2.2 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE

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1 2.2 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE Esercizio anno 2010 (accertam.ti di competenza) Trend Storico Esercizio anno 2011 (accertam.ti di competenza) Esercizio in corso (Previsione) Previsione del bilancio annuale Programmazione pluriennale 1 anno successivo 2 anno successivo % scostamento della col. 4 rispetto alla col , , , , , ,00-1% Imposte , , , , , ,00 0% Tasse , , , , , ,00-28% Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie TOTALE , , , , , ,00-6% 28

2 ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE I.M.U. GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 2012 bilancio bilancio bilancio Esercizio Esercizio previsione previsione previsione annuale 2013 annuale 2013 annuale 2013 IMU su abitazione principale 4.00 per mille 4.00 per mille Altre abitazioni (seconde case, sfitte) - A 8.60 per mille 8.60 per mille TOTALE DEL GETTITO (A + B) Fabbr. Prod.vi A10 B C - D 8.60 per mille 8.6 per mille Istituti di credito-d per mille 9.6 per mille Aree edificabili 9.60 per mille 9.6 per mille Terreni incolti (agricoli esenti) 8.60 per mille 8.60 per mille Fabbr. rurali strumentali-d per mille 2.00 per mille TOTALE IMPATTO DELLA NUOVA DISICPLINA 2013 AD ALIQUOTA BASE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA GETTITO TOTALE 2013 ad aliquote base GETTITO STATO 2013 ad aliquota base FABB. D GETTITO COMUNE 2013 ad aliquota base GETTITO COMUNE 2012 ad aliquota base Maggior gettito Fondo di solidarietà art.1 comma 380 lett.b) legge di stabilità

3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. Imposta Municipale Propria - sperimentale La materia è regolata dall art. 13 del D.L. 06/12/2011, n 201, convertito con modifiche nella L. 22/12/2011, n 214. L'istituzione dell'imposta municipale propria, anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 13 del D.L. 06/12/2011, n Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. - Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110: tuttavia nel nostro comune i terreni agricoli, quindi ricondotti ad una attività agricola, sono esenti in quanto trattasi di comune sito in zona collinare. - Per le aree edificabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell anno di imposizione. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. 31

4 I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l elevazione dell importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n Nel 2012 era riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base; dal 2013 è invece riservato allo Stato il gettito dell imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (art.1, comma 380, lett. f), legge n.228/2012, legge di stabilità 2013). Come chiarito con Risoluzione Ministeriale n.5/df, anche il gettito dei fabbricati rurali ad uso strumentale all attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, derivante dall applicazione della aliquota ridotta dello 0.2 per cento, è riservato allo Stato. 32

5 La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Con la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2011, art.1 comma 380, lett.b) è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell imposta municipale propria di spettanza di comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che dovrebbe essere quantificato sulla base dell eventuale incremento di gettito rilevato dalla diversa incidenza ad aliquota base tra stato e comune raffrontando le annualità 2012 e 2013; contestualmente è soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all art.2 del Dlgs n.23/2011. La previsione IMU ad aliquota base, con l evidenza della quota di spettanza statale e del fondo di solidarietà è rappresentata nella tabella Con DL n.54 del 21 maggio 2013 è stato sospeso il versamento della prima rata di giugno per l abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli e fabbricati rurali, fino al 16 settembre 2013, qualora non venga adottata la riforma prevista in materia, entro il 31 agosto. Per l anno 2013 vengono confermate le aliquote 2012 definite nel regolamento comunale, come segue: Abitazione principale e relative pertinenze per mille, pari all aliquota base Detrazione abitazione principale: 200,00. Aliquota fabbricati rurali strumentali: 2.00 per mille Aliquota aree edificabili: 9.6 per mille Aliquota Cat. Catastale D/5-Istituti di credito: 9.6 per mille Aliquota base per le categorie residuali: 8.6 per mille Il maggior gettito, derivante dall applicazione delle maggiorazioni è così quantificato: ,00 per l aumento di due punti dell aliquota per le aree edificabili ,00 per l aumento di due punti dell aliquota per la categoria D/5 Istituti di credito ,00 per l aumento di un punto dell aliquota base per le categorie residuali Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni La materia è regolata dal DLgs 15 novembre 1993, n.507. E stata aggiudicata alla ditta ICA srl la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP, con decorrenza 1/1/2011 e per durata quinquennale. Queste le condizioni economiche della concessione: Quota a favore della ditta 15,47% Minimo garantito Pubblicità ,00 Minimo garantito Pubbliche affissioni ,00 33

6 Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche Il DLgs 15 novembre 1993, n.507 disciplina l applicazione della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. E stata aggiudicata alla ditta ICA srl la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP, con decorrenza 1/1/2011 e per durata quinquennale. Queste le condizioni economiche della concessione: Quota a favore della ditta 15,47% Minimo garantito ,00 Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) Dal 1 gennaio 2013 è istituito il nuovo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con DL n.201/2011, art.14, convertito nella legge n.214/2011, che contestualmente abroga tutte le forme, tributarie o patrimoniali, di prelievo vigenti in materia. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati col regolamento di cui al DPR n.158/1999. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La nuova normativa consente di continuare ad avvalersi di Indecast per la riscossione del tributo fino al 31 dicembre 2013, anche se a regime sono previste forme di riscossione diverse rispetto alla precedente TIA. Alla tariffa viene applicata una maggiorazione pari a 0.30 al metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0.40 al metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell immobile e della zona ove è ubicato. Tale facoltà è stata però sospesa per l anno 2013 con DL n.35 dell 8/4/2013. Lo stesso DL n.35 consente per il 2013 di attuare un periodo transitorio in attesa della completa applicabilità della nuova normativa, con particolare riferimento alla riscossione. Viene infatti consentito di applicare una rateizzazione, seppur in assenza di regolamento comunale istitutivo del tributo, e di applicare nelle prime rate le tariffe 2012, in attesa del nuovo piano finanziario e tariffario La nostra Amministrazione con atto CC n. 36 del 29/5/2013 ha così definito che il tributo per l anno 2013 venga riscosso in tre rate con scadenza 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre, la prima delle quali calcolata utilizzando le tariffe 2012, conguagliata successivamente con la seconda e le terza; con l ultima rata verrà riscossa in unica soluzione la maggiorazione di competenza statale. 34

7 Addizionale comunale all IRPEF Con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dalle Leggi n. 133/1999, n. 342/2000, n. 388/2000 e n. 383/2001 è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l addizionale comunale all Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. I Comuni possono deliberare la variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale da applicare a partire dall anno successivo con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell Interno, nella misura non superiore, con riferimento al primo triennio di applicazione, complessivamente a 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La legge finanziaria 2007 (L. n.296/2006) ha previsto inoltre la possibilità di variare con regolamento l aliquota di compartecipazione non oltre 0,8 punti percentuali e di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Con deliberazione CC n. 68 del , esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita per il Comune di Castiglione l addizionale comunale IRPEF, ai sensi del D.Lgs. n. 360/1998 nella misura di 0,2 punti percentuali; Successivamente tale misura è stata elevata: - per l anno 2000, con deliberazione CC n. 3 del , a 0,4 punti percentuali; - per l anno 2001, con deliberazione GC n. 294 del , a 0,5 punti percentuali; - Per gli anni dal 2002 al 2007 l addizionale è stata confermata nella misura di 0,5 punti percentuali. - a decorrere dal 2008, con deliberazione CC n. 109 del 21/12/2007 è stato approvato il regolamento Comunale per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'irpef, con cui: è stata variata l aliquota in oggetto a 0,7 punti percentuali, è stata introdotta una soglia di esenzione per coloro che hanno percepito nell anno 2007 un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore a ,00 dal 2010 con delibera CC n.104 del 22/12/2009 è stata aumentata la soglia di esenzione da a , ulteriormente aumentata a con delibera CC n 9 del 11/2/2011 dal 2011, e poi confermata per il Per il 2013 è previsto l aumento di un punto percentuale fino al raggiungimento della soglia massima dello 0,8 punti percentuali. 35

8 Fondo di Solidarietà Comunale La legge di stabilità 2013 dispone la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito dell imposta municipale, in particolare dal 2013 tutto il gettito diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili di categoria D, è di competenza comunale. Il mantenimento di questa riserva statale è necessitato dal mantenimento dei saldi programmati di finanza pubblica, ossia la neutralità per lo Stato. Quindi le assegnazioni statali sono totalmente sostituite dal gettito del tributo dal punto di vista del comparto. Infatti la manovra finanziaria per il 2013 dispone una riduzione delle risorse statali di oltre 3 miliardi di euro. Al fine di garantire una equa distribuzione di risorse, è istituito il Fondo di solidarietà comunale alimentato da una quota del gettito del tributo che è distribuito in ragione: dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D; della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base; della quantificazione dei costi e fabbisogni standard. E stata poi inserita una clausola di salvaguardia per singolo comune volta ad evitare che la ripartizione del fondo produca aumenti o diminuzioni troppo elevate con riferimento al complesso delle risorse disponibili di ciascun ente. Il nuovo Fondo di solidarietà Comunale, quindi, sarà quantificato in ragione del vecchio Fondo Sperimentale di Riequilibrio, variato in ragione del maggior/minor gettito IMU ad aliquota base, rispetto al 2012 e diminuito della quota prevista dall art. 16, comma 6 del D.L. 06/07/2012, n 95, convertito con modificazioni dalla L. 07/08/2012, n 35. La base di partenza dovrebbe quindi essere il valore corrisposto con il Fondo Sperimentale di Riequilibrio Ma la determinazione di tale fondo, alla data di stesura dello schema di Bilancio 2012 è ancora provvisoria. Le valutazioni effettuate per la redazione del Bilancio si basano quindi sulle stime riportate nel sito web del Federalismo Fiscale in relazione alla variazione definitiva del FSR derivante dal maggior/minor gettito IMU ad aliquota base e il gettito ICI quantificato secondo le stime del Ministero dell Interno. E anche impossibile quantificare autonomamente la riduzione prevista complessivamente su scala nazionale dal D.L. n 95/2012 in milioni di euro per il 2013, milioni per l anno 2014 e in milioni a decorrere dall anno Lo stesso articolo 16 aveva previsto per il 2012 il concorso dei Comuni per complessivi 500 milioni di euro, non in termini di riduzioni di trasferimenti, ma vincolati all estinzione anticipata di mutui. Tale vincolo ammontava per Castiglione ad ,52, ma il raffronto con il 2013 non è possibile in quanto le modalità di attribuzione saranno diverse. In questo situazione di grave incertezza si inserisce anche, come nota parzialmente positiva, l art. 10-quater, aggiunto in sede di conversione al D.L. 08/04/2013, n 35 dalla Legge 06/06/2013 n 64, che attribuisce un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 ai Comuni che negli anni 2012 e 2013 hanno subito un maggiore taglio di risorse per effetto dell'assoggettamento ad IMU degli immobili posseduti dagli stessi Comuni nel proprio territorio (immobili per i quali viene escluso l'assoggettamento ad IMU). Si dovrà attendere uno specifico decreto per conoscere gli importi della ripartizione, che comunque avverrà sulla base delle stime del gettito IMU derivante dagli immobili in oggetto. Tale contributo viene escluso dai conteggi relativi al patto di stabilità. 36

9 Con l'aggiunta dell'art. 10-quinquies, viene poi rimodulata la riduzione del fondo di solidarietà a decorrere dal 2013: il calcolo verrà effettuato comunque partendo dai dati SIOPE, però in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio e ponendo un vincolo all'importo del taglio: la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 % della media costituita dal rapporto fra le riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE e la popolazione residente di tutti i Comuni, relativamente a ciascuna classe demografica riportata all'art. 156 del TUEL. L art. 10-sexies, infine, modifica i criteri di riparto del fondo di solidarietà 2013 ma senza che ciò migliori le possibilità di simulazione: sono eliminati alcuni parametri di cui il Ministero deve tenere conto per l attribuzione della riduzione, salvo poi introdurre una clausola di salvaguardia al fine di evitare variazioni eccessive. Quantificazione delle contribuzioni ANNO 2012 Portale Rendiconto federalismo ANNO 2013 fiscale A) - Assegnazioni da Federalismo Municipale , , ,00 B) - Contributi non fiscalizzati da Federalismo Municipale , ,93 0,00 C) - Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge , , ,86 D) - Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali 2.501, ,90 0,00 E) - Contributo per gli interventi dei Comuni e delle Province (ex Sviluppo Investimenti) , , ,66 TOTALE , , ,52 Differenza Rendiconto 2012 Previsione ,45 Differenza Portale Fed. Fisc Previsione ,85 A) - Assegnazioni da Federalismo Municipale ANNO 2012 Portale Rendiconto federalismo ANNO 2013 fiscale Fondo Sperimentale di riequilibrio attribuito , , ,30 Compartecipazione all'iva attribuita nel , , ,29 Variazioni Contabili , , ,28 Effetto riduzione Articolo 14, comma 2 del DL 78/ , , ,33 Rideterminazione 2012 Detrazione Articolo 2, comma 183, della Legge 191/ , , ,18 Attribuzione somme per soppressa addizionale comunale sui consumi di energia elettrica , , ,78 Riduzione articolo 28, commi 7 e 9 del DL 201/ , , ,00 Verfica ex art. 9 c. 6bis DL 174/2012 e art. 1 c. 383 Legge 228/ , ,00 Compensazione per maggiore/minore gettito da Imposta Municipale Propria , , , Compensazione per maggiore/minore gettito da Imposta Municipale Propria ,00 Riduzione comma 6 e 6 bis Articolo 16 DL 95/2012 0,00 0, ,02 TOTALE , , ,00 B) - Contributi non fiscalizzati da Federalismo Municipale Rendiconto 2012 ANNO 2013 Trasferimenti Compensativi minori introiti Addizionale IRPEF (una tantum) ,93 0,00 37

10 C) - Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge Rendiconto 2012 ANNO 2013 Somme per la copertura di oneri per accertamenti medico legali per assenze per malattia 1.825,00 0,00 Trasferimenti compensativi minori introiti Addizionale IRPEF - (art 5, c1, e 6, dl 185/08) , ,86 TOTALE , ,86 D) - Altre erogazioni di risorse che non costituiscono trasferimenti erariali Rendiconto 2012 ANNO 2013 Cinque per mille gettito IRPEF Anno Imposta 2009 (art. 63, DL 2/2010) 2.501,90 0,00 E) - Contributo per gli interventi dei Comuni e delle Province (ex Sviluppo Investimenti) Contributo per gli interventi dei Comuni e delle Province (ex Sviluppo Investimenti) Trend dei Trasferimenti 2010/2013 Rendiconto 2012 ANNO , ,66 Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Previsione 2013 Trasferimenti Ordinari - FSR - FSC , , , ,00 Contributo per gli interventi dei Comuni e delle Province (ex Sviluppo Investimenti) , , , ,00 maggior/minor gettito IMU ad aliquota base , ,00 TOTALE , , , ,00 Differenza annuale , , ,37 pari al -11,27% -28,05% -13,06% Differenza nel quadriennio ,77 pari al -44,50% Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni La materia è regolata dal DLgs 15 novembre 1993, n.507. E stata aggiudicata alla ditta ICA srl la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP, con decorrenza 1/1/2011 e per durata quinquennale. Queste le condizioni economiche della concessione: Quota a favore della ditta 15,47% Minimo garantito Pubblicità ,00 Minimo garantito Pubbliche affissioni ,00 La quota prevista a titolo di imposta sulle insegne corrisponde al 100% della previsione, pari ad ,00. Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche Il DLgs 15 novembre 1993, n.507 disciplina l applicazione della tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche. 38

11 E stata aggiudicata alla ditta ICA srl la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP, con decorrenza 1/1/2011 e per durata quinquennale. Queste le condizioni economiche della concessione: Quota a favore della ditta 15,47% Minimo garantito , Per l I.M.U., indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni a) gettito I.M.U. su abitazioni = b) gettito I.M.U. su fabbricati produttivi = incidenza IMU su fabbricati produttivi rispetto alle c) b) x 100 abitazioni = 836,17 a) Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. Imposta Comunale immobiliare/ Imposta Municipale Propria Anno Importo 1997 Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo IMU (di cui accertamento convenzionale ,00) , Previsione IMU , Previsione IMU , Previsione - IMU ,00 39

12 Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO Comune di Castiglione Delle Stiviere Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2011 Imponibile ai fini dell'addizionale comunale: Addizionale Comunale dovuta: Aliquota media: 0,62 Soglia di esenzione (Euro): Aliquota (%): 0,80 Gettito minimo (Euro): Variazione gettito: da (%): 5,67 Gettito massimo (Euro): a (%): 29,15 Reddito Prevalente Numero di Soggetti Esenti / Non tenuti Numero % variazione % (su 2011) importo min importo max Gettito % su totale variazione % da variazione % a Lavoro dipendente ,46-1, ,58 5,78 29,29 Lavoro autonomo ,48 0, ,14 2,67 25,49 Impresa ,50 1, ,55 2,04 24,71 Partecipazione soc. di pers ,98 1, ,34 2,38 25,13 Immobiliare ,57 1, ,17 1,83 24,45 Pensione ,95-2, ,28 7,75 31,70 Altro ,99 0, ,63 4,35 27,54 Totale ,15-1, ,00 5,67 29,15 40

13 Imposta di pubblicità Anno Riferimento Importo 1998 Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Previsione , Previsione , Previsione ,00 Imposta sulle Pubbliche affissioni Anno Riferimento Importo 1998 Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Previsione , Previsione , Previsione ,00 41

14 Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche Anno Riferimento Importo Permanente , Consuntivo Temporanea ,97 TOTALE ,90 Permanente , Consuntivo Temporanea ,40 TOTALE ,38 Permanente , Consuntivo Temporanea ,96 TOTALE ,96 Permanente , Consuntivo Temporanea ,84 TOTALE ,80 Permanente , Consuntivo Temporanea ,17 TOTALE ,02 Permanente , Consuntivo Temporanea ,22 TOTALE ,89 Permanente , Consuntivo Temporanea ,00 TOTALE ,29 Permanente , Consuntivo Temporanea ,00 TOTALE ,41 Permanente , Consuntivo Temporanea ,00 TOTALE ,00 Permanente , Consuntivo Temporanea ,95 TOTALE ,82 Permanente , Previsione Temporanea ,00 TOTALE ,00 Permanente , Previsione Temporanea ,00 TOTALE ,00 Permanente , Previsione Temporanea ,00 TOTALE ,00 42

15 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TIA TIA Tribut - TARES Anno Riferimento Importo Gettito TaRSU , Consuntivo Addizionale ex ECA ,51 TOTALE ,51 Gettito TaRSU , Consuntivo Addizionale ex ECA ,47 TOTALE ,47 Gettito TaRSU , Consuntivo Addizionale ex ECA ,18 TOTALE , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo 7.866, Consuntivo 5.088, Consuntivo , Consuntivo 5.532, Consuntivo 5.059, Consuntivo 1.000, Consuntivo , Consuntivo , Consuntivo , Previsione , Previsione , Previsione ,00 Fino all anno 2002 il gettito era costituito dalla applicazione della Tarsu, sostituita nel 2003 dalla TIA corrispettivo gestita e riscossa interamente da Indecast: gli importi iscritti a bilancio per quegli anni erano relativi ai ruoli suppletivi Tarsu. Dal 2010 il gettito TIA rientra nel bilancio comunale grazie alla sentenza n.238/2009 della Corte Costituzionale che ne ha riconosciuto la natura tributaria. Dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell art.14 del Dl 6 dicembre 2011, n.201, entra altresì in vigore il nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) che sostituisce abrogandoli, ogni prelievo precedente in materia. Il nuovo Regolamento, adottato ai sensi della normativa vigente, ne prevede oltre agli ordinari presupposti di applicabilità, le riduzioni e agevolazioni, il numero di rate e le nuove modalità di riscossione. Recupero dell evasione L attività di recupero dell evasione, con particolare riferimento all ICI, è iniziata nel corso del 1999 con un gettito complessivo pari ad ,02 circa e, nel corso degli anni, ha portato ad un costante aumento del gettito ordinario, che dal 1999 al 2007 è passato da ,00 ad ,00 (+ 36,01%). Il 2008 non è rapportabile vista l esclusione dell unità adibita ad abitazione principale disposta con DL n.93/2008. L attività di recupero dell evasione comprende anche gli accertamenti relativi ai terreni (aree edificabili), iniziati nel Il gettito relativo a questi ultimi ammonta complessivamente fino al 2012 compreso ad ,66. 43

16 Anno Riferimento Importo 2002 Consuntivo ICI immobili , Consuntivo ICI immobili ,77 ICI immobili , Consuntivo ICI Progetto aree edificabili ,26 TOTALE ,82 ICI immobili , Consuntivo ICI Progetto aree edificabili ,46 TOTALE ,63 ICI immobili , Consuntivo ICI Progetto aree edificabili ,07 TOTALE ,91 ICI immobili , Consuntivo ICI Progetto aree edificabili ,84 I.C.I. - progetto c.336 L.311/ ,00 TOTALE ,93 ICI immobili , Consuntivo ICI Progetto aree edificabili ,00 I.C.I. - progetto c.336 L.311/ ,00 TOTALE ,00 ICI immobili , Consuntivo ICI Progetto aree edificabili ,00 I.C.I. - progetto c.336 L.311/ ,00 TOTALE ,00 ICI immobili , Consuntivo ICI Progetto aree edificabili ,00 I.C.I. - progetto c.336 L.311/ ,00 TOTALE ,00 ICI immobili , Consuntivo ICI Progetto aree edificabili ,00 I.C.I. - progetto c.336 L.311/ ,00 TOTALE ,00 ICI immobili , Consuntivo ICI Progetto aree edificabili 0,00 I.C.I. - progetto c.336 L.311/ ,00 TOTALE ,00 ICI immobili , Previsione ICI Progetto aree edificabili ,00 I.C.I. - progetto c.336 L.311/ ,00 TOTALE ,00 ICI immobili , Previsione ICI Progetto aree edificabili ,00 I.C.I. - progetto c.336 L.311/04 0,00 TOTALE ,00 ICI immobili , Previsione ICI Progetto aree edificabili ,00 I.C.I. - progetto c.336 L.311/04 0,00 TOTALE ,00 44

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