Pubblicato il 25 gennaio Novità fiscali del 25 gennaio Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

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1 Novità fiscali del 25 gennaio 2008: elenchi clienti e fornitori per il 2007: la scadenza del prossimo 29 aprile interessa tutti i contribuenti (salvo proroghe?); Agenzia delle Entrate: l utilizzo delle risultanze degli studi di settore non può avvenire in modo indiscriminato o automatico Pubblicato il 25 gennaio 2008 Novità fiscali del 25 gennaio

2 Indice: 1) Elenchi clienti e fornitori per il 2007: La scadenza del prossimo 29 aprile interessa tutti i contribuenti (salvo proroghe?) 2) Dichiarazione di inizio attività ai fini IVA: Disponibile la versione software del 24/01/2008 3) Società tedesca: Ammesso il rimborso dell IVA pagata in Italia anche se ha effettuato operazioni attive con il metodo del reverse charge 4) Detrazione fiscale del 36%: Spetta per la metà se gli interventi di ristrutturazione hanno interessato le unità immobiliari adibite a servizio di bed & breakfast 5) Agenzia delle Entrate: L utilizzo delle risultanze degli studi di settore non può avvenire in modo indiscriminato o automatico 1) Elenchi clienti e fornitori per il 2007: La scadenza del prossimo 29 aprile interessa tutti i contribuenti 2

3 Salvo eventuali proroghe (auspicate dai contribuenti), tutti i soggetti con partita Iva dovranno fare fronte alla prossima scadenza del 29/4/2008, prevista per presentare in via telematica gli elenchi dei clienti e fornitori per il periodo d imposta L art. 15, comma 3 ter del D.L. 2/7/2007, n. 81, con la modifica introdotta dalla legge di conversione n. 127/2007 ha, infatti, previsto l esonero, dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori, peraltro limitato ai Soggetti in regime di contabilità semplificata, soltanto per il periodo d imposta Pertanto, la scadenza del 29/4/2008 riguarda la generalità dei contribuenti, anche se sarebbe auspicabile un ulteriore provvedimento di proroga per i piccoli contribuenti. Soggetti obbligati Sono obbligati alla trasmissione dell elenco clienti e fornitori: Tutti i soggetti passivi Iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell anno cui si riferisce la comunicazione. Naturalmente,se, invece, nel 2007 non sia stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini Iva tale adempimento non sussiste. Soggetti esonerati a regime 3

4 La circolare dell Agenzia delle Entrate n. 53 del 3/10/2007 ha precisato che sono sempre esonerati dall adempimento: Gli ex contribuenti minimi in franchigia (art. 32-bis del DPR 633/1972); lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni rientranti nell ambito di attività istituzionali; gli organismi che hanno come oggetto principale un attività essenzialmente senza fine di lucro (enti non commerciali), fermo restando l obbligo di comunicazione dei dati relativi alle attività commerciali esercitate ancorché in via residuale. Mentre, il nuovo regime dei minimi e marginali (Legge Finanziaria 2008) ha esonerato a regime da tale adempimento pure i contribuenti, in possesso delle previste caratteristiche, che aderiscono a detto regime dei minimi. I soggetti obbligati alla presentazione dell elenco clienti e fornitori Come noto, l art. 37, commi 8 e 9, del D.L. 4/7/2006, n. 223 (convertito in Legge 4/8/2006, n. 248) prevede che tutti i contribuenti, titolari di partita IVA presentino esclusivamente per via telematica l elenco dei clienti nei cui confronti sono state emesse fatture e l elenco dei fornitori titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti soggetti a imposta. 4

5 Infine, la trasmissione telematica a regime cioè a partire dalla trasmissione degli elenchi relativi al 2008, andrà sempre effettuata nei 60 giorni successivi al termine previsto per la trasmissione della comunicazione darti Iva, quindi, entro il 29 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. 2) Dichiarazione di inizio attività ai fini IVA: Disponibile la versione software del 24/01/2008 E disponibile, sul sito dell Agenzia delle Entrate, la versione software: (Variazione dati Partita IVA imprese individuali) (Attribuzione p.iva soggetti diversi) (Cessazione attività IVA mod. AA9-AA7) (Variazione dati p.iva soggetti diversi) del 24/01/2008 Il nuovo software, reso disponibile dal 24/1/2008, risolve le anomalie del precedente, oltre a consentire l indicazione dei codici di classificazione delle attività economiche a sei cifre secondo la tabella approvata con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 16/11/2007, pubblicata dall ISTAT, in vigore dal 1 gennaio E inoltre disponibile l aggiornamento del Software per la predisposizione dei contratti di locazione e delle richieste di pagamento versione software: del 24/01/2008 5

6 3) Società tedesca: Ammesso il rimborso dell IVA pagata in Italia anche se ha effettuato operazioni attive con il metodo del reverse charge Spetta il rimborso dell IVA alla società, soggetto passivo IVA in Germania, che non dispone in Italia di stabile organizzazione, e non ha nominato un rappresentante fiscale, né ha provveduto all identificazione diretta. Lo ha chiarito l Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 24/1/2008. A seguito di taluni acquisti effettuati in Italia nell anno 2005, assoggettati ad IVA dal cedente, la suddetta società aveva presentato istanza di rimborso (ex art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972), ma il Centro Operativo di Pescara aveva ritenuto di non potere procedere a tale rimborso, giacché la società tedesca risultava avere effettuato operazioni attive in Italia, consistenti nella cessione con installazione di un macchinario, operazioni territorialmente rilevanti nello Stato, ai sensi dell art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, escluse dal novero delle operazioni intracomunitarie ai sensi dell art. 38, comma 5, lett. b) del D.L. 30 agosto 1993, n Per dette operazioni, l obbligo di fatturazione era stato assolto dal cessionario italiano, mediante autofattura. L Agenzia delle Entrate, in via preliminare ha osservato che l art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972 subordina il diritto al rimborso alla circostanza che il soggetto non residente non abbia realizzato operazioni attive nel territorio dello Stato, fatte salve alcune eccezioni (operazioni di trasporto e operazioni di cui all art. 7, quarto comma, lett. d). 6

7 Il rimborso non si sarebbe potuto eseguire poiché la società ha, invece, effettuato un operazione di cessione territorialmente rilevante in Italia, a fronte della quale l acquirente (soggetto passivo residente in Italia) ha adempiuto agli obblighi Iva ai sensi dell art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/72. Tuttavia, l Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario interpretare la normativa nazionale alla luce della direttiva comunitaria n. 2006/112/CEE e, in particolare, degli articoli 171 e 194. In particolare, l art. 171 stabilisce che é ammissibile il rimborso dell IVA, con le modalità previste dalla direttiva 79/1072/CEE, anche per i soggetti passivi che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni é stato designato come debitore di imposta a norma degli articoli da 194 a 197 e dell articolo 199 ( ). L art. 194 della Direttiva 112/2006/CE prevede il cosiddetto reverse charge facoltativo, nei casi in cui, come nel caso di specie, il committente o cessionario nazionale ha adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dell imposta tramite emissione di autofattura in luogo del proprio dante causa non residente. Il reverse charge facoltativo viene così denominato poiché rimesso alla scelta discrezionale del legislatore nazionale. Ciò a differenza dei casi contemplati all art. 196 della Direttiva, in gran parte coincidenti con le operazioni di cui all art. 7, quarto comma, lett. d) del D.P.R. n. 7

8 633/1972 in cui la designazione del soggetto residente come debitore d imposta viene prevista come obbligatoria. Come già precisato dall Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 26 aprile 2007, n. 79 e punto 5.1 la circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, le disposizioni comunitarie sono sufficientemente precise e dettagliate per potere essere immediatamente applicabili nell ordinamento interno. Pertanto, nel caso di specie, secondo l Agenzia delle Entrate, la società tedesca, al fine di recuperare l IVA gravante sulle suddette operazioni di acquisto, é legittimata a presentare istanza di rimborso ai sensi dell ottava direttiva comunitaria, recepita dall art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972. Ai sensi di tale disposizione ai rimborsi si provvede entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24/01/2008, n. 17) 4) Detrazione fiscale del 36%: Spetta per la metà se gli interventi di ristrutturazione hanno interessato le unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all esercizio di attività commerciale (occasionale o abituale) 8

9 Il chiarimento è giunto a seguito di una istanza di interpello presentata da contribuenti che gestiscono un immobile abitativo adibito a servizio di bed & breakfast. Normativa vigente in materia di attività turistica extralberghiera (servizio di bed & breakfast). La normativa in materia di attività turistica extralberghiera, dal 1997 è regolata a livello regionale, infatti, la disciplina e la classifica degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie viene contenuta nella legge regionale 29/5/1997, n. 18. La predetta legge disciplina, in particolare, all art. 8, l esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione, prevedendo che coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al Comune l autorizzazione amministrativa rilasciata per altre strutture ricettive disciplinate dalla stessa legge. Inoltre, la norma prevede che il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. Da ciò si desumono gli aspetti essenziali che caratterizzano l esercizio di un B&B non soggetto ad autorizzazione amministrativa, ai sensi della predetta legge regionale. 9

10 In particolare, per potere qualificare, ai fini amministrativi, un attività ricettiva come attività di B&B occorre, tra l altro, che la stessa sia offerta nella casa di abitazione e in modo saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Aspetti fiscali dell attività turistica extralberghiera (servizio di bed & breakfast). Ai fini fiscali (risoluzione 14/12/1998, n. 180), la compresenza del titolare e degli ospiti nelle unità immobiliari messe a disposizione fa ritenere che l attività di B&B, qualora esercitata in modo non sistematico o abituale, ossia in assenza dei presupposti che integrano l esercizio di attività rilevante ai fini del reddito d impresa, non rientra tra quelle di sfruttamento dell immobile per l esercizio di attività di impresa, essendo questo destinato principalmente a soddisfare le esigenze abitative di coloro che offrono ospitalità. Mentre la risoluzione 13/10/2000, n. 155, ha precisato che l attività di B&B, ove rappresenti un attività commerciale occasionale giacché carente del requisito dell abitualità, concorre a tassazione come reddito diverso ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. i), del Tuir. Nel caso di specie, il contribuente esercita l attività di B&B in una casa a disposizione su cui ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia usufruendo in parte di un finanziamento pubblico. Riguardo le modalità di svolgimento dell attività commerciale, il contribuente convive 10

11 con gli ospiti durante la loro permanenza. Detrazione fiscale del 36% In merito all agevolazione fiscale di cui all art. 1, comma 1, della legge n. 449/1997 (che riconosce una detrazione d imposta, ai fini dell Irpef, in misura pari al 36% della spesa rimasta a carico dei contribuenti in favore di coloro che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità abitative), la detrazione va ridotta al 50% qualora gli interventi di ristrutturazione interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all esercizio di attività commerciale (occasionale o abituale). Ciò in base ai principi generali applicabili agli immobili promiscui (circ. 24/2/1998, n. 57, punto n. 2). In conclusione, il contribuente può usufruire del diritto alla detrazione d imposta di cui all art. 1, comma 1, della Legge n. 449/1997, ridotta al 50%, per le spese rimaste a suo carico. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24/01/2008, n. 18) 5) Agenzia delle Entrate: L utilizzo delle risultanze degli studi di settore non 11

12 può avvenire in modo indiscriminato o automatico La precisazione è contenuta nella circolare n. 5 del 23/1/2008 incentrata sugli Studi di settore: Le novità introdotte dal D.L. n. 81/2007 e dalla Legge Finanziaria Le modifiche introdotte con il D.L. n. 81/2007 e con la legge finanziaria per il 2008 Alla stima dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria per il 2007 ed approvati con il D.M. del 20/3/2007 non viene riconosciuta una piena capacità di rappresentare adeguatamente l effettiva situazione produttiva del contribuente. Per questo motivo, la stima in questione può essere utilizzata, in sede di accertamento, con modalità da considerare sperimentali. I maggiori ricavi o compensi da essi desumibili costituiscono una presunzione semplice, che assume valore probatorio ed efficacia persuasiva in giudizio in quanto dotata dei requisiti della gravità, precisione e concordanza. Per natura, dunque, non si tratta di una presunzione qualitativamente diversa da quella che, caratterizza l utilizzo degli studi di settore. Mentre, nell accertamento effettuato in base a questi ultimi, l onere di fornire ulteriore materiale probatorio, in capo all Ufficio, non è predefinito, nel senso che esso dipende dall apporto di elementi particolari da parte del contribuente in sede di contraddittorio, che va obbligatoriamente tentato, in caso di applicazione degli indicatori l Ufficio comunque deve accompagnare questi ultimi con ulteriori elementi, a prescindere 12

13 dall atteggiamento che il soggetto sottoposto a controllo terrà in sede di contraddittorio. La stima effettuata mediante gli indicatori di normalità economica non legittima, pertanto, l emissione di atti di accertamento automatici, esclusivamente basati sulla stima medesima. Ma, l uso automatico non è consentito neppure per l accertamento che impiega gli studi, dato che il suo contenuto dipende dall esito, imprevedibile a priori, del contraddittorio. Quest ultima conclusione vale, peraltro, anche con riferimento agli studi in evoluzione e, in particolare, agli indicatori previsti dal comma 13 della legge finanziaria per il La valutazione delle risultanze derivanti dall applicazione degli studi di settore e la centralità del contraddittorio. A parte quanto già affermato, sulla valenza probatoria degli studi di settore (circolare n. 58 del 2002), le descritte innovazioni normative, seppure riferite all utilizzo degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria del 2007, impongono una ulteriore riflessione, di carattere generale, sull utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento secondo il disposto dell art 62-sexies, comma 3, del decreto legge n. 331/1993. Quest ultima disposizione si riferisce, come noto, alla modalità dell accertamento analitico-presuntivo, nei confronti degli esercenti imprese, arti o professioni, prevista dall art. 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, e dall art. 54 del D.P.R. 13

14 n. 633/1972, e basata su presunzioni semplici, purché qualificate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. La stessa disposizione stabilisce che la stessa può anche basarsi sull esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell articolo 62-bis. L espressione fondatamente desumibili rappresenta il cardine sul quale ruota il corretto utilizzo delle stime operate dagli studi di settore nell ambito dell accertamento analitico-presuntivo. Essa sta a significare che le dette stime in tanto sono utilizzabili in quanto da esse sia fondatamente desumibile l ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti nel periodo d imposta considerato. Ciò vale ad escludere, innanzitutto, che l utilizzo possa avvenire in modo indiscriminato (o automatico ), non solo con riguardo alle stime operate tenendo conto degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria del 2007, ma anche per quelle effettuate senza il contributo degli indicatori medesimi. È infatti evidente l intento di attribuire alle stime la qualità di presunzione semplice, qualificata dai requisiti più volte ricordati, solo qualora le stesse siano fondatamente idonee allo scopo che si propongono, il quale consiste nel desumere da fatti noti, quello ignoto che si intende dimostrare. Nel caso di specie, il fatto ignoto coincide con il quantum dei ricavi, compensi e 14

15 corrispettivi effettivamente conseguiti da parte del singolo contribuente oggetto di controllo. I fatti noti sono invece rappresentati dai dati strutturali e contabili, compresi i ricavi, compensi e corrispettivi, dichiarati da un campione significativo di contribuenti che presentano forti analogie con quello controllato, selezionato in base al criterio della normalità economica (desunta dall analisi dei dati dichiarati e dall applicazione di specifici indicatori economico-contabili in funzione di filtro selettivo). Risulta quindi evidente che la fondatezza della stima dipende sostanzialmente dalle seguenti circostanze: capacità del campione di rappresentare in modo adeguato le situazioni di normalità economica di una determinata realtà produttiva, ove per tale è da intendere quella espressa dai gruppi omogenei (cluster) individuati dagli studi di settore; effettiva coincidenza della situazione del singolo contribuente, oltre che con quella propria della detta realtà produttiva, anche (e soprattutto) con quella di normalità economica presa base per la individuazione del campione rappresentativo. La prima circostanza trova in genere adeguata dimostrazione nel percorso metodologico seguito nella elaborazione degli studi di settore, sinteticamente descritto nelle note tecniche allegate ai decreti di approvazione. La seconda circostanza deve invece essere di volta in volta appurata valutando attentamente le caratteristiche del singolo contribuente, onde stabilire se la sua 15

16 situazione produttiva coincida effettivamente con quella del gruppo o dei gruppi omogenei in cui viene classificata e non presenti caratteristiche tali da poterla considerare non normale dal punto di vista economico, tenendo conto del concetto di normalità assunto dallo studio di settore che si intende applicare. In casi particolari, le citate circostanze (e in specie la seconda) potrebbero rivelarsi non pienamente sussistenti, determinando di conseguenza la inidoneità dello studio a cogliere l effettiva situazione produttiva del contribuente con una bassa probabilità di errore (quale quella già prevista da ciascuno studio e rappresentata dal c.d. intervallo di confidenza ). La valutazione di affidabilità dello studio nel caso concreto deve essere effettuata nell ambito del contraddittorio instaurato con il contribuente, dopo l avvio della procedura di accertamento con adesione, sulla base anche degli elementi forniti, idonei ad incidere sulla fondatezza della presunzione, nei termini innanzi precisati. I suddetti chiarimenti trovano corrispondenza nelle indicazioni già espresse nelle recenti circolari n. 31/2007 e n. 38/2007. Nei casi in cui lo scostamento del valore dei ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati sia particolarmente elevato, sia in termini assoluti che in termini percentuali, l Ufficio è sempre tenuto a verificare, anche nel contraddittorio con il contribuente, l eventuale esistenza di cause che abbiano influito negativamente sul normale svolgimento dell attività, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di situazioni coincidenti con quelle già contemplate dalla prassi amministrativa, così come la corretta 16

17 attribuzione al cluster di riferimento dell attività effettivamente esercitata. Quest ultima precisazione, tanto con riguardo alle cause di carattere negativo che alla esattezza dell attribuzione al cluster, vale comunque, in casi particolari, per qualsiasi altro tipo di scostamento significativo, mentre per gli scostamenti di scarsa rilevanza restano confermate le indicazioni fornite con la citata circolare n. 31, le quali, muovendo dalla constatazione che i detti scostamenti potrebbero rivelarsi inidonei ad integrare le gravi incongruenze di cui parla il più volte citato art. 62- sexies, giungevano ad affermare che gli scostamenti medesimi vanno considerati come elementi da utilizzare unitamente ad altri elementi disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori. A tal proposito, per scostamenti di lieve entità, non devono necessariamente intendersi solo quelli che si collocano all interno del c.d. intervallo di confidenza, potendo rientrare in tale ipotesi anche gli scostamenti inferiori al ricavo minimo di riferimento. Pertanto, la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore non deve essere di regola rappresentata dal mero, automatico rinvio alle risultanze degli studi di settore, ma deve dare conto in modo esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità. Nel caso di accertamento con adesione del contribuente, il suddetto adempimento può ritenersi assolto mediante il riconoscimento, da parte del contribuente, della 17

18 predetta fondatezza. Fuori dalla suddetta ipotesi, l Ufficio dovrà sempre enucleare gli esiti delle valutazioni effettuate, con particolare riguardo ai seguenti tre profili: assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima; correttezza della imputazione al cluster di riferimento; mancanza di cause particolari che abbiano potuto influire negativamente sul normale svolgimento dell attività, collocandolo al di sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo degli indicatori di normalità. Qualora il contribuente abbia formulato eccezioni, con riguardo ad uno o più dei predetti profili, la motivazione deve spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni addotte. In caso di mancata partecipazione al contraddittorio, invece, la valutazione della affidabilità delle risultanze dello studio viene svolta direttamente dall Ufficio sulla base degli elementi in proprio possesso. Il posizionamento dei contribuenti soggetti agli studi settore che si collocano all interno dell intervallo di confidenza. Come si deve considerare la posizione del contribuente non congruo, che dichiara 18

19 ricavi o compensi compresi all interno del c.d. intervallo di confidenza segnalato dal software GERICO?. Nelle circolari n. 110/E del 21 maggio 1999 e n. 148/E del 5 luglio 1999, l Amministrazione finanziaria aveva già precisato che i valori di adeguamento alle risultanze degli studi di settore dovevano effettuarsi.tenendo conto del valore che nella applicazione GERICO viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale Nelle stesse circolari risultava altresì evidenziato che l adeguamento del ricavo all interno del c.d. intervallo di confidenza, è comunque da ritenersi un ricavo o compenso possibile, ferma restando la facoltà dell Ufficio di chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi avesse ritenuto di adeguarsi ad un livello di ricavi o compenso inferiore a quello di riferimento puntuale. Nella circolare n. 110/E del 1999 veniva peraltro chiarito che l intervallo di confidenza viene..ottenuto come media degli intervalli di confidenza al livello del 99,99% per ogni gruppo omogeneo ponderata con le relative probabilità di appartenenza. I citati contribuenti che si collocano naturalmente all interno del c.d. intervallo di confidenza, devono, tenuto conto delle predette probabilità, considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all interno del predetto intervallo hanno un elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore. Pertanto, tenendo conto che lo strumento presuntivo degli studi di settore deve 19

20 essere sempre utilizzato verificando in concreto la possibilità degli stessi di rappresentare correttamente la capacità del contribuente di produrre ricavi o compensi, al fine del raggiungimento di tale primario obiettivo, l attività di accertamento sulla base degli studi di settore deve essere prioritariamente rivolta nei confronti di quei contribuenti non congrui che, sulla base delle risultanze della contabilità, hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiori al ricavo o compenso minimo di riferimento derivante dall applicazione delle risultanze degli studi di settore. (Agenzia delle Entrate, Circolare 23/01/2008, n. 5) A cura di Vincenzo D Andò 20

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