N. R.G /2014. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2014 promossa da:
|
|
- Erico Orlandi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N. R.G /2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daria Sbariscia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2014 promossa da: FRANCO BACCHELLI (C.F. BCCFNC36C26F288C), con il patrocinio dell avv. PALMIERI MATTEO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO 4 BOLOGNA presso il difensore avv. PALMIERI MATTEO PONTE CAMERONE DI BACCHELLI FRANCO & C. S.A.S. (C.F ), con il patrocinio dell avv. PALMIERI MATTEO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO 4 BOLOGNA presso il difensore avv. PALMIERI MATTEO OPPONENTI contro PIETRO BACCHELLI (C.F. BCCPTR59M10D548E), con il patrocinio dell avv. FAILLACE STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA MARSALA BOLOGNA presso il difensore avv. FAILLACE STEFANO OPPOSTO CONCLUSIONI Le parti opponenti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni: Voglia l Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa: In via principale: pagina 1 di 8
2 - revocare il decreto ingiuntivo n. 7234/2014 del Tribunale di Bologna, poiché infondato in fatto e in diritto. In via riconvenzionale: - condannare il sig. Pietro Bacchelli a pagare, alla Ponte Camerone di Bacchelli Franco & C. s.a.s., l importo di euro ,86=, oltre interessi dalla domanda al saldo, quale importo dovuto dal socio accomandante, come da bilancio, per aver prelevato anticipazioni su utili non maturati; - condannare il sig. Pietro Bacchelli a pagare, alla Ponte Camerone di Bacchelli Franco & C. s.a.s., l ulteriore importo di euro ,60, o, in subordine, la minor somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi dalla domanda al saldo, per canoni/indennità di occupazione nonché a titolo di rimborso delle utenze e della tassa rifiuti con riferimento agli immobili siti al 1 e 2 piano del fabbricato sito in Molinella (BO), via Mazzini n. 294, occupati senza titolo dall opposto; - e così complessivamente condannare il sig. Pietro Bacchelli a pagare, alla Ponte Camerone di Bacchelli Franco & C. s.a.s., la somma di euro ,46=, o, in subordine, la minor somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi dalla domanda al saldo. In via subordinata riconvenzionale: - nella negata ipotesi si ritenesse legittima ed ammissibile la modifica della causa petendi (da mutuo a transazione) proposta dal sig. Pietro Bacchelli in comparsa di costituzione, accertare e dichiarare risolto l accordo del 19/12/2005 per inadempimento dell opposto e/o per mancata esecuzione e/o per mutuo consenso. In via subordinata: - nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal sig. Pietro Bacchelli, disporre la compensazione, sino a concorrenza, delle ragioni di credito vantate dall opponente in virtù della domanda riconvenzionale proposta. In ogni caso: - respingere ogni domanda, anche riconvenzionale, formulata dal sig. Pietro Bacchelli, in quanto inammissibile e comunque infondata; - condannare il sig. Pietro Bacchelli alla refusione delle spese di lite nonché condannare l opposto ai sensi dell art. 96 c.p.c., stante la natura temeraria della lite. In via istruttoria, parte opponente insiste per l ammissione, laddove ritenuto necessario, della CTU richiesta nella seconda memoria istruttoria. pagina 2 di 8
3 La parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni: piaccia all Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, dichiarare l incapacità del teste Patrizia Bacchelli, sentita all udienza del 14 aprile 2016, in quanto socio accomandante della società, e, quindi, con un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio; - nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 7234/2014, emesso dal Tribunale di Bologna, accertando come dovuta in favore del sig. Bacchelli Pietro la somma ivi ingiunta, comprensiva delle spese legali ivi indicate, e condannando Ponte Camerone di Bacchelli Franco e c. S.a.s. ed il sig. Franco Bacchelli, in qualità di socio accomandatario della medesima, al pagamento della somma di cui sopra, con interessi dalla domanda al saldo; il tutto, rigettando le avverse domande, comprese quelle proposte solo all udienza del 28 maggio 2015, in quanto, per i motivi esposti, inammissibili, tardive, ed aventi ad oggetto diritti non provati e per i quali, per mero tutiorismo, si eccepisce la prescrizione, quantomeno per gli anni precedenti al 2010; -in via riconvenzionale, condizionata alla non creduta ipotesi che sia accertato che il prestito infruttifero conferito in società dalla socia sig.ra Patrizia Bacchelli sia credito solo della medesima nei confronti della società e non di tutti e tre i soci, e ciò in contrasto con quanto stabilito dagli artt e 5.1 della transazione in data 19/12/2005 e con le risultanze del bilancio della società Ponte Camerone S.a.s., accertare, per le ragioni esposte in atti, la responsabilità del socio accomandatario sig. Franco Bacchelli per i danni diretti subiti e subendi dal sig. Pietro Bacchelli, e per i danni subiti dalla società Ponte Camerone S.a.s., a seguito della cessione di tutti gli immobili della Ponte Camerone medesima alla Biocasa S.r.l. con rogito per dott. Cacchi del 23/12/2013, anche previa nomina di curatore speciale della Ponte Camerone S.a.s., visto il chiaro conflitto di interesse esistente tra accomandatario e società; -sempre in via riconvenzionale, condizionata all ipotesi di cui sopra, accertata la sussistenza di una giusta causa di revoca ex art. 2259, 3 comma, c.c., revocare il medesimo sig. Franco Bacchelli dall incarico di amministratore, ordinando l iscrizione del suddetto provvedimento nel registro delle imprese; disporre quindi la nomina di un amministratore provvisorio della Ponte Camerone S.a.s. -condannare il sig. Franco Bacchelli al pagamento ex art. 96 c.p.c. dell importo che sarà ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite. Si chiede l ammissione dei seguenti documenti, formati successivamente al termine ultimo per la produzione documentale, a dimostrazione dell irregolarità dell operazione posta in essere dal socio pagina 3 di 8
4 accomandatario della Ponte Camerone con il rogito per notaio Cacchi del 23 dicembre 2013: doc. 11) copia del conferimento di incarico di mediazione (in data 10 agosto 2016) all agenzia immobiliare La tua casa per la vendita dei beni già di Ponte Camerone S.a.s. da parte del nuovo proprietario Biocasa S.r.l., incarico indicante una stima di euro ,00 con riferimento al fabbricato in via Mazzini n. 292; doc.12) copia di perizia sul medesimo immobile (indicante valore di euro ,00) eseguita dal geom. Rizzoli per incarico di Cariparma in data 29 luglio 2015; doc.13) copia di bilancio 2015 della Ponte Camerone S.a.s. (da cui si evince una perdita a nuovo di euro ,00, costituita principalmente dalle perdite degli anni 2013 e 2014, derivanti dal fatto che i prezzi di vendita degli immobili ceduti in quegli anni erano inferiori rispetto alle precedenti valutazioni indicate in bilancio per i medesimi); doc. 14), copia di richiesta di documentazione contabile in data 8 giugno 2016 da parte del sig. Pietro Bacchelli indirizzata a Ponte Camerone S.a.s., in relazione anche ai conteggi indicati nel rogito Cacchi e relativi a presunti crediti dell accomandatario nei confronti della società; doc. 15), copia di proposta di accordo inviata direttamente dal sig. Pietro Bacchelli al legale di controparte in data 26 febbraio pagina 4 di 8
5 Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione 1. Franco Bacchelli, in proprio e quale legale rappresentante della società Ponte Camerone di Bacchelli Franco & C. s.a.s. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7234/2014 con il quale il tribunale di Bologna, su ricorso di Pietro Bacchelli, aveva ingiunto alla società e al socio accomandatario il pagamento della somma di euro ,33, a titolo di restituzione finanziamento soci. A fondamento della opposizione hanno dedotto l erroneità del provvedimento, atteso che Pietro Bacchelli non avrebbe mai erogato nei confronti della società un finanziamento infruttifero; il finanziamento al quale lo stesso aveva fatto riferimento nel ricorso monitorio sarebbe stato erogato da Patrizia Bacchelli, e, conseguentemente, non avrebbe potuto restituirsi a Pietro Bacchelli, come da quest ultimo richiesto. In via riconvenzionale hanno poi chiesto accertarsi che Pietro Bacchelli aveva sempre prelevato, fino al bilancio chiuso al , anticipi su utili mai maturati, per complessivi euro ,86, con conseguente condanna del medesimo alla restituzione della detta somma nei confronti della società. Sempre in via riconvenzionale, Pietro Bacchelli avrebbe dovuto condannarsi alla restituzione della somma di euro ,60 a titolo di indennità di occupazione, rimborso utenze e tassa rifiuti relative agli immobili siti al 1 e 2 piano del fabbricato di Molinella, via Mazzini n. 294, da egli occupati senza titolo. 2. Nel giudizio si è costituito Pietro Bacchelli, in proprio e quale socio della società Ponte Camerone s.a.s. chiedendo il rigetto dell opposizione e, in via riconvenzionale e per il caso in cui il tribunale avesse ritenuto fondata l opposizione, accertare la responsabilità del socio accomandatario Franco Bacchelli per i danni diretti subiti e subendo da Pietro Bacchelli e per i danni subiti dalla società Ponte Camerone s.a.s. a seguito della cessione di tutti gli immobili della società suddetta alla Biovasa s.r.l., previa nomina di curatore speciale per la società, atteso il conflitto di interessi. Analogamente, accertata la sussistenza di una giusta causa di revoca ex art co 3 c.c., revocare lo stesso Bacchelli Franco dalla carica di amministratore e disporsi la nomina di un amministratore provvisorio della Ponte Camerone s.a.s, oltre la condanna dello stesso ai sensi dell art. 96 c.p.c. 3. Autorizzato lo scambio di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa, a seguito dell escussione dei testi ammessi e sulla scorta della documentazione versata in atti, veniva trattenuta in decisione previo scambio delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c. 4. Preliminarmente, vanno dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla parte opposta nella propria comparsa di risposta; ed infatti, la domanda di responsabilità proposta nei confronti del socio accomandatario Franco Bacchelli da Franco Bacchelli (peraltro pagina 5 di 8
6 condizionata all accoglimento dell opposizione proposta da Franco Bacchelli e dalla società Ponte Camerone, non deriva da una esigenza di difesa connessa all ampliamento dell oggetto del giudizio conseguente alla proposizione di domande riconvenzionali da parte dell opponente, ben potendo tale azione di responsabilità (così come anche l altra domanda riconvenzionale pure proposta da Pietro Bacchelli con la comparsa di risposta, e relativa all accertamento di una giusta causa di revoca dell amministratore ex art comma 3 c.c.) essere proposta(e) indipendentemente dalla domanda riconvenzionale di Franco Bacchelli e della società stessa; in più, si tratta di domande proposte da Franco Bacchelli nell interesse della società e solo indirettamente nell interesse del socio accomandante. Sul punto, cfr. la giurisprudenza di legittimità alla quale qui ci si riporta, secondo cui: L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, nè trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd. reconventio reconventionis non è un azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all attore un adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse. Cfr. sentenza n del , nello stesso senso Cass. sent. n del Tanto premesso, nel merito l opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e pertanto va rigettata. La documentazione versata in atti in fase monitoria non è superata dalle allegazioni e dai documenti versati in atti dall opponente, il quale ha allegato che il prospetto depositato in sede di ricorso monitorio sub doc. 2, redatto dallo Studio Fava, costituisce un mero, evidente, refuso (cfr. pag. 2 dell atto di citazione introduttivo dell opposizione), non è condivisibile. Il documento in questione risulta invero sottoscritto da tutte le parti, compreso Franco Bacchelli, è allegato ad un atto notarile e costituisce coerente attuazione dell accordo raggiunto dalle parti in data (cfr. doc. 3 del fascicolo della parte opposta); coerente con tale ricostruzione è anche il doc. 1 dell opponente, laddove i versamenti operati da Patrizia Bacchelli risultano sul conto della società come conferimento Bacchelli Patrizia per euro ,58 e come accredito a seguito di realizzo coattivo pegno costituito a vs favore dalla signora Bacchelli Patrizia (per euro ,00); si tratta di un accredito coerente con l accordo raggiunto (sub doc, 3 cit.) in virtù del quale il deposito intestato a Patrizia Bacchelli, una volta esaurita la sua pagina 6 di 8
7 funzione di garanzia (pegno), sarebbe stato conferito alla società ovvero impiegato per estinguere il debito della società; ciò che risulta effettivamente avvenuto. Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato. 6. Vanno ora esaminate le domande riconvenzionali proposte dalla parte opponente con l atto di citazione introduttivo dell opposizione. In primo luogo va esaminata la domanda di condanna dell opposto al pagamento della somma di euro ,86, per indebito prelievo di anticipi su utili mai maturati. Sul punto deve osservarsi che la documentazione versata a prova dell assunto non è sufficiente a dimostrare la tesi, laddove gli stessi opponenti assumono che tali prelievi sarebbero stati contabilizzati in un bilancio approvato dai soci (cfr. pag. 4 dell atto di citazione) e mai contestato in alcuna sede. Ad ogni modo i docc. 5 e 6 versati in atti sono costituiti dalla situazione contabile della società al dalla quale si evince solo la voce Bacchelli Pietro c/utile esercizio e da una dalla quale dovrebbe risultare l approvazione del detto bilancio da parte di Pietro Bacchelli. Analoga carenza probatoria si riscontra in relazione alle altre annualità. Non vi è in sostanza la prova che si trattasse di utili non maturati e quindi di utili non distribuibili. A tacere del fatto che la parte opposta attribuisce all importo di euro ,86 una diversa causale (retribuzione dovuta a Bacchelli Pietro a fronte dell impiego come collaboratore della società e arretrati per il medesimo titolo). 7. Né diversa sorte può ritenersi con riferimento all altra domanda riconvenzionale, relativa alle somme richieste a titolo di indennità di occupazione, utenze ed altro relativamente all immobile di Molinella. Sul punto sarà sufficiente richiamare quanto osservato dalla parte opposta, relativamente all accordo raggiunto nella scrittura privata transattiva del 19 dicembre 2005 nella quale si affermava che: le parti si obbligano a far sì che. Il fabbricato di proprietà della società attualmente abitato dai signori Franco e Pietro Bacchelli e Jole Mazza, ciascuno dei quali occupa un unità immobiliare distinta dalle altre, venga destinato anche negli anni a venire ad abitazione di famiglia, destinata a soddisfare le esigenze abitative primarie o secondarie dei sottoscrittori il presente accordo. Non risulta che le parti abbiano successivamente modificato tali accordi. Per quanto, infine, attiene alle utenze, che lo stesso Pietro Bacchelli ha ammesso di non aver pagato, l importo di euro ,00, calcolato considerando una media annua di spese di euro 3.500,00 (acqua, gas luce e rifiuti) non risultano, nel loro ammontare, specificamente provate documentalmente (il prospetto predisposto dalla parte e allegato sub doc. 13 risulta infatti generico e comunque contestato dall opposto Bacchelli). 8. Le domande riconvenzionali vanno quindi rigettate. pagina 7 di 8
8 9. Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza (tenuto conto invero anche dell inammissibilità delle domande proposte in via di reconventio reconventionis) dall opposto possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Rigetta l opposizione e, per l effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto; - Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Bologna, 15 maggio 2017 Il Giudice dott. Daria Sbariscia pagina 8 di 8
Sentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - B in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI
N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. R.G. 13947/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale
N. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:
N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.
COOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA B CIVILE
N. R.G. 19543/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA B CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 36025/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
! (C.F.: ) presso il cui studio in,
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI SASSARI nella persona del dott. Gaetano Savona, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3187 del ruolo generale degli
OGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
Tribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
Sentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
Sentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato
Sentenza n. 3280/2017 pubbl. il 21/03/2017 RG n /2016 Repert. n. 2670/2017 del 21/03/2017
Sentenza n. 3280/2017 pubbl. il 21/03/2017 RG n. 23849/2016 Repert. n. 2670/2017 del 21/03/2017 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE già amministratore del condominio di ha proposto opposizione
Sentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017
N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico
Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4530/2013 ing. emesso in data , n.10508/2013 R.G.
N. R.G. 2188/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Cortelloni, ha pronunciato la
Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014
N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello
TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI
Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.
TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Udienza del. Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in
TRIBUNALE CIVILE DI SEZIONE CIVILE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA G.U.: DOTT.SSA N.R.G.: /20 Udienza del Per: Il Signor, nato a in data ed domiciliato in alla Via n., C.F.:, rappresentato e difeso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA
Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito
Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito Opposizione al decreto ingiuntivo Onere della prova Esistenza del credito Con sentenza del 11 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,
R E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Specializzata in Materia di Impresa Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 19/04/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura
Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA
TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa. R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione - Giudice Dott./Dott.ssa R.G. n. / - Udienza del COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE PER,in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente: SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO - II^ SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Petra Uliana, ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Sezione del Tribunale delle Imprese XVI Civile riunito in camera di consiglio e così composto: Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto Gentili
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.
N. 3095/2011 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. R.G. 3115/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei
Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014
N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
COND. DI MILANO VIA...
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006
TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006 Comodato di terrazza sovrastante un magazzino Uso esclusivamente personale del proprietario dell immobile del quale si poteva accedere sul terrazzo Cessione
TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER
TRIBUNALE CIVILE DI Sezione G.I. Dott./Dott.ssa R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. R.G. n. CONTRORICORSO PER., in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.
ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. CONTRORICORSO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via - CAP: ), con sede legale in, Via (CAP: ),
Deliberazione N. 400 del 16/05/2019
Deliberazione N. 400 del 16/05/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: SIFRA SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C/ ISTITUTO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 10002/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.
Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile SENTENZA
ha pronunciato la seguente: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Prima Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA SENTENZA CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
Successivamente oggi, , alle ore 12.00, nella causa. contro. avente ad oggetto: mediazione; appello avverso la sentenza n
Successivamente oggi, 6.10.2014, alle ore 12.00, nella causa d appello iscritta al n 1154/2014 R.A.C.C., promossa da - (A), con l avvocato, contro - (B), con l avvocato, avente ad oggetto: mediazione;
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
Tribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n. 9557 Presidente Chiarini Relatore Tatangelo Fatti di causa A.F. e C.G. ottennero un decreto ingiuntivo nei confronti di V.M.
La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata
La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile -
R.G. n. 12466/2013 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA - Sezione Terza Civile - Verbale della causa R.G. n. 12466/2013 tra Anyaquae s.r.l. (avv.ti Andrea Caracò e Armando Platto) ATTRICE OPPONENTE e Legno
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Sentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015
N. R.G. 2294/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
AVVERTENZA PER IL LETTORE
AVVERTENZA PER IL LETTORE Per una migliore interpretazione delle formule n. 385, 393 e 394, pubblicate rispettivamente a p. 584, p. 606 e p. 611 del Formulario, l inciso: «Questo procedimento è esente
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 14 novembre 2017, composto dai Sig.ri
Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite
Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite Tribunale di Torino, 29 ottobre 2013. Giudice Di Capua. Giudizio avanti al tribunale - Giudice
Sentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
TRIBUNALE DI CASSINO
N. R.G. 974/2014 TRIBUNALE DI CASSINO Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc.
Tribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
Sezione specializzata in materia di impresa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati dott. Vincenzo
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE. Verbale della causa n. r.g... / 2017
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Verbale della causa n. r.g..... / 2017 Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g..../ 2017 promossa da XY con il patrocinio dell Avv. AB WZ con
Dott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:
N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione
r tj 130' 2o.AG ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~
r tj 130' 2o.AG '. ~, Lt/2J2JUb ~ +- ~~~l ~~~~~-~~b~ì_~~-~0~~~ +-~~~~~~ ~~ ." REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano il Tribunale di TREVISO sezione I civile in composizione monocratica, in persona
TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt.
. TRIBUNALE ORDINARIO DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 645 C.P.C. PER C.F. e P.IVA n., in persona del l.r.pt., con sede legale in via ; la sig.ra, nata a il, C.F., residente
ATTO DI TRANSAZIONE. Tra la SOCIETÀ X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i. ****) in PREMESSO
ATTO DI TRANSAZIONE Tra la SOCIETÀ X s.r.l. in liquidazione in amministrazione giudiziaria (p.i. ****) in persona degli amministratori giudiziari, dott.ri TIZIO e CAIO, assistiti dall'avv. Filano; e la
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE. sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE così composto: dott. ENRICO BORRELLI dott. MICHELE SESSA dott. FILIPPO FAVALE Presidente Giudice est. Giudice ha pronunciato
Sentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sedicesima sezione civile Il Giudice, dott. Guido Romano, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Rif.Leg.
Fallimento Effetti sui rapporti giuridici preesistenti Opposizione al passivo Cooperativa in LCA - Caparra penale per inadempimento di contratto preliminare Ammissione in prededuzione Anteriorità della
nella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:
Tribunale di Milano, sentenza n. 843 del 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Per: il Sig.., rappresentato e difeso dall Avv..(C.F.: ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via.., giusta
Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox
Va annullata 1'ordinanza ingiunzione emessa oltre i 180 giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 CdS nel caso di proposizione del ricorso all organo accertatore Autore: Matranga Alfredo
T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Francesco Mannino ha emesso la seguente
Sentenza n. 9292/2016 pubbl. il 25/07/2016 RG n /2013
N. R.G. 31243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente