Misure anticrisi a sostegno delle famiglie a basso reddito

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1 Misure anticrisi a sostegno delle famiglie a basso reddito di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 30 marzo 2009 misure fiscali urgenti sono state introdotte a sostegno delle famiglie e dell occupazione. Tali provvedimenti straordinari operano già dal 1 gennaio 2009 La circolare ASSONIME numero 11 del 19 marzo scorso analizza, tra l altro, le misure fiscali urgenti introdotte, a sostegno delle famiglie e dell occupazione, dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tali provvedimenti straordinari operano già dal 1 gennaio Il documento redatto da ASSONIME risolve in via interpretativa alcuni aspetti controversi della nuova normativa, riepilogando la disciplina di riferimento e la prassi ministeriale edita sull argomento. Bonus straordinario per le famiglie a basso reddito Disciplina di riferimento Per le famiglie a basso reddito, e per il solo anno 2009, l art. 1 della legge 28 1

2 gennaio 2009, n. 2, prevede l attribuzione di un bonus straordinario, di importo variabile tra i 200 e i 1000 euro in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, all eventuale presenza di portatori di handicap (1) e all ammontare del reddito complessivo conseguito dal nucleo nel periodo di imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo di imposta Hanno diritto al bonus, che ha lo scopo di sostenere i consumi aumentando il potere di acquisto delle famiglie, i nuclei di lavoratori dipendenti con figli e i pensionati con reddito annuo fino a euro; questa soglia sale a euro per le famiglie con portatori di handicap. In particolare, l art. 1 prevede l attribuzione di un bonus di: 200 euro per i soggetti titolari di reddito di pensione e unici componenti del nucleo familiare, se il reddito non supera i euro; 300 euro per i nuclei familiare composti da due persone con un reddito complessivo non superiore a euro; 450 euro per i nuclei familiari composti da tre persone, con un reddito complessivo 2

3 non superiore a euro; 500 euro per i nuclei familiari composti da quattro persone, con un reddito complessivo non superiore a euro; 600 euro per i nuclei familiari composti da cinque persone, con un reddito complessivo non superiore a euro; euro per i nuclei familiari composto da più di cinque persone, con un reddito complessivo non superiore a euro; euro per i nuclei familiari in cui vi siano portatori di handicap, con un reddito complessivo non superiore a euro. Il bonus, che non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresa la social card (2) è attribuito ad uno solo dei componenti del nucleo familiare; il soggetto richiedente deve essere fiscalmente residente in Italia (pur non dovendo necessariamente avere la cittadinanza italiana) e non deve essere titolare di partita IVA. 3

4 Si considerano componenti del nucleo familiare, a prescindere dalle risultanze dell anagrafe comunale, oltre al soggetto che richiede il bonus, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non fiscalmente a carico), i figli e gli altri familiari a carico di cui all art. 12 del TUIR. Per individuare tali altri familiari a carico, detto art. 12 rinvia all art. 433 del codice civile, il quale indica, tra le persone tenute all obbligo degli alimenti: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali e i loro discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Per essere considerato fiscalmente a carico, il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (3), al lordo degli oneri deducibili e al netto del reddito derivante dall abitazione principale e dalle sue pertinenze. Entro tale soglia reddituale vanno computate anche le eventuali retribuzioni corrisposte da enti e organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché le eventuali retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti gestiti direttamente da essa o dalle sedi centrali della Chiesa cattolica. Per avere diritto al bonus, il nucleo familiare deve avere un reddito composto esclusivamente da: 4

5 redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni; redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, con esclusivo riferimento ai soci lavoratori delle cooperative, ai collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, ai sacerdoti, ai lavoratori socialmente utili, agli assegni periodici percepiti dal coniuge con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli; redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lett. i) e l) del TUIR, limitatamente a quelli derivanti da attività occasionali di lavoro autonomo; redditi fondiari (da terreni e fabbricati) non superiori a euro, solo però se concorrono alla formazione del reddito complessivo con le altre tipologie di reddito indicate ai punti precedenti. Prassi ministeriale Sugli aspetti operativi più dubbiosi della nuova disciplina e, in particolare, sui requisiti di accesso al bonus si è soffermata l Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009 (4). 5

6 L Agenzia ha anzitutto chiarito che solo il soggetto che richiede il bonus deve possedere il requisito della residenza in Italia, mentre tutti gli altri componenti del suo nucleo familiare (coniuge non separato, figli e altri familiari a carico) possono anche non essere conviventi e risiedere all estero, analogamente a quanto previsto dall art. 12 del TUIR per poter essere considerati familiari a carico. Ne consegue che il bonus può essere richiesto anche dai soggetti extracomunitari residenti in Italia (5), i quali potranno inserire nel nucleo familiare anche componenti non residenti sul territorio dello Stato. Sulla composizione del nucleo familiare, la circolare dell Agenzia ribadisce che il coniuge non legalmente ed effettivamente separato del richiedente fa sempre parte del nucleo familiare, anche se non a suo carico. I coniugi separati o divorziati o i soggetti non coniugati possono costituire ciascuno un nucleo familiare autonomo assieme ai figli. I figli e gli altri familiari di cui all art. 433 cod. civ. rilevano, invece, ai fini della composizione del nucleo familiare, solo se fiscalmente a carico. Ne consegue che, nel caso di una famiglia composta dai coniugi e dal figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà identificato dai soli genitori. Ai fini del bonus, ciascun soggetto può far parte di un solo nucleo familiare: pertanto, nel caso di coniugi separati o divorziati o di genitori non coniugati, i figli a 6

7 carico possono partecipare solo al nucleo familiare del genitore di cui sono a carico e, se sono a carico di entrambi i genitori, la circolare ritiene che i genitori possono liberamente decidere come costituire il nucleo o i nuclei, fermo restando che se il figlio compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nel nucleo dell altro. Quanto alla disabilità di uno dei componenti del nucleo familiare che comporta l innalzamento a euro della soglia reddituale prevista per ricevere il contributo massimo di 1000 euro l Agenzia aveva inizialmente confermato le istruzioni alla compilazione del modello di richiesta, recepite anche dalle istruzioni al quadro R del 730/2009 per chiedere il bonus in dichiarazione. Secondo quelle prime indicazioni 15, solo la disabilità del figlio 16 e non anche quella del coniuge o di un genitore a carico o dello stesso richiedente permetteva di rientrare nella fascia più agevolata. Con la circolare n. 2/E, invece, richiamandosi alla formulazione letterale della norma, l Agenzia delle Entrate recepisce l interpretazione estensiva anticipata alla Camera dal Sottosegretario al lavoro in risposta ad una interrogazione parlamentare in Commissione affari sociali. La circolare precisa, infatti, che il riferimento generico ai componenti del nucleo familiare permette di sostenere che l agevolazione è applicabile in tutti i casi 7

8 in cui nel nucleo familiare siano presenti un coniuge, un figlio o un altro familiare del richiedente, portatori di handicap, purché per il soggetto portatore di handicap ricorra la condizione di persona fiscalmente a carico. Nell elencare i componenti del nucleo familiare, l Agenzia non cita il caso in cui sia portatore di handicap lo stesso soggetto richiedente; ma ASSONIME non ravvisa ragioni per negare, anche in tale ipotesi, la legittimità della spettanza del bonus. Nella circolare è contenuta poi un altra rilevante precisazione sugli imprenditori agricoli. Essi, a prescindere dalla partita IVA, possono accedere al bonus se, fermo restando il limite dei redditi fondiari non superiore a euro (rivalutazioni incluse), all interno del nucleo fiscale vi sia un altro reddito tra quelli elencati (ad esempio, il reddito di lavoro dipendente del coniuge). Ne discende che l imprenditore agricolo, se ha all interno del nucleo solo redditi fondiari e non altri redditi, non sarebbe ammesso al bonus, nonostante il rispetto del limite di euro. Viceversa, se è anche un pensionato, può accedere al bonus, essendo presente anche il reddito da pensione. Il punto meriterebbe forse un ripensamento, nel senso di accordare in via equitativa il bonus anche nel primo caso. 8

9 La richiesta dell incentivo Per richiedere il bonus, il soggetto interessato deve utilizzare il modello approvato dall Agenzia delle entrate ed auto certificare un reddito familiare nei limiti previsti, nonché la composizione del proprio nucleo familiare, indicando, per ciascun componente, la relazione di parentela, il codice fiscale e il reddito complessivo percepito. L istanza può essere presentata al datore di lavoro nel caso di lavoratori in attività, agli enti previdenziali nel caso di soggetti pensionati o direttamente all Agenzia delle entrate, con diverse modalità e scadenze temporali. E, inoltre, possibile scegliere di richiedere il bonus in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferibile rispettivamente al periodo d imposta 2007 o 2008: in relazione a questa scelta, però, cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del bonus. Se la richiesta viene fatta sulla base dei requisiti relativi al periodo d imposta 2007, la domanda andava presentata al sostituto d imposta o all ente pensionistico entro il 28 febbraio

10 Il sostituto, gli enti pensionistici e le Amministrazioni pubbliche erogano il bonus in busta paga entro il 31 marzo (tenuto conto della capienza del monte ritenute e contributi disponibili riferiti all anno 2009) e trasmette all Agenzia delle entrate le richieste ricevute entro il successivo 30 aprile. Se la richiesta viene fatta sulla base dei requisiti relativi al periodo d imposta 2008, la domanda deve essere presentata al sostituto d imposta o all ente pensionistico entro il 31 marzo 2009 (questa scadenza dà modo ai lavoratori di ricevere il CUD a fine febbraio). Il sostituto d imposta eroga il bonus in busta paga entro il 30 aprile 2009 (il 31 maggio per gli enti pensionistici e le pubbliche amministrazioni) sempre tenuto conto della capienza del monte ritenute e contributi disponibili negli stessi mesi, e trasmette all Agenzia delle entrate le richieste ricevute entro il successivo 30 giugno. In tutti i casi in cui il bonus non possa essere erogato dai sostituti d imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all Agenzia delle entrate, anche tramite CAF: se è riferita al periodo d imposta 2007, la richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile 2009; se è riferita al periodo d imposta 2008, deve essere presentata con la 10

11 dichiarazione dei redditi relativa al 2008, ovvero entro il 30 giugno 2009 se il richiedente è soggetto esonerato dall obbligo di presentazione della dichiarazione. Quando la richiesta è presentata all Agenzia delle entrate, questa provvede direttamente alla relativa erogazione, secondo le modalità previste dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre Recupero del bonus da parte dei sostituti d imposta Nelle ipotesi in cui il bonus sia erogato dai sostituti d imposta, tali sostituti possono recuperare le somme attribuite, secondo l ordine di presentazione delle richieste e nei limiti del monte ritenute e contributi disponibile nel mese di febbraio o nel mese di marzo, servendosi del regime della compensazione orizzontale, evidenziata nel modello F Tale meccanismo di compensazione è possibile già a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione; inoltre, questa compensazione 22 non concorre al limite di ,90 euro dei crediti compensabili per anno solare. Sulle modalità del recupero attraverso il modello F24 si è soffermata l Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 33/E del 4 febbraio Con tale pronuncia, 11

12 l Agenzia ha istituito il codice tributo 1664, denominato recupero da parte dei sostituti d imposta delle somme erogate a titolo di bonus straordinario 2009 alle famiglie, di cui all art. 1, d.l. n. 185/2008. Delle somme erogate e dell avvenuta compensazione il sostituto deve dare evidenza nel mod. 770/2010. In caso di totale incapienza, il datore di lavoro dovrà informare tempestivamente il lavoratore, affinché provveda a inoltrare un ulteriore domanda all Agenzia delle entrate per ottenere il bonus, fornendo le coordinate bancarie per l accredito diretto. La richiesta può essere presentata anche tramite dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e centri di assistenza fiscale, ai quali però non spetta alcun compenso. La restituzione dell indebito bonus ricevuto I soggetti che, a seguito della richiesta di attribuzione del beneficio, abbiano percepito somme in tutto o in parte non spettanti, sono tenuti a restituirle entro il 12

13 termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all erogazione; i contribuenti esonerati dall obbligo di dichiarazione devono restituire le somme non spettanti, entro lo stesso termine, e tramite il modello F24. In tali ipotesi, osserva ASSONIME la norma nulla dice sull applicazione di eventuali interessi e sanzioni: in assenza di previsioni espresse, dovrebbe escludersi l applicabilità delle sanzioni; al contrario, non si ravvisano ragioni per escludere l applicazione degli interessi sulle somme oggetto di restituzione. I controlli sull erogazione del bonus e sulle compensazioni effettuate dai sostituti d imposta spettano all Agenzia delle entrate, che dovrà recuperare i benefici non spettanti e non restituiti spontaneamente e dovrà anche recuperare gli importi compensati indebitamente dai sostituti. Anche in tal caso, la norma nulla dice sull applicabilità di eventuali interessi e sanzioni; la conclusione, dunque, dovrebbe essere la medesima. I sostituti d imposta e gli intermediari hanno il dovere di comunicare periodicamente i benefici erogati e devono conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti, per esibirle su richiesta dell Amministrazione finanziaria, in caso di controlli. 13

14 Attilio Romano 30 Marzo 2009 ******************************** NOTE (1) La norma fiscale fa testualmente riferimento ai portatori di handicap come individuati dall art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: si tratta delle persone che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Le istruzioni all istanza per richiedere il bonus indicano, invece, come handicap rilevante ai fini del bonus solo quello di cui al comma 3 del detto art. 3 della legge n. 104 (cioè l handicap grave); alla luce del testo della norma fiscale sarebbe pertanto opportuna una correzione della modulistica. (2) Si tratta della carta acquisti disciplinata dall art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 14

15 133 (3) La norma non chiarisce se l eventuale possesso di redditi di capitale assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta (esempio: interessi attivi su conto corrente) faccia perdere il diritto al bonus; sul punto, sarebbe auspicabile un chiarimento espresso da parte degli organi competenti. Dovrebbero comunque essere esclusi, a parere di ASSONIME, dal computo dei redditi da considerare ai fini dell ottenimento del bonus, il TFR e gli arretrati di retribuzione, nonché i redditi esenti (ad esempio, le borse di studio che, se integralmente esenti, lasciano il figlio a carico e all interno del nucleo, ma non dovrebbero rilevare nel conteggio del reddito familiare) o le pensioni di invalidità percepite dagli invalidi di guerra. (4) Il 20 febbraio 2009 l Agenzia delle entrate ha attivato on line sul suo sito internet ( un software a disposizione dei contribuenti possibili destinatari del bonus, che consente una pratica verifica della sussistenza dei requisiti per la spettanza del bonus nei singoli casi di specie. (5) Il soggetto extracomunitario residente in Italia che richiede il bonus, per attestare la composizione del proprio nucleo familiare formato da soggetti residenti all estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico ai fini del riconoscimento delle detrazioni di imposta. Tale documentazione può essere costituita: dalla documentazione originale rilasciata 15

16 dall autorità consolare del Paese di origine, con la traduzione in lingua italiana e l asseverazione del prefetto competente per territorio; dalla documentazione con l apposizione dell apostille13 per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; dalla documentazione validamente formata dal Paese d origine, ai sensi della normativa là vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all originale dal consolato italiano nel Paese di origine. Nell ipotesi in cui il soggetto richiedente il bonus abbia già prodotto questa documentazione nel 2007 e/o 2008, è sufficiente che alleghi all istanza una dichiarazione che conferma il perdurare della situazione certificata 16

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