REGOLAMENTO GENERALE PER LE VERIFICHE SECONDO DECRETO 18 GIUGNO 2015

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1 Pagina 1 di 5 PER LE VERIFICHE SECONDO INDICE Art. 1 Premessa Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Documenti di riferimento 3.1 Documenti di riferimento di DE 3.2 Documenti di riferimento per il Produttore/Utilizzatore Art. 4 Condizioni generali per lo svolgimento delle verifiche Art. 5 Fasi della verifica 5.1 Presentazione della domanda di verifica Richiesta documentazione 5.2 Verifica periodica Iter Prove Valutazione dei risultati delle verifiche e delle prove Art. 6 Rilascio del certificato 6.1 Emissione del certificato Art. 7 Sanzioni Art. 8 Reclami, ricorsi e contenziosi 8.1 Reclami 8.2 Ricorsi 8.3 Contenziosi Art. 9 Tariffe Art 10 Consenso al subappalto Art 11 Uso logo CSI Art. 12 Riservatezza 01/09/ _16 0 Prima emissione M. Scanagatta R. Gatti P. Fumagalli Data Doc. N. Rev. Descrizione Preparato Approvato

2 Pagina 2 di 5 Art. 1 PREMESSA Il presente regolamento definisce le attività del settore PRODOTTI - DE (di seguito denominato DE) per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili ante TPED. Un Produttore/Utilizzatore, per ottenere la certificazione, dovrà dimostrare che un prodotto è conforme ai documenti di riferimento. Il richiedente la certificazione può essere qualsiasi tipo di Produttore/Utilizzatore senza discriminazioni di alcun genere. Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento definisce le condizioni per le attività di verifica periodica ai fini del mantenimento in servizio della attrezzature a pressione ante TPED. Il presente regolamento vincola DE ed il Produttore/Utilizzatore richiedente al rispetto di quanto in esso contemplato. Esso s'intende integralmente conosciuto ed accettato dal Produttore/Utilizzatore a seguito della sottoscrizione della domanda di verifica periodica. Le eventuali modifiche allo stesso sono rese note da DE al Produttore/Utilizzatore. Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI DE - Decreto 18 Giugno Decreto 12 Settembre 1925 e successive serie di norme integrative - Direttiva TPED 2012/35/UE - Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti, eventuali norme tecniche di prodotto applicabili, - UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, - UNI CEI EN ISO/IEC 17025: EC Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, - UNI CEI EN 17065:2012 Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL PRODUTTORE/UTILIZZATORE Leggi, Direttiva e norme applicabile ai prodotti oggetto verifica periodica Documenti tecnici (guidelines) emessi da Gruppi di Lavoro Regolamento generale DE per la verifica periodica di attrezzature ante TPED Art. 4 CONDIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE Oltre a quanto previsto nel seguito, al fine di ottenere la conformità delle attrezzature ante TPED a seguito di verifica periodica, il Produttore/Utilizzatore deve: avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, ovvero quelli cogenti di legge e regolamentati; permettere l effettuazione, da parte del personale di DE, di valutazione e verifica delle attrezzature; fornire al personale incaricato da DE tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di valutazione, incluse quelle per l esame della documentazione e l accesso a tutte le aree da valutare, alle registrazioni ed al personale coinvolto, nonché nella risoluzione dei reclami; predisporre il registro dei reclami da parte dei clienti e aver provveduto alle azioni conseguenti ai reclami stessi; assolvere gli impegni economici inerenti il servizio svolto da DE; comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto di prova, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto; comunicare a DE il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi di prodotto; comunicare tempestivamente a DE qualsiasi modifica apportata al prodotto o all organizzazione del Produttore/Utilizzatore; qualora DE ritenga che le modifiche richiedano ulteriori esami, non distribuire prodotti certificati sino alla notifica del consenso di queste; mantenere per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio; Art. 5 FASI DELLA VERIFICA 5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VERIFICA I Produttori che desiderino ottenere la conformità della attrezzature ante TPED devono farne richiesta scritta a DE, utilizzando l apposito modulo di domanda, compilandolo in ogni sua parte su propria carta intestata; tale documento assume validità di contratto.

3 Pagina 3 di 5 L accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione della Direzione di DE. La domanda di verifica deve essere ritornata, firmata e timbrata da gestione operative schema RICHIESTA DOCUMENTAZIONE I Produttori devono fornire a DE, nella persona dell Ispettore incaricato della verifica, la documentazione relativa al prodotto indicata negli Allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti e nel decreto 12 Settembre 1925 e successive serie di norme integrative. 5.2 VERIFICA PERIODICA ITER La fase di verifica comincia nel momento in cui DE riceve dal Produttore/Utilizzatore la richiesta di verifica periodica. DE, predispone le attività di verifica; la frequenza delle verifiche periodiche viene prevista dagli allegati della Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti. La verifica periodica coinvolge il Produttore/Utilizzatore richiedente relativamente al prodotto identificato nella domanda ed alle strumentazioni di prova dello stesso utilizzate, e prenderà in considerazione la Direttiva 2010/35/UE, la Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti e le eventuali norme di riferimento applicabili, rispetto alla quale verrà valutata la conformità delle attrezzature. Nel caso alcune attrezzature risultino non conformi alle verifiche a cui vengono sottoposte, esse dovranno essere scartate dal lotto verificato e dismesse PROVE Le prove periodiche sono condotte su lotti di attrezzature, secondo quando indicato dal Decreto 18 Giugno 2015, dalla Direttiva TPED e dai suoi allegati e dalle eventuali norme di riferimento. Le prove vengono eseguite presso i Produttori o presso Laboratori terzi scelti dai produttori. Nel caso in cui le prove avvengano presso il laboratorio del Produttore/Utilizzatore, le stesse saranno effettuate eseguendo i controlli della corretta taratura della strumentazione di prova utilizzata VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DE, nella persona dell Ispettore incaricato della verifica, decide sulla conformità dei prodotti; è competente per la decisione circa eventuali provvedimenti nei confronti del Produttore/Utilizzatore, in relazione a segnalazioni inerenti le verifiche. Il Responsabile di DE è competente per l esame dei ricorsi inerenti l attività di verifica secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Art. 6 RILASCIO DEL CERTIFICATO Al termine delle attività di verifica e di prova svolte, DE decide per il rilascio di un certificato di conformità. Nel caso in cui alcuni prodotti non risultino conformi ai requisiti specificati, la certificazione non sarà per essi rilasciata. 6.1 EMISSIONE DEL CERTIFICATO Nel certificato rilasciato sarà indicato: Marchio e riferimenti dell ente di certificazione numero del certificato ragione sociale del Produttore/Utilizzatore Norme di riferimento Denominazione del prodotto sottoposto verifica Data di rilascio, eventuali aggiornamenti e scadenza, se prevista Eventuali indicazioni aggiuntive relative al prodotto certificato, se previste Art. 7 SANZIONI DE può comminare le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; viene rivolto al Produttore/Utilizzatore a seguito di rilievi e può contenere anche una o più prescrizioni, b) diffida ad adempiere le prescrizioni; consiste in un richiamo ultimativo al rispetto di un precedente richiamo impartito da DE, c) revoca della certificazione; prevede la soppressione delle indicazioni di conformità del prodotto ed impedisce la commercializzazione di uno o più prodotti, Al fine di determinare gli eventuali periodi di preavviso all efficacia della revoca della certificazione, DE terrà conto delle situazioni che hanno determinato il provvedimento. Ogni decisione di DE sarà tempestivamente comunicata in forma scritta al Produttore/Utilizzatore.

4 Pagina 4 di 5 Art. 8 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 8.1 RECLAMI Il Produttore/Utilizzatore potrà presentare reclamo a DE, in forma scritta, nel caso ritenga che la qualità del servizio di certificazione offerto non risponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento. 8.2 RICORSI Il Produttore/Utilizzatore può fare ricorso contro le decisioni di DE, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della decisione per la tutela del proprio interesse; il ricorso è la segnalazione di non accettazione di una decisione presa da DE. DE esamina il ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti del Produttore/Utilizzatore. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Produttore/Utilizzatore, salvo i casi di riconosciuta fondatezza. 8.3 CONTENZIOSI Qualsiasi controversia, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Milano, e che sarà composto di tre Arbitri: uno nominato da DE uno nominato dal Produttore/Utilizzatore il terzo (con funzioni di Presidente) nominato dai primi due in accordo tra loro o, in ipotesi di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale sarà competente a nominare anche l'arbitro per quella Parte che, invitata a nominare il proprio arbitro, abbia omesso di provvedervi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina inviata dall'altra Parte. Il Collegio fisserà le norme di procedura, in relazione alla particolare natura della controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio. Gli arbitri decideranno secondo il diritto entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio. Le spese dell'arbitrato saranno a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano. Per qualsiasi contestazione è stabilita l esclusiva competenza del Foro di Milano Art. 9 TARIFFE Le tariffe per il servizio di certificazione svolto da DE sono approvate dall Amministratore Delegato TIC di CSI S.p.a. Le tariffe sono suscettibili d'eventuali variazioni; in caso di variazione le nuove tariffe sono comunicate a tutti i Produttori almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista d'entrata in vigore; il Produttore/Utilizzatore ha diritto di rinunciare alla certificazione, entro 4 (quattro) mesi dalla data di spedizione della comunicazione. Nel periodo di preavviso, al Produttore/Utilizzatore che si avvale della facoltà di rinuncia, sono praticate le tariffe anteriori alle variazioni; nel caso di non accettazione delle nuove condizioni contrattuali, DE potrà revocare la certificazione. Art. 10 CONSENSO AL SUBAPPALTO Il Produttore/Utilizzatore prende conoscenza del fatto che DE per l esecuzione delle attività di prova ha facoltà di servirsi di organismi esterni in possesso dei prescritti requisiti di competenza, idoneità e terzietà in relazione ai quali DE assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività subappaltata, nonché per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione. In relazione a quanto sopra ed in mancanza d'esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare all interno della domanda di certificazione a DE, si ritiene acquisito il consenso del Produttore/Utilizzatore al subappalto delle dette attività. Art. 11 USO LOGO CSI L uso del logo CSI deve essere autorizzato da CSI su richiesta del Produttore/Utilizzatore. L uso del logo è possibile solo sui documenti, è vietato apporlo sui prodotti; da tale divieto è esente la punzonatura apposta da CSI stesso, che verrà stampigliata a seguito di verifica positiva delle attrezzature. Il Produttore/Utilizzatore deve inviare bozza dell utilizzo del logo e dichiarare su quali documenti sarà apposto. L utilizzo del logo può essere iniziato solo successivamente ad espressa autorizzazione di CSI. Il logo deve rispettare le proporzioni e i colori originali o essere in configurazione monocromatica. Art. 12 RISERVATEZZA DE, salvo consenso del Produttore/Utilizzatore o disposizioni di legge e del presente Regolamento od ordine dell Autorità Giudiziaria, s'impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni aziendali di cui verrà eventualmente in possesso nel corso della durata del rapporto con il Produttore/Utilizzatore.

5 Pagina 5 di 5 Informazioni relative ad un prodotto saranno divulgate a terzi solo dopo ottenimento del consenso scritto da parte del Produttore/Utilizzatore. DE è tenuto a mettere a disposizione delle Autorità Competenti tutta la documentazione relativa alle pratiche di verifica. Nel caso in cui intervengano prescrizioni legislative, in base alle quali altre informazioni debbano essere rese note a terzi, DE metterà al corrente il Produttore/Utilizzatore circa le informazioni fornite.

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