IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
|
- Fortunato Gatto
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N. R.G /2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.ssa Silvia Giani Giudice Relatore dott.ssa Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g /2017 promossa da: DELL AQUILA NICOLA, rappresentata e difesa dall avv. Simone Rocchetti, giusta procura in calce all atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell avv. Giovanni Carlo Volante in Milano, Corso Venezia n. 40 ATTORE contro TIM SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. Gianluigi Iannetti in Milano, Piazza Velasca n. 5 CONVENUTA OGGETTO: diritto all equo premio CONCLUSIONI Per l attore: pagina 1 di 8
2 Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell art. 64 c. 2 c.p.i., il diritto dell attore sig. Nicola dell Aquila all equo premio, nei confronti del datore di lavoro Telecom spa (oggi TIM spa), in relazione all invenzione da lui realizzata, come indicata e descritta in narrativa, e poi brevettata in Italia, Europea e negli USA dalla anzidetta società sua datrice di lavoro all epoca dei fatti. Con vittoria di spese e competenze di lite. Per il convenuto: a) rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande proposte dall'attore, assolvendone integralmente la convenuta; b) condannare l'attore nelle spese, diritti ed onorari del processo. *** MOTIVAZIONE 1. Con atto notificato il 15 giugno 2017, il sig. DELL AQUILA Nicola chiedeva che fosse accertato il diritto all equo premio in relazione all invenzione da lui realizzata e successivamente brevettata dal datore di lavoro, allegando che: - quale dipendente con mansioni di coordinatore di sistemi di gestione presso Telecom spa (oggi TIM spa) dal 1979 al 2016, aveva inventato il sistema di supporto al monitoraggio ambientale su rete telefonica, denominato S.S.M.A., insieme al sig. Castellani, collega ex-dipendente di Telecom, in grado di monitorare le sostanze gassose presenti nell ambiente mediante l impiego di rete telefonica. - Il sistema inventato dall attore era stato brevettato dalla convenuta. TELECOM aveva infatti ottenuto il il brevetto RM-98a in Italia (doc. 1b), il il brevetto n in Europa (doc. 2a e 2b) e il il brevetto US (doc 3), nei quali i sig.ri Castellani e Dell Aquila erano espressamente riconosciuti inventori. - TELECOM aveva avviato numerose collaborazioni con enti pubblici e privati al fine di testare le effettive potenzialità del brevetto (doc. 4, 5, 6). Inoltre, aveva provveduto alla stesura di vari documenti tecnico-commerciali, formulando anche un offerta economica pagina 2 di 8
3 per la fornitura del sistema alla raffineria API di Ancora, con la quale era sorto un rapporto contrattuale (doc. 6). - Il sig. DELL AQUILA aveva richiesto il pagamento dell equo premio in relazione all invenzione del SSMA, ma non aveva ricevuto alcun riscontro. 2. Con comparsa depositata il , la convenuta contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto e deducendo che: - Il sig. DELL AQUILA aveva inventato, unitamente al sig. Franco Catellani, un sistema di supporto al monitoraggio ambientale (S.S.M.A.), basato sull'utilizzo delle linee telefoniche Telecom Italia. - L invenzione era stata oggetto della domanda di brevetto, dal titolo Apparato di monitoraggio ambientale su rete telefonica, con indicazione, quali inventori, dei sigg. Franco Castellani e Nicola Dell Aquila, depositata da Telecom Italia S.p.A. in Italia nel 1998 e, da ultimo, nel 2002 negli Stati Uniti (doc. 7,8 9). - L invenzione non era mai stata utilizzata dalla società convenuta, se non in piccole sperimentazioni a livello locale, senza alcun seguito commerciale. - In data 13 settembre 2007 era stata formalizzata da parte della società convenuta la decisione di abbandono del brevetto (doc. 10). Le domande di brevetto erano state abbandonate in tutti i paesi e, quindi, risultavano scadute fin dal 2007 (ovvero dal 2009 per quanto concerneva gli Stati Uniti) (doc. 11). - Con lettera dell ottobre 2008, il signor DELL'AQUILA aveva chiesto all'azienda l'equo premio per il brevetto (doc. 4). Considerato che per un certo periodo il brevetto era stato in vigore, pur senza essere sfruttato dall'azienda, la società aveva offerto al proprio ex dipendente un importo complessivo di 1.000,00. - Inoltre, in occasione di un colloquio avvenuto il 2 dicembre 2008 con la società, il sig. Dell Aquila aveva affermato di ritenere chiusa la questione (doc. 5). 3. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., all udienza del 23 maggio 2018, fissata per la discussione delle prove, il Giudice tentava con esito infruttuoso la conciliazione. All udienza del 23 maggio 2018, il Giudice, rilevato che i capitoli di prova dedotti dalla convenuta erano pacifici, documentali e comunque superflui, ritenuta quindi pagina 3 di 8
4 la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni. La causa era assegnata in decisione al collegio, con concessione alle parti del termine di trenta giorni per il deposito della sola memoria conclusionale, attesa la rinuncia ai termini per il deposito della memoria di replica. 4. I fatti pacifici e/o documentali. Il giudizio ha fatto emergere i seguenti rilevanti fatti pacifici e/o documentali. - Il sig Dell Aquila, dipendente Telecom, ha inventato, unitamente ad altro soggetto, il sistema di supporto al monitoraggio ambientale su rete telefonica, denominato S.S.M.A. - L invenzione è avvenuta nell esecuzione del rapporto del lavoro con Telecom, senza che fosse prevista una retribuzione in compenso della detta attività inventiva. - Telecom ha richiesto ed ottenuto tre brevetti ( italiano, europeo e USA), aventi ad oggetto la menzionata invenzione, riconoscendo quali inventori i sig.ri Dell Aquila e Castellani. Il brevetto italiano è stato concesso il Tutti i brevetti concessi rivendicano la priorità del brevetto italiano del 13 novembre Sul diritto all equo premio. 5.1.I fatti pacificamente emersi consentono di accertare in modo incontroverso l esistenza del diritto all equo premio del lavorato-inventore sig. Nicola dell Aquila per l invenzione denominata SSMA. In conformità al disposto dell art. 64 secondo comma CPI, all inventore spetta un equo premio se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale. In presenza di tali circostanze, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta un equo premio. Orbene nel caso di specie, come testè visto, si sono verificati i fatti costitutivi del diritto all equo premio, giacchè: pagina 4 di 8
5 - Il sig. dell Aquila ha svolto attività inventiva nell esecuzione di un rapporto di lavoro con Telecom, senza avere percepito alcun compenso; - l attività inventiva è stata brevettata dal datore di lavoro con titoli, che hanno rivendicato la priorità di quello italiano, depositato il Le difese della convenuta. La società convenuta ha contestato il diritto all equo premio dell ex dipendente, deducendo, anzitutto, che l invenzione non sarebbe mai stata utilizzata dal datore di lavoro e, inoltre, che a decorrere dal 2007 i brevetti non erano più validi in quanto rinunciati dalla convenuta. Con riguardo al primo profilo, si osserva che, anche a prescindere dalla controversa utilizzazione del brevetto (rectius, dei brevetti), la circostanza del suo rilascio per l invenzione del dipendente è condizione, di per sé, sufficiente per il riconoscimento di un equo premio al lavoratore che abbia effettuato l attività inventiva nell adempimento di un rapporto di lavoro, senza avere percepito una retribuzione a tale fine. L art CPI prevede, per tale ipotesi, nella quale è sussumibile la fattispecie concreta, il diritto all equo premio del lavoratore alternativamente, sia con riguardo al caso di concreta utilizzazione dell invenzione che con riguardo a quello del rilascio del brevetto. Ai fini dell accertamento del diritto all equo premio non rileva, quindi, stabilire se in concreto l attività inventiva, effettuata nel corso del rapporto di lavoro dal sig. Dell Aquila, sia stata utilizzata dal datore di lavoro, dopo che ha ottenuto il rilascio dei brevetti, poiché il detto conseguimento è condizione sufficiente per il riconoscimento del diritto all equo premio. Tale circostanza, della concreta utilizzazione dell attività inventiva, è un indizio dell importanza dell invenzione e, unitamente ad altre circostanze, quali le mansioni svolte dal lavoratore, la retribuzione percepita dall'inventore, nonché il contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro, influiscono semmai sulla quantificazione dell equo premio; quantificazione che, però, non rientra nei pagina 5 di 8
6 limiti del sindacato di questa autorità giudiziaria, circoscritto solo, conformemente alla domanda attorea, all accertamento del diritto all equo premio. Ed invero, ferma la competenza del giudice ordinario all accertamento della sussistenza del diritto all equo premio, in mancanza di accordo circa l ammontare dell equo premio, alla determinazione dell ammontare provvede un collegio di arbitratori ( art e 64.5 CPI) Sui limiti del sindacato dell autorità giudiziaria. La soluzione scelta dal legislatore, di riservare l accertamento del diritto all autorità giudiziaria, demandando la quantificazione del compenso al collegio di esperti, denominato arbitratore, è connotata da ibridismo. Come di recente ha statuito questo Tribunale ( T. Milano, sentenza n 8283/2018), il legislatore ha previsto una fattispecie complessa composta da: 1) sentenza dell autorità giudiziaria relativa all an debeatur; 2) arbitraggio devoluto a un collegio di esperti, con determinazione emanata con equo apprezzamento ai sensi dell art c.c. e sindacabile soltanto ove manifestamente iniqua, secondo il parametro dell arbitrium boni viri; 3) efficacia esecutiva del lodo emesso dagli arbitratori secondo le nome applicabili al lodo rituale, purché la condanna generica sia stata emessa dall autorità giudiziaria ordinaria, essendo produttiva di effetti esecutivi in uno al lodo con il quale è determinato il quantum debeatur. Alla stregua di tale disciplina compiuta e sincretica, il titolo esecutivo a favore dell inventore per il compenso relativo all invenzione si forma attraverso il comporsi della sentenza di condanna generica, del lodo degli arbitratori, dell exequatur del Presidente del tribunale ex art. 825 c.p.c., previa verifica che ricorrano le condizioni tutte previste dall art. 64 c.p.i., quali sopra riportate. Invero, sebbene dal punto di vista del contenuto del giudizio demandato agli arbitratori e dei relativi limiti di sindacato in sede di impugnazione del lodo la disciplina applicabile sia quella di cui all art c.c. dell arbitraggio secundum arbitrium boni viri, sul piano dell efficacia è chiara l intentio legis di conferire pagina 6 di 8
7 esecutività alla fattispecie complessa, composta dalla sentenza sull an debeatur e dal lodo sul quantum debeatur, in base alle norme sull arbitrato rituale (art. 806 e ss. c.p.c.). Tali disposizioni prevedono l efficacia imperativa del lodo arbitrale (art. 824 bis c.p.c.), ma anche stabiliscono che la efficacia esecutiva sia accordata solo a seguito di un provvedimento di omologa (exequatur) emesso dal Presidente del Tribunale Ancora sulle difese della convenuta. L argomentazione della convenuta secondo la quale i brevetti, a decorrere dal 2007 non sarebbero più validi, non rileva sull oggetto del giudizio, circoscritto all accertamento del diritto all equo premio e non esteso alla sua quantificazione, essendo piuttosto una conferma del diritto all equo premio per l attività inventiva svolta dall ex dipendente, nel corso del rapporto di lavoro, riconosciuta con il conseguimento dei menzionati brevetti. Infine e da ultimo, la convenuta non ha provato l esistenza di una rinuncia al diritto all equo premio, giacché non può certamente ritenersi tale un proveniente dalla medesima convenuta, nella quale si afferma che il sig. Dell Aquila avrebbe dichiarato, a un soggetto riconducibile alla società convenuta, di ritenere chiusa la questione (doc. 5). Nel caso di specie, infatti, manca del tutto l inequivoca manifestazione dell avente diritto e certamente nessun valore abdicativo può attribuirsi a una dichiarazione proveniente, in definitiva, dalla convenuta medesima. 6. Spese. Alla soccombenza della convenuta segue la sua condanna alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano, in favore dell attore, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua non complessità e della rapida definizione, con due sole udienze, nonché dell assenza della fase istruttoria orale, in euro 5.900,00 per compensi ed euro 1.100,00 per esborsi, oltre a spese generali sui compensi nella misura del 15%, iva e cpa come per legge pagina 7 di 8
8 P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d impresa A, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da NICOLA DELL AQUILA nei confronti di TIM SPA, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Accerta, ai sensi dell art. 64 c. 2 c.p.i., il diritto dell attore sig. Nicola dell Aquila all equo premio, nei confronti del datore di lavoro Telecom spa (oggi TIM spa), in relazione all invenzione da lui realizzata. Condanna la convenuta TIM SPA alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate, in favore dell attore, in euro 5900,00 per compensi ed euro 1.100,00 per esborsi, oltre a spese generali sui compensi nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge. Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 5 luglio 2018 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Giani dott. Claudio Marangoni pagina 8 di 8
Sentenza n. 8283/2018 pubbl. il 24/07/2018 RG n. 2451/2018 Repert. n. 6246/2018 del 24/07/2018
N. R.G. 2451/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliTRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE. Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
N. R.G. 67233/2014 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marina Tavassi Presidente dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente
Dettagli* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato la S. F. s.r.l., impugnando la delibera assembleare del , conveni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliSentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliN. R.G. 7606/2016. ha pronunciato la seguente SENTENZA. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7606/2016 promossa da:
N. R.G. 7606/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle Imprese Il Tribunale, nella persona dei magistrati dott. Gabriella Ratti Presidente dott.
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliN.R.G /2015. contro CONCLUSIONI
N.R.G. 34482/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE
N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO. Sezione specializzata in materia di impresa. Sezione A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliIl Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente
Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione
DettagliLUXO ITALIA SNC DI LEWIS PAUL E DEGASPERI ANDREA, VIA VENEZIA 2, CASSINA DEI PECCHI. CONVENUTO CONTUMACE
R.G. 3369/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliSentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014
N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014
N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.
Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie
DettagliSENTENZA CONTRO CONCLUSIONI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliIL COLLEGIO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito
DettagliLe competenze di lite seguono la soccombenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA I SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott.ssa Carlotta Calvosa, all udienza del 17.10.2013 ha pronunciato la seguente: SENTENZA
DettagliOpposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliSENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente
DettagliTribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.
Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 9 Indietro Pubblicato il 20/07/2017 N. 01173/2017 REG.PROV.COLL. N. 00734/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliSentenza n. 9292/2016 pubbl. il 25/07/2016 RG n /2013
N. R.G. 31243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05732/2014 REG.PROV.COLL. N. 08803/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 292/2015 tra
N. R.G. 292/2015 CLAUDIO FALCIONI SERGIO DI VIRGILIO GIORGIA BUCCIOL EURO BIANCHI ALESSANDRA ZAPPAVIGNA BRUNO GIARRIZZO SERGIO TARSI MARIA OMBRETTA POZZI TITO ITALO FIGALLO RINALDO MASSIMILIANO PAPI GIANLUCA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I
DettagliDISCIPLINA DELLA I.P. AZIENDALE nel contratto di lavoro. Avv. Renato D Andrea
DISCIPLINA DELLA I.P. AZIENDALE nel contratto di lavoro Avv. Renato D Andrea renatodandrea@lexellent.it Diversa natura delle creazioni intellettuali del dipendente Invenzioni (soluzione di problemi tecnici
DettagliAccoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016
R.G. n. 3988/16 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi decidendo sull opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 proposta da REHMAN HABIB UR - rappresentato
DettagliCAMERA ARBITRALE. c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia. Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro
CAMERA ARBITRALE c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro Società S.r.l. - convenuta Il Collegio Arbitrale composto dai Signori:
DettagliSentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato
DettagliIl Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d
N. 9860/2015 R.G. CONDOMINIO DI TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015 tra S.P.A. -Parte attrice- e 11 MILANO -Parte convenuta contumace- Oggi, 21 luglio
DettagliGdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.
Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative
DettagliTRIBUNALE DI CASSINO
N. R.G. 974/2014 TRIBUNALE DI CASSINO Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
Dettaglipagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE
R.G. 56632/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dettagli~ '" ,:",.~:'i:::" CONCLL'SIONT. tj"rs:
tj"rs:,:",.~:'i:::",o. ~ '" sente oza ".!tf,., ~(1 "l () r' \ \ \. C' '_._~ll~}lll,), RUOLO I CROI~C~C!3i~A; \, REPUBBLICA ITALIANA REPEmc, J :: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRlBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: ha pronunciato, in nome del Popolo
DettagliSEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. R.G. 3115/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Specializzata in Materia di Impresa Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliAtto notificato a persona giuridica: illegittima l'emissione della C.A.N. (M. Cuomo).
L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 2,80, illegittimamente richiesta dalla spa POSTE ITALIANE, per la emissione della C.A.N., a seguito di notifica di atto
DettagliSentenza n. 870/2018 pubbl. il 21/02/2018 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in persona dei magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.
DettagliSentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene
Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza
DettagliSent 878/2005 Deciso il 04/03/2004 Deposito il 11/05/2005. Repubblica Italiana. In nome del popolo italiano
Prove civili Prova documentale - Fallimento Ammissione al passivo Crediti previdenziali Riproduzione fotostatica Difetto di data certa - Disconoscimento ex art.2712 cc Tardività Preclusione Ammissione
DettagliCONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport LODO ARBITRALE IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA PRESIDENTE PROF. AVV. MASSIMO COCCIA ARBITRO PROF. AVV. LUCA DI NELLA ARBITRO nominato ai
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliNella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2018 del ruolo generale della volontaria giurisdizione per l anno promosso da:
RG.637\2018 TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell UE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 637/2018 del ruolo generale
DettagliSESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA
1 _ 1 5 8 9 0/12 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Regolamento di competenza Dott. GIUSEPPE SALME' - Rel. Presidente R.G.N. 11205/2011
DettagliSentenza n. 4903/2013 pubbl. il 09/04/2013 RG n /2010 Repert. n. 3849/2013 del 09/04/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - B in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA
così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SENTENZA CONTRO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A
N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE Il Giudice di Pace di Termini Imerese, in nome del Dr. Luigi Fortunato, ha emesso la seguente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliSentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo
DettagliCOND. DI MILANO VIA...
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Sezione del Tribunale delle Imprese XVI Civile riunito in camera di consiglio e così composto: Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto Gentili
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 31243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
DettagliConsiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sezione VI Decisione 10 ottobre 2006, n. 6017 N. 6017/06 Reg.Dec. N. 11892 Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettagli