REGOLAMENTO. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/09/2013 ALLEGATO A. Monetizzazione delle aree a standard
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1 ALLEGATO A REGOLAMENTO Monetizzazione delle aree a standard Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/09/2013 responsabile settore IV - assetto del territorio arch. Antonino Gandolfo responsabile ufficio edilizia geom. Adriano Zingoni gruppo di lavoro arch. Costanza Cacciatori dott.ssa Laura Donati geom. Paolo Innamorati sig.ra Maria Giulia Gennari Montespertoli, Settembre 2012
2 Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 (Finalità) 1. Nelle more di approvazione del Regolamento Edilizio e del Regolamento Urbanistico, questa raccolta di regole tratta la monetizzazione delle aree per standard, istituto che i Comuni generalmente utilizzano, anche se le norme Statali e Regionali non lo disciplinano espressamente. E però vero che ogni regolamento locale deve prendere le mosse, per quella sua prassi viva ed attuale, dall assetto normativo che l attività legiferante è venuta faticosamente elaborando imponendogli forme, contorni e limiti ben definiti. Infatti ogni regola locale può sortire la sua efficacia solo fondandosi nel vigente assetto normativo e nella ricerca di obiettive ragioni d interesse pubblico. Articolo 2 (Carico urbanistico. Standard) 1. E necessario dunque iniziare dalla nozione di carico urbanistico. Si tratta di un concetto non definito dalla vigente normativa, ma che in concreto è preso in considerazione in vari istituti di diritto urbanistico. Ogni insediamento umano è costituito da un elemento primario (abitazione, opifici) e da uno secondario (opere pubbliche) il quale deve essere proporzionato all insediamento primario, ossia al numero degli abitanti insediati. Il carico urbanistico, perciò, è l effetto che è prodotto dall insediamento primario come domanda di strutture collettive e servizi, in dipendenza del numero dei cittadini insediati e delle caratteristiche delle attività da costoro svolte Sulla base di tale concetto, l urbanistica, al fine di valutare la qualità degli insediamenti, ha individuato, oltre al numero degli abitanti utilizzato per determinarne la consistenza, una diversa categoria di strumenti quali i parametri di dotazione di infrastrutture e servizi atti a rappresentare uno standard di riferimento. 3. L attività legislativa ha recepito tale concezione provvedendo ad emanare una apposita normativa che ha stabilito i criteri di quantificazione della dotazione e quindi fissato i minimi inderogabili nonché un adeguato sistema metrico per valutare la quantità di servizio che una infrastruttura fornisce. Articolo 3 (Richiami normativi) 1. Per la definizione del concetto di aree per la soddisfazione degli standard di servizi pubblici e il relativo inquadramento urbanistico occorre necessariamente fare riferimento sia al decreto ministeriale 2/IV/1968, n 1444 che alla legge regionale 1/2005, articolo 53, comma 2, lettera c). 2. Questo assetto normativo individua quale parametro di riferimento la relazione tra la capacità delle attrezzature (infrastrutture, o servizi) esistenti o previste in un ambito territoriale ed il numero degli abitanti serviti, fissando il rapporto mq/ab. quale unità di misura dello standard urbanistico Tali indicazioni e definizioni costituiscono elementi 1 Cassazione Sezione III, n del 5 ottobre 2011 fonte http: legislazionetecnica.it/
3 essenziali per delineare la strategia dello sviluppo territoriale nell interno del Piano strutturale. 3. Per quanto concerne invece il concetto di monetizzazione, in assenza di specifiche disposizioni di legge, si rende necessario ed opportuno prendere riferimento dalle enunciazioni giurisprudenziali, le quali sembrano dare per sottinteso il fatto che l istituto sia legittimamente utilizzabile dai Comuni, però a determinate condizioni. Titolo II Monetizzazione aree per standard Articolo 4 (Inquadramento) 1. Oggetto di questo regolamento è la definizione della nozione di monetizzazione e la relativa disciplina, fattispecie alternativa della cessione in materia urbanistica, ossia la facoltà, concessa all operatore che edifica, di pagare al Comune una somma di denaro sostitutiva della cessione gratuita delle aree destinate a standard. 2. Non vi è alcun dubbio che l interpretazione delle leggi vigenti impone il conseguimento dello scopo per cui furono poste e non deve andare al di là di esso, perciò, a favore e a sostegno della monetizzazione, debbono sussistere obiettive ragioni di pubblico interesse. 3. Il Comune pertanto aderirà all istituto della monetizzazione allorché accerti la mancanza dei requisiti e delle caratteristiche alle quali devono rispondere le aree da acquisire, e questo al fine di realizzare le condizioni idonee all uso dei cittadini e al contenimento dei costi di manutenzione delle aree stesse. Articolo 5 (Condizioni) 1. Possono seguire la procedura di monetizzazione delle aree a standard i progetti relativi ad interventi di ristrutturazione urbanistica, quando l attuazione avviene mediante la formazione di strumenti urbanistici (del terzo livello) denominati Piani di Recupero, la cui stesura è subordinata alle norme stabilite dal D.M. 2/IV/1968, n limiti minimi inderogabili di attrezzature pubbliche da realizzare e cedere al Comune. Inquadrati nel vigente PRG e disciplinati dal vigente PS, tali Piani sono redatti sulla base di una convenzione tra l operatore privato che edifica e il Comune. Pertanto nel caso di interventi riconducibili al grado di ristrutturazione urbanistica, tale convenzione può prevedere che all atto di stipula i soggetti obbligati corrispondano al Comune una somma in alternativa totale o parziale alla cessione delle aree. 2. La monetizzazione è concessa qualora le aree a standard proposte in cessione dall operatore che edifica, siano dal Comune ritenute non idonee. E questo in relazione alla inadeguatezza della localizzazione, alle esiguità delle dimensioni, alla conformazione e alla limitata capacità di accogliere attrezzature, o allorché siano ritenute eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione. 3. La monetizzazione delle aree a standard è una facoltà che l Amministrazione Comunale si riserva nei casi disciplinati dal regolamento, in conformità ai parametri e alle regole in esso contenute alle quali l operatore che edifica e l Amministrazione stessa dovranno attenersi. Con tutto ciò tale prerogativa non deve comportare la rinuncia alla realizzazione delle opere, bensì la loro realizzazione differita attraverso la progettazione urbanistica che individui soluzioni idonee al buon funzionamento delle attività urbane e funzionali all uso dei cittadini.
4 Articolo 6 (Monetizzazione) 1. Il procedimento della monetizzazione si pone come alternativa alla realizzazione degli standard urbanistici, però esclusivamente nell ambito dei piani attuativi di iniziativa privata denominati piani di recupero. Mentre i piani attuativi di iniziativa privata denominati piani di lottizzazione, sono esclusi dal procedimento della monetizzazione delle aree a standard. 2. La monetizzazione costituisce l ipotesi onerosa ed alternativa alla cessione gratuita delle aree, che i soggetti obbligati corrispondono al comune secondo il criterio commisurato all utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione. 3. La monetizzazione delle aree a standard non deve essere inferiore al costo dell area da acquistare o da espropriare e dalla quota relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie a sostenere l incremento di carico urbanistico determinato dall intervento. 4. Il costo dell area stabilito al successivo art. 7 comma 3, è stato determinato assumendo il valore di esproprio di un area destinata alla realizzazione di un opera pubblica nel Capoluogo eseguito del Settore Lavori Pubblici, prendendo a riferimento l atto esecutivo più recente in termini temporali. 5. La quota relativa alla realizzazione delle opere si intende assolta col pagamento del contributo commisurato all incidenza delle opere di urbanizzazione 2, in relazione all entità dell intervento, applicando le aliquote comunali vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire per la categoria d intervento di ristrutturazione urbanistica. Articolo 7 (Dotazione minima insediamenti residenziali. Prezzo unitario) 1. Per la dotazione minima di aree a standard degli insediamenti residenziali si assume quella stabilita dal D.M. 1444/1968, corrispondente, per ogni abitante da insediare, a mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, che dovranno essere realizzate a supporto del nuovo insediamento. A tali dotazioni minime non saranno applicate riduzioni. 2. Per il calcolo degli abitanti si assume come parametro volumetrico il valore di 100 mc per abitante, corrispondente al termine di valutazione medio desumibile dal dimensionamento del Piano Strutturale. 3. Il prezzo unitario a mq da corrispondere per la monetizzazione delle aree a standard per gli insediamenti a destinazione residenziale, è determinato sulla base delle considerazioni espresse al precedente art. 6, nella misura di /mq 20 su tutto il territorio comunale. 4. Tale valore sarà aggiornato annualmente secondo le variazioni percentuali dell indice dei prezzi al consumo, determinate dall ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, con esclusione dei tabacchi, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell anno precedente. E questo ad iniziare dal mese di novembre del 2013, e per l aggiornamento dell anno Articolo 8 (Modalità di accesso) 1. Sia il soggetto privato, sia l Amministrazione Comunale, prioritariamente procederanno ad effettuare le verifiche per il reperimento e la cessione delle aree a standard, e solo qualora 2 articolo 119 comma 1 LR 1/2005
5 siano accertate le condizioni di cui all articolo 5 comma 2 potranno aderire alla fattispecie onerosa, totale o parziale e alternativa alla cessione gratuita delle aree a standard. 2. La monetizzazione delle aree a standard è una facoltà che l Amministrazione Comunale si riserva nei casi disciplinati dal regolamento comunale, tuttavia l accesso potrà essere richiesto dall operatore privato al Responsabile del Settore Assetto del Territorio, il quale, valutata la compatibilità con le disposizioni del presente regolamento, determinerà l ammontare della monetizzazione e sottoporrà la proposta alla Giunta Comunale. Accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà comunicato al richiedente l importo del corrispettivo. Perciò, la richiesta di monetizzazione sarà presentata dagli aventi titolo prima dell adozione del piano attuativo. La proposta di monetizzazione potrà avvenire anche su iniziativa degli uffici comunali, qualora sia ravvisata la sussistenza delle condizioni di cui all articolo Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree a standard dovrà essere pagato al momento della stipula dell atto di convenzione: in unica soluzione, o rateizzato in non più di sei rate semestrali previa presentazione delle idonee garanzie fidejossorie. 4. La monetizzazione delle aree a standard non comporta riduzione del contributo di costruzione dovuto per l intervento. 5. Le aree monetizzate non concorrono ad aumentare la capacità edificatoria del lotto. Articolo 9 (Destinazione dei proventi) 1. I proventi della monetizzazione delle aree a standard, introitati dall Amministrazione Comunale in apposito capitolo di Bilancio, saranno destinati esclusivamente alla realizzazione di urbanizzazione primaria e secondaria, con esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Articolo 10 (Disposizioni finali) 1. La Giunta Municipale, dietro proposta motivata del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, può sempre e comunque rifiutare la monetizzazione ove verifichi che il richiedente disponga di aree idonee ed adeguate al soddisfacimento dello standard di cui al D.M. 1444/ La Giunta Municipale, dietro proposta motivata del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, può sempre e comunque rifiutare la monetizzazione ove verifichi che l ambito ove è collocato l immobile non sia in grado di assorbire ulteriore insediamento di abitanti. In questa ipotesi il piano attuativo (piano di recupero) rimane subordinato alla cessione gratuita ed obbligatoria delle aree. 3. Per interventi ed attività ritenuti di particolare importanza strategica per la comunità locale ed in presenza di un interesse collettivo maggiore, è fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale, di adottare determinazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento.
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