REGOLAMENTO GENERALE PER LE MERCI PERICOLOSE

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1 Pagina 1 di 8 PER LE Art. 1 PREMESSA Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI CSI UN 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL FABBRICANTE Art. 4 CONDIZIONI GENERALI PER L OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELL OMOLOGAZIONE Art. 5 FASI DELL OMOLOGAZIONE 5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE UN 5.2 ISPEZIONE INIZIALE E DOCUMENTALE ISPEZIONE INIZIALE PROVE INIZIALI RAPPORTI DI ISPEZIONE VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE Art. 6 RILASCIO DELL OMOLOGAZIONE UN 6.1 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UN 6.2 USO DEL MARCHIO UN INDICE Il marchio UN ed il suo uso, sono disciplinati dai relativi Regolamenti UN di riferimento Art. 7 SORVEGLIANZA Art. 8 MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL OMOLOGAZIONE UN 8.1 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE UN Art. 9 VALIDITA DELL OMOLOGAZIONE UN Art. 11 SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELL OMOLOGAZIONE UN 11.2 RINUNCIA 11.3 REVOCA Art. 12 SANZIONI Art. 13 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 13.1 RECLAMI 13.2 RICORSI 13.3 CONTENZIOSI Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 TARIFFE CONSENSO AL SUBAPPALTO USO LOGO CSI RISERVATEZZA 08/01/ _14 3 Cambio logo CSI M. Scanagatta P. Fumagalli 07/02/ _14 2 Parti evidenziate M. Scanagatta P. Fumagalli 13/01/ _14 1 Revisione per inserimento R. Gatti M. Scanagatta riferimenti normativi P. Fumagalli 14/11/ _14 0 Prima emissione M. Scanagatta R. Gatti P. Fumagalli Data Doc. N. Rev. Descrizione Preparato Approvato

2 Pagina 2 di 8 Art. 1 PREMESSA Il presente regolamento definisce le attività le attività di CSI S.p.A. (di seguito denominato CSI) per la certificazione cogente di prodotto e delle modalità che i Produttori devono seguire per ottenere e mantenere tale certificazione. Un Fabbricante, per ottenere la certificazione, dovrà dimostrare che un prodotto è conforme a un documento tecnico di riferimento. Il richiedente la certificazione può essere qualsiasi tipo di Fabbricante senza discriminazioni di alcun genere. Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento definisce le condizioni per la concessione, sorveglianza, estensione, riduzione, sospensione, revoca e rinuncia dell omologazione UN secondo i Regolamenti specifici per i diversi tipi di trasporto merci pericolose ai Produttori, in riferimento alle procedure di valutazione ed omologazione adottate da CSI. Il presente regolamento vincola CSI ed il Fabbricante richiedente al rispetto di quanto in esso contemplato. Esso s'intende integralmente conosciuto ed accettato dal Fabbricante a seguito della sottoscrizione della domanda di omologazione UN. Le eventuali modifiche allo stesso sono rese note da CSI al Fabbricante. Art. 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI CSI UN - RG01 Regolamento ACCREDIA per l'accreditamento degli Organismi di certificazione, - Direttiva 2008/68/CE e successivi adeguamenti, - Regolamenti ADR, RID, IMDG, IATA, ICAO in versione corrente, - DPR 6 Giugno 2005, n UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, - UNI CEI EN ISO/IEC 17025: EC Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, - UNI CEI EN ISO IEC 17065:2012 Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. 3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL FABBRICANTE Direttiva e Regolamenti applicabili ai prodotti oggetto di omologazione UN, Documenti tecnici e circolari emessi da Gruppi di Lavoro, Leggi e decreti a livello Nazionale, Regolamento generale CSI per le merci pericolose, Regole particolari relative allo schema di certificazione specifico. Art. 4 CONDIZIONI GENERALI PER L OTTENIMENTO E IL MANTENIMENTO DELL OMOLOGAZIONE Oltre a quanto previsto nel seguito, al fine di ottenere e mantenere l omologazione UN, il Fabbricante deve: avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, ovvero quelli cogenti di legge e regolamentati; permettere l effettuazione, da parte del personale di CSI, dei campionamenti di prodotto, nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica; fornire al personale incaricato da CSI tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di valutazione, incluse quelle per l esame della documentazione e l accesso a tutte le aree da valutare, alle registrazioni ed al personale coinvolto, nonché nella risoluzione dei reclami; predisporre il registro dei reclami da parte dei clienti e aver provveduto alle azioni conseguenti ai reclami stessi; assolvere gli impegni economici inerenti il servizio svolto da CSI;

3 Pagina 3 di 8 comportarsi in modo da garantire che nessun certificato o rapporto di prova, o parte di essi, vengano usati in modo non corretto; soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSI entro il periodo di tempo concordato; comunicare a CSI il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi di prodotto; comunicare tempestivamente a CSI qualsiasi modifica apportata al prodotto o all organizzazione del Fabbricante; qualora CSI ritenga che le modifiche richiedano ulteriori esami, non distribuire prodotti omologati sino alla notifica del consenso di queste; mantenere per tutto il periodo di validità dell omologazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio; Art. 5 FASI DELL OMOLOGAZIONE 5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OMOLOGAZIONE UN I Produttori che desiderino ottenere l omologazione UN devono farne richiesta scritta a CSI, utilizzando l apposito modulo di domanda, compilandolo in ogni sua parte su propria carta intestata; tale documento assume validità di contratto. L accettazione della richiesta è subordinata alla valutazione ed alla decisione della Direzione di CSI. La domanda di omologazione deve essere ritornata, firmata e timbrata dal rappresentante legale RICHIESTA DOCUMENTAZIONE I Produttori devono fornire a CSI, contestualmente alla domanda di omologa, la documentazione relativa al prodotto indicata nei Regolamenti UN in vigore. 5.2 ISPEZIONE INIZIALE E DOCUMENTALE ITER La fase di ispezione comincia nel momento in cui CSI riceve dal Fabbricante tutta la documentazione indicata ai punti 5.1 e CSI, accertata la completezza della documentazione ricevuta e, richieste eventuali correzioni e/o integrazioni, ne informa il Fabbricante e predispone le attività di ispezione/prova; a seguito della verifica iniziale necessaria all omologazione del prodotto, le sorveglianze periodiche vengono previste con cadenza triennale, o diversamente in base a quanto richiesto dai Regolamenti, da altri documenti di riferimento o dalle Autorità competenti ISPEZIONE INIZIALE Il Fabbricante, prima dell ispezione iniziale, deve avere già attuato tutte le procedure al fine di garantire la conformità del prodotto ai Regolamenti UN ed alle eventuali norme di riferimento applicabili. La verifica ispettiva iniziale coinvolge il Fabbricante richiedente relativamente al prodotto identificato nella domanda di omologazione UN e prenderà in considerazione i documenti evidenziati all Art. 3, rispetto ai quali verrà valutata la conformità della produzione. Nel caso vengano evidenziati dei rilievi, il Fabbricante deve predisporre un piano di azioni correttive da inviare a CSI nei tempi e nei modi concordati. In caso di non conformità, CSI potrà disporre una nuova visita ispettiva, da effettuare solo dopo che il Fabbricante abbia provveduto ad attuare le azioni correttive proposte e accettate da CSI. La mancata risoluzione delle non conformità non consente di procedere nell omologazione del prodotto. Le ispezioni hanno l obiettivo di valutare la conformità del prodotto a tutti i requisiti previsti. La documentazione di riferimento per le ispezioni è composta dal Documento tecnico di riferimento e dalla check-list di ispezione secondo i riferimenti normativi dell Art. 3.1 e successivi adeguamenti e le eventuali norma applicabili. Le ispezioni presso i luoghi di produzione sono condotte da uno o più ispettori qualificati secondo la procedura interna di CSI, designati tra quelli iscritti nell elenco degli ispettori CSI, i quali potranno essere accompagnati da personale in formazione o in qualità di osservatori che non intervengono direttamente nelle attività di verifica.

4 Pagina 4 di 8 Il Fabbricante ha facoltà di ricusare il gruppo di ispezione, entro tre giorni dalla notifica dell ispezione stessa motivandone per iscritto le ragioni che saranno valutate da CSI. Il piano di ispezione prevede i seguenti aspetti: controllo della documentazione richiesta; esame delle registrazioni delle prove e controlli in produzione; verifica del rispetto delle condizioni riportate nel presente Regolamento; verifica della conformità ai Regolamenti ed alle eventuali norme applicabili. Per la classificazione dei rilievi evidenziati durante le ispezioni si fa riferimento al criterio seguente: Non Conformità, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un completo non soddisfacimento di un requisito applicabile o un parziale soddisfacimento di un requisito che: - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito (cogente o atteso, o richiesto o concordato contrattualmente con il cliente) applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti a omologazione UN; e/o - abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti ad omologazione UN. Per tutte le NC rilevate il Fabbricante è tenuto a comunicare (per scritto, via fax o via ) a CSI, entro 10 giorni lavorativi, le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. CSI verificherà la efficace risoluzione di tutte le NC rilevate mediante analisi della documentazione, ispezione supplementare c/o Fabbricante, altre attività di verifica a seconda delle situazioni. L omologazione UN ovvero l emissione/la conferma del Certificato di omologazione UN, sono subordinati alla risoluzione delle Non Conformità rilevate nel corso dell ispezione. Inoltre CSI verificherà l efficace attuazione delle azioni correttive approvate in occasione della successiva ispezione. Osservazione, vengono emesse nel caso in cui sia riscontrato un parziale non soddisfacimento di un requisito che: - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza il non rispetto di un requisito applicabile al prodotto fornito nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti ad omologazione UN; e/o - non abbia, o lasci ragionevolmente presupporre (o fornisca dubbi significativi) di non avere, come conseguenza l incapacità delle prassi adottate di conseguire i risultati previsti e/o pianificati nell ambito delle attività riguardanti le Famiglie di prodotti sottoposti ad omologazione UN. Per le Osservazioni il Fabbricante è tenuto a comunicare (per scritto via fax o via ) a CSI, entro 10 giorni lavorativi, le modalità individuate per la loro risoluzione e l azione correttiva, indicando la data limite di attuazione. CSI verifica l adeguatezza delle azioni individuate dal Fabbricante, ne approva il contenuto e ne verificherà l efficace attuazione in occasione della successiva ispezione. Commenti, rappresentano un opportunità di miglioramento dell'efficienza del sistema di gestione che il gruppo di ispezione raccomanda al Fabbricante di mettere in atto. Presuppongono la totale conformità ai requisiti applicabili PROVE INIZIALI Le prove iniziali sono condotte su campioni che siano rappresentativi del prodotto, secondo quando indicato dai Regolamenti UN e dalle eventuali norme di riferimento. Le prove vengono eseguite presso il Laboratorio di Meccanica di CSI o, in casi particolari, presso Laboratori terzi scelti dai produttori. Nel caso in cui le prove avvengano presso il Laboratorio del Fabbricante, le stesse saranno effettuate eseguendo i controlli secondo quanto previsto dal Manuale Qualità CSI-DE RAPPORTI DI ISPEZIONE A seguito di ogni ispezione con prove presso il Fabbricante, viene compilato un Rapporto di ispezione che riassume i risultati delle attività svolte e delle eventuali prove assistite con i relativi

5 Pagina 5 di 8 esiti, che verranno presentati e discussi in una riunione finale alla presenza dei responsabili dell Azienda; gli eventuali rilievi emersi verranno verbalizzati. I rapporti di ispezione e gli eventuali rilievi emersi vengono fatti controfirmare per accettazione, e ne viene rilasciata copia al Fabbricante VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE CSI, valutata la documentazione inerente l omologazione, decide sulla conformità dei prodotti rispetto ai Regolamenti UN, e incarica di seguito il Laboratorio delle prove richieste; autorizza inoltre la marcatura UN e l emissione dei documenti ad essa relativi ed è competente per la decisione circa eventuali provvedimenti nei confronti del Fabbricante, in relazione a segnalazioni inerenti l omologazione. Il Responsabile di settore è competente per l esame dei ricorsi inerenti l attività di omologazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Art. 6 RILASCIO DELL OMOLOGAZIONE UN Al termine delle attività di verifica e di prova svolte, CSI decide per il rilascio dell omologazione. Il Fabbricante sarà informato formalmente della decisione presa e riceverà indicazioni sul piano delle eventuali successive ispezione di sorveglianza. Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai requisiti specificati, l omologazione non sarà rilasciata fino a quando non siano predisposte ed attuate misure correttive per ripristinare la conformità e richiedere la ripetizione delle prove iniziali di tipo. 6.1 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE UN Nel Certificato di omologazione UN rilasciato in base ad eventuali format rilasciato dalle Autorità Competenti, sarà indicato: marchio e riferimenti dell Ente di omologazione; numero di registrazione dell omologazione; ragione sociale del Fabbricante; Regolamento di riferimento; denominazione del prodotto sottoposto a omologazione; data di rilascio, eventuali aggiornamenti e scadenza, se prevista; eventuali indicazioni aggiuntive relative al prodotto, se previste Il Certificato è pubblico e pertanto può essere fornito da CSI a chiunque ne faccia motivata richiesta. 6.2 USO DEL MARCHIO UN Il marchio UN ed il suo uso, sono disciplinati dai relativi Regolamenti UN di riferimento Art. 7 SORVEGLIANZA CSI, secondo quanto indicato dai Regolamenti UN in vigore e nelle Leggi nazionali di riferimento, a scadenza della validità quinquennale dei certificati, e ogni 3 anni dalla prima visita, svolge presso il Fabbricante un audit di sorveglianza per verificare che le condizioni iniziali della produzione secondo un sistema qualità siamo mantenute. Art. 8 MODIFICHE ED ESTENSIONE DELL OMOLOGAZIONE UN Il Fabbricante, qualora voglia effettuare cambiamenti sostanziali al proprio prodotto oggetto di omologazione o ampliare la relativa famiglia di prodotti, deve inoltrare preventiva richiesta a CSI in forma scritta. A seguito di ciò CSI effettua le attività di valutazione documentale e di prova necessarie. Le modifiche dell omologazione possono riguardare: a) modifiche della ragione sociale; b) estensione dell omologazione a varianti di prodotti non contemplati nella richiesta iniziale; c) riduzione dell omologazione relativa ad uno o più prodotti; d) eventuali altri elementi previsti nei documenti tecnici di riferimento

6 Pagina 6 di 8 Nel caso a) il Fabbricante dovrà fare pervenire a CSI una richiesta formale di modifica specificando nel dettaglio la natura della stessa. Dopo verifica della documentazione CSI provvederà alla remissione dei certificati. Per tutti gli altri casi b), c), d) il Fabbricante dovrà comunque fare pervenire a CSI una richiesta formale di modifica, estensione, riduzione dell omologazione specificando nel dettaglio la natura della stessa. CSI, dopo verifica della richiesta, provvederà a comunicare l iter previsto per la gestione della modifica che potrà consistere in una analisi della documentazione del prodotto e delle prove necessarie. La scadenza originaria del certificato di cui all Art. 9 non viene modificata a seguito di modifiche intercorse dopo il rilascio iniziale. 8.1 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE UN Le modifiche alle condizioni di omologazione possono riguardare: a) modifiche del Documento tecnico di riferimento e/o delle leggi nazionali in merito; b) modifiche al presente Regolamento; c) modifiche delle condizioni economiche. Nel caso avvenissero delle variazioni, CSI ne darà comunicazione al Fabbricante, il quale avrà la facoltà di adeguare il prodotto alle nuove prescrizioni, entro il termine deciso da CSI stesso (salvo se non già precisato nella norma) o di rinunciare all omologazione. Nel caso di mantenimento dell omologazione, CSI avrà la facoltà di ripetere le attività di verifica, la cui spesa sarà a carico del Fabbricante secondo le tariffe del medesimo. Art. 9 VALIDITA DELL OMOLOGAZIONE UN La validità dei certificati di omologazione UN è di 5 anni. Art. 10 RINNOVO DELLOMOLOGAZIONE UN Al momento della scadenza dell omologazione, dietro richiesta del Fabbricante, CSI verificato il mantenimento dei requisiti iniziali che ne hanno permesso il rilascio, provvederà al rinnovo del certificato. Art. 11 SOSPENSIONE, RINUNCIA E REVOCA DELL OMOLOGAZIONE UN CSI, nel caso vengano a mancare temporaneamente i requisiti sopra indicati per il rilascio e/o il mantenimento dell omologazione UN, può sospendere l omologazione stessa. Della sospensione viene data comunicazione alle Autorità Competenti RINUNCIA Il Fabbricante può rinunciare all omologazione, nei seguenti casi: a) alla scadenza della sorveglianza periodica, dando preavviso scritto minimo di 3 (tre) mesi; b) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento; c) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche; d) nel caso di variazioni della normativa, come menzionato al punto 5.4. Nei casi b) e c) il Fabbricante deve dare comunicazione della propria decisione entro 4 (quattro) mesi dalla data di notifica delle variazioni da parte di CSI. A seguito della rinuncia, il Fabbricante si impegna a: restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione; cessare immediatamente l utilizzo dell omologazione UN e la distribuzione d'ogni prodotto che lo riproduca. La rinuncia comporta da parte di CSI: la cancellazione del Fabbricante dall elenco delle certificazioni; comunicazione dell avvenuta rinuncia alle Autorità Competenti REVOCA La revoca dell omologazione può essere decisa da CSI e comunicata per iscritto al Fabbricante nei seguenti casi: a) se vengono riscontrate delle non conformità considerate particolarmente gravi;

7 Pagina 7 di 8 b) non osservanza, conseguente a negligenza grave, di quanto disposto nel presente Regolamento; c) frequenti inosservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave; d) fallimento o liquidazione del Fabbricante; e) per rifiuto od ostacolo alle visite; f) per non appropriato uso dell omologazione; g) nel caso non accetti eventuali variazioni del presente Regolamento; h) nel caso non accetti eventuali variazioni delle condizioni economiche; i) per ogni altro serio motivo a giudizio di CSI. A seguito della revoca, il Fabbricante si impegna a: restituire l'originale del Certificato o provvedere alla sua distruzione. La revoca comporta da parte di CSI: la cancellazione del Fabbricante dall elenco delle certificazioni; la tempestiva comunicazione di tale revoca alle Autorità Competenti. Art. 12 SANZIONI DE può comminare le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; viene rivolto al Fabbricante a seguito del rilievo di una non conformità e può contenere anche una o più prescrizioni, b) diffida ad adempiere le prescrizioni; consiste in un richiamo ultimativo al rispetto di un precedente richiamo impartito da CSI, c) sospensione o revoca della certificazione; prevede la soppressione delle indicazioni di conformità del prodotto ed impedisce la commercializzazione di uno o più prodotti, Al fine di determinare gli eventuali periodi di preavviso all efficacia della sospensione o della revoca dell omologazione, CSI terrà conto delle situazioni che hanno determinato il provvedimento. Nel caso in cui il prodotto venga dichiarato pericoloso, il relativo provvedimento avrà efficacia immediata, in ogni altra ipotesi il preavviso non potrà comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni. Ogni decisione di CSI sarà tempestivamente comunicata in forma scritta al Fabbricante. Art. 13 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI 13.1 RECLAMI Il Fabbricante potrà presentare reclamo a CSI, in forma scritta, nel caso ritenga che la qualità del servizio di omologazione offerto non risponda a quanto dichiarato nel presente Regolamento RICORSI Il Fabbricante può fare ricorso contro le decisioni di CSI, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della decisione per la tutela del proprio interesse; il ricorso è la segnalazione di non accettazione di una decisione presa da CSI. CSI esamina il ricorso entro 3 (tre) mesi dalla sua presentazione, sentendo eventualmente i rappresentanti del Fabbricante. Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Fabbricante, salvo i casi di riconosciuta fondatezza CONTENZIOSI Qualsiasi controversia, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale che avrà sede a Milano, e che sarà composto di tre Arbitri: uno nominato da CSI uno nominato dal Fabbricante il terzo (con funzioni di Presidente) nominato dai primi due in accordo tra loro o, in ipotesi di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale sarà competente a nominare anche l'arbitro per quella Parte che, invitata a nominare il proprio arbitro, abbia omesso di provvedervi entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina inviata dall'altra Parte.

8 Pagina 8 di 8 Il Collegio fisserà le norme di procedura, in relazione alla particolare natura della controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio. Gli arbitri decideranno secondo il diritto entro 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio. Le spese dell'arbitrato saranno a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano. Per qualsiasi contestazione è stabilita l esclusiva competenza del Foro di Milano Art. 14 TARIFFE Le tariffe per il servizio di omologazione svolto da CSI sono approvate dall Amministratore Delegato di CSI S.p.a. Le tariffe sono suscettibili d'eventuali variazioni; in caso di variazione le nuove tariffe sono comunicate a tutti i Produttori almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista d'entrata in vigore; il Fabbricante ha diritto di rinunciare all omologazione, entro 4 (quattro) mesi dalla data di spedizione della comunicazione. Nel periodo di preavviso, al Fabbricante che si avvale della facoltà di rinuncia, sono praticate le tariffe anteriori alle variazioni; nel caso di non accettazione delle nuove condizioni contrattuali, CSI potrà revocare l omologazione. Art. 15 CONSENSO AL SUBAPPALTO Il Fabbricante prende conoscenza del fatto che CSI per l esecuzione delle attività di prova ha facoltà di servirsi di Organismi esterni in possesso dei prescritti requisiti di competenza, idoneità e terzietà in relazione ai quali CSI assume e mantiene la piena responsabilità per ogni attività subappaltata, nonché per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione. In relazione a quanto sopra ed in mancanza d'esplicite osservazioni in senso contrario, da riportare all interno della domanda di omologazione a CSI, si ritiene acquisito il consenso del Fabbricante al subappalto delle dette attività. Art. 16 USO LOGO CSI L uso del logo CSI deve essere autorizzato da CSI su richiesta del Fabbricante. L uso del logo è possibile solo sui documenti, è vietato apporlo sui prodotti. Il Fabbricante deve inviare bozza dell utilizzo del logo e dichiarare su quali documenti sarà apposto. L utilizzo del logo può essere iniziato solo successivamente ad espressa autorizzazione di CSI. Il logo deve rispettare le proporzioni e i colori originali o essere in configurazione monocromatica. Art. 17 RISERVATEZZA CSI, salvo consenso del Fabbricante o disposizioni di legge e del presente Regolamento od ordine dell Autorità Giudiziaria, s'impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni aziendali di cui verrà eventualmente in possesso nel corso della durata del rapporto con il Fabbricante. Informazioni relative ad un prodotto saranno divulgate a terzi solo dopo ottenimento del consenso scritto da parte del Fabbricante. CSI è tenuto a mettere a disposizione dell Ente di Accreditamento tutta la documentazione relativa alle pratiche di certificazione. Nel caso in cui intervengano prescrizioni legislative, in base alle quali altre informazioni debbano essere rese note a terzi, CSI metterà al corrente il Fabbricante circa le informazioni fornite.

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