PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 4 febbraio 2002 PROVVISORIO 2000/0158(COD) ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (11304/1/01 C5-0636/ /0158(COD)) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori Relatore: Karl-Heinz Florenz PR\ doc PE

2 Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune *** Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE ***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune ***III Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. PE /26 PR\ doc

3 INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE... 4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA... 5 MOTIVAZIONE PR\ doc 3/26 PE

4 PAGINA REGOLAMENTARE Nella seduta del 15 maggio 2001 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(00) /0158 (COD)). Nella seduta del 13 dicembre 2001 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (11304/1/01 - C5-0636/01). Nella riunione del 19 giugno 2001 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatore Karl-Heinz Florenz. Nella riunione (Nelle riunioni) del ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura. In quest'ultima riunione/nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con... voti favorevoli,... contrario(i) e... astensione(i)/all'unanimità. Erano presenti al momento della votazione... (presidente/presidente f.f.),... (vicepresidente),... (vicepresidente),...(relatore),...,... (in sostituzione di...),... (in sostituzione di..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento),... e.... La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il... Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata. PE /26 PR\ doc

5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (11304/1/01 C5-0636/ /0158(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, vista la posizione comune del Consiglio (11304/1/01 C5-0636/01), vista la sua posizione in prima lettura 1 sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) ), vista la proposta modificata della Commissione (COM(2001) ), visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, visto l'articolo 80 del suo regolamento, vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0000/2002), 1. modifica come segue la posizione comune; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 1 Processo verbale della seduta del 15 maggio GU C 135 del , pag GU C.. PR\ doc 5/26 PE

6 Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Considerando 12 (12) La raccolta separata è la condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclo dei RAEE ed è necessario raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e devono essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta in modo che i nuclei domestici possano almeno restituire gratuitamente il loro materiale di scarto. Le disposizioni della presente direttiva non limitano le fonti di finanziamento disponibili per tali sistemi di raccolta, che potrebbero includere, ad esempio, contributi dei distributori e/o dei produttori. (12) La raccolta separata è la condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclo dei RAEE ed è necessario raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nella Comunità. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e devono essere incoraggiati a riportare i RAEE. A tal fine è opportuno creare strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta in modo che i nuclei domestici possano almeno restituire gratuitamente il loro materiale di scarto. L'ultima frase deve essere soppressa in quanto metterebbe a repentaglio l'armonizzazione delle disposizioni relative alla responsabilità del produttore. Le condizioni quadro per le fonti di finanziamento devono essere adeguatamente definite dalla direttiva in esame, al fine di evitare distorsioni della concorrenza dovute a oneri finanziari disuguali tra gli operatori economici interessati nell'ambito del mercato interno. Lo stesso Consiglio lo chiede nei considerando 8 e 16. Emendamento 2 Considerando 13 (13) Occorrerebbe definire un obiettivo di raccolta dei RAEE usati dai nuclei domestici in modo da raggiungere obiettivi ambientali armonizzati nella Comunità e più specificamente garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi (13) Al fine di raggiungere il livello desiderato di protezione della salute umana e ambientale, nonché di protezione dell ambiente nella Comunità, gli Stati membri devono garantire che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed PE /26 PR\ doc

7 efficienti di raccolta. elettroniche non vengano più smaltiti assieme a rifiuti urbani misti e che tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti vengano raccolti separatamente. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, questi ultimi devono dimostrare, fermo restando l obiettivo della raccolta separata di tutti i rifiuti di apparecchiature, che sono stati raccolti in media almeno sei chilogrammi di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dai nuclei domestici per abitante all anno. (Ripristino dell emendamento 9 della prima lettura) Ripristino dell emendamento 9 della prima lettura. Corrisponde all'emendamento di compromesso approvato dalla commissione per l'ambiente il 24 aprile 2001(presentato da Karl-Heinz Florenz, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Dirk Sterckx, Alexander de Roo, Heidi Anneli Hautala, Jonas Sjöstedt, e Hans Blokland). Cfr. per ulteriore motivazione l'emendamento 9. Emendamento 3 Considerando 15 (15) Nel dare la priorità al reimpiego di interi apparecchi, occorrerebbe raggiungere un elevato livello di riciclo e di recupero e incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature. (15) Fatta eccezione per le apparecchiature che devono essere reimpiegate interamente, tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere destinati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di recupero, in particolare di reimpiego o riciclo. Va attribuita priorità al reimpiego di RAEE e dei loro componenti. Occorre inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature. Ripristino di parte dell emendamento 82 della prima lettura. Occorre assicurare che tutti i RAEE raccolti separatamente, ad eccezione delle apparecchiature da riutilizzare interamente, siano destinati al recupero. PR\ doc 7/26 PE

8 Emendamento 4 Considerando 16 (16) A livello comunitario devono essere definiti i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a tassi elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore. Per raggiungere i benefici legati al concetto di responsabilità dei produttori, questi dovrebbero essere incoraggiati ad assumere le proprie responsabilità a livello individuale, a condizione di contribuire al finanziamento della gestione dei rifiuti di prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di finanziamento introdotto dalla presente direttiva e dei rifiuti provenienti da produttori non più presenti sul mercato o non più identificabili al momento di far fronte ai costi. (16) Devono essere definiti a livello comunitario i principi di base concernenti un finanziamento della gestione dei RAEE e i regimi di finanziamento devono contribuire a tassi elevati di raccolta, nonché all attuazione del principio della responsabilità del produttore. (Ripristino dell emendamento 15 della prima lettura) Ripristino dell emendamento 15 della prima lettura. Ha più senso, da un punto di vista del contenuto, illustrare i particolari della responsabilità del produttore nel considerando 17 (cfr. a questo proposito l'emendamento 5). Emendamento 5 Considerando 17 (17) Gli utenti privati delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter almeno restituire gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi essere tenuti a finanziare il ritiro dal punto di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Tale finanziamento potrebbe tener conto dei costi effettivi della gestione di un prodotto su base individuale. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti (17) Gli utenti privati delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrebbero poter almeno restituire gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi essere tenuti a finanziare il ritiro dal punto di raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Per dare la massima efficacia al concetto di responsabilità dei produttori, questi ultimi devono assicurare il finanziamento per quanto possibile a livello individuale. PE /26 PR\ doc

9 storici, sulla base di sistemi individuali o collettivi. I sistemi collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. Le disposizioni della presente direttiva non limitano le fonti di finanziamento disponibili per tali sistemi, che potrebbero includere, ad esempio, finanziamenti attraverso un contributo visibile, purché sia compatibile con le regole del mercato interno e della concorrenza. I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecologico devono essere internalizzati nel prezzo del prodotto. Gli Stati membri nei quali già esistono altri accordi di finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente direttiva possono di mantenere i suddetti accordi, sulla base dei risultati di un riesame, ma non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Il finanziamento della gestione dei rifiuti storici è invece a carico collettivamente di tutti i produttori esistenti al momento in cui i costi si sono manifestati, in proporzione alla rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura per volume. Gli Stati membri garantiscono che, durante un periodo transitorio stabilito in base alla durata media di vita dell apparecchiatura, ma non superiore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possono informare gli utenti, al momento dell acquisto di prodotti nuovi e su base volontaria, circa i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecologico dei rifiuti storici. I produttori che si avvalgono della presente disposizione garantiscono che i costi menzionati rappresentano le spese effettive sostenute. Ripristino, con adeguamenti, degli emendamenti 16 e 17 della prima lettura. Corrisponde all'emendamento di compromesso 2 approvato dalla commissione per l'ambiente il 24 aprile 2001 (presentato da Karl-Heinz Florenz, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Dirk Sterckx, Alexander de Roo, Heidi Anneli Hautala, Jonas Sjöstedt, e Hans Blokland.) Cfr. per ulteriore motivazione l'emendamento 16. PR\ doc 9/26 PE

10 Emendamento 6 Considerando 18 (18) L'informazione degli utenti sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani. (18) L informazione degli utenti sull obbligo di smaltire i RAEE separatamente da altri rifiuti domestici e di raccogliere separatamente tutti i RAEE nonché sui sistemi di raccolta e sul proprio ruolo nella gestione dei RAEE è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE; questa informazione comporta la marcatura appropriata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani. (Ripristino dell'emendamento 18 della prima lettura.) Ripristino dell'emendamento 18 della prima lettura. Gli utenti devono essere informati in merito al fatto che i RAEE non devono più essere smaltiti insieme al resto dei rifiuti domestici misti o con altri rifiuti urbani misti, e devono essere raccolti separatamente. Emendamento 7 Articolo 2, paragrafo 4 4. Gli Stati membri possono esonerare i piccoli fabbricanti indipendenti, di cui all'articolo 3, lettera i), punto a), con un fatturato inferiore a 2 milioni di EUR e meno di 10 dipendenti dai requisiti in materia di finanziamento di cui agli articoli 7 e 8, per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Gli Stati membri che prevedono tali esoneri fanno annualmente rapporto alla Commissione sul numero delle imprese cui essi si applicano, sul numero di prodotti, nonché sugli eventuali effetti negativi degli esoneri che potrebbero richiedere un'attenzione specifica per quanto riguarda eventuali distorsioni del mercato interno. Soppresso PE /26 PR\ doc

11 Questo paragrafo deve essere eliminato, in quanto: - un tale esonero metterebbe a repentaglio il potenziale occupazionale delle imprese con meno di 10 dipendenti; - sussisterebbe il pericolo che le imprese con dieci o più dipendenti sopprimano posti di lavoro per poter beneficiare dell esonero; - si verrebbe a creare una distorsione della concorrenza dovuta al trattamento disuguale dei produttori; - tutti gli altri produttori dovrebbero sopportare la responsabilità finanziaria delle imprese che beneficiano dell esonero. Emendamento 8o Articolo 3, lettera i), lettera b) b) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; b) rivende sotto il suo marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato produttore se l apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma della lettera a); (Ripristino dell emendamento 29 della prima lettura) Ripristino dell emendamento 29 della prima lettura. L emendamento tiene conto del problema del cosiddetto dual-branding (doppio marchio), garantendo che le imprese che indicano sul prodotto il proprio marchio accanto al nome del produttore effettivo, ma che non possono in alcun modo influire sulla progettazione del prodotto, siano escluse dalla definizione di Produttore e quindi esonerate dai relativi obblighi. Emendamento 9 Articolo 4 1. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo -1. Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi dopo [30 mesi dall entrata in vigore della presente direttiva] i RAEE non vengono più smaltiti assieme a rifiuti urbani misti e che tutti i RAEE prodotti vengano raccolti separatamente. 1. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo PR\ doc 11/26 PE

12 l'entrata in vigore della presente direttiva: a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione; b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano compiuto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. I distributori possono farlo mediante accordi alternativi, ad esempio accettando i rifiuti al punto di vendita o di consegna, o mediante accordi equivalenti con terzi che agiscano per loro conto, purché la resa dei RAEE rimanga gratuita e non diventi più difficoltosa per il detentore finale. Tuttavia, per un periodo non superiore a cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono istituire o agevolare sistemi alternativi di resa gratuita a condizione che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione. Fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), gli Stati membri possono autorizzare i produttori ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei loro RAEE. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali, se contiene rifiuti diversi dai RAEE o se è stata contaminata durante l'uso (in particolare l'entrata in vigore della presente direttiva: a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione; b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano compiuto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. I distributori possono farlo mediante accordi alternativi, ad esempio accettando i rifiuti al punto di vendita o di consegna, o mediante accordi equivalenti con terzi che agiscano per loro conto, purché la resa dei RAEE rimanga gratuita e non diventi più difficoltosa per il detentore finale. Gli Stati membri possono derogare alla presente normativa purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione. Fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), gli Stati membri assicurano che i produttori possano organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei loro RAEE. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE. PE /26 PR\ doc

13 da contaminanti radioattivi e biologici). 2. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla ripresa di tali rifiuti. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 5, a meno che essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 5 e 6. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente devono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati. Gli Stati membri assicurano che i RAEE considerati esternamente contaminati, da contaminanti inclusi quelli radioattivi e biologici, considerati pericolosi e potenzialmente rischiosi per la salute o la sicurezza del personale, siano ripresi in punti di raccolta speciali muniti di personale formato specificamente e dotati delle necessarie tecnologie più aggiornate. Conformemente alle disposizioni delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, e in funzione dei criteri nazionali o UE di sanità e sicurezza nazionale, i distributori possono rifiutare di riprendere RAEE che considerino esternamente contaminati, da contaminanti inclusi quelli radioattivi e biologici, o che considerino pericolosi e potenzialmente rischiosi per la salute e la sicurezza del personale. 2. Gli Stati membri assicurano che i produttori prevedano la raccolta di RAEE da utenti diversi dai nuclei domestici. I produttori possono, su base volontaria, creare e gestire sistemi di ripresa dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. Gli Stati membri assicurano che la raccolta possa essere effettuata su base collettiva e/o individuale. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti ai sensi dei paragrafi -1 (nuovo), 1 e 2 siano trasportati a centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 5, a meno che essi non possano essere interamente reimpiegati. Gli Stati membri provvedono affinché il reimpiego previsto non comporti un'elusione delle prescrizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 5 e 6. La raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente devono essere eseguiti in maniera da ottimizzare il reimpiego e il riciclaggio dei componenti o degli interi apparecchi che possono essere reimpiegati o riciclati. PR\ doc 13/26 PE

14 4. Gli Stati membri si adoperano per raggiungere, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, un tasso minimo di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari a 4 kg in media per abitante all'anno. Quanto prima, sulla base delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 11 ai fini della formulazione dell'obiettivo di raccolta dei RAEE, quali una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano tale obiettivo obbligatorio. 4. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo -1 (nuovo), gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2005 venga effettivamente raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 6 kg in media per abitante all anno. Sulla base delle informazioni trasmesse in forza dell'articolo 11, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e tenendo conto dell'esperienza tecnica ed economica acquisita negli Stati membri, determinano entro il 31 dicembre 2007 nuovi tassi per gli anni successivi al I tassi possono eventualmente assumere la forma di una percentuale della quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute ai nuclei domestici negli anni precedenti. Ripristino, con adeguamenti, dell emendamento di compromesso approvato il 24 aprile 2001 dalla commissione per l ambiente (presentato da Karl-Heinz Florenz, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Dirk Sterckx, Alexander de Roo, Heidi Anneli Hautala, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland), poi inserito nell emendamento 35 della prima lettura. Include anche il ripristino dell emendamento 95 della prima lettura. Paragrafo -1 (nuovo): Stando alle cifre fornite dalla Commissione, nel 1998 sono state prodotte nell'unione europea 6 milioni di tonnellate di RAEE, una media di 16 chilogrammi per cittadino comunitario. La Commissione prevede inoltre che la crescita annuale oscillerà almeno tra il 3% e il 5% e che il volume annuale di rifiuti raddoppierà nel corso dei prossimi 12 anni. Ciononostante, all articolo 4, paragrafo 4 il Consiglio propone un tasso minimo di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dai nuclei domestici pari a 4 chilogrammi in media per abitante all anno, tasso che non è assolutamente vincolante per gli Stati membri. Anche ipotizzando che gli Stati membri riescano a conseguire questo obiettivo, gran parte di tali rifiuti continuerebbe a finire nelle discariche. A ciò si aggiunge il deposito dei residui del recupero dei RAEE raccolti separatamente. È una chiara contraddizione richiamare, da un lato, l attenzione sui problemi ambientali provocati dai RAEE e, dall altro, proporre una soluzione parziale incerta. Questo approccio non riflette pertanto una politica sostenibile in materia di ambiente e di risorse. Al fine di preservare le risorse disponibili e in considerazione dei problemi ambientali causati dai RAEE è invece necessario che gli Stati membri garantiscano, nella misura del possibile, che questi rifiuti non vengano smaltiti assieme ai rifiuti domestici, finendo quindi nelle discariche, e che tutti i RAEE prodotti vengano raccolti separatamente e destinati al trattamento e al recupero. Ciò PE /26 PR\ doc

15 richiede un divieto generale di smaltimento delle apparecchiature elettriche usate insieme ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti urbani misti ( divieto di discarica ). Un divieto del genere fornisce inoltre al consumatore il necessario stimolo a non gettare più gli apparecchi usati tra i rifiuti domestici, bensì a consegnarli ai centri appositamente istituiti. Sul piano economico si può prevedere che con una raccolta e un reimpiego su grande scala si avrebbe una diminuzione dei costi del riciclo, che renderebbe più competitivi i prezzi delle materie prime secondarie derivate dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Paragrafi 1 e 2: In base al principio di sussidiarietà gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni che derogano all obbligo di ritiro del distributore, a condizione che ciò non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della direttiva. I produttori hanno bisogno di una regolamentazione flessibile per poter scegliere tra sistemi di riciclo individuali e collettivi. I produttori devono avere la possibilità di collaborare nell ambito del trattamento dei RAEE per beneficiare di economie di scala. Il tipo di prodotti e/o le differenze regionali sono fattori che contribuiscono alla decisione di quale sia il tipo di trattamento più efficace per i RAEE. Occorre rafforzare le disposizioni in materia di salute e di sicurezza per quanto riguarda il ritiro di RAEEE, in base alle quali i distributori devono poter rifiutare il ritiro di RAEE a causa di rischi per la salute e la sicurezza del personale. Paragrafo 3: adeguamento tecnico al paragrafo 1 bis (nuovo). Paragrafo 4: Poiché il monitoraggio della raccolta separata di tutti i RAEE presenta grandi difficoltà e poiché nell eventualità di mancato adempimento degli obblighi la Commissione necessita di una solida base d azione, è opportuno che gli Stati membri forniscano una prova della raccolta, il cui obiettivo dovrebbe essere fissato a 6 chilogrammi, fermo restando l obbligo generale della raccolta separata di tutti i RAEE. Occorre fissare una data precisa per l entrata in vigore di un nuovo tasso di raccolta dimostrabile sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione. La data per gli anni successivi al 2008 coincide con la data di cui all articolo 6, paragrafo 4 concernente la revisione degli obiettivi di recupero. (Cfr. emendamento 13). Emendamento 10 Articolo 5, paragrafo 1, comma 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, a titolo individuale e/o collettivo e conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE. Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva. 1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano conformemente alla normativa comunitaria sistemi di trattamento dei RAEE che prevedano l utilizzo di una tecnologia di recupero e di riciclaggio d avanguardia. Questi sistemi possono essere istituiti dai produttori individualmente e/o collettivamente. Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, il trattamento PR\ doc 15/26 PE

16 comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e un trattamento selettivo a norma dell'allegato II della presente direttiva. (Ripristino della prima parte dell emendamento 37 della prima lettura) Ripristino della prima parte, non ripresa dal Consiglio, dell emendamento 37 della prima lettura. L impiego di tecnologie moderne in materia di riutilizzo e riciclaggio è assolutamente necessario in quanto gli RAEE contengono molte sostanze pericolose per l ambiente, come per esempio il mercurio, in quantità non trascurabili. Un riutilizzo conforme ai progressi della tecnica garantisce sin dalla fase iniziale di applicazione della direttiva una sensibile riduzione del danno ambientale nonché il raggiungimento delle quote di riciclaggio. Emendamento 11 Articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c) 2. Riguardo ai RAEEE inviati ai centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 5 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi entro quarantasei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva: a) per i RAEE che rientrano nella categoria 1 dell'allegato I A, - aumento del tasso di recupero ad un minimo dell'80% in peso medio per apparecchio e - per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75% in peso medio per apparecchio; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3, e 4 dell'allegato I A - aumento del tasso di recupero ad un minimo del 75% in peso medio per apparecchio e - per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento 2. Riguardo ai RAEEE inviati ai centri di trattamento autorizzati a norma dell'articolo 5 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2005: a) per i RAEE che rientrano nella categoria 1 dell'allegato I A, - aumento del tasso di recupero ad un minimo del 90% in peso medio per apparecchio e - per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 75% in peso medio per apparecchio; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3, e 4 dell'allegato I A - aumento del tasso di recupero ad un minimo dell 85% in peso medio per apparecchio e - per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento PE /26 PR\ doc

17 ad un minimo del 65% in peso medio per apparecchio; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'allegato I A, - aumento del tasso di recupero ad un minimo del 70% in peso medio per apparecchio e - per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50% in peso medio per apparecchio; ad un minimo del 65% in peso medio per apparecchio; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'allegato I A, - aumento del tasso di recupero ad un minimo dell 80% in peso medio per apparecchio e - per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze, aumento ad un minimo del 50% in peso medio per apparecchio; Secondo il testo del Consiglio (quarantasei mesi dall entrata in vigore), gli obiettivi dovrebbero essere raggiunti prevedibilmente sono alla fine del Questo ritardo non è giustificato. Gli obiettivi proposti per il recupero non sono molto ambiziosi e si collocano ben al di sotto dei tassi di recupero tecnicamente conseguibili. Le percentuali obiettivo per il recupero dovrebbero essere quindi aumentate. Questo aumento fa sì che si riduca ulteriormente la quantità di RAEE che raggiungono le discariche. Emendamento 12 Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo) 2 bis) per apparecchi elettrici ed elettronici, che paragonati agli apparecchi elettrici ed elettronici tradizionali di uguale o analoga applicazione dimostrano un evidente vantaggio ambientale (come ad es. un consumo di energia, acqua o altre risorse chiaramente ridotto), o per innovazioni sostanziali, che rendono possibile un progresso ulteriore di applicazioni esistenti o aprono nuovi campi di applicazione, dev'essere stabilita, in base al procedimento di cui all'articolo 13, una quota di recupero pari ad almeno il 75% del peso degli apparecchi. PR\ doc 17/26 PE

18 (Ripristino dell emendamento 40 della prima lettura) Ripristino dell emendamento 40 della prima lettura. Eventuali innovazioni future in ambito elettrico ed elettronico che dovessero rendere possibili nuovi campi di applicazione e proprietà dei materiali (ad es. miniaturizzazione, conservazione, ecc.), in particolare qualora dovessero comportare benefici ambientali, non dovrebbero essere ostacolate o addirittura bloccate dalle disposizioni dell'articolo 6. Poiché in media il 90% del consumo di risorse di un apparecchio elettrico od elettronico può attribuirsi alla fase di utilizzo, mentre solo il 10% è necessario alla produzione e allo smaltimento, da una considerazione ambientale globale il potenziale di risparmio di risorse da innovazioni è incomparabilmente maggiore di quello da riciclo. Così, una componente o un apparecchio innovativo che causi un risparmio di risorse (ad es. energia) del 10% nella fase di utilizzo fa risparmiare almeno tanta energia quanto sarebbe necessaria per la produzione e lo smaltimento. Per impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno dell'ue è necessario non lasciare agli Stati membri la distinzione tra prodotti tradizionali e innovativi, ma di disciplinarla invece a livello europeo. Emendamento 13 Articolo 6, paragrafo 4 4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato IA, per gli anni successivi. 4. Per gli anni successivi al 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, su proposta della Commissione, obiettivi per il recupero e il reimpiego/riciclaggio, compreso, se del caso, il reimpiego di apparecchiature intere, nonché per i prodotti rientranti nella categoria 8 dell'allegato IA, per gli anni successivi. Ciò dovrebbe avvenire alla luce dell impiego ecologico delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso nonché di una migliore efficienza delle risorse sulla base dello sviluppo di materiale e tecnologie. In tale ambito si deve tener conto dei progressi tecnici nei settori del reimpiego, recupero e riciclaggio, dei prodotti e materiali, nonché dell esperienza acquisita dagli Stati membri e dalle imprese del settore. Ripristino, con modifiche, dell emendamento 42 della prima lettura. PE /26 PR\ doc

19 In sede di riesame, va tenuto conto delle informazioni sui progressi tecnici nei settori del reimpiego, recupero e riciclaggio, dei prodotti e materiali, nonché dell esperienza acquisita dagli Stati membri e dall industria del settore. La gestione dei rifiuti non dovrebbe compromettere altri vantaggi ecologici ed innovazioni nel settore elettrico ed elettronico. Emendamento 14 Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Gli Stati membri favoriscono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento. (Ripristino dell emendamento 43 della prima lettura) Ripristino dell emendamento 43 della prima lettura. Per assicurare che si esplorino tutte le opzioni tecnologiche possibili, gli Stati membri dovrebbero favorire attivamente lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento. Emendamento 15 Articolo 7, paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo l entrata in vigore della presente direttiva, i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 4, paragrafo Gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo l entrata in vigore della presente direttiva, i produttori prevedano il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. I criteri per la responsabilità del produttore e il finanziamento devono essere definiti nella direttiva in esame, al fine di evitare distorsioni della concorrenza dovute a oneri finanziari disuguali tra gli operatori economici nell ambito del mercato interno. Questo è, secondo i considerando 8 e 12 della posizione comune, uno degli obiettivi della direttiva. Inoltre, la responsabilità finanziaria del produttore deve entrare in gioco solo nei settori nei quali essi hanno un influenza diretta sul livello di tutela della salute e dell ambiente. PR\ doc 19/26 PE

20 Emendamento 16 Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 2. Al finanziamento, di cui al paragrafo 1, della gestione dei RAEE si può provvedere mediante sistemi collettivi e/o individuali, conformemente alla normativa comunitaria. Non si devono operare discriminazioni ingiustificate tra i produttori che si avvalgono di sistemi collettivi e quelli che si avvalgono di sistemi individuali. 3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ("rifiuti storici") è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi in modo appropriato. 4. La gestione dei RAEE provenienti da produttori non più presenti sul mercato o che non è più possibile identificare al momento in cui si verificano i costi è finanziata anch'essa dai produttori e gli Stati membri possono disporre che sia 2. Gli Stati membri assicurano che il finanziamento di cui al paragrafo 1 sia fornito su base individuale. A tal fine gli Stati membri garantiscono che i produttori prevedano garanzie appropriate per il finanziamento della gestione dei RAEE. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di poter applicare sistemi di finanziamento collettivo se può dimostrare che l introduzione di sistemi di finanziamento individuali comporterebbero costi sproporzionatamente elevati. I costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecologico devono essere internalizzati nel prezzo del prodotto. Gli Stati membri nei quali già esistano altri accordi di finanziamento prima dell'entrata in vigore della presente direttiva possono mantenere i suddetti accordi, sulla base dei risultati di un riesame, ma non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 3. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 ("rifiuti storici") è a carico collettivamente di tutti produttori esistenti al momento in cui i costi si sono verificati, in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di prodotto in termini di volume. Gli Stati membri dispongono che, per un periodo transitorio stabilito in base alla durata media dell apparecchio, ma non superiore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori possono informare gli utenti, al momento PE /26 PR\ doc

21 finanziata a norma del paragrafo 3. dell acquisto di nuovi prodotti e su base volontaria, circa i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecologico dei rifiuti storici. I produttori che si avvalgono della presente disposizione devono garantire che i costi menzionati rappresentano le spese effettivamente sostenute. Ripristino degli emendamenti 93 e 46 della prima lettura (ove necessario con adeguamenti tecnici alla posizione comune). Le prime tre frasi (sui sistemi di finanziamento individuali) corrispondono all emendamento di compromesso 6 approvato il 24 aprile 2001 dalla commissione per l ambiente (presentato da Karl-Heinz Florenz, Chris Davies, Dirk Sterckx e Hans Blokland). Il resto corrisponde all emendamento di compromesso 7 approvato in prima lettura dalla commissione per l ambiente (presentato da Karl-Heinz Florenz, Kathleen Van Brempt, Chris Davies, Dirk Sterckx, Alexander de Roo, Heidi Anneli Hautala, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland). Paragrafo 2: Va data precedenza al finanziamento individuale rispetto a quello collettivo, giacché la responsabilità individuale dei produttori si tradurrà in una concezione più consona al riciclaggio dei loro prodotti. La possibilità di ricorrere a sistemi di finanziamento collettivi dovrebbe essere limitata ai casi in cui gli Stati membri possono dimostrare alla Commissione che i sistemi di finanziamento individuali comporterebbero costi sproporzionatamente elevati. I produttori devono fornire garanzie per il finanziamento dello smaltimento prima della vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di evitare che i produttori che scompaiono dal mercato vengano meno al proprio obbligo finanziario o che i cosiddetti free rider approfittino. Il finanziamento dello smaltimento di futuri prodotti orfani sarebbe così assicurato (questa disposizione sostituisce il paragrafo 4 della posizione comune). L internalizzazione dei costi di smaltimento degli apparecchi che verranno immessi in futuro sul mercato (vale a dire senza una tassa visibile per lo smaltimento dei prodotti nuovi) è un incentivo per i produttori a concepire i loro prodotti in modo più consono al reimpiego e al riciclaggio. Gli Stati membri nei quali sono già in vigore altri accordi finanziari prima dell entrata in vigore della direttiva in oggetto (ad esempio i Paesi Bassi) devono avere la possibilità di mantenere tali accordi per un periodo massimo di dieci anni dall entrata in vigore della direttiva. Paragrafo 3: Lo smaltimento dei rifiuti storici invece può essere finanziato soltanto collettivamente, data la presenza sul mercato di un ingente quantità di cosiddetti prodotti orfani e senza nome, ossia prodotti per i quali non è più possibile determinare il produttore o il cui produttore non esiste più. Inoltre le quote di mercato tra i diversi produttori hanno PR\ doc 21/26 PE

22 subito cambiamenti talvolta anche rilevanti, per cui per molti di essi il finanziamento individuale sarebbe inaccettabile. Per tale ragione i costi dei rifiuti storici vanno suddivisi tra i produttori esistenti allorché si verificano tali costi, in base alla loro rispettiva quota di mercato. Al fine di attenuare gli effetti economici del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti storici per un settore composto per lo più da piccole e medie imprese, andrebbe concessa ai produttori, per un periodo transitorio di al massimo 10 anni, la possibilità di scaricare sui consumatori, al momento dell acquisto di nuovi prodotti, i costi inerenti allo smaltimento dei rifiuti storici (vale a dire tassa visibile sullo smaltimento dei rifiuti storici). Ciò dovrebbe avvenire su base volontaria e i costi imputati debbono corrispondere ai costi reali. Ciò è giustificato dal fatto che la responsabilità di finanziamento dei produttori è stata portata da cinque anni (proposta della Commissione) a 30 mesi dopo l entrata in vigore della direttiva, giacché i produttori devono sostenere anche i costi dello smaltimento dei rifiuti storici, composti per lo più dai cosiddetti prodotti orfani e senza nome e, in generale, per attenuare l effetto retroattivo dell obbligo di finanziamento. Inoltre, la trasparenza dei costi permetterebbe ai consumatori di accettare più facilmente l aumento dei prezzi dei nuovi prodotti. Sotto il profilo di politica ambientale, nulla eccepisce allo scarico dei costi, giacché non è più possibile influire sulla progettazione ecologica delle vecchie apparecchiature (a differenza di nuovi prodotti). La posizione comune lascia essenzialmente agli Stati membri la possibilità di prevedere una tassa visibile, che già oggi è in vigore in alcuni Stati membri (ad esempio nei Paesi Bassi). Limitare la possibilità di imporre una tassa visibile ad un periodo massimo di dieci anni rappresenta, rispetto alla posizione comune, la soluzione più rispettosa dell ambiente e del consumatore e risponde inoltre all obiettivo del ravvicinamento normativo degli Stati membri. Emendamento 17 Articolo 8 Gli Stati membri provvedono affinché, trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Per i RAEE di prodotti immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ("rifiuti storici"), il finanziamento dei costi di gestione deve essere assicurato dai produttori. In Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici sia oggetto di accordi tra il produttore e l'utente dell'apparecchiatura in questione al momento dell'acquisto. PE /26 PR\ doc

23 alternativa, gli Stati membri possono prevedere che tale finanziamento competa anche, in tutto o in parte, a utenti diversi dai nuclei domestici. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento. Ripristino del testo proposto dalla Commissione, accettato in prima lettura dal Parlamento europeo. La responsabilità finanziaria generale dei produttori proposta dal Consiglio per i RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici va ben oltre la necessità regolamentare della direttiva in oggetto. A differenza del settore del finanziamento per i RAEE provenienti dai nuclei domestici (articolo 7), non sussiste un interesse degli industriali, commerciale o pubblico suscettibile di essere difeso e che richieda dettagliate procedure attraverso una direttiva. La proposta originale della Commissione, confermata dal Parlamento europeo in prima lettura, secondo la quale il finanziamento dei costi è oggetto di accordi tra il produttore e l'utente al momento dell'acquisto è rispetta maggiormente il principio della parità tra le parti commerciali (in questo caso, produttori e consumatori). Emendamento 18 Articolo 9, paragrafo 1, lettera - a) (nuova) Ripristino dell emendamento 47 della prima lettura. - a) l obbligo di non eliminare più le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate insieme ai rifiuti domestici misti e di effettuare una raccolta separata di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, Occorre informare gli utenti del fatto che le apparecchiature usate non possono più essere eliminate insieme ai rifiuti domestici misti o altri rifiuti urbani alla rinfusa e che occorre effettuare una raccolta separata di tutte le apparecchiature usate. PR\ doc 23/26 PE

24 Emendamento 19 Articolo 9, paragrafo 2 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per incentivare i consumatori ad agevolare il processo di raccolta, trattamento e recupero dei RAEE e, quindi, a parteciparvi. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i consumatori contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad indurli ad agevolare il processo di reimpiego, trattamento e recupero. (Ripristino parziale dell emendamento 51 della prima lettura) Ripristino parziale dell emendamento 51 della prima lettura. Un semplice invito ai consumatori a partecipare alla raccolta non è sufficiente ad assicurare che i RAEE non vengano più smaltiti con i rifiuti domestici misti. Emendamento 20 Articolo 9, paragrafo 3 3. Al fine di raggiungere un tasso elevato di raccolta, gli Stati membri provvedono a che, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, i produttori marchino adeguatamente con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche, complete di istruzioni per l'uso, che possono essere eliminate nei contenitori ordinari di spazzatura o tramite simili canali di raccolta dei rifiuti urbani. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. 3. In considerazione del fatto che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono più essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici misti ma vanno tutti raccolti separatamente, gli Stati membri provvedono a che i produttori marchino adeguatamente con il simbolo indicato nell allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato [30 mesi dopo l entrata in vigore della presente direttiva] che possono essere eliminate nei contenitori ordinari di spazzatura o tramite simili canali di raccolta dei rifiuti urbani. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. PE /26 PR\ doc

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