News per i Clienti dello studio
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- Evelina Rosi
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1 News per i Clienti dello studio N. 6 del 29 Marzo 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Gentili Clienti, nella presente circolare ci occuperemo: Approvazione e deposito del Bilancio 2012; Rinvio della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci. Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e augura a tutti una Buona Pasqua! Dott. Enrico Calabretta 1
2 APPROVAZIONE E DEPOSITO DEL BILANCIO 2012 Il codice civile stabilisce che entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, le società di capitali devono convocare l assemblea per approvare il bilancio d'esercizio. Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, tale termine cade quest anno il prossimo 30 aprile Sono previsti, tuttavia, alcuni casi specifici in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato entro il maggior termine di 180 giorni. Ciò si ha in presenza di: bilancio consolidato; particolari esigenze connesse con la struttura e l oggetto della società. Una volta approvato, il bilancio deve essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. Per le società che hanno subito danni dal sisma del maggio 2012 il consiglio dei ministri ha prorogato al il termine per l'approvazione del bilancio L'iter di approvazione del bilancio REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente: il progetto di bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (ai sensi dell'art del C.c.); la Relazione sulla gestione (ai sensi dell'art del C.c.). Nelle società con sindaci/revisori la predisposizione di tali documenti deve avvenire con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, per la consegna degli stessi all'organo di controllo. Nelle srl senza sindaci, invece, il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione vanno redatti entro il 15 giorno antecedente alla data di convocazione, per il deposito degli stessi presso la sede sociale. LA TRASMISSIONE DEL BILANCIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO Nelle società in cui è presente l'organo di controllo, gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale/revisore della società, il progetto di bilancio e la Relazione sulla gestione, almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'approvazione del bilancio. Per individuare il termine di invio dei documenti all'organo di controllo, bisogna ricordare che il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il per il bilancio 2012) o entro 180 giorni in caso di particolari urgenze ( per il bilancio 2012). Considerando che il progetto di bilancio va comunicato al Collegio sindacale almeno 30 giorni prima rispetto alla data di approvazione, e che tale documento deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data di approvazione, l'organo di controllo ha 15 2
3 giorni di tempo per fare le osservazioni e le proposte sul bilancio. Infatti: il Collegio sindacale dovrà redigere una relazione per riferire all'assemblea i risultati dell'esercizio e dell'attività svolti, formulare le proprie osservazioni e proposte sul bilancio; il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà predisporre un'apposita relazione in cui esprimerà un giudizio sul bilancio. C'è comunque la possibilità che il collegio rinunci ai 15 giorni di tempo, consentendo così agli amministratori di trasmettere il progetto di bilancio a ridosso del termine. Nelle srl prive di organo di controllo, gli amministratori non devono effettuare tale adempimento, ma dovranno direttamente depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione presso la sede sociale. IL DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ Il progetto di bilancio, insieme alla Relazione sulla gestione, alla relazione del Collegio sindacale e/o o dell eventuale organo di controllo contabile, deve rimanere depositato in copia presso la sede della società, durante i 15 giorni precedenti alla data dell assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione. LE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA PER L APPROVAZIONE DEL BILANCIO Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci, che deve essere convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società (spa o srl). Nel caso di società a responsabilità limitata, se non è previsto nulla nell'atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata. La lettera deve essere spedita ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l adunanza dell assemblea 1, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare. L'atto costitutivo può anche prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso di società per azioni, invece, la convocazione deve avvenire: per le società non quotate sul mercato: mediante lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure mediante fax, o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; per le società quotate sul mercato: mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto sociale almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In caso di inadempimento degli amministratori, la convocazione dell'assemblea va effettuata da parte del Collegio sindacale. I TERMINI DI CONVOCAZIONE L'assemblea dei soci deve essere convocata nel termine ordinario di Art bis, c.c. 3
4 DELL'ASSEMBLEA giorni dalla chiusura dell esercizio sociale. Ne deriva che, per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, tale termine cade, quest anno, il prossimo Esistono, tuttavia, dei casi particolari in cui l assemblea ordinaria può essere convocata per l approvazione del bilancio anche oltre i 120 giorni dalla chiusura dell esercizio ma comunque entro i 180 giorni da esso e, quindi, quest anno, entro il Tali ipotesi particolari sono solo quelle specificatamente previste dall art del codice civile, ossia: società tenute alla redazione del bilancio consolidato; presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l oggetto della società; in quest ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società. In presenza di una delle due situazioni sopra elencate (che non devono necessariamente coesistere), gli amministratori devono illustrare le ragioni della dilazione all interno della relazione sulla gestione 2 che accompagna il bilancio (d esercizio o consolidato) o all'interno della Nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata. Nel caso in cui non vengano specificate si determina la responsabilità degli amministratori 3, pur restando valida la delibera di approvazione del bilancio. PROROGA PER LE SOCIETÀ COLPITE DAL SISMA Per le società che hanno subìto danni dal sisma di maggio 2012, nelle regioni dell'emilia Romagna, Lombardia e Veneto, il Consiglio dei Ministri, con delibera del pubblicata in G.U. n. 29 del , ha prorogato il termine di approvazione del bilancio 2012, prevedendo il nuovo termine del LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA CONVOCAZIONE La mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori espone quest'ultimi (e il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione) alla sanzione amministrativa da a La mancata convocazione, inoltre, espone gli amministratori all'azione di responsabilità da parte dei soci o di terzi, che possano aver subito un danno da tale omissione. IL DEPOSITO DEL BILANCIO AL REGISTRO IMPRESE Una volta approvato il bilancio, questo deve essere depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione (entro il nel caso di approvazione nel termine ordinario di 120 giorni) presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. Quest ultima è individuata in base a: la sede legale, nel caso di società o consorzio; 2 Art. 2428, comma 1, c.c. 3 Art. 2392, c.c. 4
5 la sede secondaria italiana, nel caso di società estera. Il bilancio depositato deve essere, altresì, corredato da: la relazione sulla gestione (se presente); la relazione del collegio sindacale (se esistente) o dell eventuale soggetto incaricato del controllo contabile; il verbale di approvazione del bilancio. CONNESSIONE TRA IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2012 ED IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DI UNICO 2013 Generalmente, se il bilancio viene approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la scadenza per il versamento delle imposte è indipendente dalla data di approvazione del bilancio, in quanto le imposte vanno versate entro il giorno 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta 4, quindi 17 giugno 2013 nel caso di esercizio coincidente con l anno solare. Entro i 30 giorni successivi è possibile versare le imposte maggiorandole dello 0,40%. Invece, nel caso in cui il bilancio venga approvato entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la scadenza per il versamento delle imposte dipende dalla data di approvazione del bilancio. Infatti in tal caso le imposte sono dovute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Anche in questo caso è possibile versare le imposte nei 30 giorni successivi maggiorandole dello 0,40%. Nel caso di mancata approvazione del bilancio, devono distinguersi due casi: se il bilancio doveva essere approvato entro il termine ordinario di 120 giorni: le imposte devono essere versate entro il giorno 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura dell esercizio; se il bilancio doveva essere approvato entro il termine straordinario di 180 giorni: le imposte devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio. 4 Art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni. 5
6 BENI D IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI/FAMILIARI Il direttore dell'agenzia delle entrate, accogliendo le richieste delle categorie, ha siglato, il 25 marzo scorso, il provvedimento di rinvio dei termini per la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari. La nuova data, rispetto alla scadenza del 31 marzo (di fatto il 2 aprile per le ricorrenze pasquali), è stata fissata al 15 ottobre Entro il 2 aprile le imprese avrebbero dovuto trasmettere l'elenco di tutti i beni affidati in godimento a soci e familiari sia per l'anno 2011, periodo di prima applicazione della norma (articolo 2 del D.L. n. 138, entrato in vigore il 17 settembre 2011), che per il Approfittando di questa proroga, l'amministrazione finanziaria dovrebbe mettere a punto il provvedimento nel quale saranno predisposti il modello della comunicazione e le istruzioni tecniche accogliendo, in parte, le proposte di semplificazione avanzate dagli operatori. Nelle motivazioni, infatti, il numero uno dell'agenzia delle entrate, spiega che «il rinvio è motivato dall'esigenza di valutazione da parte dell'agenzia delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione». Il direttore rinvia alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria. Il confronto è in seno a un tavolo semplificazioni aperto nel 2012 in cui l'agenzia ha richiesto alle categorie una serie di proposte nella direzione della semplificazione del carico burocratico fiscale. Esponiamo di seguito gli aspetti salienti della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci/familiari. Il DL n. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto ) ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno elusivo dell intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell imprenditore. E pertanto previsto che la concessione in godimento di un bene d impresa da parte di una società/ditta individuale ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporti: - in capo all utilizzatore persona fisica (imprenditore individuale, socio o familiare) la tassazione di un reddito c.d. diverso ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. H-ter) TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene; - in capo al concedente (ditta individuale/società) l indeducibilità dei relativi costi (sia relativi all acquisto del bene che le eventuali altre spese). 6
7 Con riferimento ai beni per i quali non sono utilizzabili i predetti criteri, l Agenzia ammette la possibilità che il valore di mercato possa risultare da un apposita perizia riportante la descrizione esaustiva del bene e la motivazione del valore attribuito al diritto di godimento dello stesso. Il corrispettivo annuo pattuito tra le parti per il godimento del bene e le altre condizioni contrattuali devono risultare da una certificazione redatta in forma scritta, avente data certa antecedente all inizio dell utilizzo del bene. Sul punto l Agenzia non chiarisce il comportamento da tenere con riguardo ai beni attualmente concessi in godimento ai soci; per gli stessi dovrebbe ritenersi possibile redigere il predetto atto entro un ragionevole periodo di tempo dalla data di emanazione della Circolare n. 24/E. Sono esclusi dall applicazione delle nuove disposizioni: 1. i beni di valore non superiore a Euro ( al netto di IVA) rientranti nella categoria altro del tracciato record relativo alla comunicazione approvata con il Provvedimento 16/11/2011, ossia i beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili, quali ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc 2. i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti e non, concessi in godimento ad enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi esclusivamente nell ambito istituzionale; 3. gli alloggi concessi ai soci delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, posto che lo scopo mutualistico di tali società è proprio quello di assegnare in godimento gli immobili ai soci a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato. 4. l autovettura concessa in godimento ad uso promiscuo all amministratore-socio, dipendente della società, poiché - configurando un fringe-benefit - non rientra nel campo applicativo della nuova disciplina. FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATI/RICEVUTI DAI SOCI Nel Provvedimento 16 novembre 2011 è stata prevista l estensione della comunicazione dei beni concessi in godimento a soci e familiari a qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente e a qualsiasi forma di finanziamenti ricevuti dai soci. I finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci andranno comunicati per l intero ammontare, così come chiarito dall Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla quota del socio finanziatore/finanziato, e indipendentemente dalle motivazioni per le quali siano stati effettuati e dall'utilizzo che ne è stato fatto. In sostanza, i versamenti effettuati dai soci non sono collegati all'acquisto dei beni strumentali dati in godimento ai soci medesimi. 7
8 I DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE 1. soggetto obbligato: - il codice fiscale; - i dati identificativi della persona non fisica (denominazione, Comune e Provincia del domicilio fiscale); - i dati identificativi della persona non fisica (cognome, nome, sesso, data di nascita, Comune/Stato estero di nascita e Provincia di nascita). 2. anno cui si riferiscono le informazioni contenute nella comunicazione; 3. dati relativi all intermediario abilitato (codice fiscale, numero iscrizione all albo, data dell impegno alla trasmissione); 4. socio/familiare utilizzatore: - il codice fiscale; - i dati identificativi della persona fisica (cognome, nome, sesso, data di nascita, Comune/Stato estero di nascita e Provincia di nascita); - i dati identificativi della persona non fisica (denominazione, Comune e Provincia del domicilio fiscale); 5. ogni bene concesso in godimento e/o ogni finanziamento o capitalizzazione effettuati 6. tipologia di utilizzo del bene (esclusivo, non esclusivo, eventuale data di subentro) 7. tipo di contratto stipulato con il soggetto obbligato ( comodato, caso d uso, altro), elemento identificativo e data di stipula del contratto stesso ( se contratto verbale il dato non è obbligatorio); 8. tipo di bene concesso in godimento: - autovettura (n. di telaio); - unità da diporto (lunghezza espressa in metri); - aeromobile (potenza del motore espressa in Kw); - immobile (Comune, Provincia, foglio, particella di accatastamento); altro. 9. data di inizio e di fine concessione del bene in godimento 10. il corrispettivo ed il valore di mercato del bene concesso in godimento 11. l ammontare dei finanziamenti e/o delle capitalizzazioni anche se non sono stati strumentali per l acquisizione dei beni utilizzati dai soci stessi. SANZIONI Per l omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% del reddito imponibile in capo al socio. 8
9 Tuttavia se, pur in assenza di comunicazione, i contribuenti si sono conformati alle disposizioni tassando in capo al socio il benefit non dedotto dalla società o se hanno rifatturato in modo adeguato, è dovuta, in solido, la sanzione in misura fissa da Euro 258 a Euro
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