N Depositi Iva. Novità dal versamenti garanzie

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1 1. Depositi Iva N Novità dal versamenti garanzie

2 Sommario Depositi Iva Autorizzazione gestione Deposito Iva: requisiti Requisiti di affidabilità autocertificazione e soggetti di nuova costituzione Assenza dei requisiti di affidabilità e prestazione di garanzia Introduzione ed estrazione dei beni nel Deposito Iva: documentazione Estrazione dei beni certificato di iscrizione CCIAA e attestazione regolare operatività Dichiarazione di intento: novità Dichiarazione di intento: utilizzo vecchio modello per operazioni successive al Dichiarazione di intento: utilizzo vecchio modello per operazioni successive al Versamento dell Iva da parte del Gestore Deposito Iva: Spazi limitrofi L immissione in libera pratica Cosa s intende per comportamento concludente da assumersi entro il 31/05/2017? Depositi Iva e trasferimenti con contestuale cessione Sanzioni mancato versamento dell imposta Sanzioni esclusive a carico del Gestore Introduzione virtuale dei beni in Deposito Consignment stock Beni che possono essere introdotti nei Depositi Iva Estrazione di beni e calo fisico Requisiti di affidabilità individuazione. Come va versata l imposta sostitutiva dovuta per l estromissione? Requisiti di affidabilità presunzione di possesso

3 Depositi Iva Con Depositi Iva ci si riferisce a magazzini fisici situati nel territorio dello Stato dove stazionano merci provenienti dall'ue o da Paesi Extra UE, anche al fine di sottoporle a lavorazioni, fino al momento in cui le stesse merci non sono prelevate dall'acquirente finale. L'introduzione dei beni deve sempre avvenire materialmente e fisicamente, non essendo ammessa alcuna forma di deposito virtuale. Da un punto di vista strettamente fiscale i depositi Iva consentono di beneficiare di una disciplina Iva agevolata, ovvero lo slittamento del pagamento dell'imposta al momento dell'estrazione dei beni (prelevamento fisico dei beni stessi dal Deposito Iva). Il regime agevolato è applicabile anche nel caso in cui la merce sia stoccata in luoghi limitrofi al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni. Con riferimento ai Depositi Iva le novità introdotte in materia di Depositi Iva; gli interventi normativi di particolare rilievo sono quelli contenuti nel D.L. n. 193/2016 del , convertito con modificazioni in Legge n. 225 del nonché dal successivo Decreto del Ministero delle Finanze e dell Economia del , pubblicato in Gazzetta ufficiale il Le novità riguardano in particolare modo: il nuovo modello di dichiarazione d intenti utilizzabile dal ; le nuove modalità di estrazione dei beni dal Deposito Iva che sono entrate in vigore il prossimo portano con se nuove modalità operative in materia di applicabilità dell Iva con conseguente nuova documentazione da utilizzare in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di cui all articolo 2 comma 4 del Decreto Mef del al fine di non produrre la garanzia, nonché i nuovi modelli per la produzione della garanzia attraverso depositi di Titolo di Stato o Titoli similari purché garantiti dallo Stato o in fideiussioni assicurative o bancarie. Depositi Iva Definizione Luoghi fisici (magazzini) situati nel territorio dello Stato Italiano, all interno dei quali la merce viene introdotta, stazione e poi viene estratta per essere venduta. Normalmente all interno dei depositi Iva non avvengono operazioni di cessione; prima il bene deve per così dire essere 1

4 Tipi di Depositi Iva Le novità del D.L. n. 193/2016 Decreto del Mef del estratto, ovvero fuoriuscire dal Deposito. Da un punto di vista fiscale consentono il congelamento dell Imposta sul Valore Aggiunto per determinate operazioni che laddove debba essere assolta lo sarà solo al momento dell estrazione dei beni. Sono qualificati come Depositi Iva anche quelli già autorizzati dall autorità doganale, quali ad esempio: - magazzini generali; - depositi franchi e punti franchi gestiti dalle imprese autorizzate; - depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa; - depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione della lana. Riassumiamo in sintesi le novità introdotte dal D.L. n. 193 del : Abrogazione del comma 4 lettera d) dell art. 50 bis del D.L. n. 331/1993: minori limitazioni oggettive e soggettive; dal tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza il pagamento dell imposta a prescindere dal luogo e dalla tipologia dei beni introdotti nei Depositi Iva. Riforma del comma 6 dell art. 50 bis del D.L. n. 331/1993: dal ai fini dell estrazione dei beni dai Depositi Iva non sarà più necessaria l iscrizione alla CCIAA da almeno un anno nonché il possesso del requisito dell effettiva operatività e la dimostrazione della regolarità nei versamenti Iva. Sono stati definiti i requisiti per poter procedere all estrazione dei beni dal Deposito Iva senza la produzione della garanzia di cui all art. 2 comma 4 dello stesso Decreto: ha definito quando i requisiti possono comunque essere considerati posseduti; le modalità operative in caso di contribuenti di recente costituzione; 2

5 comportamento da adottare in caso di assenza dei requisiti; modalità di presentazione della garanzia; tipi di garanzia. Provvedimento Agenzia delle Entrate n del Provvedimento Ade n del NormatIva di riferimento Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di cui all art. 2; i requisiti sono connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente. Approvazione dei modelli di garanzia da produrre in assenza dei requisiti: modello per intermediari/banche per la costituzione del deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l estrazione da Deposito Iva; modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l estrazione di beni da Deposito Iva. D.P.R. N.633/1972; D.L. n. 331/1993; D.L. n. 193/2016 Decreto Mef del ; Provvedimento Agenzia delle Entrate n del ; Provvedimento Agenzia delle Entrate n del Autorizzazione gestione Deposito Iva: requisiti Sono interessato a chiedere l autorizzazione per la gestione di un Deposito Iva. Vorrei sapere quali sono i requisiti richiesti. Quale documentazione devo produrre? I requisiti sono individuati nel D.M. n. 419/1997 all articolo 2, stabilendo che possono essere autorizzati a gestire un Deposito Iva i soggetti che: non sono stati sottoposti a procedimenti penali per reati finanziari; non hanno riportato condanne per reati finanziari; non hanno commesso violazioni gravi e ripetute, per la loro natura ed entità, alle disposizioni che regolano l Iva; 3

6 non sono sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e non si trovano in stato di liquidazione, anche volontaria. L istanza di autorizzazione deve essere completata e corredata dalla produzione dei seguenti documenti: certificato di iscrizione nel registro delle Camere di Commercio; certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell autorità giudiziaria; certificato generale del casellario giudiziale; certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente; certificato dal quale risulta che non state applicate misure di prevenzione ai sensi della Legge n. 575/65; certificato antimafia di cui al Decreto Legislativo n. 490/94. L autorizzazione sarà rilasciata dalla competente Direzione Regionale entro 180 giorni dal ricevimento dell istanza e comunicata all Agenzia delle Entrate territorialmente competente in funzione del domicilio fiscale del richiedente. 2. Introduzione ed estrazione dei beni nel Deposito Iva: documentazione Qual è la documentazione da produrre al momento dell introduzione dei beni in un Deposito Iva? numero e specie dei colli; natura, qualità e quantità dei beni; corrispettivo o in assenza valore normale dei beni; luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta introdotti od estratti; soggetto per conto del quale avviene l introduzione o l estrazione dei beni. Nel caso di beni immessi in libera pratica l introduzione avviene sulla base del documento doganale di importazione. 3. Estrazione dei beni certificato di iscrizione CCIAA e attestazione regolare operatività Sono un esportatore abituale e nella prima settimana del mese di aprile devo provvedere ad estrarre dei beni da un Deposito Iva; ci sono novità in relazione alla documentazione da produrre? A partire dal all atto dell estrazione dei beni dal Deposito Iva non sarà più necessario produrre il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno nonché essere in possesso del requisito dell effettiva operatività. Quest ultimo requisito è riconducibile alla regolarità dei versamenti dell Iva. Tali novità sono state introdotte dal D.L. n. 193/2016 del convertito con modificazioni in Legge n. 225 del Dichiarazione di intento: novità Quali sono le novità introdotte dal nuovo modello di dichiarazione di intento? I beni da introdurre in un Deposito Iva devono essere accompagnati da alcuni documenti amministrativi o da documenti commerciali o di trasporto dal quale siano rilevabili i seguenti dati: La dichiarazione di intento deve essere prodotta dall esportatore abituale che intende effettuare acquisti di beni o servizi senza corrispondere l'iva nell'ambito di un determinato quantitativo ovvero di plafond. Anche in materia di dichiarazione di intento vi sono delle novità entrate in vigore dal Da tale data infatti dovrà essere utilizzato il modello approvato con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n del

7 In particolare il nuovo modello apporta una significativa novità in quanto viene eliminata una delle tre modalità di acquisto, ovvero quella riferita alla presentazione della dichiarazione a valere per un determinato periodo (per esempio ); sono stati infatti eliminati i campi di compilazione 3 e 4 nel frontespizio del modello. Pertanto a decorrere dal nuovo modello in uso dal le due modalità di acquisto per l esportatore abituale sono: presentazione della dichiarazione per singola operazione specificando il relativo importo, con compilazione del campo 1; presentazione della dichiarazione riferita ad una o più operazioni fino alla concorrenza di un determinato ammontare, con compilazione del campo Dichiarazione di intento: utilizzo vecchio modello per operazioni precedenti al Per timore che vi fossero dei problemi in relazione all entrata in vigore del nuovo modello di dichiarazione di intento dovendo provvedere ad acquistare dei beni senza l applicazione dell imposta (sono un esportatore abituale) ho provveduto in data a presentare la dichiarazione di intento utilizzando il vecchio modello e compilando i campi 3 e 4. Va bene così o devo rettificare la dichiarazione di intento? Poiché il nuovo modello, entrato in vigore il , non presenta più i campi 3 e 4 del frontespizio nel caso di specie dovrà essere presentata una dichiarazione di intento, sostitutiva della precedente, utilizzando il nuovo modello approvato con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n del La dichiarazione presentata in data con il vecchio modello non avrà pertanto validità. 6. Dichiarazione di intento: utilizzo vecchio modello per operazioni successive al Ho presentato nel mese di febbraio dichiarazione di intento compilando il campo 2 del frontespizio; poiché utilizzerei tale dichiarazione anche per operazioni poste in essere successivamente all entrata in vigore del nuovo modello ( ) devo provvedere a rettificare la precedente dichiarazione di intento? Le modifiche apportate al nuovo modello di Dichiarazione di intento riguardano i campi 3 e 4 del frontespizio che sono stati eliminati. Avendo compilato la dichiarazione di intento con riferimento al campo 2 operazione fino alla concorrenza di non sarà necessario produrre una dichiarazione di intento sostitutivo dei quella precedentemente trasmessa. La dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1 marzo Versamento dell Iva da parte del Gestore Deposito Iva: Quali sono le modalità con cui il Gestore del Deposito Iva dovrà effettuare il versamento dell Iva in occasione dell estrazione dei beni dal deposito? Ai sensi delle novità introdotte dal D.L. n. 193/2016 che ha modificato l art. 50 bis del D.L. n. 331, il versamento dell Imposta sul Valore Aggiunto, in occasione di estrazione di beni dal Deposito Iva, deve avvenire a cura del Gestore del Deposito Iva, in nome e per conto dell estrattore. Tale versamento è da eseguirsi, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l estrazione, con modello F24 Elide (Elementi identificativi), senza possibilità di effettuare la compensazione con altri crediti tributari. I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 45/E del 5

8 , pubblicata sul sito istituzione; sono composti da 4 cifre, così riconducibili: 6 per versamento Iva; 3 per Depositi Iva; XX per i mesi di riferimento. Il soggetto Contribuente è rappresentato dall estrattore dei beni dal Deposito, mentre il soggetto Coobbligato è rappresentato dal Gestore del Deposito Iva. 8. Spazi limitrofi Che cosa si intende per spazi limitrofi ai depositi Iva? La corretta definizione degli spazi limitrofi si individua nella Risoluzione n. 149 del del Ministero Delle Finanze Dipartimento Affari Giuridici Ufficio del Direttore Generale, che indica con tale termine i locali che pur non costituendo parte integrale del deposito sono a questi funzionalmente e logisticamente collegati in un rapporto di contiguità e comunque rientranti nel plesso aziendale del Depositario, qualunque sia il tipo di detenzione, con esclusione, in ogni caso, di locali gestiti da soggetto diverso dal Depositario. 9. L immissione in libera pratica Quando si realizza l immissione in libera pratica di beni immessi in Depositi Iva? In caso di introduzione nel Deposito di beni immessi in libera pratica è possibile effettuare l estrazione degli stessi senza l applicazione dell imposta? Con l accezione beni immessi in libera pratica si intende beni importati da Paesi Terzi ed immessi nel mercato comune dopo aver assolto agli obblighi doganali (ovvero il pagamento dei dazi e dei diritti doganali). In questo caso ai fini dell Iva sarà necessario distinguere se si tratta di: importazione (acquisto da Paesi Extra UE); acquisti intracomunitari. Nel primo caso (importazione) sarà sufficiente effettuare il solo versamento dei dazi e dei diritti doganali beneficiando così della sospensione dell imposta al momento dell introduzione dei beni in Deposito Iva. Nel secondo caso (acquisto intra comunitario) con l introduzione dei beni in Deposito da parte del Cessionario si dovrà provvedere ad integrare la fattura di acquisto indicando separatamente la base imponibile ed il titolo di non imponibilità di cui all art. 50 bis comma 4. La fattura dovrà essere registrata contestualmente sia nel registro Iva acquisti che in quello vendite. Dovrà essere compilato anche il modello Intrastat. 10. Depositi Iva e trasferimenti con contestuale cessione In caso di trasferimento dei beni da un Deposito Iva all altro con contestuale cessione dei beni stessi è possibile beneficiare della sospensione di imposta? A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 del , convertito con modificazioni in Legge n. 225 del , ed entrato recentemente in vigore, dal il regime della sospensione di imposta per i beni introdotti in un Deposito Iva si applica anche nel caso in cui il trasferimento dei beni da un Deposito Iva ad un altro interviene a seguito di contestuale cessione dei beni estratti. L agevolazione quindi si applica sia all introduzione dei beni in deposito sia alla sua contestuale cessione a prescindere da: tipologia dei beni; luogo di identificazione; stabilimento del Cessionario. 6

9 11. Sanzioni mancato versamento dell imposta Quale sanzione si applica e a carico di chi, nel caso di mancata esecuzione del versamento Iva per l estrazione dei beni dai Depositi Iva? Le sanzioni che si applicano in caso di omesso versamento dell Iva al momento dell estrazione dei beni dai Depositi Iva sono così modulate: 30% dell importo non versato; 15% dell importo non versato se il versamento avviene con un ritardo non superiore a 90 giorni; 15% ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo nel caso di versamento in ritardo non superiore a 15 gg (1% al giorno). Al pagamento della suddetta sanzione è tenuto in solido anche il Gestore del Deposito Iva (il quale deve provvedere, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l estrazione dei beni dal Deposito Iva al versamento dell imposta in nome e per conto dell estrattore). Si applica la sanzione dal 100% al 200% dell imposta nel caso in cui l estrazione sia stata effettuata senza il pagamento dell imposta dal soggetto che ha presentato la dichiarazione d intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla Legge. In questo caso al pagamento dell imposta è tenuto solo il soggetto che procede all estrazione dei beni dal Deposito Iva. 12. Sanzioni esclusive a carico del Gestore Quali sono le sanzioni applicabili esclusivamente a carico del Gestore del Deposito Iva? Nel caso in cui il Gestore del Deposito Iva non adempia ai propri obblighi, può incorrere in: revoca dell autorizzazione a custodire beni nazionali e comunitari in regime di Depositi Iva; esclusione dall abilitazione a gestire come Deposito Iva i seguenti tipi di Depositi: - depositi franchi doganali; - depositi fiscali ovvero impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accise, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall Amministrazioni Finanziaria; - depositi doganali di Tipo C, D e E (ovvero depositi doganali privati). 13. Introduzione virtuale dei beni in Deposito Che cosa si intende per introduzione virtuale dei beni in deposito? Si tratta di una procedura ammessa? Con il termine introduzione virtuale dei beni in Deposito Iva si intende l introduzione non fisica dei beni; i beni quindi risultano presenti nel Deposito solo per effetto di documentazione amministrativa e fiscale, risultando infatti iscritti nel registro di magazzino del Depositario. In merito a tale procedura si è espressa la Corte di Giustizia UE in occasione di una sentenza il 17 luglio 2014 affermando che la disciplina comunitaria non prevede, tra i presupposti per l esenzione dall Iva sull importazione di beni in regime di Deposito non doganale l introduzione fisica, materiale, della merce nel Deposito stesso. Tuttavia è ammesso che gli ordinamenti dei singoli Stati, per garantire la riscossione dell imposta, considerino tale requisito imprescindibile. Ovviamente così come virtuale e documentale è stata l introduzione dei beni altrettanto documentale e virtuale sarà la sua estrazione. 7

10 14. Consignment stock Che cosa si intende con il termine Consignment stock? Nella pratica commerciale internazionale sempre più spesso si sottoscrivono contratti che consentono di introdurre beni comunitari in un deposito dell acquirente o nel deposito di un soggetto Terzo presso il quale l acquirente sia autorizzato ad accedere esclusivamente. Si tratta di contratti, alternativi ai Depositi Iva, che consentono quindi di differire il momento in cui avviene il trasferimento della proprietà dei beni riconducendolo all atto dell estrazione dei beni da suddetto tipo di deposito; così facendo la ditta acquirente riduce gli impegni finanziari legati alla gestione delle giacenze di magazzino, gestendo le scorte in funzione delle proprie effettive esigenze. Gli effetti traslativi dei beni (ovvero il momento in cui si realizza il trasferimento della proprietà dei beni estratti) si posticipano fino alla effettiva estrazione dei beni dal deposito stesso; il prelevamento potrà avvenire anche a stralci in relazione alla concreta necessità di prelievo dei beni con conseguente riduzione anche degli oneri finanziari legati all investimento. 15. Beni che possono essere introdotti nei Depositi Iva Quali sono i beni che possono essere introdotti in un Deposito Iva? Diverso sarà il trattamento fiscale in occasione dell estrazione dei beni. In caso di beni di origine nazionale, in relazione alle novità introdotte dal D.L. n. 193/2016 nonché dal D.M. del , a decorrere dal non si procederà più all applicazione del meccanismo del reverse charge essendo previsto il versamento diretto da parte del Gestore del Deposito Iva in nome e per conto del soggetto che procede all estrazione dei beni. In caso invece di beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria dal si applicherà la procedura dell inversione contabile in capo al soggetto che estrae i beni. Nel dettaglio comunque l indicazione dei beni per i quali si può procedere all introduzione nei Depositi Iva è rilevabile nella Tabella A II di cui all art. 50 bis comma 1 del D.L. 331/ Estrazione di beni e calo fisico Come si determina il valore dei beni oggetto di estrazione in caso di cali fisici dei beni stessi durante la permanenza degli stessi presso i Depositi Iva? In via generale, ai fini dell imposizione fiscale, il valore imponibile dei beni oggetto di estrazione dai depositi Iva è riconducibile al corrispettivo degli stessi o quando quest ultimo sia assente al valore normale degli stessi determinato in relazione alla tipologia dei beni. Nei Depositi Iva possono essere introdotti e custoditi beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto durante la loro permanenza presso il Deposito. Per quanto attiene ai beni extracomunitari questi potranno avere accesso nei Depositi Iva solo dopo che siano stati immessi in libera pratica (ai fini della definizione della libera pratica verificare il quesito di cui al precedente punto 9) e quindi pagato i dazi doganali consentendo la nazionalizzazione dei beni non comunitari. 8

11 Può accadere che durante la permanenza dei beni stessi presso il Depositi Iva questi subiscano dei cali fisici o tecnici quantitativi. Al fine di determinare il corretto valore dei beni estratti in tale circostanza si deve far riferimento alla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 12/E del la quale è appunto intervenuta fornendo gli opportuni chiarimenti. In particolare l art. 9 della suddetta Circolare precisa che nel caso in cui la merce subisca cali fisici e tecnici nel periodo di permanenza presso i Depositi Iva la base imponibile dovrà essere determinata al netto del valore del calo. Il calo fisico dovrà essere documentato ed effettivamente provato. Legislativo n. 74/2000 avente per oggetto Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della Legge 25 giugno 1999 n. 205 e dell'art. 216 del regio decreto n. 267 del Requisiti di affidabilità presunzione di possesso Quando i requisiti di affidabilità di cui all art. 2 del Decreto Mef sono ritenuti comunque posseduti? 17. Requisiti di affidabilità individuazione. Quali sono i requisiti di affidabilità di cui all art. 2 del Decreto Mef del ? I requisiti sono stati identificati dall art. 2 del Decreto Mef del e sono così riassumibili: presentazione della dichiarazione ai fini dell'iva, se obbligato, nei tre periodi di imposta antecedenti all'estrazione dei beni dal deposito; esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'iva dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell'estrazione dei beni dal Deposito Iva; assenza di avvisi di rettifica o di accertamento definitivi per i quali non è seguito il pagamento delle somme dovute relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, già notificati nel periodo di imposta in corso o nei tre periodi di imposta precedenti di osservazione; assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale a carico del Legale Rappresentante o del Titolare della Ditta individuale, con riferimento ai delitti previsti dagli artt. 2,3,5,8,10, 10 ter, 10 quater e 11 del Decreto I requisiti si considerano comunque posseduti qualora ricorra una delle seguenti condizioni: il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal Deposito Iva coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con l'introduzione dei beni nel Deposito Iva; il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal Deposito Iva è un soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 38 e seguenti del Regolamento UE del oppure l'esonerato ai sensi dell'art. 90 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale. 19. Requisiti di affidabilità autocertificazione e soggetti di nuova costituzione Come posso autocertificare il possesso dei requisiti di cui all art. 2 del Decreto Mef del , anche in considerazione del fatto che sono un soggetto di recente costituzione e quindi non ho ancora maturato 3 periodi di imposta? Il possesso dei requisiti, di cui all art. 2 del Decreto Mef del , è autocertificata utilizzando il modello pubblicato sul sito dell Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni 9

12 e specifiche tecniche di trasmissione in data Per quanto attiene ai soggetti di nuova costituzione i requisiti devono sussistere nei periodi intercorrenti dalla data di costituzione seppure inferiori a 3 anni. L'attestazione del possesso dei requisiti deve essere resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del soggetto che estrae i beni. La dichiarazione, che avrà validità 1 anno solare, sarà consegnata al Gestore del Deposito Iva prima dell'estrazione dei beni dal Deposito Iva, il quale dovrà trasmetterla telematicamente all'agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini definite dal Provvedimento n del pubblicato sul sito dell Agenzia delle Entrate. I suindicati modelli dovranno essere utilizzati dai contribuenti che procedono all estrazione dei beni introdotti nel Deposito Iva ai sensi del comma 4, lettera b) dell art. 50-bis del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331 e che intendono avvalersi della possibilità, prevista dall art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2017, di assolvere l imposta a norma dell art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prestando garanzia con le modalità previste dal comma 5 dell art. 38- bis del medesimo decreto. Il primo modello sarà utilizzato per prestare la garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mentre il secondo sarà utilizzato per prestare la garanzia attraverso polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 20. Assenza dei requisiti di affidabilità e prestazione di garanzia Cosa accade in caso di assenza dei requisiti di affidabilità? In caso di assenza dei requisiti di affidabilità l art. 2 comma 4 del Decreto Mef del prevede che l Iva si applichi, previa prestazione della garanzia, ai sensi dell art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 633/72 e pertanto in regime di reverse charge: secondo le modalità stabilite dall art. 38 bis comma del Decreto Iva; per un importo pari all Iva dovuta e per la durata di 6 mesi dalla data di estrazione dei beni dal Deposito Iva. I modelli di garanzia sono stati approvati con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate n del Il Provvedimento prevede due modelli: modello per intermediari/banche per la costituzione del deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l estrazione da Deposito Iva; modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l estrazione di beni da Deposito Iva. 10

13 LE DATE DA RICORDARE Argomento Già pubblicati Legge di Bilancio Dichiarazione IVA 1 - Aspetti generali Dichiarazione IVA 2 - la compilazione dei quadri e casi particolari Ecobonus e cessione del credito fiscale Certificazione Unica Bilancio Cedolare Secca Incentivi alle imprese Nuove comunicazioni Iva opzionali e facoltative tra D.L 127/2015 e D.L. 193/ Spesometro Voluntary bis Estromissione Immobili Depositi Iva Argomento Da pubblicare Il nuovo regime di cassa Modello Redditi Novità Quadro DI

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