Repubblica italiana. Corte dei Conti
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1 Deliberazione n. 46/2018/CCR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Francesco Petronio Maria Paola Marcia Valeria Mistretta Elisabetta Usai Giuseppe Lucarini Presidente Consigliere Consigliere Primo Referendario relatore Referendario nella camera di consiglio del 10 dicembre 2018; Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 9 marzo 1998, recante Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione ; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto n del 12 luglio 1934; Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 47 e seguenti; Vista la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, art. 58 e seguenti; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015; 1
2 Vista la Ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro stralcio parte normativa - Dirigenti dell Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, sottoscritta in data 17 luglio 2018 e trasmessa dal CORAN alla Corte dei conti con nota prot. n. 48 del 13 settembre 2018, unitamente alla relazione illustrativa e alla delibera della Giunta regionale n. 38/20 del 24 luglio 2018; Vista la nota della Regione del 21 settembre 2018, acquisita al prot. C.d.c col n. 3560/2018; Vista la nota del Magistrato istruttore prot. n del 21 settembre 2018; Vista la delibera della Sezione n. 37/2018/CCR; Vista la nota del CORAN prot. n. 65 del 31 ottobre 2018; Vista la Ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro stralcio parte normativa Rettifica dei commi 9 ed 11 dell art. 6 del testo sottoscritto il di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/20 del Dirigenti dell Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, sottoscritta in data 9 ottobre 2018 e trasmessa dal CORAN alla Corte dei conti con nota prot. n. 67 del 7 novembre 2018, unitamente alla relativa delibera della Giunta regionale n. 53/5 del 29 ottobre 2018; Vista la nota del Magistrato istruttore prot. n del 12 novembre 2018; Vista la nota del CORAN prot. n. 72 del 19 novembre 2018; Viste le note del CORAN prot. n. 80 del 28 novembre 2018 e n. 81 del 29 novembre 2018; Vista la nota n del 3 dicembre 2018, con la quale è stata disposta l assegnazione dell istruttoria sull Ipotesi di accordo suddetta al Primo Referendario Elisabetta Usai; 2
3 Visti gli esiti dell istruttoria tecnica dell apposito gruppo di lavoro della Sezione, costituito con disposizione di servizio n. 1/2018 del 3 gennaio 2018; Vista l ordinanza n. 19/2018, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato, in camera di consiglio, in data odierna, la Sezione medesima per deliberare sull attendibilità della quantificazione dei costi dell accordo e sulla loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e di bilancio ai sensi dell art. 63, commi 4 e 5 della L.R. 31/1998; Udito il relatore Primo Referendario Elisabetta Usai; C O N S I D E R A T O 1. I contratti collettivi regionali di lavoro per il personale dirigente del comparto relativi al quadriennio normativo ed economico 2006/2009, positivamente certificati dalla Corte dei conti, sono scaduti in data 31 dicembre In data 12 giugno 2018 veniva sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell Amministrazione regionale e degli Enti strumentali parte normativa, a seguito dell intervenuta certificazione della Corte dei conti disposta con deliberazione n. 22/2018/CCR del 30 maggio Con delibera n. 20/9 del 20 aprile 2018 la Giunta regionale impartiva al CORAN Ulteriori e urgenti indirizzi per la contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale dell Amministrazione e degli enti regionali triennio al fine di procedere alla stipula di uno stralcio del Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente del comparto per prevedere gli istituti necessari a dare attuazione in via sperimentale, già in riferimento alla valutazione del personale dirigente per il 2017, alla valutazione in centesimi, come descritto nella deliberazione n. 64/8 del , in attuazione dell art. 3
4 8bis della L.R. n. 31 del 1998, ad integrazione delle procedure di valutazione seguite per il 2016 (lett. a), gli istituti per la piena e completa attuazione a partire dal ciclo della performance 2018 al nuovo sistema di valutazione approvato dalla Giunta regionale, in attuazione dell articolo 8bis della L.R. n. 31 del 1998, con la deliberazione n. 64/8 del (lett. b), e, infine, gli istituti per gestire le somme che a decorrere dal 2018 saranno riversate sul fondo di risultato, ai sensi dell ultima parte dell art. 8, comma 3, dell ipotesi di Contratto approvato con deliberazione n. 20/8 del , sulla base dei seguenti criteri: 1. aggravio di responsabilità che deriva alle strutture dalla copertura temporanea delle posizioni dirigenziali scoperte; 2. conseguimento di obiettivi di particolare valore strategico, da individuarsi annualmente dalla Giunta regionale nel Piano della Prestazione organizzativa (lett. c). 3. In data 17 luglio 2018 le parti sottoscrivevano la Ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro stralcio parte normativa - Dirigenti dell Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali (di seguito, l Ipotesi di CCRL), sulla quale la Giunta regionale esprimeva il proprio parere positivo con delibera n. 38/20 del 24 luglio L Ipotesi di CCRL, unitamente alla relazione illustrativa e al menzionato parere, veniva trasmessa dal CORAN (prot. n. 48/2018) alla Corte per la certificazione in data 13 settembre In data 21 settembre 2018 la Regione trasmetteva alla Sezione chiarimenti in ordine agli allegati all Ipotesi di CCRL e il prospetto dimostrativo della rappresentatività dei sindacati del Comparto dirigenti per il Il Magistrato istruttore, inoltre, chiedeva al CORAN (prot. n. 3556/2018) ulteriori informazioni e integrazioni documentali e, con delibera n. 4
5 37/2018/CCR, la Sezione disponeva di sospendere l esame dell Ipotesi di CCRL, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione delle schede di valutazione dei dirigenti allegate. Il CORAN forniva i chiarimenti richiesti (prot. n. 65/2018) e provvedeva, in data 7 novembre 2017 (prot. n. 67/2018), a trasmettere la rettifica del 9 ottobre 2018 dell Ipotesi di CCRL unitamente alla relativa delibera di espressione del parere favorevole della Giunta regionale n. 53/5 del 29 ottobre In data 12 novembre 2018, il Magistrato istruttore (prot. n. 5024/2018) formulava una seconda istanza istruttoria a cui il CORAN forniva parziale riscontro (prot. n. 72/2018). La Sezione, con delibera n. 43/2018/CCR, disponeva di sospendere l esame dell Ipotesi di CCRL in attesa del completamento delle risposte alla seconda richiesta istruttoria, in quanto carente di elementi relativi alla quantificazione delle risorse necessarie all assegnazione dei compensi ai dirigenti degli enti, agenzie, aziende e istituti regionali facenti parte del comparto regionale di contrattazione. Il CORAN, a riscontro di detta richiesta, provvedeva a fornire ulteriori elementi istruttori (prot. n. 80/2018 e n. 81/2018). PREMESSO 1. La Sezione, in ragione della complessità del procedimento di certificazione e in considerazione dell esigenza di perfezionamento della documentazione di corredo, segnala l opportunità di anticipare alla fase dell invio dell ipotesi di accordo la trasmissione anche dei prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale che, ai sensi dell art. 64, c. 1, L.R. 31/1998, devono corredare i contratti collettivi, e ciò anche nell ipotesi di asserita neutralità finanziaria. 5
6 Inoltre, in attesa della definitiva attuazione del ruolo unico dei dirigenti e dei dipendenti del comparto di contrattazione regionale, istituito con L.R. 21/2018 alla quale ha fatto seguito la D.G.R. 59/21 del 4 dicembre 2018, si osserva che, ai sensi dell art. 1 dell Ipotesi di CCRL, il contratto stralcio è destinato ad essere applicato a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dall'amministrazione regionale, del Corpo forestale della Regione, e degli Enti, Agenzie, Aziende ed Istituti regionali facenti parte del Comparto regionale di contrattazione ovvero AREA, ASPAL, Conservatoria della Coste, ARGEA, AGRIS, LAORE, ENAS, ERSU di Cagliari, ERSU di Sassari, ISRE. Occorre precisare che, ai sensi dell art. 13, comma 2, L.R. 5/2016, gli enti soggetti all applicazione della L.R. 31/1998 i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie devono provvedere a quantificare le risorse da destinare alla contrattazione collettiva attenendosi ai criteri e ai parametri, anche metodologici, utilizzati per il personale dell Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali. L Ipotesi di CCRL, benché rubricata stralcio parte normativa, si innesta sulla disciplina della parte economica decisa con CCRL del 19 marzo 2008 (Parte Quarta, dedicata al Trattamento economico ) come modificato dal successivo CCRL 12 giugno 2018 (di seguito, per ragioni di sintesi, salvo ulteriori precisazioni, il CCRL ) prevedendo, per quel che interessa in tal sede, i criteri di distribuzione degli incrementi del Fondo per la retribuzione di risultato decisi con le precedenti tornate contrattuali, disposizioni in materia di definizione degli obiettivi e dell iter di approvazione del Piano delle prestazioni organizzative (PdPO) e, infine, nuove norme sulla valutazione dei dirigenti. 2. In tale quadro, l Ipotesi di CCRL incide, innanzittutto, con l art. 3, sulle modalità di ripartizione delle maggiori risorse destinate alla c.d. 6
7 retribuzione di risultato previste dall art. 8, comma 2, del CCRL del 12 giugno 2018, di modifica dell art. 44 del CCRL del 19 marzo 2008 (rubricato, per l appunto, Retribuzione di risultato ), il quale ha disposto che il Fondo per detta retribuzione sia incrementato della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati nel periodo di vigenza del CCRL, in relazione all anno di cessazione, delle economie relative al contratto di assicurazione e di quelle relative alle retribuzioni di posizione non corrisposte relative ai servizi vacanti o retti ad interim (nuovo comma 3 dell art. 44 del CCRL vigente introdotto dall art. 8, comma 2, del CCRL del 12 giugno 2018). Il menzionato art. 3 dell Ipotesi di CCRL precisa, con inciso che appare meramente ricognitivo della disciplina vigente sul punto, la confluenza nel Fondo per la retribuzione del risultato, a decorrere dal 1 gennaio 2018, anche delle risorse di cui ai commi 2 ( I compensi dovuti al dirigente all Amministrazione regionale di appartenenza e/o da terzi, in virtù di incarichi conferiti dall Amministrazione medesima o su designazione della stessa, ancorché non correlati allo status di dirigente regionale, sono corrisposti direttamente all Amministrazione e versati, al netto degli oneri riflessi, nel fondo della retribuzione di risultato ) e al comma 3 ( All atto della determinazione della retribuzione di risultato, al dirigente che abbia contribuito all incremento del fondo per effetto del precedente comma 2, è riconosciuta una maggiorazione della retribuzione medesima nella misura del 50% del predetto incremento ) dell art. 41 del CCRL. Occorre evidenziare che tale maggiorazione del 50% della retribuzione del dirigente, nell Ipotesi di CCRL, è subordinata alla valutazione positiva nonché alla verifica che lo svolgimento dell incarico non abbia inciso negativamente sulla gestione dell attività ordinaria del dirigente (art. 6, comma 12). 7
8 Tanto premesso, l art. 3 dell Ipotesi di CCRL introduce, aggiungendo un quinto comma all art. 44 del CCRL, nuovi criteri per la ripartizione dell incremento come brevemente riepilogato, in osservanza delle direttive impartire dalla D.G.R. 20/8 del 20 aprile 2018 finalizzate a compensare l'aggravio di responsabilità che deriva alle strutture dalla copertura temporanea delle posizioni scoperte e che vengano individuati ulteriori criteri meritocratici, potenzialmente destinati a tutti i dirigenti, per il conseguimento di obiettivi di particolare valore strategico, da individuarsi annualmente dalla Giunta regionale nel Piano della Prestazione organizzativa. Nel dettaglio, si dispone una distribuzione percentuale di dette risorse tra i dirigenti chiamati a dirigere ad interim una struttura aggiuntiva in virtù dell aggravio di responsabilità diretta che deriva dalla copertura temporanea delle posizioni dirigenziali vacanti (35%), i dirigenti ai quali siano assegnati obiettivi di particolare valore strategico, da individuarsi preventivamente (40%) e tutti gli altri dirigenti della Direzione generale nella quale si è verificata la copertura temporanea delle posizioni ad interim per compensare il relativo aggravio di responsabilità (25%). 3. In merito alla quantificazione delle risorse finanziarie da destinare agli istituti in esame, pertanto, le fonti di finanziamento risultavano già cristallizzate nelle precedenti tornate contrattuali, e si rileva che, dalla documentazione trasmessa, non emergono costi aggiuntivi. Resta fermo che nella fase attuativa delle procedure di riparto deve essere verificata la capienza della dotazione del Fondo di ciascun ente interessato, che costituisce un limite invalicabile all erogazione dei compensi in esame. 8
9 In base a quanto precede, si valuta positivamente l attendibilità dei costi come quantificati dalle parti e la loro compatibilità con i limiti imposti dagli strumenti di programmazione e dalla normativa di bilancio. 4. Con riguardo ai criteri di riparto delle descritte risorse aggiuntive del Fondo per la retribuzione di risultato, si osserva che la previsione di una premialità per gli obiettivi di particolare valore strategico appare parzialmente sovrapponibile al maggior apprezzamento e valutazione dei risultati e dei contributi professionali individuali, anche sul piano retributivo già previsto dall art 46 del CCRL (comma 3) quale necessario corollario della modalità di gestione per obiettivi strategici e priorità, quale strumento più funzionale all attuazione dell attività amministrativa ed al conseguimento più efficace degli obiettivi generali e specifici dell Amministrazione regionale medesima (comma 2 del testo attuale del CCRL che non risente, sul punto, delle modifiche proposte dall art. 4 dell Ipotesi di CCRL) basata sulla attribuzione ai singoli dirigenti degli obiettivi generali previsti dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, in altre disposizioni di legge, nonché quelli specifici individuati dalla Giunta Regionale (comma 1). Ciò determina la necessità che, in sede di selezione degli obiettivi, già definiti strategici, sia prestata particolare attenzione nella determinazione di quelli di particolare strategicità, attenendosi ai principi di meritocrazia e premalità che ispirano la normativa nazionale (D.Lgs. 150/2009) e regionale (art. 20 comma 12 L.R. 4/2006 e art. 8-bis LR 31/1998, come modificato dalla L.R. 24/2014). Maggiori perplessità si manifestano con riferimento, invece, alla previsione del riconoscimento di una percentuale delle risorse in analisi a tutti i dirigenti della Direzione generale nella quale si è verificata la 9
10 copertura temporanea delle posizioni ad interim. Tale riconoscimento non appare conforme ai richiamati principi di meritocrazia e premialità. Nella fattispecie in esame, difatti, non si ravvede la sussistenza di una incrementata responsabilità che deriverebbe dalla mera appartenenza a una struttura in cui si è verificata una copertura temporanea ad interim, tanto più in considerazione della prevista coeva remunerazione premiale per il titolare dell interim medesimo. Tanto rende detta previsione non coerente con il presupposto della gradazione della valutazione dei dirigenti che deve essere improntata alla responsabilità effettivamente attribuite nonché alla verifica dei risultati raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato di cui all art. 8-bis, L.R. 31/1998 che, impone, tra l altro, che I sistemi di valutazione sono improntati a criteri di merito e di selettività tali da evitare la distribuzione di incentivi o trattamenti in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi. Sul punto, il CORAN, in sede di riscontro (nota prot. N. 65/2018) al rilievo formulato in tal senso dal Magistrato istruttore (nota prot. 3556/2018), si è limitato a richiamare le linee guida formulate con D.G.R. 20/9 del 2018 e un ipotizzato maggior carico lavorativo senza superare il riferito rilievo. 5. Con riguardo alle restanti disposizioni che esauriscono l Ipotesi di CCRL (artt. da 4 a 9), per ciò che concerne l ipotizzato passaggio da una valutazione dei dirigenti per fasce a un valutazione in centesimi (art. 6 dell Ipotesi di CCRL) che, nel dichiarato intento del CORAN, dovrebbe condurre a una valutazione fondata su nuovi e più articolati pesi e punteggi (cfr. pag. 1 della Relazione di accompagno all Ipotesi di CCRL), solo si richiama l attenzione sul rispetto dei più volte richiamati principi di 10
11 meritocrazia e premialità che devono conformare tutta la disciplina, anche di rango contrattuale, della valutazione dei dirigenti regionali. D E L I B E R A ai sensi dell art. 63, commi 4 e 5, L.R. 31/1998, la certificazione positiva dell attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e dagli strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale della Ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro stralcio parte normativa - Dirigenti dell Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, sottoscritta in data 17 luglio 2018 e rettificata in data in data 9 ottobre 2018, con le osservazioni esposte in parte motiva. O R D I N A che copia della presente deliberazione sia trasmessa: al Presidente del CORAN; al Presidente della Giunta regionale e all Assessore Affari generali, Personale e Riforma della Regione della Regione Autonoma della Sardegna; Direttore generale della Presidenza e al Direttore generale del Personale della Regione Autonoma della Sardegna; all Amministratore unico di AREA; all Amministratore unico di ENAS. I N V I T A il CORAN a dare adeguata diffusione della presente deliberazione e degli effetti che ne scaturiscono presso gli uffici, i servizi, gli Enti della Regione Autonoma della Sardegna rientranti nel comparto e gli organi di controllo interno dell Amministrazione regionale e degli Enti interessati. 11
12 Così deliberato in Cagliari, nella camera di consiglio del 10 dicembre Il Relatore Elisabetta Usai Il Presidente Francesco Petronio Depositata in Segreteria in data 11 Dicembre 2018 Il Dirigente Dott. Paolo Carrus 12
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