I minimi ed il quadro CM di Unico 2009 PF
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- Francesca Brescia
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1 I minimi ed il quadro CM di Unico 2009 PF a cura di Antonio Gigliotti La compilazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti che dal 1 gennaio 2008 hanno aderito al regime dei minimi avviene attraverso la redazione dell apposito quadro CM (contribuenti minimi) inserito nel modello Unico 2009 persone fisiche. Con la redazione di tale quadro imprenditori e professionisti che hanno adottato tale regime agevolato determineranno il reddito 2008 su cui poter calcolare l'imposta sostitutiva del 20%. Come noto l art. 1, commi da 96 a 117, Legge, n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto, con decorrenza , un nuovo regime fiscale, definito dei contribuenti minimi, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d impresa o di lavoro autonomo con ricavi/compensi pari o inferiori a Si ricorda che per avvalersi del regime dei minimi è, altresì, necessario rispettare ulteriori condizioni. In particolare, nell'anno solare precedente il contribuente: non deve avere effettuato cessioni all'esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino; non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, nonché spese per prestazioni di lavoro effettuate 1
2 dall'imprenditore stesso o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare; non deve avere erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro; non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore ad Euro Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche da privati. Per i beni strumentali solo in parte usati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo rileva un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi. Sul reddito dei contribuenti minimi si applica una imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. Il quadro per la determinazione del reddito dei soggetti in regime dei minimi, denominato appunto CM ( Contribuenti minimi ), è contenuto nel terzo fascicolo del modello Unico 2009 PF, assieme ai classici quadri per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Struttura del quadro Il quadro CM è composto da tre sezioni: nella prima vengono indicati i dati per il calcolo del reddito imponibile; nella seconda invece viene esposto il calcolo dell imposta sostitutiva dovuta; la terza è dedicata alle perdite d'impresa e/o di lavoro autonomo non compensate che possono essere riportate ai periodi d'imposta successivi. 2
3 Calcolo extracontabile Preliminarmente alla compilazione del quadro, i soggetti minimi dovranno predisporre un prospetto extracontabile nel quale riepilogheranno le componenti positive e negative conseguite nell'anno I contribuenti in questione sono, infatti, esonerati dalla tenuta della contabilità e dovranno determinare il loro reddito unicamente sulla base delle fatture emesse e ricevute e dei documenti di spesa, che dovranno conservare e mettere a disposizione dell'ufficio per eventuali accertamenti. Un prospetto di riepilogo costi/ricavi dell'anno 2008 sarà, quindi, nella maggior parte dei casi, più che opportuno. Principio di cassa Secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2008 il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime in esame è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione; concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione. La Finanziaria stabilisce, infatti che l'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto principio di cassa, considerando cioè il momento di effettiva percezione del ricavo o del compenso nonché l'effettivo sostenimento dei costi. 3
4 Attenzione: il principio di cassa, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova applicazione anche nella determinazione del reddito impresa prodotto dai contribuenti minimi. Plusvalenze e minusvalenze In applicazione del principio di cassa, si deve ritenere che anche il costo sostenuto per l'acquisto dei beni strumentali concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento e che la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all'intero corrispettivo di cessione. Più precisamente la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all intero corrispettivo di cessione; detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d imposta in cui è percepito il corrispettivo; in caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime dei minimi l'eventuale plusvalenza o minusvalenza sarà determinata, ai sensi degli articolo 86 e 101 del Tuir, sulla base della differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato, intendendo per costo non ammortizzato il valore risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorrerà alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta e il corrispettivo complessivo (articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 2 gennaio
5 Rimanenze Non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l'eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di vigenza del regime, in quanto il costo sostenuto per l'acquisto delle stesse deve essere comunque imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento. Per quanto riguarda, invece, le rimanenze finali dell'esercizio precedente le stesse costituiscono un componente negativo che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto l'opzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. L'eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole. Componenti rinviati da precedenti periodi d imposta Una disciplina particolare è quella relativa ai componenti di reddito rinviati da precedenti periodi d imposta. Si pensi, ad esempio, da un lato, alle plusvalenze realizzate per le quali si è scelta la rateazione consentita dall'art. 86, c. 4, Tuir e, dall'altro, alle spese di rappresentanza per le quali la parziale deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi dell'art. 108, c. 2, Tuir. In particolare, si dispone che i componenti riferiti ad esercizi precedenti quello di efficacia del regime agevolato, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime dei contribuenti solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di Euro In caso di importo della somma algebrica non eccedente Euro 5.000, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. Si tratta di una disposizione di vantaggio che si sostanzia in una franchigia di Euro Se la somma algebrica è negativa la stessa è deducibile 5
6 integralmente dalla formazione del predetto reddito senza " trascinamento " in avanti di quote. In altre parole per la determinazione dell importo imponibile o deducibile collegato ai componenti di reddito rinviati da precedenti periodi si deve considerare la somma algebrica delle quote di tali componenti positivi e negativi distinguendo le seguenti ipotesi: la somma algebrica delle quote rinviate eccedente concorre a formare il reddito; la somma algebrica delle quote rinviate non eccedente è azzerata e pertanto non concorre alla formazione del reddito; la somma algebrica negativa è deducibile integralmente dal reddito. Compilazione del quadro Per quanto riguarda la compilazione del quadro CM, si evidenzia che i contribuenti minimi dovranno, innanzitutto, identificarsi specificando, attraverso la barratura delle apposite caselle poste a lato del quadro, la natura dell'attività svolta fra quella di «impresa» e di «lavoro autonomo»: Ciò comporta, automaticamente, che: in caso di reddito professionale non va compilato il Quadro RE; in caso di reddito d impresa non va compilato il Quadro RG. Codice attività Nel rigo CM1 va, poi, indicato il codice dell attività svolta concretamente dal contribuente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007). 6
7 Determinazione del reddito Relativamente alle modalità di determinazione del reddito, la prima sezione del quadro si apre con l'indicazione del totale dei componenti positivi percepiti nel corso del 2008 dai soggetti minimi da indicare nel rigo CM2: I componenti positivi di reddito Si precisa che costituiscono componenti positivi: sia i corrispettivi conseguiti per cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali); sia l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura derivanti dall'attività professionale o artistica percepiti nell'anno (2008). Come precisano le istruzioni, i compensi riscossi dovranno essere indicati al netto degli eventuali contributi previdenziali o assistenziali posti a carico del soggetto che li corrisponde. Si tratta, generalmente, della quota di contributi integrativi da indicare in fattura da parte dei professionisti dotati di cassa previdenza (Dottori commercialisti, avvocati, geometri, etc). Fa eccezione, invece, la rivalsa Inps del 4% addebitata a titolo definitivo ai committenti dai professionisti iscritti nella gestione separata, che costituisce, invece, parte integrante dei compensi e deve essere indicata nel rigo CM2 7
8 Oltre a queste componenti positive di reddito, i soggetti minimi dovranno, altresì, indicare: l'ammontare delle sopravvenienze attive realizzate; quello delle plusvalenze conseguite nel corso dell'esercizio 2008; gli altri componenti positivi riscossi nel periodo d'imposta. Le rimanenze finali 2007 Concorreranno a formare il reddito da assoggettare ad imposta sostituiva anche le eventuali rimanenze finali relative al periodo d'imposta 2007, da indicare nel rigo CM3: Esse costituiscono un componente reddituale negativo da dedurre prioritariamente dall'ammontare dei componenti positivi indicati al rigo CM2 Si tratta di un adempimento che riguarda il periodo transitorio, poiché a regime (in base al principio di cassa) rilevano solo le somme conseguite per la vendita di merci o beni, oltre alle spese sostenute per il relativo acquisto: ciò significa che, nel prossimo Mod. Unico, non andranno indicate le rimanenze finali del Al rigo CM4 va riportata la differenza tra gli importi di rigo CM2 e rigo CM3. Se il risultato è negativo deve essere indicato 0 8
9 L 'eventuale eccedenza delle rimanenze 2007 rispetto al totale dei componenti positivi dovrà essere indicata nel rigo CM17 per essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta: I componenti negativi Il successivo rigo CM5 è destinato al totale dei componenti negativi: Per il calcolo dei componenti negativi, si ricorda che: spese a deducibilità limitata -a prescindere dalle disposizioni del Tuir che prevedono uno specifico limite di deducibilità, le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini ad uso promiscuo rileveranno nella misura del 50% del relativo corrispettivo. Stesso vale per i canoni di leasing o di noleggio degli stessi beni; spese di manutenzione e riparazione - sono deducibili per l'intero importo effettivamente pagato secondo il principio di cassa (ossia, nell'esercizio di sostenimento) senza ulteriori limitazioni; spese relative a tutti i beni a deducibilità limitata - rileveranno nella misura del 50% dell'importo corrisposto comprensivo dell'iva per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione; deduzioni forfetarie - le deduzioni forfetarie per spese non documentate previste per gli autotrasportatori dall'art. 66, c. 5, del Tuir non sono 9
10 deducibili in quanto il regime dei minimi si fonda sul principio di cassa, per cui valgono soltanto le spese sostenute; spese per omaggi, vitto e alloggio - sono interamente deducibili a condizione che siano inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Tale inerenza deve essere dimostrabile sulla base di criteri oggettivi contratti di leasing - è possibile dedurre i canoni di leasing corrisposti nei periodi di imposta in cui il contribuente è assoggettato al regime dei minimi, a prescindere dalla durata del contratto; Nel Rigo CM5, i contribuenti minimi dovranno quindi indicare: le somme pagate nel 2008 per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci; il 50% delle spese sostenute per i beni a uso promiscuo quali autovetture, telefonia fissa e mobile, ciclomotori, etc; il totale dei canoni di leasing pagati; le spese per omaggi, vitto e alloggi; il costo di acquisto dei beni strumentali; le sopravvenienze passive e le altre spese sostenute nel periodo d'imposta. Occorre, inoltre, tenere presente che nei due summenzionati righi, destinati ad ospitare i componenti positivi (rigo CM2) e quelli negativi (rigo CM5) di reddito, vanno incluse anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all impresa o all esercizio dell arte o della professione e le sopravvenienze attive e passive. 10
11 Reddito lordo Nel rigo CM6 andrà indicato poi, il reddito lordo, ottenuto facendo la differenza tra i righi CM4 e CM5: Deduzione contributi previdenziali e assistenziali Per espressa previsione normativa sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti dal titolare dell'impresa familiare per conto dei propri collaboratori, sempreché gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare ai sensi dell'art. 12, TUIR. La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell'impresa non abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori. I contributi previdenziali e assistenziali devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime dei minimi, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all'art. 10, TUIR. L'importo totale dei contributi previdenziali pagati deve essere indicato nella colonna 1 del rigo CM7, mentre nella colonna 2 del medesimo rigo si provvederà a indicare l'importo dei contributi che trova capienza nel reddito indicato al rigo CM6. 11
12 L'eventuale eccedenza di contributi previdenziali pagati dal soggetto minimo rispetto al reddito conseguito dovrà essere indicata, invece, nel rigo CM18: e potrà eventualmente essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente, secondo gli ordinari criteri, attraverso la compilazione del rigo RP23 del modello Unico 2009 PF. Reddito netto Una volta dedotti i contributi previdenziali, si otterrà così il reddito netto, da indicare al rigo CM8 ( rigo CM8= CM6-CM7, colonna 2): Perdite Per le perdite maturate dal contribuente minimo, valgono le regole previste dal comma 108 dell art. 1 della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), che prevede: il riporto in avanti, a seconda dei casi, a scomputo dei redditi maturati nei cinque periodi d imposta successivi (rigo CM19, colonna 1), oppure senza particolari limiti di tempo (rigo CM19, colonna 2), nell ipotesi in cui le predette perdite siano realizzate nei primi tre periodi d imposta di vita della nuova attività imprenditoriale: 12
13 Per il contribuente minimo il riporto delle perdite d impresa non apre, dunque, la via della tradizionale compilazione del prospetto di memoria delle perdite allocato nel Quadro RS. Al riguardo, l Agenzia delle Entrate (circ. n. 7/E del 2008) ha avuto modo di confermare che le modifiche apportate all art. 8 del Tuir con la legge finanziaria per il 2008, riguardo la limitazione al riporto delle perdite degli imprenditori minori e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, non incidono sulle perdite che il contribuente genera nel corso del regime dei contribuenti minimi. Quanto alle perdite prodotte in epoca anteriore all ingresso nel regime dei contribuenti minimi (ad esempio, nel 2006 per un opzione dal 2008), rimane ferma la possibilità di utilizzo previa indicazione nel rigo CM9 e valgono, in particolare, le consuete regole previste dal Tuir, per cui le stesse possono essere computate in diminuzione (integrale) dal reddito prodotto all interno del regime: Con particolare riferimento alle perdite derivanti dall esercizio di imprese minori, nonché dall esercizio di arti e professioni, rimane ferma la possibilità di utilizzare in questo modo solo le perdite riportate dai periodi d imposta 2006 e 2007 (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2008, n. 248) e memorizzate nell apposito prospetto del Quadro RS di UNICO 2008-PF. 13
14 Determinazione dell imposta sostitutiva Al reddito conseguito dal soggetto minimo al netto delle eventuali perdite pregresse, indicato nel rigo CM10: si dovrà applicare l'imposta sostitutiva del 20%. Si fa notare che l importo indicato al rigo CM10: costituisce la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali da effettuare nel quadro RR; rileva ai fini della soglia per poter essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all articolo 12, comma 2, Tuir. Dall'ammontare dell imposta sostitutiva del 20%, il soggetto minimo potrà scomputare eventuali crediti d'imposta da indicare nelle colonne del rigo CM12 (riacquisto prima casa, redditi prodotti all'estero, altri crediti d'imposta): 14
15 Nel rigo CM14 i soggetti minimi dovranno, poi, indicare l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto subite determinando, poi, per differenza l'imposta netta (CM13): Il conseguente debito o credito d'imposta dovrà, quindi, essere indicato rispettivamente nei righi CM15 e CM16: Nell'ipotesi di eccedenza delle ritenute subite rispetto all'imposta sostitutiva netta, il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241/97 con necessità di riporto nel quadro RX del modello Unico 2009 al rigo RX14, colonna 1. Nell'ipotesi in cui il soggetto minimo non possieda altre tipologie di reddito, trattandosi di un regime soggetto ad imposta sostitutiva, il modello Unico 2009 si esaurirà con la compilazione del frontespizio, del Quadro CM ed eventualmente del quadro RX. Se, invece, il soggetto minimo possiede anche altri redditi, quali per esempio, di lavoro dipendente, da fabbricati ecc, allora, come detto, il Quadro CM sarà inserito nel più ampio novero di quadri compilati all'interno del modello Unico
16 Esempio Impresa familiare Com è noto, anche l imprenditore, nell ambito dell attività dell impresa familiare, potrebbe avvalersi del regime dei contribuenti minimi. In questo caso, i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito imputato dall imprenditore, in quanto l Irpef dovuta sui redditi prodotti dall impresa familiare deve essere versata interamente dall imprenditore. Pertanto, se il titolare dell impresa familiare ha adottato il regime dei contribuenti minimi, i collaboratori non sono tenuti a dichiarare la 16
17 propria quota di reddito nella sezione I del Quadro RH (fascicolo 2 del Modello UNICO 2009-PF), in quanto l imposta sostitutiva è stata interamente assolta dal titolare dell impresa familiare. Tuttavia, in questo caso, il titolare dell impresa familiare rimane obbligato a compilare il prospetto di imputazione del reddito dell impresa familiare di cui al Quadro RS, anche se i collaboratori non riporteranno tali dati nel Quadro RH del proprio Modello UNICO. Detto reddito rileva, peraltro, sia ai fini dell applicazione delle detrazioni previste dall art. 12, comma 2, del Tuir, sia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali (Quadro RR). Antonio Gigliotti 15 Giugno
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