Chiarimenti sul regime dei contribuenti minimi (circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008)
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- Silvestro Grandi
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1 Documenti di prassi esplicativi Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2008 Circolare n. 5/E del 25 gennaio 2008 Circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 Detrazione famiglie numerose. Neutralità del reddito relativo all abitazione principale. Misura delle detrazioni degli assegni periodici. Tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi. Novità in materia di studi di settore. Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi Provvedimenti normativi Decreto ministro dell Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2008 Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione. Chiarimenti sul regime dei contribuenti minimi (circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008) 1) L esercizio contemporaneo di attività che permettono l accesso al regime e di attività che invece non lo consentono (perché soggette ad un regime speciale ai fini IVA), comporta che il contribuente non potrà avvalersi del regime dei minimi neppure per le attività di impresa o di lavoro autonomo ammissibili. A titolo esemplificativo, l esercente una rivendita di tabacchi soggetta al regime speciale IVA di cui all articolo 74, primo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972 non potrà avvalersi del regime dei minimi per la stessa attività di rivendita tabacchi né per la connessa gestione del bar, a nulla rilevando che l ammontare complessivo dei corrispettivi, riferito ad entrambe le attività, non superi i euro. 2) I produttori agricoli che esercitino l attività nei limiti dell art. 32 del TUIR (attività produttiva, perciò, di reddito fondiario e non di impresa), anche se assoggettati al regime IVA speciale previsto dagli articoli 34 e 34-bis del d.p.r. n. 633/1972, possono accedere al regime dei minimi relativamente alle altre attività di impresa arte e professioni eventualmente svolte. 3) L attività agricola può rientrare nel regime dei minimi solo se assoggettata al regime IVA ordinario. Lo stesso dicasi per l attività di agriturismo, che può essere attratta al regime dei minimi qualora il contribuente opti per l applicazione dell IVA nei modi ordinari. 4) Le cause di esclusione dal regime previste dal comma 99, art. 1, della Finanziaria (regimi IVA speciali, soggetti non residenti, cessioni di fabbricati e di mezzi di trasporto nuovi, partecipazione a società di persone o a srl trasparenti) vanno verificate in relazione al periodo d imposta in cui s intende operare come contribuente minimo. Ciò vuol dire che l aver applicato nell anno 2007 un regime speciale IVA non è di ostacolo ad avvalersi, a decorrere dal 1 gennaio 2008, del regime dei contribuenti minimi sempre che per l anno solare 2008 il contribuente legittimamente non applica alcun regime speciale IVA. 5) Il calcolo del limite dei ricavi conseguiti nell anno precedente, da rispettare per poter accedere al regime ( euro), va effettuato tenendo conto dei ricavi di competenza, a prescindere dalla data di monetizzazione. 6) L accesso al regime è precluso a quanti, nell anno solare precedente, abbiano erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Tale causa di esclusione non opera: nel caso in cui l associato abbia effettuato un apporto che non sia esclusivamente di lavoro nel caso all associato non siano stati distribuiti utili in quanto l esercizio si sia chiuso in perdita. 7) Nel caso di donazione d azienda con prosecuzione dell attività in regime di continuità dei valori fiscali, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime, in particolare nella verifica del rispetto del limite dei euro di beni strumentali acquistati nel triennio solare precedente, rilevano anche gli acquisti effettuati dal donante. 1
2 8) Ai fini del calcolo del limite dei euro di beni strumentali acquistati nel triennio solare precedente: i beni strumentali ad uso promiscuo, vale a dire quelli indicati negli artt. 164 e 102, comma 9, del TUIR rilevano per il 50% del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR, al netto dell eventuale IVA indetraibile; se il bene strumentale è acquisito mediante un contratto di leasing, concorrerà l importo dei canoni di leasing corrisposti, anche se a soggetti non titolari di partita IVA, nel triennio solare precedente; il valore dei beni strumentali cui fare riferimento è esclusivamente quello dei corrispettivi relativi all acquisto degli stessi. Non rilevano, cioè, con segno contrario, le eventuali cessioni; non rilevano i beni utilizzati in comodato d uso; non rilevano i costi riferibili ad attività immateriali, quale l avviamento, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell ambito dell attività d impresa o di lavoro autonomo; i soggetti che si avvalgono di strutture polifunzionali dovranno distinguere, in base alla qualificazione delle prestazioni effettuata dalle parti, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo svolgimento dell attività; in particolare, qualora fosse pattuito un corrispettivo unico occorrerà considerare l intero costo sostenuto nel triennio precedente. Diversamente rileverà il solo costo sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione ; nel caso più professionisti si dividano un unico appartamento, ma uno solo di loro risulti intestatario del contratto di locazione e di quelli relativi alle utenze, per quest ultimo rileverà il canone da lui corrisposto al locatore al netto delle quote riaddebitate ai colleghi subconduttori. Per i subconduttori, rileverà la quota corrisposta all intestatario dei contratti gli acquisti, a differenza di quanto avviene per il requisito dei ricavi, non vanno ragguagliati al triennio. Così, il limite di euro rappresenta il riferimento anche nel caso l attività sia iniziata da meno di tre anni. 9) Il contribuente può dedurre i canoni di leasing corrisposti nei periodi di imposta in cui è assoggettato al regime dei minimi a prescindere dalla durata del contratto. 10) Va eseguita la rettifica dell IVA anche in riferimento ai beni strumentali di importo inferiore a 516,46 euro e a quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sia superiore al 25%, non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime, ossia per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento. 11) L impresa familiare non rientra fra le società di persone o associazioni di cui all articolo 5 del TUIR, la partecipazione alle quali preclude l accesso al regime dei minimi. Semaforo verde, pertanto, ai partecipanti all impresa familiare che contemporaneamente svolgono attività di impresa, arte o professione. Chiaramente, il collaboratore familiare deve prestare la propria attività all interno dell impresa familiare in modo continuativo e prevalente ai sensi dell articolo 5 del TUIR. 12) Le spese per prestazioni di natura occasionale, poiché diverse da quelle per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione, non preclude l accesso al regime. 13) Ai fini della determinazione del regime applicabile varrà il principio del comportamento concludente. Se, però, il contribuente non ha provveduto a comunicare l opzione per il regime dei minimi con la dichiarazione di inizio attività o con la successiva rettifica, sarà assoggettato alla sanzione prevista dall articolo 5, comma 6, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (da 516, 46 a 2.065,83 euro) 14) L emissione di fattura con addebito dell IVA potrebbe essere stata causata dalle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte. La circostanza non è, perciò, considerabile da sola espressiva della volontà di non avvalersi del regime dei minimi. Nel caso, l errore può correggersi con l emissione, da parte del cedente o del prestatore, di una nota di variazione (da 2
3 conservare, senza obbligo di registrazione ai fini IVA). Il cessionario o committente, che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Se invece, oltre all emissione della fattura con addebito dell IVA, il contribuente abbia anche esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo il comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo dell opzione per il regime ordinario. 15) Non costituisce espressione della volontà di optare per il regime ordinario l emissione dello scontrino fiscale (anche manuale o parlante ) o della ricevuta fiscale. Discorso diverso va fatto nel caso di emissione di ricevuta-fattura con indicazione dell imponibile e dell imposta. In tal caso, valgono le precisazioni fatte a proposito dell emissione della fattura. 16) L istituzione e la tenuta dei registri IVA non integrano gli estremi del comportamento concludente 17) Per i trasportatori per conto terzi, che in relazione alle prestazioni di servizi effettuati nei confronti dello stesso committente possono emettere una sola fattura per trimestre, annotandola entro il trimestre solare successivo a quello di emissione, trova applicazione quanto stabilito al comma 102, in base al quale nella dichiarazione relativa all ultimo anno in cui è applicata l imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell imposta relativa alle operazioni indicate nell ultimo comma dell articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Di conseguenza, questi dovranno, entro il 31 dicembre dell ultimo anno di applicazione del regime ordinario, emettere ed annotare nei registri Iva tutte le fatture relative alle prestazioni in quell anno rese, versando l imposta entro il termine ordinariamente previsto (per le prestazioni rese nel 2007, entro il 16 febbraio 2008). 18) Fino all approvazione del nuovo modello AA9 e al rilascio delle relative applicazioni, i soggetti che intendono transitare dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) a quello dei minimi, dovranno utilizzare l attuale modello AA9/8, barrando nel quadro B solo la casella relativa alla revoca del regime. 19) Non è possibile optare per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo a seguito della fuoriuscita dal regime dei minimi. 20) Le spese in relazione alle quali il TUIR prevede un limite di deducibilità nel periodo d imposta, con rinvio dell eccedenza non dedotta agli esercizi successivi (ad esempio, le spese di manutenzione) sono deducibili nell esercizio di sostenimento per l intero importo effettivamente pagato. 21) Non trovano applicazione le deduzioni forfetarie per spese non documentate previste per gli autotrasportatori dall art. 66, comma 5, del TUIR. Il regime si fonda, difatti, sul principio di cassa, dando, perciò, rilevanza delle sole spese sostenute. 22) In virtù della modalità semplificata di determinazione del reddito, non trovano applicazione, nel regime dei minimi, le norme specifiche del TUIR che limitano la deducibilità di taluni costi. Perciò, anche le spese per omaggi, vitto e alloggio potranno essere portate in deduzione per l intero importo pagato semprechè la stretta inerenza delle stesse all esercizio dell attività d impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi 23) In caso di vendita soggetta a reverse charge, è corretta la procedura consistente nella comunicazione implicita all acquirente, mediante indicazione sulla fattura emessa della nuova norma sui minimi, che non deve essere più applicata l IVA. 24) Non è possibile effettuare il versamento dell IVA (la prima di cinque o l unica rata), frutto della rettifica della detrazione, entro il termine dei versamenti a saldo scaturenti da Unico 2008, maggiorando l importo dovuto dello 0,4% per mese o frazione di mese. La norma, infatti, dispone espressamente la necessità di effettuare il pagamento in questione entro il termine per il versamento a saldo dell IVA relativa all anno precedente a quello di applicazione del regime dei minimi. Allo stesso modo, non è possibile procedere alla rateazione della somma dovuta, ai sensi dell art. 20 del d.lgs. n. 241/
4 25) Le fatture rilasciate dai contribuenti minimi, se di importo superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate all imposta di bollo. Esenti da bollo sono, invece, le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (ad esempio acquisti soggetti al reverse charge). 26) L autoconsumo non è rilevante ai fini IVA (l operazione è effettuata senza applicazione del tributo). Relativamente all IRPEF, invece, i ricavi e le plusvalenze (valore normale) pertinenti a beni destinati al consumo personale o familiare dell esercente impresa, arte o professione, concorrono come componenti positive del reddito imponibile dei contribuenti minimi. 27) Fermi restando gli altri obblighi (tra cui quelli di numerazione e conservazione, nonché quello di presentazione degli elenchi intrastat), non sono soggette a obbligo di registrazione le operazioni di acquisto intracomunitario e di reverse charge. 28) Il contribuente minimo potrà scomputare dall imposta sostitutiva eventuali crediti d imposta a lui spettanti. Gli stessi crediti d imposta potranno anche essere usati in compensazione. 29) Le rimanenze finali formatesi nell esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime dei minimi rappresentano un componente negativo che va prioritariamente dedotto dall ammontare dei componenti positivi, fino a capienza degli stessi, e, per la parte eccedente scomputata dai componenti positivi realizzati negli esercizi successivi. Esempi (tratti dalla circolare): Esempio 1 Componenti positivi Rimanenze finali Componenti positivi al netto delle rimanenze finali Componenti negativi Perdita La perdita di è riportabile secondo i criteri dettati dal comma 108, articolo 1 della legge finanziaria per il Esempio 2 Componenti positivi Rimanenze finali Componenti positivi al netto delle rimanenze finali 0 Componenti negativi Perdita Eccedenza di rimanenze La perdita di è riportabile secondo i criteri dettati dal comma 108, art. 1 della legge finanziaria per il 2008 mentre l eccedenza di rimanenze pari a può essere scomputata dai componenti positivi realizzati negli esercizi successivi. Nel caso di impresa familiare, dal momento che l imposta è assolta interamente dall imprenditore, i collaboratori sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili a tale reddito. I contributi previdenziali e assistenziali in eccesso, rispetto al reddito determinato secondo le regole del regime dei minimi, potranno essere portati in deduzione, quale oneri deducibili, in sede di dichiarazione dei redditi. Si ipotizzi un reddito derivante dall attività d impresa in regime dei minimi pari a 100 e un contributo previdenziale versato pari 120. Tale contributo per 100 potrà essere portato in deduzione del reddito d impresa e per l eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi potrà essere dedotto dal reddito complessivo ai sensi dell articolo 10 del TUIR. Per quanto riguarda il rimborso dell IVA risultante dalla dichiarazione relativa all ultimo anno in cui l imposta è stata applicata nei modi ordinari, il riferimento è ai presupposti indicati al terzo comma dell articolo 30 del d.p.r. n. 633/1972. Il credito IVA può anche essere usato in compensazione orizzontale. 4
5 Le ritenute subite in eccedenza rispetto alle somme dovute a titolo d imposta sostitutiva possono essere usate in compensazione, così come possono essere chieste a rimborso mediante indicazione nel quadro RX del modello unico. 5
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