PERDITA E DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI

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1 Treviso, lì Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 20/2015 PERDITA E DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI Mezzi di prova a carico del contribuente per superare le presunzioni di cessione e di acquisto Nella pratica aziendale accade spesso che alcuni beni dell impresa non si trovino nei locali in cui viene svolta l attività perché distrutti, perduti o consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà (in c/deposito, comodato, appalto ecc.), oppure, che beni di terzi si trovino presso l impresa in base ad un rapporto di rappresentanza, di lavorazione, deposito ecc. La normativa contenuta nell art. 1 del DPR 441/1997 intitolato Presunzione di cessione, fissa un principio fondamentale: Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti... ; il successivo art. 2 intitolato Presunzione di acquisto stabilisce che: I beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati. Ne consegue che si considerano venduti i beni che non sono reperibili mentre si considerano acquistati quelli che si trovano nei locali dell impresa. Il contribuente, per superare queste presunzioni, deve dimostrare che la giacenza o la mancata giacenza dei beni dipende da fatti diversi dall acquisto o dalla cessione. Di seguito, un breve riepilogo degli adempimenti che l impresa deve porre in essere per superare le suddette presunzioni. Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 1

2 INDICE 1) Presunzioni di cessione pag ) Beni impiegati nella produzione pag ) Perdita di beni pag ) Distruzione volontaria dei beni pag ) Distruzione tramite soggetti autorizzati pag ) Consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà pag ) Beni inviati in c/deposito ai rappresentanti pag ) Beni ceduti gratuitamente ad enti pubblici, fondazioni o Onlus pag ) Beni venduti in blocco pag. 09 2) Presunzioni di acquisto pag. 09 3) Operatività delle presunzioni pag. 10 Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta per perdita di beni pag. 12 Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 2

3 1. PRESUNZIONI DI CESSIONE (mezzi di prova a carico del contribuente) In base al D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che gli stessi: a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà. La differenza tra beni acquistati o prodotti e beni giacenti nei luoghi ove il contribuente svolge l attività rappresenta la quantità di beni che in via presuntiva l Agenzia delle Entrate può considerare ceduta in evasione di imposta, salvo prova contraria da parte del contribuente. La predetta presunzione si applica nei confronti di tutti i soggetti d imposta e riguarda sia i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa (beni merce), sia i beni strumentali. Tra i luoghi in cui viene svolta l attività, sono ricomprese: le sedi secondarie; le filiali; le succursali; le dipendenze; gli stabilimenti; i negozi; i depositi; i mezzi di trasporto. La disponibilità dei predetti luoghi può essere dimostrata dal contribuente con uno dei seguenti mezzi 1 : iscrizione al Registro delle Imprese; iscrizione alla Camera di Commercio; iscrizione ad altro Pubblico Registro; dichiarazione di cui all art. 35 del DPR 633/72, presentata agli uffici delle Entrate in data anteriore al passaggio dei beni, nella quale siano evidenziati i luoghi dove l attività è svolta; 1 Cfr. art. 1, co. 3 DPR 441/97. Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 3

4 altro documento nel quale sia indicato il luogo di destinazione dei beni, purché tale documento sia annotato in uno dei registri IVA in uso. La disponibilità dei mezzi di trasporto può risultare alternativamente: da annotazione presso il PRA; da contratto di leasing, di noleggio, di comodato ecc. annotati nelle scritture contabili del contribuente. La presunzione di cessione non opera se l impresa dimostra che i beni non trovati sono stati 2 : impiegati nella produzione; perduti; distrutti; consegnati a terzi in conto lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà; inviati in c/deposito presso i rappresentanti dell impresa; ceduti gratuitamente ad enti pubblici; venduti in blocco Beni impiegati nella produzione L impresa deve dimostrare che i beni non sono usciti dalla propria disponibilità ma sono stati utilizzati per la produzione. Al riguardo, la norma non prescrive alcun adempimento specifico dalla cui inosservanza possa derivare l insorgere della presunzione di cessione, per cui l impiego nel ciclo economico aziendale può essere dimostrato secondo le regole e con tutti i mezzi offerti dagli art c.c. e seguenti. In concreto, l utilizzazione dei beni per la produzione si può evincere dalle ordinarie scritture contabili, laddove richieste, oppure da coefficienti tecnici o riscontri diretti Perdita dei beni La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque non dipendenti dalla volontà dell impresa (incendi, calamità naturali e furti), può essere provata da: - idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione; - in mancanza, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l obbligo di fornire, a richiesta dell Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato (in allegato fac simile di dichiarazione). 2 Cfr. art. 1, co. 2 DPR 441/97. Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 4

5 La predetta documentazione deve essere resa, ossia sottoscritta, entro 30 giorni dal verificarsi dell evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza; non deve essere inviata all Amministrazione Finanziaria ma tenuta a disposizione per eventuali controlli. La C.M. 31/E del 2006 ha precisato che, per essere valida ai fini del superamento della presunzione di cessione, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta in conformità alla disciplina del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Legge Bassanini - T.U. in materia di documentazione amministrativa). Nella medesima circolare è stato peraltro sottolineata l opportunità che la dichiarazione sostitutiva sia corredata da una relazione giustificativa che specifichi le modalità di determinazione delle differenze inventariali e degli eventi che le hanno determinate. In merito, al fine di rendere il più possibile oggettiva la descrizione e la conseguente giustificazione della mancanza fisica dei beni inventariati, per i singoli beni potrebbe essere opportuno indicare di volta in volta se la perdita si è verificata, a titolo esemplificativo, in concomitanza: di trasferimenti di sede o dei locali in cui viene svolta l attività; della diversa dislocazione delle attività con mobilità dei beni; di traslochi; della presenza di estranei all interno della sede o dei locali in cui si svolge l attività (con possibile sottrazione dei beni); di opere di manutenzione o di ristrutturazione nei locali o nella sede degli uffici con spostamento, perdita o distruzione dei beni mobili; di furti denunciati, incendi, eccetera; di danneggiamento dei beni con conseguente inutilità degli stessi. ovvero se il mancato riscontro dei beni inventariati è dovuto a errori nella conta fisica di beni di piccolissime dimensioni. Nella relazione, inoltre, sarebbe opportuno evidenziare i beni mancanti che sono stati già ammortizzati o prossimi al completamento dell ammortamento, nonché i beni di scarso valore e quelli oggettivamente obsolescenti Distruzione volontaria dei beni Al fine di provare la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore, è necessario rispettare gli adempimenti di seguito elencati. Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 5

6 a) comunicazione redatta su apposito modello ministeriale Da inviare agli uffici delle Entrate e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al luogo ove avviene la distruzione o trasformazione), almeno 5 giorni 3 prima del giorno in cui i beni verranno distrutti, oppure, trasformati. La comunicazione oltre a contenere il luogo, la data e l ora in cui verranno poste in essere le operazioni, deve contenere anche le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità dei beni, nonché il valore complessivo degli stessi sulla base del prezzo di acquisto dei beni da distruggere e trasformare e l eventuale valore residuale che si otterrà dopo la distruzione o la trasformazione. Si evidenza che tale comunicazione non è necessaria quando la distruzione è disposta da un organo della pubblica amministrazione. b) apposito verbale o dichiarazione di atto notorio Redatto dai funzionari dell Amministrazione Finanziaria, da ufficiali di polizia tributaria o da notai che hanno assistito alle operazioni. Se il valore dei beni, sulla base del prezzo di acquisto, non supera , è consentita la dichiarazione di atto notorio, in sostituzione del verbale. Da tale verbale o dichiarazione di atto notorio devono risultare: data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, quantità, qualità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. c) documento di trasporto Relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o dalla trasformazione; deve essere numerato progressivamente dall emittente. Sono escluse dalla suddetta procedura: Esclusioni - le distruzioni connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto; - le trasformazioni delle merci in beni residuali che rientri nell attività propria dell impresa; - le distruzioni mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all esercizio di tali operazioni in conto terzi. 3 La C.M. 193/1998 ha precisato che al fine di consentire ai suddetti uffici di assicurare l effettiva presenza dei funzionari alle cennate operazioni, è opportuno che il contribuente provveda ad inviare il modello di comunicazione con un congruo anticipo, rispetto al termine dei 5 giorni. Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 6

7 1.4. Distruzione tramite soggetti autorizzati I contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri possono e devono, in certi casi e per particolari tipologie di beni, procedere all operazione mediante consegna degli stessi a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti in conto terzi ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti. In tal caso, non deve essere osservato alcun adempimento previsto dal D.P.R. n. 441/1997, in quanto la distruzione mediante consegna a soggetti autorizzati viene attestata dal formulario di identificazione. Attualmente, le regole da osservare per la tenuta del formulario sono stabilite dall art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal D.M. 1 aprile 1998, n.145 e dalla circolare ambiente/industria del contenente le istruzioni ministeriali per la compilazione del documento. La compilazione del formulario deve tener conto della codificazione dei rifiuti sulla base dello schema contenuto nella direttiva del Ministero dell ambiente del 9 aprile Il formulario di identificazione, che accompagna i rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese, deve indicare almeno i seguenti dati: a) nome e indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell instradamento; e) nome e indirizzo del destinatario. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni Consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà La consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà può essere dimostrata in via alternativa, dai seguenti mezzi: 1. libro giornale o altro libro tenuto a norma del Codice Civile: è sufficiente annotare il movimento nella parte descrittiva con annotazione del tipo consegnata merce (natura, qualità e quantità) alla ditta X per lavorazione ; 2. apposito registro tenuto a norma dell art. 39 del DPR 633/72: per esempio Registro delle lavorazioni presso terzi, oppure, Registro merci in conto deposito presso terzi ; Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 7

8 3. atto registrato presso l ufficio del Registro dal quale risultino la natura, qualità e quantità dei beni e la causale del trasferimento; 4. documento di trasporto di cui al DPR 472/96, progressivamente numerato dall emittente ed integrato con la relativa causale: per es. merci consegnate in c/lavorazione, in c/deposito o comodato, o altro valido documento idoneo a scortare la merce, sia esso contemplato dalla norma fiscale o da quella doganale; 5. apposita annotazione, effettuata al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri IVA (registro degli acquisti o delle vendite o dei corrispettivi), contenente la natura, qualità e quantità dei beni, i dati del soggetto destinatario e la causale non traslativa del trasferimento Beni inviati in c/deposito ai rappresentanti Il rapporto di rappresentanza con deposito di beni presso il rappresentante può essere dimostrato con uno dei seguenti mezzi di prova: - atto pubblico; - scrittura privata registrata; - lettera annotata sul registro appositamente istituito presso l Ufficio delle Entrate, purché detto adempimento sia stato registrato in epoca precedente a quella in cui è possibile far risalire il passaggio dei beni tra l imprenditore ed il suo rappresentante; - comunicazione di variazione IVA, di cui all art. 35 del DPR 633/72, con data anteriore al passaggio dei beni Beni ceduti gratuitamente ad enti pubblici, fondazioni o Onlus Le cessioni gratuite di beni effettuate a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS sono provate con le seguenti modalità (operazioni esenti ai sensi dell art. 10, n. 12, del DPR 633/72): - comunicazione scritta redatta su apposito modello ministeriale da inviare agli uffici delle Entrate e ai comandi della Guardia di Finanza almeno 5 giorni prima della consegna dei beni, dalla quale risultino: data, ora, e luogo di inizio del trasporto, destinazione finale e valore complessivo dei beni sulla base del costo di acquisto. Tale comunicazione è facoltativa se il costo dei beni non supera 5.164,57 euro. - documento di Trasporto di cui al DPR 472/96, numerato progressivamente; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell ente ricevente che attesti la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, in corrispondenza al DDT di cui al precedente punto. Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 8

9 In mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione non si considera esente ex art. 10, n. 12 del DPR 633/72 ma imponibile al tributo Beni venduti in blocco Le vendite in blocco devono essere documentate: a) dalla fattura di vendita b) dal documento di trasporto, progressivamente numerato, dal quale risulti natura e quantità dei beni nonché la sottoscrizione del cessionario che attesti la ricezione dei beni stessi. Il cedente deve inoltre indicare, nell esemplare del DDT in suo possesso, l ammontare complessivo del costo sostenuto per l acquisto dei beni ceduti, determinabile anche con i criteri del metodo al dettaglio o della media ponderata. 2. PRESUNZIONI DI ACQUISTO (mezzi di prova a carico del contribuente) La presunzione di acquisto scatta quando vengono trovati beni in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, non risultanti da fatture. La predetta presunzione riguarda sia i beni merce, sia i beni strumentali. La presunzione di acquisto non opera se l impresa dimostra di aver ricevuto i beni: - in base ad un rapporto di rappresentanza, - o in base ad un contratto in conto lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti d opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà. Tale dimostrazione deve essere fornita dal contribuente con uno dei mezzi di prova precedentemente illustrati. Per i beni che formano oggetto dell attività propria dell impresa, la presunzione di acquisto in evasione d imposta può essere superata attraverso uno dei seguenti documenti fiscali: - fattura di acquisto, ricevuta fiscale integrata con i dati identificativi del cliente, scontrino fiscale parlante 4 (tali documenti sono idonei, per loro natura, a dimostrare una operazione di compravendita) 5 ; 4 Contenente la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell operazione e l indicazione del numero di codice fiscale dell acquirente o committente. Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 9

10 - documento di trasporto di cui al DPR 472/96, progressivamente numerato dal ricevente 6 e conservato, (è appena il caso di ricordare che il DDT consente di superare la presunzione di acquisto dei beni se contiene la causale di trasferimento a titolo non traslativo della proprietà), oppure altro valido documento di trasporto; In mancanza dei suddetti documenti, il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell attività propria dell impresa può essere dimostrato con: - apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del Codice Civile del tipo: ricevuta merce (natura, quantità e qualità) dalla ditta Y per lavorazione; - apposto registro tenuto e conservato a norma dell art. 39 del DPR 633/72: per esempio Registro delle lavorazioni, oppure, Registro merci ricevute in c/deposito ecc.; - apposita annotazione nel registro degli acquisti, contenente l indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione degli stessi. Si consiglia di indicare, inoltre, anche se il DPR 441/97 non lo prevede, la causale della presenza dei beni in azienda. 3. OPERATIVITA DELLE PRESUNZIONI Le presunzioni di cessione e di acquisto hanno effetto: - nell anno solare in cui ha avuto inizio la verifica, se derivano da riscontri fisici dei beni effettuati in sede di inizio dei controlli; - nei periodi d imposta oggetto del controllo (quindi precedenti all anno in cui ha luogo la verifica), se derivano da differenze quantitative tra rimanenze finali indicate negli inventari e risultanze delle scritture di magazzino o della documentazione emessa o ricevuta. Si evidenzia che le presunzioni in argomento, pur essendo specificatamente preordinate all esercizio dell attività di controllo dell IVA, possono riflettersi anche nel campo dell imposizione diretta, quanto meno nella forma di presunzioni semplici. 5 6 Nel caso di acquisti effettuati presso privati, la prova degli stessi può essere data da una dichiarazione attestante natura, qualità e quantità dei beni e relativo importo unitario e totale cui deve corrispondere apposita registrazione in acquisto da parte dell acquirente. La Circolare n. 193 del 23/07/98, con riguardo all obbligo di numerazione da parte del ricevente dei Documenti di Trasporto dei beni che formano oggetto dell attività d impresa, ha sottolineato che il relativo adempimento può considerarsi assolto qualora il contribuente provveda alla semplice conservazione dei suddetti documenti. In altri termini, non è obbligatorio numerare progressivamente i DDT in arrivo; è sufficiente provvedere alla loro conservazione. Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 10

11 * * * Per eventuali necessità, si prega di contattare il professionista di riferimento. Con l occasione si porgono cordiali saluti. Studio Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 11

12 Fac-simile dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta per perdita di beni (Carta intestata della società) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000) Il sottoscritto.. nato a. il, in qualità di legale rappresentante della società. con sede in.. via. n.. Codice fiscale e Partita IVA n.. COMUNICA che, ai sensi dell art. 2 D.P.R. n. 441 del , in data. si è venuti a conoscenza della perdita, a seguito di (indicare l evento fortuito, accidentale e comunque non dipendente dalla volontà del soggetto), dei seguenti beni aziendali/merci: (indicare la natura, qualità e quantità dei beni) L ammontare complessivo del valore dei beni perduti risulta pari ad euro....., lì. (Firma del legale rappresentante) N.B.: Firma da autenticare presso un notaio od un ufficio comunale oppure firma semplice con allegato documento valido d identità del legale rappresentante. Circolare n. 20 del Riproduzione vietata. pag. 12

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