Le detrazioni fiscali vigenti nel settore dell edilizia

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1 Le detrazioni fiscali vigenti nel settore dell edilizia (aggiornato a dicembre 2010) L articolo 1 comma 48 della Legge di Stabilità - approvata il 7 dicembre al Senato stabilisce la proroga del meccanismo agevolativo della detrazione dalle imposte sui redditi del 55% delle spese sostenute dal contribuente per alcune tipologie di interventi finalizzati all ottenimento di un risparmio energetico, in termini di minor consumo di energia primaria 1. Le detrazioni consistono nella riduzione dell Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall Ires (Imposta sul reddito delle società) e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per: - la riduzione del fabbisogno energetico complessivo per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l illuminazione; (art. 1 comma 344 Legge 296/2006) - il miglioramento termico dell edificio: finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); (art. 1 comma 345 Legge 296/2006); - l installazione di pannelli solari; (art. 1 comma 346 Legge 296/2006); - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 1 comma 347 Legge 296/2006). Le detrazioni posso essere richieste pertanto, entro il 31 dicembre 2011, e sono ripartibili per gli interventi effettuati nel 2011 obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo. I limiti d importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella: TIPO DI INTERVENTO Riqualificazione energetica di edifici esistenti Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti Installazione di pannelli solari Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale DETRAZIONE MASSIMA (55% di ,18 ) (55% di ,90 ) (55% di ,90 ) (55% di ,45 ) 1 L'energia primaria è definibile come il potenziale energetico presentato dai vettori e fonti energetiche non rinnovabili nella loro forma naturale (quando non hanno ancora subito alcuna conversione o processo di trasformazione).

2 In ogni caso, come tutte le detrazioni d imposta, l agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. La somma eccedente all entità dell imposta annua non può essere chiesta a rimborso. Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l attività d impresa o professionale). La prova dell esistenza dell edificio può essere fornita o dall iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell ICI, ove dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell immobile. L esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: 1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari; 2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità; 3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

3 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006 n. 296) Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle 1.1 e 1.2 di seguito illustrate così come riportate nell allegato A del decreto ministeriale dell 11 marzo L indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale deve essere relativo all intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono. Pertanto rientra in tale categoria qualsiasi intervento o insieme sistematico di intervento che incide sulla prestazione energetica dell edificio come sopra evidenziato. A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi: - impianti di cogenerazione; - caldaie a biomassa; - coibentazione di finestre non aventi i requisiti tecnici prescritti dalla linea agevolativa specifica richiamata dalla rticolo 1 comma 345 della L. 296/2006. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di euro. Tabella 1.1 Valori limite dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kwh/m 2 (validi dal 1 gennaio 2010) Edifici residenziali della classe E1(classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme Rapporto di forma dell'edificio S/V fino a 600 GG Zona climatica A B C D E F fino a fino a fino a fino a fino a fino a fino a 2100 fino a GG 900 GG 901 GG 1400 GG 1401 GG GG 2101 GG GG oltre 3000 GG <0,2 7,7 7,7 11,5 11,5 19,2 19,2 27,5 27,5 37,9 37,9 >0,9 32,4 32,4 43,2 43,2 61,2 61,2 71,3 71,

4 Tabella 1.2 Valori limite dell indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kwh/m ) Tutti gli altri edifici Rapporto di forma dell'edificio S/V fino a 600 GG Zona climatica anno (validi dal 1 gennaio A B C D E F fino a fino a fino a fino a fino a fino a fino a 2100 fino a GG 900 GG 901 GG 1400 GG 1401 GG GG 2101 GG GG oltre 3000 GG <0,2 1,8 1,8 3,2 3,2 5,4 5,4 7,7 7,7 10,3 10,3 >0,9 7,4 7,4 11,5 11,5 15,6 15,6 18,3 18,3 25,1 25,1 * I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell edificio S/V, dove: a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V; b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. Interventi sugli involucri degli edifici (articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 aggiornato con i correttivi introdotti dalla legge 24 dicembre 2007) Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U 2 (dispersione di calore), espressa in W/m 2 K evidenziati nella tabella di seguito illustrata. 2 La trasmittanza è definibile come il flusso di calore che passa attraverso un mq. di parete per ogni grado di differenza fra due superfici.

5 Tabella 3 Requisiti di Trasmittanza Termica ZONA CLIMATICA STRUTTURE OPACHE VERTICALI STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI Coperture Pavimenti FIENSTRE E INFISSI A 0,54 0,32 0,6 3,7 B 0,41 0,32 0,46 2,4 C 0,34 0,32 0,42 2,1 D 0,29 0,26 0,34 2 E 0,27 0,24 0,3 1,8 F 0,26 0,23 0,28 1,6 Valori validi dal 1 gennaio 2010 e fissati dal D.M. 11 marzo 2008 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.M. 26 gennaio La tabella, in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture verticali e quella delle finestre. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell infisso. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di euro. La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici indicati nella tabella 3, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso è necessario quindi che a seguito dei lavori tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella 3.

6 Installazione di pannelli solari (articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006 aggiornato con i correttivi introdotti dalla legge 24 dicembre 2007) Ricadono in questa tipologia di interventi detraibili le spese sostenute per l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. I fabbisogni soddisfatti con l impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Con la legge finanziaria 2008 non è più necessario acquisire la certificazione energetica dell intervento. Occorre però farsi asseverare l intervento concernente l istallazione dei pannelli solari è richiesto: a) un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici); b) che i pannelli siano conformi alle norme UNI e alle norme UNI EN per i pannelli realizzati in autocostruzione. c) l installazione dell impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti; Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di euro. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 aggiornato con i correttivi introdotti dalla legge 24 dicembre 2007) Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di

7 climatizzazione invernale esistenti con dei nuovi impianti. Non è, pertanto, agevolabile l installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Possono usufruire della detrazione spettante agli impianti a condensazione anche gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia 3. Per tutti questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di euro. I requisiti da rispettare sono i seguenti: L intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione 4 ; il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua; Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kw: il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a logP n ; devono essere installate valvole termostatiche ove tecnicamente compatibili a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C. Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kw, oltre ai precedenti requisiti: deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili. 3 L entalpia è una funzione di stato di un sistema ed esprime la quantità di energia che esso può scambiare con l'ambiente. La geotermia a "bassa entalpia" è relativa allo sfruttamento del sottosuolo come serbatoio termico dal quale estrarre calore durante la stagione invernale ed al quale cederne durante la stagione estiva. 4 Cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate n. 485/E del 1/12/2008

8 In riferimento alle pompe di calore quest ultime devono rispettare i requisiti riportati nelle tabelle seguenti 1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [ C] Ambiente interno [ C] COP aria/aria aria/aria aria/acqua potenza termica utile riscaldamento 35 kw aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kw Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 salamoia/aria Temperatura entrata: 0 salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 acqua/aria Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 3,9 3,9 4,1 3,8 4,3 4,3 4,7 5,1 La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

9 2. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [ C] Ambiente interno [ C] EER aria/aria Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 aria/acqua potenza termica utile riscaldamento 35 kw aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kw Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 salamoia/aria Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 salamoia/ acqua Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 acqua/aria Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 aria/aria Bulbo secco all'entrata: 30 Bulbo umido all'entrata: 35 Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 Bulbo secco all'entrata: 23 Bulbo umido all'entrata: 18 La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella. 3,4 3,8 3,2 4,4 4,4 4,4 5,1

10 3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno Ambiente esterno [ C] Ambiente interno [ C]* EER aria/aria Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 Bulbo secco all'entrata: 20 C 1,46 aria/acqua Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6 Temperatura all'entrata: 30 C (*) 1,38 salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all'entrata: 20 C salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura all'entrata: 30 C (*) acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all'entrata: 20 C acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura all'entrata: 30 C (*) 1,59 1,47 1,6 1,56 (*) t: pompe di calore ad assorbimento C - pompe di calore a motore endotermico C La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme: EN :2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.). EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella. Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario-elettrico = 0,4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter) i pertinenti valori sono ridotti del 5%.

11 Per tutti gli interventi sopraindicati rientrano tra le opere agevolabili le seguenti: smontaggio e dismissione dell impianto di climatizzazione esistente; fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d arte dell impianto termico esistente con una caldaia a condensazione/pompa elettrica Si fa presente che l inserimento di caldaie a biomassa non rientra nell ambito di questa linea di interventi ma rientra nell ambito della riqualificazione energetica globale dell edificio. Regole generali relative alle spese detraibili Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese: a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso: fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

12 demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo; b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso: miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; smontaggio e dismissione dell impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, a pompa di calore o basati sulla geotermia a bassa entalpia. Adempimenti necessari per ottenere la detrazione Per fruire dell agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti: l asseverazione che consente di dimostrare che l intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100

13 kw, può essere sostituito da una certificazione dei produttori. L asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell Art.8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005) oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell Art.28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). l attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio. Tale certificazione contiene i dati relativi all efficienza energetica dell edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell 8 ottobre 2005) o dalle Regioni. In assenza delle citate procedure, dopo l esecuzione dei lavori può essere prodotto l attestato di qualificazione energetica in sostituzione di quello di certificazione energetica. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti (articolo 5, commi 3 e 4 del decreto 19 febbraio 2007), con la metodologia semplificata riportata dall allegato B del decreto attuativo. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell allegato E del decreto attuativo. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. L asseverazione, l attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenze ad essi

14 attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Come fare i pagamenti Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d impresa. In particolare è previsto che: i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati: la causale del versamento (riferimento alla legge); il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori); numero della fattura e data I documenti da trasmettere Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, vale a dire finito il collaudo delle opere, devono essere trasmesse all Enea esclusivamente attraverso il sito tutti i documenti prescritti dalla legislazione vigente e differenziati per linea di intervento e rappresentati nella seguente tabella riepilogativa.

15 Tabella Riepilogativa INTERVENTO REQUISITI ADEMPIMENTI DA ACQUISIRE DOCUMENTI DA INVIARE Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti (art.1 comma 344 L.296/06) Interventi su strutture opache verticali (art.1 comma 345 L.296/06) Sostituzione di finestre (comprensive di infissi) (art.1 comma 345 L.296/06) Interventi su strutture opache orizzontali (art.1 comma 345 L.296/06) un risparmio di energia = o > del 20% per i consumi relativi alla climatizzazione invernale rispetto ai dell Allegato A del D.M rispetto dei valori di trasmittanza termica U definiti dal D.M rispetto dei valori di trasmittanza termica U definiti dal D.M rispetto dei valori di trasmittanza termica U definiti dal D.M asseverazione - certificazione/qualificazione - scheda informativa di cui Allegato E - D.M. 19/2/ asseverazione - certificazione/qualificazione - scheda informativa - asseverazione o infisso certificato dal produttore certificazione/qualificazione*1 - scheda informativa Allegato E - D.M. 19/2/ asseverazione certificazione/qualificazione - scheda informativa Allegato E - D.M. 19/2/2007 certificazione/qualificazione scheda informativa certificazione/qualificazione scheda informativa certificazione/qualificazione* scheda informativa certificazione/qualificazione* scheda informativa Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda Installazione di caldaie a condensazione (con sostituzione della vecchia caldaia) (art.1 comma 286 L.244/07) Installazione di impianti con pompe di calore ad alta efficienza o geotermici a bassa entalpia (art.1 comma 286 L.244/07) rispetto delle caratteristtiche tecniche previste dall'art.8 del D.M Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall'articolo 9 del D.M e dal D.M Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall'articolo 9 del D.M e dal D.M asseverazione - scheda informativa scheda informativa - asseverazione o certificazione del produttore - scheda informativa - asseverazione o per gli impianti sotto i 100 KW certificazione del produttore - certificazione/qualificazione - scheda informativa scheda informativa certificazione/qualificazione scheda informativa L asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell Art.8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005) oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell Art.28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). * 1 Se la sostituzione di finestre (comprensive di infissi) riguarda singole unità immobiliari la certificazione energetica non è richiesta

16 I documenti da conservare Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire: il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; la ricevuta di invio tramite internet all ENEA (codice CPID); le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. È bene ricordare che ai fini del riconoscimento dell aliquota IVA agevolata al 10% è richiesto che il costo della manodopera sia evidenziato separatamente in fattura. per i contribuenti non titolari di reddito d impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

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