Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale
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- Nicola Giusti
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Depositi Iva Tra normativa vigente e novità del D.L. n. 193 del A cura di Marta Bregolato Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti I depositi Iva sono stati introdotti dall'art. 50 bis del D.L. n. 331/1993 allo scopo di differire il pagamento dell'iva. Tali depositi fiscali, consentono di custodire e sottoporre ad eventuale lavorazione beni nazionali o comunitari, senza il pagamento dell'iva a condizione che i beni non siano commercializzati all'interno degli stessi depositi e che quindi non siano posti in vendita. Premessa Con il termine di Depositi Iva ci si riferisce a magazzini fisici situati nel territorio dello Stato dove stazionano merci provenienti dall'ue o da Paesi Estra UE, anche al fine di sottoporle a lavorazioni, fino al momento in cui le stesse merci non sono prelevate dall'acquirente finale. L'introduzione dei beni deve sempre avvenire materialmente e fisicamente, non essendo ammessa alcuna forma di deposito virtuale. Da un punto di vista strettamente fiscale i depositi Iva consentono di beneficiare di una disciplina Iva agevolata, ovvero lo slittamento del pagamento dell'imposta al momento dell'estrazione dei beni (prelevamento fisico dei beni stessi dal deposito Iva). Il regime agevolato è applicabile anche nel caso in cui la merce sia stoccata in luoghi limitrofi al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni. Ulteriore condizione ai fini dell'agevolazione fiscale è che non deve avvenire nessun tipo di commercializzazione all'interno del deposito Iva. 1
2 L'Iva quindi sarà assolta solo dall'acquirente fiscale nel momento in cui i beni sono prelevati dal deposito Iva per essere venduti. In questo momento si ritiene infatti concluso il regime sospensivo e quindi l'operazione diventerà rilevante ai fini dell'imposta. I depositi Iva sono utilizzabili in relazione alle seguenti operazioni/importazioni da Paesi Extra UE; acquisti intracomunitari; trasferimenti di beni in Italia da parte di operatore comunitario; cessione da parte di soggetto italiano a soggetto comunitario; cessione tra operatori nazionali per beni trattati in Borsa Merci. Possono rappresentare Depositi Iva: depositi istituzionali, i cui gestori non necessitano di alcuna autorizzazione per istituire e gestire il deposito, nel quale possono essere immessi anche i beni che non appartengono al depositario; depositi in conto terzi, per la cui istituzione è necessaria autorizzazione, ottenuta la quale possono essere immessi anche beni per conto terzi; depositi in conto proprio, per istituire i quali è necessaria un'autorizzazione che non consente la custodia di beni per conto terzi; magazzini generali; depositi franchi e punti franchi gestiti da imprese autorizzate dall'autorità doganale; depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accise; depositi doganali compresi quelli per la custodia e la lavorazione di lane. L'autorizzazione non è necessaria per: imprese esercenti i magazzini generali con autorizzazione doganale; imprese esercenti depositi franchi; imprese operanti nei punti franchi; depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa; depositi doganali. Nel caso in cui l'introduzione delle merci in un deposito Iva sia effettuato da un operatore comunitario che non abbia una stabile organizzazione in Italia si deve provvedere a nominare un rappresentante fiscale in Italia che assolva alle formalità e agli adempimenti fiscali. I beni extracomunitari possono essere ammessi ai depositi Iva solo dopo essere stati immessi in libera pratica in uno Stato della Comunità, Italia compresa, previo il pagamento dei dazi doganali. 2
3 LA FIGURA DEL GESTORE DEL DEPOSITO IVA Il gestore del deposito Iva è il soggetto, in possesso dei requisiti, individuato dall'articolo 2 del D.M. n. 419/97 autorizzato alla gestione del deposito Iva. L'autorizzazione è rilasciata, entro 180 gg dal ricevimento dell'istanza, dalla competente Direzione Regionale e comunicato all'agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente. I gestori dei depositi Iva sono chiamati ai seguenti adempimenti: tenuta del registro di carico e scarico: da istituirsi anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito. In questo registro dovranno essere riportati i seguenti dati: il numero e la specie dei colli; la natura, la qualità e la quantità dei beni; il corrispettivo o, in mancanza, il valore normale dei beni stessi; il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta introdotti e di quelli usciti; il soggetto per conto del quale l introduzione o l estrazione dei beni è effettuata; conservazione della documentazione: i gestori dei depositi IVA devono conservare copia dei documenti relativi a: all introduzione e all estrazione dei beni dai depositi; agli scambi eventualmente effettuati durante la giacenza. In particolare dovranno conservare: il documento doganale di immissione in libera pratica, anche in copia, nel caso di operatore extracomunitario; la fattura o l autofattura, rispettivamente nel caso di operatori italiani o comunitari identificati in altro Stato membro, ovvero di soggetti passivi in Italia; la distinta riepilogativa dei passaggi dei titoli di credito, nell ipotesi di beni compresi nella Tabella A-bis del DL 331/93; funzione di rappresentante fiscale leggero. Nell'ipotesi in cui gli obblighi formali e procedurali facciano capo a soggetti passivi Iva identificati in altri Stati Membri, privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale, nella specie di rappresentante leggero ex art. 44 comma 3 del D.L. n. 331/1993 questa funzione viene assolta direttamente del gestore del deposito Iva. In particolare quest'ultimo dovrà assolvere agli obblighi relativi alle operazioni intracomunitarie aventi per oggetto i beni custoditi nel deposito Iva; responsabilità solidale in tema di versamento dell'imposta: ai sensi dell'art. 50 bis comma 8 del D.L. n. 331/1993 i gestori dei depositi Iva sono responsabili in 3
4 solido con i soggetti passivi Iva dell'imposta relativa ai beni estratti, a meno che il depositario sia in grado di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi formali e procedurali posti a suo carico. DEPOSITI IVA E D.L. n. 193/2016 Il Decreto fiscale del n. 193, Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del e contestualmente entrato in vigore e convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del ha introdotto importanti modifiche in materia di Depositi Iva. Le novità introdotte dal D.L. 193/2016 Vediamo le più importanti novità introdotte dal D.L. n. 193/2016: abrogazione del comma 4 lettera d) dell'art. 50 bis del D.L. n. 331/1993. Vengono meno le limitazioni oggettive (con riguardo alla tipologia dei beni introdotti nei Depositi Iva) e soggettive in relazione ai soggetti destinatari dei beni estratti nel deposito. A far data dal tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza l'applicazione dell'iva introducendo i beni in depositi Iva a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario (Italia, Paese UE o Paese Extra UE) e dalla tipologia di beni oggetto dell'operazione ai sensi dell'art. 50 bis comma 4 del D.L. n. 331/1993. Fino a quella data la possibilità di non applicare l'iva sarà riservata esclusivamente alle cessioni a favore di soggetti passivi comunitari nonché alle cessioni di beni elencati nella Tabella A bis nei confronti di soggetti italiani ed extracomunitari. Riforma del comma 6 dell'art. 50 bis del D.L. n. 331/1993 A decorrere, infatti, dal ai fini dell'estrazione dei bei dai Depositi Iva non sarà più necessaria l'iscrizione alla CCIAA da almeno un anno nonché il requisito dell'effettiva operatività e la dimostrazione della regolarità nei versamenti Iva. Obiettivo delle novità. L obiettivo delle novità introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 193/2016 è quello di contrastare alcuni comportamenti fraudolenti. 4
5 Ulteriore modifica introdotta dal D.L. n. 193/2016 in materia di depositi Iva riguarda le modalità di applicazione dell'imposta Iva, dovuta per l'estrazione dei beni dai depositi fiscali. Sono previste le seguenti fattispecie, in relazione alla modalità di introduzione dei beni nel deposito stesso: Novità in materia di applicazione dell'imposta Beni precedenti introdotti Applicazione imposta Come acquisti intracomunitari Iva assolta dal proprietario dei beni che estrae gli stessi dal deposito ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 633/72 reverse charge. In esecuzione di contratto interno Iva a carico di chi effettua l'estrazione dei beni da versarsi in nome e per conto di quest'ultimo dal gestore del deposito Iva, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione senza possibilità di procedere con la compensazione Iva orizzontale (Iva da Iva) di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997. In esecuzione di acquisto extra UE Compiuta da esportatore abituale Iva assolta con il meccanismo del reverse charge previa presentazione di idonea garanzia. In attesa della definizione dei contenuti della garanzia con apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze l'imposta dovrà essere versata, in nome e per conto del debitore, dal gestore del deposito Iva. Anche in questo caso senza la possibilità di effettuare la compensazione orizzontare di cui al già citato Decreto Legislativo n. 241/1997. L'estrazione potrà essere effettuata in regime di non imponibilità di cui all'art. 8 comma 1 lettera c del D.P.R. 633/72 nei limiti del plafond. Per effetto delle novità introdotte in materia di depositi Iva dal più volte citato D.L. n. 193/2016, a decorrere dal , per i beni provenienti da Paesi Extra UE estratti dai depositi Iva, l'imposta non dovrà più essere assolta, dal soggetto che estrai i beni, con il meccanismo del reverse charge, ma dovrà essere versata in nome e per conto di quest'ultimo (debitore effettivo) ma a carico del gestore del deposito Iva stesso. 5
6 Il versamento avverrà utilizzando il modello F24, fermo restando la responsabilità solidale di entrambi i soggetti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i beni sono stati estratti. Non sarà consentita la compensazione Iva orizzontale (IVA da Iva) prevista dal Decreto Legislativo n. 241/1997. Conseguentemente, in virtù della nuova disciplina, a decorrere dal prossimo il debitore sarà tenuto ad annotare nel registro degli acquisti un'autofattura con l'indicazione dei dati del versamento, al fine di esercitare l'eventuale diritto alla detrazione; il gestore del deposito sarà vincolato a specifici obblighi comunicativi, con riferimento ai beni estratti, le cui modalità dovranno essere definite con un Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. Nulla cambia, invece, per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva in forza di un acquisto intracomunitario: per tale fattispecie infatti, come già anticipato nello schema riepilogativo, continuerà ad applicarsi il meccanismo dell'inversione contabile. SANZIONI IN MATERIA DI DEPOSITI IVA (DAL ) Con riferimento alle novità introdotte dal D.L. n. 193/2016 all'art. 50 bis comma 6 del D.L. n. 331/1993 si evidenzia che sono riformulate anche le sanzioni applicabili al gestore dei depositi Iva in caso di inadempimenti. Le nuove sanzioni sono così riassumibili: sanzione del 30% con responsabilità solidale da parte del gestore del deposito Iva; sanzione dal 100% al 200% dell'imposta nei confronti del soggetto che effettua il prelievo nel caso di esportatore abituale che ha presentato dichiarazione di intento in assenza dei presupposti. A decorrere dal , per i soggetti che estraggono i beni dal deposito Iva non sarà più necessario: essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio da almeno un anno; dimostrare una effettiva operatività ; 6
7 attestare la regolarità dei versamenti Iva; l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione del deposito dovrà essere assolta mediante versamento a carico del gestore Iva senza possibilità di effettuare compensazioni orizzontali. Riferimenti normativi Decreto Legge n. 331 del , convertito con modificazioni dalla Legge n. 427 del pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del Supplemento Ordinario n. 107 art. 50 bis; Decreto Legge n. 193 del recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 249 del , convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del ; - Riproduzione riservata - 7
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