Repubblica italiana. Corte dei Conti

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1 Deliberazione n. 24/2018/CCR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Valeria Mistretta Dott. ssa Lucia d Ambrosio Dott. ssa Valeria Motzo Dott. ssa Michela Muti Presidente Consigliere - relatore Consigliere - relatore Consigliere I Referendario nella camera di consiglio del 22 maggio 2018; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna); Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 58 e seguenti; Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015; Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n 174 (Codice di giustizia contabile); Vista l Ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro del personale dirigente dell Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali triennio economico , sottoscritta in data 19 dicembre 2017, trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti con nota prot. n. 26 del 4 1

2 maggio 2018, unitamente alla relazione illustrativa, ai prospetti contenenti la quantificazione degli oneri contrattuali, e alle delibere della Giunta regionale n. 10/4 del e n. 20/8 del ; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 10/4 del 21 febbraio 2017 concernente gli indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 63; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 20/8 del 20 aprile 2018, con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole in merito all Ipotesi di accordo in esame; Vista la nota n del 4 maggio 2018, con la quale è stata disposta l assegnazione dell istruttoria sull Ipotesi di accordo suddetta ai Consiglieri Valeria Mistretta e Lucia d Ambrosio; Vista la richiesta di chiarimenti formulata dai magistrati istruttori con la nota prot. n dell 8 maggio 2018, indirizzata al Presidente del CORAN e all Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; Viste le risposte fornite dal CORAN in sede istruttoria con le note prot. n. 64 del 14 maggio 2018 e n. 30 del 21 maggio 2018; Vista la risposta fornita da ENAS in sede istruttoria con la nota prot. n del 15 maggio 2018; Visti gli esiti dell istruttoria tecnica dell apposito gruppo di lavoro, costituito con disposizione di servizio n. 1/2018 del 3 gennaio 2018; Vista l ordinanza n. 8/2018, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato, in Camera di consiglio, in data odierna, la Sezione medesima per deliberare sull attendibilità della quantificazione dei costi dell accordo e sulla loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e di bilancio; 2

3 Vista la deliberazione n. 22/2018 del 30 maggio 2018, con la quale la Sezione ha certificato positivamente l Ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro - triennio personale dirigente dell Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, sottoscritta in data 19 dicembre 2017; Uditi i relatori Consiglieri Valeria Mistretta e Lucia d Ambrosio; C O N S I D E R A T O L Ipotesi di contratto sottoscritta in data 19 dicembre 2017 si applica (art. 1) a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dall Amministrazione regionale, dagli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali facenti parte del comparto regionale. Ai sensi dell art. 13, comma 2 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni (legge di stabilità 2016), gli enti soggetti all applicazione della legge regionale n. 31 del 1998, i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri e ai parametri, anche metodologi, utilizzati per il personale dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali. In ossequio a tali previsioni normative la Corte dei conti certifica separatamente l attendibilità dei costi contrattuali del personale di ENAS a seguito di specifica verifica delle quantificazioni dei costi e delle relative coperture (cfr. da ultimo la deliberazione n. 9/2018). La Sezione D E L I B E R A - la certificazione positiva dell attendibilità dei costi dell Ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro - triennio personale dirigente dell Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e 3

4 Agenzie regionali, sottoscritta in data 19 dicembre 2017, con riguardo al personale dirigente di ENAS, e della loro compatibilità finanziaria con le leggi finanziarie e con il bilancio di ENAS, con le considerazioni e le raccomandazioni formulate nell allegato rapporto; - l approvazione dell allegato rapporto di certificazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione O R D I N A che copia della presente deliberazione e dell allegato rapporto di certificazione siano trasmessi al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale; al Presidente della Giunta regionale, all Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, e al Direttore generale della Presidenza e al Direttore generale del Personale; all Amministratore unico di ENAS. Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 22 maggio I Relatori Il Presidente Valeria Mistretta Lucia d Ambrosio Francesco Petronio Depositata in Segreteria in data 31 maggio 2018 Il Dirigente Dott. Paolo Carrus 4

5 SEZIONE DEL CONTROLLO PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE IPOTESI DI CCR PERSONALE DIRIGENTE DI ENAS Parte Economica Triennio Magistrati relatori Consigliere Valeria Mistretta Consigliere Lucia d Ambrosio

6 Gruppo di lavoro, Funzionari: Dott. Efisio Luigi Dentoni Dott.ssa Anna Angioni Dott.ssa Stefania Coppello Sig. Sandro Moi Sig. Ignazio Nioi

7 RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PERSONALE DIRIGENTE DI ENAS Parte Economica - Triennio

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9 1. PREMESSA L ipotesi di contratto collettivo regionale per il personale dirigente dipendente dell Amministrazione, Enti ed Agenzie regionali, relativo al triennio economico 2016/2018, è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2017, e trasmessa alla Corte dei conti per la procedura di certificazione in data 4 maggio 2018 (ex legge regionale 13 novembre 1998 n. 31). I contratti collettivi regionali di lavoro per il personale dirigente del comparto relativi al quadriennio normativo ed economico 2006/ positivamente certificati dalla Corte dei conti - sono scaduti in data 31 dicembre L ipotesi di contratto all esame interviene dopo il blocco della contrattazione collettiva nel periodo 2010/2015 disposto dal D.L. 78/2010 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 178 del 2015, che ha dichiarato l illegittimità sopravvenuta delle norme sul blocco della contrattazione collettiva a decorrere dal 30 luglio La Sezione ha verificato la rappresentatività delle Organizzazioni sindacali che hanno aderito all ipotesi di accordo (art. 60, commi 1 e 2, L.R. n. 31 del 1998). Con la nota di trasmissione il CORAN ha comunicato anche le necessarie quantificazioni degli oneri contrattuali per i dirigenti ENAS. Nel corso dell istruttoria ENAS e il CORAN hanno fornito integrazioni documentali e chiarimenti. 2. RISORSE CONTRATTUALI 2.1. La L.R. 5 dicembre 2016, n. 32 Variazioni del bilancio per l esercizio finanziario 2016, all art. 1, comma 35, ha rideterminato l ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva (dirigenza e personale dei livelli) per il triennio economico , ai fini dell adeguamento delle risorse contrattuali ai tassi inflazione IPCA (Indice prezzi al consumo), complessivamente in euro , di cui euro a decorrere dall'anno 2016, euro a decorrere dall anno 2017 ed euro a decorrere dall anno Corte dei conti CCRL dirigenti ENAS Rapporto di certificazione

10 La normativa in argomento ha, inoltre, disposto che le risorse integrano quelle già stanziate a decorrere dal 2010 per l indennità di vacanza contrattuale di cui all articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni (missione 01 - programma 10 - titolo 1 - capitolo SC ). Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi dell art. 13, comma 2 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l anno 2016 e per gli anni (legge di stabilità 2016), gli enti soggetti all applicazione della legge regionale n. 31 del 1998, i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, provvedono a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri e ai parametri, anche metodologi, utilizzati per il personale dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali Con Deliberazione n. 10/4 del 21 febbraio 2017, la Giunta regionale ha fissato gli indirizzi che il CORAN è tenuto a rispettare in sede di contrattazione. La Giunta dichiara che la quantificazione delle risorse è stata determinata applicando al monte complessivo delle retribuzioni in godimento (base di calcolo) il parametro d incremento costituito dal tasso d inflazione IPCA, corrispondente allo 0,50% per l anno 2016, all 1,0% per l anno 2017 e all 1,2% per l anno La base di calcolo è stata determinata tenendo conto della consistenza del personale, risultante dall ultimo conto annuale certificato all'atto della quantificazione delle risorse per la contrattazione (dati 2015) e dei trattamenti retributivi contrattualmente previsti, quantificati tendendo conto dei dati di bilancio e del conto annuale. La base di calcolo è stata incrementata degli oneri riflessi calcolati complessivamente al 43,13%. L Ente ha dichiarato di svolgere attività che, secondo le disposizioni fiscali vigenti, sono considerate in ogni caso commerciali e quindi di essere assoggettato ad aliquote IRAP ridotte (2,93%) non incluse tra gli oneri riflessi. La Giunta ricorda che le risorse sopracitate integrano, ai sensi del comma 35 dell articolo 1 della L.R. n. 32/2016, quelle già in godimento a titolo di vacanza contrattuale, già iscritte in conto dei capitoli di spesa riferiti alle retribuzioni ed oneri riflessi e IRAP dei bilanci delle rispettive amministrazioni; precisa che tali risorse, pari complessivamente a compresi oneri riflessi e IRAP (di cui ,58 relativi al personale dipendente e ,77 riferiti al personale dirigente) fermo restando l importo corrispondente a quello in godimento, potranno essere destinate 2 Corte dei conti CCRL dirigenti ENAS Rapporto di certificazione

11 in sede di contrattazione ad istituti, come assegno personale non riassorbibile o indennità legata alla specificità delle funzioni, di cui possa beneficiare il personale dell'intero comparto contrattuale. Le amministrazioni appartenenti al comparto i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie (ENAS, AREA), ma, tenute ad applicare il contratto regionale di lavoro, devono stanziare, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), le risorse relative al rinnovo contrattuale attenendosi, nella quantificazione, agli stessi criteri e parametri, anche metodologici, utilizzati dall Amministrazione regionale. 3. QUANTIFICAZIONE DEI COSTI CONTRATTUALI 3.1. Il CORAN ha trasmesso alla Corte dei conti l Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell Amministrazione regionale, Enti e Agenzie per il triennio , sottoscritta in data 19 dicembre 2017, unitamente alla Relazione illustrativa e ai prospetti contenenti la quantificazione degli oneri contrattuali relativi al personale dirigente dell Amministrazione regionale, Enti e Agenzie Sono state, inoltre, trasmesse alla Corte dei conti le quantificazioni dei costi contrattuali relativi ai dirigenti ENAS Le quantificazioni predisposte dal CORAN con specifico riferimento al contratto per il personale dirigente di ENAS, a seguito della verifica effettuata dalla Sezione, appaiono complessivamente attendibili Per l esattezza, secondo i calcoli effettuati dalla Sezione, i costi ammontano a complessivi ,15 (di cui 3.462,60 per il 2016, ,99 per il 2017 e ,56 per il 2018 e a regime), con ciò rispettandosi il limite per la spesa a regime, secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale (risorse finanziarie complessive ,46) All incremento della retribuzione tabellare sono devoluti ,45 (di cui 2.873,48 per il 2016, 7.225,77 per il 2017 e ,20 per il 2018). Il tasso di incremento applicato è pari complessivamente al 4,05%. Le parti contrattuali hanno concordato l applicazione di un aumento percentuale più elevato rispetto agli indici IPCA (2,70%) al fine di riavvicinare le retribuzioni dei dirigenti regionali a quelle dei dirigenti di altri comparti, in 3 Corte dei conti CCRL dirigenti ENAS Rapporto di certificazione

12 particolare a quelli del comparto Regioni e Autonomie Locali per garantire maggiore mobilità dei dirigenti tra le diverse amministrazioni. Nella deliberazione n. 20/8, con cui la Giunta ha espresso parere positivo sull ipotesi di accordo, L Assessore richiama integralmente la relazione illustrativa del CORAN, ed in particolare la parte in cui, conformemente agli indirizzi della Giunta, rappresenta che la scelta di fondo che ha guidato le decisioni relative alla struttura e ai contenuti dell accordo è fondata sulla tendenziale equiparazione del trattamento economico dei dirigenti regionali a quella dei dirigenti degli altri comparti della pubblica amministrazione ed in particolare a quella dei dirigenti del comparto regioni ed autonomie locali. Tale ravvicinamento si presenta come elemento essenziale per garantire e rendere funzionale la mobilità dei dirigenti tra diverse amministrazioni; attualmente, infatti, è fortemente limitata tanto da costituirne di fatto un vero e proprio ostacolo. Il trattamento tabellare considerato nella base di calcolo degli incrementi contrattuali è quello risultante dall ultimo contratto collettivo stipulato in data 18 febbraio 2010, relativo al biennio Nella nuova retribuzione fissa, in aggiunta agli incrementi derivanti dall applicazione alla base di calcolo del parametro d incremento applicato, viene sommato il 90% dell indennità di vacanza contrattuale (pari alla media del tasso di inflazione del periodo) per un importo complessivo annuo di 3.879,40 (al lordo degli oneri riflessi). L Ipotesi di contratto prevede di consolidare l IVC con riferimento agli importi del trattamento tabellare già incrementati secondo gli indici inflattivi dell IPCA, affinché l IVC non concorra, per ciascun anno del triennio contrattuale, alla determinazione degli stessi incrementi, evitando così un effetto moltiplicatore. L importo complessivo dell indennità di vacanza contrattuale in godimento nel triennio è di ,66, di cui 4.310,22 a regime Per quanto concerne il fondo di risultato, le parti contrattuali, al fine di ridefinire il rapporto tra voci retributive fisse e voci retributive legate al risultato, hanno previsto di attingere dal fondo di risultato, per destinarla alla retribuzione fissa, a decorrere dal 1 gennaio 2018, una somma pari a ,00 euro (ottenute moltiplicando 750,00 euro per 12 mensilità per il numero dei dirigenti, pari a 5 unità). 4 Corte dei conti CCRL dirigenti ENAS Rapporto di certificazione

13 All incremento della retribuzione di posizione variabile (spettante a n. 5 dirigenti) sono destinati ,70 (di cui 589,12 per il 2016, 3.337,22 per il 2017 e 7.459,36 per il 2018). Tabella n. 1 Riepilogo generale Costi a regime Incremento tabellare ,20 Incremento retribuzione Posizione variabile ,36 Totale ,56 Costi complessivi Incremento Tabellare ,48 Incremento Tabellare ,77 Incremento Tabellare ,20 Incremento retribuzione Posizione variabile ,12 Incremento retribuzione Posizione variabile ,22 Incremento retribuzione Posizione variabile ,36 Totale ,15 Elaborazione Corte dei conti su dati CORAN L art. 5, comma 6 dell ipotesi di contratto disciplina la retribuzione aggiuntiva spettante al coordinatore delle unità di progetto di cui all art. 26 della L.R. n. 31 del I relativi costi non sono inseriti tra i costi contrattuali (cfr. infra) L art. 7 dell ipotesi di contratto disciplina ex novo la retribuzione di sostituzione. I relativi costi non sono inseriti tra i costi contrattuali (cfr. infra). 5 Corte dei conti CCRL dirigenti ENAS Rapporto di certificazione

14 4. VALUTAZIONI DELLA SEZIONE 4.1. CONSOLIDAMENTO DELL INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE (I.V.C.) ART. 3 TRATTAMENTO TABELLARE La Sezione osserva che la scelta di consolidare l I.V.C. nel trattamento tabellare appare in linea con le scelte ad oggi adottate a livello nazionale, quali risultanti, da ultimo, nell Intesa, sottoscritta direttamente dal Governo con le Associazioni sindacali, il 30 novembre In detta sede è stato, infatti, stabilito che gli incrementi contrattuali previsti non riassorbono l indennità di vacanza contrattuale, attribuita agli interessati a decorrere dall esercizio Tale importo, peraltro, viene escluso dalla massa salariale di riferimento, per il calcolo degli aumenti retributivi e, successivamente, aggiunto al valore dei nuovi stipendi, come ricostruito recentemente, in data 7 novembre 2017, anche dalla Corte dei conti - Sezioni Riunite in sede di controllo - nell Audizione sul disegno di legge di Bilancio per l anno 2018 (cfr. Deliberazione n. 10/2017). La Sezione di controllo per la Sardegna constata, in merito, che l indennità di vacanza contrattuale - istituto fisiologicamente destinato ad anticipare ai lavoratori parte dei miglioramenti retributivi spettanti nell ipotesi di ritardo nella rinnovazione dei contratti - ha visto temporaneamente mutare la propria natura nel periodo del blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, disposto dal D.L. 78/2010. Deve ritenersi, infatti, che l IVC riconosciuta ai dipendenti dal 2010 al 2015, essendo stata corrisposta con riferimento ad un periodo temporale che non è stato e non sarà mai coperto da alcun rinnovo contrattuale e quindi da alcun incremento retributivo definitivo, non ha avuto alcuna funzione anticipatoria di miglioramenti salariali, bensì ha assunto un mero compito di protezione del valore del salario reale dall'inflazione (Cfr. Cass. Civ. n. 8444/2016 e 8803/2014, richiamate dalla nota CORAN del 17 novembre 2017). E di tutta evidenza, peraltro, che la possibilità di consolidare l IVC nella retribuzione deve ritenersi limitata esclusivamente agli importi riconosciuti nel periodo di blocco della contrattazione collettiva. Eventuali somme corrisposte successivamente a titolo di IVC a valere sui prossimi rinnovi contrattuali non potranno essere oggetto di consolidamento, in quanto l istituto della IVC riprenderà la sua natura giuridica di anticipo degli incrementi contrattuali. 6 Corte dei conti CCRL dirigenti ENAS Rapporto di certificazione

15 4.2. LE RISORSE ATTINTE DAL FONDO DI RISULTATO ART. 5, COMMA 3 Come si è detto l ipotesi di contratto prevede di attingere una cifra pari a 750 euro mensili per ciascun dirigente per 12 mensilità dal Fondo di risultato e di destinarla alla parte fissa della retribuzione di posizione. Il CORAN ha dichiarato che la consistenza del Fondo di risultato complessiva è pari a ,00 per il 2016, ,00 per il 2017 e ,00 per il L ammontare delle risorse prelevate dal Fondo di risultato è pari a ,00 euro. Il CORAN ha dichiarato che il prelievo è stato operato nella consapevolezza che non sarebbe stata compressa né inficiata la funzione della retribuzione di risultato. La Sezione osserva che il prelevamento sopra descritto appare non conforme alla necessaria e doverosa osservanza dei principi di riequilibrio tra competenze fisse e accessorie e di incentivazione della produttività e del merito individuale, di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 e non in linea con i principi enunciati nella DGR n. 10/4 del 2017, che prevedevano la valorizzazione del personale e il riconoscimento del merito. La Sezione sottolinea, inoltre, che le somme corrisposte a titolo di retribuzione di posizione sono incluse, ai sensi dell art. 45 del CCR, nella base di calcolo utile ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto. Si rileva, altresì, che anche la retribuzione di sostituzione trova copertura nel Fondo di risultato, come attestato da ENAS in data 16 maggio 2018 (vedi infra). La Sezione raccomanda che eventuali future maggiori disponibilità vengano utilizzate per incrementare il Fondo di risultato e le componenti accessorie della retribuzione destinate a premiare il merito e a incentivare miglioramenti nella produttività (Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo - Audizione sul disegno di legge di Bilancio per l anno 2018, Deliberazione n. 10/2017). 7 Corte dei conti CCRL dirigenti ENAS Rapporto di certificazione

16 4.3. RETRIBUZIONE DEL COORDINATORE DELL UNITA DI PROGETTO - ART. 5 Il comma 6 dell art. 5 prevede che al coordinatore delle unità di progetto, di cui all art. 26 della legge regionale n.31/1998, spetta per il raggiungimento degli obiettivi una retribuzione equiparata a quella di risultato spettante al direttore di servizio. Prevede, inoltre, che al Dirigente al quale venga attribuito il coordinamento delle unità di progetto venga attribuita, per i periodi in cui non riveste altra posizione dirigenziale, la retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio. Tale incarico può essere attribuito non solo a figure dirigenziali ma anche a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Per tale seconda ipotesi la Giunta (delibera n. 20/8 del 2018) fa rinvio al successivo contratto collettivo regionale del personale non dirigente. La Sezione ritiene che la disposizione in esame non sia suscettibile di determinare problemi di copertura RETRIBUZIONE DI SOSTITUZIONE - ART. 7 L art. 7 abroga i commi 8 e 9 dell art. 49 del CCRL del 19 marzo 2008 e inserisce i commi 7 e 8 all art. 41 del medesimo CCRL, introducendo una nuova disciplina per i casi di sostituzione, vacanza o assenza del direttore generale (comma 7) o del direttore di servizio (comma 8). I commi 8 e 9 dell art. 49 abrogati prevedevano la corresponsione di una ulteriore retribuzione di risultato; i relativi oneri erano, pertanto, a carico del fondo di risultato. ENAS ha comunicato, in data 14 maggio 2018, che nel 2017 sono stati liquidati due conguagli, uno relativo alla retribuzione di sostituzione 2016 (per euro ,40) e uno per il 2015 (per euro ,25). In data 21 maggio 2018, il CORAN ha chiarito che la disciplina che si inserisce nell art. 41 del contratto in vigore risponde all esigenza di riportare nella sede contrattuale quanto già disciplinato dall art. 30 della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dall art. 12 della legge regionale n. 24 del Corte dei conti CCRL dirigenti ENAS Rapporto di certificazione

17 ENAS ha dichiarato che tutti i relativi costi gravano sul fondo di risultato ( la retribuzione di sostituzione è la quota di retribuzione di risultato spettante ai dirigenti sostituti, identica nella misura a quella dei dirigenti incaricati ), che per il 2017 presenta una consistenza di , EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI - ART. 10 L art. 10 prevede che i benefici economici siano corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale. La Sezione sottolinea che tali benefici potranno essere riconosciuti esclusivamente fino alla data della cessazione. 9 Corte dei conti CCRL dirigenti ENAS Rapporto di certificazione

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