LA PENSIONE DI INABILITÀ DELLO STATO
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1 «Dall essere di Parmenide al valore della persona: tra storia e medicina legale della Pubblica Amministrazione» LA PENSIONE DI INABILITÀ DELLO STATO Fabrizio CIPRANI
2 LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (Riforma Dini Treu) - Introduzione del sistema contributivo (prestazione in funzione dei contributi versati) e inasprimento dei requisiti di accesso alle pensioni di anzianità.
3 ART. 3 COMMA 3 Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( ) Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio.
4 ART. 2 COMMA 12 Attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche iscritti a forma di previdenza esclusive dell assicurazione generale obbligatoria
5 Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo.
6 Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222
7 Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio. Decreto 12 febbraio 2004
8 IDONEITÀ INCONDIZIONATA INIDONEITÀ PARZIALE AL SERVIZIO INIDONEITÀ ASSOLUTA AL SERVIZIO TRANSITO IN ALTRI RUOLI DELLO STATO INIDONEITÀ A QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA
9 DM 187/97 Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2 comma 12 della Legge n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione Generale Obbligatoria.
10 Art. 3. PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA 1. La pensione di inabilità è attribuita a domanda. 2. La domanda è presentata, per il tramite dell ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. 3. La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. E fatta salva la possibilità di regolarizzazione della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati.
11 Art. 5. COMMISSIONI MEDICHE 1. La commissione medica competente secondo quanto indicato all articolo 4, comma 1, ricevuta la domanda dall amministrazione o ente, provvede entro sessanta giorni a dare comunicazione all interessato della data in cui è convocato per gli accertamenti sanitari. 5. L interessato ha la facoltà di farsi assistere, nel corso degli accertamenti, da un medico di fiducia, riservandosi di indicarne il nominativo alla commissione fino alla data di convocazione a visita medica. Il medico di fiducia può formulare osservazioni e chiederne la trascrizione nel processo verbale di cui al successivo articolo 6.
12 Art. 6. ACCERTAMENTI SANITARI Dal processo verbale devono risultare tra l altro: c) il giudizio diagnostico sulle infermità riscontrate con l indicazione della menomazione complessiva che compromette l efficienza psicofisica; d) il giudizio sulle conseguenze che le infermità riscontrate determinano sulla idoneità al servizio; e) la sussistenza o meno dell assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; f) se la eventuale inabilità di cui ai precedenti punti d) ed e) è determinata da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio. Nei casi di coesistenza di infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, occorre precisare se la inabilità è determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre.
13 BENEFICI Diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nella ASSOLUTA e PERMANENTE impossibilità di svolgere QUALSIASI attività lavorativa.
14 BENEFICI Il trattamento pensionistico è reversibile ai superstiti e spetta ai dipendenti con cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità.
15 BENEFICI Decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto lavorativo ovvero dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
16 REQUISITI MEDICO-LEGALI L impossibilità lavorativa deve risultare completa nel senso che il soggetto, a causa delle infermità di cui è portatore, risulta escluso dal mondo del lavoro al solo titolo della condizione invalidante, indipendentemente da fattori ambientali e socioeconomici e a prescindere da considerazioni di tipo bio-attitudinale, di formazione culturale e professionale, di qualificazione lavorativa e di qualità del lavoro, sia esso di natura intellettuale che strettamente manuale.
17 REQUISITI MEDICO-LEGALI Non è tuttavia accettabile una interpretazione della norma in senso talmente letterale e rigoroso da delimitare il riconoscimento dello stato di inabilità soltanto a casi rari ed eccezionali nei quali la compromissione delle condizioni biologiche coincida con una condizione di totale inettitudine.
18 REQUISITI MEDICO-LEGALI Seppure il giudizio medico-legale debba essere attuale e non caratterizzato da elementi prognostici non richiesti (ivi compresa la stessa «usura lavorativa)...
19 REQUISITI MEDICO-LEGALI La valutazione prognostico-funzionale, sia pure non in termini esclusivi, allorché supportata da valide evidenze scientifiche, deve avere ponderazione all interno del percorso valutativo dell inabilità, in quanto essa può essere vista come danno di previsione, soprattutto nell ambito della patologia neoplastica.
20 LA REVISIONE DEL QUADRO INVALIDANTE Il concetto medico-legale di permanenza individua una situazione di stabilità anatomodisfunzionale, senza escludere una possibile evoluzione (peggiorativa ma anche migliorativa) nel tempo dell infermità.
21 LA REVISIONE DEL QUADRO INVALIDANTE - Condizioni invalidanti per le quali non è scientificamente prevedibile l evoluzione finale; - Durata dello stato invalidante non breve, non precisabile e non ragionevolmente delimitabile neppure in via presuntiva.
22 IL CONCETTO DELLA PERMANENZA: LA MORTE IMPROVVISA Se l interessato nel periodo precedente l evento mortale, non si trovava nell assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, egli non può essere considerato inabile in quanto gli eventi che danno luogo a morte improvvisa (traumi, infarto, emorragie cerebrali ecc ) insorgono per lo più in pieno benessere e sono del tutto imprevedibili e fortuiti
23 CRITICITA VALUTATIVE - Malattie psichiatriche e neoplastiche - Necessità di valutare l evoluzione della malattia nel tempo - Aspetti motivazionali
24 IL RICORSO Avverso i provvedimenti adottati in sede amministrativa è esperibile ricorso alla Corte dei Conti. Non competente la Commissione Medica di II istanza.
25 GRAZIE DELL ATTENZIONE
IL MINISTRO DEL TESORO. di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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