Prevenzione dei rischi da apparecchi radiologici ed elettromedicali
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1 Prevenzione dei rischi da apparecchi radiologici ed elettromedicali dott. Domenico Acchiappati Direttore Struttura Complessa di Fisica Sanitaria AUSL Modena
2 Radiazioni ionizzanti
3 macchine radiogene
4 Tubo RX ad Anodo Fisso
5
6 Spettro di Emissione
7 Modalità di Irraggiamento Irradiazione esterna Contaminazione
8 Irraggiamento esterno Rx Radiazione di Fuga Fascio primario Radiazione Diffusa
9 Valutazione della componente diffusa Distanza (cm.) 70 kv 90 kv 120 kv 50 0,4% 0,6% 0,8% 100 0,07% 0,2% 0,2%
10 Fattori che agiscono sul livello di esposizione esterna 11 Distanza 22 Schermature 33 Tempo
11 Distanza dalla sorgente la dose da radiazioni ricevuta da un individuo è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dell'individuo dalla sorgente.
12 Schermature Tutti i materiali attenuano l'intensità del fascio di radiazioni assorbendone una parte. Ogni schermo riduce sempre nella stessa misura l'intensità delle radiazioni, qualunque sia la sua distanza dalla sorgente di radiazioni.
13 Equivalente in Piombo Materiale Densità (g/cm 3 ) Spessore Pb (mm) Spessore Equivalente di materiale (mm) 50 kv 100 kv 150 kv Ferro Calcestruzzo Mattoni
14 Variazione del fattore di attenuazione Spessore kv di picco In mm Pb
15 Peso dei Camici Modello Caratteristiche Taglia Peso stimato (Kg) 0.25 / / /0.25 CHIRURGIA Protezione solo anteriore MS ML CARDIOLOGI A Avvolgente con il raddoppio della protezione anteriore MS ML Avvolgente con il MS CORPETTO raddoppio della + KILT protezione ML anteriore
16 Il Tempo di Esposizione La dose di esposizione è direttamente proporzionale al tempo.
17 Comma 3 Art. 180 D.Lgs. 81/08 La Protezione dei lavoratori dalle radiazioni Ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n 230, e sue successive modificazioni.
18 D.P.R. 185/64 Radioprotezione del lavoratore D. Lgs. 230/95 Radioprotezione del Lavoratore e del Paziente D.Lgs. 187/2000 Radioprotezione del Paziente D.Lgs. 230/95 + D.Lgs. 241/2000 Radioprotezione del Lavoratore
19 Attori della Radioprotezione del Lavoratore Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti Esperto Qualificato Medico addetto alla sorveglianza Lavoratore
20 Obblighi di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti
21 Articolo 22 - Comunicazione preventiva di pratiche chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all Ufficio di sanità marittima,
22 Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) I Datori di Lavoro prima dell inizio dell attività debbono acquisire da un Esperto Qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. La relazione costituisce il documento di cui all art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94 per gli aspetti concernenti il rischio da radiazioni ionizzanti.
23 Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) provvedere affinché gli ambienti in cui sussiste il rischio da RX vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l accesso sia regolamentato. provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati: Non Esposti, Esposti di Categoria A o B
24 Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio e curare che siano consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione in relazione ai rischi cui sono esposti
25 Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici; delle norme di protezione; delle conseguenze derivanti dalla mancata osservazione delle prescrizioni; delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne
26 Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, usino i mezzi di cui sopra ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro. fornire ai lavoratori i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica che lo riguardano direttamente
27 Per gli obblighi di cui sopra, escluso quelli relativi al comportamento degli operatori, i Datori di Lavoro i Dirigenti ed i Preposti devono avvalersi degli Esperti Qualificati e per gli aspetti medici dei Medici Autorizzati e Competenti Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61)
28 L Esperto Qualificato in Radioprotezione
29 Attribuzioni dell Esperto Qualificato (art. 79) L esperto qualificato nell esercizio dell attività per conto del datore di lavoro deve effettuare: le valutazioni di radioprotezione di cui all art. 61 l esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione ed in particolare l esame preventivo e rilascio benestare sui progetti di nuove istallazioni e di modifiche rilevanti dal punto di vista protezionistico.
30 Attribuzioni dell Esperto Qualificato (art. 79) Effettuare: prima verifica degli impianti nuovi o ristrutturati; verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misura e dell efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; la sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; la valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti.
31 Attribuzioni dell Esperto Qualificato (art. 79) La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita mediante apparecchi di misura individuale nonchè in base ai risultati della sorveglianza ambientale mentre quelli derivanti da esposizione interna deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici. La valutazione della dose per i lavoratori non di categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica
32 Attribuzioni dell Esperto Qualificato (art. 79) L Esperto Qualificato comunica per iscritto almeno ogni sei mesi al medico autorizzato le valutazioni delle dosi ricevute dai lavoratori di Categoria A mentre almeno annualmente al medico addetto alla sorveglianza medica quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizione accidentale o di emergenza la comunicazione deve essere immediata.
33 Attribuzioni dell Esperto Qualificato (art. 80) Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione tra esperto qualificato e servizio di prevenzione e protezione. L esperto qualificato è chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui all art. 11 del D.L. 626/94.
34 Obblighi del lavoratore
35 Obblighi dei Lavoratori (art. 68) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza. usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione, i mezzi di sorveglianza dosimetrica forniti dal datore di lavoro
36 segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza Obblighi dei Lavoratori (art. 68) non rimuovere ne modificare i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione.
37 Obblighi dei Lavoratori (art. 68) Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 msv durante il periodo della gravidanza.
38 Limiti di Dose Limiti per le persone del pubblico, individui della popolazione, lavoratori non esposti Limiti per i lavoratori Classificati Esposti
39 Sorgenti di irradiazione esterna Fonte Equivalente di Dose Efficace pro capite (msv/anno) Raggi cosmici 0.35 Radiazione terrestre 0.56 Fondo naturale 0.91 Case e altri edifici 0.05 Prodotti di consumo 0.02 Ricadute da test nucleari 0.02 Sorgenti varie < 0.09 Radiologia diagnostica 0.8 Totale 1.80
40 Limiti di Dose Persone del Pubblico e Lavoratori non esposti Dose efficace: Dose equivalente cristallino: pelle: 1 msv/anno 15 msv/anno 50 msv/anno
41 Limiti di Dose Lavoratori Esposti = persone sottoposte ad una esposizione che può comportare dosi superiori ai limiti fissati per le persone del pubblico
42 Limite di dose = Rischio massimo accettabile La I.C.R.P. ha proposto come rischio lavorativo massimo accettabile, da radiazioni ionizzanti, uno pari a quello che si ritrova in professioni considerate sicure (rischio annuale di morte inferiore a 10-4 ) Secondo l ICRP si può ipotizzare che irradiando un milione di persone con 10 msv sono attesi circa 100 casi di tumore.
43 Limite di dose Lavoratori classificati Esposti Dose efficace : 20 msv/anno Dose Equivalente Cristallino: Pelle e agli arti: 150 msv/anno 500 msv/anno
44 Classificazione dei Lavoratori Esposti di Categoria A Dose efficace Dose equivalente cristallino, pelle e estr.: > 6 msv/anno > 3/10 dei limiti Esposti di Categoria B 1 msv/anno < Dose efficace < 6mSv/anno
45 Classificazione delle Aree Zona Controllata possibile esp. superiore ai 6 msv /anno Zona Sorvegliata possibile esp.. compresa tra 1 e 6 msv/anno
46 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
47 DLgs.81/2008 entrato in vigore: 15 maggio 2008 Principali eccezioni: - le disposizioni del Titolo VIII - Capo V (radiazioni ottiche artificiali) che sono entrate in vigore il 26 aprile le disposizioni del Titolo VIII - Capo IV (campi elettromagnetici) che entreranno in vigore il 30 aprile 2012
48 Disposizioni generali Titolo VIII Capo I art Definizioni e campo di applicazione art Valutazione dei rischi
49 Disposizioni generali art Valutazione dei rischi Titolo VIII Capo I
50 Titolo VIII Capo V Art Definizioni e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
51 Titolo VIII Capo V Art. 216 Identificazione dell esposizione e valutazione dei rischi 1. Nell ambito della VdR di cui all art.181, il Datore di Lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della IEC (x laser,) e le raccomandazioni della CIE e del CEN (x rad.incoerenti). Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell Unione europea, il DdL adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva ex art.6 o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
52 Titolo VIII Capo V Art. 216 Identificazione dell esposizione e valutazione dei rischi 2. Il Datore di Lavoro, in occasione della Valutazione dei Rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, la gamma di lunghezze d onda e la durata dell esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
53 Titolo VIII Capo V Art. 217 Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi 2. In base alla valutazione dei rischi di cui all art. 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l accesso alle stesse é limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile. 3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
54 Titolo VIII Capo V particolarmente sensibili donne in gravidanza; minorenni; albini e individui di fototipo 1 (x UV); i portatori di malattie del collagene (x UV); i soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti; i soggetti affetti da alterazioni dell iride e della pupilla; i soggetti portatori di drusen (x luce blu); lavoratori con lesioni cutanee maligne o pre-maligne, (x UV); lavoratori con patologie cutanee fotoindotte o foto aggravate, (x UV e IR); lavoratori affetti da xeroderma pigmentosus (x UV); soggetti epilettici per esposizioni a luce VIS di tipo intermittente (15 25 flash/s). Ai fini della sorveglianza sanitaria devono essere cautelativamente considerati particolarmente sensibili al danno retinico di natura fotochimica, in particolare se esposti a radiazioni tra 300 nm e 550 nm, i lavoratori che hanno subito un impianto IOL (Intra Ocular Lens; cristallino artificiale ).
55 ROA Che fare?
56 ROA - Che fare? Censimento e ricognizione delle sorgenti presenti nell ambiente di lavoro (dati dei produttori, delle fonti autorevoli ) verifica delle modalità espositive giustificazione o calcolo o misura confronto con i Valore Limite di Esposizione Azioni conseguenti (piano di intervento, segnaletica, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria)
57 Giustificazione Tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 Esente secondo lo standard UNI EN o CEI EN 62471:2009 sono giustificabili. (es.: illuminazione standard di uso domestico o d ufficio, monitor, display, fotocopiatrici, lampade e cartelli di segnalazione e sorgenti analoghe nelle corrette condizioni di impiego); Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una valutazione più approfondita.
58 Giustificazione Tutte le apparecchiature che emettono radiazione laser classificate nelle classi 1 e 2 (attenzione: non 1M e 2M ne le apparecchiature di classe 1 o 2 che contengono sorgenti di classe superiore) secondo lo standard IEC sono giustificabili. Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una valutazione più approfondita.
59 Sorgente Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione Lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, curing Lampade o sistemi LED per fototerapia Possibilità di sovraesposiz. Elevata Situazioni in cui approfondire la valutazione del rischio UV Descrizione del pericolo Gli UVC emessi dalle lampade sono utilizzati per sterilizzare aree di lavoro e locali in ospedali, industrie alimentari e laboratori Media Le sorgenti UV sono usualmente posizionate all interno di apparecchiature, ma l eventuale radiazione che può uscire attraverso delle aperture o fessure è in grado di superare i limiti in poche decine di secondi Elevata La radiazione UV utilizzata per le terapie in dermatologia e la luce blu utilizzata per la fototerapia dell ittero neonatale supera, nel caso del paziente, i limiti di esposizione.
60 Situazioni in cui approfondire la valutazione del rischio UV/VIS Sorgente Lampade Scialitiche da Sala Operatoria Possibilità di sovraesposiz. Bassa (Elevata se visione diretta) Lampade abbronzanti Media Elevata Lampade classificate 1, 2 o 3 ai sensi della norma CEI EN 62471:2009 Bassa-Media- Elevata sec. classificazione Descrizione del pericolo Per talune lampade i valori limite di esposizione per luce blu possono essere superati in 30 minuti in condizioni di visione diretta della sorgente Le sorgenti utilizzate in ambito estetico per l abbronzatura possono emettere sia UVA che UVB, i cui contributi relativi variano a seconda della loro tipologia. Queste sorgenti superano i limiti di esposizione nell ordine dei minuti. Inclusi sistemi LED
61 Situazioni in cui approfondire la valutazione del rischio IR / LASER Sorgente Riscaldatori radiativi a lampade Apparecchiature con sorgenti IPL per uso medico o estetico Possibilità di sovraesposiz. Descrizione del pericolo Medio - Bassa Emissioni di radiazioni infrarosse potenzialmente superiori ai valori limite Elevata Molto elevata Emissioni di radiazioni ottiche potenzialmente molto superiori ai valori limite anche per pochi secondi per i Laser se 1M, 2M, 3R, 3B e 4 nella nuova classificazione; 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione
62 Calcolo Se le sorgenti non sono giustificabili la valutazione senza misurazioni può essere effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante (Art (omissis). In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature..(omissis).) o di dati di letteratura o riferiti a situazioni espositive analoghe.
63 ROA non coerenti Obblighi dei fabbricanti Le attrezzature che emettono ROA, devono essere corredate di informazioni sulle emissioni in conformità a specifiche norme tecniche che fanno riferimento a: - la Direttiva europea 2006/42/CE ( nuova direttiva macchine ) recepita con DLgs. n 17 del 06/03/2010; - la Direttiva 2007/47/CE ( dispositivi medici ) e la direttiva 98/79/CE ( dispositivi medici diagnostici in vitro ) recepita con DLgs.332/00; - la Direttiva CEI EN 62471:2009 per le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED; - la Direttiva CEI EN del 2005 con le integrazioni di cui alle Direttive CEI EN /A1 e CEI EN /A2 del 2009 insieme alla CEI EN Sicurezza degli apparecchi elettrici d uso domestico e similare sicurezza parte generale del 2008 per i lettini abbronzanti e le lampade UV per uso estetico.
64 Obblighi dei fabbricanti ROA non coerenti Il DLgs. n 17 del 06/03/2010 obbliga il Costruttore a riportare nel Manuale di istruzioni le informazioni in merito ai rischi da ROA per gli operatori e/o delle persone esposte. In assenza di specifiche di prodotto le macchine devono essere classificate, secondo quanto stabilito dalla UNI EN 12198:2009, in funzione del livello di emissione in 3 categorie (0, 1 e 2). Se la categoria di emissione di radiazioni è 1 o 2 il fabbricante deve marcare la macchina con: - il segnale di sicurezza, - la categoria - la norma di riferimento.
65 ROA non coerenti Obblighi dei fabbricanti Le lampade sono classificate in 4 classi di rischio secondo lo standard CEI EN 62471:2009
66 Radiazioni LASER Obblighi dei fabbricanti l fabbricante deve apporre una o più targhette su ogni apparecchio laser. Al simbolo che riporta il pittogramma del laser deve essere associata, tranne che per la classe 1, una ulteriore targhetta che riporta: - gli avvertimenti relativi all utilizzo in sicurezza; - la classe del laser, - la potenza max della radiazione laser emessa, - le lunghezze d'onda emesse, - la durata dell'impulso (se il caso); - la norma usata per la classificazione; - se la radiazione emessa è nell invisibile questo deve essere indicato nella targhetta. Quando la protezione degli occhi risulta indispensabile, anche solo per alcune operazioni, il costruttore è tenuto a fornire tutte le indicazioni necessarie per la scelta del DPI oculare
67 Classificazione LASER Tipo di Laser Pericolo Principali caratteristiche e requisiti di sicurezza Classe 1 Classe 1M Classe 2 Nessuno Basso Basso Nessuna prescrizione; il laser è innocuo in condizioni normali di esercizio Il LEA di questa classe è uguale a quello della classe 1M Emettono radiazione nell intervallo di lunghezza d onda tra 302,5 nm e 4000 nm, sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili. Possono essere pericolosi se vengono utilizzate ottiche di osservazione (microscopi, binoculari, ecc..) Emettono radiazione nell intervallo di lunghezza d onda tra 400 nm e 700 nm. Il LEA di questa classe è uguale a quello della classe 2M Normalmente le reazioni di difesa naturali compreso il riflesso palpebrale (0,25 s) sono sufficienti per la protezione dell occhio. Non osservare direttamente il raggio laser. Non dirigere il raggio verso le persone. Classe 2M Classe 3R Classe 3B Classe 4 Basso Medio Medio Alto Emettono radiazione nell intervallo di lunghezza d onda tra 400 nm e 700 nm. Normalmente le reazioni di difesa naturali compreso il riflesso palpebrale (0,25 s) sono sufficienti per la protezione dell occhio. Possono essere pericolosi se vengono utilizzate ottiche di osservazione (microscopi, binoculari, ecc..) Non osservare direttamente il raggio laser. Non dirigere il raggio verso le persone. Emettono radiazione nell intervallo di lunghezza d onda tra 302,5 nm e 10 6 nm.. La visione diretta del fascio è sconsigliata in ogni caso. Il rischio è comunque inferiore a quello del laser di classe 3B Non osservare direttamente il raggio laser. Non dirigere il raggio verso le persone. Consentire l uso alle sole persone autorizzate Formare in modo specifico il personale addetto. Previsto il supporto del TSL Sono normalmente pericolosi in caso di visione diretta del fascio. Le riflessioni diffuse sono normalmente sicure. Non dirigere il raggio verso le persone. Consentire l uso alle sole persone autorizzate Formare in modo specifico il personale addetto. Utilizzare solo in zona confinata e sorvegliata Evitare le esposizioni indebite e adottare i necessari provvedimenti per l accesso alla zona laser Previsto il supporto del TSL Sono normalmente pericolosi in caso di visione diretta del fascio e sono anche in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero costituire un pericolo d incendio. Il loro uso richiede estrema cautela. Non dirigere il raggio verso le persone. Consentire l uso alle sole persone autorizzate Formare in modo specifico il personale addetto. Utilizzare solo in zona confinata e sorvegliata Evitare le esposizioni indebite e adottare i necessari provvedimenti per l accesso alla zona laser. Previsto il supporto del TSL
68 Classificazione LASER Tipo di Laser Pericolo Principali caratteristiche e requisiti di sicurezza Classe 1 Nessuno DESCRIZIONE: Laser intrinsecamente sicuri o sicuri per il loro progetto tecnico. L EMP non è mai superata PRESCRIZIONI: Utilizzo senza prescrizioni Classe 2 Classe 3A Classe 3B Classe 4 Basso Basso Medio Alto DESCRIZIONE: Sono compresi in questa classe i laser ad emissione continua e nel visibile, con potenza 1 mw. Normalmente le reazioni di difesa naturali compreso il riflesso palpebrale (0,25 s) sono sufficienti per la protezione dell occhio. Sono possibili danni in caso di esposizione prolungata. PRESCRIZIONI: Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al temine del suo percorso utile. DESCRIZIONE: Raggio laser pericoloso se osservato tramite strumenti ottici (microscopi, binoculari, ecc..). Questi laser possono emettere radiazioni sia nel campo del visibile che in quello invisibile. PRESCRIZIONI: Proteggere gli occhi. Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al temine del suo percorso utile. Formare in modo specifico il personale addetto. DESCRIZIONE: La visione diretta del fascio o tramite riflessione speculare è sempre pericolosa ma in certe circostanze può essere visto tramite riflessione diffusa. Questi laser possono emettere radiazioni sia nel campo del visibile che in quello invisibile. PRESCRIZIONI: Proteggere gli occhi e la pelle. Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al temine del suo percorso utile. Impedire le emissioni non volute. Formare in modo specifico il personale addetto. Prescritti connettore di blocco, comando a chiave, attenuatore di fascio, indicatore di emissione. DESCRIZIONE: Sono i laser più pericolosi, hanno una potenza tale da causare seri danni agli occhi e alla pelle anche se il fascio è diffuso. Possono costituire un potenziale rischio di incendio, causare fuoruscita di materiale tossico e costituiscono pericolo di elettrocuzione a causa delle tensioni di alimentazione molto elevate. PRESCRIZIONI: Proteggere gli occhi e la pelle. Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al temine del suo percorso utile. Impedire le emissioni non volute. Formare in modo specifico il personale addetto. Prescritti connettore di blocco, comando a chiave, attenuatore di fascio, indicatore di emissione.
69 Calcolo? In alcuni casi l analisi preliminare della situazione lavorativa e delle caratteristiche della sorgente permettono di evitare l esecuzione delle misure. In questo caso si dovrà riportare nel Documento di Valutazione dei rischi queste condizioni: Il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare; La possibilità di riflessioni della radiazione sulle superfici presenti nell ambiente; I dati spettrali della/e sorgente/i e le modalità di emissione; La distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo e il suo tempo di permanenza.
70 Calcolo? Nelle Indicazioni Operative vengono riportati alcuni esempi di sorgenti ROA per cui non è necessario procedere a calcoli o misure Saldatrici ad Arco. E infatti noto che con qualsiasi corrente e su qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per l addetto risultano dell ordine delle decine di secondi (Il Calcolo può essere necessario nel caso in cui vi sia la necessità di operatori di supporto a chi effettua la saldatura o di altri operatori nelle vicinanze). Lampade o sistemi di lampade, classificate secondo lo standard CEI EN 62471:2009, dove i dati di classificazioni consentono una ragionevole valutazione dei livelli di esposizione.
71 Valutazioni senza misure Per le ROA non coerenti emesse da macchine Se il produttore oltre alla Classificazione, secondo la UNI EN , fornisce l irradianza o la radianza basta confrontare tali valori con i corrispondenti limiti; Nel caso in cui venga fornita la sola classificazione e questa sia di Categoria 1 è possibile utilizzare per il confronto con i limiti, in modo cautelativo, il valore superiore fissato per la classificazione. Per le Sorgenti classificate di Categoria 2 è inevitabile l esecuzione di misure strumentali
72 Valutazioni senza misure Nel caso di lampade o sistemi di lampade Partendo dalla Classificazione, secondo CEI EN 62471:2009, fornita dal Costruttore confrontando i tempi di esposizione per gli occhi, in caso di visione diretta, con i tempi massimi indicati nella norma oppure i valori di emissione della classe con i valori limite fissati dal legislatore. Per le lampade classificate di Categoria 3 è inevitabile l esecuzione di misure strumentali
73 Valutazioni senza misure Attenzione perché la Classificazione delle lampade: si riferisce all uso normale del prodotto e quindi non si applica alla manutenzione o all assistenza; si riferisce al singolo prodotto e non tiene conto di esposizioni cumulative; non tiene conto dell eventuale attenuazione supplementare dovuta all apparecchio illuminante
74 Esperto in Sicurezza LASER In presenza di Radiazioni Ottiche Coerenti (Solo LASER di Classe 3B e 4) è necessario l intervento dell Esperto in Sicurezza LASER a cui sono affidati compiti precisi in materia di Valutazione dei Rischi
75 Esperto in Sicurezza LASER Valutare i rischi dell installazione e dei sistemi laser: classificare le sorgenti, determinare la zona nominale di rischio oculare (ZNRO) e la zona laser controllata (ZLC) delimitare la zona controllata con segnaletica apposita Individuare i DPI adeguati Informare il responsabile sui problemi della sicurezza Effettuare i test di accettazione e i controlli periodici Partecipare all attività di informazione/formazione e addestramento degli addetti al laser Definire le procedure operative e di sicurezza laser Verificare l efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate Analizzare gli infortuni e gli incidenti inerenti i laser Collaborare col SPP
76 ZONA LASER CONTROLLATA La ZLC va delimitata con cartelli opportuni: cartello giallo di avviso di pericolo laser cartello di delimitazione di ZLC cartello di indicazione di classe del laser cartello prescrizione occhiali (se previsti) oppure con un unico cartello che raccolga tutte le informazioni: che includa eventualmente informazioni specifiche sul laser in oggetto, quali lunghezza d onda e potenza massima emessa. Indicatore di avvertimento luminoso
77 LASER IN MEDICINA RISCHI (CEI 76-6) In presenza di Radiazione LASER è necessario considerare, in sede di Valutazione, non solo i Rischi Diretti (che variano in funzione della modalità di emissione e di uso) ma anche quelli correlati: elettrico: folgorazione (CEI EN ) incendio: derivante dall intersezione del fascio laser con sistemi infiammabili e/o combustibili. chimico: presenza gas pericolosi (cloro, fluoro, acido cloridrico e fluoridrico, ecc) impiegati per funzionamento laser o prodotti durante il suo uso biologico: presenza di vapori e/o fumi nocivi conseguenti alla vaporizzazione del target
78 Sorgenti prese in esame Non coerenti 1. Corpi illuminanti per esterni e per interni 2. Monitor PC, Display, Fotocopiatrici 3. Videoproiettori 4. LED indicatori 5. Cappe Biologiche Sterili 6. Lampade a fessura 7. Apparecchi per Fototerapia 8. Riscaldatori Radianti per neonati 9. Lampade Scialitiche 10. Lampade da Visita 11. Lampade Frontali 12.Fonte Luminosa (luce alogena per illuminazione attraverso guida luminosa del campo operatorio) 13. Diafanoscopi
79 Coerenti 1. Stampanti Laser, Lettori CD e DVD 2. Lettori ottici 3. LASER Scanner per Immagini (CR) 4. Riproduttori LASER per Bioimmagini 5. Polarimetri a scansione LASER 6. LASER Chirurgici Oftalmici 7. LASER Chirurgici 8. Fotocoagulatori LASER 9. LASER per Terapia Sorgenti prese in esame
80 Grazie per l attenzione
Normativa di riferimento. Relatore Dr. Domenico Acchiappati Direttore S.C. Fisica Sanitaria AUSL Modena
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