L inopportuna segnalazione alla Centrale Rischi
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- Sabina Novelli
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1 Sommario Sistema creditizio L inopportuna segnalazione alla Centrale Rischi (Avv. Edoardo Arbasino) Indice degli argomenti I. Riferimenti normativi e funzione della Centrale Rischi II. Posizione a sofferenza e art. 5 l.f. III. Tutela cautelare: evoluzione giurisprudenziale IV. Danno patrimoniale e non (immagine) V. 13 e 14 Aggiornamento delle Istruzioni per gli intermediari creditizi aiga - Mantova, 18 maggio Riferimenti normativi Scopo Fonti Istituita con delibera del CICR del 16 maggio 1962 Disciplina stabilita con delibera del CICR del 29 marzo 1994 Artt. 13, 51, 53, 67 e 144 TUB Istruzioni della Banca d Italia per gli intermediari creditizi Sistema informativo sull indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari ai quali fornisce un informativa utile per la gestione del rischio del credito Accrescere stabilità del sistema creditizio 4 1
2 Caratteristiche Definizione Soggetti Informazioni Partecipanti Natura dei dati Banche iscritte all albo di cui all art. 13 TUB (banche italiane e filiali di banche comunitarie stabilite nel territorio italiano) Intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui agli artt. 64, 106 e 107 TUB (attività di finanziamento sotto qualsiasi forma esercitata in via esclusiva o in via prevalente) Riservati Utilizzo consentito solo per le finalità connesse con l assunzione e la gestione del rischio di credito (e per fini di difesa processuale) Al di fuori del sistema conoscibili solo dai soggetti censiti dietro specifica richiesta alla banca segnalante oppure con istanza direttamente alla Banca d Italia Funzionamento Posizione in «sofferenza» Autoreferenziale Obbligo di controllo delle segnalazioni Segnalazione mensile Modello di rilevazione Obbligo di segnalare se superati i limiti di censimento ( ,00) o la posizione del cliente è in sofferenza Definita come l intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili Il pagamento del debito non comporta la cancellazione delle segnalazioni pregresse Diversa da posizione ad incaglio 8 2
3 Peculiarità Differenze con art. 5 LF Giurisprudenza Giurisprudenza Presupposti Inadempimento persistente e ingiustificato Necessità di recupero forzoso Credito deve essere immediatamente esigibile Valutazione complessiva della situazione del cliente Corte di Cassazione 7958/2009 l appostazione a sofferenza nella Centrale Rischi implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito, dovendosi considerare una situazione oggettiva d incapacità finanziaria, anche se non accertata giudizialmente, e non transitoria d inadempimento delle obbligazioni assunte, mentre nessun rilievo assume la manifestazione dell intenzione di non adempiere, se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito vantato dalla banca 9 10 Stato di insolvenza La banca non è tenuta a compiere indagini approfondite come quelle del tribunale Segnalazione costituisce solo un campanello d allarme Segnalazione non tesa ad eliminare il cliente della banca dal mercato Se coincidente, verrebbe meno l utilità della Centrale Rischi Pubblicità della sola sentenza di fallimento Corte di Cassazione 21428/2007 ( ) la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d Italia non si identifica con quella dell insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come grave difficoltà economica, senza quindi alcun riferimento al concetto di incapienza ovvero di definitiva irrecuperabilità
4 Ratio Orientamento Casistica Profili Segnalazioni errate Responsabilità della banca Errori palesi: soggetto diverso (omonimia), importo maggiore/minore di quello dovuto, erronea classificazione dei fidi secondo i livelli di rischio Responsabilità extracontrattuale ex art cod. civ. per mancato rispetto delle regole di cautela individuate dal suo status professionale Discrezionalità in caso di sofferenza Credito litigioso con contestazione non manifestamente infondata Responsabilità contrattuale per violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento del contratto ex artt. 1715, 1374 e 1375 cod. civ Tutela cautelare Posizione della giurisprudenza Necessità di definizione rapida Giudice Ordinario (la Banca segnalante è un soggetto privato, mentre la Banca d Italia si limita a registrare i dati ricevuti) Contemperamento del diritto alla libertà d impresa (art. 41 Cost.) con le funzioni di governo del credito (art. 47 Cost.) Prima: contraria per mancanza di fumus boni iuris (la banca, quale soggetto partecipante al funzionamento della Centrale Rischi, era obbligata alla segnalazione) Dopo: accoglie il ricorso del cliente se la segnalazione appare illegittima e potenzialmente idonea a creare un pregiudizio irreparabile
5 Motivi Giudice di merito Giudici di merito Giudice di merito A favore tutela cautelare Procedura di segnalazione poco garantista per assenza di contraddittorio e non trasparente (sia nella fase di istruttoria, che di segnalazione e di conoscibilità) Periculum in mora: possibile verificarsi di gravi e irreparabili limitazioni alla libera iniziativa economica, oltre a difficoltà nel reperire il credito Fumus boni iuris: illegittimità della segnalazione Giurisprudenza (1) Tribunale di Alessandria ( ) il Tribunale può esaminare il corretto utilizzo del potere di segnalazione, dichiarandone l illegittimità laddove via sia stato dello stesso un utilizzo erroneo e concedendo lo strumento cautelare richiesto ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di far cessare lo stesso ( ) presupposto per la segnalazione risiede nell incapacità del debitore di far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte, con l esclusione dell automatismo tra inadempimento e segnalazione Giurisprudenza (2) Giurisprudenza (3) Tribunale di Savona ( ) ( ) la giurisprudenza riconosce l irreparabilità del pregiudizio anche in riferimento ai diritti di credito ( ) effettuata la segnalazione alla Centrale Rischi è configurabile l esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per il diritto dell imprenditore nel tempo necessario per la tutela in via ordinaria, sussistendo quindi la legittimazione alla proposizione della domanda cautelare In sede di reclamo il Tribunale di Savona ha confermato che il permanere della segnalazione alla Centrale Rischi, oltre a comportare per la società il danno all immagine ed alla reputazione (c.d. diritto d impresa), determina per la stessa una maggiore difficoltà se non addirittura l impossibilità di ricorrere al credito ( ) con conseguenze che potrebbero condurre alla paralisi dell attività commerciale ed al suo fallimento
6 Giudice di merito Giudice di legittimità Conseguenze Liquidazione Giurisprudenza (4) Danni risarcibili Tribunale di Lecce (25 agosto 2003) Nel concedere la tutela cautelare, non ha disposto la cancellazione della segnalazione, ma ha ordinato alla banca segnalante di comunicare alla Banca d Italia che il credito in sofferenza è in contestazione e che allo stato attuale appare inesistente, considerate le risultanze della consulenza tecnico-contabile Danno patrimoniale: onere a carico del segnalato (credito non concesso/revocato) Applicabilità dell art cod. civ. nel caso in cui il soggetto sia stato precedentemente informato Danno non patrimoniale: in re ipsa e liquidazione in via equitativa Corte di Cassazione 12626/2010 in caso di illegittima segnalazione di una posizione di sofferenza presso la Centrale Rischi sussiste il danno da lesione all immagine commerciale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi Danno non patrimoniale In via equitativa Tribunale di Lecce (3 novembre 2005) in 1.000,00 Tribunale di Frattamaggiore (16 febbraio 2005) in ,55 Tribunale di Benevento (21 novembre 2009) in ,00 Tribunale di Bari (5 gennaio 2011) in 3.000,
7 Argomenti Confronto Istruzioni Banca d Italia Istruzioni Banca d Italia Difesa dell imprenditore Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. per ordinare cancellazione dalla Centrale Rischi Se la segnalazione è relativa ad un debito da conto corrente, previa verifica dell illegittimità degli addebiti, chiedere CTU contabile Se per altri motivi, dimostrare l insussistenza dello stato di insolvenza al fine di costringere la banca ad illustrare come (e se) ha effettuato una valutazione complessiva del cliente Azione di merito per risarcimento danni 13 aggiornamento Da giugno 2010 obbligo di informare il cliente della prima segnalazione a sofferenza, obbligo di ottemperare senza ritardo agli ordini dell Autorità Giudiziaria (sanzioni) Segnalazione non può essere automatica per il mero ritardo nel pagamento Modello segnaletico con espressa possibilità di evidenziare pendenza di contestazioni presso AG o Garante Privacy (sanzioni) Rapporto con privacy 14 aggiornamento Autorità Garante ha statuito che i dati personali possono essere conservati in una Centrale dei Rischi per un periodo massimo di 3 anni Cancellazione un anno dopo la regolarizzazione dell inadempienza Art. 11: i dati devono essere esatti, trattati in modo lecito e secondo correttezza, nonché registrati per scopi legittimi Art. 15: risarcimento danni ex art cod. civ. Art. 24: non necessario il consenso preventivo natura non certificativa delle informazioni in base al Codice della privacy si è esonerati dall obbligo di acquisire il consenso non sono esercitabili azioni nei confronti della Banca d Italia, ma interessati possono conoscere le informazioni a loro nome (gli intermediari devono darle) pubblicazione sul sito della Banca d Italia ha valore legale (L. 69/2009) informazione per iscritto anche ai garanti o ai soci illimitatamente responsabili
8 Procedura Spunti di riflessione Richiesta dati alla CR Conclusioni gratuito, semplice: risposta in 2\3 settimane attività preliminare per verificare la propria posizione e decidere eventuali azioni Nuova responsabilità degli istituti di credito, ma filone (cautelare) in esaurimento modulo per persona fisica o giuridica; (sezione Servizi al pubblico) invio a qualsiasi filiale della Banca d Italia tramite posta, fax o pec delega per il ritiro Si auspica un regime speciale che disciplini il settore, considerato lo status professionale Intervento ABI per standardizzare condizioni contrattuali Studio Legale Guardamagna e Associati Grazie per l attenzione Avv. Edoardo Arbasino Piazza San Pietro in Gessate 2 Milano, Tel earbasino@gealex.eu 31 8
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