Il contratto di agenzia in Europa
|
|
- Tiziano Repetto
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Il contratto di agenzia in Europa Premessa Tutti i Paesi che fanno parte della UE in sede di adesione si sono impegnati al recepimento della Direttiva 86/653/Cee del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli adenti commerciali indipendenti. Austria Belgio Bulgaria Il contratto di agenzia è regolato dalla legge sugli agenti di commercio del 1993 che ha recepito la direttiva 84/653/CE: l agente (persona fisica o giuridica) promuove la stipulazione di contratti a favore del proprio mandante ed esercita la sua attività in modo indipendente e non occasionale. E previsto per l agente l obbligo di astenersi da qualsiasi concorrenza contraria agli interessi del preponente. L agente di commercio, se non espressamente convenuto, non è autorizzato a concludere direttamente contratti in nome e per conto del preponente. I contratti di agenzia sono sottoposti alla normativa di cui alla legge del Il contratto può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Principali caratteristiche: può essere esclusa la clausola di esclusività in una determinata zona e importante sottolineare che, salvo stipulazione contraria, tutte le norme previste sono imperative il contratto non deve avere necessariamente la forma scritta. Il testo legislativo di riferimento è il Codice di Commercio del Elementi principali: possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato potendo recedere con un preavviso di un mese, durante i primi 3 anni di durata, e di tre mesi, successivamente gli agenti hanno diritto ad un indennizzo per i vantaggi di cui gode il preponente, successivamente alla cessazione del contratto, in forza della clientela procurata all agente le provvigioni, in mancanza di un diverso termine previsto contrattualmente, devono essere versate mensilmente l agente ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del proprio incarico, salvo che sia diversamente previsto dal contratto
2 Law 51(1)/92 del Forma Il contratto deve essere obbligatoriamente concluso in forma scritta Cipro Patto di non concorrenza Indennità di fine rapporto Il patto di non concorrenza postcontrattuale (c.d. patto di fedeltà) deve avere i seguenti requisiti: sia stato concluso in forma scritta sia limitato alla zona, clientela e genere di prodotti oggetto del precedente rapporto di agenzia sia concluso per un periodo non superiore ai 2 anni dalla data di cessazione del rapporto Detto obbligo del preponente è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti: il preponente deve aver acquisito nuovi clienti o aver incrementato significativamente il volume d affari con clienti preesistenti grazie all attività di intermediazione da tali rapporti commerciali devono derivare sostanziali vantaggi alla casa mandante il pagamento di tale indennità deve considerarsi equo, tenuto conto di tutte le circostanze. L importo dell indennità non potrà essere superiore all equivalente di un anno di provvigioni, calcolate sulla media degli ultimi 5 anni. L indennità non è dovuta quanto: il preponente risolve il contratto per inadempimento imputabile all agente di tale gravità da consentire la risoluzione immediata del contratto l agente recede dal contratto, salvo che ciò non sia dovuto ad inadempimento del preponente o sia giustificato da circostanze quali l età, la sua infermità o malattia, per le quali non possa più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell attività quanto l agente, sulla base di un accordo con la casa mandante, abbia ceduto ad un terzo i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto di agenzia.
3 Danimarca La Danimarca ha recepito la direttiva comunitaria sugli agenti di commercio del con la legge n n5-02. Il contratto di agenzia può essere stipulato sia verbalmente che per iscritto. Le parti possono liberamente inserire nel loro contratto una clausola di esclusiva che può essere sia reciproca che a favore dell una o dell altra parte. Le obbligazioni principali del preponente sono: fornire la documentazione e le informazioni necessarie all agente per l esercizio della sua attività fornire all agente un rendiconto trimestrale delle provvigioni da questi maturate informare tempestivamente l agente dell eventuale rifiuto di ordini sollecitati dall agente stesso informare l agente se si prevede un calo del giro d affari Le obbligazioni principali sono: promuovere la stipulazione di contratti all interno della zona assegnatagli e secondo le indizioni previste dall accordo stipulato col preponente fornire informazioni al preponente sull andamento del mercato, sulla clientela nuova, sui singoli ordini promossi,.. tutelare gli interessi del preponente ed agire lealmente nei confronti di questi seguire le direttive impartite dal preponente Il contratto può essere sia a tempo determinato che indeterminato. In assenza di un termine si considera che le parti hanno inteso stipulare un contratto a tempo indeterminato. All atto della cessazione del rapporto di agenzia, l agente ha diritto ad un indennità nei seguenti casi: l agente ha ampliato la clientela del preponente o ha maggiorato il giro d affari con la clientela già esistente all atto della stipula del contratto, se detta clientela potrà continuare a dare al preponente consistenti vantaggi il versamento dell indennità è equo, tenuto conto della perdita subita e subenda dall agente a causa ella risoluzione del contratto da parte del preponente l indennità è dovuta anche se la causa della fine del rapporto è la morte. L indennità non è dovuta nei seguenti casi: il preponente risolve il contratto per inadempimento se è l agente a risolvere il contratto, tranne nel caso in cui la risoluzione del contratto è dovuta a fatti attribuibili al preponente, all età o a malattia se l agente e il preponente convengono di cedere l agenzia ad un terzo L importo dell indennità non può eccedere una somma corrispondente ad un anno di provvigioni lorde, calcolato sulla base della media degli ultimi 5 anni (in caso di durata minore, si dovrà fare il calcolo sulla base della media degli anni di effettiva durata del rapporto).
4 Estonia Finlandia Il recepimento della Direttiva 86/653/Cee è avvenuto con modifica alla Legge sulle Obbligazioni, artt , con legge del 19 novembre 2003, in vigore dal 12 dicembre 2003 In Finlandia vige la regolamentazione europea in fatto di responsabilità contrattuale e la contrattazione è libera. (L. 417, 8 maggio 1992
5
6 L Agente commerciale è un imprenditore indipendente che negozia ed eventualmente conclude contratti di vendita, d acquisto, di noleggio di beni e di servizi, a nome e per conto del fornitore (mandant) e viene retribuito mediante commissione. Il contratto di agenzia è regolato dal decreto ministeriale del , modificato il e dalla legge del in applicazione della direttiva CEE in materia. La figura giuridica più utilizzata è quella commerciale statutario : si tratta di agenti commerciali (persone fisiche o giuridiche) iscritti ad un apposito registro del commercio previsto dal decreto del Affinché si possa applicare ad un rapporto d agenzia il decreto devono sussistere due requisiti essenziali: la forma scritta del contratto l iscrizione nel registro degli agenti commerciali Principali elementi contrattuali Prodotti I prodotti per i quali l incarico è conferito devono essere chiaramente indicati; nel caso in cui il mandant conferisca all agente la promozione di tutti i suoi prodotti, si dovrà controllare se eventuali nuovi prodotti siano inclusi nel mandato Territorio Definizione del mandato Autonomia Esclusività dell incarico La zona per la quale l incarico è conferito deve essere chiaramente indicata nel contratto Il contratto d agenzia dovrà indicare se all agente è attribuito o no il potere di rappresentanza o il potere di concludere contratti in nome e per conto del mandant, oppure se si debba limitare alla trattativa ed alla trasmissione degli ordini Il contratto deve indicare che l agente svolge la sua attività in maniera autonoma sopportando personalmente le spese ed i costi relativi all attività svolta Il contratto dovrà chiaramente indicare se sussiste un mandato esclusivo a favore, se cioè il mandant si impegna a non concedere a terzi il diritto di rappresentare gli stessi prodotti contrattuali nello stesso territorio Francia Obbligo di non concorrenza Obblighi Il contratto può indicare se sussiste a carico l obbligo di non rappresentare prodotti concorrenti durante la durata contrattuale. Può anche essere previsto un obbligo di non concorrenza dopo la fine del contratto, limitato nel tempo e nello spazio E preferibile che il contratto preveda in dettaglio le condizioni d esercizio del mandato e gli obblighi in materia (ad esempio: spese di rappresentanza e pubblicità, fiere e manifestazioni.) Obblighi mandante Minimo d ordini Provvigioni Durata del contratto ed indennità di fine rapporto Legge applicabile Deve indicare gli obblighi del fornitore circa le informazioni da trasmettere all agente, l assistenza tecnica, la fornitura di cataloghi e listini Il contratto può stabilire che l agente sia tenuto a trasmettere un minimo annuale d ordini Il contratto deve indicare chiaramente le provvigioni in favore, i criteri di calcolo, i termini e le modalità di pagamento delle stesse. Il contratto può essere concluso a tempo indeterminato o determinato Tutti i contratti di agenzia sono soggetti prioritariamente alle norme previste dal decreto del 1958 che possono essere eventualmente integrate o completate con un regime diverso di quello francese Foro competente e clausola compromissoria Nel caso di contratto di agenzia concluso tra un agente francese e un mandant estero è possibile prevedere una giurisdizione straniera in base all art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968 Clausola risolutiva espressa Cessione del contratto E sempre consigliabile prevedere nel contratto la possibilità di una risoluzione immediata qualora si verifichi una grave violazione contrattuale da parte Il decreto del 1958 non prevede nulla in materia di cessione del mandato. Ove il contratto non preveda la possibilità per l agente di procedere alla cessione del mandato, il mandant potrà procedere ad ogni cessione dello stesso. Ove invece tale clausola sussista, il mancato consenso da parte del mandant comporterà per quest ultimo la conseguenza di dover indennizzare l agente con una somma uguale all indennità di fine rapporto
7 Germania Gran Bretagna Grecia Irlanda Lettonia Lituania Lussemburgo Malta L agente di commercio è una persona fisica o giuridica autonoma che promuove contratti di vendita per conto del mandante. La normativa tedesca sul rapporto di agenzia è contenuta negli artt del Codice di Commercio Tedesco (HGB), libro 1, cap. VII. La provvigione è dovuta solo per i contratti effettivamente procurati dall agente, anche se è possibile affidare all agente una regione e garantirgli la provvigione su tutte le vendite che si svolgono, anche senza il suo intervento diretto. Al termine del contratto di agenzia l agente ha diritto a una indennità di clientela il cui massimo è fissato dalla legge nell ammontare medio annuo delle provvigioni percepite dall agente negli ultimi 5 anni di attività. Nei rapporti tra l Italia e la Germania si pone costantemente la questione del diritto applicabile al rapporto di agenzia. La legge tedesca riconosce alle parti la facoltà di sottoporre il proprio rapporto alla disciplina del diritto nazionale che preferiscono. In mancanza di una scelta si applicherà la legge del paese dove l agente ha il centro dei propri affari, quindi se l agente esercita la propria attività di agente in Germania sarà applicabile la legge tedesca, mentre sarà applicabile il diritto italiano se l agente opera in Italia. L agente è l intermediario locale (residente agent) che, in nome e per conto dell esportatore, acquisisce ordini o conclude contratti con terzi per conto di quest ultimo. Il compenso per queste attività è normalmente costituito dalla commissione preventivamente concordata, dovutagli per ogni affare concluso. Il contratto che istituisce il rapporto di agenzia è denominato agency agreement. Vi sono due tipi di agente che danno luogo a diverse situazioni giuridiche: agente senza diritti di esclusiva (agent) agente con diritto di esclusiva (sole agent) Dal è in vigore la normativa (The Commercial Agents council directive Regulations 1993) applicabile agli agenti commerciali che stabilisce i diritti e i doveri degli agenti, la remunerazione degli stessi e i modi in cui si può porre termine al contratto e le indennità dovute all agente. Nel 1998 la disciplina ha subito alcuni emendamenti in particolare relativi alla risoluzione di eventuali conflitti di giurisdizione. Principali Doveri Usare ragionevole diligenza, attenendosi alle istruzioni ricevute Rivelare all esportatore tutti i fatti essenziali Non divulgare informazioni riservate e confidenziali Fare rendiconto all esportatore Evitare in modo assoluto conflitti di interesse/concorrenza Principali Doversi dell esportatore Agire in buona fede Concedere il rimborso spese Prevedere un indennizzo per eventuali danni subiti dall agente Informare l agente quando si ha ragione di prevedere una caduta degli ordini Concedere preavviso nel caso di risoluzione del contratto Versare n indennità di cessazione del contratto nel caso in cui l agente abbia effettivamente aumentato i clienti o il giro d affari dell esportatore Fornire la documentazione necessaria all agente per calcolare e verificare la commissione Decreto presidenziale greco del , n. 219 di attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. La direttiva Comunitaria 86/653 relativa al coordinamento degli Stati membri nella disciplina degli agenti commerciali indipendenti è stata resa esecutiva in Irlanda il Ha recepito la direttiva modificando gli articoli 45 ss del codice di commercio (Commerci Law) con effetto La disciplina è contenuta nel codice civile ed è in vigore dal La normativa è dettagliata e, alle disposizioni di recepimento della direttiva 653/86 si aggiungono alcune ulteriori norme dedicate agli effetti del rapporto di agenzia commerciale in relazione alla conclusione ed esecuzione di contratti di vendita internazionali. Il codice pone come pre-requisito per lo svolgimento dell attività di agenzia la stipulazione di un assicurazione da parte. Il contratto di agenzia è disciplinato dalla legge 3 giugno 1994 che ha recepito la Direttiva 86/653/Cee. Malta ha adeguato il proprio ordinamento alla disciplina comunitaria sull agenzia, modificando gli articoli 70 ss del codice di commercio con l Act no. IX of 2009 del 2 settembre La disciplina richiede come condizione essenziale per lo svolgimento dell attività di agente l ottenimento di una licenza da parte dell autorità amministrativa.
8 Olanda Polonia Portogallo Il contratto d agenzia è disciplinato negli articoli del Libro 7, Titolo 7, del Nuovo Codice Civile olandese (in vigore dal 1 settembre 1993), inoltre la normativa recepisce la direttiva 86/653/CEE del In Olanda non è nota la figura del procacciatore d affari. Ogni intermediario, occupato nella promozione, è considerato agente. Il relativo contratto è definito come accordo tra il preponente e l agente commerciale, avente per oggetto il servizio d intermediazione contro corrispettivo. L agente, su accordo delle parti, può operare anche in nome e per conto del preponente. La stipula del contratto può compiersi anche oralmente, o tacitamente dal momento in cui viene concessa all intermediario la percentuale sugli affari da lui proposti. La giurisprudenza considera vincolanti gli accordi taciti o orali, le corti olandesi rilasciano entro breve tempo ingiunzioni ed ordinanze giudiziali contro i preponenti morosi, rafforzando i provvedimenti con penali immediatamente esecutive, in caso di inottemperanza. In caso di cessazione del rapporto, non imputabile all agente o a risoluzione per giusta causa, il preponente deve versare all agente un indennità di clientela. Il calcolo di tale somma è determinato dalla normativa di derivazione comunitaria (direttiva sugli agenti 86/653/Cee del ), che prevede un anno intero di provvigioni extra commisurato alla media degli ultimi 5 anni di attività. Non solo, qualora il contratto di agenzia sia stato disdetto da una delle parti senza preavviso o giusta causa, il diritto olandese (in applicazione della citata direttiva) determina un risarcimento a favore della controparte. L obbligatorietà di tale indennizzo dipende dalle circostanze e dalla colpa o dolo del preponente o. Le parti possono derogare convenzionalmente a tale disposizione legale. Clausole particolari Gli agenti olandesi richiedono di norma la concessione dell esclusiva. Di converso, a differenza disciplinato dalla normativa italiana, vi è la facoltà dell operatore olandese di trattare marchi concorrenti e di percepire la provvigione indipendentemente dal buon esito degli affari. In tema di legge e foro competente, qualora il contratto d agenzia non disponga diversamente, in caso di controversia sarà applicabile la legge e il foro del paese dove ha sede l agente. Nel 2008 specifiche regole introdotte nel codice civile hanno conformato i termini di preavviso da dare in caso di risoluzione nel modo seguente. Il preavviso è di un mese nel primo anno contrattuale dei contratti a durata indeterminata, due nel secondo e tre nel terzo e nei successivi. Regolato dal c.c. agli artt del c.c. modificati con legge del 26 luglio 2000, entrata in vigore il 9 dicembre 2000 a seguito recepimento della Direttiva 86/653/Cee. E prevista una disposizione sullo star del credere in base alla quale la responsabilità deve essere pattuita per iscritto e riferita a specifici affari determianti. Le parti devono prevedere una specifica remunerazione a tale scopo. Il contratto di agenzia è regolato dal Decreto legge n. 178/86 del modificato dalla legge 118/93 del Non è prevista una forma specifica per il contratto di agenzia, esistono comunque alcune clausole che hanno validità solo se la forma utilizzata è quella scritta, che sono: attribuzione di poteri di rappresentanza all agente autorizzazione ad assumere debiti non applicabilità del diritto di esclusiva di rapporto di una o ambo le parti l obbligazione di non intraprendere attività competitive L atuonomia permette l utilizzazione di sub-agenti e i rapporti tra questi sono regolati dalla normativa sul contratto di agenzia. Repubblica Ceca E dal Codice Commerciale (Legge 513 del 1991). Il contratto di rappresentanza commerciale è regolato dagli artt del Codice Commerciale, modificati con legge del 26 luglio 2000, entrati in vigore il a seguito recepimento della Direttiva 86/653/Cee. Principali caratteristiche: è previsto lo star del credere in caso di contratto a tempo determinato le parti possono recedere, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti per i contratto a tempo indeterminato (un mese nel primo anno di contratto, due mesi nel secondo e tre mesi nel terzo e nei successi anni di durata del rapporto), a condizione che negli ultimi 12 mesi non sia stato raggiunto il fatturato fissato come minimo nel contratto ovvero quello proporzionato alle vendite in quello specifico mercato.
9 Slovacchia Romania Slovenia Spagna Svezia Ungheria Il contratto di agenzia è disciplinato dagli artt /a del Codice Commerciale modificati con una novella generale del Codice nel 2001 a seguito recepimento della Direttiva 86/653/Cee. Clausole particolari Diritto del preponente di pretendere la prestazione di un terzo in quanto l agente non sia temporaneamente in grado di detenere oggetti o adempiere obbligazioni nell interesse del preponente Il preponente ha il diritto di richiedere all agente l esecuzione di una promessa del terzo, se l agente si era impegnato per iscritto a tale risultato o nel caso di violazioni delle istruzioni del preponente Prevede la riserva di proprietà a favore del principale d eventuali beni consegnati per la vendita all agente, sino alla consegna all acquirente. Se il cliente promosso dall agente viene meno alle sue obbligazioni l agente deve operare per fare eseguire le obbligazioni contratte o mettere in grado il mandante di farle eseguire. La normativa si adeguata alla direttiva comunitaria 86/653 in tema di agenzia commerciale e la legge sull Agenzia Commerciale n. 509/2002 è entrata in vigore a partire dal Ha recepito la direttiva con effetto (Legge sulle Obbligazioni adottata il 3 ottobre 2001, artt ), riprendendo i contenuti della direttiva, salvo poche eccezioni. Il contratto di agenzia è regolato dalla L. 12/1992. Questa legge recepisce la Direttiva 86/653/CEE in merito ai diritti degli Stati membri in materia di coordinamento normativo degli agenti commerciali indipendenti. La legislazione svedese sui contratti di agenzia segue le direttive comunitarie sul coordinamento delle norme degli Stai membri in materia. La normativa sul contratto di agenzia, che si adegua alla direttiva comunitaria 86/653, è stata approvata con la legge CXVII del 2000 ed è entrata in vigore l
1 Articolo così modificato dall art. 2 D.lgs. 15 feb. 1999, n. 65 in vigore dal 4 apr
Art. 1742. Nozione Con contratto di agenzia una parte assume stabilmente l incarico di promuovere, per conto dell altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (C.N. 290).
DettagliIl contratto di agenzia in Europa
Il contratto di agenzia in Europa by Cristina Rigato - Sunday, September 05, 2010 /contratto-agenzia-in-europa-2/ Premessa Tutti i Paesi che fanno parte della UE in sede di adesione si sono impegnati al
DettagliCONTRATTO D AGENZIA. Zanchi Gaia Nuvoli Gian Paola
CONTRATTO D AGENZIA Zanchi Gaia Nuvoli Gian Paola MODIFICHE CONTRATTO D AGENZIA D.Leg. 10 settembre 1991 n. 303 D.Leg. 15 febbraio 1999 n. 65 L. 21 dicembre 1999 n. 526 Art. 1742 Nozione Col contratto
DettagliAndrea Leoni 10 dicembre 2013
Il contratto di distribuzione internazionale: dalla stesura del contratto alla sua risoluzione (diritti del produttore, esclusiva, prezzi di rivendita, preavviso e indennità) Andrea Leoni 10 dicembre 2013
Dettaglipag. Capitolo 1 Il contratto di agenzia: nozione ed elementi caratterizzanti
Indice pag. Capitolo 1 Le fonti del contratto d agenzia 1.1. L origine storica del contratto d agenzia 1 1.2. Gli accordi economici collettivi 9 1.3. La disciplina codicistica 18 1.3.1. I riferimenti normativi
DettagliS T U D I O L E G A L E M I S U R A C A - A v v o c a t i, F i s c a l i s t i & A s s o c i a t i L a w F i r m i n I t a l y
PORTOGALLO CONTRATTI COMMERCIALI IN PORTOGALLO di Avv. Francesco Misuraca Disciplina generale dei contratti I contratti possono anche essere verbali, salvo che la legge preveda per casi particolari l atto
DettagliCONTRATTO DI AGENZIA. Nozione - Art Codice Civile
Nozione - Art. 1742 Codice Civile Contratto con il quale una parte, AGENTE, assume stabilmente e verso retribuzione l incarico di promuovere contratti in una zona determinata. n.b. l agente assume il nome
Dettagli(Art. 1742-1753 c.c.)
(Art. 1742-1753 c.c.) Nozione: Nel contratto d agenzia una parte (agente) assume stabilmente nei confronti dell altra (preponente), verso retribuzione, l obbligo di promuovere la conclusione di contratti
DettagliI CONTRATTI COMMERCIALI PRINCIPALI: AGENZIA, DISTRIBUZIONE E COMPRAVENDITA PADOVA, IL 19 LUGLIO 2016 VICENZA, IL 19 LUGLIO 2016
I CONTRATTI COMMERCIALI PRINCIPALI: AGENZIA, DISTRIBUZIONE E COMPRAVENDITA PADOVA, IL 19 LUGLIO 2016 VICENZA, IL 19 LUGLIO 2016 Investimenti diretti e indiretti INVESTIMENTI DIRETTI 1.Una filiale 2.Una
DettagliI CONTRATTI DI AGENZIA E DI DISTRIBUZIONE NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
I CONTRATTI DI AGENZIA E DI DISTRIBUZIONE NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE STUDIO LEGALE ANDREELLO VIA MEDOACO, 4 35133 PADOVA TELEFONO +390498765327 FAX +3904986475543 EMAIL: alberto.andreello@studioandreello.com
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 102 03.06.2015 Lavoratori rimpatriati: chiarimenti sull indennità di disoccupazione Per ricevere l indennità di disoccupazione,
DettagliINFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
C 4/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 9.1.2015 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI Informazioni ai sensi dell articolo 76 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del
DettagliAgenti di commercio e imprese mandanti:le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia
Agenti di commercio e imprese mandanti:le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia di Danilo Sciuto Pubblicato il 13 luglio 2005 Com è noto, l articolo 1742 del Codice Civile stabilisce che
DettagliRegolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS
Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
DettagliCessazione dei contratti di concessione di vendita e di franchising. Germania. Milano, 11 maggio 2018
Cessazione dei contratti di concessione di vendita e di franchising Germania Milano, 11 maggio 2018 I. Aspetti basilari del contratto di concessione di vendita e del contratto di franchising Il contratto
DettagliSommario 1. ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI 1
Sommario 1. ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI 1 1.1 Definizione 1 1.2 Fonti legislative e contrattuali in tema di agenzia 2 1.2.1 Il Codice civile 2 1.2.2 Gli Accordi Economici Collettivi (AEC) 3 1.2.3
DettagliIl Diritto di Agenzia e di Distribuzione in Germania
Il Diritto di Agenzia e di Distribuzione in Germania Confindustria Pesaro Urbino 04 Marzo 2010 Rechtsanwalt Karl-Heinz Lauser Bologna/Düsseldorf 1 Gli argomenti principali a) Nozioni generali aa) Il classico
DettagliF004 - Contratto di procacciamento di affari
F004 - Contratto di procacciamento di affari Con riferimento alle precedenti intese e accordi verbali intercosi, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, il Sig., nato a il,
DettagliCONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO. Tra la Società..., con sede in..., cod. fisc...., rappresentata da... in seguito denominata la
CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO Tra la Società, con sede in, cod. fisc., rappresentata da in seguito denominata la concedente ; e con sede in rappresentata da in seguito denominata la licenziataria ;
DettagliCodice Civile. Capo X - Del contratto di agenzia
Codice Civile Capo X - Del contratto di agenzia Art. 1742. Nozione [1] Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE
22.6.2018 L 159/21 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2018 che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto
DettagliMANDATO DI AGENZIA (plurimandatario)
MANDATO DI AGENZIA (plurimandatario) TRA Trento 12/10/2016 La Ditta Con sede in C.F. P.I. Di seguito denominata PREPONENTE e l Agenzia S.D.PRANDATO SNC DI MATTEO E RICCARDO PRANDATO c.f. / p.i. 02055130229
DettagliCAPO X DEL CONTRATTO DI AGENZIA
CAPO X DEL CONTRATTO DI AGENZIA Art. 1742 Nozione Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in
DettagliLETTERA DI INCARICO PER SEGNALATORE
LETTERA DI INCARICO PER SEGNALATORE ORIENTARSI NELLA NORMATIVA L ISVAP (ora IVASS) ha precisato che l attività di mera segnalazione di nominativi non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione,
DettagliVADEMECUM PER IL CONSUMATORE CHE SI RIVOLGE AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE. a cura del Servizio Tutela del Consumatore e della Proprietà Industriale
VADEMECUM PER IL CONSUMATORE CHE SI RIVOLGE AD UNA AGENZIA IMMOBILIARE a cura del Servizio Tutela del Consumatore e della Proprietà Industriale Anno 2008 Conoscere le Agenzie Immobiliari Presso ciascuna
DettagliAgenti di commercio: trattamento fiscale delle provvigioni ai fini delle imposte dirette
Agenti di commercio: trattamento fiscale delle provvigioni ai fini delle imposte dirette di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 19 luglio 2006 IMPOSTE DIRETTE L individuazione dell esercizio di competenza delle
DettagliALLEGATO IV/a MODELLO DI ACCORDO FINANZIARIO TRA ISTITUTO E PARTECIPANTE PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ACCORDO N..
ALLEGATO IV/a MODELLO DI ACCORDO FINANZIARIO TRA ISTITUTO E PARTECIPANTE PER LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ACCORDO N.. e: L Istituto (Denominazione istituto di appartenenza): Istituto Magistrale
DettagliCapo X Del contratto di agenzia Art Nozione. Art Diritto di esclusiva. Art Riscossioni. Art Rappresentanza dell'agente.
Capo X Del contratto di agenzia Art. 1742. Nozione. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti
DettagliFONTI NORMATIVE. Reg. CE n / 2003 del 27 novembre 2003 Entrato in vigore il 1 marzo 2005 Che sostituisce il precedente reg. CE n.
FONTI NORMATIVE Reg. CE n. 1347 / 2000 (Bruxelles II) del 29 maggio 2000 Entrato in vigore il 1 marzo 2001 Relativo alla Competenza Riconoscimento ed Esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
DettagliPROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE TITOLO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO
7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 202/321 PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE LE ALTE PARTI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni
DettagliCONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti: Acon Software S.r.l. con sede legale in via La Pira, 21 Firenze (FI) P.Iva 04638770489, in persona del
DettagliIl recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia
Il recesso per giusta causa e la clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia Autore: Pistone Alessio In: Diritto civile e commerciale La disciplina civilistica del rapporto di agenzia non contiene
DettagliLa distribuzione commerciale. I contratti di distribuzione commerciale nel quadro normativo comunitario. La tutela della concorrenza
INDICE SOMMARIO Parte introduttiva (GERARDO VILLANACCI)................ Pag. 1 Sezione I La distribuzione commerciale 1. Premessa. 2. La distribuzione commerciale diretta e indiretta. 3. I contratti della
DettagliFondamenti di diritto della Proprietà Industriale
Fondamenti di diritto della Proprietà Industriale Sardegna Ricerche 1.X.2008 Emanuele Montelione Emanuele Montelione Lexico Srl Definizione di Brevetto È un documento concesso da una autorità governativa
DettagliCONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE. tra
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE tra Nuova C.S. Srl, (di seguito Nuova C.S. o Fornitore ) con sede legale in Segrate via degli Alpini n. 34, iscritta presso il Registro Imprese
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
7.7.2015 L 176/29 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2015 che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al
DettagliIndennità suppletiva di clientela
Indennità suppletiva di clientela mario marsico Alla luce del recente rinnovo dell AEC settore Commercio L Accordo economico collettivo che disciplina il rapporto di agenzia e rappresentanza nei diversi
DettagliRISOLUZIONE N. 115/E
RISOLUZIONE N. 115/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 agosto 2005 OGGETTO: Provvigioni da contratto di agenzia Periodo d imposta di competenza Articolo 109 del TUIR. Con l interpello
DettagliALLEGATO III REGOLE FINANZIARIE E CONTRATTUALI
ALLEGATO III REGOLE FINANZIARIE E CONTRATTUALI I. INTRODUZIONE Il presente Allegato integra le regole relative all uso del contributo nell ambito delle differenti categorie di spesa applicabile al Progetto
DettagliStudio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali
Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle Attività delle Convenzioni Internazionali Roma, 28 Novembre 2006 Circolare n. 138 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
Protocollo n. 2016/ 84383 Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio
DettagliALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ALLEGATO della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Riesame dell'applicazione pratica del documento di gara
DettagliREGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE
19.8.2010 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 218/9 REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2010 che fissa, per il 2010, massimali di bilancio per alcuni regimi di sostegno diretto
DettagliDECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 6.6.2016 C(2016) 3347 final DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6.6.2016 che stabilisce l elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono
DettagliCONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI
Pagina 1 di 5 CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI L anno duemilanove nel giorno di del mese di con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra le parti: LEONARDO S.r.l.,
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE
L 367/16 23.12.2014 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli
DettagliPRESUPPOSTI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO NEI CONTRATTI
AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Vicenza Con il patrocinio di Ordine degli Avvocati di Vicenza Vicenza, 23 giugno 2016 PRESUPPOSTI E CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL INDENNITÀ DI FINE
DettagliCONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI. Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti: Barone di seguito anche denominata preponente;
CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI Con la presente scrittura privata tra le sottoscritte parti:! Ta Tta Srls, Via Largo Taverna 8 80044 Ottaviano (NA) con Partita IVA 07670511216 nella persona del proprio
DettagliDIRITTO & PRATICA IL CONTRATTO DI AGENZIA NEI NUOVI STATI MEMBRI DELL UNIONE EUROPEA
Euro Info Centre IT-375 c/o Camera di Commercio di Torino - Via S. Francesco da Paola, 24-10123 TORINO Tel. 011.5716.342/3 - Fax 011.5716.346 - E-mail eic@to.camcom.it Web site http://www.to.camcom.it/dallunioneuropea
DettagliCONDIZIONI GENERALI DELL ACCORDO DI CONVENZIONE
CONDIZIONI GENERALI DELL ACCORDO DI CONVENZIONE 1. OGGETTO E UTENTI offre agli Utenti Convenzionati la possibilità di prenotare e acquistare alle condizioni specificate nell Accordo allegato pacchetti
DettagliGRADO GRADO
C 451/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 14.12.2018 Attualizzazione annuale del 2018 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell Unione europea e dei coefficienti
DettagliIL CONTRATTO DI FRANCHISING NELLA LEGGE FRANCESE
IL CONTRATTO DI FRANCHISING NELLA LEGGE FRANCESE 30 Giugno 2017 Confimprese «Retail Business in Francia» UniCredit Tower Hall, Milano Avv. Alessandro Barzaghi Via San Giovanni Sul Muro, 18 20121 Milano
DettagliIncarico di Rivendita dei Servizi Siportal srl CONTRATTO RIVENDITORE PARTNER
Incarico di Rivendita dei Servizi Siportal srl CONTRATTO RIVENDITORE PARTNER CONTRATTO PER INCARICO DI RIVENDITORE PARTNER AUTORIZZATO Tra Siportal S.r.l. con sede in Via Toledo, 5 - Lentini (SR), P. IVA
DettagliProtocollo
Testo originale 0.142.112.681.1 Protocollo all Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo
Dettagliappartenente al Gruppo Poste Italiane APPENDICE GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D OFFERTA
appartenente al Gruppo Poste Italiane APPENDICE GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D OFFERTA Data di deposito in Consob del Glossario: 28 febbraio 2011. Data di validità del Glossario:
DettagliLA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE Avv. Selene Nicolè www.studiolegalenicole.it Come negoziare e redigere i contratti internazionali Individuazione della legge applicabile al contratto: scelta della legge
DettagliLe pari opportunità nell ordinamento comunitario, nazionale e regionale
Profili giuridici per il lavoro e la conduzione dell attività d estetica I Anno Elementi di Diritto, Cultura di genere e Pari Opportunità Le pari opportunità nell ordinamento comunitario, nazionale e regionale
DettagliFOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO QUADRO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO ACCESSORIO A CONTRATTO DI FACTORING
FOGLIO INFORMATIVO CONTRATTO QUADRO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO ACCESSORIO A CONTRATTO DI FACTORING SEZIONE 1 INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING SG Factoring S.p.A. è una società interamente controllata
DettagliACCORDO DI CONTRATTO INDIPENDENTE
ACCORDO DI CONTRATTO INDIPENDENTE QUESTO ACCORDO è stato fatto in data... FRA: 1. Una società registrata a Cipro con il numero HE371743 con sede in THESSALONIKIS 72D, LIMASSOL CIPRO 3025 ("la Società")
DettagliIl sottoscritto..nato a
Il sottoscritto..nato a il.. residente a..via.n.. tel. codice fiscale..in qualità di..della. in seguito denominato VENDITORE, dichiarando di avere e/o rappresentare la piena proprietà dell immobile, CONFERISCE
DettagliCONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE) ACP 209 FIN 785 PTOM 44 PROPOSTA Mittente: Commissione europea Data: 26
DettagliCOMMISSIONE. L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea
L 370/82 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.12.2004 COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2004 che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE di alcuni Stati
DettagliBrevetto Unitario. possibili scenari futuri in Europa e ricadute sulla piccola e media impresa italiana
Brevetto Unitario possibili scenari futuri in Europa e ricadute sulla piccola e media impresa italiana Sommario Cenni storici Scenario attuale Sviluppi futuri Storia dei brevetti in Europa Brevetto comunitario
DettagliIl Contratto è un accordo tra due o più parti avente contenuto patrimoniale.
Il Contratto è un accordo tra due o più parti avente contenuto patrimoniale. Gli elementi essenziali del contratto sono: Accordo Oggetto - determinato - determinabile si devono fissare le caratteristiche
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 30/6 2.2.2018 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/162 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati
DettagliIl presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
11.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/37 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1180/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2012 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa
DettagliScheda 3. Panoramica delle normative nazionali sul contratto di agenzia di alcuni paesi Ue ed Extra-Ue
Scheda 3 Panoramica delle normative nazionali sul contratto di agenzia di alcuni paesi Ue ed Extra-Ue L esame delle varie normative nazionali qui di seguito esposte è condotto seguendo i principali aspetti
DettagliIL CONTRATTO DI AGENZIA LE CONTRAT D AGENCE
Netowork di Avvocati Europei Réseau d Avocats Européens IL CONTRATTO DI AGENZIA LE CONTRAT D AGENCE Aspetti della legislazione francese Italia Via Cesare dal Fabbro 2, 37122 Verona Tel : +39 0458034411
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
L 135/8 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/851 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2015 che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme
DettagliBruxelles, COM(2016) 85 final ANNEX 4 ALLEGATO. della
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 ALLEGATO della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione delle azioni prioritarie
Dettagli10.01 Internazionale Salariati all estero e i loro familiari
10.01 Internazionale Salariati all estero e i loro familiari Stato al 1 gennaio 2016 Errata corrige articoli 5, 9, 14, 15 e 18 5 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposte le persone che esercitano
DettagliCONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD USO
CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE. REGISTRO SCRITTURE PRIVATE N REP. - L Arch Giancarlo Scaramozzino nato a Melzo il 2/04/1966 domiciliato per la carica presso
DettagliLA TERRITORIALITA DELLE CESSIONI DI BENI
IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL IVA Normativa e principale prassi di riferimento: - Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE del 12/2/2008 - Artt. 7 e ss., DPR 633/72,
DettagliIL FRANCHISING IN GERMANIA
IL FRANCHISING IN GERMANIA Confimprese - Retail business in Germania Milano, 29 giugno 2018 Avv. Giulia Comparini Via San Giovanni Sul Muro, 18-20121 Milano L ordinamento giuridico tedesco Non è prevista
DettagliAvv. Elisa Chiaretto Treviso, 19 maggio 2014
Avv. Elisa Chiaretto Treviso, 19 maggio 2014 Austria, Belgio, BULGARIA, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Dettaglie più 65 e più Totale e più 65 e più Totale Depressione maggiore
Paesi Persone di 15 anni e più con disturbi depressivi nelle due settimane precedenti l intervista, per livello di gravità, classe di età e paese dell Unione europea (Ue28). Anno 2015 (per 100 15-64 65-74
DettagliConvenzione tra l Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l Azienda
Convenzione tra l Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l Azienda -------------------------------------------- per la concessione d uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran
DettagliINTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali
INTEGRAZIONE EUROPEA E POLITICHE. Le tappe principali Laurea magistrale in Turismo, territorio e sviluppo locale Corso: Politiche per lo sviluppo rurale Lezione n. 1 del 2016 LE PRECONDIZIONI DELLA UE
DettagliPROCEDURA DI NOTIFICA
PROCEDURA DI NOTIFICA ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE Lavoratori dipendenti distaccati Prestatori di servizio indipendenti che effettuano una prestazione transfrontaliera di servizio (esecuzione
DettagliModernised EU Social Security Coordination
Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria INTRODUZIONE I DIRITTI DI SICUREZZA SOCIALE DELLE PERSONE CHE SI SPOSTANO NELL UNIONE EUROPEA 1 Oltre 50 anni di storia
DettagliREGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 7.7.2016 C(2016) 4164 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 7.7.2016 concernente il riesame della tabella delle indennità di missione dei funzionari
DettagliA8-0321/78
17.10.2018 A8-0321/78 Emendamento 78 Keith Taylor a nome del gruppo Verts/ALE Relazione A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2017)0653
DettagliEUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 129/12 REGOLAMENTO (UE) N. 423/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che adegua, con effetto dal 1 o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti
DettagliCOMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 17.9.2014 C(2014) 6767 final COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Aggiornamento dei dati utilizzati per il calcolo delle somme forfettarie e delle penalità che la Commissione
DettagliGennaio-Luglio Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
8 - TOT Gennaio-Luglio 2018 EXTR 531 4254 4785 28699 64246 92945 14500 21861 36361 15132 22177 37309 6362161 1906744 8268905 Paesi Bassi 003 10.082 32.995 32.839 242.049 42.921 275.044 Germania 004 22.347
DettagliGennaio-Aprile Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
8 - TOT Gennaio-Aprile 2019 EXTR 515 4614 5129 28015 65418 93433 14127 22121 36248 14750 22812 37562 2856824 6084212 8941036 Stati Uniti d'america 400 15.670 27.336 5.293 23.715 20.963 51.051 Germania
DettagliSCHEMA DI CONTRATTO. Si conviene e si stipula quanto segue:
ALLEGATO 2 SCHEMA DI CONTRATTO CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL REGISTRO DEL cctld.it PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DI INTERNET ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEI NOMI A
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA
ALLEGATO E 4 Flight: nuovo prodotto ATM ed innovazioni SESAR Il presente Accordo di Riservatezza ( Accordo ) è stipulato tra Enav S.p.A. (Parte Divulgante), sede commerciale in Roma, Via Salaria n.716
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
24.9.2014 L 280/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 994/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII quater del regolamento (CE) n. 73/2009
DettagliASPETTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE TRANSNAZIONALE IN MATERIA DI RELAZIONI FAMILIARI
ASPETTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE TRANSNAZIONALE IN MATERIA DI RELAZIONI FAMILIARI Dr. Silvana Dalla Bontà Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Trento FONTI Legge n. 218/1995 Riforma
DettagliCOLLABORAZIONE PROFESSIONALE
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE Il presente facsimile è puramente indicativo. Ogni socio è tenuto a verificare la correttezza di quanto esposto e ad adattarlo alla propria situazione professionale. I facsimili
DettagliACCORDO DI RISERVATEZZA UNILATERALE
ACCORDO DI RISERVATEZZA UNILATERALE Accordo di riservatezza relativo agli obblighi di segretezza ed al divieto o limitazione di utilizzo da parte dei Fornitori delle Informazioni Riservate rivelate da
DettagliGazzetta ufficiale dell'unione europea
30.4.2014 L 129/5 REGOLAMENTO (UE) N. 422/2014 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che adegua, con effetto dal 1 o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli
DettagliCONTRATTO per i servizi di accesso alla rete privata a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni LEPIDA
CONTRATTO per i servizi di accesso alla rete privata a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni LEPIDA tra: LEPIDA S.p.A., con sede in 40127 Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 02770891204,
DettagliIl Comune di Novate Milanese, rappresentato per questo atto dal
CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE. REGISTRO SCRITTURE PRIVATE N REP Il Comune di Novate Milanese, rappresentato per questo atto dal Dirigente dell Area Gestione
DettagliUNIONE EUROPEA* ALCUNI DATI SU GESTIONE RIFIUTI URBANI
UNIONE EUROPEA* ALCUNI DATI SU GESTIONE RIFIUTI URBANI Fonte: DB Eurostat al 1-1-8 Divisione Ambiente - Innovazione Servizi Ambientali * Oltre ai Paesi dell Unione Europea (attuali e candidati) sono indicati
DettagliCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION
EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2013) XXX draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Applicazione dell articolo 260 del trattato sul funzionamento dell Unione europea. Aggiornamento dei dati utilizzati
DettagliRAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO*
RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO* ORGANIZZATORE (Tour operator): realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
Dettagli