Imprese minime: il regime fiscale

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1 Imprese minime: il regime fiscale Salva opzione per il regime ordinario, i contribuenti minimi sono assoggettati ad un regime speciale ai fini Irpef e Iva e sono esenti da Irap Salva opzione per il regime ordinario, i contribuenti minimi sono assoggettati ad un regime speciale ai fini Irpef e Iva e sono esenti da Irap. In ciascun periodo d imposta si considerano contribuenti minimi le persone fisiche residenti in Italia esercenti attività d impresa o arti o professioni che nell anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi (calcolati secondo le disposizioni del regime ordinario del reddito d impresa, quindi per competenza) ovvero hanno percepito compensi non superiori a La norma citata fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente conseguiti dall imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono. In altri termini, la condizione di accesso al regime dei contribuenti minimi, pur se riferita ai ricavi o ai compensi percepiti nell esercizio di imprese, arti o professioni, riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non ciascuna specifica attività svolta (ris , n. 311). Ragguaglio alla porzione d anno del limite dei ricavi Nel caso in cui l attività sia stata esercitata per una sola parte dell anno, il limite di va ragguagliato alla porzione d anno di esercizio dell attività. Adeguamento a studi di settore e parametri Non rilevano i ricavi e compensi derivanti dall adeguamento agli studi di settore o ai parametri. Esercizio contemporaneo di impresa e di arti e professioni In caso di esercizio contemporaneo di attività di impresa e di arti e professioni si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Cambiamento di attività Anche quando l attività sia stata cessata nel corso dell anno solare precedente e ne sia stata iniziata una diversa nell anno successivo, i ricavi conseguiti nell anno solare precedente in relazione all attività cessata rilevano, ragguagliati ad anno, ai fini dell ammissione al regime dei contribuenti minimi (circ , n. 13). Compensi occasionali Ai fini del limite dei ricavi e compensi non rilevano gli eventuali compensi qualificabili come redditi diversi in quanto relativi a prestazioni occasionali. Attività soggette ad aggio o ricavo fisso Per i contribuenti che svolgono attività soggette ad aggio o ricavo fisso (rivenditori di giornali, libri e periodici, distributori di carburante, rivenditori di generi di monopolio ecc.), sempre che non si tratti di contribuenti che si avvalgono di regimi speciali (esclusi a priori dal regime dei contribuenti minimi), ai fini del limite dei ricavi, assume rilievo l aggio o il ricavo fisso (in applicazione analogica dell art. 18, c. 8, D.P.R. n. 600/1973). Prestazioni di servizi all estero (non territoriali ai fini Iva) La prestazione di servizi che non si considerano effettuati in Italia ai fini Iva non preclude l accesso al regime dei contribuenti minimi; tuttavia i relativi ricavi o compensi rilevano ai fini del limite dei ricavi conseguiti nell anno solare precedente.

2 Cessione di diritti d autore effettuate da giornalista I compensi percepiti in base ad un contratto di cessione di diritti d autore si devono sommare ai compensi percepiti nell esercizio dell attività professionale giornalistica, ai fini della verifica del limite dei euro di compensi. Qualora la cessione di diritto d autore avvenga durante la permanenza nel regime agevolato, l operazione soggiace alle modalità di certificazione dei compensi previste per tale regime ed è soggetta all imposta sostitutiva. 2) non hanno effettuato cessioni all esportazione (per il momento di effettuazione delle cessioni rilevano i criteri IVA), né operazioni assimilate alle cessioni all esportazione (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con Città del Vaticano o San marino, trattati ed accordi internazionali). L ampia formulazione della norma che si riferisce alle cessioni all esportazione deve intendersi riferita a tutte le operazioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi, di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto IVA(ris , n. 241). Cessioni ad esportatori abituali La cessione ad esportatori abituali senza applicazione di Iva a seguito di dichiarazione d intento rientra tra le operazioni che precludono l accesso al regime dei contribuenti minimi. Servizi di interpretariato rese all Iue L effettuazione, nell anno solare precedente, di attività di lavoro autonomo consistente in prestazioni di servizi di traduzione ed interpretariato rese all Istituto Universitario Europeo, in regime di non imponibilità (art. 72, c. 2, n. 5, D.P.R. n. 633/1972), preclude l accesso al regime dei contribuenti minimi (ris , n. 241). 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o per collaboratori con borse o assegni o coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, o sostenuto spese per prestazioni di lavoro effettuate dall imprenditore stesso o dai suoi familiari (esclusi i compensi corrisposti ai collaboratori dell impresa familiare), né erogato utili per associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro; Associazione in partecipazione senza erogazione di utili Non preclude l accesso al regime dei contribuenti minimi l esistenza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, quando all associato non sono stati distribuiti utili in quanto l esercizio è stato chiuso in perdita. Erogazione Tfr Il periodo d imposta in cui le spese si considerano sostenute è determinato secondo le regole ordinarie; pertanto il TFR erogato nel 2007 per un rapporto di lavoro cessato nel 2006 si considera sostenuto in quest ultimo anno. Prestito di personale Le spese sostenute per un prestito di personale sono da intendersi assimilate alle spese per lavoratori dipendenti, costituendo così causa di esclusione dal regime per i contribuenti minimi (ris , n. 275). 4) e nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti (anche da soggetti privati) di beni strumentali, mobili e immobili, per un ammontare complessivo superiore a Rilevano i corrispettivi sostenuti al netto dell Iva, anche in caso di Iva indetraibile. Beni d uso promiscuo e a deducibilità limitata Ai fini del limite d acquisto di beni strumentali: a) per quelli ad uso promiscuo rileva solo il 50% del corrispettivo pagato, al netto dell Iva indetraibile; b) si considerano ad uso promiscuo e quindi rilevano al 50% tutti i mezzi di trasporto e i cellulari a deducibilità limitata, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità previste ai fini del reddito.

3 Avviamento e altre attività immateriali Non rileva il costo sostenuto per l avviamento o per altri elementi immateriali che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell ambito dell attività. Operazioni straordinarie In caso di operazioni straordinarie con subentro nelle posizioni soggettive (ad esempio donazione d azienda con continuità di valori fiscali) rilevano gli acquisti effettuati nel triennio precedente dal dante causa (quindi, nell esempio, dal donante). Acquisti con contributo pubblico In caso di acquisto di beni strumentali con contributo pubblico, ai fini del limite per l ammissione al regime dei contribuenti minimi, rileva l intero corrispettivo fatturato, a prescindere dalle modalità con cui l acquisto è stato finanziato. Nel caso di acquisto mediante appalto o locazione, anche finanziaria, si tiene conto dei corrispettivi o dei canoni corrisposti nel triennio solare precedente. Costi per strutture polifunzionali In caso di locazione di uffici con annessi servizi (ad esempio di segreteria) rileva solo il corrispettivo della locazione a condizione che sia desumibile dal contratto; se è pattuito un corrispettivo unico, occorre considerare l intero costo. Condivisione di locazione In caso di condivisione di locazione rileva il costo effettivamente sostenuto da ciascun soggetto; pertanto, il canone pagato da un unico intestatario e riaddebitato ad altri soggetti, rileva per la sola parte non riaddebitata. Il limite va riferito all intero triennio senza ragguagliato ad anno. Il triennio solare precedente rileva a prescindere dall effettiva operatività ed è un triennio mobile da verificare in ogni esercizio. Per il momento di effettuazione degli acquisti rilevano i criteri Iva. Società in nome collettivo diventata ditta individuale Nel caso di una ditta individuale risultante da una società in nome collettivo in cui è venuta meno la pluralità dei soci ai fini dei requisiti per l accesso al regime dei contribuenti minimi valgono comunque i valori e le operazioni della società ante modificazione. Soggetti esclusi Sono esclusi i soggetti che: effettuano in via esclusiva e prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili esenti da IVA e cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi; partecipano (contestualmente all esercizio dell attività individuale) a società di persone o associazioni tra artisti o professionisti o a s.r.l. in regime di trasparenza fiscale; Partecipante ad impresa familiare L esclusione non riguarda il partecipante all impresa familiare che contemporaneamente svolge attività di impresa o arte o professione. Partecipazione a raggruppamento temporaneo di professionisti La partecipazione ad un raggruppamento temporaneo tra professionisti per l espletamento di prestazioni

4 relative alla progettazione, alla direzione e di supporto tecnico-amministrativo per lavori pubblici (art. 90, D.Lgs. n. 163/2006), preclude l accesso al regime dei contribuenti minimi quando le attività del raggruppamento sono svolte in modo unitario, avvalendosi di un organizzazione comune, poiché in tal caso il raggruppamento temporaneo si configura come una società o associazione di fatto assimilata sotto il profilo fiscale alla società in nome collettivo. si avvalgono di regimi speciali Iva. Regimi speciali incompatibili Non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali Iva riguardanti le seguenti attività: Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972); Vendita sali e tabacchi (art. 74, c. 1, D.P.R. n. 633/1972); Commercio dei fiammiferi (art. 74, c. 1, D.P.R. n. 633/1972); Editoria (art. 74, c. 1, D.P.R. n. 633/1972); Gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, c. 1, D.P.R. n. 633/1972); Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, c. 1, D.P.R. n. 633/1972); Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, c. 6, D.P.R. n. 633/1972); Agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972); Agriturismo (art. 5, c. 2, L. n. 413/1991); Vendite a domicilio (art. 25 bis, c. 6, D.P.R. n. 633/1972); Rivendita di beni usati, di oggetti d arte, d antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995); Agenzie di vendite all asta di oggetti d arte, antiquariato o da collezione (articolo 40 bis, D.L. n. 41/1995). I soggetti che applicano i predetti regimi speciali non possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi neppure per le altre attività eventualmente esercitate in regime ordinario. Ciò non vale per i produttori agricoli con solo reddito fondiario, i quali, ferma restando l applicazione del regime speciale dell Iva agricola, possono applicare il regime dei contribuenti minimi per le altre attività commerciali o di lavoro autonomo eventualmente esercitate. Attività agricola con reddito d impresa Il contribuente che applica il regime speciale dell Iva agricola (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972) non può applicare il regime dei contribuenti minimi, né per l attività agricola connessa, né per le ulteriori attività di impresa, arte o professione eventualmente esercitate. Se il contribuente decide di non applicare il regime speciale dell Iva agricola, quando ricorrono i presupposti applica il regime dei contribuenti minimi al reddito d impresa prodotto tramite l attività agricola e alle ulteriori attività d impresa esercitate. Tuttavia il contribuente può scegliere di non applicare il regime dei minimi e, quindi, di determinare il reddito con le disposizioni ordinarie (comprese le specifiche regole di determinazione forfettaria: 652 e 653). In tal caso, la scelta per la disapplicazione del regime dei minimi vale anche per le ulteriori attività di impresa, arte o professione esercitate. Attività agricola nei limiti fondiari Il produttore agricolo che ai fini Iva applica il regime speciale (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972), ma ai fini delle imposte sui redditi esercita l attività agricola nei limiti del reddito fondiario (art. 32, tuir) e quindi non produce reddito d impresa, può avvalersi del regime dei minimi per le altre attività d impresa, arte o professione eventualmente esercitate, ferma restando l impossibilità di avvalersene per l attività agricola a meno di opzione per il regime Iva ordinario (circ , n. 12, par. 4).

5 Momento di verifica dei requisiti La sussistenza dei requisiti deve essere verificata in relazione al periodo d imposta in cui si intende applicare il regime dei contribuenti minimi; pertanto non rilevano l insussistenza dei requisiti o la presenza di cause d esclusione nel periodo d imposta precedente. Applicazione automatica I soggetti che presentano i requisiti dei contribuenti minimi (e quelli che nel 2007 hanno applicato il regime della franchigia) applicano il regime dei contribuenti minimi senza necessità di opzione. Contribuenti in regime delle nuove attività nel 2007 I soggetti che avevano optato ad inizio attività per l applicazione del regime delle nuove attività, valido per il periodo d imposta in cui è iniziata l attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avendone i requisiti, di applicare il regime dei contribuenti minimi, anche se non è ancora terminato il triennio. Contribuenti in regime ordinario per opzione nel 2007 I contribuenti che, rientrando tra i soggetti destinatari del previgente regime della franchigia, prima del 2008 avevano optato per l applicazione del regime ordinario possono revocare l opzione e applicare il nuovo regime dei contribuenti minimi, anche se non è ancora trascorso il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario previsto dalla disposizione previgente. A tal fine devono comunicare la revoca con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. In tal caso si applica la rettifica della detrazione prevista per il passaggio al regime speciale (art. 1, c. 116, L. n. 244/2007). Nuove attività L applicazione automatica non riguarda le persone fisiche che iniziano l esercizio di un attività d impresa o di un arte o professione. Tuttavia tali soggetti possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando di presumere l esistenza dei requisiti nella dichiarazione di inizio attività Iva. Comportamento concludente L applicazione di fatto del regime dei contribuenti minimi vale come comportamento concludente anche in caso di omessa opzione nella dichiarazione di inizio attività; in tal caso si applica la sanzione relativa all inesatta comunicazione, salva la possibilità di rettifica della comunicazione originaria. Opzione per il regime ordinario I soggetti che rientrano nel regime dei soggetti minimi possono optare per l applicazione dell Irpef, dell Irap e dell Iva nei modi ordinari. L opzione si effettua con comportamento concludente (applicando il regime ordinario) e dandone comunicazione con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Erroneo addebito dell Iva L erroneo addebito dell Iva nella fattura (o nello scontrino) non costituisce manifestazione dell opzione per il regime ordinario (e può essere corretta con nota di variazione) ove non sia accompagnata da altri comportamenti concludenti, come l esercizio della detrazione e l effettuazione delle liquidazioni periodiche. L opzione è valida e irrevocabile per un triennio, trascorso il quale resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione del regime ordinario. Facoltà di revoca anticipata dell opzione per il 2008 In via transitoria, l opzione esercitata per il 2008 può essere revocata con effetto dal 2009; la revoca deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (modelli Vo); comunicazione analoga deve essere resa da coloro che, avendo effettuato solo operazioni esenti, sono esonerati dalla dichiarazione Iva.

6 Art. 1, cc e 110, L. n. 244/2007; artt. 2 e 3, D.M ; circ , n. 73; circ , n. 7; circ , n. 13 REDDITO D IMPRESA E IMPOSTA SOSTITUTIVA Il reddito d impresa dei contribuenti minimi è determinato con il criterio di cassa ed è costituito dalla differenza tra: l ammontare dei ricavi (compresi i corrispettivi della cessione di beni strumentali) percepiti nel periodo d imposta e l ammontare delle spese (compresi i costi d acquisto di beni strumentali) sostenute nel periodo d imposta nell esercizio dell impresa. Non si applicano le disposizioni ordinarie che limitano o rinviano la deduzione di spese, costi ed oneri, compresi quelli relativi ad omaggi, vitto e alloggio, che possono essere dedotti interamente, purché ne sia dimostrabile la stretta inerenza sulla base di criteri oggettivi. Canoni di locazione finanziaria Poiché non si applicano le regole ordinarie non espressamente richiamate, i canoni di locazione finanziaria possono essere dedotti a prescindere dalla durata del contratto. Beni a uso promiscuo Le spese relative ai beni ad uso promiscuo sono deducibili nella misura del 50%. Beni a deducibilità limitata A prescindere dai limiti di deducibilità previsti dalle disposizioni ordinarie, le spese relative ai mezzi di trasporto e alla telefonia (compresi i canoni di leasing) si considerano relative a beni e servizi ad uso promiscuo e pertanto rilevano nella misura del 50%. Acquisto e cessione di beni strumentali Il costo del bene strumentale acquistato durante l applicazione del regime dei minimi è deducibile nell esercizio in cui è sostenuto per l intero importo. Quando lo stesso bene viene venduto, sia durante la permanenza nel regime speciale che successivamente all uscita dal regime medesimo, la relativa plusvalenza è costituita dall intero ammontare del corrispettivo percepito. Quote di ammortamento residue Durante l applicazione del regime il contribuente non può dedurre le quote di ammortamento relative ai beni strumentali acquistati anteriormente all acceso al regime. Le eventuali quote residue di ammortamento rileveranno, invece, dopo l uscita dal regime, ovviamente a condizione che il bene non sia stato nel frattempo dismesso. Iva sugli acquisti L Iva sugli acquisti costituisce un costo deducibile, in quanto indetraibile per i contribuenti minimi. Concorrono alla formazione del reddito, secondo il criterio di cassa, le sopravvenienze attive e passive. Rettifica Iva in sede di ingresso nel regime L Iva versata in applicazione della rettifica della detrazione in sede di ingresso nel regime dei contribuenti minimi costituisce costo deducibile in quanto assimilabile all Iva indetraibile sugli acquisti. Plusvalenze e minusvalenze su beni già posseduti Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze e minusvalenze sui beni acquistati in periodi anteriori a quello da cui decorre il regime speciale. Per la determinazione si tiene conto del costo non

7 ammortizzato, intendendo per tale il valore risultante alla fine dell esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime speciale. Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo. Rimanenze Non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di vigenza del regime, in quanto il costo sostenuto per l acquisto delle stesse deve essere comunque imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento. Rimanenze ante opzione Le rimanenze finali dell esercizio precedente quello di ingresso nel regime assumono rilevanza a decremento dei componenti positivi prodotti nel corso di applicazione del regime. Infatti, i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede le rimanenze finali riferite all esercizio precedente a quello dal quale decorre il presente regime. In altri termini, dette rimanenze finali costituiscono un componente negativo che concorre nella determinazione del reddito del primo periodo di imposta in cui ha effetto l opzione, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. L eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole. Contributi previdenziali e assistenziali Dal reddito d impresa si deducono i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. In particolare i contributi previdenziali ed assistenziali devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa determinato in base al regime in esame, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. Solo l eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente secondo le regole ordinarie. Perdite Le perdite fiscali possono essere computate in diminuzione del reddito conseguito nell esercizio d impresa, arte o professione dei periodi successivi, ma non oltre il quinto, per l intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni sulla riportabilità illimitata dei primi tre periodi. Perdite anteriori Le perdite generatesi nei periodi d imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione dal reddito determinato come sopra secondo le regole ordinarie. Prima applicazione Le quote residue dei componenti positivi e negativi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi precedenti a quello di prima applicazione del regime speciale (plusvalenze rateizzate, spese di rappresentanza ecc.), sono sommate algebricamente e: l eventuale risultato negativo è dedotto interamente nell ultimo esercizio di applicazione del regime precedente; l eventuale risultato positivo: a) fino a concorrenza di si considera azzerato; b) l eventuale parte eccedente è interamente tassata nell ultimo esercizio di applicazione del regime precedente. Imposta sostitutiva Il reddito, determinato come sopra, non concorre al reddito complessivo.

8 Su di esso si applica un imposta sostitutiva dell imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. Nel caso di imprese familiari l imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall imprenditore. Conseguentemente i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili a tale reddito. Detrazioni per familiari a carico Il reddito dell attività soggetta al regime dei contribuenti minimi rileva, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del limite di reddito per essere considerati familiari a carico per le detrazioni. Versamento Per il versamento si applicano le disposizioni relative ai versamenti IRPEF, con l obbligo di versamento telematico (di cui all art. 37, c. 49, D.L. n. 223/2006). Ritenute Le ritenute subite si considerano effettuate a titolo d acconto dell imposta sostitutiva. L eccedenza è utilizzabile in compensazione. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio i contribuenti minimi subiscono le ritenute, comprese quelle previste sui corrispettivi dovute dal condominio all appaltatore. Esonero dalle scritture Fermo restando l obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Dichiarazione dei redditi La dichiarazione dei redditi deve essere presentata nei termini e con le modalità ordinarie. Accertamento, riscossione e sanzioni Per l accertamento, la riscossione e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ordinarie. Esclusione dagli studi di settore I contribuenti minimi sono esclusi dall applicazione degli studi di settore. Pertanto sono esonerati anche dalla compilazione del relativo modello per la comunicazione dei dati. Sanzioni In caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per essere contribuenti minimi che determinano la cessazione del regime speciale, le misure ordinarie delle sanzioni minime e massime sono aumentate del 10%, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. Art. 1, cc , e cc , L. n. 244/2007; artt. 4-6 e 9, D.M ; circ , n. 73; circ , n. 13 CESSAZIONE E PASSAGGI DI REGIME Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione: se il contribuente opta per il regime ordinario. In tal caso, la cessazione ha effetto dallo stesso anno in cui è operata tale scelta. se vengono meno i requisiti. In tal caso la cessazione ha effetto dall anno successivo; se i ricavi o i compensi superano In tal caso la cessazione ha effetto dall anno stesso e il regime ordinario deve essere applicato per tre anni (anche ove successivamente siano riacquistati i requisiti); Cessazione per superamento della soglia di Poiché in tal caso la cessazione ha effetto dall anno in corso, agli effetti Irpef e Irap il contribuente deve:

9 istituire i registri e le scritture contabili obbligatori per i soggetti in regime ordinario e annotare le operazioni a decorrere dal mese in cui è stato superato il predetto limite; adempiere agli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite e per quelle effettuate successivamente; presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri e le dichiarazioni relative all anno in cui è stato superato il predetto limite entro i termini ordinariamente previsti; versare, entro il termine ordinariamente previsto, le imposte a saldo (Irpef e Irap), relative all anno in cui è stato superato il predetto limite, risultanti dalla dichiarazione annuale e calcolate secondo le disposizioni ordinarie; annotare le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, nonché agli acquisti effettuati anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale. Passaggi di regime In tutti i casi di passaggio dal regime speciale a quello ordinario o viceversa si devono applicare di particolari correttivi. Passaggio al regime ordinario Nel caso di passaggio dal regime speciale dei contribuenti minimi a quello ordinario, poiché cessa di avere applicazione il criterio di cassa e subentra il criterio di competenza, per evitare salti o duplicazioni d imposta si applicano le seguenti regole: i ricavi, i compensi e le spese sostenute, che in base al regime speciale hanno già concorso a formare il reddito per cassa, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d imposta successivi anche se di competenza di tali periodi; i ricavi, i compensi e le spese, che sarebbero stati di competenza dei periodi d imposta precedenti ma non hanno concorso a formare il reddito per effetto del regime speciale, assumono rilevanza nei periodi d imposta successivi nei quali avrebbero avuto rilevanza in applicazione del regime speciale (sostanzialmente, quindi, concorrono per cassa). Passaggio al regime speciale Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale si applicano criteri speculari a quelli previsti per il passaggio inverso. Art. 1, cc , L. n. 244/2007; art. 8, D.M ; circ , n. 73

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