Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Anna Nardo, ha pronunziato., che li assiste e difende

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1 '1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VICENZA Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Anna Nardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il e segnata al numero 781/2012 del Ruolo Generale, promossa da: elettivamente domiciliati presso l'avv. in, che li assiste e difende ATTORI CONTRO CONDOMINIO c.t. ~Iettivamente domiciliato presso l'avv. in Vicenza Corse che lo assiste e difende CONVENUTO Conclusioni delle parti Conclusioni di parte attrice: preliminarmente sospendere ex articoli 1109, l 137 e 1139 c.c. l'esecutività dei punti uno e due dell'ordine del giorno del deliberato a verbale dell'assemblea straordinaria 20 dicembre 2011 del condominio impugnato radicando la procedura in oggetto. Nel merito dichiarare per i motivi esposti in atti introduttivo nulli o comunque annullabili i punti uno che ha disposto l'effettuazione di opere per un costo preventivato è di euro Iva e due dell'ordine del giorno del deli-. 1

2 berato verbale dell'assemblea straordinaria 20 dicembre 2011 del condominio impugnato radicando la procedura in un oggetto. Condannare il convenuto all'integrale rifusione in favore degli attori di spese diritti onorari di causa oltre accessori di legge, in ogni caso condannare il convenuto all'integrale rifusione di spese e compensi di causa come per legge. Conclusioni di parte convenuta: fermo quanto dedotto e contestato, in via preliminare rigettarsi la richiesta di sospensione della delibera assembleare adottata nel in data 20 dicembre 2011 sta dell'esistenza del fumus boni iuris e del pericolum in mora per tutti motivi in cui narrativa; via principale rigettarsi le domande tutte formulate dagli attori in quanto infondate in fatto è in diritto per i motivi indicati; in ogni di caso spese competenze di lite interamente rifuse. Motivi della decisione La controversia è stata promossa dagli attori che convenivano in giudizio il Condominio impugnando la delibera assembleare dell'assemblea straordinaria riferita all'esame del preventivo di ripristino delle malte della parete nord del muro perimetrale e all'esame dell'atto di ctazione da parte dei signori attori notificato ad Agosto Si costituiva il convenuto condominio che contestava le argomentazioni attore e prendeva posizione sulle stesse. In fase sommaria non era concessa la sospensione richiesta da parte attrice, il precedente giudicante riteneva l'assemblea avesse deliberato indicando l'ammontare dei costi e l'indicazione dell'esecutore dei lavori sulla scorta di preventivo reperibile presso l'amministratore; non sussistendo un pericolo comportante danno difficilmente rimediabile per sua stessa natura e avendo eventualmente, il pregiudizio carattere esclusivamente patrimoniale allo stato si' ravvisavano gli elementi per la sospensione, pertanto la causa veniva istruita con escussione tesfimoniale. Quanto alla nullità o annullabilità della delibera per violazione di legge si rileva che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale straordinaria del 20 dicembre 2011 è stato rice- 2

3 vuto dagli attori successivamente all'assemblea stessa il 7 gennaio 2012 e quindi parte attrice eccepiva nullità della convocazione. Seguendo lo ricostruzione attore a allora basterebbe che un condomino non riceva mai lo comunicazione per volontà propria per rendere nulle tutte le deliberazioni assembleari. Ne consegue che lo comunicazione inviata tempestivamente e correttamente al destinatario sia di per sé idonea a determinare una corretta convocazione e ciò appare in atti (spedi 'zione il e fatto avviso dal portalettere il 13.12). Libero ciascuno di ritirare o meno lo corrispondenza o essere eventualmente assente. La contestazione non può trovare quindi accoglimento. Per quanto alla prima eccezione sollevata, riferita all'esame del preventivo di ripristino della parete nord del muro perimetrale, parte attrice asseriva che non vi fosse una maggioranza deliberativa circa il preventivo delle malte in quanto nel verbale contestato appare l'indicazione dei condomini presenti personalmente o a mezzo delega con il calcolo dei millesimi e non si comprende come si sia giunti a decisione. E' lapalissiano però che nella delibera non sono indicati astenuti o contrari per il semplice fatto che non ci sono stati soggetti che hanno espresso tale volontà di astenersi o contraria alla decisione. La giurisprudenza ha già affrontato lo questione e comunque appare di immediata comprensione che non si richieda che vengano indicati i nominativi specifici di coloro che hanno votato a favore quando sia reperibile dal verbale il nominativo dei presenti e alcuna contestazione alla delibera, né voto differente. La contestazione appare infondata perché dalla deliberazione si evince che "viene deciso" dall'assemblea dei presenti ed è specificato che lo decisione viene presa all'unanimità. La contestazione riferita ai signori, è superata dalla documentazione dimessa dalla quale emerge che gli stessi appaiono delegati dalla nuda proprietaria e come tali quindi legittimamente presenti in assemblea per delega di titolari di voto. Quanto poi all'analisi dell'ordine del giorno è stata eccepita lo non corrispondenza tra lo convocazione assembleare e lo deliberazione perché l'esame ripristino malte parete nord muro perimetrale apparirebbe diverso da ciò che è stato deciso dall'assemblea, in effetti l'esame si riferiva alla circostanza che vi fossero degli episodi infiltrativi e quindi dei distacca- 3

4 menti della malta lo questione era nota ai condomini e quindi in questo caso si ritiene di poter seguire giurisprudenza (Cass. 63/2006) secondo lo quale se è vero che l'ordine del giorno deve essere esaustivo per permettere conoscenza gli argomenti di cui si parlerà, una eventuale non perfetta specificazione o eventuale genericità non determina di per sé l'invalidità della delibera in quanto ogni condomino prima dell'assemblea ha l'onere di informarsi sulle argomentazioni di discussione e sui preventivi e su quanto sarà oggetto poi dell'assemblea medesima; in ogni caso lo situazione dell'infiltrazione del condominio non era argomento nuovo e sconosciuto ai condomini. Parte attrice ritiene vi sia stato un'erronea valutazione in quanto si trattava di spese di riferimento alle parti comuni, infiltrazioni parete nord e nei portici del condominio. L'istruttoria ha confermato che erano stati predisposti più preventivi di intervento e che quindi l'assemblea ha potuto analizzare tali preventivi, era da un po' che il condominio stava analizzando questa situazione ma alcun preventivo era stato proposto dai condomini. Si trattava di interventi di edilizia di rivestimento a cappotto di una parete che presentava infiltrazione e sfaldamento delle malte non si trattava di opera di modifica dell'architettura dell'edificio né in innovazione ma intervento teso ad eliminare un'alterazione dell'edificio. Anche in questo caso lo decisione è stata presa all'unanimità dei presenti rappresentanti oltre 1/3 dell'edificio. Quanto alle eccezioni svolte sul punto l della delibera non si ravvedono ragioni di accoglimento della opposizione posto che lo stessa è stata deliberata in modo chiaro e corretto. Quanto infine al punto due è riferito alla citazione notificata in precedenza rispetto a questa causa degli attori, l'eccezione di parte attrice appare infondata in quanto richiamando l'articolo 1136 cc lo deliberazione relativa a liti passive e autorizzazione all'amministratore a resistere in giudizio sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti lo maggioranza degli intervenuti e almeno lo metà piu uno dei condomini, anche nel caso di specie l'assemblea, senza specifica di astenuti o dissenzienti, ha conferito incarico all'avvocato. Non è necessario che per ogni singola delibera vengano specificata mente richiamati tutti i presenti al voto se il voto è unanime. 4

5 Per quanto sopra esposto si rigetta pertanto l'opposizione. Le spese di lite seguono lo soccombenza. PER QUESTI MOTIVI definitivamente pronunciando sulla causa promossa da ' e nei confronti di Condominio. ogni diversa istanza. eccezione e difesa disattesa e respinta. così provvede: rigetta l'opposizione e condanna lo parte attrice a rifondere alla convenuta lo spese di lite che vengono liquidate in euro oltre accessori di legge. Vicenza, 25 gennaio 2016 IL Cf\\\lCELUERE il CANGELUEFlE ~ì\rri /l;r'~l /~' /\!ISG'TELEr~/Il;;.1~ICO ' '-_ -' -"'-1 0 rro 7016 OGGl lo- L. - il FUì'ìZ,. iotlari# Giu4iziario Annalisa ~aro. 5

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