REGOLAMENTO GENERALE PER IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO GENERALE PER IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)"

Transcript

1 Pagina 1 di 11 REGOLAMENTO GENERALE PER IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, PRODOTTI DA COSTRUZIONE () INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di CSI 3.2 Documenti di riferimento per il Fabbricante Art. 4 Condizioni generali per l ottenimento e il mantenimento della certificazione Art. 5 Fasi della certificazione con Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione Presentazione della Domanda di marcatura CE 5.2 Valutazione documentale e audit iniziale Iter Audit iniziale 5.3 Prove di tipo 5.4 Rilascio del Certificato 5.5 Emissione del Certificato di costanza della prestazione del prodotto 5.6 Uso del marchio CE 5.7 Audit di sorveglianza 6.7 Audit di sorveglianza Art. 6 Fasi della certificazione con Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione Presentazione della Domanda di marcatura CE 6.2 Valutazione documentale e audit iniziale Iter Audit iniziale 6.3 Rilascio del Certificato 6.4 Emissione del Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 6.5 Uso del marchio CE 6.6 Audit di sorveglianza Art. 7 Fasi della certificazione con Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 Art. 8 Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova di CSI (Art. 46 ) 8.1 Operazioni preliminari 8.2 Attività di prova Art. 9 Re-branding (solo in caso di Sistemi 1 e 2+) Art. 10Modifiche ed estensione della marcatura CE (solo in caso di Sistemi 1 e 2+) 10.1 Modifiche alle condizioni di marcatura CE Art. 11 Validità del Certificato Art. 12 Sospensione, rinuncia e revoca della marcatura CE (solo in caso di Sistemi 1 e 2+) 12.1 Sospensione 12.2 Rinuncia 12.3 Revoca Art. 13 Sanzioni Art. 14 Reclami, ricorsi appelli e contenziosi 14.1 Reclami 14.2 Ricorsi ed appelli 14.3 Contenziosi Art. 15 Tariffe Art. 16 Consenso al subappalto Art. 17 Uso logo CSI Art. 18 Riservatezza 17/04/ _13 2 Revisione Art. 8 M. Scanagatta R. Gatti P. Fumagalli 08/01/ _13 1 Aggiunta Art. 46 M. Scanagatta R. Gatti P. Fumagalli 07/01/ _13 0 Prima emissione M. Stevenazzi P. Cau P. Fumagalli Data Doc. N. Rev. Descrizione Preparato Approvato

2 Pagina 2 di 11 Art. 1 PREMESSA Il presente regolamento definisce le attività di CSI SPA (di seguito denominata CSI) per la certificazione cogente di prodotto e delle modalità che i Produttori devono seguire per ottenere e mantenere tale certificazione. Un Fabbricante, per ottenere la certificazione, dovrà dimostrare che un prodotto è conforme ad una norma armonizzata di prodotto. Il richiedente la certificazione può essere qualsiasi tipo di Fabbricante senza discriminazioni di alcun genere. Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento definisce le condizioni per la concessione, mantenimento, estensione, sospensione, revoca e rinuncia della marcatura CE secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011 (di seguito denominato ) ai Produttori, in accordo alle procedure di valutazione e certificazione adottate da DE. Il presente regolamento vincola CSI ed il Fabbricante richiedente al rispetto di quanto in esso contemplato. Esso s'intende integralmente conosciuto ed accettato dal Fabbricante a seguito della sottoscrizione della domanda di marcatura CE (Mod. Domanda CE Sistema 1 e Domanda CE Sistema 2+). Le eventuali modifiche allo stesso sono rese note da CSI al Fabbricante. Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI CSI - Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, - Decreto del Presidente della Repubblica 21 Aprile 1993, n. 246, Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, per quanto non in contrasto con il Regolamento n. 305/2011, - Decreto 9 maggio 2003, n. 156, Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per quanto non in contrasto con il Regolamento n. 305/ Circolare 9 Giugno 2011, n. 3, Istruzioni operative agli organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n. 156, per quanto non in contrasto con il Regolamento n. 305/ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato pr quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93, - UNI CEI EN ISO/IEC 17025: EC Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, - UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL FABBRICANTE Norme di prodotto armonizzate Regolamento Generale per il Regolamento (UE) N. 305/2011, prodotti da costruzione () Art. 4 CONDIZIONI GENERALI PER L OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE Oltre a quanto previsto nel seguito, al fine di ottenere e mantenere la marcatura CE, il Fabbricante deve: avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, ovvero quelli cogenti di legge e regolamentati; permettere l effettuazione, quando applicabile, da parte del personale di CSI, dei campionamenti di prodotto previsti dal Regolamento n. 305/2011 nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e di audit; fornire al personale incaricato da CSI tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di valutazione, incluse quelle per l esame della documentazione e l accesso a tutte le aree da valutare, alle registrazioni ed al personale coinvolto; assolvere gli impegni economici inerenti il servizio svolto da CSI; comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto di prova, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto; soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSI entro il periodo di tempo concordato; comunicare a CSI il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi di prodotto; comunicare tempestivamente a CSI qualsiasi modifica apportata al prodotto o all organizzazione del Fabbricante; qualora CSI ritenga che le modifiche richiedano ulteriori esami, non distribuire prodotti certificati sino alla notifica del consenso di queste; mantenere per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio.

3 Pagina 3 di 11 Art. 5 FASI DELLA CERTIFICAZIONE CON SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MARCATURA CE I Produttori che desiderino ottenere la marcatura CE devono farne richiesta scritta a CSI, utilizzando l apposito modulo di domanda (Mod. Domanda CE Sistema 1), compilandolo in ogni sua parte su propria carta intestata; tale documento assume validità di contratto. L accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione di CSI. La domanda di certificazione deve essere inviata, firmata e timbrata dal rappresentante legale in originale per posta raccomandata. L iter di certificazione può consistere in audit in azienda e prove di tipo o solo audit in azienda (nel caso di certificazione tramite procedura del cascading). In caso di subentro di CSI ad altro Organismo di Certificazione, verrà applicato il medesimo iter previsto per la certificazione iniziale, previa valutazione da parte di CSI delle eventuali prove di tipo già eseguite. 5.2 VALUTAZIONE INIZIALE E DOCUMENTALE ITER La fase di valutazione comincia nel momento in cui CSI riceve dal Fabbricante tutta la documentazione indicata al punto 5.1. CSI, accertata la completezza della documentazione ricevuta e, richieste eventuali correzioni e/o integrazioni, ne informa il Fabbricante e predispone le attività di valutazione/prova AUDIT INIZIALE Il Fabbricante, prima dell audit iniziale, deve avere già attuato tutte le procedure necessarie al fine di garantire la conformità del proprio Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) al Regolamento n. 305/2011 ed alla norma di prodotto applicabile. L audit iniziale coinvolge il Fabbricante richiedente relativamente al prodotto identificato nella domanda di marcatura CE e prenderà in considerazione il Regolamento n. 305/2011 e la norma di prodotto applicabile, rispetto alla quale verrà rilasciato, se del caso, il certificato di costanza della prestazione del prodotto. Nel caso vengano evidenziati dei rilievi, il Fabbricante deve predisporre un piano di azioni correttive da inviare a CSI nei tempi e nei modi concordati. In caso di non conformità, CSI potrà decidere di disporre un nuovo audit (audit supplementare), da effettuare solo dopo che il Fabbricante abbia provveduto ad attuare le azioni correttive proposte e accettate da CSI. La mancata risoluzione delle non conformità, nei tempi concordati, non consente di procedere nella certificazione del prodotto. La documentazione di riferimento per gli audit è composta dal Rapporto di audit (Mod. RVI_DE) e dalla check-list di valutazione relativa alla norma di prodotto applicabile. Gli audit presso i luoghi di produzione sono condotte da uno o più auditor qualificati secondo la procedura interna di CSI, designati tra quelli iscritti nell elenco degli ispettori CSI, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano/notificano l attività di CSI (avente funzione d'osservazione dell operato dell auditor) o personale in formazione o in qualità di osservatori che non intervengono direttamente durante l audit. Il Fabbricante ha facoltà di ricusare il gruppo di audit, entro tre giorni dalla notifica dell audit stesso motivandone per iscritto le ragioni che saranno valutate da CSI. Il piano di audit prevede i seguenti aspetti: controllo del FPC esame delle registrazioni delle prove e controlli in produzione verifica del rispetto delle condizioni riportate nel presente Regolamento verifica della conformità alle norme applicabili. Per la classificazione dei rilievi evidenziati durante gli audit si fa riferimento al criterio seguente: Non Conformità, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un completo non soddisfacimento di un requisito applicabile o un parziale soddisfacimento di un requisito che: - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE; e/o - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE. Per tutte le NC rilevate il Fabbricante è tenuto a comunicare (per scritto, via fax o via ) a CSI, entro 10 giorni lavorativi le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione.

4 Pagina 4 di 11 CSI verificherà la efficace risoluzione di tutte le NC rilevate mediante analisi della documentazione, audit supplementare c/o Fabbricante, altre attività di verifica a seconda delle situazioni. Il rilascio del certificato di costanza della prestazione del prodotto è subordinato alla risoluzione delle Non Conformità rilevate nel corso dell audit. CSI darà comunicazione al cliente dell accettazione della risoluzione dei rilievi o, in caso di mancato soddisfacimento, ne richiederà la necessarie integrazioni. Inoltre CSI verificherà l efficace attuazione delle azioni correttive approvate in occasione del successivo audit. Osservazione, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un parziale non soddisfacimento di un requisito che: - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE; e/o - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE. Per le Osservazioni il Fabbricante è tenuto a comunicare (per scritto via fax o via ) a CSI, entro 10 giorni lavorativi le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. CSI verifica l adeguatezza delle azioni individuate dal Fabbricante, ne approva il contenuto e ne verificherà l efficace attuazione in occasione del successivo audit. La presenza di osservazioni non impedisce il rilascio del certificato di costanza della prestazione del prodotto. Commenti, rappresentano un opportunità di miglioramento dell'efficienza del sistema di gestione che il gruppo di audit raccomanda al Fabbricante di mettere in atto. Presuppongono la totale conformità ai requisiti applicabili. 5.3 PROVE DI TIPO Quando previste, le prove di tipo sono condotte su campioni che siano rappresentativi del prodotto, prelevati da personale di DE in modo casuale o preparati dal Fabbricante su indicazione del Laboratorio CSI secondo quanto indicato dalla norma di prodotto applicabile. Il prelievo del campione può avvenire contestualmente all audit iniziale o in un audit separato presso il Fabbricante appositamente concordato per il prelievo. Le prove sono eseguite presso i Laboratori CSI o affidate in subappalto all esterno in conformità a quanto previsto dal Manuale Qualità CSI-DE. In caso di prove eseguite presso i Laboratori CSI, l attività è suddivisa tra CSI e il Laboratorio come previsto dall Art. 7. In caso di prove affidate all esterno, CSI coordina le attività con i Laboratori esterni. Le prove di tipo non hanno luogo nel caso di certificazione secondo la procedura del cascading. Tale procedura si applica nel caso in cui il prodotto da costruzione che il Fabbricante ha immesso sul mercato è un insieme di componenti, che il Fabbricante stesso assembla in base a precise istruzioni del fornitore dell insieme o di un suo componente (di seguito denominato Sistemista ), il quale ha già sottoposto a prove l insieme o il componente per una o più caratteristiche essenziali conformemente alla pertinente specifica tecnica armonizzata. Il Fabbricante dovrà stipulare un contratto con il Sistemista e dimostrare di utilizzare tutte le procedure di assemblaggio da questo fornite. Se queste condizioni sono soddisfatte, il Fabbricante è autorizzato a dichiarare che la prestazione corrisponde interamente o parzialmente ai risultati di prova dell insieme o del componente da lui forniti. 5.4 RILASCIO DEL CERTIFICATO Al termine delle attività di verifica e di prova svolte, CSI predispone il modulo di determinazione del prodotto-tipo sulla base dei risultati di prove di tipo, calcoli di tipo, valori tabellari o una documentazione descrittiva del Fabbricante. La Funzione Deliberante di CSI determina il prodotto-tipo e decide per il rilascio della certificazione secondo quanto previsto dal Manuale Qualità CSI-DE e dalla relativa Procedura di CSI. Il Fabbricante sarà informato formalmente della decisione presa e riceverà indicazioni sul piano degli audit di sorveglianza, contestualmente all invio del certificato. Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai requisiti specificati, la certificazione non sarà rilasciata fino a quando non siano predisposte ed attuate misure correttive per ripristinare la conformità e richiedere la ripetizione delle prove di tipo. 5.5 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO Nel Certificato di costanza della prestazione del prodotto, rilasciato in seguito a delibera, sarà indicato: Marchio e riferimenti dell ente di certificazione numero di registrazione della certificazione ragione sociale del Fabbricante norma di prodotto e Regolamento di riferimento denominazione del prodotto sottoposto a certificazione e descrizione data di rilascio ed eventuali aggiornamenti numero di revisione

5 Pagina 5 di 11 parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi campo di diretta applicazione, se previsto particolari condizioni applicabili all uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, se previste Il Certificato è pubblico e pertanto può essere fornito da CSI a chiunque ne faccia motivata richiesta. 5.6 USO DEL MARCHIO CE Il marchio CE ed il suo uso sono disciplinati dal Regolamento n. 305/2011, dal Regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla Direttiva 93/68/CEE. 5.7 AUDIT DI SORVEGLIANZA Nell'arco del periodo di validità della certificazione, CSI organizzerà degli audit di sorveglianza periodici allo scopo di verificare il mantenimento della conformità a tutti i requisiti indicati nel Regolamento n. 305/2011 e nelle eventuali norme di prodotto applicabili. Gli audit di sorveglianza sono effettuati con periodicità annuale, con una tolleranza di un mese sulla data limite, salvo sia previsto diversamente dalle norme di prodotto stesse. Agli audit di sorveglianza si applica quanto previsto per l audit iniziale sia per il modo di conduzione, la classificazione dei rilievi e l attività di delibera. Il mancato rispetto degli impegni comporterà la sospensione o la revoca della certificazione. Art. 6 FASI DELLA CERTIFICAZIONE CON SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MARCATURA CE I Produttori che desiderino ottenere la marcatura CE devono farne richiesta scritta a CSI, utilizzando l apposito modulo di domanda (Mod. Domanda CE Sistema 2+), compilandolo in ogni sua parte su propria carta intestata; tale documento assume validità di contratto. L accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione di CSI. La domanda di certificazione deve essere inviata, firmata e timbrata dal rappresentante legale in originale per posta raccomandata. In caso di subentro di CSI ad altro Organismo di Certificazione, verrà applicato il medesimo iter previsto per la certificazione iniziale. 6.2 VALUTAZIONE INIZIALE E DOCUMENTALE ITER La fase di valutazione comincia nel momento in cui CSI riceve dal Fabbricante tutta la documentazione indicata al punto 6.1. CSI, accertata la completezza della documentazione ricevuta e, richieste eventuali correzioni e/o integrazioni, ne informa il Fabbricante e predispone le attività di valutazione AUDIT INIZIALE Il Fabbricante, prima dell audit iniziale, deve avere già attuato tutte le procedure necessarie al fine di garantire la conformità del proprio Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC) al Regolamento n. 305/2011 ed alla norma di prodotto applicabile. L audit iniziale coinvolge il Fabbricante richiedente relativamente al prodotto identificato nella domanda di marcatura CE e prenderà in considerazione il Regolamento n. 305/2011 e la norma di prodotto applicabile, rispetto alla quale verrà rilasciato, se del caso, il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica. Nel caso vengano evidenziati dei rilievi, il Fabbricante deve predisporre un piano di azioni correttive da inviare a CSI nei tempi e nei modi concordati. In caso di non conformità, CSI potrà decidere di disporre un nuovo audit (audit supplementare), da effettuare solo dopo che il Fabbricante abbia provveduto ad attuare le azioni correttive proposte e accettate da CSI. La mancata risoluzione delle non conformità, nei tempi concordati, non consente di procedere nella certificazione del prodotto. La documentazione di riferimento per gli audit è composta dal Rapporto di audit (Mod. RVI_DE) e dalla check-list di valutazione relativa alla norma di prodotto applicabile. Gli audit presso i luoghi di produzione sono condotte da uno o più auditor qualificati secondo la procedura interna di CSI, designati tra quelli iscritti nell elenco degli ispettori CSI, i quali potranno essere accompagnati da personale di Enti che accreditano/notificano l attività di CSI (avente funzione d'osservazione dell operato dell auditor) o personale in formazione o in qualità di osservatori che non intervengono direttamente durante l audit. Il Fabbricante ha facoltà di ricusare il gruppo di audit, entro tre giorni dalla notifica dell audit stesso motivandone per iscritto le ragioni che saranno valutate da CSI.

6 Pagina 6 di 11 Il piano di audit prevede i seguenti aspetti: controllo del FPC esame delle registrazioni delle prove e controlli in produzione verifica del rispetto delle condizioni riportate nel presente Regolamento verifica della conformità alle norme applicabili. Per la classificazione dei rilievi evidenziati durante gli audit si fa riferimento al criterio seguente: Non Conformità, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un completo non soddisfacimento di un requisito applicabile o un parziale soddisfacimento di un requisito che: - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE; e/o - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE. Per tutte le NC rilevate il Fabbricante è tenuto a comunicare (per scritto, via fax o via ) a CSI, entro 10 giorni lavorativi le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. CSI verificherà la efficace risoluzione di tutte le NC rilevate mediante analisi della documentazione, audit supplementare c/o Fabbricante, altre attività di verifica a seconda delle situazioni. Il rilascio del certificato di costanza della prestazione del prodotto è subordinato alla risoluzione delle Non Conformità rilevate nel corso dell audit. CSI darà comunicazione al cliente dell accettazione della risoluzione dei rilievi o, in caso di mancato soddisfacimento, ne richiederà la necessarie integrazioni. Inoltre CSI verificherà l efficace attuazione delle azioni correttive approvate in occasione del successivo audit. Osservazione, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un parziale non soddisfacimento di un requisito che: - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE; e/o - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a marcatura CE. Per le Osservazioni il Fabbricante è tenuto a comunicare (per scritto via fax o via ) a CSI, entro 10 giorni lavorativi le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. DE verifica l adeguatezza delle azioni individuate dal Fabbricante, ne approva il contenuto e ne verificherà l efficace attuazione in occasione del successivo audit. La presenza di osservazioni non impedisce il rilascio del certificato di costanza della prestazione del prodotto. Commenti, rappresentano un opportunità di miglioramento dell'efficienza del sistema di gestione che il gruppo di audit raccomanda al Fabbricante di mettere in atto. Presuppongono la totale conformità ai requisiti applicabili. 6.3 RILASCIO DEL CERTIFICATO Al termine delle attività di verifica la Funzione Deliberante di CSI decide per il rilascio della certificazione secondo quanto previsto dal Manuale Qualità CSI-DE e dalla relativa Procedura di CSI. Il Fabbricante sarà informato formalmente della decisione presa e riceverà indicazioni sul piano degli audit di sorveglianza, contestualmente all invio del certificato. Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai requisiti specificati, la certificazione non sarà rilasciata fino a quando non siano predisposte ed attuate misure correttive per ripristinare la conformità. 6.4 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA Nel Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, rilasciato in seguito a delibera, sarà indicato: Marchio e riferimenti dell ente di certificazione numero di registrazione della certificazione ragione sociale del Fabbricante norma di prodotto e Regolamento di riferimento denominazione del prodotto sottoposto a certificazione e descrizione data di rilascio ed eventuali aggiornamenti numero di revisione parametri del prodotto (prestazione del prodotto) e classi campo di diretta applicazione, se previsto particolari condizioni applicabili all uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, se previste

7 Pagina 7 di 11 Il Certificato è pubblico e pertanto può essere fornito da CSI a chiunque ne faccia motivata richiesta. 6.5 USO DEL MARCHIO CE Il marchio CE ed il suo uso sono disciplinati dal Regolamento n. 305/2011, dal Regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla Direttiva 93/68/CEE. 6.6 AUDIT DI SORVEGLIANZA Nell'arco del periodo di validità della certificazione, CSI organizzerà degli audit di sorveglianza periodici allo scopo di verificare il mantenimento della conformità a tutti i requisiti indicati nel Regolamento n. 305/2011 e nelle eventuali norme di prodotto applicabili. Gli audit di sorveglianza sono effettuati con periodicità annuale, con una tolleranza di un mese sulla data limite, salvo sia previsto diversamente dalle norme di prodotto stesse. Agli audit di sorveglianza si applica quanto previsto per l audit iniziale sia per il modo di conduzione, la classificazione dei rilievi e l attività di delibera. Il mancato rispetto degli impegni comporterà la sospensione o la revoca della certificazione. Art. 7 FASI DELLA CERTIFICAZIONE CON SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE 3 Il Fabbricante richiede un offerta per l esecuzione di prove di tipo a CSI o direttamente all Area Laboratori CSI che procedono alla relativa emissione. CSI riceve l ordine e la documentazione tecnica relativa al prodotto sottoposto a prove di tipo. La certificazione con Sistema 3 prevede la seguente suddivisione di compiti tra CSI e Laboratori CSI: Compiti CSI: Controllo completezza fascicolo tecnico; Archiviazione Fascicolo Tecnico. Compiti Laboratorio CSI: Controllo corrispondenza tra fascicolo tecnico e campioni ricevuti per le prove di tipo; Esecuzione delle prove di tipo; Redazione Rapporto di Prova e successivo invio al Fabbricante. Art. 8 USO DEGLI IMPIANTI AL DI FUORI DEI LABORATORI DI PROVA DI CSI (Art. 46 ) 8.1 OPERAZIONI PRELIMINARI Il Fabbricante che desideri eseguire le prove utilizzando le proprie attrezzature deve farne richiesta scritta a CSI, utilizzando l apposito modulo di richiesta offerta (Mod. Richiesta offerta accessori per serramenti e/o Mod. Richiesta offerta EN ), compilandolo in ogni sua parte, indicando nel dettaglio i motivi tecnici, economici e/o logistici che hanno determinato la richiesta. A seguito del ricevimento dell offerta da parte di CSI il Fabbricante dovrà inviare relativo ordine, unitamente ai seguenti documenti: Documentazione con descrizione dell attrezzatura di prova, con lista di tutti i componenti/dispositivi presenti; Certificati di taratura di tutti gli strumenti utilizzati per le prove; Formazione del personale dedicato all esecuzione delle prove. La Funzione pianificazione, ricevuto l ordine, identifica e incarica l auditor tra i nominativi degli auditor autorizzati dalle Autorità abilitanti, comunicandogli l oggetto delle prove e la sede delle prove e inviandogli la documentazione ricevuta dal Fabbricante L auditor esegue una valutazione della documentazione fornita dal Fabbricante per valutarne la conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC e alla norma di prova di riferimento, compilando la lista di riscontro (Mod. Lista di riscontro Art. 46 ). 8.2 ATTIVITA DI PROVA A seguito dell esito positivo dell analisi della documentazione, l auditor concorda con il Fabbricante una data per la supervisione e/o esecuzione delle prove. La data è comunicata alla Funzione Pianificazione di CSI, che provvede a notificare l attività all azienda e ad incaricare l auditor. Prima dell effettuazione delle prove, l auditor verifica che le attrezzature corrispondano effettivamente a quelle descritte nella documentazione inviata preliminarmente a CSI e successivamente ne conferma la conformità alla norma di riferimento.

8 Pagina 8 di 11 A seguito dell esito positivo di queste verifiche preliminari, l auditor procede con il campionamento dei prodotti da sottoporre a prova, nel numero e secondo le modalità previste dalla norma di prodotto di riferimento, e dà inizio all attività di prova. Nel caso di prove la cui durata non sia superiore ad una giornata, l auditor esegue e/o supervisiona all esecuzione delle prove e compila la lista di riscontro (Mod. Lista di riscontro Art. 46 ) e la check-list di riferimento in base al tipo di prova eseguita. Nel caso di prove, la cui durata sia superiore ad un giorno, CSI fornisce al Fabbricante una webcam con cui monitora, con frequenza giornaliera, lo svolgimento della prova e verifica che non ci siano alterazioni della stessa o del campione sottoposto a prova durante tutto il suo svolgimento. Il fabbricante deve fornire idonei mezzi (collegamento wi-fi, via LAN, internet, alimentazione elettrica e quant altro sia necessario) per il funzionamento della webcam, impegnandosi al corretto uso. Ove possibile CSI provvede a sigillare l attrezzatura di prova con opportuni sigilli. In caso di malfunzionamenti o anomalie, il Fabbricante contatta immediatamente CSI che deve sovraintendere ad ogni intervento inerente alla prova recandosi presso il Fabbricante o assistendo via webcam. CSI si riserva la facoltà di eseguire visite a sorpresa presso il Fabbricante durante l esecuzione della prova per verificarne la corretta esecuzione. Al termine della prova l auditor si reca dal Fabbricante per controllare che gli eventuali sigilli non siano stati rimossi e per l esecuzione delle verifiche finali, e ne registra i risultati nella lista di riscontro (Mod. Lista di riscontro Art. 46 ) e la check-list di riferimento in base al tipo di prova eseguita. Nel caso in cui i sigilli non siano trovati integri o non vengano rispettate le condizioni di cui sopra, la prova è considerata non valida. Al termine delle prove verrà emesso rapporto di prova. Art. 9 RE-BRANDING (solo in caso di Sistemi 1 e 2+) L importatore o distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio (re-branding) è considerato alla stregua del Fabbricante ed è soggetto agli stessi obblighi del Fabbricante come previsto dal Regolamento n. 305/2011. Sono previsti due possibili casi di re-branding: 1) il Fabbricante del prodotto effettua fisicamente l attività di re-branding, gestendo l etichettatura/marcatura del prodotto e della sua tracciabilità. Il Fabbricante gestisce inoltre l attività di immagazzinamento e distribuzione. 2) il Fabbricante del prodotto effettua fisicamente l attività di re-branding, gestendo l etichettatura/marcatura del prodotto e della sua tracciabilità. L attività dell importatore o distributore si configura esclusivamente in un immagazzinamento e distribuzione. 3) l attività di re-branding è a carico dell importatore o distributore, che effettua materialmente l etichettatura/marcatura del prodotto e ne gestisce la tracciabilità. Nel caso 1) le prove di tipo e gli audit sono interamente a carico del Fabbricante. Nel caso 2), se l attività di immagazzinamento può influenzare in modo sostanziale le prestazioni dichiarate del prodotto, l iter di certificazione per il distributore segue quanto previsto dall Art. 5 del presente Regolamento, ad esclusione della parte relativa alle prove di tipo. Se invece l attività di immagazzinamento non influenza in modo sostanziale le prestazioni dichiarate del prodotto, l iter di certificazione sue quanto previsto per il punto 1). Nel caso 3) l iter di certificazione per il distributore segue quanto previsto dall Art. 5 del presente Regolamento, ad esclusione della parte relativa alle prove di tipo. In ogni caso il Fabbricante deve essere sottoposto alla procedura di certificazione prevista dall Art. 5. Art. 10 MODIFICHE ED ESTENSIONE DELLA MARCATURA CE (solo in caso di Sistemi 1 e 2+) Il Fabbricante, qualora voglia effettuare cambiamenti al proprio prodotto oggetto di marcatura o ampliare la relativa famiglia di prodotti, deve inoltrare preventiva richiesta a CSI in forma scritta con apposito modulo (Mod. Domanda estensione CE Sistema 1 o Domanda estensione CE Sistema 2+). A seguito di ciò CSI effettua le attività di valutazione, secondo le modalità descritte al punto 5.1, ed in base all esito comunica se l estensione richiesta può essere concessa e l iter da seguire. Le modifiche della certificazione possono riguardare: a) modifiche della ragione sociale; b) estensione della certificazione a nuovi prodotti non contemplati nella richiesta iniziale; c) riduzione della certificazione relativa ad uno o più prodotti; d) eventuali altri elementi previsti nella norma di prodotto applicabile.

9 Pagina 9 di MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI MARCATURA CE Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare: a) modifiche del Documento tecnico di riferimento (Regolamento e/o norme); b) modifiche al presente Regolamento; c) modifiche delle condizioni economiche. Nel caso avvenissero delle variazioni, CSI ne darà comunicazione al Fabbricante, il quale avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni, entro il termine deciso da CSI stessa (salvo se non già precisato nella norma) o di rinunciare alla certificazione. Nel caso di mantenimento della certificazione, CSI avrà la facoltà di ripetere le attività di verifica e/o di prova, la cui spesa sarà a carico del Fabbricante secondo le tariffe del medesimo. Art. 11 VALIDITA DEL CERTIFICATO CE DI CONFORMITA (solo in caso di Sistemi 1 e 2+) Il Certificato ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. Art. 12 SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELLA MARCATURA CE (solo in caso di Sistemi 1 e 2+) 12.1 SOSPENSIONE CSI, nel caso vengano a mancare temporaneamente i requisiti sopra indicati per il rilascio e/o il mantenimento della marcatura CE, può sospendere la certificazione in essere per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, al termine dei quali la certificazione viene ripristinata o definitivamente revocata. La sospensione può essere anche prevista se nel corso di un controllo teso a verificare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, viene accertato che un prodotto non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo. La sospensione può essere comminata anche nel caso in cui non vengano rispettati gli oneri economici da corrispondere a CSI. La sospensione può anche essere richiesta volontariamente dal Fabbricante. Della sospensione viene data comunicazione alle Amministrazioni competenti RINUNCIA Il Fabbricante può rinunciare alla certificazione, nei seguenti casi: a) alla scadenza della sorveglianza periodica, dando preavviso scritto minimo di 3 (tre) mesi; b) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento; c) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche; d) nel caso di variazioni della normativa. Nei casi b) e c) il Fabbricante deve dare comunicazione della propria decisione entro 4 (quattro) mesi dalla data di notifica delle variazioni da parte di CSI. A seguito della rinuncia, il Fabbricante si impegna a: restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione; non utilizzare la dichiarazione di prestazione ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione; cessare immediatamente l utilizzo del Marchio CE e la distribuzione d'ogni prodotto che lo riproduca. La rinuncia comporta da parte di CSI: la segnalazione all interno del Registro delle certificazioni; comunicazione dell avvenuta rinuncia alle Amministrazioni competenti REVOCA La revoca della certificazione può essere decisa da CSI e comunicata per iscritto al Fabbricante nei seguenti casi: a) quando le cause che hanno determinato la sospensione non vengano rimosse entro 12 (dodici) mesi; b) se vengono riscontrate delle non conformità considerate particolarmente gravi; c) se nel corso di un controllo teso a verificare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato, viene accertato che un prodotto non ha più la stessa prestazione del prodotto-tipo; d) mancato rispetto degli oneri economici da corrispondere a CSI; e) non osservanza, conseguente a negligenza grave, di quanto disposto nel presente Regolamento; f) frequenti inosservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave; g) fallimento o liquidazione del Fabbricante; h) per rifiuto od ostacolo agli audit; i) per non appropriato uso della certificazione; j) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento; k) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche;

10 Pagina 10 di 11 l) per ogni altro serio motivo a giudizio di CSI. A seguito della revoca, il Fabbricante si impegna a: restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione; non utilizzare la dichiarazione di conformità ed eliminare da tutti i prodotti e documenti ogni riferimento o simbolo relativo alla certificazione. La revoca comporta da parte di CSI: la segnalazione all interno del Registro delle certificazioni; la tempestiva comunicazione di tale revoca alle Amministrazioni competenti. Art. 13 SANZIONI CSI può comminare le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; viene rivolto al Fabbricante a seguito del rilievo di una non conformità e può contenere anche una o più prescrizioni, b) diffida ad adempiere le prescrizioni; consiste in un richiamo ultimativo al rispetto di un precedente richiamo impartito da CSI, c) sospensione o revoca della certificazione; Al fine di determinare gli eventuali periodi di preavviso all efficacia della sospensione o della revoca della certificazione, DCSI terrà conto delle situazioni che hanno determinato il provvedimento. Ogni decisione di CSI sarà tempestivamente comunicata in forma scritta al Fabbricante. Art. 14 RECLAMI, RICORSI, APPELLI E CONTENZIOSI 14.1 RECLAMI Il Fabbricante potrà presentare reclamo a CSI, in forma scritta, nel caso ritenga che la qualità del servizio di certificazione offerto non risponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento; i riferimenti e le modalità per la presentazione di un reclamo sono riportate nell apposita sezione del sito web RICORSI ED APPELLI Il Fabbricante può presentare appello al fine di ottenere un provvedimento opposto o comunque diverso da quello ottenuto e inerente a una decisione presa da CSI nell ambito del processo di erogazione del servizio specifico, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della decisione per la tutela del proprio interesse. Il Responsabile di Divisione, effettuato un primo riesame, nomina un Comitato di Gestione competente per la gestione dell appello. Tale Comitato sarà composto da un esperto di settore, scelto fra quelli che collaborano con CSI che non sia stato coinvolto precedentemente nell attività concernente il reclamo stesso, da un componente del Consiglio Direttivo e dalla Direzione di CSI. Il Comitato di Gestione, o in sua vece il Responsabile di Divisione, ha facoltà di convocare il Fabbricante interessato e/o gli auditor che hanno operato per condurre un supplemento d indagine. Il Responsabile di Divisione comunica al Fabbricante le decisioni assunte, descrivendo le relative motivazioni, entro 3 mesi dalla presentazione dell appello, a meno di diverse specifiche contrattuali. Qualora l appello non sia accolto, le spese conseguenti sono a carico ricorrente. Dall analisi dell appello e dalle decisioni determinate nel merito, il Responsabile di Divisione può stabilire eventuali azioni preventive e/o correttive necessarie alla prevenzione o rimozione delle cause generatrici dell evento 14.3 CONTENZIOSI Qualsiasi controversia, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Milano, e che sarà composto di tre Arbitri: uno nominato da CSI uno dal Concessionario il terzo (con funzioni di Presidente) nominato dai primi due in accordo tra loro o, in ipotesi di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale sarà competente a nominare anche l'arbitro per quella Parte che, invitata a nominare il proprio arbitro, abbia omesso di provvedervi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina inviata dall'altra Parte. Il Collegio fisserà le norme di procedura, in relazione alla particolare natura della controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio. Gli arbitri decideranno secondo il diritto entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio. Le spese dell'arbitrato saranno a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano. Per qualsiasi contestazione è stabilita l esclusiva competenza del Foro di Milano.

11 Pagina 11 di 11 Art. 15 TARIFFE Le tariffe per il servizio di certificazione svolto da CSI sono approvate dall Amministratore Delegato di CSI S.p.A.. Le tariffe sono suscettibili d'eventuali variazioni; in caso di variazione le nuove tariffe sono comunicate a tutti i Fabbricanti certificati con Sistema 1 o 2+ almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista d'entrata in vigore; il Fabbricante ha diritto di rinunciare alla certificazione, entro 4 (quattro) mesi dalla data di spedizione della comunicazione. Nel periodo di preavviso, al Fabbricante che si avvale della facoltà di rinuncia, sono praticate le tariffe anteriori alle variazioni; nel caso di non accettazione delle nuove condizioni contrattuali, CSI potrà revocare la certificazione. Le modifiche al tariffario saranno anche comunicate alle Amministrazioni abilitanti. Art. 16 CONSENSO AL SUBAPPALTO Il Fabbricante prende conoscenza del fatto che CSI per l esecuzione delle sole attività di prova, previa autorizzazione delle autorità abilitanti, ha facoltà di servirsi di organismi esterni in possesso dei prescritti requisiti di competenza, idoneità e terzietà in relazione ai quali CSI assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività subappaltata, nonché per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione. In relazione a quanto sopra ed in mancanza d'esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare all interno della domanda di certificazione a CSI, si ritiene acquisito il consenso del Fabbricante al subappalto delle dette attività. Art. 17 USO LOGO CSI L uso del logo CSI deve essere autorizzato da CSI su richiesta del Fabbricante. L uso del logo è possibile solo sui documenti, è vietato apporlo sui prodotti. Il Fabbricante deve inviare bozza dell utilizzo del logo e dichiarare su quali documenti sarà apposto. L utilizzo del logo può essere iniziato solo successivamente ad espressa autorizzazione di CSI. Il logo deve rispettare le proporzioni e i colori originali o essere in configurazione monocromatica. Art. 18 RISERVATEZZA CSI, salvo consenso del Fabbricante o disposizioni di legge e del presente Regolamento od ordine dell Autorità Giudiziaria, s'impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni aziendali di cui verrà eventualmente in possesso nel corso della durata del rapporto con il Fabbricante. Informazioni relative ad un prodotto saranno divulgate a terzi solo dopo ottenimento del consenso scritto da parte del Fabbricante. CSI è tenuto a mettere a disposizione dell Ente di Accreditamento e delle Amministrazioni abilitanti tutta la documentazione relativa alle pratiche di certificazione. Nel caso in cui intervengano prescrizioni legislative, in base alle quali altre informazioni debbano essere rese note a terzi, CSI metterà al corrente il Fabbricante circa le informazioni fornite.

REGOLAMENTO GENERALE PER LE VERIFICHE SECONDO DECRETO 18 GIUGNO 2015

REGOLAMENTO GENERALE PER LE VERIFICHE SECONDO DECRETO 18 GIUGNO 2015 Pagina 1 di 5 PER LE VERIFICHE SECONDO INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di DE 3.2 Documenti di riferimento per il Produttore/Utilizzatore

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LE MERCI PERICOLOSE

REGOLAMENTO GENERALE PER LE MERCI PERICOLOSE Pagina 1 di 8 PER LE Art. 1 PREMESSA Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI CSI UN 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL FABBRICANTE Art. 4 CONDIZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LE MERCI PERICOLOSE

REGOLAMENTO GENERALE PER LE MERCI PERICOLOSE Pagina 1 di 7 REGOLAMENTO GENERALE PER LE INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di DE 3.2 Documenti di riferimento per l organizzazione

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA TPED 2010/35/UE

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA TPED 2010/35/UE Pagina 1 di 8 PER LA 2010/35/UE INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di DE 3.2 Documenti di riferimento per l organizzazione

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)

REGOLAMENTO GENERALE PER IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) Pagina 1 di 11 REGOLAMENTO GENERALE PER IL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, PRODOTTI DA COSTRUZIONE () INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SECONDO DIRETTIVA 89/686/CEE, DPI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SECONDO DIRETTIVA 89/686/CEE, DPI Pagina 1 di 9 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SECONDO DIRETTIVA 89/686/CEE, DPI INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento 2.1 Definizioni

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA 96/98/CE, EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO (MED)

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA 96/98/CE, EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO (MED) Pagina 1 di 9 REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA 96/98/CE, EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO (MED) INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SECONDO DIRETTIVA 89/686/CEE, DPI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SECONDO DIRETTIVA 89/686/CEE, DPI Pagina 1 di 9 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO SECONDO DIRETTIVA 89/686/CEE, DPI INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento 2.1 Definizioni

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA TPED 2010/35/UE

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA TPED 2010/35/UE Pagina 1 di 10 PER LA 2010/35/UE INDICE Art. 1 PREMESSA Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI DE TPED 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL PRODUTTORE

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA TPED 2010/35/UE

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA TPED 2010/35/UE Pagina 1 di 12 PER LA 2010/35/UE INDICE art. 1 Premessa art. 2 Oggetto del regolamento art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di de tped 3.2 Documenti di riferimento per il produttore

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA PED 2014/68/UE

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA PED 2014/68/UE Pagina 1 di 16 PER LA 2014/68/UE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del Regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di CSI PED 3.2 Documenti di riferimento per il Fabbricante Art.

Dettagli

REGOLAMENTO ORGANISMO NOTIFICATO. Nemko S.p.A.

REGOLAMENTO ORGANISMO NOTIFICATO. Nemko S.p.A. REGOLAMENTO ORGANISMO NOTIFICATO Nemko S.p.A. Rev.2 emesso il 01/08/2013 1 INDICE 1. Premessa... 3 2. Generalità... 3 3. Prodotti oggetto della certificazione CE... 3 4. Prestazioni dell Organismo Notificato

Dettagli

REGOLAMENTO PER EMISSIONE CERTIFICATO CE / UE DEL TIPO REV.2.0

REGOLAMENTO PER EMISSIONE CERTIFICATO CE / UE DEL TIPO REV.2.0 REGOLAMENTO PER EMISSIONE CERTIFICATO CE / UE DEL TIPO REV.2.0 1.0 SCOPO / PURPOSE Il presente Regolamento definisce le attività e tutti gli elementi necessari per l emissione di certificazioni di prodotto

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA PED 2014/68/UE

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DIRETTIVA PED 2014/68/UE Pagina 1 di 16 REGOLAMENTO GENERALE PER LA 2014/68/UE INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di DE 3.2 Documenti di riferimento

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI Pagina 1 di 9 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento 2.1 Definizioni Art. 3 Documenti di riferimento

Dettagli

SCHEMA ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

SCHEMA ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE INDICE 1. PREMESSA 2. GENERALITA' 3. PRODOTTI OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE 4. PRESTAZIONI DEI LABORATORI ACAE 5. REQUISITI PER CHI RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE 6. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 7. USO DEL CERTIFICATO

Dettagli

TÜV Examination Institute. Regolamento generale per la qualifica degli OdV e dei Centri di Esame

TÜV Examination Institute. Regolamento generale per la qualifica degli OdV e dei Centri di Esame REGODV 1 di 5 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. RIFERIMENTI... 2 3. ACRONIMI... 2 4. REQUISITI... 2 5. PROCESSO DI QUALIFICA... 2 5.1 Presentazione della domanda... 2 5.2 Analisi documentale...

Dettagli

Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione Integrata secondo lo schema BEST4

Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione Integrata secondo lo schema BEST4 Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione Integrata secondo lo schema BEST4 In vigore dal. 1 INDICE CAPITOLO 1 GENERALITÀ' 3 CAPITOLO 2 NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

Dettagli

Procedura Gestionale PG-09. Certificazione di Prodotto. PG-09, Rev. 02 Certificazione di prodotto. Nome file:

Procedura Gestionale PG-09. Certificazione di Prodotto. PG-09, Rev. 02 Certificazione di prodotto. Nome file: Procedura Gestionale PG-09 Indice: 1. Scopo e campo di applicazione 2. Riferimenti e definizioni 3. Responsabilità 4. Attività REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO COMPLIANCE MANAGER Angelo Parma APPROVATO DIRETTORE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO TECNICO DI DISPOSITIVI MEDICI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO TECNICO DI DISPOSITIVI MEDICI pag. 1 di 5 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO TECNICO DI DISPOSITIVI MEDICI Documento R-005 pag. 2 di 5 INDICE 1. SCOPO E PREMESSA... 3 2. DEFINIZIONI... 3 3. GESTIONE DEL FASCICOLO TECNICO PRESSO

Dettagli

ENTE DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA S.O.I. S.r.l. con socio unico REGOLAMENTO CERSOI

ENTE DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA S.O.I. S.r.l. con socio unico REGOLAMENTO CERSOI REGOLAMENTO CERSOI per la certificazione del percorso del paziente gestito da medici che effettuano interventi di Chirurgia Oculistica e/o di Chirurgia Refrattiva con laser ad eccimeri presso strutture

Dettagli

REGOLAMENTO organismi di certificazione partners requisiti per la qualifica

REGOLAMENTO organismi di certificazione partners requisiti per la qualifica REGOLAMENTO organismi di certificazione partners requisiti per la qualifica Il presente documento è di proprietà di IPPR Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo. Tutti i diritti riservati.

Dettagli

Processo di qualifica e riconoscimento dei corsi INDICE

Processo di qualifica e riconoscimento dei corsi INDICE INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2 2. RIFERIMENTI 2 3. CORSI QUALIFICATI DNG 2 3.1. Generalità 2 3.2. Dossier formativo 2 3.3. Processo di qualificazione dei corsi 2 Richiesta qualificazione 2 Valutazione

Dettagli

ENTE DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA S.O.I. S.r.l. con socio unico REGOLAMENTO CERSOI

ENTE DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA S.O.I. S.r.l. con socio unico REGOLAMENTO CERSOI REGOLAMENTO CERSOI per la Certificazione delle strutture per la Chirurgia Oculistica e la Chirurgia Refrattiva con laser ad eccimeri I N D I C E Articolo 1) - Oggetto Articolo 2) - Condizioni generali

Dettagli

TÜV Examination Institute. Regolamento Generale per la qualifica / riconoscimento di corsi / eventi

TÜV Examination Institute. Regolamento Generale per la qualifica / riconoscimento di corsi / eventi 04 26/02/2016 REGCORSI 1 di 7 Regolamento Generale per la qualifica / INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. RIFERIMENTI... 2 3. ACRONIMI... 2 4. REQUISITI... 2 4.1 Corsi propedeutici/di preparazione

Dettagli

INDICE. PR/RIRECO Ricorsi, reclami e contestazioni 1. SCOPO 2. RIFERIMENTI 3. ABBREVIAZIONI 4. RESPONSABILITÀ

INDICE. PR/RIRECO Ricorsi, reclami e contestazioni 1. SCOPO 2. RIFERIMENTI 3. ABBREVIAZIONI 4. RESPONSABILITÀ Pag. 1 di 5 INDICE 1. SCOPO 2. RIFERIMENTI 3. ABBREVIAZIONI 4. RESPONSABILITÀ 5. ATTIVITA 5.1 Reclami 5.2 Ricorsi 5.3 Arbitrato 6. DOCUMENTAZIONE DISTRIBUZIONE Acronimo AU DIT ST Funzione Amministratore

Dettagli

QUASER UNI11068/UNI CEI EN PRL4 Regolamento per la

QUASER UNI11068/UNI CEI EN PRL4 Regolamento per la Certificazioni S.r.l. Pagina 1 di 5 Art. 0 PREMESSA Quaser Certificazioni S.r.l. è un Organismo di Certificazione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare a qualunque organizzazione

Dettagli

Procedura: Gestione Rilievi

Procedura: Gestione Rilievi Titolo Procedura: Gestione Rilievi Sigla Revisione 02 Data 15-06-2016 Redazione Approvazione Entrata in vigore SEGRETERIA TECNICA DIRETTORE OdC 15-06-16 Il presente documento è di proprietà di S.r.l. La

Dettagli

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A.

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A. Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A. In vigore dal 18.10.2018 Rev. 04 SERVIZI FITOSANITARI- CONTROLLI E AUTORIZZAZIONI IMPORT- ERSAF-

Dettagli

CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA SCHEMA DI REGOLAMENTO D.Lgs. 251/99 art.19

CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA SCHEMA DI REGOLAMENTO D.Lgs. 251/99 art.19 SCOPO 1. Prescrizioni generali 2. Richiesta di Certificazione Aggiuntiva 3. Verifica iniziale 4. Emissione del Certificato 5. Registrazione della Certificazione 6. Uso del logo del Laboratorio 7. Verifiche

Dettagli

Regolamento particolare per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale

Regolamento particolare per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale Regolamento particolare per la certificazione dei sistemi di gestione ambientale In vigore dal 20/02/2016 GLOBE S.R.L. Via Governolo 34 10128 TORINO Tel 011/59/5863 Fax 011/ 5681344 www.byglobe.it email:

Dettagli

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI:

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI: ALLEGATO AL CON-004 CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO Pag. 1 di 5 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI: Fluido refrigerante e anticongelante / protettivo a base di glicole

Dettagli

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A.

Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A. Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A. In vigore dal 27.11.2015 SERVIZI FITOSANITARI- CONTROLLI E AUTORIZZAZIONI IMPORT- ERSAF- REGIONE

Dettagli

PG08 GESTIONE RECLAMI/SEGNALAZIONI

PG08 GESTIONE RECLAMI/SEGNALAZIONI GESTIONE RECLAMI/ Stato Revisioni Rev Data Oggetto modifica Emissione Approvazione 0 10/01/2014 I emissione RGQ AU 1 20/09/2016 Adeguamento alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 RGQ AU 1 20/09/2016 RGQ

Dettagli

In vigore dal 1 Dicembre RINA Via Corsica GENOVA. tel fax web site : Regolamenti Tecnici

In vigore dal 1 Dicembre RINA Via Corsica GENOVA. tel fax web site :   Regolamenti Tecnici Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per prevenire i reati cui consegue la Responsabilità Amministrativa degli enti collettivi (ex D.Lgs. 231/2001) In vigore dal 1 Dicembre 2009 RINA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI ISPEZIONE IN QUALITA DI ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO A

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI ISPEZIONE IN QUALITA DI ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO A Società di servizi elettrici Sede operativa, uffici e deposito Via Papa Giovanni XXIII n 4 24042 Capriate San Gervasio BG Tel. 02 2840317 e Fax 02 9092649 e-mail: fabrizio.isacchi@serviziisacchi.it http://www.serviziisacchi.it

Dettagli

Certificazioni & Collaudi s.r.l.

Certificazioni & Collaudi s.r.l. Il presente documento è stato emesso dalla Direzione Generale il 02/05/11. L originale firmato è conservato presso l ufficio del Responsabile Gestione Qualità INDICE GENERALE 1. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE

Dettagli

Regolamento per la Certificazione dei Centri di Contatto

Regolamento per la Certificazione dei Centri di Contatto Regolamento per la Certificazione dei Centri di Contatto Revisione: 00 In vigore dal 01/04/2019 RINA Via Corsica 12 16128 Genova - Italia tel +39 010 53851 fax +39 010 5351000 web site: www.rina.org Regolamenti

Dettagli

SCHEDA REQUISITI PER IL I MODULO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI GESTIONE

SCHEDA REQUISITI PER IL I MODULO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER AUDITOR / RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI DI GESTIONE Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373- Fax: 065915374 E-mail: corsi@cepas.it Sito internet: www.cepas.eu Pag. 1 di 5 SCHEDA REQUISITI PER IL I MODULO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER AUDITOR /

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/34/UE

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/34/UE Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA DIRETTIVA 2014/34/UE Apparecchi e sistemi di protezione per atmosfera potenzialmente esplosiva Allegato VI - MODULO C1 Conformità al Tipo basata sul controllo interno

Dettagli

1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DOCUMENTI DI RIFERIMENTO REGOLE PARTICOLARI PUBBLICITA e USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE...

1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DOCUMENTI DI RIFERIMENTO REGOLE PARTICOLARI PUBBLICITA e USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE... REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SECONDO LE NORME EN 15838:2009/UNI 11200:2010 E ISO 18295-1/ISO 18295-2 (CERTIFICAZIONE E TRANSIZIONE) 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 1

Dettagli

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR INTERNI DI S.G.A.

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR INTERNI DI S.G.A. sigla: SH28 pag. 1 di 4 1 18.03.2019 Pag. 3 0 01.10.2013 Presidente CSI /Schema Presidente Comitato di Certificazione Amministratore Delegato Amministratore Unico Rev. Data Motivazioni Convalida Approvazione

Dettagli

Regolamento per il rilascio del marchio OSPITALITÀ ITALIANA, RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO

Regolamento per il rilascio del marchio OSPITALITÀ ITALIANA, RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO Regolamento per il rilascio del marchio OSPITALITÀ ITALIANA, RISTORANTI ITALIANI NEL MONDO Revisione settembre 2011 settembre 2011 1 di 5 1 Oggetto 1.1 Il presente regolamento definisce le condizioni e

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI GIUNZIONE PERMANENTE E DEI RELATIVI ADDETTI

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI GIUNZIONE PERMANENTE E DEI RELATIVI ADDETTI Pagina 1 di 8 REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI GIUNZIONE PERMANENTE E DEI RELATIVI ADDETTI 00 22/07/2015 Raffaella Maccario Paolo Dentis Paolo Trisoglio Revisione Data Redazione Verifica

Dettagli

Emesso da: RGQ Rev. 00 del 14/12/2017 PO RCC 01. Gestione Reclami, Ricorsi e Contenziosi

Emesso da: RGQ Rev. 00 del 14/12/2017 PO RCC 01. Gestione Reclami, Ricorsi e Contenziosi Pag. 1 di 5 PO RCC 01 Gestione Reclami, Ricorsi e Contenziosi Rev. Data Emissione Verifica ed Approvazione Note/Motivo revisione 00 14/12/2017 RGQ Prima emissione Pag. 2 di 5 INDICE 1. SCOPO... 3 2. CAMPO

Dettagli

PER L ATTIVITA DI ISPEZIONE Rev. 3 Pag 1 di 6 CSI - ISP REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ISPEZIONE ISPEZIONE DI TIPO A.

PER L ATTIVITA DI ISPEZIONE Rev. 3 Pag 1 di 6 CSI - ISP REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ISPEZIONE ISPEZIONE DI TIPO A. Pag 1 di 6 CSI - ISP REGOLAMENTO PER L ATTIVITA DI ISPEZIONE ISPEZIONE DI TIPO A Indice 1. Generalità 2. Definizioni 3. Accesso ai servizi di ispezione 4. Accettazione della richiesta 5. Attività d ispezione

Dettagli

6 agosto RINA Services S.p.A. Via Corsica, GENOVA Tel Fax: Web

6 agosto RINA Services S.p.A. Via Corsica, GENOVA Tel Fax: Web Regolamento per la Certificazione del Sistema di Gestione delle Competenze delle Ditte Appaltatrici di servizi di manutenzione degli organi di sicurezza dei veicoli per i quali Trenitalia è iscritta quale

Dettagli

PROCEDURA Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza AUDIT

PROCEDURA Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza AUDIT Pagina 1 di 6 Indice 1 Scopo della procedura... 2 2 Campo di applicazione... 2 3 Responsabilità ed azioni... 2 4 Conduzione degli audit... 3 4.1 Verifiche Ispettive Interne... 3 4.1.1 Attività delle Verifiche

Dettagli

WEB PROCEDURE GESTIONE RICORSI E RECLAMI

WEB PROCEDURE GESTIONE RICORSI E RECLAMI WEB PROCEDURE GESTIONE RICORSI E RECLAMI A DISPOSIZIONE DEI CLIENTI QUALITY ITALIA SUL SITO WEB www.qualityitalia.it pag. 1 di 7 Rev. 00 del 04.07.2016 CARTIGLIO PER LE REVISIONI Data Rev. Causale Redatto

Dettagli

PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL

PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEL Pag. 1 di 6 S P 4 4 1 08.02.2018 Pag. 1 Presidente CSI Amministratore Delegato 0 28.06.2016 1 Emissione Presidente Comitato di Schema Amministratore Unico Rev. Data Motivazioni Convalida Approvazione Pag.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE DI

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE DI Pagina 1 di 6 INDICE 1 SCOPO E PREMESSA... 2 2 PRINCIPI GENERALI... 2 3 TIPO DI AUDIT E PERIODICITA... 2 3.1 Audit di certificazione stage 1... 2 3.2 Audit di certificazione stage 2... 2 3.3 Audit di sorveglianza...

Dettagli

Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del Servizio

Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del Servizio Regolamento per il rilascio del Certificato di Conformità del Servizio Addendum tecnico Istituti di vigilanza privata Requisiti UNI 10891:2000 In vigore dal 31/01/2016 Rev. 5 RINA SERVICES S.p.A. Via Corsica,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento è allegato al Regolamento di Certificazione

Dettagli

PROCEDURA GESTIONE RECLAMI RICORSI E CONTENZIOSI SOMMARIO

PROCEDURA GESTIONE RECLAMI RICORSI E CONTENZIOSI SOMMARIO Pag. 1 di 5 SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO... 2 3 TERMINI, DEFINIZIONI, CLASSIFICAZIONI E SIGLE... 2 4 RECLAMI... 2 5 RICORSI... 3 6 CONTENZIOSI... 4 7 AZIONI

Dettagli

Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione Integrata secondo lo schema BEST4 e BEST 4 PLUS

Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione Integrata secondo lo schema BEST4 e BEST 4 PLUS Regolamento per la certificazione dei Sistemi di Gestione Integrata secondo lo schema BEST4 e BEST 4 PLUS In vigore dal 1 Aprile 2013 RINA Via Corsica, 12-16128 Genova - Italia Tel. +39 01053851 - Fax:

Dettagli

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE

REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da REGOLAMENTO GENERALE PER LA CERTIFICAZIONE DI PERSONE Reg. PRS/GEN Rev. 0 del 05/01/2017 IMQ S.p.A. Funzione FV IMQ S.p.A Società a socio

Dettagli

PROCEDURA QUALITA 1. SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI LEGENDA RESPONSABILITA...2

PROCEDURA QUALITA 1. SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI LEGENDA RESPONSABILITA...2 Data 05/11/2007 Pagina 1 di 5 STATO REVISIONI Revisioni effettuate Rev.: Data Paragrafo Oggetto della revisione 0 01/09/2003 tutti EMISSIONE 1 26/02/2004 tutti Cambio di denominazione della struttura competente

Dettagli

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE PROCEDURA DI GESTIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE EMESSA DA: VERIFICATA DA: APPROVATA DA: (Responsabile Piani di Audit) (Responsabile del Gruppo Qualità) (Dirigente Scolastico) Doc.:.PQ03 Rev.: 4

Dettagli

Procedura di gestione delle verifiche ispettive interne

Procedura di gestione delle verifiche ispettive interne e- mail itisfermi@itisfermidesio.it Doc:PQ03 Rev: 4 Data: 20/11/2011 Procedura di gestione delle verifiche ispettive interne EMESSA DA: VERIFICATA DA: APPROVATA DA: Responsabile delle verifiche ispettive

Dettagli

SEUCER srl REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA PERIODICA. (Art. 13 D.P.R. 162/99) INDICE

SEUCER srl REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA PERIODICA. (Art. 13 D.P.R. 162/99) INDICE SEUCER srl Società EUropea CERtificazione ascensori Organismo notificato n 0897 REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA PERIODICA (Art. 13 D.P.R. 162/99) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2.

Dettagli

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR INTERNI DI S.G.Q.

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR INTERNI DI S.G.Q. sigla: SH09 Pag. 1 di 4 SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR INTERNI DI S.G.Q. 1 18.03.2019 Rev. generale 0 01.10.2013 CEPAS srl Presidente CSI / Schema Presidente Comitato di Certificazione

Dettagli

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI: PARATIE VANO BAGAGLI

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI: PARATIE VANO BAGAGLI ALLEGATO AL CON-004 CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO Pag. 1 di 5 CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CERTIFICAZIONE DI: PARATIE VANO Torino, 07/01/2004 Emissione: Resp. Schema Certificazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME FINALE

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME FINALE REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME FINALE (Direttiva 2014/33/UE Allegato V) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 3. NORME TECNICHE 4. GENERALITÀ 5. PERSONALE IMPIEGATO

Dettagli

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO SCHEMA per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE dei profilati cavi di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali di cui alle norme UNI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VERIFICA DELL UNITÁ

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VERIFICA DELL UNITÁ SEUCER srl Società EUropea CERtificazione ascensori Organismo notificato n 0897 REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE VERIFICA DELL UNITÁ (Direttiva 2014/33/UE Allegato VIII) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Dettagli

ITALCERT. RG 125-Rev.2 Pag. 1 di 6

ITALCERT. RG 125-Rev.2 Pag. 1 di 6 Pag. 1 di 6 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2. TERMINI E DEFINIZIONI...2 3. APPROVAZIONE DEL PROTOTIPO...2 3.1 Domanda iniziale... 2 3.2 Piano prove... 2 3.3 Standard produttivi... 2 3.4 Emissione

Dettagli

SOMMARIO. RG 02 REGOLAMENTO GENERALE Procedura di gestione dei Ricorsi, Reclami e Contenziosi Pag. 1 di 6

SOMMARIO. RG 02 REGOLAMENTO GENERALE Procedura di gestione dei Ricorsi, Reclami e Contenziosi Pag. 1 di 6 Reclami e Contenziosi Pag. 1 di 6 SOMMARIO 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 2 2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO... 2 3. TERMINI E DEFINIZIONI, CLASSIFICAZIONI E SIGLE... 2 4. RECLAMI... 3 5. RICORSI... 5

Dettagli

Nota informativa per l attività di controllo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica

Nota informativa per l attività di controllo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica Nota informativa per l attività di controllo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione 1 Oggetto Il presente documento riporta una serie di informazioni in merito alle modalità operative con

Dettagli

Come si diventa Organismo di Ispezione di Tipo A o C Accreditato

Come si diventa Organismo di Ispezione di Tipo A o C Accreditato ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento Come si diventa Organismo di Ispezione di Tipo A o C Accreditato 1-25 17 Aprile 2014 ISO/IEC 17020:2012 RG-03 Regolamento per l Accreditamento degli Organismi

Dettagli

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo Standard Valore Sociale

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo Standard Valore Sociale Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo Standard Valore Sociale In vigore dal: 23 Marzo 2011 RINA Services SPA Via Corsica 12 16128 Genova - Italia

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI MACCHINE E COMPONENTI DI SICUREZZA. Direttiva 2006/42/CE Allegato X Garanzia qualità totale

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI MACCHINE E COMPONENTI DI SICUREZZA. Direttiva 2006/42/CE Allegato X Garanzia qualità totale Pagina 1 di 5 INDICE 1 SCOPO E PREMESSA... 2 2 ITER DI CERTIFICAZIONE... 2 2.1 Richiesta di certificazione... 2 2.2 Avvio dell iter di certificazione... 2 2.3 Documenti da trasmettere da parte del fabbricante...

Dettagli

Prot. DC2018SSV236 Milano, 27/08/2018

Prot. DC2018SSV236 Milano, 27/08/2018 Prot. DC2018SSV236 Milano, 27/08/2018 A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati FSM ISO 22000 Responsabili di schema Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità Loro Sedi

Dettagli

Cod. doc. Emissione: Revisione: Red. Ver. Appr. Data: Pagina: PG 15 2 d e l 0 1 / 0 9 / del 30/06/15 SQ CdA RT 30/06/ di 6

Cod. doc. Emissione: Revisione: Red. Ver. Appr. Data: Pagina: PG 15 2 d e l 0 1 / 0 9 / del 30/06/15 SQ CdA RT 30/06/ di 6 PG 15 2 d e l 0 1 / 0 9 / 1 4 0 del 30/06/15 SQ CdA RT 30/06/2015 1 di 6 REV. DESCRIZIONE RED. VER. APPR. DATA 0 Nuova emissione e revisione a seguito di audit ACCREDIA SQ CdA RT 30/06/2015 PG 15 2 d e

Dettagli

ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС ЕООД ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ EURO CERTIFICATIONS EOOD ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE

ЕВРО СЕРТИФИКЕЙШЪНС ЕООД ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ EURO CERTIFICATIONS EOOD ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE REGOLE SUI RIFERIMENTI DELLA CERTIFICAZIONE E L UTILIZZO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE DI INSIEME O SEPARATAMENTE AL SIMBOLO DI ACCREDITAMENTO DI EA BAS 1. SCOPO 1.1 L adozione di una politica uniforme

Dettagli

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/32/UE

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/32/UE Titolo Riferimento Revisione e data entrata in vigore Approvato da PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2014/32/UE Messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura Allegato II - MODULO B Esame UE

Dettagli

Regolamento particolare per la transizione da BS OHSAS 18001:2007 a UNI ISO 45001:2018

Regolamento particolare per la transizione da BS OHSAS 18001:2007 a UNI ISO 45001:2018 Regolamento particolare per la transizione da BS OHSAS 18001:2007 a UNI ISO 45001:2018 In vigore dal 15/11/2018 GLOBE S.R.L. Via Governolo 34 10128 TORINO Tel 011/59/5863 Fax 011/ 5681344 www.byglobe.it

Dettagli

ACCREDITAMENTO LABORATORI DI ANALISI UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Dr.ssa Eletta Cavedoni Cosmolab srl Tortona

ACCREDITAMENTO LABORATORI DI ANALISI UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Dr.ssa Eletta Cavedoni Cosmolab srl Tortona ACCREDITAMENTO LABORATORI DI ANALISI UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Dr.ssa Eletta Cavedoni Cosmolab srl Tortona UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Titolo: Requisiti generali per la competenza dei laboratori

Dettagli

PROCESSI DI SALDATURA NEGLI ACCIAI PER STRUTTURE SALDATE

PROCESSI DI SALDATURA NEGLI ACCIAI PER STRUTTURE SALDATE Istituto Giordano S.p.A. SEZIONE CERTIFICAZIONE PRODOTTI - Via Rossini, 2-47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia REG-ISO3834 pag. 1/6 tel. +39/0541/343030 - telefax +39/0541/345540 PROCESSI DI SALDATURA

Dettagli

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI EDIZIONE MANUALE REVISIONE DATA 31.07.13 N 01 DATA 31.07.13 N 00 PAG. 1 DI 5 DEI PRODOTTI NON CONFORMI 1 SCOPO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3 RESPONSABILITÀ 4 PRESCRIZIONI 4.1 DEFINIZIONE DI PRODOTTO (SERVIZIO)

Dettagli

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR ETS (Emissions Trading Scheme)

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR ETS (Emissions Trading Scheme) Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: corsi@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER AUDITOR ETS (Emissions

Dettagli

PROCEDURA QUALITA. Revisioni effettuate

PROCEDURA QUALITA. Revisioni effettuate Data 05/11/2007 Pagina 1 di 6 STATO REVISIONI Revisioni effettuate Rev.: Data Paragrafo Oggetto della revisione 0 01/09/2003 tutti EMISSIONE 1 26/02/2004 tutti Cambio di denominazione della struttura competente

Dettagli

Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo. CAPO I Disposizioni generali

Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo. CAPO I Disposizioni generali Legge Regionale 13 gennaio 2012, n. 6 Interventi per il sostegno della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole della Regione Abruzzo. (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della

Dettagli

GESTIONE DEI RECLAMI E DEI RICORSI

GESTIONE DEI RECLAMI E DEI RICORSI Sigla:PG 09 Rev.05 Pagina 1 di 8 NOTE: 05 11/09/14 Par.5.3.1, 5.3.2 RQ DG 04 30/04/12 Par 5.1 RQ DG 03 20/10/11 Par.4.1,5.3.1.5.3.2,5.4,5.5 RQ DG 02 01/07/11 Par.5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 RQ DG 01 27/11/2010

Dettagli

SEUCER srl REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA STRAORDINARIA. (Art. 14 D.P.R. 162/99) INDICE

SEUCER srl REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA STRAORDINARIA. (Art. 14 D.P.R. 162/99) INDICE SEUCER srl Società EUropea CERtificazione ascensori Organismo notificato n 0897 REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA STRAORDINARIA (Art. 14 D.P.R. 162/99) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Dettagli

SCHEMA. Mandato CEN M/120 Prodotti metallici per impieghi strutturali e loro accessori.

SCHEMA. Mandato CEN M/120 Prodotti metallici per impieghi strutturali e loro accessori. SCHEMA per la certificazione del controllo della produzione in fabbrica ai fini della marcatura CE di prodotti in acciai da bonifica da costruzione cui alla norma UNI EN 10343:2009 0 STORIA Edizione 0

Dettagli

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale

Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale In vigore dal 01/04/2012 RINA Via Corsica 12 16128 Genova - Italia tel +39 010 53851 fax +39 010 5351000 web site :

Dettagli

Nota informativa per l attività di controllo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica

Nota informativa per l attività di controllo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica Nota informativa per l attività di controllo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione 1 Oggetto Il presente documento riporta una serie di informazioni in merito alle modalità operative con

Dettagli

MARCONI, MONSELICE (PD) UFF FAX CELL.

MARCONI, MONSELICE (PD) UFF FAX CELL. R & S Verifiche srl VIA MARCONI, 22-35043 MONSELICE (PD) UFF. 0429 72036 FAX 0429 72036 CELL. 347 2542969 E-Mail ver.rs@tiscali.it PEC: rsverifiche@pec.it P.IVA 03765240282 Regolamento per lo svolgimento

Dettagli

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO 0.2 DOCUMENTI IGQ DI RIFERIMENTO

SCHEMA 0 STORIA. Schema certificativo CP DOCUMENTI ESTERNI DI RIFERIMENTO 0.2 DOCUMENTI IGQ DI RIFERIMENTO SCHEMA per il rilascio del certificato di costanza della prestazione ai fini della marcatura CE di sistemi di ritenuta stradale cui alla norma UNI EN 1317 5: 2012 0 STORIA Edizione 0 30/01/2008 Schema

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO (Direttiva 2006/42/CE Allegato IX punto 16 e 17) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 3. NORME TECNICHE 4. GENERALITÀ 5.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO SEUCER srl Società EUropea CERtificazione ascensori Organismo notificato n 0897 REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO (Direttiva 2006/42/CE Allegato IX punto 16 e 17) INDICE 1. SCOPO E CAMPO

Dettagli

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE ISO REGOLAMENTO PARTICOLARE CERTIFICAZIONE ISO 45001

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE ISO REGOLAMENTO PARTICOLARE CERTIFICAZIONE ISO 45001 REGOLAMENTO PARTICOLARE INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...3 2. GENERALITA...3 2.1. IMPEGNI DI BUREAU VERITAS...3 2.2. IMPEGNI DELL ORGANIZZAZIONE...3 3. RIFERIMENTI...3 4. TERMINI E DEFINIZIONI...3

Dettagli

Schema di Certificazione EN 9001 SCS 9001

Schema di Certificazione EN 9001 SCS 9001 Schema di Certificazione EN 9001 SCS 9001 00 27/01/2017 Prima emissione. Annulla e sostituisce il documento 0013CR SG ISG DIR Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato IDENTIFICAZIONE: pag. 1

Dettagli

SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DI AUDITOR ASSOCIATI, AUDITOR, RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.A.

SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DI AUDITOR ASSOCIATI, AUDITOR, RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI S.G.A. Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: esami@cepas.it Sito internet: www.cepas.eu Pag. 1 di 5 SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DI AUDITOR ASSOCIATI, AUDITOR,

Dettagli