alle circ. 07/2016 Ditte Clienti Sommario
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1 DR. ANTONIO PELLEGRINI DR. FEDERICO PELLEGRINI DR.DANIELE RIGANELLO alle circ. 07/2016 stampe Ditte Clienti loro sedi Sommario 1. VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA RELATIVO ALL ANNO DISTRUZIONE DEI BENI AZIENDALI VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA RELATIVO ALL ANNO 2016 Entro il prossimo 27 dicembre 2016, i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell Iva sono tenuti a versare l'acconto per l anno Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi che riportiamo in seguito. L acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo nella sezione erario: 6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva mensilmente; 6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell Iva trimestralmente. Casi di esclusione Sono esclusi dal versamento dell acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella: soggetti con debito di importo inferiore a 103,29; soggetti che hanno iniziato l attività nel 2016; soggetti cessati prima del 30 novembre 2016 (mensili) o del 30 settembre 2016 (trimestrali); soggetti a credito nell ultimo periodo (mese o trimestre) dell anno precedente; soggetti ai quali, applicando il metodo analitico, dalla liquidazione dell imposta al 20 dicembre 2016 risulta un'eccedenza a credito; soggetti che hanno adottato il regime dei minimi di cui all art.27 del D.L. n.98/11 o il regime forfetario di cui all art. 1 della Legge 190/2014; - A.P.D.C Circolare n 7 del
2 soggetti che nel corso del 2016 sono usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario ; soggetti che presumono di chiudere l anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a 116,72, e quindi che in pratica devono versare meno di 103,29 (88%); produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, DPR n. 633/72); soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91; soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72); soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili Determinazione dell acconto Per la determinazione dell'acconto, come detto, si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL ACCONTO storico 88% dell imposta dovuta in relazione all ultimo mese o trimestre dell anno precedente; I metodi per determinare l acconto Iva analitico previsionale liquidazione straordinaria al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data; 88% del debito presunto che si stima di dover versare in relazione all ultimo mese o trimestre dell anno. Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue. Con questo criterio, l'acconto è pari all'88% dell Iva dovuta relativamente: al mese di dicembre 2015 per i contribuenti mensili; al saldo dell anno 2015 per i contribuenti trimestrali; al 4 trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2015), per i contribuenti trimestrali speciali (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici). In tutti i casi, il calcolo si esegue sull importo dell Iva dovuta al lordo dell acconto eventualmente versato nel mese di dicembre storico Variazioni di regime Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2016, rispetto a quella adottata nel 2015, passando da mensile a trimestrale o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico occorre considerare quanto segue: contribuente mensile nel 2015 che è passato trimestrale nel 2016: l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'iva versata (compreso l acconto) per gli ultimi tre mesi del 2015, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2015; contribuente trimestrale nel 2015 che è passato mensile nel 2016: l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2015; nel caso in cui nell anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l acconto per il 2016 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale. - A.P.D.C Circolare n 7 del
3 analitico Con questo criterio, l'acconto risulta pari al 100% dell'iva risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando: le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre 2016, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita; le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico. L opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello previsionale, descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l imposta. previsiona le Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari all'88% dell'iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico. Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l Iva, inferiore al dovuto Dal 2016 ravvedimento più conveniente Da quest anno il ravvedimento operoso dell acconto Iva sarà più conveniente. A questo proposito, nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell acconto Iva 2016, è attualmente prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell Iva non versata. Alla luce delle modifiche introdotte dall articolo 15 del Decreto legislativo 158/2015, di cui la Legge di Stabilità 2016 ha anticipato l entrata in vigore al 1 gennaio 2016, tale sanzione sarà ridotta nella misura del 50% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del 27 dicembre Di conseguenza, la regolarizzazione volontaria da parte del contribuente dell omesso o insufficiente versamento dell acconto Iva in tempi brevi sarà più conveniente rispetto al passato. Quindi, le sanzioni applicabili saranno le seguenti: lo 0,1% giornaliero dell imposta non versata se il pagamento avviene entro i 14 giorni dalla scadenza del 27 dicembre 2016; l 1,5% dell imposta non versata (1/10 del 15%) se il ravvedimento spontaneo avviene entro il 27 gennaio 2017 (trentesimo giorno dalla scadenza); l 1,67% dell imposta non versata (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene tra il 28 gennaio 2017 e il 27 marzo 2017; il 3,75% dell imposta non versata (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni ma entro un anno dalla scadenza originaria L acconto in situazioni straordinarie o particolari Contabilità separate: in questo caso il versamento dell acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo. - A.P.D.C Circolare n 7 del
4 Liquidazione dell Iva di gruppo (società controllanti e controllate): ai fini dell acconto si deve tenere in considerazione che: in assenza di modificazioni, l acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo; nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono uscite dal gruppo devono determinare l acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società; Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa. In termini generali, il soggetto risultante dalle operazioni straordinarie o dalle altre modifiche sostanziali soggettive è tenuto al versamento dell acconto sulla base della situazione esistente in capo al soggetto dante causa. A questo proposito, l Amministrazione Finanziaria ha chiarito che: in relazione al soggetto dante causa, estinto entro la data del 30 novembre 2016 (per i contribuenti mensili) o entro il 30 settembre 2016 (contribuenti trimestrali), non è dovuto il versamento dell acconto; con riguardo al soggetto estinto successivamente alle predette date, ma entro il 27 dicembre 2016, il soggetto avente causa deve adottare come dato storico l ammontare delle risultanze del soggetto dante causa (con riferimento all ultima liquidazione periodica del 2015, ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa al 2015) e, quale dato previsionale, l importo delle risultanze riguardanti le sole operazioni registrate sino alla data in cui ha effetto la fusione, compensando le risultante creditorie con quelle debitorie. Comunque sia, nel caso in cui la società sia stata interessata da operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, ecc., oppure nel caso in cui si verifichino altre situazioni particolari (es: decesso del contribuente), si prega di contattare lo Studio al fine di valutare il metodo di calcolo più appropriato. 2. DISTRUZIONE DEI BENI AZIENDALI L avvicinarsi della fine dell esercizio rende attuale il tema della distruzione volontaria delle merci in giacenza oramai invendibili, nonché dei relativi procedimenti da osservare per vincere le presunzioni di cessione. Questa esigenza imprenditoriale, infatti, deve fare i conti con la necessità dell Erario di monitorare i movimenti dei beni acquistati e ceduti dall impresa al fine di combattere eventuali fenomeni evasivi rappresentati, nello specifico, dalle cessioni in nero. In particolare, l art. 1 del DPR 10 novembre 1997 n. 441 prevede che, salvo prova contraria, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale, non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita le proprie operazioni, né in quelli dei propri rappresentanti. Conseguentemente, dal punto di vista fiscale, la preoccupazione principale dell impresa è quella di vincere tali presunzioni mettendosi nelle condizioni di poter dimostrare che i beni mancanti sono stati effettivamente distrutti. Le specifiche procedure probatorie da seguire variano a seconda che l eliminazione fisica dal processo produttivo di beni sia eseguita in modo diretto, mediante la distruzione a opera dell impresa, o in modo indiretto, mediante la distruzione affidata a terzi Distruzione diretta: il contribuente che provvede volontariamente alla distruzione diretta di beni deve attenersi al seguente iter stabilito dall art. 2, comma 4, del DPR 441/1997: comunicazione da inviare, tramite raccomandata A/R, almeno cinque giorni prima dell operazione, agli uffici delle Entrate e ai Comandi della Guardia di finanza competenti, - A.P.D.C Circolare n 7 del
5 indicando luogo, data, ora e modalità di distruzione, la natura, la qualità e la quantità dei beni da distruggere, l ammontare del costo complessivo nonché il valore ottenibile dalla distruzione; redazione del verbale di distruzione da parte dei pubblici funzionari, degli ufficiali della Guardia di finanza o dei notai che hanno presenziato alle operazioni, ovvero, nel caso in cui l ammontare del costo dei beni distrutti non sia superiore a , redazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti; compilazione del documento di trasporto di cui al DPR n. 472/1996, progressivamente numerato, che documenta il trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione Distruzione indiretta: Solo nei casi in cui il contribuente sia nelle condizioni di eliminare beni già considerabili rifiuti (senza che siano necessarie ulteriori trasformazioni), può consegnarli a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti. In tal caso si deve dimostrare la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione (di cui all art. 193 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) emesso dal produttore o dal detentore o, ancora, dal soggetto autorizzato allo smaltimento che effettua il trasporto, che indica almeno: nome e indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell instradamento; nome e indirizzo del destinatario. Tuttavia, se l impresa effettua la distruzione diretta dei beni e provvede successivamente alla movimentazione dei beni residuanti dalla distruzione mediante tali soggetti autorizzati allo smaltimento, non si potrà fornire come prova documentale il formulario in esame, bensì la documentazione richiesta dalla specifica procedura per la distruzione diretta dei beni a opera dell impresa. Senigallia, li A.P.D.C Circolare n 7 del
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