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1 Allegato DISCIPLINA PER L APPLICAZIONE DELL INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) NELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI ALLA SCUOLA DELL INFANZIA STATALE E COMUNALE Articolo 1 Finalità Con la presente Disciplina l Amministrazione comunale, alla luce delle disposizioni normative vigenti, si pone l obiettivo di graduare in modo equo la partecipazione degli utenti ai costi dei servizi scolastici ausiliari forniti alla scuola dell infanzia statale. Alla scuola dell infanzia comunale si applica la medesima disciplina. La partecipazione alla spesa da parte degli utenti viene graduata stabilendo a priori i requisiti dei possibili beneficiari e le modalità di calcolo delle capacità economiche del nucleo familiare, sulla base di indicatori predefiniti, in modo tale che il corrispettivo stabilito per la fruizione dei servizi ausiliari di cui trattasi sia commisurato all effettiva capacità economica della famiglia a farvi fronte, e pertanto l accesso alla scuola dell infanzia sia consentito agli aventi diritto, a prescindere dalla loro situazione economica. Articolo 2 Oggetto Partendo dal presupposto che il corrispettivo dovuto dagli utenti per la fruizione dei servizi scolastici ausiliari forniti alla scuola dell infanzia statale e comunale non copre integralmente i costi sostenuti dall Amministrazione Comunale per l erogazione dei servizi stessi, e che pertanto tale partecipazione parziale alla spesa sostenuta si configura già di per sé quale agevolazione economica, oggetto della presente Disciplina è la definizione di criteri, metodologie e strumenti atti a determinare in modo automatico e quindi obiettivo la concessione agli utenti frequentanti la scuola dell infanzia statale e comunale di un agevolazione economica ulteriore rispetto al corrispettivo stabilito dall Amministrazione Comunale quale partecipazione alla spesa per la fruizione dei servizi scolastici di cui trattasi. Tale ulteriore agevolazione economica è calcolata sulla base dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell utente, secondo quanto definito dalla normativa vigente in materia. Articolo 3 Determinazione del valore dell ISEE Nella determinazione dell ISEE della famiglia dell utente concorrono e vengono combinati reddito e patrimonio immobiliare e mobiliare, in relazione al peso della famiglia (numero dei componenti e loro particolarità), secondo quanto disposto nel Decreto (A)01.doc 1

2 Legislativo n. 109/98 Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei Regolamenti applicativi, riportati in stralcio nell Allegato A alla presente Disciplina. L Isee del nucleo familiare è pertanto definito sommando alla situazione reddituale del nucleo familiare il 20% della situazione patrimoniale, e dividendo la cifra così ottenuta per il parametro riferito al numero ed alla particolarità dei componenti del nucleo familiare di riferimento, desunto dalla scala di equivalenza definita nella tab. 2 allegata al D. Lgs. 109/98 e ss. mm. ed integrazioni, riportata nell Appendice B alla presente Disciplina, secondo la seguente formula: 100 % situazione reddituale + 20% della situazione patrimoniale ISEE = parametro scala di equivalenza In particolare, ai fini della presente Disciplina, le componenti dell indicatore si definiscono come segue: 1. situazione reddituale: è calcolata sommando: il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF risultante dall ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della stessa, dall ultimo certificato rilasciato dal datore di lavoro o da un ente previdenziale; i redditi agrari ai fini IRAP; il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, reso noto dal Ministero del Tesoro tramite comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale, all ammontare del patrimonio mobiliare, come di seguito individuato, considerato nella sua globalità. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae una franchigia pari al valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di 5.164,57 (L ). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Tale detrazione è alternativa a quella applicabile al patrimonio immobiliare in relazione alla proprietà dell abitazione di residenza, come di seguito precisato; 2. situazione patrimoniale: è calcolata sommando: il patrimonio immobiliare, costituito dal valore imponibile ai fini ICI di fabbricati, terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche (diverse da imprese), in relazione alla quota di appartenenza. Da tale somma si detrae una franchigia pari all ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente di mutui contratti per l acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del loro valore come sopra definito. I nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per debito residuo, possono detrarre, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di ,69 (L ). La detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione, come sopra precisato. Anche la franchigia è rapportata alla quota di appartenenza dell immobile; il patrimonio mobiliare, costituito dal saldo al 31 dicembre dell anno precedente di depositi e c/correnti bancari e postali, Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito (A)01.doc 2

3 e credito, buoni fruttiferi, azioni, quote di fondi comuni, partecipazioni azionarie in società, masse patrimoniali affidate in gestione a soggetti abilitati, altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione mista sulla vita, valore del patrimonio netto delle imprese individuali, ecc Dal valore del patrimonio mobiliare così determinato, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a ,71 (L ). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione della situazione reddituale, come sopra precisato. Nelle modalità di calcolo dell Isee del nucleo familiare del richiedente si terrà in ogni caso conto di eventuali modificazioni ed integrazioni della normativa, successive all adozione della presente Disciplina. Articolo 4 Nucleo familiare di riferimento per la determinazione dell Isee La valutazione della situazione economica di coloro che richiedono un ulteriore agevolazione economica rispetto al corrispettivo stabilito dall Amministrazione Comunale per la partecipazione alla spesa per la fruizione dei servizi scolastici ausiliari forniti alla scuola dell infanzia statale e comunale viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza del minore frequentante la scuola stessa. A tale fine sarà considerato il nucleo anagrafico di base, con le modalità e particolarità previste dal Decreto Legislativo n. 109/98 e specificatamente regolamentate dall art. 1 bis del D.P.C.M. 7/05/99 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4/04/01 n. 242, riportato nell Appendice C alla presente Disciplina, restando pertanto esclusa qualunque estrazione, dal nucleo anagrafico di base, di parte dei suoi componenti, tranne per quanto indicato al comma successivo. Se nel medesimo nucleo familiare anagrafico sono presenti minori, figli di diversi genitori presenti all interno del nucleo stesso, il nucleo familiare di riferimento considerato ai fini della presente Disciplina sarà quello relativo ad ogni singola situazione. A tale fine il dichiarante dovrà precisare, a margine della dichiarazione sostitutiva unica e nella modulistica predisposta dall Amministrazione, specificatamente indicata al successivo art. 6, che la dichiarazione si riferisce a situazioni diverse effettivamente presenti nello stesso nucleo. Articolo 5 Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari Possono fruire dell ulteriore agevolazione economica commisurata all Isee del nucleo familiare di riferimento, secondo quanto previsto al successivo art. 7, i soli utenti frequentanti la scuola dell infanzia che: al momento di presentazione della domanda di agevolazione economica siano residenti nel territorio comunale o abbiano presentato all ufficio competente apposita domanda di residenza; in quest ultimo caso il diritto all agevolazione ha inizio dal mese successivo all acquisita residenza e comunque solo a seguito di comunicazione e richiesta dell utente stesso; frequentino la scuola dell infanzia a tempo pieno, restando esclusa quindi qualsiasi agevolazione per gli utenti che frequentino part-time, anche in assenza di (A)01.doc 3

4 un espressa opzione per il solo orario antimeridiano. A tale fine l Amministrazione Comunale si riserva di procedere ai controlli necessari. Sono pertanto esclusi dalla possibilità di fruire dell agevolazione economica i non residenti, anche se domiciliati. Nel caso in cui avvenga un trasferimento fuori dal Comune di Campogalliano nel corso dell anno scolastico, l eventuale agevolazione precedentemente concessa sarà sospesa dal mese successivo a quello del cambio di residenza. Nel caso in cui appartenga al nucleo familiare anagrafico del bambino un solo genitore, ma l altro genitore, anche se non residente anagraficamente, sia di fatto presente quale convivente more uxorio, e tale genitore sia percettore di reddito, il corrispettivo dovuto per la fruizione dei servizi scolastici ausiliari alla scuola stessa corrisponde comunque alla tariffa massima, tranne nel caso previsto al successivo art. 8. L Amministrazione comunale si riserva di effettuare tutti i controlli atti a determinare l effettiva situazione familiare del richiedente l agevolazione economica. Articolo 6 Modalità di presentazione della richiesta di agevolazione economica Coloro che ritengono di poter fruire dell ulteriore agevolazione economica commisurata all ISEE del nucleo familiare di riferimento, secondo quanto previsto al successivo art. 7, devono farne espressa richiesta secondo i tempi e modi annualmente resi noti dall Amministrazione Comunale mediante apposita comunicazione trasmessa alle famiglie degli utenti ammessi alla scuola dell infanzia statale e comunale. Chi non presenta la domanda di cui al comma precedente è automaticamente tenuto a corrispondere la quota massima stabilita dall Amministrazione Comunale quale partecipazione alla spesa per la fruizione dei servizi scolastici ausiliari forniti alla scuola stessa, restando esclusa qualsiasi forma di agevolazione economica ulteriore. Alla domanda di agevolazione economica, compilata utilizzando l apposita modulistica predisposta dall Amministrazione, dovranno essere allegate: copia della dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo e nelle relative istruzioni per la compilazione approvati con D.P.C.M. 18 maggio 2001; l attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, rilasciata al dichiarante dal soggetto presso cui è stata presentata la dichiarazione stessa, individuato tra quelli abilitati a riceverla, ai sensi della normativa vigente in materia; il calcolo dell Isee effettuato dall Inps o da altro soggetto abilitato presso cui il dichiarante abbia presentato la dichiarazione sostitutiva unica, secondo la normativa vigente in materia. La modulistica predisposta dall Amministrazione per richiedere l agevolazione economica conterrà ogni richiesta ritenuta utile ai fini della determinazione della situazione specifica del nucleo familiare, necessaria per l attribuzione dell ulteriore beneficio economico commisurato all Isee del nucleo familiare dell utente, da rendersi da parte del dichiarante in autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia (A)01.doc 4

5 Articolo 7 Determinazione del corrispettivo dovuto I servizi scolastici ausiliari forniti alla scuola dell infanzia statale e comunale comprendono tutti i servizi forniti dall Amministrazione Comunale in aggiunta rispetto alla normale attività didattica svolta dal personale insegnante, quali, a titolo esemplificativo, la refezione (colazione, pranzo e merenda), il trasporto in occasione di gite ed escursioni, la fornitura di materiale didattico, ecc. Il corrispettivo mensile dovuto dagli utenti per la fruizione dei suddetti servizi scolastici ausiliari è composto da: una quota fissa, quale corrispettivo per la fruizione dei servizi scolastici ausiliari sopra indicati forniti alla scuola dell infanzia statale e comunale e per le spese connesse al servizio di refezione, ma non direttamente attinenti il corrispettivo dovuto per il pasto giornaliero; una quota variabile, quale corrispettivo per il pasto giornaliero, ottenuta moltiplicando il costo unitario del pasto stesso per il numero di pasti fruiti dagli utenti nel corso del mese di riferimento. La quota fissa è dovuta dagli utenti indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza nel corso del mese di riferimento o dai giorni di apertura della scuola come risultanti dal calendario scolastico. Nel solo mese di inserimento la quota fissa è calcolata come segue: inizio nella 1^ settimana del mese: 100% della quota fissa dovuta; inizio nella 2^ settimana del mese: 75% della quota fissa dovuta; inizio nella 3^ settimana del mese: 50% della quota fissa dovuta; inizio nella 4^ settimana del mese: 25% della quota fissa dovuta; inizio nella 5^ settimana del mese: nessuna quota. La quota fissa è soggetta ad agevolazioni economiche, calcolate sulla base dell Isee del nucleo familiare, secondo fasce annualmente stabilite. Nella determinazione del numero dei pasti fruiti dagli utenti nel corso del mese di riferimento, sono conteggiati tutti i pasti prenotati, anche se per qualunque motivo non effettivamente consumati. A tale fine, nel caso in cui un bambino, benché presente a scuola, non consumi il pasto, il genitore o altro adulto accompagnatore deve segnalarlo al personale insegnante prima che il pasto stesso venga prenotato; in caso contrario il relativo costo sarà conteggiato nel corrispettivo dovuto. Anche in caso di ritiro anticipato del bambino da scuola a seguito di malattia intervenuta nel corso della permanenza del bambino nel servizio, qualora il pasto sia stato regolarmente prenotato sarà conteggiato a tutti gli effetti nel corrispettivo dovuto. La quota variabile determinata dal costo relativo al pasto è a copertura totale della relativa spesa sostenuta dall Amministrazione e non è pertanto soggetta ad agevolazioni economiche sulla base dell Isee del nucleo familiare dell utente. Per l a.s 2002/2003: il corrispettivo dovuto per la quota fissa mensile è articolato secondo due fasce di Isee, come indicato nel sottostante prospetto: (A)01.doc 5

6 Fascia Isee Quota fissa da 0,00 ad ,00 0,00 (esenzione totale) da ,00 21,00 il costo del pasto per gli utenti della scuola dell infanzia statale e comunale è pari ad Euro 4,47. Per gli anni successivi il costo del pasto e la misura della quota fissa mensile saranno definiti annualmente dall Amministrazione Comunale nei propri documenti di programmazione economico-finanziaria. La quota fissa dovuta ai sensi del presente articolo è stabilita al momento dell inserimento del minore alla scuola dell infanzia e deve essere corrisposta per l intera durata dell anno scolastico, fatti salvi i casi specificatamente individuati nella presente Disciplina. In caso di ritiro dal servizio nel corso dell anno scolastico, il corrispettivo dovuto sarà sospeso dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di ritiro. Per quanto concerne specificatamente la scuola dell infanzia comunale, non sono ammessi ritiri per i mesi di maggio e giugno, ossia il ritiro è accettato solo entro il 31 marzo per il trimestre successivo. Articolo 8 Ulteriori criteri di determinazione del corrispettivo dovuto Qualora l Amministrazione Comunale, nell ambito dei propri strumenti di programmazione economico-finanziaria, decida di graduare la partecipazione alla spesa per i servizi scolastici oggetto della presente disciplina, stabilendo più di 2 tariffe corrispondenti ad un numero di fasce di Isee superiore all attuale, nel caso in cui appartenga al nucleo familiare anagrafico del bambino un solo genitore, ma l altro genitore, anche se non residente anagraficamente, sia di fatto presente quale convivente more uxorio, e tale genitore sia percettore di reddito, il corrispettivo dovuto sarà quello corrispondente alla fascia Isee immediatamente superiore rispetto a quella risultante sulla base del solo nucleo familiare anagrafico come definito al precedente art. 4. Articolo 9 Ulteriori benefici economici per pluriutenze Qualora l Amministrazione Comunale, nell ambito dei propri strumenti di programmazione economico-finanziaria, decida di graduare la partecipazione alla spesa per i servizi scolastici oggetto della presente disciplina, stabilendo più di 2 tariffe corrispondenti ad un numero di fasce di Isee superiore all attuale, nel caso in cui all interno dello stesso nucleo familiare, come definito ai sensi del precedente art. 4, due o più bambini frequentino la scuola dell infanzia statale e/o comunale, a partire dal secondo figlio il corrispettivo dovuto per la fruizione dei servizi scolastici ausiliari alla scuola stessa è quello corrispondente alla fascia immediatamente inferiore rispetto a quello dovuto sulla (A)01.doc 6

7 base dell Isee, con esclusione dei nuclei familiari collocati nella fascia Isee più alta, che sono tenuti a corrispondere in ogni caso la tariffa massima stabilita dall Amministrazione quale compartecipazione alla spesa per i servizi scolastici ausiliari oggetto della presente Disciplina. Per ottenere tale ulteriore beneficio economico dovrà essere presentata apposita domanda secondo le modalità individuate al precedente art. 6. Articolo 10 Periodo di validità della dichiarazione presentata Ai sensi della vigente normativa in materia, la dichiarazione sostitutiva unica di cui al precedente art. 6 ha validità di un anno, decorrente dalla data indicata nell attestazione di presentazione rilasciata al dichiarante dal soggetto presso cui è stata presentata la dichiarazione stessa, e può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ciascun componente del nucleo familiare, per richiedere tutte le prestazioni sociali agevolate e/o i contributi economici correlati, nella determinazione della misura, all Isee del nucleo familiare. Ai fini dell attribuzione dell ulteriore agevolazione economica di cui al precedente art. 7, la dichiarazione sostitutiva presentata deve contenere, per tutti i componenti del nucleo familiare, i dati sulla situazione reddituale relativa all anno solare immediatamente precedente quello d inizio dell anno scolastico di frequenza del minore per il quale si presenta richiesta di agevolazione economica. Per garantire omogeneità di trattamento tra tutti gli utenti del servizio di scuola dell infanzia, qualora il richiedente abbia già presentato una dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità ai sensi del primo comma del presente articolo, che tuttavia non contenga i dati sulla situazione reddituale relativa all anno solare immediatamente precedente, l ufficio potrà richiedere una nuova dichiarazione contenente i dati aggiornati. Articolo 11 Decorrenza degli effetti della presentazione di una nuova Isee Nel caso in cui siano intervenute nel corso dell anno scolastico di riferimento rilevanti variazioni della situazione economica e/o del nucleo familiare, debitamente motivate e documentate ai sensi della normativa vigente in materia, gli utenti hanno la facoltà di richiedere la revisione del corrispettivo dovuto per la fruizione dei servizi scolastici ausiliari alla scuola dell infanzia. Tale possibilità è ammessa solo a decorrere dal mese di Febbraio per le domande presentate entro il 31 Gennaio immediatamente precedente, nei seguenti casi: ripresentazione, nell ambito del periodo di validità di una dichiarazione sostitutiva unica già presentata, della documentazione di cui al precedente art. 6 aggiornata con le modifiche intervenute, con conseguente rideterminazione dell Isee del nucleo familiare; presentazione per la prima volta della dichiarazione sostitutiva unica e dell Isee del nucleo familiare, a seguito di variazioni intervenute successivamente all inserimento del minore alla scuola dell infanzia (A)01.doc 7

8 Articolo 12 Tempi e modalità di pagamento del corrispettivo dovuto La determinazione del corrispettivo mensile dovuto da ciascun utente per la fruizione dei servizi ausiliari alla scuola dell infanzia, composto dalla quota fissa e dal costo derivante dal numero di pasti giornalieri, è effettuata dal Servizio Istruzione. Di norma entro il 15 del mese viene recapitata agli utenti la bolletta di pagamento relativa al corrispettivo mensile dovuto per il mese precedente. Entro l ultimo giorno del mese di emissione della bolletta l utente deve provvedere al pagamento, salvo diversa data indicata sulla bolletta stessa. Il pagamento può avvenire: presso gli sportelli della Tesoreria Comunale; tramite addebito permanente su conto corrente bancario, previa presentazione di apposita domanda al Servizio Istruzione; presso il Servizio Istruzione tramite il servizio di POS; tramite eventuali altre forme successivamente individuate dall Amministrazione Comunale e debitamente rese note agli utenti. Il mancato pagamento nei termini stabiliti dall Amministrazione comunale comporterà l iscrizione a ruolo e l attivazione della procedura di riscossione coattiva per il recupero delle somme dovute, oltre alle eventuali spese e interessi di legge. Articolo 13 Controlli Ai fini dell accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l Amministrazione comunale effettua controlli, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti dell Amministrazione pubblica. Tali controlli potranno essere: a campione; mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate. Ai sensi dell art. 4, comma 7 del D.Lgs. 109/98 e ss. mm. ed integrazioni, il Comune può richiedere ogni documentazione necessaria a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati (familiari, reddituali, patrimoniali), anche al fine di correggere eventuali errori materiali o di modesta entità. Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo, la documentazione necessaria potrà essere richiesta anche all interessato, se da questi posseduta, in uno spirito di reciproca collaborazione. Relativamente alla verifica di situazioni reddituali e/o patrimoniali, in caso di necessità l Amministrazione potrà attivare convenzioni o protocolli d intesa con il Ministero delle Finanze, anche in associazione con altri Comuni, ed effettuare segnalazioni alla Guardia di Finanza, per l effettuazione dei controlli (A)01.doc 8

9 Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l applicazione delle necessarie procedure di legge, il competente ufficio comunale adotta le specifiche misure per sospendere o revocare l agevolazione economica concessa e provvede immediatamente alla rideterminazione della tariffa di partecipazione alla spesa per la fruizione del servizio ed al recupero dell agevolazione concessa, oltre alle eventuali spese e interessi di legge. Il mancato pagamento della somma da recuperare nei termini stabiliti dall Amministrazione comunale comporterà l attivazione della procedura di riscossione coattiva. In considerazione dell attività istruttoria e di accertamento che il competente ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del mancato pagamento della somma da recuperare, nonché degli oneri finanziari connessi all attivazione della procedura stessa, non si dà luogo alla riscossione coattiva qualora l ammontare della somma da recuperare, al netto delle spese e degli interessi gravanti sulla somma stessa, sia pari o inferiore a 21,00. Articolo 14 Norme finali Per quanto non espressamente previsto nella presente Disciplina si rimanda alla normativa specifica vigente in materia. Nell applicazione di quanto previsto dalle presenti disposizioni si terrà inoltre conto di eventuali successive integrazioni e/o modificazioni delle norme attualmente vigenti in materia, intervenute successivamente all adozione della presente Disciplina (A)01.doc 9

10 APPENDICE A D. Lgs. 31 marzo1998, n. 109 coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 Tabella 1 Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale Parte I La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un apposita circolare ministeriale; b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di 5.164,57 (L ). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Parte II Definizione del patrimonio a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso del periodo d imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente per i mutui contratti per l acquisto dell immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di ,69 (L ). La detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella. b) Patrimonio mobiliare: (A)01.doc 10

11 l individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall amministrazione. A tal fine la valutazione dell intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a ,71 (L ). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella (A)01.doc 11

12 D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 Art. 3 - Indicatore della situazione reddituale 1. L indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare: a) il reddito complessivo risultante dall ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell IVA. In caso di esonero dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell anno precedente. E consentito dichiarare l assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n.109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva; b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4. 1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di 5.164,57 (L ). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l ammontare del canone. Ai fini dell applicazione della detrazione del presente comma: a) l abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti; b) se i componenti del nucleo, in virtù dell applicazione dei criteri di cui all articolo 1- bis, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto (A)01.doc 12

13 di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota. 2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a); d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo del beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e). 3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. 4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n.109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all effettiva consistenza del patrimonio stesso (A)01.doc 13

14 Art. 4 - Indicatore della situazione patrimoniale 1. L indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali: a) il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l ammontare dell eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l acquisto dell immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di ,69 (L ). Ai fini dell applicazione della detrazione del presente comma: 1. l abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; 2. se i componenti del nucleo, in virtù dell applicazione dei criteri di cui all articolo 1- bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; 3. se l immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota; b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a ,71 (L ). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all art. 3, comma 1, lettera d). 2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento (A)01.doc 14

15 APPENDICE B D. Lgs. 31 marzo1998, n. 109 coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 Tabella 2 La scala di equivalenza Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992 n.104, o di invalidità superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (A)01.doc 15

16 APPENDICE C Art. 1- bis D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 Composizione del nucleo familiare 1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. 2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell articolo 441 del codice civile. 3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico a fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l omologazione della separazione consensuale ai sensi dell articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all articolo 708 c.p.c.; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente, Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto (A)01.doc 16

17 Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell articolo 5 del D.P.R. 30 maggio1989 n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 7. Ai sensi dell articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell ambito dei soggetti indicati nel presente articolo (A)01.doc 17

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