11. Norme Tecniche di Attuazione e modulistica

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1 Adottato con D.C.C. n.16 del

2 11. Norme Tecniche di Attuazione e modulistica PREMESSA È evidente che il Piano del Colore può essere solo uno degli strumenti per migliorare la qualità dell ambiente urbano. È inoltre chiaro che solo se all azione contro gli effetti del degrado fronti danneggiati, sporchi - si affianca un azione contro le relative cause inquinamento, traffico, - sono possibili dei risultati duraturi. Per quanto riguarda la normativa, non si tratta tanto di limitare o vietare determinate azioni o scelte, quanto di invitare il progetto d intervento ad essere fondato su una conoscenza talmente completa da evitare scelte scorrette. La conoscenza di un edificio, anche recente, delle sue origini, delle trasformazioni, dei suoi caratteri costruttivi e tipologici, delle tecniche realizzative e dei materiali, è alla base della progettazione di un intervento appropriato. Il piano non distingue categorie di edifici e quindi non crea modalità di intervento rigide: per ogni fabbricato è necessaria un analisi e conoscenza specifica per consentire modalità d intervento appropriate. Di conseguenza, le norme richiedono un attestazione di questa conoscenza: una relazione tecnica, integrata, nel caso di edifici costruiti in epoche non recenti, da una relazione storica. Per non appesantire e rallentare eccessivamente le procedure è stata

3 elaborata una modulistica per la presentazione dei progetti, chiara ed esauriente, compilabile con semplicità e rapidità. Quindi il piano si propone di esigere dai tecnici progettisti una conoscenza sufficiente dell oggetto su cui si interviene e del contesto in cui esso si colloca ed inoltre, si impegna a fornire l intervento a l assistenza dei tecnici dell Amministrazione e tutta la documentazione specifica a disposizione presso l Amministrazione stessa per definire le più appropriate scelte finali. Nella definizione dei colori il piano parte da un approccio di ricerca e conoscenza, per poi affrontare l individuazione di una scelta corretta. La ricerca del colore originario di un edificio, o dei colori della tradizione di una città possono avere un senso quando sono elementi della conoscenza e non vincoli senza fondamento; la città è la stratificazione, è la densità del racconto, tutti i colori le appartengono e la costituiscono. Tutto il resto è semplificazione (Stefano Della Torre). Così il piano si propone di affiancare le analisi che verranno compiute sulle aree campione con una schedatura dei colori e la compilazione graduale di tavolozze, che avranno valore informativo e potranno fornire suggerimenti appropriati per la redazione dei progetti. Il piano vuole garantire la completezza e la chiarezza delle scelte relative al progetto ed inoltre garantire la possibilità di utilizzarle per necessità future. Di conseguenza, definisce delle modalità precise di presentazione della domanda di intervento e della relativa documentazione per consentire una lettura chiara, un eventuale confronto dei dati e la possibilità della loro raccolta in appositi archivi.

4 NORME Art. 1 Le Norme del Piano del Colore si pongono come prescrizioni da applicare in materia di decoro pubblico, ad integrazione delle norme vigenti del Regolamento Edilizio Comunale. L applicazione delle Norme è estesa a tutto l ambito di analisi del Piano. Le Norme forniscono i criteri da seguire per l esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, ampliamento, sopralzo e nuova costruzione relativi ai fronti degli edifici per quanto in particolare attiene a intonaci e rivestimenti di facciata, elementi architettonici e decorativi. Nello specifico gli interventi regolati dalle presenti Norme sono tutti quelli che interessano le finiture esterne degli edifici considerate nel loro complesso, definendo nel relativo progetto, in modo dettagliato, la qualità e la caratterizzazione finale dei fronti degli edifici medesimi. Sono quindi compresi gli interventi di coloritura e tinteggiatura dei prospetti, di conservazione, esecuzione, sostituzione o eliminazione di intonaci e rivestimenti di facciata e di elementi architettonici e decorativi diffusi o anche isolati.

5 Art. 2 Il Piano è formato, e ne fanno parte integrante, dai seguenti elaborati tecnico-grafici: Tavola n.1 Relazione generale Tavola n. 2A Analisi degli intonaci e delle coloriture - Saggi stratigrafici Tavola n. 2B Analisi degli intonaci e delle coloriture - Studio chimico-fisico sui materiali di intonaco Tavola n. 2C Analisi degli intonaci e delle coloriture - Indagini termografiche Tavola n. 3 Schedatura dei fronti Tavola n. 4 Rilievo fotografico - asse urbano di piazza Audisio Tavola n. 5A Rilievo fotografico - asse urbano di corso Italia - numeri dispari Tavola n. 5B Rilievo fotografico - asse urbano di corso Italia - numeri pari Tavola n. 6A Rilievo fotografico - asse urbano di corso Cavour - numeri dispari Tavola n. 6B Rilievo fotografico - asse urbano di corso Cavour - numeri pari Tavola n. 7 Perimetrazione del Piano del Colore del centro storico (scala 1:500) Tavola n. 8 Piano particolareggiato delle tinteggiature (scala 1:200) Tavola n. 9 Simulazione tintometrica (scala 1:200) Tavola n. 10 Tavolozza dei colori Tavola n. 11 Norme tecniche di attuazione e modulistica Art. 3 Tipi di intervento. Gli interventi riguardanti i fronti degli edifici, ai fini dell applicazione delle presenti norme, si dividono in due categorie:

6 A: gli interventi di manutenzione ordinaria; B: gli interventi di manutenzione straordinaria o di livello superiore (manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, ampliamento, sopralzo e nuova costruzione). Nel Piano del Colore e per le operazioni dal medesimo disciplinate, richiamato l art. 31 della Legge n. 457/78, così come riformato dal DPR 380/01 (testo unico) si devono intendere come: A) interventi di manutenzione ordinaria - quelli riguardanti il semplice rinnovo della tinteggiatura già in essere su parti delle fronti dell edificio - quelli riguardanti la tinteggiatura esterna estesa alle fronti dell intero edificio, con tutte le loro componenti edilizie, purché: a) siano attuati autonomamente (ossia non in concomitanza con altri interventi edilizi); b) non interessino immobili sottoposti ai vincoli paesaggistici specifici riguardanti il territorio comunale; c) non interessino immobili del patrimonio culturale sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42; d) non coinvolgano il rifacimento degli intonaci; B) interventi di manutenzione straordinaria o di livello superiore: gli interventi che interessano opere ammesse all art. 15, 16, 17, 18, 19 delle N.T.A. del Progetto Preliminare del P.R.G. adottato dal C.C. con deliberazione n. 63 del 6/12/2006, relativamente alle finiture esterne. Per questi interventi, i proprietari di edifici vincolati ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 dovranno ottenere preventivamente la relativa autorizzazione, secondo le competenze, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte e del Comune. Gli interventi che interessano i casi di cui all art. 50 del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, sono obbligatoriamente oggetto di segnalazione al Comune e alla competenti Soprintendenze, anche per gli immobili non 6

7 vincolati ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42. Art. 4 Tutte le operazioni inerenti la tinteggiatura di facciate verso vie, piazze, cortili interni, androni, scale e muri di cinta sono soggette a regolare domanda. La domanda, indirizzata al Sig. Sindaco, dovrà essere inviata prima di qualsiasi intervento di tinteggiatura o di ristrutturazione della facciata e accompagnata da un numero di foto a colori (almeno 3) sufficiente a comprendere la situazione dell edificio nel suo insieme, l inserimento con i manufatti adiacenti ed in particolare tutti gli elementi di facciata che lo caratterizzano. Dovranno inoltre essere chiaramente specificati i codici dei colori che si utilizzeranno e gli eventuali accostamenti cromatici in caso di rilievi, cornici dipinte o di un articolato disegno di facciata. Art. 5 In seguito alla presentazione dell istanza, il tecnico incaricato dal Comune effettuerà un sopralluogo per rilevare eventuali tracce di colorazione esistente e di decorazioni e, durante tutta la durata dei lavori e nei sei mesi successivi, potrà svolgere controlli per verificare la qualità del materiale e la rispondenza del colore con quello indicato dal Piano. Art. 6 Il progetto di colorazione di un edificio vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, comprenderà anche la colorazione degli edifici adiacenti e dovrà ottenere oltre che la preventiva approvazione comunale, anche quella definitiva della suddetta Soprintendenza. 7

8 Art. 7 Il tecnico comunale in seguito alla presentazione della pratica dovrà redigere il verbale dei colori e la descrizione dei lavori da eseguire. Per l approvazione definitiva il tecnico comunale chiederà che le suddette tinte siano campionate sulla facciata, accostandole in posizione opportuna, al fine di valutarne la validità o apportare le eventuali variazioni di tono. Art. 8 La ditta esecutrice dei lavori, o il privato che intende eseguirli in proprio, dovrà rispettare quanto previsto dal Piano del Colore di Trino. A giudizio insindacabile dell Ufficio Tecnico Comunale o della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, i lavori eseguiti in difformità alle Norme di Piano dovranno essere rifatti, in modo conforme, a spese della ditta o del privato che li ha eseguiti. Il colore degli edifici del centro storico devono obbligatoriamente corrispondere alle indicazioni del Piano. Art. 9 Conduzione dei lavori, verifiche, sanzioni. Qualora il committente esegua dei lavori in assenza o parziale o totale difformità rispetto al nulla osta o all autorizzazione rilasciati dall Ufficio Tecnico o dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, sarà soggetto ai provvedimenti sanzionatori previsti dalla Normativa vigente, che si differenziano come di seguito: 1) per gli interventi di tipo A: obbligo di rifacimento della tinteggiatura eseguita e non conforme al nulla osta o al parere espresso a posteriori dal Ufficio Tecnico Comunale, a cura e spese dell interessato; 2) per gli interventi di tipo B: valgono i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legislazione vigente per gli interventi sottoposti 8

9 ad autorizzazione o concessione edilizia e, nel caso, ad autorizzazione paesaggistica e/o nulla osta della Soprintendenza per gli immobili vincolati. Art. 10 E indispensabile, prima di procedere alla tinteggiatura degli edifici, consolidare e ricostruire quelle parti di intonaco, cornici o lesene che risultino deteriorate. Art. 11 E fatto obbligo, procedendo alla tinteggiatura dell edificio, di dare idonea sistemazione alle canalizzazioni o impianti eventualmente presenti in facciata, rimuovendo tutte le parti impiantistiche non più in uso, comprese le vecchie mensole e le staffe delle linee elettriche e telefoniche. E fatto divieto di posare lungo il prospetto principale tubazioni di distribuzione idrica, gas, aerazione o smaltimento fumi (salvo diversa prescrizione derivante da normative di sicurezza). Art. 12 Conservazione di tutti gli elementi di facciata storici ancora esistenti. Gli elementi di facciata storici devono essere mantenuti. E possibile la loro momentanea rimozione per consentire l esecuzione dei lavori di recupero della facciata e/o per il loro restauro solo attraverso puntuale rilievo grafico e fotografico e dichiarazione di impegno alla messa in pristino da consegnare all ufficio preposto al momento della richiesta di rifacimento della facciata. Prima della dichiarazione di fine lavori, tali elementi dovranno essere ricollocati esattamente nella loro posizione originaria. 9

10 Art. 13 Gli interventi dovranno prevedere la rimozione degli elementi di contrasto (rivestimenti, cornici lignee, linee marcapiano incongrue...), la sostituzione degli avvolgibili con gelosie in legno, la conservazione o il rifacimento delle cornici dipinte dove già presenti, e la colorazione della facciata secondo le Norme di Piano suddivisa in: fondo, decorazioni e/ o cornici, infissi, persiane e zoccolo, etc. Art. 14 Dovranno essere salvaguardati e ripristinati tutti gli affreschi, le decorazioni, le cornici i trompe l oeil esistenti. Qualora non sia possibile intervenire con i corretti metodi di restauro, con l intervento di operatori specializzati nel restauro, sarà preferibile lasciare nelle condizioni del ritrovamento i reperti, documentandoli con un attenta campagna fotografica in bianco e nero e a colori. Nei casi di legge, è obbligatorio chiedere il parere alle Soprintendenze competenti e all Ufficio Tecnico Comunale che valuteranno l effettiva impossibilità ed onerosità del restauro e daranno i migliori consigli per l esecuzione dei lavori. Art. 15 Uno stesso edificio suddiviso in diverse proprietà, dovrà obbligatoriamente essere tinteggiato nella sua complessità in modo uniforme e nello stesso periodo temporale. E vietato quindi tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, come per esempio il solo contorno di un negozio, ma si dovrà procedere in modo completo e omogeneo su tutto l edificio. 10

11 Art. 16 E severamente vietato tinteggiare paramenti lapidei, laterizi, cementi decorativi, piastrelle, klinker, o mosaici che costituiscono le decorazioni di facciata o la facciata stessa. Art. 17 Nel caso in cui dovessero essere rifatti i serramenti esterni di un edificio, saranno mantenute invariate forme e dimensioni se di tipo tradizionali, eventualmente uniformandole se di foggia diversa, ma comunque sempre nel rispetto dei modelli tipologici generali. Dovranno poi essere verniciati utilizzando le tinte stabilite nella Tavolozza dei colori e nel rispetto dei criteri dei precedenti articoli. I portoncini di accesso e le vetrine, se di legno pregiato, potranno essere mantenuti e lucidati con effetto opaco e la vena a vista. Tutti gli altri dovranno essere trattati con vernice coprente di tipo oleo-sintetico o smalti all acqua. Per quel che concerne le vetrine delle botteghe storiche, ogni inserimento di tende da sole, targhe od altri elementi, di cui il Tecnico dovrà motivare l assoluta necessità, dovrà essere oggetto di particolare progettazione, con rilievo puntuale dell esistente, documentazione fotografica, progettazione con particolari in scala adeguata al fine di dimostrare l integrazione dell elemento con la vetrina esistente; dovrà inoltre individuare il materiale costruttivo, produrre relazione motivante la scelta ed individuante le possibili alternative valutate e scartate allegandone gli studi ( disegni in bozza, viste colorate ecc ). Art. 18 E facoltà dell Amministrazione Comunale, fatti salvi impedimenti di carattere tecnico e/o economico secondo una valutazione dell Ufficio Tecnico Comunale, di obbligare alla rimozione di materiali o finiture, aggiunte in epoca recente, in conflitto con la configurazione formale ed 11

12 architettonica dell edificio e dell ambiente circostante. Art. 19 I proprietari degli edifici sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti esterni e le fronti interne, nonché i pilastri e i soffitti dei porticati, le pareti degli atrii, delle scale, dei corridoi e di tutti i luoghi di uso comune, riguardo agli intonaci, alle tinteggiature dei muri, agli infissi e alle vernici. Il Responsabile del Servizio, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare il rinnovo dell intonaco della tinta di quei fabbricati che per il loro stato fossero causa di deturpamento. A tale scopo verrà, notificata ai proprietari un intimazione individuale stabilendo in essa il periodo di tempo per l esecuzione del lavoro, decorso il quale si procederà nelle forme previste dalla legge. Art. 20 Infissi, persiane e avvolgibili non dovranno essere mai lasciati tinta legno con la venatura a vista o impregnati con i toni di colore del marrone, ma al contrario dovranno essere verniciati utilizzando il colore definito nella Tavolozza dei Colori. Le parti in ferro, in linea di massima, saranno caratterizzate da una tinta più scura di quella utilizzata per le persiane e dovranno essere verniciate utilizzando il colore definito nella Tavolozza dei Colori. Art. 21 Intonaci. Le facciate ancora caratterizzate da materiali e tecniche costruttive tradizionali, dovranno essere restaurate con gli stessi materiali e con le stesse tecniche originarie, sia pur tenendo conto dell evoluzione che tali tecniche hanno subito nel corso del tempo. L intervento di risanamento dei fronti edilizi, dovrà privilegiare la 12

13 conservazione degli intonaci esistenti di malta di calce, le eventuali integrazioni andranno realizzate con interventi in analogia con quelle degli intonaci conservati. Nel caso di sostituzione totale dell intonaco, dovranno realizzarsi intonaci a finitura superficiale frattazzata fine o a stabilitura ed in grado di garantire e conservare una buona traspirabilità alle murature. Si potranno impiegare intonaci colorati in pasta, a base di calce o di puri silicati, purché rispondenti ai colori della Tavolozza dei Colori. Quando la rimozione dell intonaco evidenzi la presenza di elementi strutturali o decorativi di pregio formale o di interesse storico, il progetto di riassetto della facciata dovrà prevederne la conservazione a vista in modo da renderne leggibile l evoluzione strutturale. Tutti gli edifici del centro storico andranno tinteggiati esclusivamente con tinte a base di calce e, nel caso vengano impiegati intonaci colorati, dovranno essere anch essi a base di calce. E inoltre ammesso l uso di tinte ai puri silicati, a patto che sia data una seconda mano a velatura e garantito l effetto morbido e patinato e non uniforme della facciata. Non sono in alcun caso ammessi intonaci plastici, nè lisci nè a rilievo. Art. 22 Tinteggiature. Le colorazioni da impiegare devono essere eseguite con pitture a calce o mediante l impiego di intonaci di malta di calce colorata, con l aggiunta di terre o polvere di marmo in quantità adeguata. Dovranno essere opache, di aspetto non uniforme, con effetti morbidi e patinati ed in grado di assicurare una buona permeabilità al vapore acqueo del supporto. Sono quindi ammesse, secondo i casi già descritti nell art. 21: - pitture tradizionali a calce e terre coloranti; - pitture a base di calce e modificanti reologici; - pitture ai silicati minerali rispondenti alla norma DIN

14 Non sono ammesse pitture plastiche, al quarzo, all acqua o acriliche a toni piatti ed uniformi. Le facciate storiche attualmente verniciate con tinte acriliche o ricoperte da intonaci plastici, dovranno essere sottoposte ad idrolavaggio previo decapaggio per poter asportare la pellicola di vernice o di intonaco plastico, prima di procedere all esecuzione dei restauri degli intonaci e delle coloriture a base di calce. Art. 23 Rivestimenti. Sulle opere in pietra e su tutti i rivestimenti in genere è vietata la tinteggiatura. Il progetto di ristrutturazione edilizia o restauro delle facciate, deve prevedere l eliminazione di tutti i rivestimenti non conformi con le tipologie architettoniche tradizionali, soprattutto al piano terra in corrispondenza dei negozi: in luogo di tali rivestimenti verrà ripristinato l intonaco nei modi descritti nell art. 21. Tale disposizione non si applica laddove il rivestimento della facciata costituisca elemento originario dell edificio stesso, documentato con materiale probante. Nel caso di restauro di facciate con materiali lapidei o laterizi a vista, dovranno essere evitate operazioni traumatiche come sabbiature; sono permessi solo idrolavaggi, se necessario previo decapaggio con prodotti ecologici ed eventualmente microsabbiature o altri sistemi analoghi non distruttivi, nel caso di macchie non risolvibili con idrolavaggio, purché si tratti di materiali lapidei molto resistenti. Art. 24 Serramenti. Nella verniciatura dei serramenti ed e dei sistemi oscuranti ci si dovrà attenere ai colori della Tavolozza, impiegando smalti di aspetto opaco 14

15 o satinato. Si raccomanda la conservazione dei portoni di accesso al piano terreno e, quando questi impieghino essenze tradizionali, se ne prescrive la pulizia e la protezione con la venatura a vista. Nel caso della sostituzione degli infissi si prescrive l equivalenza formale e cromatica con i modelli tradizionali. Dal punto di vista cromatico non sono ammessi legni chiari a vista ed essenze estranee alla tradizione. Si prescrive per serramenti e persiane la tipologia alla piemontese, caratterizzata per i serramenti dalle traverse, dalle palette larghe con riparto mobile ruotante ad altezza d uomo. Art. 25 Zoccolatura. La zoccolatura e le decorazioni costituite da bugne in malta o conglomerati cementizi, quando tinteggiate dovranno riprendere le tonalità della pietra locale. Le superfici in pietra andranno pulite mediante sabbiatura, qualora non presentino lavorazioni superficiali che possano essere compromesse dall azione meccanica del processo di sabbiatura, oppure da acqua nebulizzata a pressione con l aggiunta di specifici detergenti chimici, qualora sia necessaria un azione che non modifichi le superfici. L Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere l uso delle tecniche ritenute più idonee ad ogni caso. Sulle pietre ripulite, sarà possibile applicare una protezione mediante impregnatura con prodotti a base di silossano, purché trasparenti, non ingiallenti e non formanti pellicole superficiali e soprattutto in grado di mantenere inalterata la permeabilità al vapore acqueo del supporto. 15

16 Art. 26 Mensole e modiglioni. In tutti gli edifici, è previsto l utilizzo di mensole e modiglioni in pietra di Luserna fiammata; è ammesso l uso di mensole in calcestruzzo armato di spessore massimo uguale a 12 centimetri coadiuvate da modiglioni. In questo caso la superficie in cls dovrà essere bocciardata al fine di riprendere l effetto tradizionale. Art. 27 Cancelli in ferro e inferriate. In genere, devono essere caratterizzati da forme semplici che richiamano i modelli tradizionali a bacchetta e lancia terminale rivolta verso l alto; non sono ammessi disegni e forme geometriche di tipo moderno. Per tutte le opere in ferro sono ammesse le sole verniciature evidenziate nella Tavolozza dei Colori per i ferri. Non sono ammesse introduzioni di grate, parapetti in alluminio o conglomerati cementizi. Art. 28 Elementi accessori. Nella sistemazione funzionale del fabbricato, l installazione di campanelli e citofoni avverrà preferibilmente nella spalla interna del vano porta; essi saranno realizzati in materiali consoni rispetto alla tradizione ed all immagine della città storica. Grondaie e pluviali saranno realizzati in rame naturale. Art. 29 Procedure. La modulistica del Piano del Colore deve essere compilata in modo completo ed esaustivo nel fornire una descrizione dell intervento, per 16

17 consentire la verifica della conformità alle presenti Norme. Le procedure da seguire sono le seguenti, differenziate a seconda che si tratti di interventi di tipo A o B: A: gli interventi di manutenzione ordinaria e loro varianti possono essere attuati previa presentazione al Comune di Trino di comunicazione corredata della modulistica del Piano del colore correttamente compilata e del nulla osta dell Ufficio Tecnico Comunale, almeno 7 giorni prima dell inizio dei lavori. B: gli interventi di manutenzione straordinaria o di livello superiore e loro varianti, possono essere autorizzati previa presentazione al Comune di istanza o denuncia d inizio attività e della modulistica del Piano del Colore correttamente compilata, una volta che saranno intervenuti gli assensi di legge, formali o impliciti, per gli interventi stessi. 17

18 La modulistica del Piano del Colore 18

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