disciplinato nel successivo art. 11 e regolamentato nell allegato 2 al presente atto. Art. 11

13 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 13/41 Sistema delle penalità e delle premialità 1. In tutte le ipotesi previste nel presente Atto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità e delle eventuali premialità previste, per l anno 2015, non potrà superare 1,50% del valore del corrispettivo annuo di contratto e introiti annui tariffari di cui al precedente art. 4 (anno 2015) e non potrà superare 1,00% del valore dei corrispettivi annui di contratto e introiti annui tariffari previsti nel PEF così come Allegato al presente Atto (per anno 2016 e seguenti). Il valore complessivo annuale delle premialità non può eccedere l 85% del valore complessivo annuale delle penalità. 2. Ai sensi dell art. 4, comma 6, del D.lgs 70/2014 sarà consentita l applicazione di penali a Trenitalia solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto. 3. Gli importi economici delle penali derivanti dall applicazione del presente Contratto saranno utilizzati dalla Regione, con modalità da essa determinate, a beneficio diretto della clientela o per iniziative tese a migliorare la qualità o incrementare il servizio reso. Gli indicatori di qualità sono riportati nell allegato 2. Art. 12 Tariffe Trenitalia, per i viaggi all interno del territorio regionale, adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto, nonché l applicazione sovraregionale delle tariffe regionali come da AS/39/40 per i viaggi attraverso due o più regioni descritta nell Allegato 3 al presente Atto Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all evasione e all elusione, che per l anno sono state definite nel programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato Regioni in data 13 ottobre Per gli anni successivi il detto programma annuale sarà rinnovato/adeguato di anno in anno, in accordo tra le Parti. La Regione valuterà insieme a Trenitalia una modifica della regolamentazione di cui alla vigente Legge Regionale Veneto n. 25 del 1998 e s.m. e i. in materia di accesso ai treni/sanzioni per infrazioni a bordo, al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno dell evasione tariffaria. A far data dal ed alla stessa data per gli anni successivi fino alla scadenza del presente Atto, la Regione procederà all aggiornamento annuo delle tariffe al tasso di inflazione programmata. Tale incremento delle tariffe sarà paritetico per tutte le tipologie di titoli di viaggio; potrà essere autonomamente applicato di anno in anno da Trenitalia fino ad eventuale successiva delibera contraria della Regione. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, le Parti realizzeranno congiuntamente un nuovo sistema tariffario, tenendo anche conto degli investimenti programmati nonché dell equilibrio economico finanziario, finalizzato al riequilibrio delle tariffe nonché all integrazione ferro/gomma.

14 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 14/41 La Regione riconosce a Trenitalia l integrale compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti da normative regionali nonché da eventuali altre agevolazioni/gratuità successive a quelle vigenti (Allegato 3 al presente Atto). Le Parti condividono che il riconoscimento dell ammissione gratuita a bordo treno a favore delle Forze dell Ordine (FFOO) è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti: utilizzo della divisa; presentazione preventiva al Capotreno; esibizione della tessera di riconoscimento personale; dichiarazione della posizione occupata durante il viaggio. Inoltre, su richiesta del personale di bordo, gli appartenenti alle FF.OO. sono tenuti a prestare assistenza in caso di accertamento di identità e/o per mantenimento dell Ordine Pubblico, nonché ad intervenire per prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie. In caso di sovraffollamento del treno, essi dovranno lasciare a disposizione dei clienti paganti il posto a sedere. In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto di detti requisiti, l appartenente alle FFOO sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente. Quanto previsto ai commi precedenti relativamente alle FF.OO. si applicherà anche agli appartenenti alle Forze Armate, cui verrà estesa l ammissione gratuita a bordo treno - a livello sperimentale e per un periodo di un anno mediante la sottoscrizione di un apposito separato atto da perfezionarsi entro due mesi dalla firma del presente Contratto. Detto atto, andrà a definire le modalità per la determinazione dei mancati introiti relativi alle Forze Armate, che saranno compensati dalla Regione sulla base dei specifici titoli di viaggio emessi gratuitamente sia per le Forze Armate che per le FF.OO. Art. 13 Politiche di trasporto per il Cadore-Dolomiti Le Parti, riconoscendo l importanza della specificità della mobilità nell area della Provincia di Belluno, si impegnano ad attivare un percorso da realizzare per fasi successive, che avrà come punto di arrivo un modello di esercizio di trasporto integrato ferrovia-gomma, realizzando le necessarie sinergie tra i soggetti TPL operanti nella Provincia. La prima fase, da attuarsi entro il 31/12/2015, prevede:

15 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 15/41 l integrazione dell offerta commerciale su ferro nella tratta tra Calalzo e Feltre tramite l inserimento, a cura di Trenitalia, di servizi su gomma in modo da completare lo schema del cadenzamento orario; la pubblicizzazione in accordo col gestore del servizio su gomma, di un unico orario su supporto cartaceo contenente l offerta commerciale ferro-gomma appositamente adeguata in maniera da consentire l adduzione tra i due vettori nelle principali stazioni. Le Parti si impegnano inoltre a valorizzare il servizio ferroviario delle Dolomiti mediante la ricerca di un modello di esercizio che caratterizzi il contesto ambientale, ne potenzi l offerta turistica e modernizzi il sistema della mobilità per i residenti. Art. 14 Comunicazione ed immagine Le Parti concordano di attivare politiche attive per l incentivazione dell utilizzo del treno e di comunicazione verso la Clientela dei dati delle principali performance della Direzione Regionale Veneto, oltre agli eventi rilevanti, come ad esempio l immissione in servizio di nuovi convogli. Art. 15 Nuovi investimenti Trenitalia potenzierà con nuovi investimenti stimati in circa 38 milioni di Euro i siti manutentivi di Verona e Mestre nei quali saranno concentrate tutte le attività di manutenzione corrente del Trasporto Regionale. Trenitalia inoltre si impegna in autofinanziamento a realizzare la modernizzazione della flotta TAF (20 convogli) per un investimento di circa 20 milioni di Euro, nonché all acquisto di 8 locomotive Diesel di nuova generazione, per un valore di 29 milioni di Euro, ulteriori 4 complessi Vivalto (semipilota + 4 rimorchiate) per un valore di 30 milioni di Euro e ulteriori 7 complessi diesel tipo swing per circa 28 milioni di Euro, secondo il programma descritto nell'allegato 5. Il mancato rispetto dei piani di consegna del materiale rotabile da parte di Trenitalia comporta l applicazione di penali a carico della parte inadempiente, ferma restando una tolleranza di tre mesi sui termini di consegna come da crono programma. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tali termini, la penale applicata sarà pari al valore della quota di ammortamento/giorno del materiale rotabile in oggetto, calcolata su base ventiquattro anni, del materiale non fornito (previa certificazione del valore di acquisto dello stesso). Qualora Trenitalia non dovesse risultare più affidataria dei servizi pubblici oggetto del presente Atto, Trenitalia medesima potrà decidere se mettere il predetto materiale rotabile a disposizione della Regione, che si obbliga a valutarne l acquisizione in proprietà - previa corresponsione dell ammortamento residuo (calcolato in 24 anni) e del residuale valore di mercato - ovvero in uso, previa condivisione di adeguato canone di locazione.

16 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 16/41 Con riferimento agli investimenti di cui al presente articolo, la Regione si impegna a ricercare direttamente o per il tramite di società dalla stessa controllate fonti di finanziamento, comprese quelle comunitarie, finalizzate a fornire a Trenitalia un contributo in conto capitale sugli investimenti di cui sopra. Art. 16 Codice Etico Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e sue successive integrazioni e modificazioni e si impegnano ad astenersi da comportamenti atti a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo, a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso. Le Parti dichiarano di aver attentamente esaminato e compreso le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 settembre 2015 e nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (pubblicato sul sito e si impegnano a non porre in essere alcuna violazione dei principi ivi previsti né ad adottare condotte che possano comportare una violazione dei suddetti Codici. L inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del Modello Organizzativo eventualmente adottato dalle Parti, ovvero dei Codici e del Protocollo sopra menzionati, comporterà un inadempimento grave degli obblighi previsti dal presente Atto, legittimando le Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1456 del Codice Civile. Art. 17 Definizione delle controversie Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Atto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Venezia. Il presente Atto è regolato dal diritto italiano. Trenitalia, a seguito dei risultati della trattativa intercorsa fra le Parti formalizzati nel presente Atto, dichiara che con riferimento al credito di ,76, oggetto di Decreto Ingiuntivo dichiarato esecutivo dal Tribunale Ordinario di Venezia, e liquidato con provvedimento n dalla Regione in data 17/11/2014 non procederà ad ulteriori azioni legali al riguardo. Art. 18 Obblighi della società affidataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

17 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 17/41 Il presente contratto è soggetto alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., solo laddove Trenitalia non risultasse più soggetta agli obblighi di evidenza pubblica per affidamenti di cui alle tipologie contemplate dalla predetta normativa ed in ogni caso nel rispetto della stessa. Art. 19 Rinvio Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto, si applicheranno tutti i patti e le condizioni stabilite nel Contratto di Servizio e nel successivo Atto Modificativo integrativo, nonché nei verbali sottoscritti dalle Parti in data ed in data Art 20 Cessione del Contratto La cessione del Contratto è ammessa, a pena di nullità, nei soli casi seguenti, previo consenso scritto della controparte, rilasciato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quella riguardante il settore del trasporto pubblico locale, l antitrust e gli enti pubblici: a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; b) variazioni organizzative nell ambito della Regione Veneto. Art. 21 Utilizzo dati Trenitalia presenta annualmente l offerta commerciale di cui all Allegato 1.1 del Contratto di Servizio e i documenti informatici in formato excel denominati Valorizzazione dei servizi di trasporto ferroviario Allegato 1.3 al Contratto 2009/14; e Valorizzazione dei servizi di trasporto automobilistico di linea Allegato 1.4 al Contratto 2009/14; dal 2016 senza la parte relativa alle valorizzazioni a seguito dell adozione del PEF. Al riguardo, la Regione è autorizzata - esclusivamente in funzione dell espletamento della gara per l affidamento dei servizi di trasporto e nella sola misura in cui sia necessario a tal fine - a rendere disponibili i ricavi da traffico e le informazioni come di seguito riportate: 1. Per ogni singolo treno: N Treno, Direttrice, Codice contratto, Classifica, Stazione di partenza, Stazione di arrivo, Ora partenza, Ora arrivo, Minuti per singola corsa; Giorni Feriali invernali, Giorni Prefestivi invernali, Giorni Festivi invernali, gg circolazione invernali; Giorni Feriali estivi, Giorni Prefestivi estivi, Giorni Festivi estivi, gg circolazione estivi; Tipo materiale, Trazione (D/E), Locomotore ("464" o "Altro"), N vetture, Posti offerti;

18 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 18/41 KM relazione; TR*KM Feriali invernali, TR*KM Prefestivi invernali, TR*KM Festivi invernali, TR*KM invernali; TR*KM Feriali estivi, TR*KM Prefestivi estivi, TR*KM Festivi estivi, TR*KM totali; Carico massimo Feriale invernale, Carico massimo Prefestivo invernale Carico massimo Festivo invernale (riferiti all anno precedente quello di riferimento), in caso di indisponibilità del dato verrà considerato il valore medio per direttrice; Carico massimo Feriale estivo, Carico massimo Prefestivo estivo, Carico massimo Festivo estivo (riferiti all anno precedente quello di riferimento), in caso di indisponibilità del dato verrà considerato il valore medio per direttrice; Indice di affollamento feriale invernale, Indice di affollamento prefestivo invernale, Indice di affollamento festivo invernale; Indice di affollamento feriale estivo, Indice di affollamento prefestivo est, Indice di affollamento festivo estivo; Le informazioni di cui sopra, fornite in formato excel, saranno corredate dai dati delle frequentazioni invernali ed estive annualmente rilevate dal gestore del servizio. 2. Per ogni singolo servizio auto sostitutivo programmato in orario potranno invece essere resi disponibili le seguenti informazioni, anch esse organizzate e fornite in formato excel: N Bus Stazione Partenza Ora Partenza Stazione Arrivo Ora Arrivo km per singola corsa Giorni di circolazione Bus*km annui Descrizione periodicità ELENCO ALLEGATI all Atto di Proroga Allegato 1: Offerta Commerciale Allegato 2: Penalità e Premialità Allegato 3: Tariffe Allegato 4: PEF per gli anni Allegato 5 : cronoprogramma investimenti Allegato 6: report treni soppressi Allegato 7: report puntualità

19 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 19/41.., lì / /2015 Per la Regione Veneto.. Per Trenitalia S.p.A.

20 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 20/41 Offerta commerciale Allegato 1 dell Atto di proroga

21 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 21/41 Qualità dei servizi Penalità e premialità Allegato 2 dell Atto di proroga È obiettivo comune della Regione e di Trenitalia migliorare i livelli qualitativi del servizio di trasporto, per assicurare un servizio di qualità e di eccellenza. Allo scopo Trenitalia si impegna ad adottare ogni utile azione per il raggiungimento degli obiettivi di eccellenza, superati i quali accederà alla premialità. Vengono quindi definitivi obiettivi di target al di sotto dei quali si applicano le penalità ed obiettivi di over performance al di sopra dei quali si applicano le premialità. I valori unitari delle premialità, se non diversamente indicato, sono gli stessi della corrispondente penale e, pertanto, nel seguito ogni riferimento al calcolo delle penali dovrà intendersi applicato anche al relativo eventuale premio. Il totale complessivo delle premialità verrà portato a compensazione della somma delle penalità, anche con riferimento ad item diversi, e non potrà tuttavia superare l 85,00% (ottantacinque per cento) di queste ultime. Il calcolo viene eseguito con cadenza annuale, con le stesse tempistiche previste per la verifica del PEF e del CER. Puntualità a destino Si confermano gli standard previsti all art 10 del Contratto di Servizio del 23 settembre 2010 per il solo anno Per i treni condivisi con altre Regioni la puntualità è misurata nella stazione di confine regionale (es. per i treni Venezia Udine la stazione di Sacile). Si definiscono di seguito gli standard di puntualità in vigore dal gennaio Rilevazione di periodo standard B1 (vengono escluse le cause di ritardo dovute a forza maggiore, scioperi, altre imprese ferroviarie) con riferimenti diversificati per periodi estivi e invernali pari a: periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre); a. Puntualità treni regionali entro i 5 target 92%, over performance 95% b. Puntualità treni regionali entro i 5 in arrivo nella fascia oraria 6 9 e in partenza nella fascia oraria target 91,5% over performance 95% c. Puntualità treni regionali entro i 15 pari a 97% over performance 99% d. Puntualità treni regionali entro i 15 in arrivo nella fascia oraria 6 9 e in partenza nella fascia oraria target 96% over performance 98% periodo estivo (mesi rimanenti) e. Puntualità treni regionali entro i 5 target 94% over performance 98%

22 ALLEGATOA alla Dgr n del 01 dicembre 2015 pag. 22/41 f. Puntualità treni regionali entro i 5 in arrivo nella fascia oraria 6 9 e in partenza nella fascia oraria target 93,50% over performance 96% g. Puntualità treni regionali entro i 15 pari a 98% over performance 99% h. Puntualità treni regionali entro i 15 in arrivo nella fascia oraria 6 9 e in partenza nella fascia oraria target 97% over performance 98% 2. Rilevazione annua standard B1 per le principali direttrici: Relazione Reg I5 Reg I5 over target performance Puntualità annua direttrice VENEZIA - VERONA - BRESCIA 90,00% 97,00% Puntualità annua direttrice VENEZIA - PORTOGRUARO 92,00% 97,00% Puntualità annua direttrice VENEZIA - SACILE 92,00% 97,00% Puntualità annua direttrice BOLOGNA - VERONA 91,50% 97,00% Puntualità annua direttrice VENEZIA - BOLOGNA 90,00% 96,00% Puntualità annua direttrice MANTOVA - MONSELICE 94,00% 98,00% Puntualità annua direttrice VERONA - MANTOVA - MODENA 95,00% 98,00% Puntualità annua direttrice VICENZA - SCHIO 96,00% 97,00% Puntualità annua direttrice VICENZA - TREVISO 95,00% 98,00% Puntualità annua direttrice TREVISO - PORTOGRUARO 94,00% 97,00% Puntualità annua direttrice CONEGLIANO - BELLUNO 95,00% 98,00% Puntualità annua direttrice PADOVA - MONTEBELLUNA - CALALZO 90,00% 95,00% Puntualità annua direttrice TREVISO - MONTEBELLUNA 96,00% 98,00% Puntualità annua direttrice PADOVA - CAMPOSAMPIERO - BASSANO 94,00% 97,00% Puntualità annua direttrice VENEZIA - CASTELFRANCO - BASSANO - 97,00% 91,00% TRENTO Puntualità annua direttrice VENEZIA - MESTRE (- ADRIA) 95,00% 98,00% Il mancato rispetto degli standard di puntualità suddetti comporterà l applicazione della relativa penale, come di seguito riportato: 2.500,00 (duemilacinquecento euro) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento rispetto a quanto indicato alle lett. a), ed e); 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento rispetto a quanto indicato alle lett. b), d), f) e h); 3.000,00 (tremila/00 euro) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento rispetto a quanto indicato alle lett. c) e g);

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