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2 NDCE TTOLO 1. DSPOSZON GENERAL Premessa 3 2. Composizione del piano comunale di classificazione acustica 3 3. Zone omogenee 3 4. Limiti di zona 4 5. Prescrizioni per le sorgenti sonore 5 6. Aree prospicienti le infrastrutture stradali 5 7. Aree ferroviarie 7 8. Aree aeroportuali 7 9. Piste motoristiche e autodromo Attività con impianti a ciclo produttivo continuo Disciplina delle attività a carattere temporaneo Criteri orientativi della D.G.R.. n. 4313/93 9 TTOLO 2. TRASFORMAZON TERRTORAL Modifiche del territorio Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrutture di trasporto Documentazione tecnica 12 TTOLO 3. NDRZZ D GESTONE DELLA CLASSFCAZONE ACUSTCA Aggiornamento del piano di classificazione acustica Strumenti di verifica 13 Pagina 2 di 13
3 Titolo 1. Disposizioni generali 1. Premessa l piano di classificazione acustica del Comune di Legnago rappresenta uno strumento di governo del territorio realizzato al fine di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione. La zonizzazione acustica è uno strumento necessario al controllo nel tempo del livello di rumorosità ambientale e un supporto, per la tutela dell inquinamento acustico, alla pianificazione delle nuove aree di sviluppo urbanistico del Comune. Al contempo vengono definiti con certezza i vincoli da rispettare dando un riferimento alle imprese dei valori cui devono pervenire anche con eventuali azioni di risanamento. Le presenti norme costituiscono lo strumento tecnico che definisce le prescrizioni, gli adempimenti ed i requisiti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica. 2. Composizione del piano comunale di classificazione acustica l piano di classificazione acustica è composto dai seguenti elaborati: 1. Norme Tecniche di Attuazione 2. Regolamento comunale per la pianificazione e la gestione del controllo delle attività rumorose 3. Tavole di classificazione acustica 4. Documenti adottati con Delibera della Giunta Comunale del 30 dicembre 2002, n. 367 costituenti la precedente versione del piano di classificazione acustica: a. Relazione tecnica b. Tavole Classificazione viabilità c. Tavole ndividuazione punti di misura d. A1 Time History misure diurne e. A2 Time History misure notturne f. Tavole Clima acustico diurno g. Tavole Clima acustico notturno. 3. Zone omogenee La classificazione del territorio comunale è redatta ai sensi dell art. 6 della Legge n 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull inquinamento acustico ed è basata sulla suddivisione in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ed in particolare: Classe Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. Classe Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. Classe aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali ed con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Classe Aree di intensa attività umana X Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; aree con limitata presenza di piccole industrie. Pagina 3 di 13
4 X Classe Aree prevalentemente industriali X Rientrano in questa classe aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. X Classe - Aree esclusivamente industriali X Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 4. Limiti di zona n applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (22:00-6:00). Le definizioni di tali valori sono contenute nell art. 2 della Legge 447/95: alore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (tabella 1); alore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell ambiente abitativo o nell ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (tabella 2); alore limite di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l ambiente (tabella 3); alore limite di qualità: il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (tabella 4). Tabella 1 alori limite assoluti di emissione CLASSFCAZONE DEL TERRTORO ALOR LMTE D EMSSONE periodo diurno periodo notturno Classe Aree particolarmente protette Classe Aree prevalentemente residenziali Classe Aree di tipo misto Classe Aree di intensa attività umana Classe Aree prevalentemente industriali Classe Aree esclusivamente industriali Tabella 2 alori limite assoluti di immissione CLASSFCAZONE DEL TERRTORO ALOR LMTE D MMSSONE periodo diurno periodo notturno Classe Aree particolarmente protette Classe Aree prevalentemente residenziali Classe Aree di tipo misto Classe Aree di intensa attività umana Classe Aree prevalentemente industriali Classe Aree esclusivamente industriali Tabella 3 alori di attenzione ALOR D ATTENZONE CLASSFCAZONE DEL TERRTORO riferito a 1 ora riferito a Tr diurno notturno diurno notturno Classe Aree particolarmente protette Classe Aree prevalentemente residenziali Classe Aree di tipo misto Classe Aree di intensa attività umana Classe Aree prevalentemente industriali Classe Aree esclusivamente industriali Pagina 4 di 13
5 Tabella 4 alori di qualità CLASSFCAZONE DEL TERRTORO ALOR LMTE D QUALTA' periodo diurno periodo notturno Classe Aree particolarmente protette Classe Aree prevalentemente residenziali Classe Aree di tipo misto Classe Aree di intensa attività umana Classe Aree prevalentemente industriali Classe Aree esclusivamente industriali Prescrizioni per le sorgenti sonore All interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di: 1. Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà di cui fa parte la medesima. 2. Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri delle zone limitrofe livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità. 3. Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97) livelli sonori misurati all interno degli ambienti abitativi devono rispettare i valori limite differenziali di immissione (definiti all art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) pari a 5 db per il periodo diurno e 3 db per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree esclusivamente industriali (classe ). L applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: - rumore misurato a finestre aperte: 50 dba nel periodo diurno e 40 dba in quello notturno; - rumore misurato a finestre chiuse: 35 dba nel periodo diurno e 25 dba in quello notturno. Le disposizioni di cui al presente punto non si applicano alla rumorosità prodotta: - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, - da servizi e impianti fissi dell edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all interno dello stesso. 4. Aree ed attività soggette a regimi legislativi specifici Per le suddette aree si rimanda ai seguenti paragrafi successivi: - 6 Aree prospicienti le infrastrutture stradali - 7 Aree ferroviarie - 8 Aree aeroportuali - 9 Piste motoristiche e autodromo - 10 Attività con impianti a ciclo produttivo continuo - 11 Disciplina delle attività a carattere temporaneo Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell ambiente del 16/03/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico. 6. Aree prospicienti le infrastrutture stradali l rumore derivante dall esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R. n. 142 del 30/03/04 Disposizioni per il contenimento dell inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell art. 11 della legge quadro 26 ottobre 1995 n Pagina 5 di 13
6 Le disposizioni del Decreto di applicano a tutti i tipi di strade esistenti e di nuova realizzazione mediante la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell infrastruttura all interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione. Si riportano nelle successive Tabella 5 e Tabella 6 le Tabelle 1 e 2 dell Allegato 1 del Decreto in cui sono indicate l ampiezza delle fasce e i relativi limiti di immissione. Tabella 5 Strade di nuova realizzazione TPO D STRADA SOTTOTPO AMPEZZA SCUOLE*, OSPEDAL, CASE ALTR FASCA D CURA E D RPOSO RCETTOR (codice della ai fini diurno notturno (m) diurno notturno strada) acustici A - autostrada B - extraurbana principale C - extraurbana C scondaria C D - urbana di scorrimento E - urbana di quartiere 30 F - locale 30 * per le scuole vale il solo limite diurno Tabella 6 Strade esistenti e assimilabili TPO D STRADA SOTTOTPO AMPEZZA FASCA definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane SCUOLE*, OSPEDAL, CASE D CURA E D RPOSO diurno notturno ALTR RCETTOR (codice della diurno ai fini acustici (m) strada) fascia A A - autostrada fascia B B - extraurbana fascia A principale fascia B fascia A Ca C - extraurbana fascia B scondaria fascia A Cb fascia B D - urbana di Da scorrimento Db E - urbana di quartiere 30 F - locale 30 * per le scuole vale il solo limite diurno notturno definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane Le fasce sono da considerarsi dal ciglio stradale. All esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture stradali concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica. Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture stradali) poste all interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica. Pagina 6 di 13
7 7. Aree ferroviarie l rumore derivante dall esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R. n. 459 del 18/11/98 Regolamento recante norme di esecuzione dell art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. l Decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell infrastruttura all interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente. limiti riportati nel Decreto agli articoli 4 e 5 sono riassunti nella successiva Tabella 7. Tabella 7 Ferrorive TPO NFRASTRUTTURA FERROARA FASCA infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h infrastrutture esistenti (o fascia A - dalla loro varianti) e di nuova mezzeria dei binari realizzazione con velocità esterni a 100 m di progetto non superiore a fascia B - da 100 m 200 km/h a 250 m * per le scuole vale il solo limite diurno SCUOLE*, OSPEDAL, CASE D CURA E D RPOSO diurno notturno ALTR RCETTOR diurno notturno 250 m All esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica. Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica. 8. Aree aeroportuali La regolamentazione del contenimento dell inquinamento acustico negli aeroporti, limitatamente al traffico civile, è definita da: D.M: 31/10/1997 Metodologia di misura del rumore aeroportuale, D.M. 20/05/1999 Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico, D.M. 03/12/1999 Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti. l D.M. 31/10/1997 definisce all articolo 3 e all allegato A criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l introduzione dell indice di valutazione LA (livello di valutazione del rumore aeroportuale). All articolo 6 è indicata la caratterizzazione acustica dell intorno aeroportuale che individua tre aree di rispetto nelle quali per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali valgono i limiti indicati in Tabella 8. Pagina 7 di 13
8 Tabella 8 Aeroporti area di rispetto al di fuori delle zone A, B e C LA non superiore a 60 zona A 65 zona B 70 zona C 75 Nell attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorre tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopraccitati. 9. Piste motoristiche e autodromo l D.P.R. n. 304 del 03/04/01 Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447 disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive. Lo svolgimento di tali attività è vincolato al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissioni stabiliti all articolo 4 dello stesso Decreto. A prescindere dal rispetto dei limiti assoluti di immissione, il Decreto introduce ulteriori limiti di rumorosità da rispettare su base oraria al di fuori del sedime degli impianti, indicati in Tabella 9. Tabella 9 Autodromi autodromi intervallo oraraio Leq orario in qualsiasi ora del periodo 6:00-22:00 70 nuovi autodromi 22:00-6: :00-18: :30-22:00 e 6:00-9: :00-6:00 50 autodromi esistenti 6:00-22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del Decreto 6:00-22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del Decreto l Decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici, fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse. Le deroghe sono concesse sulla base di un limite massimo di giorni all anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazioni/attività e del tipo di impianto. gestori degli impianti sono altresì tenuti all installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista Pagina 8 di 13
9 10. Attività con impianti a ciclo produttivo continuo Gli impianto a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti a disposizioni del D.M. 11/12/96 Applicazioni del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (articolo 2): - quelli di cui non è possibile interrompere l attività senza causare danni all impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità, - quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. L articolo 3 del Decreto reca i criteri per l applicazione del differenziale: - per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all esercizio prima del 19/03/1997 è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione, - per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio dell autorizzazione. Ciò è valido anche qualora sia prevista una modifica di impianti esistenti che comportino il rilascio di atti autorizzativi. 11. Disciplina delle attività a carattere temporaneo Per la disciplina delle attività temporanee, quali cantieri e manifestazioni in luogo pubblico o aperti al pubblico a carattere temporaneo, si rimanda al Regolamento comunale per la pianificazione e la gestione del controllo delle attività rumorose e alle disposizioni contenute al suo interno. 12. Criteri orientativi della D.G.R.. n. 4313/93 Per l attività di classificazione del territorio comunale la Deliberazione della Giunta Regionale n del 21 settembre 1993 Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del eneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab 1 allegata al D.P.C.M. 1 marzo 1991 segnala alcuni indirizzi e criteri metodologici per facilitare e rendere omogenea l azione di classificazione acustica della Amministrazioni Comunali del eneto. principi generali della Deliberazione richiedono: - di redigere la classificazione prevista dal D.P.C.M. 01/03/91 sulla carta tecnica regionale in scala 1:5000, - di non creare microsuddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare invece, nei limiti del possibile, aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi, - di tracciare i confini tra le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali, eccetera) salvo i casi in cui le aree diversamente classificate coincidono con la zonizzazione di P.R.G., - di realizzare la zonizzazione prescritta dal D.P.C.M. 01/03/91 a partire da una ricognizione delle caratteristiche territoriali esistenti. Classificazione dei diversi ambiti territoriali La classificazione proposta viene ripresa da quanto prescritto nel D.P.C.M. 01/03/91 procedendo ad un associazione delle aree alle zone del P.R.G., come dalla seguente Tabella 10. Tabella 10 Associazione tra classi acustiche e zone del P.R.G. classe zona PRG descrizione F complessi ospedalieri, complessi scolastici e i parchi di scala urbana E4 aree residenziali rurali (di antica origine - costituiscono presidio storico) Pagina 9 di 13
10 classe zona PRG descrizione - beni paesaggistici e ambientali - zone di vincolo paesaggistico e tutela A centri storici di minori dimensioni nuclei di antica origine e centri rurali con bassa densità di C popolazoine, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali E - sottozone E1-E2-E3 B - C aree rurali aree urbane di centro città (di centro o espansione) interessate da traffico locale o di attraversamento, media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali-terziarie e con presenza di attività artigianali A - B aree urbane di centro città (di centro o espansione) interessate da intenso traffico veicolare, alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali-terziarie e limitata presenza di attività artigianali, con limitata presenza di piccole industrie - aree portuali - aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie - centri direzionali D aree con insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni D aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale, per insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni Confini di aree di diversa classe Sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi si assume, come principio generale, che siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo i casi riportati in Tabella 11 per i quali si prevedono delle fasce di transizione per consentire il graduale passaggio del disturbo acustico dai limiti della zona superiore ai limiti della zona inferiore. Le fasce di transizione devono essere graficamente distinte dalle altre zone. Tabella 11 Fasce di transizione acustica tra zone di classificazione diversa classe classe fascia di transizione - 50 m m - parco urbano e territoriale 100 m - parco urbano e territoriale 50 m fasce di rispetto viabilistico di 50 m L Amministrazione Comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo di esse. Criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano viene effettuata tramite l utilizzo di quattro parametri di valutazione: - tipologia e intensità del traffico, Pagina 10 di 13
11 - densità della popolazione, - densità di attività commerciali, - densità di attività artigianali. L analisi di questi fattori permetterebbe di classificare le diverse zone che compongono l insediamento urbano assegnando ad ognuna di esse un punteggio. Classificazione delle fasce di rispetto della rete viabilistica extraurbana e delle linee ferroviarie X Nei casi in cui la presenza di autostrade, di linee ferroviarie, di strade di grande comunicazione e di traffico elevato e di strade di media importanza che insistono su aree agricole su aree di particolare interesse urbanistico-territoriale, come ad esempio i territori costieri, i territori contermini ai laghi, i territori montani e le riserve e i parchi nazionali e regionali, al fine di evitare errori di classificazione e qualora non sussistano esigenze specifiche di maggior tutela, si suggerisce alle Amministrazioni Comunali di considerare delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale o del tracciato delle linee ferroviarie, da inserire in classe. Le distanze minime da considerare sono quelle indicate nel D.M. 01/04/1968 n riportato alla Tabella 12. Tabella 12 Ampiezza fasce di rispetto stradali D.M. 01/04/1968 n ampiezza TPOLOGA D STRADA fascia di rispetto (m) strade di tipo A strade di tipo B strade di tipo C strade di tipo D Autostrade e raccordi autostradali 60 Strade di grande comunicazione o di traffico elevato, strade statali, strade a scorrimento veloce Strade di media importanza, strade statali non comprese nella categoria precedente, strade provinciali e comunali con larghezza della sede superiore a 10,5 m Strade di interesse locale, strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente Titolo 2. Trasformazioni territoriali 13. Modifiche del territorio Tutte le trasformazioni edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall inquinamento acustico inteso come apporto di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio di nuova costruzione o esistente, devono garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale. Sono di competenza dell'amministrazione Comunale la classificazione acustica del territorio, l'adozione di piani di risanamento ed il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, secondo il disposto della legge , n. 447, nonché dei decreti e normative applicative della normativa comunitaria, nazionale e regionale. La zonizzazione acustica rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all'interno del territorio urbano. La zonizzazione acustica costituisce elaborato a corredo degli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune. Pagina 11 di 13
12 14. Formazione dei piani urbanistici attuativi e progettazione delle infrastrutture di trasporto piani urbanistici attuativi sono interventi di pianificazione che attuano le previsioni generali contenute nel P.R.G. attraverso le procedure previste dalle leggi statali e regionali vigenti nonché dalle N.T.A. del P.R.G.. n sede di formazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere garantito: - il rispetto dei limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio all'interno del perimetro dell'area, - il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all interno del perimetro dell'area di intervento così come definiti dal D.P.C.M. 14/11/97, - qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti presso le aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità ai limiti di zona, - qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area, - nella formazione di piani urbanistici attuativi nonché nella progettazione delle infrastrutture di trasporto si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie: attività o destinazioni d'uso che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, cosi come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della legge n. 447; attività o destinazioni d'uso che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di particolari misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, residenza, ecc.), - la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, alberghieri, scolastici, o comunque sede di attività umane dovrà rispettare i limiti e le prescrizioni previste dal presente piano di zonizzazione acustica. Al fine di rientrare all interno dei suddetti limiti e prescrizioni potranno essere previsti dal piano attuativo e realizzate dal soggetto attuatore opere di mitigazione o di risanamento acustico, - in caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere, - la realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti proponenti salvo diverse disposizioni di legge. 15. Documentazione tecnica n sede di presentazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere allegata idonea documentazione acustica tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.Q. n 447/95 e dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPA in vigore. Tale documentazione dovrà contenere: - Documentazione Previsionale d mpatto Acustico e/o alutazione Previsionale di Clima Acustico redatti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la pianificazione e la gestione del controllo delle attività rumorose, - proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di piano urbanistico attuativo a seconda delle destinazioni d uso, - indicazione per ogni zona acustica dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa: o tipologie d uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, eccetera) o densità di popolazione (abitanti/ha) o densità di attività commerciali o densità di attività produttive o tipologia e intensità del traffico veicolare o ferroviario previsto per l area. All approvazione dei piani urbanistici attuativi deve seguire l aggiornamento della classificazione acustica. Pagina 12 di 13
13 Titolo 3. ndirizzi di gestione della classificazione acustica 16. Aggiornamento del piano di classificazione acustica L Amministrazione Comunale persegue l obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto l aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente: - all atto di adozione di arianti specifiche o generali dello strumento di programmazione urbanistica vigente, - in seguito all approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica. La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento. 17. Strumenti di verifica La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale. L Amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio. Pagina 13 di 13
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