Quadro generale sul regolamento REACH con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per la vigilanza
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1 Quadro generale sul regolamento REACH con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per la vigilanza Roma, 25 Novembre 2008 Roberto Binetti Istituto Superiore di Sanità 1
2 Piano nazionale per l attuazione del regolamento REACH Legge n. 46 del 6 aprile 2007 (art. 5-bis) Amministrazioni coinvolte: Ministero della salute (designato autorità competente ) Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio Supporto tecnico-scientifico assicurato da ISPRA (ex APAT - Agenzia per la protezione dell ambiente) e dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche, da istituire presso l Istituto superiore di sanità (ISS) Stanziamento di risorse (a regime 4,6 milioni ) 2
3 Il D.M. 22 novembre 2007 Compiti di ciascuna amministrazione/ente di supporto Forme di coordinamento Obiettivi da perseguire Distribuzione delle risorse finanziarie in base ai compiti e agli obiettivi stabiliti 3
4 Linee direttrici del piano di attività Azioni strategiche: 1. realizzazione di una struttura centrale di elevato profilo tecnicoscientifico capace di assicurare il coordinamento delle azioni da svolgere ed un azione di interfaccia con la Commissione europea, l Agenzia europea e gli altri Stati membri 2. organizzazione delle attività di informazione e assistenza tecnica alle imprese (help-desk nazionale) 3. attivazione di una rete nazionale per le attività di vigilanza e controllo 4
5 Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) Istituito presso l Istituto Superiore di Sanità, come struttura di tipo dipartimentale, in data Struttura: - Un Direttore di Centro - Una Segreteria Tecnica - Tre Reparti: a) Valutazione del pericolo di sostanze chimiche; b) Valutazione del pericolo di preparati e miscele; c) Gestione dati, esposizione e caratterizzazione del rischio. Fondi assegnati: A regime (dal 2009 in poi)
6 Gli strumenti del precedente sistema legislativo Direttiva 67/548/CEE : classificazione sostanze e notifica nuove sostanze Direttiva 1999/45/CE : classificazione preparati Direttiva 76/769/CEE : restrizioni e divieti Regolamento (CEE) 793/93: valutazione del rischio sostanze esistenti 6
7 Perché una nuova regolamentazione sulle sostanze chimiche nell Unione Europea sostanze immesse sul mercato prima del 18 settembre 1981 ( sostanze esistenti EINECS) Oltre sostanze immesse sul mercato dopo il 18 settembre 1981 ( nuove sostanze ELINCS) Circa sostanze classificate come pericolose 40 gruppi di sostanze soggette a restrizioni (corrispondenti a circa 900 sostanze) 141 sostanze prioritarie valutate in base al regolamento (CEE) n.793/93) 7
8 (segue) - Si calcola che circa sostanze siano commercializzate nella U.E. in quantità > 1 tonnellata/anno, ma il sistema legislativo attuale permette un adeguata gestione dei rischi solo per poche migliaia di sostanze ( nuove sostanze ) - Per la maggior parte delle sostanze presenti sul mercato prima del settembre 1981( sostanze esistenti ) mancano informazioni di base sulle proprietà fisico-chimiche, sugli aspetti tossicologici e ambientali - Necessità quindi di abolire il diverso approccio attualmente adottato per sostanze nuove e sostanze esistenti Necessità di affrontare il cosiddetto fardello del passato 8
9 La genesi del nuovo regolamento sulle sostanze chimiche Novembre 1998, la Commissione presenta su richiesta del Consiglio una relazione sul funzionamento dei quattro strumenti [documento di lavoro SEC(1998) 1986] Giugno 1999, il Consiglio indica la necessità di adottare una nuova strategia per la gestione e il controllo dei rischi delle sostanze chimiche Febbraio 2001, la Commissione presenta il Libro bianco Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche COM(2001) 88 Dicembre 2001 il Consiglio e il Parlamento Europeo esprimono i loro pareri sulla strategia indicata dalla Commissione Ottobre 2003 La Commissione presenta, dopo un ampia consultazione pubblica, la proposta di regolamento COM(2003) 644 Registration, Evaluation, Autorisation of CHemicals (REACH) 9
10 Il negoziato e l approvazione del regolamento REACH Prima lettura del Parlamento Europeo alla proposta della Commissione (Novembre 2005) Accordo politico del Consiglio sulla posizione comune (Dicembre 2005) e adozione formale della posizione comune (Giugno 2006) Seconda lettura del Parlamento Europeo (13 Dicembre 2006) e ratifica definitiva da parte del Consiglio (18 Dicembre 2006) Pubblicazione nella G.U.C.E. L 396 del del Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo (CE) n. 1907/2006 del Entrata in vigore: 1 Giugno
11 REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del Concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE Pubblicato sulla GU UE n. L396 del Rettifica (nuova versione corretta) pubblicata sulla GU UE n. L136 del
12 Struttura del regolamento REACH TITOLO I: Questioni generali TITOLO II: Registrazione delle sostanze TITOLO III: Condivisione dei dati e disposizioni per evitare sperimentazioni superflue TITOLO IV: Informazioni all interno della catena di approvvigionamento TITOLO V: Utilizzatori a valle TITOLO VI: Valutazione TITOLO VII: Autorizzazione TITOLO VIII: Restrizioni TITOLO IX: Tariffe TITOLO X: Agenzia TITOLO XI: Inventario delle classificazioni ed etichettature TITOLO XII: Informazioni TITOLO XIII: Autorità competenti TITOLO XIV: Applicazione e controlli TITOLO XV: Disposizioni transitorie e finali 12
13 Allegati al regolamento REACH Allegato I Valutazione e Relazione sulla sicurezza chimica Allegato II Guida per le Schede di dati di sicurezza Allegato III Sostanze escluse dall esenzione di cui all art.12.1 lettera b) Allegato IV Sostanze esentate dall obbligo di registrazione (art.2.7 lett.a) Allegato V Sostanze esentate dall obbligo di registrazione (art.2.7 lett.b) AllegatoVI Informazioni di base Allegato VII Informazioni per sostanze > 1 tonnellata/anno Allegato VIII Informazioni aggiuntive per sostanze > 10 tonn/anno, Allegato IX Informazioni aggiuntive per sostanze > 100 tonn/anno, Allegato X Informazioni aggiuntive per sostanze > 1000 tonn/anno Allegato XI Prescrizioni generali sugli studi sperimentali Allegato XII Guida per utilizzatori a valle Relazione sicurezza chimica Allegato XIII Criteri per identificazione sostanze PBT e vpvb Allegato XIV Sostanze soggette ad autorizzazione Allegato XV Caratteristiche dei fascicoli presentati da SM e/o Agenzia Allegato XVI Analisi socio-economica : informazioni da considerare Allegato XVII Elenco delle Restrizioni in vigore 13
14 Obiettivo generale del Regolamento REACH: creazione di un sistema unico ed efficace di gestione del rischio delle sostanze chimiche, attraverso Registrazione delle sostanze prodotte e/o importate in quantità > 1 tonnellata/anno Valutazione della sicurezza delle sostanze (ruolo pro-attivo dell industria) e delle sostanze prioritarie Autorizzazione delle sostanze estremamente problematiche per usi specifici Mantenimento dell attuale sistema delle Restrizioni Creazione di un Agenzia Europea Accesso del pubblico all informazione, unificazione delle norme 14
15 Entrata in vigore e applicazione del regolamento (Art.141) Il regolamento è entrato in vigore il 1 giugno 2007 Si sono applicate a partire da tale data le disposizioni riguardanti i Titoli I (Questioni generali), IV (informazioni all interno della catena di approvvigionamento), IX (tariffe), X (Agenzia), XIII (Autorità Competenti), XIV (Applicazione e controlli) e XV (Disposizioni transitorie e finali); Le disposizioni riguardanti i Titoli II (registrazione), III (condivisione dei dati), V (Utilizzatori a valle), VI (valutazione), VII (autorizzazione), XI (inventario delle classificazioni) e XII (informazioni) sono entrate in applicazione a partire dal Le disposizioni relative alle restrizioni (Titolo VIII) si applicheranno a partire dal
16 Esclusioni dal campo di applicazione del Regolamento (Art. 2) Sostanze radioattive (dir. 96/29/euratom) Sostanze in transito assoggettate a controllo doganale Intermedi non isolati Rifiuti (dir. 2006/12/CE) Trasporto Gli Stati Membri possono esentare specifiche sostanze nell interesse della difesa Sostanze usate in medicinali, in alimenti e mangimi (per quanto riguarda la registrazione, valutazione e autorizzazione) Sono fatte salve le normative specifiche sui luoghi di lavoro e sulla protezione ambientale 16
17 Sostanze nuove e sostanze esistenti Dal (entrata in applicazione della procedura di registrazione): Scompare la distinzione fra sostanze nuove e sostanze esistenti; Scompare la procedura di notifica per le sostanze nuove; la direttiva 67/548 è stata per questo modificata (dir. 2006/121/CE). Recepimento nazionale: D. Lgs. 145/2008 La distinzione ora è fra sostanze phase-in (che entrano gradualmente nel sistema), cioè le sostanze già prodotte e/o immesse sul mercato alla data del , per le quali l obbligo di registrazione è scaglionato nel tempo in funzione dei quantitativi, e sostanze non phase-in, cioè sostanze nuove, per le quali vale il principio no registration no marketing. 17
18 Registrazione (Articoli 5-24) Obbligo generale di acquisire informazioni sulle sostanze fabbricate o importate in quantità 1 ton/anno. Le informazioni sono comunicate direttamente all Agenzia europea ECHA. Viene assegnato un numero di registrazione. Sostanze da registrare: sostanze prodotte o importate in quanto tali, sostanze presenti in preparati, sostanze contenute negli articoli e destinate ad essere rilasciate nelle normali condizioni di uso, monomeri presenti nei polimeri > 2% in forma legata, intermedi isolati (dossier ridotto). Chi deve registrare: I produttori comunitari e gli importatori da Paesi Terzi. Un Utilizzatore a Valle (DU) che acquista una sostanza da Paesi Terzi è un importatore, a meno che il produttore extracomunitario nomini un proprio Rappresentante Unico in EU, che agisce in EU a nome del produttore. Si considerano già registrate le sostanze attive utilizzate esclusivamente in prodotti fitosanitari (dir. 91/414) e in biocidi (dir. 98/8) e inserite in Allegato I o nelle liste prioritarie di valutazione, nonché (per il notificante) le sostanze notificate come nuove sostanze ai sensi della direttiva 67/548/CEE; è attiva una procedura per richiedere il n. di registrazione Esenzioni dall obbligo di registrazione: sostanze utilizzate per attività di ricerca e sviluppo (per 5 anni prorogabili per altri 5 informazioni minime), farmaci per uso umano o veterinario, additivi alimentari, sostanze elencate negli Allegati IV e V (nuova versione), polimeri, sostanze recuperate (se chimicamente corrispondenti alle sostanze di origine e se queste ultime risultano già registrate) 18
19 Sostanze Phase-in Sostanze incluse nell Inventario europeo EINECS; Sostanze prodotte nella UE almeno una volta nei 15 anni precedenti il , ma mai immesse sul mercato (altrimenti dovevano essere notificate). Va fornita prova documentale. No Longer Polymers immessi sul mercato fino all entrata in vigore della dir. 92/32 ( ) (non hanno né numero EINECS né numero ELINCS). Va fornita provadocumentale. 19
20 Tempistica per la registrazione delle sostanze phase-in (soggette ad un regime transitorio) Pre-registrazione: Dal al (obbligatoria per poter usufruire del regime transitorio) Registrazione entro 3 anni ( ) per: - Sostanze 1000 ton/anno - Sostanze C/M/R Cat. 1 e 2 > 1 ton/anno - Sostanze R ton/anno Registrazione entro 6 anni ( ) per: - Sostanze 100 ton/anno Registrazione entro 11 anni ( ) per: - Sostanze 1 ton/anno: 20
21 Pre-registrazione tardiva Se una sostanza phase-in è prodotta o importata per la prima volta in EU dopo il potrà comunque usufruire del periodo transitorio, a condizione che venga pre-registrata entro 6 mesi dalla data di prima produzione/importazione; In ogni caso tale pre-registrazione tardiva dovrà pervenire entro 12 mesi dalla scadenza del termine di registrazione previsto per la fascia di tonnellaggio alla quale la sostanza appartiene 21
22 Tempistica per la registrazione delle sostanze non-phase-in Le sostanze non-phase-in non possono beneficiare del periodo transitorio A partire dal tali sostanze devono essere registrate Il principio no registration - no marketing si applica immediatamente (le sostanze ELINCS si considerano non-phase-in per i soggetti diversi dal notificante) 22
23 Relazione sulla sicurezza chimica (CSR) (Art. 14 e Allegato I) Va effettuata per le sostanze prodotte e/o importate > 10 ton/anno e va consegnata all ECHA come parte integrante della registrazione. La valutazione della sicurezza chimica deve contenere: Valutazione dei pericoli per la salute umana; Valutazione dei pericoli per la salute umana dovuti alle proprietà fisico-chimiche; Valutazione dei pericoli per l ambiente; Valutazione PBT e vpvb Nel caso in cui si identifichi un pericolo, si deve procedere anche con: Valutazione dell esposizione Caratterizzazione del rischio La relazione sulla sicurezza chimica deve riportare, tra l altro: > - gli usi identificati - gli scenari di esposizione relativi agli usi identificati - le misure di gestione del rischio da adottare 23
24 Le dimensioni del problema Sostanze in EINECS: ca Sostanze > 1 tpa: ca Sostanze > 10 tpa: ca , di cui: - ca tra 10 e 100 tpa; - ca tra 100 e 1000 tpa; - ca > 1000 tpa. Tuttavia: Nella fase di pre-registrazione tuttora in corso sono pervenute finora > pre-registrazioni da > società, corrispondenti, secondo ECHA, a ca sostanze 24
25 Condivisione dei dati sulle sostanze (Articoli 25-30) Sostanze non phase-in: Il dichiarante potenziale deve preventivamente chiedere all Agenzia se la sostanza è già registrata (enquiry); in tal caso chiede al primo dichiarante la lettera di accesso ai dati, previo compenso dei costi sostenuti (l Agenzia definirà linee-guida per il calcolo di un adeguato compenso). Per i dati ottenuti su animali vertebrati la condivisione è obbligatoria in tutti i casi, (non si possono ripetere gli studi), mentre per dati diversi il proprietario è obbligato a fornire i dati se richiesti, ma il dichiarante potenziale può fornirli in proprio (può ripetere gli studi). Sostanze phase-in Successivamente alla fase di pre-registrazione, in cui ogni impresa dichiara l identità delle proprie sostanze e la fascia di tonnellaggio, ECHA pubblicherà entro il la lista delle sostanze pre-registrate. Successivamente per ogni sostanze si costituirà un Forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (Substance Information Exchange Forum - SIEF). Le regole per la condivisione dei dati sono le stesse delle sostanze non phase-in Protezione della proprietà dei dati: 12 anni dalla data di registrazione 25
26 Informazioni trasmesse lungo la catena d'approvvigionamento (Articoli 31-36, Allegato II) Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni è la scheda di dati di sicurezza (SDS) Allegato II La struttura della SDS (a 16 punti) sostanzialmente non cambia rispetto alla struttura attuale Vengono trasferite nel REACH tutte le disposizioni riguardanti le SDS di sostanze e preparati E prevista una SDS anche per le sostanze PBT e vpvb Se per una sostanza è stato elaborato un CSR, nell ambito del quale è stata effettuata anche una valutazione dell esposizione, nella SDS deve essere inclusa una sintesi degli scenari di esposizione rilevanti per l uso previsto della sostanza 26
27 Utilizzatori a valle (articoli 37-39) L utilizzatore a valle di sostanze chimiche (DU) non è obbligato ad effettuare una registrazione; Può fornire informazioni al suo fornitore per inserire la propria sostanza fra gli usi identificati o qualora ritenga che gli scenari di esposizione relativi all uso previsto non siano adeguatamente descritti nella SDS trasmessa dal fornitore; il fornitore è tenuto in tal caso a modificare la relazione sulla sicurezza chimica (CSR) in base ai dati ricevuti dal DU Se il DU utilizza la sostanza al di fuori dello scenario descritto dal suo fornitore e preferisce che tali utilizzi rimangono sconosciuti al fornitore, deve provvedere in proprio a redigere un CSR (in questo caso la soglia quantitativa è di 1 ton/anno e non di 10 ton/anno) Allegato XII. 27
28 Valutazione (Articoli 40-54) Oltre alla valutazione della sicurezza chimica effettuata dal fornitore (> 10 ton/anno allegato I) o dall utilizzatore a valle (> 1 ton/anno allegato XII) sono previsti altri due tipi di valutazione: Valutazione del dossier, effettuata dall Agenzia, che comprende:: Valutazione delle proposte di test Valutazione della conformità (completezza delle informazioni, adeguatezza delle richieste di waiving, adeguatezza del CSR ecc.) delle informazioni fornite nell ambito della registrazione. Tale valutazione non è sistematica: è previsto un numero congruo di valutazioni. Valutazione della sostanza, effettuata dagli Stati Membri: sulla base di una lista aperta (rolling plan) di sostanze, ogni Stato membro indica le sostanze che intende valutare annualmente. 28
29 Autorizzazione (Articoli 55-66) Applicazione del principio precauzionale L obbligo di autorizzazione prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno. Rientrano nella procedura di autorizzazione le sostanze Very High Concern (SVHC): a) sostanze C/M/R cat. 1 e 2; b) sostanze PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) e vpvb (molto persistenti e molto bioaccumulabili); c) perturbatori endocrini e sostanze che pur non rientrando nel criterio b) possono presentare rischi analoghi per l uomo e per l ambiente Le sostanze soggette all obbligo di autorizzazione saranno elencate nell allegato XIV 29
30 Dalla Lista Candidati all Allegato XIV L ECHA, sulla base di proposte degli SM e sentito il Comitato SM, definisce e tiene aggiornata la Lista dei Candidati, che viene pubblicata sul sito dell ECHA; Successivamente l ECHA propone, tenuto conto anche dei livelli di esposizione ipotizzabili e dei volumi di produzione, le sostanze da inserire in Allegato XIV. Il numero di sostanze dipende anche dalla capacità dell ECHA di evadere le domande (eventuali) nei termini previsti; la prima raccomandazione è prevista entro il L inserimento in Allegato XIV avviene con procedura di Comitato; Per ogni sostanza in Allegato XIV comparirà: l identità, le proprietà che giustificano l inserimento, la data di scadenza, la data entro la quale devono pervenire eventuali richieste di autorizzazione (almeno 18 mesi prima della data di scadenza), le eventuali categorie di usi esentate (e le condizioni di tali esenzioni). 30
31 Lista candidati al Nome Chimico Numero CE Motivazione Triethyl arsenate Carcinogenic (article 57a) Anthracene PBT (article 57d) 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) Carcinogenic (article 57a) Dibutyl phthalate (DBP) Toxic for reproduction (article 57c) Cobalt dichloride Carcinogenic (article 57a) Diarsenic pentaoxide Carcinogenic (article 57a) Diarsenic trioxide Carcinogenic (article 57a) Sodium dichromate Carcinogenic, mutagenic and toxic to reproduction (articles 57a, 57b and 57c) 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene) vpvb (article 57e) Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Toxic to reproduction (article 57c) Hexabromocyclododecane (HBCDD) PBT (article 57d) Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) PBT and vpvb (article 57d - e) Bis(tributyltin)oxide (TBTO) PBT (article 57d) Lead hydrogen arsenate Carcinogenic and Toxic to reproduction (articles 57a and c) Benzyl butyl phthalate (BBP) Toxic to reproduction (article 57c) 31
32 Obbligo di notifica delle SVHC negli articoli Ogni produttore o importatore di articoli notifica all ECHA l eventuale presenza di sostanze presenti nella Lista Candidati, se la sostanza è presente nell articolo a conc. > 0,1% p/p e se complessivamente la sostanza > 1 ton/anno; Le prime notifiche devono pervenire entro il ; successivamente entro 6 mesi dalla data di inserimento nella Lista di Candidati; Contenuto della notifica: identità della sostanza, classificazione, uso dell articolo, fascia di tonnellaggio. 32
33 Entrata in vigore: Restrizioni (Articoli 67-73, Allegato XVII) Le disposizioni della direttiva 76/769/CE sono state trasposte nel regolamento REACH Si prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida (la tempistica è stabilita nel regolamento), per iniziativa della Commissione Europea o anche (novità) su proposta di uno Stato membro Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni della valutazione E previsto un allegato specifico (All. XVII) nel quale sono elencate tutte le restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali nessuna impresa ha richiesto un autorizzazione specifica (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati) 33
34 L Agenzia Europea (Articoli ) E stata istituita l Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) Sede dell Agenzia: Helsinki Introiti: contributo della Commissione, sistema tariffario, contributi volontari degli S.M. Sono stati creati all interno dell Agenzia: a) un Comitato degli Stati Membri b) un Forum di scambio di informazioni fra gli S.M. sull applicazione del regolamento (attività di ispezione e controllo); c) un Comitato per la valutazione dei rischi, con la partecipazione di esperti degli S.M. d) un Comitato d analisi socio-economica, con la partecipazione di esperti degli S.M. e) una Commissione di ricorso I Documenti Guida sono disponibili sul sito dell ECHA 34
35 Help Desk Nazionale E attivo presso il Ministero Sviluppo Economico l Help Desk nazionale: al quale le Aziende nazionali possono rivolgersi per quesiti e chiarimenti. Le risposte vengono concordate con le altre Amministrazioni in funzione delle rispettive competenze. Se del caso viene consultato il network degli Help Desk nazionali, coordinato dall Agenzia (RECHORN). Le varie domande/risposte vengono selezionate e caricate sul sito (FAQ). 35
36 Regolamento modifiche Allegati IV e V (Regolamento della Commissione n. 987/2008) Allegato IV: sostanze principalmente di origine naturale, riconosciute innocue; sono riportate individualmente. Allegato V: sostanze principalmente di origine naturale, individuate per categorie o famiglie, che risultano sostanzialmente innocue o la cui pericolosità è nota e adeguatamente controllata con gli strumenti attualmente disponibili. 36
37 Regolamento tariffe (Regolamento della Commissione n. 340/2008) Prevista una differenza fra presentazione individuale e congiunta; Previste tariffe ridotte per PMI (distinzione fra media impresa, piccola impresa e microimpresa); Registrazione: da 120 (microimpresa, congiunta tra 1 e 10 ton) a (ordinaria individuale per > 1000 ton); Intermedi isolati: da 120 a 1600; Aggiornamenti per superamento soglia: da 203 a 29400; Richiesta confidenzialità: da 113 a 4500; PPORD: da 50 a 500; Proroga PPORD: da 100 a 1000; Autorizzazione: tariffa base da 7000 a ; Revisione autorizzazione: tariffa base da 7500 a ; Ricorsi: da 1800 a
38 Regolamento metodi di prova (Regolamento della Commissione n. 440/2008) Sostanzialmente trasferiti i metodi già ripresi nell Allegato V della direttiva 67/548/CEE; Ripreso il principio di sostituzione dei test su animali vertebrati; Entrata in vigore:
39 Elementi critici e conclusioni Rispetto degli standard di sicurezza previsti dal REACH per i prodotti provenienti dai paesi extra-europei controllo e vigilanza Individuazione di misure di gestione del rischio/scenari di esposizione Sviluppo di professionalità e know how tuttora scarsamente presenti sia nel tessuto industriale che nel sistema pubblico nazionale: Necessità di: Informazione Formazione Assistenza tecnica Incentivi per le attività di ricerca e sviluppo 39
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