WORKSHOP N La gestione dei rifiuti agricoli

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1 WORKSHOP N La gestione dei rifiuti agricoli Gli adempimenti obbligatori a carico delle imprese agricole (responsabilità modalità di gestione documentazione) Dott.ssa Rosalba MARTINO Provincia di Ferrara Ravenna 28 settembre 20121

2 La gestione dei rifiuti: i. Produzione e detenzione ii. Raccolta e trasporto iii. La tracciabilità dei rifiuti (oneri, modalità, documentazione, ecc.) iv. Regime autorizzativo (divieti, esoneri, ecc.) v. Regime sanzionatorio 2

3 La corretta gestione dei rifiuti da parte delle Aziende agricole : i. Oneri a carico delle imprese agricole: ii. Semplificazioni per le imprese agricole iii. Il trasporto interanziendale (news ) iv. Disciplina sanzionatoria 3

4 Gli oneri a carico del produttore di rifiuti sono riportati all art. 188 del Dlgs 152/2006 e smi (c.d. Codice amb.le): A partire dal è entrato in vigore il IV correttivo al codice (Dlgs n.205 del , pubbl. in G.U. n. 288 del ). Il decreto 205 sostituisce totalmente l art. 188, dal titolo oneri a carico dei produttori dei rifiuti, e introduce gli artt. 188 bis) controllo della tracciabilità di rifiuti e ter) sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti ; Il nuovo art. 188 dal titolo responsabilità della gestione dei rifiuti entrerà in vigore il giorno dopo la scadenza del termine di cui all art. 12, co. 2 del DMA 17/12/2009 e smi (decreto istitutivo del Sistri); 4

5 Focus Sistri operatività Sistri: termini prorogati innumerevoli volte Sospensione Sistri fino al : per verifiche tecniche decretata con d-l n. 83 del (convertito con modifiche con l. n.134 del ) Obbligo di adesione entro il 30 novembre di ogni anno: Dm Ambiente n (Gu n.196 del ); Caos tra disposizioni transitorie e finali oneri dei produttori dei rifiuti: responsabilità, adempimenti, autorizzazioni; novità disciplina sanzionatoria: introdotte dal Dlgs 205/2010, successivamente integrate dal Dlgs , n. 121 sulla tutela penale dell Ambiente (Gu n.177 del ) 5

6 La produzione dei rifiuti agricoli

7 Scarti derivanti dalla normali pratiche agricole COLTIVAZIONI (UTILIZZO DI AGROFARMACI) ALLEVAMENTI (UTILIZZO DI FARMACI VETERINARI, DETERGENTI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI, PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE) MANUTENZIONE MEZZI ALTRE PRATICHE AGRICOLE (PACCIAMATURA, COPERTURA INSILATI, FORAGGI E PAGLIE, ECC.) Altro 7

8 Segue: Scarti derivanti dalla normali pratiche agricole Agrofarmaci scaduti Farmaci veterinari scaduti Imballaggi in genere, che hanno contenuto sostanze pericolose e non Batterie esaurite, oli esausti, filtri olio, pneumatici, ecc. Teli di pacciamatura 8

9 Segue: Scarti derivanti dalla normali pratiche agricole La coltivazione principale in Italia è rappresentata dai seminativi (frumento, orzo, mais, ecc.): oltre 3 Ml Ha Le coltivazioni seminative utilizzano, di norma, prodotti attivi contro le erbe infestanti (diserbi), insetticidi, fungicidi e concimi fogliari Rientrano negli AGROFARMACI i prodotti fitosanitari curativi per le piante, per gli insetticidi e i diserbanti contro le erbe infestanti, che possono contenere sostanze pericolose Tali prodotti si trovano di norma in formato: liquido, granuli idrodispersibili, emulsioni, polvere bagnabile e solubile, sospensione concentrata 9

10 Segue: Scarti derivanti dalla normali pratiche agricole Gli scarti derivanti dalle normali pratiche agricole sono rifiuti speciali, da ricercare di norma nel capitolo 02 alla voce rifiuti: prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca Le attività agricole possono produrre rifiuti relativi alle famiglie generiche di cui alle voci da 13 a 16, riguardanti ad esempio gli scarti provenienti dalla manutenzione dei mezzi agricoli, gli imballaggi vuoti di agrofarmaci e dall'utilizzo di mezzi tecnici. Nell elenco CER sono state riportate inoltre alcune tipologie di rifiuti che si possono produrre, anche se non direttamente riconducibile al settore agricolo, come ad esempio le attività di manutenzione degli edifici (p.e. piccole riparazioni o attività del fai da te ). 10

11 Segue: Scarti derivanti dalla normali pratiche agricole I prodotti, disponibili in commercio, vengono presentati in confezioni di varie dimensioni in materiale plastico. La materia sull'immesso al mercato dei preparati contenenti sostanze pericolose risulta complessa ed in continua evoluzione, sia per il progresso scientifico a cui ci si deve adeguare, sia alla sempre maggiore consapevolezza e sensibilità ai problemi legati alla salute ed ambiente. Inquadramento sulla normativa in materia di immissioni in commercio ed uso dei prodotti fitosanitari e relative azioni di tutela ambientale. 11

12 Segue: Scarti derivanti dalla normali pratiche agricole I prodotti, disponibili in commercio, vengono presentati in confezioni di varie dimensioni in materiale plastico. La materia sull'immesso al mercato dei preparati contenenti sostanze pericolose risulta complessa ed in continua evoluzione, sia per il progresso scientifico a cui ci si deve adeguare, sia alla sempre maggiore consapevolezza e sensibilità ai problemi legati alla salute ed ambiente. Inquadramento sulla normativa in materia di immissioni in commercio ed uso dei prodotti fitosanitari e relative azioni di tutela ambientale. 12

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14 Produzione e detenzione Deposito temporaneo Centri interaziendali e movimentazione dei rifiuti agricoli (novità e criticità)

15 Produzione e detenzione dei rifiuti Il deposito preliminare e la messa in riserva rappresentano forme di gestione dei rifiuti propedeutiche e di passaggio per la conclusione della filiera del singolo rifiuto. Il deposito preliminare è definito, al punto D15 dell All. B del TUA, dove sono elencate le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica, come l operazione che si realizza prima di una qualsiasi operazione di smaltimento, escluso il deposito temporaneo; La messa in riserva, secondo la definizione di cui al punto R13 dell All. C del TUA, dove sono elencate le operazioni di recupero come avvengono nella pratica, è l operazione, per l appunto di messa in riserva di rifiuti, per sottoporli a una delle operazioni di recupero, escluso il deposito temporaneo; 15

16 Segue: produzione e detenzione dei rifiuti Il deposito temporaneo è costituito dal raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, sottoposto a 5 condizioni specificate sotto la stessa lett. bb) dell art. 183 del codice ambientale, che lo definisce. deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle rispettive norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere escluse determinate sostanze in quantità superiori a certi limiti; i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo determinate modalità, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito; devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettature delle sostanze pericolose; infine, per alcune categorie di rifiuto le modalità di gestione del deposito temporaneo sono individuate con provvedimento del ministero dell ambiente di concerto col ministero dello sviluppo economico. 16

17 Produzione e detenzione dei rifiuti L operazione di deposito non necessita di alcuna autorizzazione, fatti salvi gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico/sistri (v. tracciabilità dei rifiuti). 17

18 Centri di raggruppamento interaziendale Fatto salvo quanto previsto nel caso del deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti agricoli in luoghi diversi da quello di produzione si configura come un attività di deposito preliminare e/o messa in riserva dei rifiuti e, pertanto da autorizzare (in regime ordinario o semplificato ai sensi dalla parte quarta del codice ambientale). News: News: In realtà il d-l d l , n. 5 (convertito con L , n. 35, Gu n.82 del ) integra la nozione del deposito temporaneo per i soci di cooperative agricole (con l , n. 134 viene esteso anche alle cooperative agrarie) 18

19 Centri di raggruppamento interaziendale Il d-l , n. 5 (convertito con L. 04/04/2012, n. 35, GU n.82 del ) disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, all art. 28 stabilisce semplificazioni per le imprese agricole: il raggruppamento dei rifiuti da parte dei soci di Coop. Agricole (modifiche all art. 183, c. 1 lett. bb)) del codice ambientale che integra la nozione di deposito temporaneo; La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola (inserito c. 9 bis) all art. 193 del codice ambientale 19

20 Centri di raggruppamento interaziendale per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del cc il raggruppamento dei rifiuti può avvenire c/o il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ; disposizione estesa anche alle forme di cooperazione per le attività connesse (Consorzi agrari) con l , n. 134, di conversione con modificazioni, del d-l d l , n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (GU n.187 del SO n. 171 ) 20

21 Centri di raggruppamento interaziendale Modifiche alla nozione del deposito temporaneo di cui all art. 183, c. 1 lett. bb) del Dlgs 152/2006: "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o,, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: [omissis] 21

22 Centri di raggruppamento interaziendale La norma in questione (c.1, art. 28 del d-l convertito con l. 82/2012) dovrebbe consentire di semplificare le operazioni di movimentazione dei rifiuti agricoli, in considerazione del fatto che sono frequenti i casi di fondi non contigui appartenenti alla medesima azienda. Si tratta, in particolare, delle seguenti operazioni: La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km Non è, altresì, considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola/agraria di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo 22

23 Centri di raggruppamento interaziendale Mi pare che introdurre una distanza minima di 10 km per escludere la disciplina del trasporto ai rifiuti agricoli risulti in contrasto con la nozioni di rifiuto (art. 183, c.1, lat. a)) e in contraddizione con le modifiche introdotte per deposito temporaneo (art. 183, c.1, lat. bb)) Una sostanza è considerata rifiuto quando rispetta la nozione di cui all art. 183, c.1, lett. a) del dlgs 152/2006 e smi. : se detta sostanza è per definizione un rifiuto deve sottostare da subito agli adempimenti previsti per il trasporto; nel caso di soci di Coop.ve agricole/agrarie il deposito temporaneo può avvenire nel sito che sia nella disponibilità giuridica delle cooperative, pertanto il trasporto dal fondo al sito non è considerato per definizione trasporto di rifiuti, mentre per un impresa agricola solo nei limiti dei 10 km ; nasce poi spontaneo chiedersi perché dette disposizioni debbano applicarsi solo alle imprese agricole, cooperative agricole e agrarie (disparità di comportamento con altri settori produttivi); 23

24 Disciplina del deposito temporaneo: luogo di produzione Il c. 2 dell art. 28 del citato d-l semplificazioni, convertito con l. 82/2012, integra la nozione di deposito temporaneo, per stabilire le modalità di detenzione dei rifiuti da parte dei soci di cooperative agricole /agrarie. Detta disposizione risulta in contrasto con i principi della disciplina del deposito temporaneo, che è una particolarissima forma di "stoccaggio" che precede ogni e qualsiasi fase di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento o recupero): non rientra quindi nel concetto di gestione e non deve essere autorizzato o data comunicazione all'autorità territorialmente competente; Il deposito temporaneo deve essere quindi realizzato solo ed esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti, quindi,, solo presso il loro produttore (ad eccezione dei casi disciplinati dalla legge stessa) 24

25 disciplina del deposito temporaneo : luogo di produzione e casi eccezionali L art. 230 stabilisce una disciplina speciale per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (servizi a rete) in deroga ai concetti stabiliti all art. 183 su deposito temporaneo c/o luogo di produzione; Per le attività di manutenzione il luogo di produzione coincide con la sede legale e/o operativa dell attività (art. 266, c.4); Con le modifiche apportate all art. 183 da parte del decreto n. 205/2010 la nozione luogo di produzione è stato abrogato lett. i) uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti quindi non necessariamente il luogo di produzione coincide con il luogo in cui i rifiuti sono stati effettivamente prodotti 25

26 disciplina del deposito temporaneo : luogo di produzione e casi eccezionali Con l esclusione della nozione di luogo di produzione da parte del decreto n. 205/2010 è presumibile ipotizzare che il legislatore è voluto intervenire in coerenza con dette disposizioni speciali per garantire la gestione dei rifiuti prodotti da certe categorie di attività (manutenzione, servizi a rete e assistenza sanitaria); E auspicabile in questo modo superare le controversie legate alla disciplina dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione; Ci sono critiche a questa esclusione(voluta o involontaria?); Potrebbero, infatti, aumentare comportamenti poco virtuosi per i casi di detenzione di rifiuti in luoghi diversi dalla produzione (sottratti al controllo); Sul tema manca ancora chiarezza e scarsa giurisprudenza. 26

27 Movimentazione interaziendale dei rifiuti agricoli: le criticità le disposizioni relative alla movimentazione interaziendale dei rifiuti agricoli introdotte con decretazione d urgenza ad integrazione del codice ambientale risultano, invece, incoerenti con i principi generali della disciplina del deposito temporaneo, aumentando il caos normativo e controversie con le autorità di controllo. Detta norma non tiene inoltre conto delle disparità di comportamento con rivenditori di prodotti agrofarmaci; i Commercianti di prodotti agricoli, pur svolgendo le stesse attività di rivendita delle Cooperative agrarie, non possono usufruire degli stessi benefici (servizio ai clienti/leale concorrenza) 27

28 Movimentazione interaziendale dei rifiuti agricoli: le criticità Ad esempio: il centro di raggruppamento dei rifiuti agricoli: c/o rivenditori deve essere autorizzato, ai sensi dell art. 208 del Dlgs 152/2006 e smi... Adempimenti onerosi (spese istruttorie, pagamento di garanzie finanziarie, obbligo di iscrizione al Sistri) c/o sito nella disponibilità giuridica delle Cooperative agrarie gestito in deposito temporaneo Minori oneri (solo l obbligo di iscrizione al Sistri per i rifiuti pericolosi) Il conferimento dei rifiuti da parte di una Azienda agricola: c/o rivenditore deve avvenire con mezzo abilitato al trasporto dei rifiuti (v. albo gestori ambientali) e il trasporto deve essere accompagnato da uno specifico documento di trasporto (v. documentazione Fir); c/o Cooperativa agraria i soci non sono tenuti al trasporto con mezzo abilitato e il trasporto non deve essere accompagnato dal Fir (art. 193). 28

29 Responsabilità della gestione dei rifiuti Disciplina del trasporto in conto proprio Tracciabilità dei rifiuti

30 Gli oneri delle imprese agricole Gli imprenditori agricoli assolvono agli obblighi previsti alla parte IV del codice ambientale in materia di rifiuti (responsabilità) mediante: I. il conferimento con proprio mezzo dei rifiuti prodotti ad impianto autorizzato, ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006 e smi; II. il conferimento dei rifiuti al gestore pubblico (semplificazioni); III. un servizio su chiamata 30

31 Gli oneri delle imprese agricole A carico dei produttori di rifiuti sono quindi previsti i seguenti adempimenti: 1. Deposito temporaneo: (condizioni di detenzione allontanamento ogni tre mesi indipendentemente dal quantitativo stoccato; o, in alternativa, il quantitativo annuale non deve superare complessivamente i 30 mc, di cui 10 mc di rif. Pericolosi); 2. Trasporto: il soggetto che trasporta rifiuti, di norma, deve essere iscritto all albo gestori ambientali in regime ordinario; è prevista al co. 8 dell art. 212 del codice ambientale un regime semplificato per il trasporto in proprio dei rifiuti prodotti; 3. Adesione al Sistri: disposizioni transitorie e finale; 4. Sistema di tracciabilità dei rifiuti esistente: le informazioni sui flussi di produzione e movimentazione dei rifiuti sono rappresentate da un sistema documentale (in formato cartaceo) fornito da enti o imprese, individuati come soggetti obbligati dalla norma sui rifiuti, e dal catasto, istituto all art. 189 del codice ambientale; 31

32 La raccolta e trasporto dei rifiuti Il mezzo per il trasporto dei rifiuti deve essere di norma abilitato, mediante l iscrizione all Albo gestori ambientali (art. 212 del codice ambientale) Il Codice ambientale prevede all art. 212, c. 8 una procedura abilitativa semplificata per il trasporto in conto proprio dei rifiuti, in pieno recepimento delle direttive Ce in materia di rifiuti Nota: in passato, la disciplina del trasporto in conto proprio dei rifiuti è stato oggetto di contenziosi con la Corte di Giustizia europea 32

33 La raccolta e trasporto dei rifiuti Le condizioni dell iscrizione all Albo semplificato (art. 212, c. 8): I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti; I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg/lt giorno; nota: con un periodo aggiunto al c..8 dell art. 212 dall art. 4- quinquies della l. 205/08, di conversione del d.l. 171/08 sul rilancio del settore agroalimentare, non era richiesta l iscrizione all Albo per il trasporto dei propri rifiuti, purché lo stesso trasporto fosse esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata apposita convenzione. 33

34 La raccolta e trasporto dei rifiuti Le imprese che trasportano i propri rifiuti, a determinate condizioni (c.8, art. 212 del codice ambientale), non sono tenute a: prestare le garanzie finanziarie; e sono iscritte in un apposita sezione dell albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi 30 gg.; la durata della comunicazione è di 10 anni 34

35 La raccolta e trasporto dei rifiuti D.lgs n. 205/2010. modifiche al c. 8, art. 212 del dlgs 152/2006: viene abrogata l esenzione l all iscrizione all albo albo gestori ambientali nel caso di conferimento dei propri rifiuti al servizio pubblico previa convenzione; Introduzione di una scadenza della comunicazione semplificata all albo: l iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione ; Disposizioni transitorie e finali: le iscrizioni di cui al c. 8, effettuate entro il 14 aprile 2008, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ( ). 35

36 La raccolta e trasporto dei rifiuti A partire dal le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi nei limiti dei 30 kg/lt sono tenuti all iscrizione semplificata all Albo gestori ambientali (c. 8, art. 212), anche se conferiti al servizio pubblico previa apposita convenzione. 36

37 Documento di trasporto Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario (art Fir), dal quale devono risultare almeno i dati necessari a ricostruire la filiera del rifiuto con l indicazione dei soggetti attivi che se ne occupano; Con un periodo aggiunto all art. 193 della L. n. 205/2008, di conversione del D.l. n.171/2008 recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare (Gu del 30/12/2008, n.303) viene stabilita l esenzione dal Fir per il trasporto effettuato dal produttore dei rifiuti in modo saltuario ed occasionale e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei RU con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 kg o lt; 37

38 Documento di trasporto L art. 193 viene interamente sostituito dal dlgs 205/2010 ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine stabilito per l operatività del Sistri (art. 16, c.2). A regime, il Fir dovrà essere compilato esclusivamente dagli enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, c. 8 del codice ambientale e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). 38

39 Documento di trasporto I FIR devono essere numerati e vidimati dall ufficio dell agenzia delle entrate o dalla C.C.I.A.A. e devono essere annotati sul registro IVA acquisti; la vidimazione e gratuita; Per i criteri di compilazione continuano ad applicarsi le disposizioni del DMA 1/04/1998 n. 145; Nota: In caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti il FIR e sostituito dalla documentazione prevista dal regolamento Ce 1013/06. 39

40 Documento di trasporto il Formulario Identificazione Rifiuti contiene: nome e indirizzo del produttore e del detentore origine, tipologia e quantità del rifiuto impianto destinazione data e percorso dell istradamento nome e indirizzo del destinatario il FIR deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. 40

41 Documento di trasporto Qualora l azienda agricola intenda consegnare i rifiuti a ditta autorizzata attraverso un servizio su chiamata, sarà tenuta esclusivamente alla: 1) corretta compilazione del Fir (datato e firmato e controfirmato dal trasportatore) ; 2) verifica dell'avvenuta ricezione della quarta copia, entro tre mesi controfirmata dal destinatario; 3) e, in caso di mancato ricevimento della quarta copia, dare comunicazione alla Provincia territorialmente competente per adempiere ai propri obblighi di produttore di rifiuti. L azienda sarà invece esonerata dalla compilazione del Fir nel caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico nei limiti dei 30 kg o lt, previa convenzione (disposizioni transitorie) 41

42 Registro di carico e scarico All articolo 190 del codice ambientale vengono stabilite le modalità e termini per la tenuta del registro di carico e scarico da parte dei soggetti obbligati: L articolo 190 viene interamente sostituito dal D.lgs n. 205 del 2012 ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine stabilito per l operatività del Sistri (art.16, c. 2 dm ); Per i criteri di compilazione continuano ad applicarsi le disposizioni del DMA 1/04/1998 n. 148; 42

43 Registro di carico e scarico A. i registri devono essere numerati e vidimati dalle C.C.I.A.A. territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA; B. gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata; C. le annotazioni devono essere effettuate entro: 10 gg lavorativi per i produttori e i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto 10 gg lavorativi dall effettuazione della transazione per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, entro; 2 gg lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento; D. I registri devono essere tenuti c/o impianto di produzione, stoccaggio, recuperosmaltimento di rifiuti, sede delle imprese di raccolta-trasporto, commercianti e intermediari e conservati per 5 anni dalla data dell ultima registrazione (ad eccezione dei registri delle discariche) E. i soggetti la cui produzione annua non ecceda le 10 tonn. di rifiuti non pericolosi e le 2 tonn. di rifiuti pericolosi, possono adempiere all obbligo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono alle annotazioni con cadenza mensile. 43

44 Registro di carico e scarico In virtù del regime transitorio, le imprese agricole sono obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico esclusivamente per i rifiuti pericolosi prodotti dalla propria attività; A regime, le imprese agricole: dovranno aderire al Sistri esclusivamente in qualità di produttori di rifiuti pericolosi (art. 188 ter) c. 1, lett. a)); non saranno tenute alla compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi, ovvero aderire al Sistri solo su base volontaria (art. 188 ter), c.2, lett.c)). 44

45 Mud/dichiarazione Sistri La tenuta dei registri di carico e scarico era necessaria al fine della comunicazione annuale o modello unico di dichiarazione ( Mud) da parte dei soggetti obbligati, di cui all art. 189 del codice ambientale; Il Mud, istituito dalla l. n. 70/1994, risulta totalmente trasformata dal D.Lvo n. 205/2010 attraverso le modifiche all art. 189 e l abrogazione della sezione rifiuti, commercio ed intermediazione del modello unico di dichiarazione di cui al Dpcm (art. 37); Nel 2011 il Ministero dell ambiente è intervenuto con una circolare interpretativa (prot. N.6774 del ) per garantire la continuità delle informazioni sulla gestione dei rifiuti per l anno 2010 attraverso la dichiarazione Sistri, prevista all art. 12, c. 1 del dm (decreto istitutivo del Sistri) nel 2012 il Sistri non era ancora operativo : parevano ancora confuse le modalità di dichiarazione Sistri per l anno 2011, a seguito dei continui rinvii del Sistri Con l emanazione del dm del (Gu n. 298 del 23 dicembre 2011), in Ministro dell ambiente è intervenuto per rinviare al 30 aprile 2012 il termine entro cui presentare la dichiarazione Sistri per i rifiuti gestiti nel 2011 (c.d. mudino),. Nel dm del viene, altresì, stabilito che la dichiarazione Sistri con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012 per i soggetti obbligati, dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del Sistri. 45

46 Mud/dichiarazione Sistri Per le imprese agricole l obbligatorietl obbligatorietà della dichiarazione Sistri è dovuta esclusivamente per la produzione dei rifiuti pericolosi, con le seguenti modalità: compilando in via telematica gli appositi modelli, disponibili sul portale ovvero compilando e trasmettendo alla CCIAA territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del Mud (le schede del cap. 1 Rifiuti del Dpcm relative alla specifica attività svolta); La mancata presentazione della dichiarazione Sistri con le modalità sopra descritte è sanzionabile ai sensi dell art. 258 del dlgs n. 152/2006 nella formulazione previgente a quella di cui al dlgs. n. 205/2010, così come stabilito al c. 2 ter), art. 39 del citato dlvo 205/2010, introdotto dal dlgs n. 121/2011 (G.U. 01/08/2011, n.177) (v. disciplina sanzionatoria) 46

47 Sistri Con la sostituzione del co. 3 e inserimento del co. 3-bis dell art. 189 del D.lgs n. 4/2008 (II correttivo) viene previsto p er la prima volta il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti; A distanza di circa 2 anni il legislatore ha inteso rendere formalmente operativo il sistema, così come previsto al c.3-bis...; All art. 14-bis della L. n. 102/2009 di conversione del decreto legge c.d. anticrisi viene, infatti, stabilita l istituzione del sistema stesso con l emanazione di uno o più decreti del ministero dell ambiente.; Con DMA , pubblicato sulla G.U. n. 9 del , viene istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d. SISTRI), ai sensi dell'art. 189 del codice ambientale e dell'art. 14 bis) del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102/2009; Obiettivo del SISTRI è automatizzare tutti gli adempimenti amministrativi, e i relativi controlli, riguardanti la movimentazione e il trattamento dei rifiuti speciali. 47

48 Sistri In meno di un anno il decreto istitutivo del Sistri è stato modificato ben quattro volte e solo a partire dal 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 205/2010 (correttivo alla parte quarta del codice ambientale), la disciplina del Sistri viene completata attraverso disposizioni transitorie, finali ed una organica disciplina sanzionatoria..; Il ministro dell Ambiente è, inoltre, intervenuto con proprio decreto in data 18 febbraio 2011, n. 52 (GU n. 95 del 26/04/2011), al fine di assicurare una maggiore chiarezza normativa e garantire corrispondenza formale della disciplina del Sistri con il decreto legislativo n. 205 del 2010, abrogando il decreto istitutivo del Sistri e sue successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all art. 12, commi 1 e 2, riguardanti le disposizioni transitorie e termini per la presentazione della dichiarazione Sistri ;. la disciplina è stata modificata altre 3 volte; il termine di operatività è stato prorogato innumerevoli volte; 48

49 Differimento dei termini per l iscrizione al Sistri da parte delle imprese agricole Ai sensi dell art. 39, c. 9 dlvo 205/2010, fino al 2 luglio 2012 erano esclusi dall'obbligo di iscrizione al Sistri, di cui all'articolo 188-bis, c. 2, lett. a) del codice ambientale, gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno; b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno. 49

50 Sospensione Sistri il Sistri doveva entrare in funzione il (termine prorogato da LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, pubblicato in Gu del 27 febbraio 2012, n. 48); Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche con legge n.134 del dispone la sospensione del Sistri fino al ; I produttori e detentori di rifiuti rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205 (vedi disposizioni transitorie di cui all art. 16, c. 2 del Dlvo 205/2012); 50

51 Il Sistri sospeso fino al In modo incoerente con la legge di sospensione del Sistri viene successivamente pubblicato in gazzetta ufficiale n.196 del il Dm Ambiente n. 141 del di modifica del Dm n. 52/2011; Detto Dm prevede per l anno 2012 l obbligo di iscrizione al Sistri entro il 30 novembre; Le disposizioni transitorie, così come stabilite all art. 39, c. 9 del Dlgs 205/2010 (IV correttivo del codice ambientale), pare siano superate : implica che le imprese agricole obbligate ad aderire al Sistri debbano pagare? 51

52 Sospensione del pagamento dei contributi Sistri per l anno 2012 La legge n. 134 del , di conversione con modifiche del d-l n. 83 del , conferma la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012 (art. 52, c. 1); I soggetti obbligati ad aderire al Sistri (art. 188 ter) ) del codice ambientale) non sono tenuti al pagamento del Sistri per l anno l 2012; Il Ministro dell ambiente con proprio decreto dovrà fissare i nuovi termini di operatività del Sistri; Il pagamento pare quindi essere slittato al 30 aprile 2013, a meno che non vi siano ulteriori modifiche della legge sul Sistri (art. 7, c. 3 del DM n. 52 del ); 52

53 Disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti Il capo I, titolo IV della parte IV del Codice ambientale è dedicata alla disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti, che punisce comportamenti che configurano sia ipotesi di reato, sia comportamenti che costituiscono semplici infrazioni amministrative. Il D.lvo 205/2010 (IV correttivo al Codice ambientale) introduce due nuovi articoli (260 bis) e ter)) a completamento della disciplina sanzionatoria per l operatività del Sistri; La disciplina sanzionatoria in materia di rifiuti viene integrata con le disposizioni contenute nel dlgs n. 121 del (Gu n. 177 del 1/08/2011), emanato per recepire la direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente. Il dlgs n. 121/2011, oltre ad allargare il novero dei reati di cui al Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti e imprese, prevede numerose infrazioni di carattere ambientale e apporta importanti modifiche alla disciplina del Sistri. 53

54 sanzioni gestione rifiuti agricoli disposizioni transitorie rifiuti non pericolosi rifiuti pericolosi < 30kg-lt rifiuti pericolosi > 30kg-lt sanzioni rif. registro-carico scarico (art. 190) no Si euro art. 258, c. 2 nella formulazione prima dell'entrata in vigore del dlvo 205/ euro art. 258, c. 5 in caso di ricostruzione delle informazioni dichiarazione Sistri no si 30 aprile euro, euro, in caso in cui la dichiarazione viene effettuata in ritardo al massimo di 60gg art. 258, c. 1 nella formulazione prima dell'entrata in vigore del dlvo 205/

55 movimentazione rifiuti -fir(art. 193) Trasporto- Iscrizione albo gestori ambientali (art. 212) rifiuti non pericolosi Si, ad eccezione del caso di conferimento al servizio pubblico nei limiti di 30 kg/lt, previa convenzione Si, in regime semplificato (art. 212, c.8) rifiuti pericolosi < 30kg-lt Si, ad eccezione di conferimento al servizio pubblico, nei limiti dei 30 kg-lt, previa convenzione Si, in regime semplificato (art. 212, c.8) rifiuti pericolosi > 30kg-lt Si Si, in regime ordinario (art. 212, c.5) sanzioni euro certificato di analisi falsificato euro rifiuti non pericolosi: arresto 3 mesi -1 anno o ammenda euro rifiuti pericolosi: arresto 6 mesi -2 anni, ammenda euro e confisca del mezzo, ai sensi dell art. 240, c. 1 c.p. rif. art. 258, c. 4 nella formulazione prima dell'entrata in vigore deldlvo 205/2010 art. 483 del codice penale in caso rifiuti pericolosi art. 258, c. 5 in caso di ricostruzione delle informazioni Art. 256, c. 1 attivitàdi trasporto senza autorizzazione art. 260ter) c. 4 e c.5 sanzioni amministrative accessorie. Confisca Segue: sanzioni gestione rifiuti agricoli disposizioni transitorie 55

56 rifiuti non pericolosi rifiuti pericolosi iscrizione Sistri no Si adesione Sistri No Si sanzioni art. 260 bis), c.1 e c.2 per mancata iscrizione e euro pagamento fermo del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti art. 260ter) sanzione accessoria per violazioni di 12 mesi di cui all'art. 260 bis) c euro euro per imprese con dipendenti < 15 art. 260 bis), c.3 omissioni nella compilazione sospensione dalla carica di amministratore 1 mese -1 anno art. 260 bis) c.5 altre omissioni dalla disciplina euro Sistri euro art. 260 bis), c. 7 omissione copia cartacea pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso rifiuti Scheda Sistri -Area movimentazione o pericolosi certificato analisi art. 260 bis), c. 9 per le violazioni di cui al euro precedente c.7 qualora le condotte non pregiudichino la tracciabilità dei rifiuti art. 260 bis), c. 8 Scheda Sistri -Area pena del combinato disposto di cui agliartt. 477 e 482 movimentazione (documento cartaceo) del codice penale aumentata di 1/3 falsificato fermo del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti art. 260ter) sanzioni accessorie per violazioni di 12 mesi di cui all'art. 260 bis) c. 7 e c. 8 piùviolazioni soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piùgrave, aumentata fino al art. 260 bis), c. 9 bis) doppio. non risponde alle sanzioni amministrative di cui all'art. 260 bis) chi adempie agli obblighi del Sistri entro 30 giorni nel termine di 60 giorni dalla contestazione del fatto il trasgressore puòdefinire la controversia con il pagamento di 1/4 della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie rif. art. 260 bis), c. 9ter) sanzioni gestione rifiuti agricoli disposizioni finali 56

57 Sistri: adesione da parte di imprenditori agricoli I soggetti obbligati ad aderire al Sistri che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti -oltre ad essere assoggettati ad un severo regime sanzionatorio, che andremo ad illustrare di seguito- sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, con una sanzione pari a: 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi 8 mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività del Sistri ; 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i 4 mesi successivi al periodo individuato al punto precedente; 57

58 Sistri: contributo imprenditore agricolo Adetti per UL q.tà kg/anno Pericolosi 1-5 < <

59 sanzioni gestione rifiuti agricoli disposizioni finali registro-carico scarico (art. 190) movimentazione rifiuti fir(art. 193) Trasporto- Iscrizione albo gestori ambientali (art. 212) rifiuti non pericolosi no si Si, in regime semplificato (art. 212, c.8) rifiuti pericolosi sanzioni rif. no no Si, in regime semplificato/ordinario (art. 212, c.5 o c.8) euro euro rifiuti non pericolosi: arresto 3 mesi -1 anno o ammenda euro rifiuti pericolosi: arresto 6 mesi -2 anni, ammenda euro e confisca del mezzo, ai sensi dell art. 240, c. 1 c.p. art. 258, c. 4 disposizioni finali, omissione o informazione incomplete art. 258, c. 5 in caso in cui in altre scritture contabili èpossibile ricostruire le informazioni dovute art. 256, c. 1 attivitàdi trasporto senza autorizzazione art. 260ter) c. 4 e c.5 sanzioni amministrative accessorie. Confisca 59

60 Servono norme specifiche per la gestione dei rifiuti agricoli Il caso degli accordi volontari

61 Servono norme specifiche per la corretta gestione dei rifiuti agricoli Le semplificazioni nella gestione dei rifiuti : trasporto in conto proprio (iscrizione agevolata all albo gestori ambientali e i casi di esenzione dal formulario di identificazione dei rifiuti) adesione al Sistri (termini di iscrizione al Sistri per le imprese agricole e modalità di conferimento dei rifiuti a piattaforme o gestore pubblico, ecc.) deposito temporaneo, raggruppamento, prima della raccolta, dei rifiuti nel luogo di produzione, non è soggetto ad autorizzazione (attività preventiva e distinta) assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani (rifiuti affidati al servizio pubblico in casi specifici) 61

62 Servono norme specifiche per la corretta gestione dei rifiuti agricoli Le semplificazioni per le piccole imprese forse non bastano Perché? 62

63 Servono norme specifiche per la corretta gestione dei rifiuti agricoli A proposito di: Il servizio pubblico la gestione dei rifiuti urbani risulta molto disomogenea nella qualità dei servizi e regole di assimilazione il servizio privato (ritiro da parte di aziende specializzate) troppo oneroso a causa delle esigue quantità dei rifiuti prodotti La movimentazione dei rifiuti criticità ed impatti in assenza di un circuito organizzato e di logistiche di trasporto 63

64 Servono norme specifiche per la corretta gestione dei rifiuti agricoli In assenza di un servizio dedicato : diffusione di forme di abbandono conferimenti impropri al servizio pubblico assenza di tutela e controllo per la gestione di particolari tipologie di rifiuti pericolosi in cui esiste l obbligo di ritiro maggiori oneri a carico dei cittadini 64

65 Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti A partire dalla fine degli anni 90 gli accordi di programma hanno rappresentato un valido strumento per la gestione di particolari tipologie di rifiuti, con l obbiettivo l di creare un servizio (organizzato) in sinergia con Autorità pubbliche e privati 65

66 Segue: Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti A tal proposito si cita l accordo di programma della Regione Emilia Romagna, approvato con deliberazione di G.R. n. 80/1487 del 1999 in cui conteneva: la disciplina dei depositi temporanei collettivi semplificazioni imprenditori un sistema di tracciabilità dei rifiuti degli adempimenti amministrativi per i piccoli la realizzazione di nuovi centri di raccolta ad opera di imprese private convenzioni con Consorzi obbligatori per il recupero dei rifiuti stessi. 66

67 Segue: Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti Le particolari tipologie erano : oli minerali e batterie contenitori vuoti di fitofarmaci rifiuti costituiti da sostanze chimiche di scarto (medicinali veterinari) imballaggi in genere materiale plastico per la pacciamatura e la copertura di serre lampade per estetiste e tubi fluorescenti Per la gestione dei rifiuti agricoli, a partire dall accordo accordo quadro reg.le che fissava i criteri generali, sono stati successivamente stipulati accordi-contratti contratti di programma a livello provinciale Uno strumento utile per garantire la raccolta selettiva di particolari tipologie di rifiuti da avviare al corretto smaltimento o recupero ro... 67

68 Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti Elementi essenziali degli accordi : bonifica dei contenitori vuoti di fitofarmaci per classificarli come rifiuti non pericolosi tracciabilità dei rifiuti garantita da attività sinergiche tra autorità pubbliche ed imprese sistema di controllo da parte delle imprese e associazioni di categoria e verifica (a campione) da parte dell autorità competente (provincia) 68

69 Segue: Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti Bonifica dei contenitori vuoti di fitofarmaci: modalità di lavaggio stabilite dall accordo stesso e da un adeguato sistema di tracciabilità (p.e. sacchi provvisti di etichettatura per l identificazione del conferente), al fine di classificare i rifiuti come non pericolosi. In caso contrario, l impresa sarebbe tenuta ad effettuare un analisi per classificare i contenitori vuoti di fitofarmaci, con maggiori oneri di gestione Infatti, gli imballaggi contenenti sostanze pericolose sono, di norma, rifiuti pericolosi a meno che non venga certificato con documento analitico la non pericolosità 69

70 Segue: Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti Contenuti essenziali degli accordi messi in discussione Le ragioni sono duplici: dal decreto Ronchi (dlgs( 22/97) al Codice ambientale (dlgs 152/2006), con le novità intervenute nell evoluzione della norma in pieno recepimento delle direttive Ue: contenuti essenziali degli accordi messi in discussione (p.e. disciplina del deposito temporaneo e del trasporto in conto proprio) dalla riforma Bassanini alla modifica al titolo V della Costituzione: la competenza dell Ambiente da concorrente diventa esclusiva dello Stato Per esempio: la disciplina dei depositi temporanei collettivi : assimilati alla nozione generale del deposito temporaneo Il trasporto in conto proprio : esonero delle Aziende per il conferimento ai centri di raccolta/raggruppamento (contenuto derogatorio negli accordi); Operazioni sottratte al regime autorizzativo ma non al controllo dell Autorità pubblica 70

71 Segue: Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti I piccoli imprenditori, oggi, operano in un contesto normativo confuso, disomogeneo e frammentato, a causa di: Un diffuso uso della decretazione d urgenza; Interventi legislativi di modifica ed integrazione delle norme in materia di rifiuti, non coerenti o integrati con la disciplina generale; A cosa vanno incontro le piccole Aziende? 71

72 Segue: Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti contenziosi con autorità di controllo; sanzioni amministrative procedimenti penali; esenzioni alle imprese: a rischio di procedure di infrazione della Giustizia europea (p.e. la nozione rifiuto, il caso del trasporto in conto proprio, ecc.) 72

73 Segue: Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti Da un lato, l attività normativa non può essere affidata a una fonte atipica quale l accordo di programma, il cui contenuto è elaborato con il concorso di alcuni soggetti privati, destinatari della norma stessa vedi il parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, espressa nel proprio parere del durante la procedura di approvazione del codice ambientale né tanto meno alle Regioni, che non hanno competenze in materia 73

74 Segue: Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti Dall altro, il Parlamento europeo incoraggia strumenti volontari, quali gli accordi di programma ambientale e raccomanda quali debbano essere i contenuti essenziali: forma di contratto individuare gli obiettivi accessibile al pubblico aperti a tutti i partner interessati organismo esterno di controllo dei risultati conseguiti sanzioni dissuasive libero accesso alle informazioni ambientali 74

75 Segue: Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti L intervento del Ministero dell Ambiente potrebbe essere più efficace a salvaguardia degli accordi esistenti invece di intervenire con modifiche ed integrazioni alla disciplina generale Spetta, infatti, al Ministero dell Ambiente stipulare accordi di programma ambientale per perseguire la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese (art. 206 del dlgs). 75

76 Segue: Accordi-contratti di programma per la gestione di particolari tipologie di rifiuti Il nuovo modello gestionale delle aziende agricole potrebbe essere ere quindi costituito da un organizzazione interaziendale,, in grado di garantire un sistema integrato di gestione dei rifiuti basato su: una efficiente logistica dei trasporti, finalizzata alla riduzione della movimentazione dei rifiuti; nuovi modelli gestionali: p.e. centri di raggruppamento dei rifiuti interaziendali, servizio di ritiro c/o rivenditori, sinergie con i gestori impianti e consorzi di filiera, sviluppo delle raccolte differenziate, ecc.; garantire flussi di rifiuti riciclabili ai sistemi consortili di filiera. 76

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