PROVINCIA DI VERONA Settore Ambiente Servizio Organizzazione e Smaltimento Rifiuti. Determinazione n. 7280/09 del 31 dicembre 2009

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1 PROVINCIA DI VERONA Settore Ambiente Servizio Organizzazione e Smaltimento Rifiuti Oggetto Autorizzazione, con validità fino al 30 dicembre 2014, all'esercizio dell'impianto di messa in riserva, selezione e cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di RAEE 1, rilasciata alla società Rottami Garzon S.r.l. sita in via Baffa n. 751 int. 1, nel Comune di Zimella (VR). Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione ed allo scarico su suolo, delle acque di prima pioggia depurate. Determinazione n. 7280/09 del 31 dicembre 2009 Decisione Il dirigente 2 del settore ambiente della Provincia di Verona: 1) Autorizza 3 fino al 30 dicembre 2014 la società Rottami Garzon S.r.l., all'esercizio dell'impianto di messa in riserva, selezione e cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di RAEE, sito in Via Baffa n. 751 int. 1, nel Comune di Zimella (VR). 2) Autorizza la società Rottami Garzon S.r.l. del comune di Zimella all'esercizio dell'impianto di depurazione e lo scarico, su suolo (fossato di scolo delle acque piovane), delle acque di prima pioggia. 3) Revoca la determinazione 4 n. 5068/07 del 19 settembre 2007 avente ad oggetto rinnovo dell'autorizzazione, fino al 5 settembre 2011, alla ditta Rottami Garzon di Garzon Adriano & C. snc del Comune di Zimella, per l'esercizio dell'impianto di depurazione e lo scarico, su suolo, delle acque di prima pioggia. Fatto Con Determinazione n. 1124/08 del 14 febbraio 2008 del dirigente del settore ecologia della Provincia di Verona è stato approvato il progetto presentato dalla società Rottami Garzon S.r.l. per la realizzazione di un impianto, in procedura ordinaria, di messa in riserva, selezione e cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di RAEE 5, da ubicarsi in Via Baffa, 29, nel Comune di Zimella (VR). Il provvedimento ha abilitato la ditta alla realizzazione dell impianto ed al suo esercizio provvisorio, fino al rilascio dell autorizzazione all esercizio. 1 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 2 L art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, l articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore ambiente dell anno 2009, obiettivo 1, azione 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti. 3 Ai sensi dell art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e dell art. 24 della L.R. n. 3/ Determinazione del dirigente del settore ecologia. 5 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2 Con determinazione n. 5068/07 del 19 settembre 2007 è stata rinnovata fino al 5 settembre 2011 l'autorizzazione 6 per l'esercizio dell impianto di depurazione e lo scarico, su suolo, delle acque di prima pioggia. In data 20 febbraio 2008 è pervenuta 7 comunicazione, da parte della ditta, di avvio dell impianto in esercizio provvisorio, con allegata la dichiarazione di fine lavori, la polizza fidejussoria e la polizza RC inquinamento prestate, la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto ed una planimetria indicante l'ubicazione dei servizi igienici e di un locale pausa per i dipendenti, a seguito di quanto richiesto negli obblighi da rispettare della determinazione di approvazione del progetto 8. In data 23 aprile 2008 è pervenuta la comunicazione 9 di modifica del responsabile tecnico dell'impianto. In data 26 maggio 2008 la ditta ha comunicato 10 la provvisoria variazione nella gestione dell'impianto a causa del sequestro di alcune aree dell'impianto da parte degli agenti del corpo forestale dello stato. In data 27 maggio 2008 la ditta ha presentato 11 la valutazione di impatto acustico richiesta negli obblighi da rispettare della determinazione di approvazione del progetto 12. In data 08 luglio 2008 la ditta ha trasmesso 13 un programma di smaltimento per la rimozione di rifiuti oggetto di sequestro da parte del Corpo Forestale dello Stato. In allegato al programma la ditta ha trasmesso copia del verbale relativo agli accertamenti effettuati dal Corpo Forestale dello Stato presso l impianto. In data 22 luglio 2008 la ditta ha presentato istanza 14 di proroga dei termini per la presentazione del collaudo funzionale, motivata con l impossibilità per il collaudatore di accedere a tutte le aree dell impianto. In data 06 agosto 2008 il dirigente del settore ecologia ha accolto 15 la suddetta istanza, stabilendo l'obbligo di presentare il collaudo entro 60 giorni a decorrere dalla data di dissequestro dell impianto, al fine di consentire che le operazioni di collaudo potessero essere eseguite nella piena disponibilità dell area interessata dall attività. In data 8 settembre 2008 la ditta ha presentato domanda di variante non sostanziale. In data 6 novembre 2008 la Provincia ha preso atto 16 della variante non sostanziale richiesta dalla ditta, autorizzandola a procedere alla realizzazione della variante richiesta ed a presentare una integrazione al collaudo con esplicito recepimento della variante e giudizio sulla funzionalità dell'impianto. In data 12 marzo 2009 la ditta ha presentato 17 copia della polizza RC inquinamento vigente. In data 22 maggio 2009 la ditta ha trasmesso 18 comunicazione sulla variazione effettuata d'ufficio dal comune di Zimella della numerazione civica, per cui il nuovo indirizzo della ditta è diventato via Baffa 751, int Volturata a favore della società Rottami Garzon S.r.l. in data 22/07/2009, prot. n Acquisita in data 20 febbraio 2008, prot. n Determinazione n. 1124/08 del 14/02/ Acquisita in data 23/04/2008, prot. n Acquisita in data 26/05/2008, prot. n Acquisita in data 27/05/2008, prot. n Determinazione n. 1124/08 del 14/02/ Acquisita in data 08 luglio 2008, prot. n Acquisita in data 22 luglio 2008, prot. n Nota trasmessa in data 06 agosto 2008, prot. n Nota trasmessa in data 06/11/2009, prot. n Acquisita in data 12/03/2009, prot. n Acquisita in data 22/05/2009, prot. n

3 Con determinazione n. 3981/09 del 15 luglio 2009 la Provincia ha concluso con l'archiviazione la diffida del 06 agosto 2008, integrata con nota del 04 giugno 2009 nei confronti della Società ed ha contestualmente archiviato l'avviato procedimento per la revoca della determinazione autorizzativa vigente, sulla base dell'esame della documentazione trasmessa dalla ditta, delle note di Arpav nonché del provvedimento di dissequestro giudiziario delle cosa sequestrate. In data 14 luglio 2009 la società è stata diffidata 19 a ripristinare una situazione dell'impianto conforme al progetto approvato. La diffida è stata poi prorogata dalla Provincia in data 01 ottobre perché erano necessarie ulteriori informazioni per poter concludere la diffida stessa. In data 20 luglio 2009 la società ha comunicato 21 la fine della variazione nella gestione dell'impianto avvenuta a seguito del sequestro dello stesso. In data 28 luglio 2009, in risposta alla diffida, la società Rottami Garzon S.r.l. ha presentato 22 una comunicazione di effettiva presenza e reale necessità della vasca in impianto ed ha contestualmente presentato richiesta di modifica non sostanziale del progetto approvato. In data 17 agosto 2009 è pervenuto 23 il collaudo funzionale dell impianto, previsto dalla L.R. n. 3/2000. Contestualmente ad esso la ditta ha richiesto il rilascio dell autorizzazione all esercizio. In data 27 ottobre 2009 la ditta ha trasmesso 24 le integrazioni richieste 25 consistenti in una attestazione della impermeabilità della vasca, in una dichiarazione che il depuratore esistente è in grado di trattare anche le acque raccolte nella vasca 26 e che non esistono titoli abilitativi specifici in quanto la vasca è stata realizzata prima del 1967 come facente parte di una pressa. In data 27 ottobre 2009 la ditta ha comunicato 27 l'esistenza della vasca di raccolta a servizio della presso cesoia ed ha chiesto di assentire alla parziale modifica all'impianto approvato con la evidenziazione della presenza della vasca esistente. La società ha allegato all'istanza una planimetria integrativa indicante la struttura da autorizzare, la relazione tecnica e la relazione fotografica, ed ha trasmesso copia della documentazione anche all'ulss n. 20, all'arpav ed al comune di Zimella. In data 02 novembre 2009 è pervenuta 28 una integrazione al collaudo funzionale dell'impianto, già presentato, che tiene conto dell'idoneità dell'impianto di depurazione al trattamento delle acque reflue eventualmente accumulatesi nella vasca a lato della presso-cesoia. Con nota del 18 novembre 2009 la Provincia ha richiesto 29 un ulteriore integrazione al collaudo ed alcune informazioni necessarie per concedere l'autorizzazione all'esercizio definitiva. In data 02 dicembre 2009 è pervenuta 30 la risposta della ditta contenente integrazioni e chiarimenti riguardo: 19 Diffida notificata in data 14/07/2009 prot. n Nota spedita in data 01/10/2009, prot. n Nota acquisita in data 20/07/2009, prot. n Nota acquisita in data 28/07/2009, prot. n Acquisita in data 17/08/2009, prot. n Nota acquisita in data 27/10/2009, prot. n Si veda nota della Provincia trasmessa in data 01/10/2009, prot. n Cosa che la ditta ha dichiarato essere sempre avvenuta. 27 Nota acquisita in data 27/10/2009, prot. n Nota acquisita in data 02/11/2009, prot. n Nota della Provincia del 18/11/2009, prot. n Acquisita in data 02/12/2009, prot. n

4 1. alla non necessità, all'epoca della costruzione della vasca, di un qualunque titolo edilizio; 2. all'operazione di recupero dei cavi, che è solo R13; 3. alla tipologia di rifiuti introitati con codice generico ; 4. Allegata integrazione al collaudo richiesta. In data 09 dicembre 2009 la ditta ha trasmesso 31 comunicazione di modifica del tecnico responsabile dell'impianto a far data dal 01 dicembre Con determinazione 32 n. 7142/09 del 22 dicembre 2009 è stata conclusa con l'archiviazione la diffida emessa 33 nei confronti della società in data 14 luglio 2009 sulla base dell'esame della documentazione trasmessa 34 dalla ditta. La ditta ha trasmesso, in allegato alla documentazione di progetto, copia dell atto unilaterale d obbligo che la stessa ha sottoscritto con il Comune di Zimella, con il quale si è impegnata a non ampliare, modificare e proseguire l attività oltre cinque anni dal rilascio della nuova autorizzazione provinciale. Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata dagli uffici competenti ai sensi della normativa riportata in nota 35, si fonda sulla verifica della documentazione agli atti, dalla quale non sono emersi motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento. La decisione di richiedere una nuova valutazione di impatto acustico dell'impianto deriva dal fatto che, in base all'esame di quella già presentata, si è visto che le conclusioni non sono state tratte sulla base di misurazioni effettuate dopo la messa in esercizio dell'impianto. La decisione di considerare come facente parte dell'impianto approvato ed autorizzato anche la vasca posta a lato della presso cesoia si basa sulla presa d'atto della dichiarazione della società dell'esistenza della stessa fin da prima del , come facente parte di una presso cesoia, e sulla valutazione dell'intera documentazione prodotta dalla ditta a seguito della diffida. Obblighi da rispettare La società Rottami Garzon S.r.l. è obbligata a rispettare le seguenti prescrizioni: 1. effettuare e trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica che attesti il rispetto dei limiti di emissione e di immissione dell'impianto in riferimento alla classe acustica di appartenenza prevista dalla zonizzazione acustica comunale vigente; 2. gestire l'impianto in conformità ai principi generali di cui all articolo 178, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e all art. 28 della L.R. n. 3/ conferire nel proprio impianto esclusivamente i rifiuti identificati utilizzando i 31 Acquisita in data 09/12/2009, prot. n Determinazione del dirigente del settore ambiente. 33 Diffida notificata in data 14/07/2009 prot. n e prorogata con nota del 01/10/2009, prot. n Nota acquisita in data 28/07/2009, prot. n ; Nota acquisita in data 27/10/2009, prot. n ; Nota acquisita in data 27/10/2009, prot. n ; Nota acquisita in data 02/12/2009, prot. n D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, Legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche. 36 Si veda in particolare la dichiarazione della ditta del 02/12/2009 prot. n sulla legge n. 765 del 6/8/1967 che ha imposto la necessità del titolo abitativo anche per le zone agricole. 4

5 codici indicati nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di seguito elencati: CODICE DESCRIZIONE RIFIUTO OPERAZIONI DI RECUPERO Limatura e trucioli di materiali ferrosi R4-R Polveri e particolato di materiali ferrosi R4-R Limatura e trucioli di materiali non ferrosi R4-R Polveri e particolato di materiali non ferrosi R4-R Rifiuti non specificati altrimenti ( scarti metallici di diverse dimensioni e tipologia anche assemblati deivanti da attività di lavorazioni dei metalli e/o costruzione di R4-R13 apparati meccanici composti da metalli di diversa natura: ferro, allumino, acciaio ecc.) Imballaggi metallici R4-R Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose R4-R Metalli ferrosi R4-R Metalli non ferrosi R4-R Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da a R Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce R Rame, bronzo, ottone R4-R Alluminio R4-R Ferro e acciaio R4-R Metalli misti R4-R Cavi, diversi da quelli di cui alla voce R Metalli ferrosi R4-R Metalli non ferrosi R4-R Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci R , , Metallo R4-R13 La potenzialità di trattamento (operazione di recupero R4) è fissata al massimo pari a 36 t/giorno (9000 t/anno). La massima capacità di stoccaggio è fissata pari a tonnellate 37 ; 4. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto; 5. i rifiuti in entrata all'impianto codificati non pericolosi dal produttore, che presentano una voce a specchio con un codice definito pericoloso, devono 37 Quantità stabilita in base alla documentazione di progetto trasmessa ed al massimale pagato relativamente alla polizza fidejussoria presentata. 5

6 essere accompagnati da apposita dichiarazione del produttore che ne attesti la provenienza e le caratteristiche, corredati da analisi da effettuarsi da ogni produttore al primo conferimento e successivamente ogni 24 mesi e comunque ad ogni modifica del ciclo produttivo e che attestino la non pericolosità del rifiuto. Il relativo certificato deve essere conservato presso l impianto a disposizione dell autorità di controllo; 6. la gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità al progetto approvato, come modificato a seguito della modifica non sostanziale 38 in corso d'opera autorizzata e con l'attestazione della presenza di una vasca a lato della presso-cesoia, con le modalità descritte nella relazione tecnica di progetto e nelle aree individuate nella planimetria recante data del 27 luglio 2009 aggiornamento luglio 2009 aacquisita agli atti della Provincia in data 27 ottobre lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; 8. assicurare che le materie prime presenti nell impianto siano stoccate, in condizioni di sicurezza, separatamente rispetto ai rifiuti; 9. lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie (mps) deve essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi; 10. assicurare che le materie prime secondarie prodotte dal trattamento abbiano i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'art bis del D.Lgs. n. 152/06 40 ; 11. assicurare che i rifiuti introitati in impianto, i quali, a seguito di trattamento, non abbiano le caratteristiche di mps stabilite dall'art. 181-bis del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. 41, siano avviati presso impianti di recupero autorizzati; 12. deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici prevista dall art. 157, comma 2, del D.Lvo 230/95 (rottami o altri materiali metallici di risulta ); 13. i rifiuti polverulenti, la limatura ed i trucioli devono essere stoccati esclusivamente in container coperti, affinché siano protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento ed al fine di evitarne la dispersione; 14. non eseguire miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili che possano pregiudicare l efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento; 15. dotarsi di un'area di stoccaggio dedicata ad eventuali rifiuti pericolosi e non pericolosi rinvenibili nel corso delle operazioni di selezione e cernita; la stessa area dovrà essere dotata di opportuni sistemi di sicurezza (esempio bacino di contenimento o cassone chiuso/coperto); La ditta dovrà dare comunicazione alla 38 Si veda nota trasmessa in data 06/11/2009, prot. n Nota acquisita in data 27/10/2009, prot. n Il comma 2, articolo 181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari) del D.Lgs n. 152/06 stabilisce che i metodi di recupero per ottenere mps devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate ad opera di un futuro DM e che, nelle more dell'emanazione dello stesso, debbano continuare ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 5 febbraio Il comma 2, articolo 181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari) del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., stabilisce che i metodi di recupero per ottenere mps devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate ad opera di un futuro DM e che, nelle more dell'emanazione dello stesso, debbano continuare ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 5 febbraio

7 Provincia, ed all'arpav, entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione dell'area individuata ed aggiornare la planimetria, da inviarsi agli Enti sopra citati entro lo stesso termine di trenta giorni; 16. tutti i recipienti fissi e mobili e le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice CER e la pericolosità del rifiuto stesso; 17. in riferimento alla gestione dei rifiuti identificati dal codice CER (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) devono essere rispettate anche le seguenti prescrizioni: a. verificare che i veicoli in ingresso identificati con il codice CER siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta e/o impianto di trattamento dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto con il suddetto codice); b. è vietato immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; è altresì vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura. 18. la gestione dei rifiuti RAEE (presa in carico e messa in riserva) deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 151/05 e ss.mm.ii.. Nel particolare la società è tenuta a: a. annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata e in uscita (art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii.); b. assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell Allegato 3 al D.Lgs. n. 151/05 e ss.mm.ii.); c. rispettare le prescrizioni operative contenute nell Allegato 3 al D.Lgs. n. 151/05 e ss.mm.ii.; 19. il piazzale e le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali devono risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque; 20. Per quanto riguarda l'esercizio dell'impianto di depurazione e lo scarico su suolo delle acque di prima pioggia, la società è tenuta a : 42 Acquisito il 04/09/2007, prot. n a. rispettare, per le acque di dilavamento, i limiti di accettabilità riportati nella tab. 4 dell allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; garantire altresì l assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dello stesso allegato; b. sottoporre lo scarico ad un controllo analitico semestrale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando in particolare i seguenti parametri: ph, materiali grossolani, S.S.T., COD, idrocarburi totali, ferro, rame, piombo, zinco, solventi organici aromatici, solventi clorurati; c. mantenere tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che il punto assunto per il campionamento dello scarico è il pozzetto prelievo riportato nello schema planimetrico 42 agli atti; 7

8 d. comunicare tempestivamente al settore ambiente della Provincia ed all A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici) ed ogni anomalia che abbia a verificarsi nell impianto di trattamento e nella fognatura delle acque reflue; e. non scaricare in caso di malfunzionamento o totale interruzione nel funzionamento dell impianto di depurazione; f. richiedere nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate e/o qualora l attività sia trasferita in altro luogo o soggetta a diversa destinazione d uso. Dare comunicazione qualora le caratteristiche rimangano invariate a seguito di interventi di ampliamento, ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, nonchè di trasferimento della gestione o della proprietà dell attività. 21. rispettare il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo; 22. i rifiuti derivanti dall attività che risultino o diventino non più recuperabili devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati; 23. i rifiuti prodotti dall attività, in attesa di essere avviati a smaltimento, non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno, mentre quelli in attesa di essere avviati a recupero o trattamento per non più di tre anni 43 ; 24. assicurare la gestione dell impianto e dei rifiuti nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell uomo e dell ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendio; 25. l attività dell impianto deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi; 26. assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione in relazione alla classe di appartenenza dell area in cui è ubicato l'impianto, individuata dal Comune di Zimella a seguito dell adozione del piano di zonizzazione acustica, nonché, ove applicabile, il valore limite differenziale di immissione. 27. al momento della chiusura e dismissione dell'impianto prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, comunicando le risultanze delle indagini a Provincia, Comune ed ARPAV. Il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. 28. ai sensi della DGRV n. 107 del 5/11/ pubblicata su BUR Veneto n. 100 del 08/12/2009, la ditta dovrà predisporre apposita relazione sulla valutazione della, possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose non si esaurisca con le acque di prima pioggia, ed adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio entro tre anni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del piano. 29. tenere aggiornate le garanzie finanziarie nei modi previsti dalla DGRV n Ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo n. 36/ Approvazione del Piano di tutela delle Acque. 8

9 del 1999 e dal parere espresso dalla CTPA n. 168 del 18 ottobre 1999 e, specificatamente per quanto riguarda la polizza fidejussoria, secondo gli schemi redatti dalla Provincia; 30. estendere la polizza fidejussoria, entro 30 giorni, al presente provvedimento. Ciò vuol dire che il numero della presente determinazione dovrà comparire sulla polizza fidejussoria (o sua appendice), così come l'indicazione che la società è autorizzata in via ordinaria alla gestione dei rifiuti, nonché la modifica della sua scadenza. Provvedere a trasmettere la Polizza fidejussoria (o sua appendice) alla Provincia entro lo stesso termine. Avvertenze L efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie che dovranno essere tenute aggiornate nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n del 14 luglio 1999 e dal parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l Ambiente n. 168 del 18 ottobre 1999 e, specificatamente per quanto riguarda la polizza fidejussoria, secondo gli schemi di cui alla nota provinciale trasmessa ai gestori di impianti di smaltimento/recupero rifiuti in data 3 maggio Le polizze relative alle garanzie finanziarie dovranno essere rinnovate almeno tre mesi prima della scadenza, dandone comunicazione alla Provincia di Verona. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. La ditta è tenuta ad acquisire dal Comune regolari titoli abilitativi relativamente alle strutture presenti in impianto e l autorizzazione allo scarico su suolo delle acque reflue provenienti dai servizi igienici. Resta di competenza comunale 45 la vigilanza sull attività edilizia connessa all esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e l adozione di ogni provvedimento connesso, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61 e successive modifiche e integrazioni. La presente autorizzazione ha anche valenza ai soli fini della tutela delle acque dall'inquinamento. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari ai fini della legittima effettuazione dello scarico nel corpo recettore e restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi. Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/ o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative la Provincia, secondo la gravità dell infrazione, procederà 46 : 45 Ai sensi della L.R. n. 3/2000, articolo 35, comma Ai sensi dell art. 210, comma 4, del D.Lgs. n. 152/

10 a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l ambiente; c) alla revoca dell autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in casso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l ambiente. Il presente atto è consegnato al legale rappresentante della società Rottami Garzon S.r.l. e trasmesso al Comune di Zimella (VR), alla Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento provinciale ed all'osservatorio Regionale Rifiuti dell Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Corpo di Polizia Provinciale, al SISP dell ULSS n. 20, nonché pubblicato sul sito web della Provincia. Ricorso Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo 47 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 48. Il Dirigente Ing. Carlo Poli 47 Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento 48 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento. 10

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