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1 Circolare del 9 ottobre 2014 SCADENZA AL PER LA COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI 2013 Attenzione! La presente circolare contiene importanti informazioni che occorrono per poter adempiere entro il prossimo 30 ottobre 2014 alla comunicazione prevista dalla legge. Si prega, pertanto, di leggere il contenuto di questa circolare con la massima attenzione possibile. Indice (fare clic sul singolo argomento per visualizzare la relativa parte della circolare) SCADENZA AL PER LA COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI 2013 Premessa... 1 Comunicazione dei beni... 1 Comunicazione dei finanziamenti... 3 Sanzioni... 5 Premessa A seguito del provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate datato 16 aprile 2014, è previsto che entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa: ai beni concessi in godimento dalla società ai soci; ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci; ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; per i beni utilizzati dai familiari dell imprenditore. 1 Secondo quanto chiarito dalla C.M. n.24/e/12, i familiari dell imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell art.5, co.5 Tuir, pertanto, sono tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. È, quindi, fissata al prossimo 30 ottobre 2014, nella maggior parte dei casi, la scadenza per la comunicazione dei dati relativi al Comunicazione dei beni I contribuenti società / soci ovvero familiari / impresa devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari.

2 La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2013 (anche solo per una parte dell anno), anche se la concessione aveva avuto inizio precedentemente: infatti, se perdura il godimento nel 2013 scatta l obbligo di comunicazione. Nel modello occorre indicare: la tipologia di bene concesso in utilizzo; i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l immobile); il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall art.51 Tuir); il corrispettivo per l utilizzo. È poi richiesto di dare indicazioni circa: l utilizzo che viene fatto del bene; la durata della concessione (data di inizio e fine). È confermato che non sussiste l obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti: hanno un valore non superiore ad 3.000, al netto dell Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell utilizzo) sono compresi nella categoria residuale altro prevista dal decreto (ovvero sono diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili). Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un PC o un tablet della Snc edile, utilizzati da uno dei soci). 2 La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex art.67 del Tuir) da tassare in capo all utilizzatore. Se, invece, viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta. Sono, inoltre, previste alcune esclusioni oggettive: i beni concessi in godimento agli amministratori (qui pare senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/ amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che paghi o meno per tale utilizzo); i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta); i beni concessi in godimento all imprenditore individuale (quindi l imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva); i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

3 i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi). ATTENZIONE! Per coloro i quali hanno comunicato allo scrivente studio che nel corso del 2013 sono stati concessi in uso a soci o familiari beni aziendali (immobili, autovetture, impianti, macchinari, etc.), si è provveduto a gestire nell ambito della dichiarazione dei redditi del socio (o familiare) e della società (o impresa individuale), i relativi aspetti fiscali. In questo caso provvederemo entro il 30 ottobre prossimo anche a predisporre la relativa comunicazione telematica da trasmettere all Agenzia delle Entrate. Negli altri casi per i quali a suo tempo non è pervenuta allo studio da parte degli interessati alcuna indicazione circa l utilizzo dei citati beni, non verrà effettuata alcuna comunicazione nel presupposto che, dunque, non sia dovuta. Comunicazione dei finanziamenti ATTENZIONE! Oltre alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell impresa. La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d imposta oggetto di osservazione (2013), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso). 3 A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro. Si consideri il seguente esempio: il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di alla società da lui partecipata; il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a ; l Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro. La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l invio da parte del singolo soggetto. Non è previsto l obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superi il valore annuo di Per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.

4 Per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, ecc.). Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2013 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto. Di particolare importanza è la verifica della soglia per l obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell imprenditore. Esempio Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta srl nel corso del periodo di imposta 2013 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure: 26 gennaio: finanziamento 8.000; 22 maggio: finanziamento 9.000; 8 settembre: restituzione Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2013 è pari a 2.000, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l importo di indicando la data del 22 maggio La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata, in quest ultimo caso in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. I soggetti (imprese individuali e società) in contabilità semplificata che gestiscono un conto corrente dedicato per l attività aziendale sono invitati, in conformità a quanto chiarito dall Agenzia delle Entrate, a far pervenire, per ogni socio (o familiare dell impresa individuale) mediante la scheda raccolta dati in allegato a questa circolare, i seguenti elementi riferiti all anno 2013: importo dei versamenti eseguiti a titolo di finanziamento; importo delle restituzioni di finanziamenti; importo dei versamenti a fondo perduto; importo delle restituzioni di versamenti a fondo perduto. Si ritiene che l esonero possa riguardare, di fatto, le sole imprese individuali in contabilità semplificata laddove il conto corrente sia utilizzato promiscuamente anche per esigenze personali o familiari.

5 Le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall art.2514 del Codice civile (cooperative a mutualità prevalente), che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti (dati già comunicati all Anagrafe tributaria tramite il modello 770). Sanzioni Per le irregolarità della presente comunicazione sono previste specifiche sanzioni. Tali sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà e si applicano nell ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione telematica annuale o venga effettuata con dati infedeli. In particolare l art.2, co.36-sexiesdecies del D.L. n.138/11 stabilisce che: per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies (ossia il reddito che l utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale); qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'art.11, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.471/97. In altre parole, se non vi sono conseguenze reddituali sul socio, si applica una sanzione minima di 258; per la mancata indicazione dei finanziamenti il D.L. n.138/11 non prevede alcuna specifica sanzione e, pertanto, a tale omissione potrebbe (ma in tal senso sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale) risultare applicabile la sanzione residuale di 258 prevista dall art.11 del D.Lgs. n.471/97. ATTENZIONE! Ricorrendone i presupposti, per trasmettere allo Studio le informazioni utili e necessarie per eseguire l adempimento in questione, si allegano alla presente due schede di raccolta dati (una per i beni, l altra per finanziamenti e capitalizzazioni). 5 Sottolineiamo che, non ricorrendo i presupposti per rendere la comunicazione dei dati all Agenzia delle Entrate deve essere in ogni caso trasmessa allo Studio la dichiarazione (contenuta nella prima pagina dell allegato alla presente circolare) con la quale si segnala che non vi sono dati da comunicare all Agenzia delle entrate. * * * * * Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Con la cordialità di sempre Prof. Luciano Olivieri

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