REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA TPED 2010/35/UE

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1 Pagina 1 di 10 PER LA 2010/35/UE INDICE Art. 1 PREMESSA Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI DE TPED 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL PRODUTTORE Art. 4 CONDIZIONI GENERALI PER L OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE Art. 5 FASI DELLA CERTIFICAZIONE 5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MARCATURA π TPED 5.2 ISPEZIONE INIZIALE E DOCUMENTALE ISPEZIONE INIZIALE PROVE INIZIALI RAPPORTI DI ISPEZIONE VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE Art. 6 RILASCIO DELLA MARCATURA π 6.1 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA 6.2 USO DEL MARCHIO Π Art. 7 ISPEZIONE DI SORVEGLIANZA Art. 8 MODIFICHE ED ESTENSIONE DELLA MARCATURA π 8.1 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI MARCATURA π Art. 9 VALIDITA DELLA MARCATURA π Art. 11 SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLA MARCATURA π 11.1 SOSPENSIONE 11.2 RINUNCIA 11.3 REVOCA Art. 12SANZIONI Art. 13 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 13.1 RECLAMI 13.2 RICORSI 13.3 CONTENZIOSI Art. 14TARIFFE Art. 15CONSENSO AL SUBAPPALTO Art. 16USO LOGO CSI Art. 17RISERVATEZZA 31/01/ _11 8 Parti evidenziate M. Scanagatta R. Gatti 14/02/ _11 7 Parti evidenziate M. Scanagatta 30/07/ _11 6 Parti evidenziate M. Stevenazzi 10/04/ _11 5 Parti evidenziate M. Stevenazzi 28/06/ _11 4 Revisione attività operative M. Stevenazzi 08/02/ _11 3 Revisione definizioni M. Stevenazzi 16/01/ _11 2 Revisione definizioni M. Stevenazzi 19/12/ _11 1 Revisione generale M. Stevenazzi 12/09/ _11 0 Prima emissione M. Stevenazzi Data Doc. N. Rev. Descrizione Preparato Approvato

2 Pagina 2 di 10 Art. 1 PREMESSA Il presente regolamento definisce le attività della Divisione PRODOTTI PROCESSI - DE (di seguito denominato DE) per la certificazione cogente di prodotto e delle modalità che i Produttori devono seguire per ottenere e mantenere tale certificazione. Un Produttore, per ottenere la certificazione, dovrà dimostrare che un prodotto è conforme a un documento tecnico di riferimento. Il richiedente la certificazione può essere qualsiasi tipo di Produttore senza discriminazioni di alcun genere. Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento definisce le condizioni per la concessione, sorveglianza, estensione, riduzione, sospensione, revoca e rinuncia della marcatura π secondo Direttiva TPED (di seguito denominata TPED) ai Produttori, in riferimento alle procedure di valutazione e certificazione adottate da DE per i seguenti prodotti: recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti ed altri accessori; cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti ed altri accessori. Le differenti procedure di certificazione in accordo alla Direttiva TPED sono: approvazione del tipo, sorveglianza della fabbricazione, controlli e prove iniziali, controlli periodici, intermedi ed eccezionali e sorveglianza del servizio di ispezione interno del richiedente. Il presente regolamento vincola DE ed il Produttore richiedente al rispetto di quanto in esso contemplato. Esso s'intende integralmente conosciuto ed accettato dal Produttore a seguito della sottoscrizione della domanda di marcatura π TPED. Le eventuali modifiche allo stesso sono rese note da DE al Produttore. Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI DE TPED - RG-01 Regolamento ACCREDIA per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - parte generale, - RG Regolamento ACCREDIA per l accreditamento degli Organismi di Ispezione - Direttiva TPED 2010/35/UE, eventuali norme tecniche di prodotto applicabili, - Allegati alla Direttiva 2008/68/Ce e successivi adeguamenti, - UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, - UNI CEI EN ISO/IEC 17025: EC Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, - UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL PRODUTTORE Direttiva e norme applicabile ai prodotti oggetto di marcatura π TPED Documenti tecnici (guidelines) emessi da Gruppi di Lavoro Regolamento generale DE per la marcatura π TPED di prodotto Regole particolari relative allo schema di certificazione specifico. Art. 4 CONDIZIONI GENERALI PER L OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE Oltre a quanto previsto nel seguito, al fine di ottenere e mantenere la marcatura π TPED, il Produttore deve: avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, ovvero quelli cogenti di legge e regolamentati; permettere l effettuazione, da parte del personale di DE, dei campionamenti di prodotto previsti dalla Direttiva 2010/35/UE nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica; fornire al personale incaricato da DE tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di valutazione, incluse quelle per l esame della documentazione e l accesso a tutte le aree da valutare, alle registrazioni ed al personale coinvolto, nonché nella risoluzione dei reclami; predisporre il registro dei reclami da parte dei clienti e aver provveduto alle azioni conseguenti ai reclami stessi; assolvere gli impegni economici inerenti il servizio svolto da DE; comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto di prova, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto; soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di DE entro il periodo di tempo concordato; comunicare a DE il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi di prodotto;

3 Pagina 3 di 10 comunicare tempestivamente a DE qualsiasi modifica apportata al prodotto o all organizzazione del Produttore; qualora DE ritenga che le modifiche richiedano ulteriori esami, non distribuire prodotti certificati sino alla notifica del consenso di queste; mantenere per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio; Art. 5 FASI DELLA CERTIFICAZIONE 5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MARCATURA π TPED I Produttori che desiderino ottenere la marcatura π TPED devono farne richiesta scritta a DE, utilizzando l apposito modulo di domanda, compilandolo in ogni sua parte su propria carta intestata; tale documento assume validità di contratto. L accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione della Direzione di DE. La domanda di certificazione deve essere ritornata, firmata e timbrata dal rappresentante legale RICHIESTA DOCUMENTAZIONE I Produttori devono fornire a DE la documentazione relativa al prodotto indicata negli Allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti (Regolamento ADR in vigore). 5.2 ISPEZIONE INIZIALE E DOCUMENTALE ITER La fase di ispezione comincia nel momento in cui DE riceve dal Produttore tutta la documentazione indicata ai punti 5.1 e DE, accertata la completezza della documentazione ricevuta e, richieste eventuali correzioni e/o integrazioni, ne informa il Produttore e predispone le attività di ispezione/prova; a seguito della verifica iniziale necessaria alla certificazione del prodotto, le sorveglianze periodiche vengono previste dagli allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti ISPEZIONE INIZIALE Il Produttore, prima dell ispezione iniziale, deve avere già attuato tutte le procedure al fine di garantire la conformità del prodotto alla Direttiva 2010/35/UE ed alle eventuali norme di riferimento applicabili. La verifica ispettiva iniziale coinvolge il Produttore richiedente relativamente al prodotto identificato nella domanda di marcatura Π e prenderà in considerazione la Direttiva 2010/35/UE, la Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti e le eventuali norme di riferimento applicabili, rispetto alla quale verrà valutata la conformità del prodotto e/o della produzione. Le diverse attività previsti dagli Allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti sono: Approvazione del tipo: Le approvazioni del prototipo autorizzano la fabbricazione di recipienti a pressione, cisterne, veicoli batteria o CGEM entro il periodo di validità dell approvazione. Il richiedente deve: (a) nel caso di recipienti a pressione, mettere a disposizione dell organismo competente dei campioni rappresentativi della produzione prevista. L organismo competente può chiedere campioni supplementari se questo è necessario per il programma di prova; (b) nel caso di cisterne, di veicoli-batteria o di CGEM, dare accesso al prototipo per il tipo di prova. L organismo competente deve: (a) esaminare la documentazione tecnica indicata al degli allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti (Regolamento ADR in vigore) per verificare che il progetto è conforme alle pertinenti disposizioni dell ADR e che il prototipo o il lotto di prototipi è stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica ed è rappresentativo del progetto; (b) eseguire i controlli e assistere alle prove prescritte nell ADR, per verificare che le disposizioni sono state applicate e rispettate e che le procedure adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti; (c) verificare il o i certificati rilasciati dal o dai fabbricanti dei materiali in relazione alle pertinenti disposizioni dell ADR; (d) se il caso, approvare le procedure di assemblaggio permanente delle parti o verificare che sono state in precedenza approvate e che il personale addetto all assemblaggio permanente delle parti ed alle prove non distruttive è qualificato e approvato; (e) concordare con il richiedente il luogo e i centri di prova dove i controlli e le prove necessarie devono essere realizzati. L organismo competente rilascia al richiedente un rapporto d esame del prototipo. Quando il prototipo soddisfa tutte le disposizioni applicabili, l Organismo Notificato rilascia un certificato di approvazione del prototipo al richiedente.

4 Pagina 4 di 10 Questo certificato deve contenere: (a) il nome e l indirizzo dell emettitore; (b) il nome e l indirizzo del fabbricante e del richiedente quando il richiedente non è il fabbricante; (c) un riferimento alla versione dell ADR e alle norme utilizzate per l esame del prototipo; (d) ogni prescrizione risultante dall esame; (e) i dati necessari per l identificazione del prototipo e delle varianti, come definiti dalle norme pertinenti; (f) il riferimento ai rapporti d esame del prototipo; (g) il massimo periodo di validità dell approvazione del prototipo. L approvazione del prototipo ha una durata massima di validità di dieci anni. Se entro questo periodo le prescrizioni tecniche pertinenti dell ADR (incluse le norme di riferimento indicate) sono cambiate di modo che il prototipo approvato non è più conforme ad esse, l organismo pertinente che ha rilasciato l approvazione del prototipo la deve ritirare ed informare il detentore di tale approvazione. Sorveglianza della fabbricazione: Il procedimento di fabbricazione deve essere esaminato dall organismo competente per assicurare che il prodotto sia fabbricato conformemente alle disposizioni di approvazione del prototipo. Il richiedente deve prendere tutte le misure necessarie per vigilare che il procedimento di fabbricazione sia conforme alle disposizioni applicabili dell ADR come pure al certificato di approvazione del prototipo ed ai suoi allegati. L organismo competente deve: (a) verificare la conformità con la documentazione tecnica indicata all degli allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti (Regolamento ADR in vigore); (b) verificare che il procedimento di fabbricazione produce prodotti conformi alle prescrizioni e alla documentazione che si applica al procedimento stesso; (c) verificare la tracciabilità dei materiali e controllare i certificati dei materiali in funzione delle specifiche; (d) se applicabile, verificare che il personale che realizza l assemblaggio permanente delle parti e le prove non distruttive è qualificato o approvato; (e) concordare con il richiedente il luogo ove i controlli e le prove necessarie devono essere realizzati; e (f) registrare i risultati del suo esame. Controlli e prove iniziali: Il richiedente deve: (a) apporre i marchi prescritti dall ADR; e (b) fornire all organismo competente la documentazione tecnica prescritta al degli allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti (Regolamento ADR in vigore). L organismo competente deve: (a) effettuare i controlli e le prove necessari per verificare che il prodotto è fabbricato conformemente all approvazione del prototipo e alle pertinenti disposizioni; (b) verificare, in funzione dell equipaggiamento di servizio, i certificati forniti dal fabbricante di questi equipaggiamenti; (c) rilasciare al richiedente un rapporto dei controlli e prove iniziali relativo alle prove e verifiche effettuate e alla documentazione tecnica verificata; (d) redigere un certificato scritto di conformità della fabbricazione e apporre il suo marchio depositato quando la fabbricazione è conforme alle disposizioni; e (e) verificare se l approvazione del tipo rimane valida dopo che delle disposizioni dell ADR (ivi comprese e norme di riferimento indicate) attinenti all approvazione del prototipo sono state modificate. Controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali: l organismo competente deve: (a) effettuare l identificazione e verificare la conformità con la documentazione; (b) eseguire i controlli e assistere alle prove al fine di verificare che i requisiti sono soddisfatti; (c) emettere i rapporti sui risultati dei controlli e delle prove, che possono coprire un certo numero di equipaggiamenti; e (d) assicurarsi che i marchi richiesti siano apposti. I rapporti dei controlli periodici e delle prove dei recipienti a pressione devono essere conservati dal richiedente almeno fino al successivo controllo periodico. Sorveglianza del servizio di ispezione interno del richiedente: il richiedente deve: (a) mettere in opera un servizio interno di ispezione con un sistema di qualità che comprenda i controlli e le prove documentati al degli allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti (Regolamento ADR in vigore) che sia oggetto di sorveglianza; (b) rispettare le obbligazioni derivanti dal sistema di qualità così come approvato e verificare che rimanga soddisfacente ed efficace; (c) nominare personale formato e competente per il servizio interno di ispezione; e (d) apporre il marchio distintivo dell organismo di controllo quando previsto.

5 Pagina 5 di 10 L organismo di controllo deve eseguire un audit iniziale. Se quest audit è soddisfacente, l organismo di controllo rilascia un autorizzazione per un periodo massimo di tre anni. Inoltre devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni: (a) Quest audit deve confermare che i controlli e le prove effettuate sul prodotto sono conformi alle disposizioni dell ADR; (b) L organismo di controllo può autorizzare il servizio interno d ispezione del richiedente ad apporreil marchio distintivo dell organismo di controllo su ogni prodotto approvato; (c) L autorizzazione può essere rinnovata dopo un audit soddisfacente nell anno che precede la scadenza. Il nuovo periodo di validità comincia dalla data di scadenza dell autorizzazione; e (d) Gli incaricati dell organismo di controllo devono essere competenti per valutare la conformità del prodotto ricadente nel sistema di qualità. L organismo di controllo deve eseguire audit periodici durante la validità della autorizzazione per assicurarsi che il richiedente mantenga e applichi il sistema di qualità. Devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni: (a) Devono essere eseguiti almeno due audit in un periodo di dodici mesi; (b) L organismo di controllo può richiedere visite supplementari, formazione, modifiche tecniche o modifiche del sistema di qualità e limitare o vietare i controlli e prove che devono essere realizzati dal richiedente; Rivalutazione della conformità: procedura che garantisce che le attrezzature a pressione trasportabili di cui alla art. 1 paragrafo 2, lettera c) della Direttiva 2010/35/UE, fabbricate e messe in funzione anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE, siano conformi alle pertinenti disposizioni degli allegati della direttiva 2008/68/CE e alla Direttiva T-PED applicabili al momento della rivalutazione. Sia in sede di audit iniziale che in sede di audit di sorveglianza, per la verifica del prodotto verrà applicato il seguente criterio: per ogni prodotto sottoposto a certificazione verrà testato una percentuale del 2%, o almeno un numero minimo di 4 campioni, della produzione presente in azienda al momento dell audit, a meno di differenti indicazioni provenienti dalla precedente fase di analisi documentale. Nel caso di certificazione implicante l approvazione di un Sistema Qualità, l iter viene condotto in 2 fasi: Fase 1: viene svolta presso la sede CSI, o in parte presso la sede del Produttore, ed è finalizzata alla valutazione della documentazione e del grado di preparazione del Produttore per l effettuazione della verifica di Fase 2. Fase 2: viene svolta presso il Produttore (e le sedi operative, eventuali filiali e siti operativi) ed è finalizzata a valutare la conformità del Sistema di Gestione del Produttore. Al termine della Fase 1 verranno presentati i risultati complessivi ed evidenziati gli aspetti di criticità che, se non risolti, possono essere oggetto di rilievo durante la Fase 2. Si segnala inoltre che se dopo la verifica di Fase 1 emergesse la necessità di revisionare i tempi di audit relativi alle verifiche di Fase 2 e/o sorveglianza, verrà emessa nuova offerta che considererà le variazioni proposte. Nel caso vengano evidenziati dei rilievi, il Produttore deve predisporre un piano di azioni correttive da inviare a DE nei tempi e nei modi concordati. In caso di non conformità, DE potrà disporre una nuova visita ispettiva, da effettuare solo dopo che il Produttore abbia provveduto ad attuare le azioni correttive proposte e accettate da DE. La mancata risoluzione delle non conformità non consente di procedere nella certificazione del prodotto. Le ispezioni hanno l obiettivo di valutare la conformità del prodotto a tutti i requisiti previsti. La documentazione di riferimento per le ispezioni è composta dal Documento tecnico di riferimento e dalla check-list di ispezione secondo gli Allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti e le eventuali norma applicabili. Le ispezioni presso i luoghi di produzione sono condotte da uno o più ispettori qualificati secondo la procedura interna di DE, designati tra quelli iscritti nell elenco degli ispettori DE, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano l attività di DE (avente funzione d'osservazione dell operato dell Ispettore) o personale in formazione o in qualità di osservatori che non intervengono direttamente nelle attività di verifica. Il Produttore ha facoltà di ricusare il gruppo di ispezione, entro tre giorni dalla notifica dell ispezione stessa motivandone per iscritto le ragioni che saranno valutate da DE. Il piano di ispezione prevede i seguenti aspetti: controllo della documentazione richiesta dalla Direttiva esame delle registrazioni delle prove e controlli in produzione verifica del rispetto delle condizioni riportate nel presente Regolamento verifica della conformità alla Direttiva ed alle eventuali norme applicabili. A seguito della certificazione iniziale, verrà emesso una programmazione triennale dell attività. Per la classificazione dei rilievi evidenziati durante le ispezioni si fa riferimento al criterio seguente: Non Conformità, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un completo non soddisfacimento di un requisito applicabile o un parziale soddisfacimento di un requisito che:

6 Pagina 6 di 10 - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito (cogente o atteso, o richiesto o concordato contrattualmente con il cliente) applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura Π; e/o - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura Π. Per tutte le NC rilevate il Produttore è tenuto a comunicare (per scritto, via fax o via ) a DE, entro 10 giorni lavorativi, le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. DE verificherà la efficace risoluzione di tutte le NC rilevate mediante analisi della documentazione, ispezione supplementare c/o produttore, altre attività di verifica a seconda delle situazioni. La marcatura Π ovvero l emissione/la conferma del Certificato di Conformità sono subordinati alla risoluzione delle Non Conformità rilevate nel corso dell ispezione. Inoltre DE verificherà l efficace attuazione delle azioni correttive approvate in occasione della successiva ispezione. Osservazione, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un parziale non soddisfacimento di un requisito che: - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura Π; e/o - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura Π. Per le Osservazioni il Produttore è tenuto a comunicare (per scritto via fax o via ) a DE, entro 10 giorni lavorativi, le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. DE verifica l adeguatezza delle azioni individuate dal Produttore, ne approva il contenuto e ne verificherà l efficace attuazione in occasione della successiva ispezione. Commenti, rappresentano un opportunità di miglioramento dell'efficienza del sistema di gestione che il gruppo di ispezione raccomanda al Produttore di mettere in atto. Presuppongono la totale conformità ai requisiti applicabili PROVE INIZIALI Le prove iniziali sono condotte su campioni che siano rappresentativi del prodotto, o sul prodotto unico, secondo quando indicato dalla Direttiva e dalle eventuali norme di riferimento. Le prove vengono eseguite presso i Produttori o presso Laboratori terzi scelti dai produttori Nel caso in cui le prove avvengano presso il laboratorio del produttore, le stesse saranno effettuate eseguendo i controlli secondo quanto previsto dal Manuale Qualità CSI-DE RAPPORTI DI ISPEZIONE A seguito di ogni ispezione presso il Produttore, viene compilato un Rapporto di ispezione che riassume i risultati delle attività svolte e delle prove assistite con i relativi esiti, che verranno presentati e discussi in una riunione finale alla presenza dei responsabili dell Azienda; gli eventuali rilievi emersi verranno verbalizzati. I rapporti di ispezione e gli eventuali rilievi emersi vengono fatti controfirmare per accettazione, e ne viene rilasciata copia al produttore VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DE, valutata la documentazione inerente la certificazione, decide sulla conformità dei prodotti sottoposti a certificazione rispetto alla Direttiva TPED, ed alle norme di riferimento adottate, sia nella fase iniziale sia in quella successiva di sorveglianza; autorizza inoltre la marcatura Π e l emissione dei documenti ad essa relativi ed è competente per la decisione circa eventuali provvedimenti nei confronti del Produttore, in relazione a segnalazioni inerenti la certificazione. Il Responsabile di DE è competente per l esame dei ricorsi inerenti l attività di certificazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Art. 6 RILASCIO DELLA MARCATURA π Al termine delle attività di verifica e di prova svolte, DE decide per il rilascio della certificazione o il mantenimento della stessa. Il Produttore sarà informato formalmente della decisione presa e riceverà indicazioni sul piano delle eventuali successive ispezione di sorveglianza. Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai requisiti specificati, la certificazione non sarà rilasciata fino a quando non siano predisposte ed attuate misure correttive per ripristinare la conformità e richiedere la ripetizione delle prove iniziali di tipo.

7 Pagina 7 di 10 In caso di richiesta della Marcatura π da parte di un Fabbricante in possesso di Certificato in vigore emesso da Organismo Notificato, CSI prevede di attuare l iter completo di certificazione iniziale così come descritto all articolo 5 del presente regolamento. 6.1 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA Nel Certificato CE di Conformità, rilasciato in seguito a delibera, sarà indicato: Marchio e riferimenti dell ente di certificazione numero di registrazione della certificazione ragione sociale del Produttore Norme e Direttiva di riferimento Denominazione del prodotto sottoposto a certificazione data di rilascio, eventuali aggiornamenti e scadenza, se prevista eventuali indicazioni aggiuntive relative al prodotto certificato, se previste Il Certificato è pubblico e pertanto può essere fornito da DE a chiunque ne faccia motivata richiesta. 6.2 USO DEL MARCHIO Π Il marchio π ed il suo uso, relativamente alla sola TPED, sono disciplinati dalla Direttiva 2010/35/UE, ed il marchio CE dalla Direttiva 93/68/CEE Art. 7 ISPEZIONE DI SORVEGLIANZA Nell'arco del periodo di validità della certificazione, DE organizzerà degli audit di sorveglianza, svolti secondo le stesse modalità previste per l audit iniziale, sia per quanto riguarda lo svolgimento, sia per la compilazione dei relativi rapporti di visita e per le eventuali non conformità rilevate, allo scopo di verificare il mantenimento della conformità a tutti i requisiti indicati nella Direttiva 2010/35/UE e nelle eventuali norme applicabili; come previsto dalla Direttiva TPED, le visite sono svolte secondo quanto indicato negli allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti. Qualora emergano dei rilievi, il Produttore deve definirne le modalità di trattamento e le relative azioni correttive ed impegnarsi ad attuarle entro i tempi concordati con DE. DE valuterà l applicabilità e l efficacia di tali azioni. Il mancato rispetto degli impegni comporterà la sospensione o la revoca della certificazione. Art. 8 MODIFICHE ED ESTENSIONE DELLA MARCATURA π Il Produttore, qualora voglia effettuare cambiamenti sostanziali al proprio prodotto oggetto di marcatura o ampliare la relativa famiglia di prodotti, deve inoltrare preventiva richiesta a DE in forma scritta. A seguito di ciò DE effettua le attività di ispezione, secondo le modalità descritte al punto 5.1, ed in base all esito comunica se l estensione richiesta può essere concessa. Le modifiche della certificazione possono riguardare: a) modifiche della ragione sociale; b) estensione della certificazione a nuovi prodotti non contemplati nella richiesta iniziale; c) riduzione della certificazione relativa ad uno o più prodotti; d) eventuali altri elementi previsti nei documenti tecnici di riferimento Nel caso a) il Produttore dovrà fare pervenire a DE una richiesta formale di modifica specificando nel dettaglio la natura della stessa. Dopo verifica della documentazione DE provvederà alla remissione dei certificati. Per tutti gli altri casi b), c), d) il Produttore dovrà comunque fare pervenire a DE una richiesta formale di modifica, estensione, riduzione della certificazione specificando nel dettaglio la natura della stessa. DE, dopo verifica della richiesta, provvederà a comunicare l iter previsto per la gestione della modifica che potrà consistere in una analisi della documentazione del prodotto oppure in un audit in campo dedicato a tale scopo. Tutte le modifiche dei casi b), c), d) dovranno essere approvate dalla funzione Deliberante di DE. La scadenza originaria del certificato di cui all Art. 9 non viene modificata a seguito di modifiche intercorse dopo il rilascio iniziale. 8.1 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI MARCATURA π Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare: a) modifiche del Documento tecnico di riferimento (direttiva e/o norme); b) modifiche al presente Regolamento; c) modifiche delle condizioni economiche. Nel caso avvenissero delle variazioni, DE ne darà comunicazione al Produttore, il quale avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni, entro il termine deciso da DE stessa (salvo se non già precisato nella norma) o di rinunciare alla certificazione. Nel caso di mantenimento della certificazione, DE avrà la facoltà di ripetere le attività di verifica, la cui spesa sarà a carico del Produttore secondo le tariffe del medesimo.

8 Pagina 8 di 10 Art. 9 VALIDITA DELLA MARCATURA π La validità della certificazione è di 3 anni; per i prodotti certificati che prevedono la sorveglianza, detta validità è subordinata all esecuzione delle verifiche di sorveglianza periodiche. In mancanza di situazioni che possano portare alla sospensione o alla revoca della certificazione, da cui all articolo 11, si conferma la certificazione del prodotto dandone comunicazione al Produttore. Nel caso di certificazione implicante l approvazione di un sistema qualità, a seguito del completamento con esito positivo di tutte le attività previste, viene rilasciato il certificato; esso ha una validità di 3 anni; al termine di tale periodo il certificato viene rivisto dopo una visita di valutazione comprendente anche l intero Sistema di gestione. Il certificato successivo al primo ha validità di 3 anni. La validità della certificazione è di 10 anni in caso di approvazione del tipo; se entro questo periodo le prescrizioni tecniche pertinenti degli Allegati alla Direttiva 2008/68/CE sono cambiate di modo che il prototipo approvato non è più conforme ad esse, CSI deve ritirare l approvazione del prototipo ed informarne il Fabbricante. Il certificato di conformità al tipo non ha scadenza ed è legato alla vita utile del prodotto certificato. Art. 10 RINNOVO DELLA MARCATURA π Al momento della scadenza della certificazione, DE verificato il mantenimento dei requisiti iniziali che ne hanno permesso il rilascio, a seguito di un completo riesame e valutazione di conformità alle prescrizioni, provvederà al rinnovo del certificato. Art. 11 SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLA MARCATURA π 11.1 SOSPENSIONE DE, nel caso vengano a mancare temporaneamente i requisiti sopra indicati per il rilascio e/o il mantenimento della marcatura Π, può sospendere la certificazione in essere per un periodo massimo di 6 mesi, al termine dei quali la certificazione viene ripristinata o definitivamente revocata. La sospensione può anche essere richiesta volontariamente dal Produttore Della sospensione viene data comunicazione alle Amministrazioni competenti RINUNCIA Il produttore può rinunciare alla certificazione, nei seguenti casi: a) alla scadenza della sorveglianza periodica, dando preavviso scritto minimo di 3 (tre) mesi; b) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento; c) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche; d) nel caso di variazioni della normativa, come menzionato al punto 5.4. Nei casi b) e c) il Produttore deve dare comunicazione della propria decisione entro 4 (quattro) mesi dalla data di notifica delle variazioni da parte di DE. A seguito della rinuncia, il Produttore si impegna a: restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione; non utilizzare la dichiarazione di conformità ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione; cessare immediatamente l utilizzo del Marchio Π e la distribuzione d'ogni prodotto che lo riproduca. La rinuncia comporta da parte di DE: la cancellazione del Produttore dall elenco delle certificazioni; comunicazione dell avvenuta rinuncia al Ministero dei Trasporti 11.3 REVOCA La revoca della certificazione può essere decisa da DE e comunicata per iscritto al Produttore nei seguenti casi: a) quando le cause che hanno determinato la sospensione non vengano rimosse entro 6 (sei) mesi; b) se vengono riscontrate delle non conformità considerate particolarmente gravi; c) non osservanza, conseguente a negligenza grave, di quanto disposto nel presente Regolamento; d) frequenti inosservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave; e) fallimento o liquidazione del Produttore; f) per rifiuto od ostacolo alle visite; g) per non appropriato uso della certificazione; h) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento; i) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche; j) per ogni altro serio motivo a giudizio di DE. A seguito della revoca, il Produttore si impegna a: restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione;

9 Pagina 9 di 10 non utilizzare la dichiarazione di conformità ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione. La revoca comporta da parte di DE: la cancellazione del Produttore dall elenco delle certificazioni; la tempestiva comunicazione di tale revoca a Ministero dei Trasporti. Art. 12 SANZIONI DE può comminare le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; viene rivolto al Produttore a seguito del rilievo di una non conformità e può contenere anche una o più prescrizioni, b) diffida ad adempiere le prescrizioni; consiste in un richiamo ultimativo al rispetto di un precedente richiamo impartito da DE, c) sospensione o revoca della certificazione; prevede la soppressione delle indicazioni di conformità del prodotto ed impedisce la commercializzazione di uno o più prodotti, Al fine di determinare gli eventuali periodi di preavviso all efficacia della sospensione o della revoca della certificazione, DE terrà conto delle situazioni che hanno determinato il provvedimento. Nel caso in cui il prodotto venga dichiarato pericoloso, il relativo provvedimento avrà efficacia immediata, in ogni altra ipotesi il preavviso non potrà comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni. Ogni decisione di DE sarà tempestivamente comunicata in forma scritta al Produttore. Art. 13 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 13.1 RECLAMI Il Produttore potrà presentare reclamo a DE, in forma scritta, nel caso ritenga che la qualità del servizio di certificazione offerto non risponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento RICORSI Il Produttore può fare ricorso contro le decisioni di DE, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della decisione per la tutela del proprio interesse; il ricorso è la segnalazione di non accettazione di una decisione presa da DE. DE esamina il ricorso entro 3 (tre) mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti del Produttore. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Produttore, salvo i casi di riconosciuta fondatezza CONTENZIOSI Qualsiasi controversia, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Milano, e che sarà composto di tre Arbitri: uno nominato da DE uno nominato dal Produttore il terzo (con funzioni di Presidente) nominato dai primi due in accordo tra loro o, in ipotesi di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale sarà competente a nominare anche l'arbitro per quella Parte che, invitata a nominare il proprio arbitro, abbia omesso di provvedervi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina inviata dall'altra Parte. Il Collegio fisserà le norme di procedura, in relazione alla particolare natura della controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio. Gli arbitri decideranno secondo il diritto entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio. Le spese dell'arbitrato saranno a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano. Per qualsiasi contestazione è stabilita l esclusiva competenza del Foro di Milano Reclami, ricorsi e contenziosi verranno gestiti in base alla procedura CSI PR 83B Gestione dei reclami, appelli, contenziosi e segnalazioni, disponibile a richiesta. Art. 14 TARIFFE Le tariffe per il servizio di certificazione svolto da DE sono approvate dall Amministratore Delegato di CSI S.p.a. Le tariffe sono suscettibili d'eventuali variazioni; in caso di variazione le nuove tariffe sono comunicate a tutti i Produttori almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista d'entrata in vigore; il Produttore ha diritto di rinunciare alla certificazione, entro 4 (quattro) mesi dalla data di spedizione della comunicazione. Nel periodo di preavviso, al Produttore che si avvale della facoltà di rinuncia, sono praticate le tariffe anteriori alle variazioni; nel caso di non accettazione delle nuove condizioni contrattuali, DE potrà revocare la certificazione.

10 Pagina 10 di 10 Art. 15 CONSENSO AL SUBAPPALTO Il Produttore prende conoscenza del fatto che DE per l esecuzione delle attività di prova ha facoltà di servirsi di organismi esterni in possesso dei prescritti requisiti di competenza, idoneità e terzietà in relazione ai quali DE assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività subappaltata, nonché per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione. In relazione a quanto sopra ed in mancanza d'esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare all interno della domanda di certificazione a DE, si ritiene acquisito il consenso del Produttore al subappalto delle dette attività. Art. 16 USO LOGO CSI L uso del logo CSI deve essere autorizzato da CSI su richiesta del Produttore. L uso del logo è possibile solo sui documenti, è vietato apporlo sui prodotti. Il produttore deve inviare bozza dell utilizzo del logo e dichiarare su quali documenti sarà apposto. L utilizzo del logo può essere iniziato solo successivamente ad espressa autorizzazione di CSI. Il logo deve rispettare le proporzioni e i colori originali o essere in configurazione monocromatica. Art. 17 RISERVATEZZA DE, salvo consenso del Produttore o disposizioni di legge e del presente Regolamento od ordine dell Autorità Giudiziaria, s'impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni aziendali di cui verrà eventualmente in possesso nel corso della durata del rapporto con il Produttore. Informazioni relative ad un prodotto saranno divulgate a terzi solo dopo ottenimento del consenso scritto da parte del Produttore. DE è tenuto a mettere a disposizione dell Ente di Accreditamento tutta la documentazione relativa alle pratiche di certificazione. Nel caso in cui intervengano prescrizioni legislative, in base alle quali altre informazioni debbano essere rese note a terzi, DE metterà al corrente il Produttore circa le informazioni fornite.

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